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Decisione

33.2026.8

Ricorso per denegata giustizia inoltrato dopo solo 3 settimane dall'opposizione e teso a conseguire una decisione di merito. Irricevibile

5 marzo 2026Italiano8 min

23 ottobre 2023 e DTF 150 I 195 consid. 5.4. In concreto, nonostante la

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Incarto

n.

33.2026.8

IR/sc

Lugano

5

marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso (denegata giustizia) del 4 marzo 2026 formulato

da

RI 1

contro

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

considerato in fatto e in diritto

· che RI 1, 1952, domiciliato a __________,

già beneficiario di prestazioni complementari (PC qui di seguito), si è rivolto

al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 4/5 marzo 2026 (doc. I)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia, indicando di essersi opposto

ad una decisione, del 5 febbraio 2026 (doc. A1), e quindi resa meno di un mese

prima del suo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con cui la

Cassa cantonale di compensazione ha fissato in CHF 3'280 l’importo delle PC da

restituire a seguito del computo di un reddito ipotetico della moglie

dell’assicurato che ha condotto a non più riconoscere il diritto a prestazioni;

· che, avverso detta decisione, il signor RI

1 ha formulato opposizione con scritto trasmesso per Posta A+ in data 10

febbraio 2026 alla Cassa cantonale di compensazione (doc. A2);

· che, con il suo gravame, il signor RI 1

evidenzia come, a fronte della sua opposizione, la Cassa sia rimasta silente.

Circa un ritardo nell’emanare una decisione su opposizione rispettivamente un

immotivato rifiuto di rendere una decisione su opposizione da parte della Cassa

il ricorrente nulla dice e non si esprime. Egli concentra la sua attenzione

unicamente su aspetti di merito della questione (chiede l’accoglimento

dell’opposizione formulata alla Cassa, chiede il riconoscimento delle PC dal 1°

gennaio 2026 con il computo di un reddito della coniuge di CHF 12'084 annui,

chiede che la decisione 5 febbraio 2026 della Cassa sia annullata in toto);

· che il gravame non è intimato alla Cassa

cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, per una

presa di posizione (risposta di causa) e per la trasmissione degli atti alla

luce della sua manifesta inammissibilità;

· che il presente giudizio è emanato

monocraticamente alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge sulla

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni);

· che, come evoca l’art. 49 cpv. 1 e 2 LPGA

(legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali): “Nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni … Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti”;

· che, quando emessa una decisione formale,

l’assicurato o l’avente diritto può opporvisi nel termine di 30 giorni. In base

all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici;

· che la legge non impone tempi specifici

per l’emanazione delle decisioni su opposizione, la norma indica unicamente che

dette decisioni debbono essere rese entro un termine adeguato che dipende dalla

difficoltà della procedura e alle necessità di accertamento che la stessa

impone;

· che, secondo l’Alta Corte, vi è diniego di

giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una

domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid.

3a e riferimenti ivi menzionati);

· che va qui ricordato come per costante

giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). L'art. 29

Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri

certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che

appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF

8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107

Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma

particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e

dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a

statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la

decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un

termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze

fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid.

5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e

riferimenti ivi menzionati);

· che, nella sentenza 8C_433/2018 del 14

agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio

della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in

secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la

necessaria diligenza. In merito al diniego di giustizia nel contesto di una

domanda di aiuto d'emergenza si veda la STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009;

· che, in presenza di un ricorso per

denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la

questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una

ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione

dell'atto omesso o ritardato nel tempo. La lite non si estende, per contro, ai

diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo

senso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto

devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9

agosto 2022, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF

8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2);

· che, in concreto, la decisione formale

emanata dalla Cassa cantonale di compensazione data del 5 febbraio 2026, è

stata intimata all’assicurato che vi si è opposto il successivo 10 febbraio.

Nella migliore delle ipotesi l’amministrazione ha ricevuto l’opposizione il

giorno seguente, 11 febbraio 2026. 21 giorni dopo l’assicurato si è aggravato

per una pretesa ritardata giustizia, dimenticando – verosimilmente – che

l’amministrazione interessata è confrontata con un numero notevole di

procedure, che ogni procedura deve essere oggetto di attenta valutazione e di

eventuale raccolta di elementi probatori al fine di completare (laddove

necessario) l’istruttoria per la resa della decisione su opposizione;

· che, come indicato, il signor RI 1

contesta, davanti a questa Corte, il merito della questione, ciò che non è

possibile come indicato. Il ricorso per denegata giustizia o ritardata

giustizia tende unicamente a fare in modo che un’amministrazione in mora nel

rendere una decisione o nel procedere ai suoi accertamenti, dia seguito ai suoi

obblighi se sussista un ritardo;

· che, in concreto, non si può assolutamente

parlare di un ritardo considerando che l’amministrazione non ha la sola

procedura relativa al signor RI 1 da evadere, e ritenuto come l’opposizione sia

pervenuta all’amministrazione, nella migliore delle ipotesi, solo 21 giorni

prima del ricorso per denegata e ritardata giustizia, come detto – per gli

aspetti specifici di un preteso ritardo rispettivamente di una omissione di

giustizia – neppure motivato;

· che la procedura, di principio, è

gratuita. Il Giudice può comunque caricare tasse e spese processuali ad una

parte quando la stessa sia stata superficiale o negligente. Su questi aspetti

si veda la STCA 36.2025.9 del 10 giugno 2025 consid. 8 e le STF 9C_388/2023 del

Fatti

23 ottobre 2023 e DTF 150 I 195 consid. 5.4. In concreto, nonostante la

negligenza e superficialità palesate dal ricorrente, si prescinde

Considerandi

eccezionalmente dal caricare al medesimo tasse e spese procedurali. Il signor RI

1.

è avvisato pro futuro ad evitare di adire il Tribunale cantonale delle

assicurazioni senza una valida ragione come in questa occasione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso (denegata giustizia) formulato il 4 marzo 2026 da RI 1, __________, non

è ricevibile.

2. Non si

prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti