33.2025.9
Gli averi del 3 pilastro sono computati nella sostanza e nella soglia di sostanza se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterli: non beneficiano della protezione previdenziale come gli averi del 2 pilastro depositati su un conto di libero passaggio,ma solo per la parte che supera la franchigia
11 giugno 2025Italiano53 min
la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani, allegando in particolare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.9
TB
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni transitorie per disoccupati
anziani
ritenuto in fatto
1.1. Il 25 gennaio 2025 (doc. 1) RI 1, nata
nel 1963, ha richiesto le prestazioni transitorie per disoccupati anziani che
la Cassa cantonale di compensazione le ha negato con decisione del 28 gennaio
2025 (doc. 3), disponendo essa di una sostanza netta computabile sotto forma di
averi del 3° pilastro di Fr. 80'614.- e quindi superiore alla soglia di
sostanza di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in
connessione con l'art. 9a LPC.
1.2. Il 7 febbraio 2025 (doc. 4) la
richiedente si è opposta a questo rifiuto lamentando che i suoi averi del 3°
pilastro, che vanno considerati come averi della previdenza, sono vincolati in
fondi di investimento e non sono quindi al momento esigibili. A suo dire, la
legge non fa alcuna differenza tra il 2° e il 3° pilastro nella determinazione
della soglia di sostanza (art. 5 LPTD) e privilegiare la previdenza
professionale rispetto alla previdenza individuale vincolata del 3° pilastro è
ingiusto, discriminatorio e contrario alla parità di trattamento tra lavoratori,
poiché vi sarebbero lavoratori più fortunati per i quali l'avere di vecchiaia
LPP di Fr. 537'420.- non rientra nel calcolo della sostanza netta, mentre per
coloro che nonostante l'impegno si sono dovuti accontentare di un lavoro a
tempo parziale o hanno sottoscritto dei contratti di lavoro su chiamata -
generalmente donne e giovani -, senza potere raggiungere la soglia di entrata
LPP o avere pagato contributi LPP minimi, il capitale di previdenza individuale
vincolato del pilastro 3a viene aggiunto alla sostanza netta senza alcuna
franchigia. Si tratta quindi di una disparità di trattamento contraria alla
Costituzione federale (art. 8) e di una discriminazione fondata sulla posizione
sociale o sul sesso. Pertanto, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD va interpretato nel
senso che tutti gli averi della previdenza, senza distinzione tra secondo e
terzo pilastro, non vanno computati nella sostanza netta fino a concorrenza di
Fr. 537'420.-.
1.3. L'amministrazione ha chiesto
all'istante, il 10 febbraio 2025 (doc. 5), una dichiarazione dell'istituto
bancario che ha investito il suo capitale secondo cui la previdenza 3a non era
esigibile prima del compimento dell'età ordinaria di pensionamento.
Il 17 febbraio 2025 (doc. 6-1/9) la richiedente ha precisato che,
dopo i 60 anni, era possibile ritirare il capitale investito in fondi di investimento
(doc. 6-4/9), forma di previdenza riconosciuta dall'art. 82 LPP, perciò il
capitale di Fr. 80'614.- dovrebbe rientrare nella franchigia di Fr. 537'420.-
come per gli averi di previdenza professionale, altrimenti le prestazioni
transitorie non sarebbero eque, ma penalizzanti per determinate categorie di
lavoratori, i quali si vedono costretti ad attingere alla propria sostanza
anzitempo. Questa soluzione sarebbe incompatibile, però, con lo scopo della
LPTD, che vuole proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia delle
persone che perdono il lavoro dopo i 60 anni.
1.4. Con decisione su opposizione del 27
febbraio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione e ha confermato il rifiuto della prestazione transitoria.
Ricordato l'art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LPTD, che definisce le
condizioni per avere diritto alle prestazioni transitorie, la Cassa ha osservato
che della sostanza netta fanno parte anche gli averi di previdenza della
previdenza professionale che superano l'importo, per il 2025, di Fr. 537'420.-
(art. 4 OPTD). Questa norma, anche nelle altre due lingue nazionali, si
riferisce agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo
implicitamente quelli della previdenza individuale (3° pilastro).
Riferendosi poi al Messaggio del 30 ottobre 2019 del Consiglio
federale sulla Legge sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani
(pag. 6894 e seg.), l'amministrazione ha ricordato che gli averi di libero
passaggio non vanno presi in considerazione per calcolare il superamento della
soglia di sostanza fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero
passaggio; se invece l'assicurato ne chiede il versamento come prestazione di
vecchiaia, questa va presa in considerazione quale sostanza computabile. Il
pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un eventuale
reinserimento nel mercato del lavoro, perciò non va considerato nel computo
della sostanza. Nella stessa direzione vanno le Direttive (N. 3343.02 e 3343.04
DPT).
La Cassa ha inoltre evidenziato che gli averi della previdenza
professionale non sono computati nel calcolo della sostanza netta (art. 21 cpv.
4 OPTD), ma lo sono per determinare la soglia di sostanza applicando la
franchigia (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD).
Di conseguenza, i Fr. 25'189,84 depositati sul conto di libero
passaggio non sono stati considerati ai fini del calcolo della sostanza netta, siccome
inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.-. Quanto agli averi del 3° pilastro
di Fr. 80'614.-, non facendo parte della previdenza professionale, ma della
previdenza privata, possono essere considerati ai fini del calcolo della
sostanza netta, senza creare alcuna disparità di trattamento. Considerato che
vanno computati quali sostanza dal momento in cui il beneficiario avrebbe la
possibilità di riscuoterli (N. 3343.03 DPT), e quindi fino a cinque anni prima
dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 3 cpv. 1 OPP3), avendo la
richiedente 61 anni questo ammontare va considerato nel computo della sostanza.
Oltretutto, è la banca stessa che riconosce che l'interessata può ritirare il
suo 3° pilastro, perciò questi averi vanno computati.
