33.2026.8
Ricorso per denegata giustizia inoltrato dopo solo 3 settimane dall'opposizione e teso a conseguire una decisione di merito. Irricevibile
5 marzo 2026Italiano8 min
23 ottobre 2023 e DTF 150 I 195 consid. 5.4. In concreto, nonostante la
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Incarto
n.
33.2026.8
IR/sc
Lugano
5
marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso (denegata giustizia) del 4 marzo 2026 formulato
da
RI 1
contro
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
considerato in fatto e in diritto
· che RI 1, 1952, domiciliato a __________,
già beneficiario di prestazioni complementari (PC qui di seguito), si è rivolto
al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 4/5 marzo 2026 (doc. I)
per denegata rispettivamente ritardata giustizia, indicando di essersi opposto
ad una decisione, del 5 febbraio 2026 (doc. A1), e quindi resa meno di un mese
prima del suo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con cui la
Cassa cantonale di compensazione ha fissato in CHF 3'280 l’importo delle PC da
restituire a seguito del computo di un reddito ipotetico della moglie
dell’assicurato che ha condotto a non più riconoscere il diritto a prestazioni;
· che, avverso detta decisione, il signor RI
1 ha formulato opposizione con scritto trasmesso per Posta A+ in data 10
febbraio 2026 alla Cassa cantonale di compensazione (doc. A2);
· che, con il suo gravame, il signor RI 1
evidenzia come, a fronte della sua opposizione, la Cassa sia rimasta silente.
Circa un ritardo nell’emanare una decisione su opposizione rispettivamente un
immotivato rifiuto di rendere una decisione su opposizione da parte della Cassa
il ricorrente nulla dice e non si esprime. Egli concentra la sua attenzione
unicamente su aspetti di merito della questione (chiede l’accoglimento
dell’opposizione formulata alla Cassa, chiede il riconoscimento delle PC dal 1°
gennaio 2026 con il computo di un reddito della coniuge di CHF 12'084 annui,
chiede che la decisione 5 febbraio 2026 della Cassa sia annullata in toto);
· che il gravame non è intimato alla Cassa
cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, per una
presa di posizione (risposta di causa) e per la trasmissione degli atti alla
luce della sua manifesta inammissibilità;
· che il presente giudizio è emanato
monocraticamente alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge sulla
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni);
· che, come evoca l’art. 49 cpv. 1 e 2 LPGA
(legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali): “Nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni … Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti”;
· che, quando emessa una decisione formale,
l’assicurato o l’avente diritto può opporvisi nel termine di 30 giorni. In base
all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici;
· che la legge non impone tempi specifici
per l’emanazione delle decisioni su opposizione, la norma indica unicamente che
dette decisioni debbono essere rese entro un termine adeguato che dipende dalla
difficoltà della procedura e alle necessità di accertamento che la stessa
impone;
· che, secondo l’Alta Corte, vi è diniego di
giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una
domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid.
3a e riferimenti ivi menzionati);
· che va qui ricordato come per costante
giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). L'art. 29
Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri
certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che
appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF
8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107
Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma
particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e
dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a
statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la
decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un
termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze
fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid.
5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e
riferimenti ivi menzionati);
· che, nella sentenza 8C_433/2018 del 14
agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio
della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in
secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la
necessaria diligenza. In merito al diniego di giustizia nel contesto di una
domanda di aiuto d'emergenza si veda la STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009;
· che, in presenza di un ricorso per
denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la
questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una
ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione
dell'atto omesso o ritardato nel tempo. La lite non si estende, per contro, ai
diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo
senso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto
devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9
agosto 2022, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF
8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2);
· che, in concreto, la decisione formale
emanata dalla Cassa cantonale di compensazione data del 5 febbraio 2026, è
stata intimata all’assicurato che vi si è opposto il successivo 10 febbraio.
Nella migliore delle ipotesi l’amministrazione ha ricevuto l’opposizione il
giorno seguente, 11 febbraio 2026. 21 giorni dopo l’assicurato si è aggravato
per una pretesa ritardata giustizia, dimenticando – verosimilmente – che
l’amministrazione interessata è confrontata con un numero notevole di
procedure, che ogni procedura deve essere oggetto di attenta valutazione e di
eventuale raccolta di elementi probatori al fine di completare (laddove
necessario) l’istruttoria per la resa della decisione su opposizione;
· che, come indicato, il signor RI 1
contesta, davanti a questa Corte, il merito della questione, ciò che non è
possibile come indicato. Il ricorso per denegata giustizia o ritardata
giustizia tende unicamente a fare in modo che un’amministrazione in mora nel
rendere una decisione o nel procedere ai suoi accertamenti, dia seguito ai suoi
obblighi se sussista un ritardo;
· che, in concreto, non si può assolutamente
parlare di un ritardo considerando che l’amministrazione non ha la sola
procedura relativa al signor RI 1 da evadere, e ritenuto come l’opposizione sia
pervenuta all’amministrazione, nella migliore delle ipotesi, solo 21 giorni
prima del ricorso per denegata e ritardata giustizia, come detto – per gli
aspetti specifici di un preteso ritardo rispettivamente di una omissione di
giustizia – neppure motivato;
· che la procedura, di principio, è
gratuita. Il Giudice può comunque caricare tasse e spese processuali ad una
parte quando la stessa sia stata superficiale o negligente. Su questi aspetti
si veda la STCA 36.2025.9 del 10 giugno 2025 consid. 8 e le STF 9C_388/2023 del
Fatti
23 ottobre 2023 e DTF 150 I 195 consid. 5.4. In concreto, nonostante la
negligenza e superficialità palesate dal ricorrente, si prescinde
Considerandi
eccezionalmente dal caricare al medesimo tasse e spese procedurali. Il signor RI
1.
è avvisato pro futuro ad evitare di adire il Tribunale cantonale delle
assicurazioni senza una valida ragione come in questa occasione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso (denegata giustizia) formulato il 4 marzo 2026 da RI 1, __________, non
è ricevibile.
2. Non si
prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca
Menghetti