1.5. Il 26 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è
rivolta al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e
il riconoscimento delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. La
ricorrente ha ribadito che poiché i Fr. 25'189,94 sono depositati su un conto
di libero passaggio LPP e i Fr. 80'614.- del 3° pilastro sono investiti in
fondi, si tratta di averi vincolati ai fini previdenziali e quindi non vanno
conteggiati siccome inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.- (art. 5 cpv. 2
lett. c LPTD). Inoltre, i lavoratori più sfortunati che si sono dovuti
accontentare di un lavoro a tempo parziale o su chiamata che non hanno
raggiunto la soglia di entrata LPP o che hanno pagato contributi LPP minimi, si
ritrovano con il capitale della previdenza individuale che viene interamente
aggiunto alla loro sostanza netta senza beneficiare di alcuna franchigia. Ciò
comporta una disparità di trattamento contraria alla Costituzione federale
dovuta alla posizione sociale o al sesso (art. 8), essendo generalmente le
donne in questa posizione sfavorevole.
La previdenza individuale vincolata 3a rappresenta una forma di
previdenza che anche recentemente è stata incoraggiata con nuove misure fiscali,
perciò nella determinazione della sostanza netta è contraddittorio
disincentivarla, discriminandola dalla previdenza professionale. In tal modo,
una gran parte dei lavoratori non sarebbe tutelata e non andrebbe a colmare una
lacuna nella protezione di quelli anziani contro le conseguenze economiche
della disoccupazione. Per la ricorrente, quindi, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD
va interpretato nel senso che tutti gli averi di previdenza professionale o
individuale vincolata non vanno computati nella sostanza netta fino a
concorrenza di Fr. 537'420, cosicché i lavoratori anziani disoccupati - uomini
e donne, con posizione sociale più/meno agiata - possano godere di pari tutela
della loro previdenza per la vecchiaia senza intaccare il capitale del 2° o del
3° pilastro anzitempo. L'assicurata ha infine rilevato di avere un figlio
diversamente abile di cui si occupa durante la settimana e che il rifiuto delle
prestazioni influenza pure l'organizzazione della sua vita familiare e ricade
nel campo di applicazione degli artt. 8 e 14 CEDU costringendola "a fare letteralmente i salti mortali per giungere a
fine mese e mettendomi in difficoltà nel dispensare assistenza e cure verso mio
figlio." (pag. 3).
1.6. Nella risposta del 25 aprile 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che nel Messaggio del 2019 riguardante
la LPTD il Consiglio federale aveva sottolineato che gli averi del pilastro 3a
vanno considerati nel computo della sostanza, spiegandone anche i motivi e che
il TCA (33.2022.16 del 26 settembre 2022) aveva già constatato che il valore di
riscatto di un'assicurazione sulla vita va computato nella sostanza dal momento
in cui il beneficiario può riscuoterlo. Riguardo alla avanzata discriminazione
sul sesso, la Cassa ha rilevato che l'art. 5 LPTD non fa distinzione fra uomo e
donna, riguardando unicamente i disoccupati anziani e che lo scopo della LPTD
non è di parificare ogni tipo di ex lavoratore, indipendentemente quindi dalle
scelte, o possibilità, di vita, perciò l'invocata violazione dell'art. 8 Cost.
fed. è infondata. Quanto alla presunta violazione dell'art. 8 CEDU, questa
norma non fonda un diritto diretto a prestazioni sociali e comunque né l'art. 5
LPTD né altre sue norme intervengono nella vita privata e familiare degli
assicurati, non avendo lo scopo di favorire e organizzare la vita familiare
(accudire i propri cari). L'attribuzione delle prestazioni transitorie non
rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, perciò la situazione non va
esaminata nemmeno sotto l'aspetto dell'art. 14 CEDU, che non ha una portata
indipendente, né della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo.
Essendo quindi il tenore dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD chiaro,
non v'è alcun margine per interpretare il testo di legge in modo diverso (art.
190 Cost. fed.) né v'è un problema di conformità alla Costituzione o alla CEDU
da correggere.
1.7. Il 9 maggio 2025 (doc. V) la
ricorrente ha osservato che la LPTD viola il principio di uguaglianza nel
trattare le diverse forme di previdenza riconosciute dall'art. 82 LPP, che il
legislatore non ha tenuto sufficientemente conto delle mutate condizioni del
mercato del lavoro dove i lavori a tempo parziale o determinato non sono più
un'eccezione, che la soglia di sostanza è definita per gli averi della
previdenza professionale, mentre per le convenzioni di previdenza vincolata il
legislatore è fermo al Messaggio del 2019, che nel testo di legge il 3°
pilastro non viene menzionato, che v'è stato un errore politico nel valutare la
reale situazione del mercato del lavoro in Svizzera, poiché si discriminano
incostituzionalmente i lavoratori che non hanno raggiunto la soglia di entrata
LPP e hanno scelto una forma di risparmio con il pilastro 3a, che questa
disuguaglianza giuridica influisce sulle condizioni di accesso alle prestazioni
transitorie per diverse categorie professionali di disoccupati anziani, che
così facendo questi non beneficiano delle prestazioni transitorie per colmare
le lacune esistenti nella remunerazione senza dover intaccare il capitale del
2° e 3° pilastro anticipatamente e che avendo la legge previsto che solo gli
averi della previdenza professionale beneficiano di particolare protezione si è
creata una disparità di trattamento fondata sul sesso e sulla posizione sociale
degli assicurati, volando gli artt. 8 e 14 CEDU.
1.8. Il 16 maggio 2025 (doc. VII) la
Cassa ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare sulla
controversia.
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate
a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:
a. non ha raggiunto
l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS oppure
b. ha diritto di
riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia, se in quel momento è
prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le
prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni secondo la LPC.
In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie comprendono
(lett. a) la prestazione transitoria annua e (lett. b) il rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità.
Per l'art. 5 LPTD,
1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il
domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:
a. esaurisce il diritto all'indennità di
disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;
b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di
cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in
ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti
accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;
c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà
degli importi di cui all'articolo 9a LPC.
2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:
a. i riscatti di prestazioni regolamentari della
previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza
professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale
del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP);
b. i rimborsi di prelievi anticipati per
un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre
anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;
c. gli averi di previdenza della previdenza
professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.
3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha
diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione
della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS.
Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone
che:
1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui
all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute
che eccede i redditi computabili.
2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4
capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
1, per le persone sole;
b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il
fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero
2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a
25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante
per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona
presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza
determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo
giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.
Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo "Soglia di sostanza: computo degli
averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della
sostanza netta (art. 5 cpv. 2
lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la
soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono
computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1
LPTD.
Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare
quanto segue:
1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla
sostanza lorda i debiti comprovati.
4 Gli averi di previdenza della previdenza
professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della
sostanza netta.
2.2. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha
adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i
disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il
posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto
all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni
possono percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita
di vecchiaia.
Il Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone
l'entrata in vigore, unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.
Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa
(Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo
4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La
normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda
l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure
volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco
prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire
un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono
spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che
esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del
60° anno d'età devono potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino
la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di
pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la loro previdenza per la
vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019
6890).
Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un
sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di
persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale
delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne
limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano
essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei
disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani
contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo
fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla
Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza
ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate
da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come
indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per
la natura delle prestazioni, dalla LADI.
Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono
finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione
finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del
bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è
finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).
Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di
pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel
mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento
in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale.
Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha
inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività
lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni
garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni
che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi
dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il
periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale
e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più
necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né
anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).
Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la
lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione
contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della
rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle
prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la
riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di
pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca
parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata
e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita.
Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni
transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno
vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione
chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di
coordinamento. Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni
transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza
professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di
conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF
2019 6892).
Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a
quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese
riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni
transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari
siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire
un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del
fabbisogno vitale (FF 2019 6886).
Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito
unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e
dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo,
la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di
pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del
regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo
diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS
(FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per
l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF
2019 6887).
Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente
riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere
la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe
incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto
una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da
parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo
di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia
stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892).
Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita
ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che
negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).
2.3. Nel giugno 2021 il Consiglio
federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito un Commento
all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) -
Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie
per i disoccupati anziani.
Per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi
delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista
all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio
2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC
consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono
disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC,
perciò le persone sole di una sostanza di Fr. 50'000.- e le coppie sposate di
Fr. 100'000.-.
Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi
di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza
netta nell'ambito della determinazione della soglia di sostanza, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali rileva che questo articolo stabilisce
l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è
computabile per l'esame del diritto alle prestazioni transitorie. Questa
franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale, pari a 26
volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (corrispondente
a Fr. 537'420.- nel 2025), è indipendente dallo stato civile degli assicurati,
perciò nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato
singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo
capitale.
Per la verifica del superamento della soglia di sostanza dell'art.
5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza considerata per
determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni
transitorie. Le disposizioni sul calcolo e sulla valutazione della sostanza
netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono pertanto applicabili
anche per la determinazione della sostanza netta giusta l'art. 10 cpv. 1 LPTD.
Sull'art. 21 OPTD (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD) l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rilevato, in particolare, che il capoverso 4
stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta
determinante, differenza necessaria in considerazione dello scopo delle
prestazioni transitorie di preservare l'avere di previdenza.
Al riguardo, l'UFAS ha affermato:
" Diversamente
da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del
diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale
sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può
essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno
infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che
ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel
periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia
ordinarie.
Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di
vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può
disporne.".
2.4. L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021, aggiornate
al 1° gennaio 2023, che concretizzano le disposizioni della legge e
dell'ordinanza.
Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato
dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno
diritto alle prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta
non supera i valori seguenti:
– 50'000 franchi per le persone sole;
– 100'000 franchi per le coppie sposate;
– 25'000 franchi per i figli
che vivono nella stessa economia domestica.
Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una
richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del
valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni
transitorie (art. 2 OPTD).
L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha
presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame
del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N.
2440.03 DPT).
Giusta il N. 2440.05 DPT, l'avere di previdenza della previdenza
professionale eccedente Fr. 537'420.- [nel 2025] va computato per verificare se
la sostanza netta superi la soglia di sostanza.
Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta
superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi
derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti
all'estero (v. N. 6002 CIBIL).
Fatti
I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni
precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano
nella sostanza (N. 2440.09 DPT).
Per il N. 2440.11 DPT, per il computo degli averi di previdenza
della previdenza professionale vanno prodotti i giustificativi che attestano
gli importi e le date di eventuali riscatti.
A norma del N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di
prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i
suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza
è irrilevante.
Per il N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come
sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla
vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i
versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso
delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono
computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).
In virtù del N. 3343.03 DPT, l'avere di previdenza del 2° pilastro
non può essere considerato nella sostanza. Questo non vale per gli averi di
previdenza del coniuge, se è possibile disporne.
Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno
computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di
prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Nella lista di ciò che non va invece computato quale sostanza, il
N. 3343.06 DPT elenca anche la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino
al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.
2.5. Nel caso di specie, il 25 gennaio
2025 (doc. 1) l'assicurata ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione
la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani, allegando in particolare
diversa documentazione bancaria fra cui la conferma di avere, al 31 dicembre
2024, un conto di libero passaggio del 2° pilastro con Fr. 25'189,94 (doc.
1-31/38) e un conto 3° pilastro __________ investito in fondi per un valore di
Fr. 80'614.- (doc. 1-32/38).
Sulla scorta di tali informazioni, la Cassa di compensazione ha respinto
la richiesta di prestazioni transitorie, disponendo la richiedente di un
capitale di Fr. 80'614.- (averi del 3° pilastro) che superava quindi la soglia
di sostanza di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in
connessione con l'art. 9a LPC.
Oggetto della lite è dunque l'esame delle condizioni, illustrate
nelle considerazioni precedenti, per concedere le prestazioni transitorie e in
particolare sapere se i capitali della previdenza individuale (3° pilastro)
della ricorrente devono essere computati per determinare la soglia di sostanza
ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD.
La Cassa di compensazione li ritiene conteggiabili, siccome
l'istante ne può disporre in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP 3.
La ricorrente ne esclude invece il computo ai fini della soglia di
sostanza poiché, al pari degli averi del 2° pilastro, si tratta di averi della
previdenza e quindi anche il pilatro 3a di Fr. 80'614.- dovrebbe beneficiare della
franchigia di Fr. 537'420.-.
Occorre dunque esaminare se è data la condizione di possedere una
sostanza netta inferiore alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC ossia,
per le persone sole come la ricorrente, inferiore a Fr. 50'000.-.
2.6. L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli
elementi costitutivi della sostanza netta e fra questi vi sono gli averi di
previdenza della previdenza professionale che superano l'importo
definito dal Consiglio federale (lett. c), corrispondente a Fr. 537'420.- nel
2025 (art. 4 OPTD).
Anche il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si
riferisce agli averi della previdenza professionale (2° pilastro),
escludendo così implicitamente gli averi della previdenza individuale (3°
pilastro): "die Vorsorgeguthaben der
beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les avoirs de la prévoyance professionnelle".
Sul computo degli averi di libero passaggio (del 2° pilastro) e
del 3° pilastro, nel suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla LPTD il Consiglio
federale si è così espresso a pag. 6894 e seg.:
" Gli averi
di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di vecchiaia al
più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più tardi al
compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del 3
ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3°
pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla
legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile
anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di
libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza
o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno
depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata
riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere
trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne richiederà
il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà essere presa
in considerazione quale sostanza computabile.
Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un
eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa
forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".
Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa in merito alla soglia
di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), come visto, che per la verifica del
superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c
LPTD ci si deve basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo
della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie.
Pertanto, le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione
della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono
applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10
cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia, considerato che lo scopo delle prestazioni
transitorie è di preservare l'avere di previdenza, come espressamente previsto
dall'art. 21 cpv. 4 OPTD gli averi di previdenza della previdenza professionale
dell'avente diritto non sono computati nel calcolo della sostanza netta
e le Direttive hanno concretizzato questo principio al N. 3343.03 DPT. Per
contro, il capitale della previdenza professionale, ma soltanto per la parte
che supera l'importo di Fr. 537'420.- (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in
connessione con l'art. 4 OPTD), è computato quale sostanza per determinare la
soglia di sostanza e quindi la nascita del diritto.
2.7. L'art. 1 cpv. 1 OPP 3 (Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di
previdenza riconosciute) prevede che ai sensi dell'art. 82 LPP (cpv. 1 "I salariati e gli
indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di
previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza
professionale. Tali forme sono: a. la previdenza individuale vincolata presso
un istituto assicurativo; b. la previdenza individuale vincolata presso una
fondazione bancaria.) costituiscono
forme di previdenza riconosciute:
a. il contratto
di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
b. la convenzione
di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
L'art. 1 cpv. 3 OPP 3 dispone che per
convenzioni di previdenza vincolata si intendono i contratti speciali di
risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla
previdenza.
Dal profilo del diritto alle prestazioni transitorie, si deve
rilevare che i capitali del 3° pilastro di cui all'art. 1 OPP 3 vanno però
computati quale sostanza rispettivamente per valutare il superamento della
soglia di sostanza, soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni
transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04
DPT). L'art. 3 cpv. 1 OPP 3 recita infatti che "Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque
anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13
capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di
riferimento.", perciò i capitali della previdenza individuale
possono essere computati nella sostanza se si può potenzialmente disporre degli
stessi.
In tal senso pure il N. 3343.08 DPT, secondo cui la sostanza
investita conformemente all'OPP 3 non va considerata quale sostanza, ma
soltanto "fino al momento in cui la
prestazione di previdenza non diventa esigibile".
2.8. Scopo della LPTD, come visto, è di
garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il
diritto all'indennità di disoccupazione, evitando, in questo modo, che esse
debbano ricorrere all'aiuto sociale.
Nel suo Messaggio relativo all'introduzione di questa nuova legge,
il Consiglio federale ha evidenziato come la possibilità data ai lavoratori che
esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del
60° anno d'età di potere beneficiare delle prestazioni transitorie permette di
colmare la lacuna che esisteva fino al raggiungimento dell'età di pensionamento
ordinaria dell'AVS e, al contempo, di tutelare la previdenza per la vecchiaia,
in modo che non si debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).
Inoltre, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo
auspicabile anche nel periodo in cui i lavoratori riscuotono le prestazioni
transitorie, gli averi di libero passaggio non vanno presi in considerazione
per calcolare la sostanza o per valutare il superamento della soglia di
sostanza, fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio.
Questo perché se l'assicurato ritrova un lavoro, il suo avere di
libero passaggio è trasferito al nuovo istituto di previdenza.
Se, invece, l'assicurato ne chiede il versamento quale prestazione
di vecchiaia, possibile al più presto cinque anni prima il raggiungimento
dell'età di riferimento (art. 16 cpv. 1 OLP), questa prestazione d'uscita deve
essere presa in considerazione quale sostanza computabile (FF 2019 6894).
La stessa sorte tocca pure agli averi della previdenza individuale
vincolata del 3° pilastro che, non essendo connessi con un eventuale
reinserimento nel mercato del lavoro, sono considerati nel computo della
sostanza (FF 2019 6895) se il beneficiario li può riscuotere (N. 3343.04 DPT).
Questa possibilità è data dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 e quindi al più presto
cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.
2.9. Nella recente STF 8C_110/2024 del
25 novembre 2024, destinata alla pubblicazione, un assicurato, nato nel 1960,
l'8 settembre 2021 ha presentato all'Istituto delle assicurazioni sociali del
Canton San Gallo una domanda di prestazioni transitorie per disoccupati
anziani. Nel 2014 egli ha ritirato un capitale pensionistico di 350'000 franchi
e ha dichiarato di averlo utilizzato, ma senza poterlo dimostrare.
Ne ha alienato una parte senza ottenere una controprestazione (Fr.
286'156,11); in particolare, ha mantenuto dei familiari all'estero senza avere
l'obbligo di mantenimento (Fr. 160'000.-). L'amministrazione ha respinto la
domanda di PT, poiché la sua sostanza di Fr. 210'569.- superava la soglia di
sostanza ammessa di Fr. 150'000.-. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
di San Gallo ha confermato il rifiuto con decisione dell'11 gennaio 2024.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, decidendo che, nel
complesso, il Tribunale di primo grado ha agito correttamente e che le
richieste del ricorrente erano infondate.
Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe
dovuto tenere conto del capitale pensionistico di Fr. 350'000.- prelevato nel
2014 nel calcolo della sostanza determinante per la soglia di sostanza ai sensi
dell'articolo 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC. Si
violerebbe il principio della parità di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1
Cost. fed. se si tenesse conto del capitale prelevato, mentre il capitale depositato
in un istituto di previdenza al di sotto della soglia di Fr. 509'860.- ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 4 OPTD e
l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD sarebbe irrilevante (cfr. consid. 4.1).
L'Alta Corte ha evidenziato, al considerando 4.2, che il Tribunale
cantonale ha innanzitutto spiegato in modo convincente che nel calcolo della
sostanza netta determinante per la soglia di sostanza devono essere considerati
anche i beni a cui si è rinunciato. Così l'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD rinvia
integralmente all'art. 9a LPC per quanto riguarda la soglia di sostanza e
quindi anche al suo capoverso 3, che stabilisce che la sostanza a cui si è rinunciato
giusta l'art. 11a cpv. 2-4 LPC appartiene anch'essa alla sostanza netta ai sensi
dell'art. 11a cpv. 1 LPC. Ne consegue che la sostanza a cui si è rinunciato
deve essere presa in considerazione non solo ai fini del calcolo delle
prestazioni (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD), ma anche per valutare se è
stata superata la soglia di sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato
disposto con l'art. 9a LPC).
Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha poi esaminato la base
giuridica del diritto alle prestazioni transitorie, osservando che, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, la sostanza netta determinante per la soglia
di sostanza comprende anche gli averi previdenziali della previdenza
professionale, nella misura in cui superano l'importo di Fr. 509'860 (cfr. art.
4 OPTD in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD nella
versione valida fino al 31 dicembre 2022).
Come ha correttamente riconosciuto il Tribunale di primo grado, la
sistematica dell'art. 5 cpv. 2 LPTD riguarda gli averi della previdenza
detenuti in un istituto di previdenza. Il progetto del Consiglio federale non
prevedeva ancora il computo degli averi di previdenza professionale nella
sostanza netta. Gli averi di libero passaggio non dovevano essere conteggiati
come sostanza né essere considerati per la soglia di sostanza, finché erano
ancora in un istituto di libero passaggio. Lo scopo era il mantenimento della
tutela della previdenza. Tuttavia, una volta versata in contanti la prestazione
di uscita ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFLP, la persona interessata non può più
contare sulla tutela previdenziale ai sensi degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP
così come dell'art. 10 segg. OLP, come ha correttamente ritenuto il Tribunale
cantonale. Di conseguenza, nel Messaggio (FF 2019 capitolo 4.1.3) si afferma
anche che una prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza
computabile. La critica del ricorrente secondo cui vi sarebbe una violazione
del principio della parità di trattamento è infondata poiché, conformemente a
quanto detto, sussistono ragioni oggettive per il diverso trattamento del
capitale prelevato e del capitale detenuto in un istituto di previdenza per
mantenere la tutela previdenziale.
Il TCA non ha violato il diritto federale tenendo conto della
prestazione di libero passaggio ricevuta dal ricorrente nel 2014 nella valutazione
della soglia di sostanza anche se era al di sotto del limite di Fr. 509'860.- (cfr.
consid. 4.4).
2.10. Nel giudizio federale appena esposto
il ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra una persona che ha
prelevato il suo capitale LPP e una che non lo ha fatto. In effetti, nel primo
caso, si tiene conto dell'importo ritirato a partire dal primo centesimo; nel
secondo caso, invece, sarebbe stata applicata una franchigia di 509'860 franchi
ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD. Secondo il Tribunale Federale, questo
approccio è corretto alla luce dell'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale.
In effetti, non appena l'assicurato ha ritirato il suo avere di
previdenza, questo importo non è più destinato alla previdenza. Le due situazioni
sono diverse e dunque è ammissibile un trattamento diverso. È quindi corretto
prendere in considerazione per la valutazione della soglia di sostanza un
importo inferiore alla franchigia sopra menzionata. Il rifiuto della domanda di
prestazioni transitorie non viola pertanto il principio di uguaglianza di
trattamento, poiché la legge prevede differenze tra la sostanza già prelevata e
quella rimasta in un istituto di previdenza.
Il Tribunale federale ha dunque affermato che gli averi di libero
passaggio non devono essere presi in considerazione per la soglia di sostanza
ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC,
finché sono ancora detenuti in un istituto di libero passaggio. Per contro, una
prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza computabile
(STF 8C_110/2024 consid. 4.3).
Se, dunque, si preleva il capitale del 2° pilastro depositato su
un conto di libero passaggio, questa prestazione di uscita deve essere
computata interamente, ovvero non si può applicare la franchigia di Fr.
537'420.- (nel 2025) di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in connessione con
l'art. 4 OPTD che vale, invece, solo quando l'avere previdenziale è ancora depositato
sul conto di libero passaggio, che quindi continua a beneficiare della tutela
previdenziale voluta con la LPTD, finché non viene prelevato.
2.11. Nell'evenienza concreta, la
ricorrente si è lamentata che ritenere che solo gli averi del 2° pilastro
beneficiano della protezione legale genera una disparità di trattamento fondata
sul sesso - generalmente sono le donne a non potere accedere a una cassa
pensioni della previdenza professionale - e sulla posizione sociale degli
assicurati - lavorando meno a causa degli impegni familiari, le donne, ma anche
i giovani, contribuiscono meno alla propria previdenza professionale a causa,
anche, del salario minimo per potere essere affiliati. A suo dire, i suoi averi
Considerandi
della previdenza individuale vincolata - che l'assicurata si è costituita non
potendo sempre accedere all'assicurazione obbligatoria della LPP - sono
tutt'ora vincolati ai fini previdenziali e, quindi, come per il capitale di
libero passaggio, non devono essere conteggiati siccome sono inferiori alla
franchigia di Fr. 537'420.-. Permetterne il computo ai fini della valutazione
della soglia di sostanza comporterebbe che fra gli averi dei due pilastri vi
sarebbe una disparità di trattamento vietata dall'art. 8 Cost. fed.
2.12
Il principio della parità di
trattamento è disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni
che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare
giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un
trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3; STF 8C_16/2022 del 10 novembre
2022, consid. 6.2.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.3). Le
situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni
aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti
pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza,
rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto
sostanziale (DTF 142
V 316 consid. 6.1.1; DTF 141 I
235.
consid. 7.1 e DTF 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti;
STF 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, consid. 6.2.2).
Nella DTF 150 V 161 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso
di un assicurato a cui l'assistenza sociale ha chiesto la restituzione di oltre
Fr. 77'000.-, poiché questi aveva un conto di libero passaggio di cui non
l'aveva informata e che avrebbe potuto ritirarne il capitale cinque anni prima
dell'età normale di pensionamento in modo da non essere più dipendente
dall'assistenza sociale da quel momento.
La nostra Massima istanza ha deciso
che l'obbligo per un beneficiario dell'assistenza sociale di prelevare il più
presto possibile il capitale di libero passaggio viola in ogni caso la
protezione previdenziale del diritto federale e il principio di proporzionalità
se, nonostante il prelievo anticipato, sussiste il rischio di dipendere
nuovamente dall'assistenza sociale prima della riscossione anticipata della rendita
di vecchiaia AVS (cfr. consid. 7.3.2, 7.3.3 e 7.4). Inoltre, non vi è alcuna
disparità di trattamento contraria alla Costituzione (cfr. consid. 7.3.7).
L'Alta Corte ha affermato che è vero che, rifiutando di ritirare
l'avere di libero passaggio all'età di 60 anni, il ricorrente si trova in una
situazione migliore rispetto a un assicurato in una situazione analoga che si è
avvalsa dell'opzione di ritiro anticipato e deve utilizzare l'avere per il
proprio sostentamento attuale e futuro. Tuttavia, questa disparità di
trattamento è oggettivamente giustificata nella misura in cui la persona
interessata ha deciso consapevolmente di effettuare un prelevamento anticipato
di propria volontà, ad esempio per uscire dall'assistenza sociale e migliorare
il proprio tenore di vita. Dal momento in cui l'interessato ha effettivamente
ricevuto la prestazione di libero passaggio, la tutela previdenziale non è più
violata. Questa viene annullata dalla dichiarazione di volontà dell'interessato
di andare in pensione anticipata con l'obiettivo di accedere alla prestazione
di libero passaggio per finanziare il proprio sostentamento a partire dal
pensionamento anticipato. La disparità di trattamento tra i beneficiari
effettivi della prestazione di libero passaggio e le persone che decidono di
mantenere la protezione previdenziale fino al prelevamento anticipato della
rendita AVS o che sono costrette a ritirare la prestazione di libero passaggio
sotto minaccia di un'interruzione sanzionatoria dell'assistenza sociale, non
appare quindi del tutto criticabile.
2.13
Come ha evidenziato il Tribunale
federale nell'esposta sentenza destinata a pubblicazione (8C_110/2024), una
volta che il capitale del 2° pilastro viene versato come prestazione di uscita,
la persona assicurata non può più contare sulla protezione previdenziale e
quindi questi averi sono assimilati a normali risparmi. Come tali, non possono
più beneficiare della franchigia prevista dall'art. 4 OPTD in connessione con
l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD che, invece, si applica, solo e soltanto,
agli averi che sono ancora depositati su un conto di libero passaggio. In tal
senso, il Tribunale federale ha concluso che il capitale di libero passaggio
prelevato dal ricorrente (Fr. 350'000.-) deve essere preso in considerazione
nella valutazione della soglia di sostanza anche se è inferiore alla franchigia
(STF 8C_110/2024 consid. 4.4).
In presenza di fattispecie diverse, vi sono ragioni oggettive per
trattare diversamente il capitale versato e il capitale detenuto in un istituto
di previdenza, perciò nella STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024 il Tribunale
federale ha respinto la critica di violazione del principio di uguaglianza di
trattamento previsto dall'art. 8 Cost. fed.
La medesima conclusione deve essere tratta nel caso concreto.
Il capitale del 2° pilastro e quello del 3° pilastro che sono
versati alla persona interessata sono considerati allo stesso modo, nel senso
che, per la valutazione della sostanza e della soglia di sostanza, entrambi non
beneficiano della protezione previdenziale e quindi della franchigia.
Se, invece, gli averi della previdenza professionale e gli
averi della previdenza individuale vincolata si trovano ancora
depositati in un istituto di previdenza, ecco che questi capitali seguono due
sorti distinte.
Gli averi di libero passaggio, come previsto dal Messaggio del
Consiglio federale, non vengono computati nella sostanza o nella soglia di
sostanza fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio
(FF 2019 6894). Laddove, però, gli averi di libero passaggio possano essere
percepiti come prestazioni di vecchiaia, ossia al più presto dal compimento dei
60.
anni (art. 16 OLP), per la determinazione della soglia di sostanza in virtù dell'art.
5.
cpv. 2 lett. c LPTD vanno considerati solo nella misura in cui superano la
franchigia prevista dall'art. 4 OPTD, mentre non vanno considerati per
determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 4 OPTD).
Per contro, il capitale del terzo pilastro, se il beneficiario ha
la possibilità di riscuoterlo, e quindi se ha più di 60 anni (art. 3 cpv. 1 OPP
3), va considerato nel computo della sostanza e della soglia di sostanza senza
tenere conto della franchigia. Il testo legale dell'art. 4 OPTD è, come visto,
molto chiaro e concerne unicamente, così come l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, come
ha stabilito il Tribunale federale al considerando 4.3 della sentenza 8C_110/2024
del 25 novembre 2024, gli averi di previdenza della previdenza professionale
e non anche gli averi della previdenza individuale vincolata, che non
viene invece mai menzionata dal legislatore.
A differenza degli averi della previdenza professionale, che
beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della
soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5
cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali della previdenza individuale
vincolata non godono di alcuna protezione previdenziale e vanno sempre
computati, integralmente, per calcolare la sostanza e valutare il superamento
della soglia di sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3, possono
essere versati al beneficiario.
Non va poi dimenticato che la differenza principale fra il 2° e il
3° pilastro risiede nel fatto che la costituzione di un avere previdenziale
della previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i
lavoratori salariati (art. 2 cpv. 1 LPP), mentre la costituzione della
previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) - la cui base
costituzionale è l'art. 111 cpv. 4 Cost. fed., che promuove la previdenza privata
- è volontaria (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 6.3).
Inoltre, come ha evidenziato il Consiglio federale nel suo
Messaggio sulla LPTD, con le prestazioni transitorie si è voluto colmare la
lacuna esistente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria
dell'AVS e tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo tale che la persona
disoccupata non debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890),
tanto che, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile
anche mentre la persona disoccupata percepisce le prestazioni transitorie, gli
averi di libero passaggio, fintanto che sono depositati in un istituto di
libero passaggio, non sono computati per calcolare la sostanza o valutare il
superamento della soglia di sostanza (FF 2019 6894), ma solo se, in
quest'ultimo caso, non superano la franchigia prevista dall'art. 5 cpv. 2 lett.
c LPTD.
La previdenza professionale e la previdenza individuale
vincolata, seppure simili, sono però differenti e il legislatore ha voluto consapevolmente
trattarle in modo diverso.
Non si può perciò concludere per una violazione del principio della
parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) fra il 2° e il 3° pilastro, visto che
si tratta di due istituti differenti che, dal profilo delle prestazioni
transitorie, seguono sorti diverse.
2.14
L'assicurata, che al momento
dell'insorgenza del diritto alle prestazioni transitorie aveva 61 anni e poteva
quindi riscuotere il capitale della sua previdenza individuale vincolata
(art. 3 cpv. 1 OPP 3), anche se investito in fondi, si trovava in una posizione
differente rispetto a una persona assicurata i cui averi di libero passaggio sono
depositati in un istituto di previdenza. Infatti, essa non poteva vantare lo
stesso trattamento riservato per gli averi di libero passaggio depositati su un
conto di libero passaggio, poiché benché anche questi ultimi erano prelevabili,
tuttavia fruivano comunque della limitazione nel computo della soglia di
sostanza data dalla franchigia di Fr. 537'420.- nel 2025.
Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme
diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse
conclusioni. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio
per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'uguaglianza
di trattamento.
Come visto, però, queste due forme di previdenza possono seguire
il medesimo destino soltanto in un'unica occasione e meglio quando i relativi
averi sono versati al beneficiario. In tal caso, non v'è infatti più la
protezione previdenziale degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP e 10 segg. OLP e
quindi per gli averi della previdenza professionale che vengono ritirati
non si può più applicare la franchigia (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD e art. 4 OPTD)
che la ricorrente pretende invece estendere anche al suo 3° pilastro. Con il
versamento della prestazione di uscita, questi averi si trovano perciò sullo
stesso piano di trattamento degli averi della previdenza individuale
vincolata e sono computati integralmente alla stregua dei risparmi depositati su
un normale conto bancario o postale.
Nemmeno in tale ipotesi si può dunque validamente sollevare una
violazione del principio di uguaglianza di trattamento.
2.15
Contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, le norme legali concernenti le prestazioni transitorie per
disoccupati anziani - in particolare l'art. 5 LPTD e l'art. 5 cpv. 2 lett. c
LPTD - non fanno alcuna distinzione fondata sulla posizione sociale o sul sesso
degli assicurati.
Ogni lavoratore salariato o disoccupato, uomo o donna, che adempie
i presupposti dell'art. 2 LPP, è assoggettato all'assicurazione obbligatoria
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Gli indipendenti e i salariati non sottoposti all'assicurazione
obbligatoria possono assicurarsi facoltativamente (art. 4 LPP).
Nessuna discriminazione fondata sul sesso, e nemmeno fondata sulla
posizione sociale dovuta al non raggiungimento del salario annuo previsto
dall'art. 2 cpv. 1 LPP, viene dunque attuata nell'ambito delle prestazioni
transitorie per disoccupati anziani.
Infatti, tutti coloro che guadagnano meno/più di Fr. 22'680.-
(valore valido nel 2025) sono trattati allo stesso modo e quindi (non)
sottostanno all'assicurazione obbligatoria LPP. Il limite di reddito comporta forzatamente
una distinzione tra chi può accedere alla previdenza professionale e chi non può
esservi obbligatoriamente assoggettato, ma ogni persona che si trova sopra o
sotto questo limite è trattata allo stesso modo, a prescindere dal sesso.
Quanto al terzo pilastro, l'art. 7 OPP 3 definisce in quale misura
i salariati e gli indipendenti, uomini e donne, possono versare contributi a
forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito e nemmeno la
fissazione di questi importi massimi ricade in una discriminazione fondata
sulla posizione sociale degli affiliati o sul loro sesso. Per tutti è infatti previsto
il medesimo importo limite.
La circostanza che, nella prassi, siano soprattutto le donne a non
avere un secondo pilastro o ad averne uno di dimensioni contenute a causa delle
difficoltà lavorative, e quindi contributive, date dal non essere in grado di
lavorare dovendo/volendo occuparsi della famiglia e della cura degli eventuali figli
o dal potere/volere unicamente lavorare a tempo parziale o dal trovare lavori
poco retribuiti che non permettono di raggiungere il salario minimo di entrata
per sottostare all'assicurazione obbligatoria, è una conseguenza della scelta
del legislatore. L'accesso al 2° pilastro è in effetti stato consapevolmente impedito
a taluni lavoratori e il TCA non può mettere in discussione questa scelta
legislativa, dovendo applicare le norme contenute nelle leggi federali, anche
se esse dovessero violare i diritti costituzionali (DTF 144 I 340 consid. 3.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 4.1; STF 9C_125/2016 dell'11 marzo 2016).
Infatti, secondo l'art. 190 Cost. fed. le leggi federali sono
determinanti per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
La critica della ricorrente di incostituzionalità della normativa
LPTD (in particolare dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) deve perciò essere
respinta.
Va inoltre tenuto presente che nel Messaggio (FF 2019 6894 seg.)
il Consiglio federale ha precisato che il reinserimento professionale del
disoccupato è un obiettivo auspicabile, perciò gli averi della previdenza
professionale vanno preservati, mentre la previdenza individuale vincolata non
ha nulla a che vedere con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro.
Il legislatore ha perciò consapevolmente posto questi due regimi
su piani differenti per ciò che concerne le prestazioni transitorie, prevedendo
un regime speciale soltanto per gli averi di libero passaggio e mai accennando
agli averi del 3° pilastro, che in tal modo rientrano nella sostanza al pari di
altri averi depositati su conti non vincolati. La LPTD non ha dunque
legittimato alcuna disparità di trattamento contraria alla Costituzione
federale.
2.16
Per quanto concerne l'affermazione
ricorsuale secondo cui il rifiuto delle prestazioni transitorie sarebbe atto ad
influenzare l'organizzazione della vita familiare della ricorrente avendo un
figlio diversamente abile che necessita di cure e attenzioni, violando in tal
modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8
CEDU costringendola di fatto a peripezie per mantenere la famiglia e mettendola
in difficoltà nel dispensare assistenza e cure al figlio, la stessa va
respinta.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto
dall'art. 8 CEDU non fonda un diritto diretto a prestazioni delle assicurazioni
sociali, e meglio un obbligo di fornire prestazioni finanziarie o di garantire
un determinato livello di vita. Esso implica semmai, a certe condizioni, il
rispetto effettivo della vita privata o familiare (DTF 139 I 257, DTF 139 I 155).
In base alla giurisprudenza della CEDU, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto
un obbligo per gli Stati membri di fornire determinate prestazioni assicurative
sociali. L'art. 8 CEDU non fonda di conseguenza alcun diritto (diretto)
all'ottenimento di prestazioni sociali (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017,
consid. 3.2.1.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3: in quel caso, un diritto diretto
del marito superstite a una rendita vedovile dell'AVS).
L'assicurata ha inoltre sollevato l'applicazione dell'art. 14 CEDU
ritenendo che il legislatore, volendo proteggere unicamente gli averi di libero
passaggio della previdenza professionale con l'istituzione della franchigia di
cui all'art. 4 OPTD e l'esclusione dalla sostanza netta secondo l'art. 21 cpv.
4.
OPTD, abbia compiuto una discriminazione degli assicurati sul sesso e sulla loro
posizione sociale.
Innanzitutto occorre evidenziare che il divieto di non
discriminazione, ancorato nell'art. 14 CEDU, torna applicabile unicamente insieme a
diritti garantiti convenzionalmente e non ha alcuna portata propria (STF
9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr.
3).
In
secondo luogo, al riguardo il Tribunale federale (9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 4.4) ha ricordato che perché si realizzi una
discriminazione sanzionata dalla convenzione, occorre piuttosto che si presenti
una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e
ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una
relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine
perseguito. Gli Stati nazionali fruiscono di un margine di apprezzamento per
determinare se e in quale misura siano giustificate differenze tra situazioni
rispetto ad altre analoghe. L'ampiezza di questo ventaglio varia secondo le
circostanze, gli ambiti e il contesto. Un ampio margine di apprezzamento è
normalmente lasciato agli Stati nel campo di misure di ordine generale in
materia economica e sociale (DTF 143 I 1 consid.
5.5
con riferimenti alla giurisprudenza convenzionale). Gli interessi
finanziari dello Stato (e quindi anche il finanziamento dell'assicurazione)
sono un valido motivo che può essere accettato nell'ambito proprio del margine
di apprezzamento di ciascuno Stato (DTF 143 I 1 consid.
5.6).
La circostanza che, per motivi finanziari, gli averi previdenziali
del secondo e del terzo pilastro siano trattati dal legislatore sostanzialmente
in modo differente per quanto concerne la valutazione della sostanza netta e la
soglia di sostanza, che sono dei parametri necessari per determinare i
beneficiari delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non porta
quindi a concludere per questo solo fatto che vi sia una discriminazione a
ragione del sesso e delle condizioni sociali degli assicurati.
In conclusione, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, che istituisce una
franchigia soltanto per gli averi previdenziali della previdenza professionale,
e l'art. 21 cpv. 4 OPTD, che esclude soltanto gli averi di libero passaggio
dalla sostanza netta, non violano né il principio della parità di trattamento
previsto dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 14 CEDU, né il diritto al
rispetto della vita familiare secondo l'art. 13 cpv. 1 Cost. fed. e l'art. 8 n.
1.
CEDU.
2.17
Sulla scorta di quanto precede, la
Cassa di compensazione ha agito correttamente non computando nella soglia di
sostanza della ricorrente, giusta l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, gli
averi previdenziali di Fr. 25'189,94 (dato al 31 dicembre 2024) depositati su
un conto di libero passaggio, giacché inferiori alla franchigia di Fr.
537'420.- (art. 4 OPTD).
Parimenti, per determinare se l'assicurata disponeva di una
sostanza netta inferiore a Fr. 50'000.-, conformemente all'art. 5 cpv. 1
lett. c LPTD la Cassa ha a buon diritto computato gli averi del 3° pilastro della
ricorrente, interamente, seppure ancora depositati su un conto vincolato,
ritenuto che essa aveva la possibilità di chiederne il versamento.
Premesso che la sostanza determinante per il calcolo della
sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal
quale sono chieste le prestazioni transitorie (art. 2 OPTD), sia che si
consideri l'ammontare di Fr. 80'614.- al 31 dicembre 2024 sia di Fr. 78'201.-
al 7 aprile 2025 (doc. B4) quale previdenza vincolata pilastro 3a, anche se
investita in fondi e quindi non ancora ritirata dalla beneficiaria, si deve
concludere che la soglia di sostanza prevista per persona sola è in ogni caso
superata.
Va da ultimo osservato che anche in ambito di prestazioni
complementari, sistema che le prestazioni transitorie per disoccupati anziani,
per volontà del legislatore, hanno ripreso il più possibile (STF 8C_110/2024
consid. 5.6, 6.3 e 6.6), nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1), il
Tribunale federale ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel
senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento
effettivo di un avere di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente
ammissibile (cfr. consid. 3 e 4).
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.18
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni