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Decisione

34.2003.34

richiesta di concessione di rendita d'invalidità della previdenza professionale; contestato grado di invalidità, peggioramento del grado di invalidità e richiesta di aumento della rendita; negato lega

6 dicembre 2004Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid.

3).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità

lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è

tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica,

per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (SZS 1995 p. 465

consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser,

Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49 cfr. RDAT 1996

II, p. 248 seg.; STFA non pubbl. del

20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15

marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton __________

è stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29

cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di

previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto

all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).

2.3. L’art. 26

LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,

sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale

sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno

(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più

presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

2.4. L’art. 4 LAI

in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al

guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito

AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno

nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre

professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF

111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.

488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono

con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività

diverse.

Per la

stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

Secondo

la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di

previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità

non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid.

4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,

di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale

la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF

120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22

p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c;

DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il

medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti separati del grado

di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con

lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF

118 V 39 consid. 2b).

L’istituto

di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni

dell’AI.

L'Alta

Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può

estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi

dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad

una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B

79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99).

Inoltre,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid.

2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V

218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer

1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V

308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

Di

recente l'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è

tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza

entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a

fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura

pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso

proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche

le sentenze non pubblicate del 31 dicembre 2003 in re A., B 3/03, del 16

dicembre 2003 in re O., B 68/03, del 9 gennaio 2004 in re M., B 81/02; cfr.

anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003).

In una

pronunzia destinata alla pubblicazione del 5 aprile 2004 in re I. (B 63/03), la

massima Corte federale ha ancora precisato la sua giurisprudenza nel senso che

qualora l'istituto di previdenza si attiene a quanto deciso dall'AI o

addirittura si basa su quanto accertato da tale ufficio, il problema del

mancato coinvolgimento dell'istituto previdenziale nella procedura pendente di

fronte all'UAI non si pone. In questo caso in sede previdenziale deve valere

senza riserva la forza vincolante della decisione dell'AI voluta espressamente

dal legislatore agli art. 23 segg. LPP - riservato naturalmente il caso in cui

essa si ravvisi manifestamente errata - indipendentemente dal fatto che

l'istituto previdenziale sia stato coinvolto o meno nella procedura di

decisione di fronte all'amministrazione (cfr. anche STFA del 28 maggio 2004 in

re H., B 88/03).

2.5. In virtù

dell’art. 6 LPP le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di

introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; SZS 1995 p. 465/466 consid.

4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre,

se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993

consid. 3).

2.6

L’art. 15 Lcpd

prevede, fra l'altro, l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art.

16.

cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o

una precedente pensione non sono più corrisposte.

Ricalcando

essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni

della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità,

l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr.

l'art. 16 cpv. 1 LCP di analogo tenore) dispone che la pensione d’invalidità ed

i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita

federale d'invalidità (AI).

Per il

cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia

il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla

scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della

legge (cpv. 3).

Inoltre,

secondo l'art. 28 Lcpd:

"

Invalidità parziale

Art. 28 1La prestazione parziale della Cassa è

proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’ AI, ritenuto un grado d’

invalidità minimo del 50%.

Con un grado d’ invalidità riconosciuto dall’ AI pari almeno al

40% viene riconosciuta una pensione d’ invalidità pari al 40%.

2Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato

come:

a) membro pensionato per il corrispondente grado d’ invalidità; e

b) membro attivo per la parte di salario assicurato corrispondente

al suo grado di capacità residua di guadagno.

3In caso di scioglimento del rapporto di lavoro

corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell’

art. 7."

Per

l'art. 29 Lcpd infine:

"

Decisioni autonome della Cassa

Art. 29 1Il

Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici

di fiducia e su richiesta dell’ assicurato sulla domanda di pensionamento per

motivi di salute se:

a) l’ AI ha rifiutato una rendita;

b) l’ AI ha riconosciuto un’ invalidità parziale.

2Il Comitato stabilisce l’ inizio e la fine del

diritto alle prestazioni secondo l’ art. 16a della presente legge.

3Il grado d’ invalidità e l’ eventuale riduzione o

revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri AI."

A

proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che

" L’invalidità

è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute

fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente

perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in

percentuale."

Dal

tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso

rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche

l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per

il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”;

SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re

F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure

funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di

invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e

della LPP con riferimento ad un mercato del lavoro equilibrato (Meyer/Blaser,

SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993,

B 19/92; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7

consid. 3a).

La

capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la

persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di

lavorare".

In

proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai

fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in

particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V

211).

Si rilevi

ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità

prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a

quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25

marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

Considerato

come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a

quello della LPP, poiché l’assicurata è stata riconosciuta invalida ai sensi

dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi

delle disposizioni della Cassa pensioni che prevedono condizioni meno severe

rispetto a quelle della LPP.

2.7

Nel caso in

esame litigiosa è in primo luogo l'assegnazione all'assicurata di una rendita

intera della previdenza professionale a far tempo dal 1. maggio 1995 in luogo

della rendita parziale riconosciuta dalla convenuta dalla medesima data.

Mentre la

convenuta ribadisce la sua decisione di attribuzione di una rendita parziale in

conformità alla decisione dell'AI (peraltro confermata nelle sue conclusioni

dal TCA e dal TFA), l'attrice pretende l'erogazione di una prestazione intera

dalla medesima data.

Dagli

atti dell'incarto risulta che a far tempo dal maggio 1994 l'attrice ha

lamentato forti dolori alla schiena irradianti alla gamba destra resistenti

alla farmacoterapia. Gli accertamenti effettuati avevano evidenziato la

presenza di un'ernia discale che rese necessario un intervento chirurgico il 24

agosto 1994. Nei controlli postoperatori effettuati presso il servizio di

neurochirurgia dell'__________ i medici avevano rilevato la persistenza dei

dolori e ordinato ulteriori accertamenti.

ll

15.

maggio 1995 __________ AT 1 ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI

indicando di soffrire dal 16 maggio 1994 di stato dopo deiscectomia L5/S1 dx

24.8.94

per ernia discale e di essere incapace al lavoro dal 16 maggio 1994 (cfr.

atti AI).

Nel

rapporto medico all'attenzione dell'UAI del 16 giugno 1995, il medico curante,

dottor __________, ha diagnosticato:

" - stato

dopo asportazione di ernia discale L5/S1 dx 24.8.94.

Lombosciatalgia residua, sindrome retrorotulea

al ginocchio dx."

precisando che

dopo l'intervento dell'agosto la paziente aveva continuato a lamentare disturbi

residui (dolori lombosciatalgici a destra irradianti) e che dato "il forte

sospetto di una componente psicogena" riteneva indispensabile un

accertamento da parte del servizio medico dell'AI. A suo dire l'incapacità

lavorativa dell'interessata era totale dal 16 maggio 1994 al 31 giugno 1995 e

in seguito, fino a data da stabilire, del 50% (cfr. atti AI). Risulta dagli

atti che il medico curante aveva inviato l'attrice per un consulto al dott. __________,

reumatologo. Lo specialista, nel suo referto al dott. __________ del 15 marzo

1995, aveva consigliato l'esecuzione di un programma di fisioterapia oltre che

di una cura dimagrante. Il medico curante ha poi inviato la paziente al dott. __________,

neurochirurgo, per accertamenti data la persistenza dei dolori alla gamba dx

evidenziando che a suo parere la componente "psichica" era importante

e pregandolo di effettuare un consulto nell'intento di stabilire se vi erano

motivi validi per la dichiarata persistenza dell'incapacità lavorativa. Nei

suoi referti del 20 giugno e 4 luglio 1995 questo specialista ha posto la

diagnosi di sindrome lombovertebrale da discopatia degenerativa e instabilità

intersomatica a livello L4/5 e L5/S1 e paventato la possibilità di effettuare

un nuovo intervento chirurgico.

Il dott. __________

del servizio di neurochirurgia dell'__________, richiesto in merito dall'UAI,

in data 19 luglio 1995 ha inviato i vari rapporti medici resi in precedenza e

relativi all'operazione di ernia del disco cui si era sottoposta la paziente

precisando che a suo avviso una rendita non entrava in considerazione.

L'UAI ha in seguito

ordinato l'allestimento di una perizia presso il Servizio Accertamento Medico

dell'AI presso l'Ospedale __________ (SAM) il quale ha consegnato il suo

rapporto in data 5 aprile 1996, corredato da consulti ortopedici e

psichiatrici, ponendo quale diagnosi invalidanti "pregresso intervento per

ernia discale, sindrome radicolare S1 residuale a ds., protusione discale

L4-L5, canale spinale stretto L4-L5".

Con

riferimento alla capacità lavorativa, la perizia giunge alla conclusione che la

paziente è incapace al lavoro nella misura del 70% a partire dal maggio 1994

come donna delle pulizie e simili con la precisazione che in un'attività medio-leggera,

con la possibilità di cambiare spesso posizione e senza dover alzare pesi sopra

i 15-20 Kg, come per esempio sorvegliante o operaia alla catena di montaggio,

l'abilità al lavoro è del 50% (atti AI).

Sulla base di

questi accertamenti e della documentazione acquisita agli atti, con

provvedimento del 17 luglio 1997 l'UAI ha concesso alla richiedente una mezza

rendita d'invalidità per un grado d'inabilità del 50% a far tempo dal 1. maggio

1995.

Tale decisione

è stata in seguito nella sostanza confermata dal TCA, il quale, imputando un

reddito realizzabile senza invalidità di fr. 30'000 e un reddito ipotetico da invalida

di fr. 12'250, ha concluso, in applicazione del metodo ordinario del raffronto

dei redditi, per un grado d'invalidità del 59,1% confermando di conseguenza

l'attribuzione di una mezza rendita (STCA del

7.

aprile 1999,

32.97

).

Chiamato a

pronunciarsi, con pronunzia del __________, il TFA ha dal canto suo confermato

l'attribuzione della mezza rendita d'invalidità fissando tuttavia il grado

d'invalidità al 64,38%. Nel loro giudizio, i giudici di Lucerna hanno

riesaminato il confronto dei redditi operato dall'autorità cantonale ammettendo

un reddito da persona valida di fr. 47'549 e un reddito ipotetico da invalido

di fr. 16'935, considerando i dati statistici relativi alla retribuzione media

per personale femminile in occupazioni semplici e ripetitive e operato una

riduzione del salario del 20% (STFA del 5 settembre 2001, I 306/99).

2.8

Ora, l’UAI

ha statuito che il diritto alla mezza rendita di invalidità dell'AI a favore di

__________ AT 1 è sorto con effetto dal 1. maggio 1995. Nel determinare i

diritti della richiedente l'amministrazione non ha applicato il metodo misto in

considerazione del fatto che l'interessata lavorava in misura del 50% per lo __________

e per il restante 50% era a carico dell'assicurazione disoccupazione. Tale

qualifica di salariata non è stata - giustamente - contestata, nemmeno in

questa sede.

Come è

stato esposto, la decisione del 25 luglio 1997 dell'UAI è stata deferita con

gravame dapprima al TCA e poi di fronte al TFA. Entrambe le Corti hanno

respinto i ricorsi confermando il diritto dell'interessata alla mezza rendita

d'invalidità correggendo unicamente, nelle rispettive motivazioni, il grado

d'invalidità al 59% (TCA) rispettivamente 64,38% (TFA) in luogo del 50%

stabilito dall'amministrazione.

In questa sede

l'attrice non contesta gli accertamenti esperiti dall'amministrazione e

nemmeno, come detto, il metodo di valutazione dell'invalidità. Del resto, dalle

conclusioni dell'approfondita perizia medico - specialistica effettuata dal SAM

per conto dell'UAI non v'è motivo di discostarsi.

__________ AT

1.

censura per contro i calcoli effettuati dal TCA e dal TFA in sede di

confronto dei redditi per calcolare l'invalidità, definendo le conclusioni

tratte dalla Corte federale "manifestamente insostenibili" (cfr. I, consid.

4.

) e proponendo una diversa valutazione del reddito ipotetico da invalido.

Ora,

considerato come la censura dell'assicurata verta su una questione che è stata

definitivamente evasa da un giudizio del TFA e non può quindi dirsi

manifestamente errata, questo Tribunale non può evidentemente entrare nel

merito delle allegazioni attoree, senza comunque tralasciare di osservare come

il calcolo operato nella pronunzia federale appaia ineccepibile.

L'attrice

sostiene altresì che il diritto alla rendita intera d'invalidità sarebbe

comunque dato in considerazione della nozione d'invalidità più estesa prevista

dall'art. 24 Lcpd. A suo parere infatti la valutazione dell'AI si baserebbe su

un confronto dei redditi con attività non affini a quella esercitata dall'assicurata.

Ora, per

quanto riguarda la capacità di svolgere delle funzioni affini a quella

esercitata, in concreto di donna delle pulizie, con sentenza non pubbl. del 18

giugno 1990 in re I.N. (CP 1/89 e AI 33/89) questo Tribunale, a proposito delle

professioni affini secondo la Lcpd, ha precisato:

" Nel

valutare l'affinità delle mansioni sostitutive con la professione originaria

non si adotteranno parametri troppo restrittivi. Si riterrà esigibile il

reinserimento anche in attività diverse dalla professione esercitata, purché

non ne consegua un declassamento professionale e le nuove mansioni

corrispondano adeguatamente alle attitudini dell'assicurato, ne consentano

ragionevolmente l'affermazione sul piano professionale.

Soprattutto non si

prenderanno in considerazione solo le occupazioni disponibili alle dipendenze

dello Stato.

In quest'ottica va

ricordato che pure nell'AI il reinserimento nel mondo del lavoro non deve

tradursi in un degrado sociale. E' il problema dell'esigibilità, che presuppone

la ragionevolezza del sacrificio richiesto all'assicurato (Zumutbarkeit).

Ciò non esclude

necessariamente, neppure nella LCP, il riciclaggio dell'assicurato in mansioni

diverse da quelle fin lì esercitate, dove non possa più attingere o solo in

parte al precedente background, ma debba apprendere ex novo le specifiche

conoscenze professionali. La priorità della reintegrazione professionale vale

pure in questo contesto, non solo nell'AI."

(cfr. anche

STCA del 19 settembre 1999 nella causa A.C, 34.94.44 e del 15 novembre 2000

nella causa E.V., 34.99.44).

Vanno,

quindi, in particolare considerate professioni affini quelle attività che

corrispondono alla formazione della persona interessata (DTF 115 V 211 consid.

2b; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a). La

giurisprudenza ha precisato che, per essere considerata affine, non è

necessario che la funzione sia esercitata all’interno dello Stato (STFA non

pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).

Ritenuto,

dunque, che lo scopo della norma è di non declassare professionalmente gli

assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori qualificati (STFA

del 25 marzo 1993 non pubbl. in re A. e dottrina citata; RDAT I 1995 p. 230 consid.

2.

), diversamente da quanto accade in ambito AI, non può essere considerato,

per la determinazione del reddito da invalido, l'intero mercato del lavoro (DTF

115.

V 211 consid. 2b).

Nella

fattispecie, a proposito delle eventuali professioni affini esercitabili dall’assicurata,

dagli atti emerge che l’interessata ha lavorato dall'aprile 1987 al novembre

1995.

quale operaia in un'azienda agricola, successivamente presso un ristorante

di __________dal 14 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993 e in seguito presso il

laboratorio __________ __________ dal 1. febbraio 1994 quale donna delle

pulizie (cfr. sopracitata STCA del 7 aprile 1999, consid. 2,5). Nella sua

valutazione il __________, per stabilire il grado d'incapacità lavorativa di __________

AT 1 ha concluso:

"

L'assicurata è attualmente incapace al lavoro

nella misura del 70% a partire dal maggio 1994 e continua come donna delle

pulizie e simili. In un'attività medio leggera, con la possibilità di cambiare

spesso posizione e senza dover alzare pesi sopra i 15-20Kg, l'assicurata è

abile al lavoro nella misura del 50%. Esigibili sono attività come

sorvegliante, operaia alla catena di montaggio".

Per

quanto concerne il salario ipotetico da invalido preso alla base dal TFA per

calcolare il grado d'invalidità dell'assicurata, la Corte federale si è basata

sui dati statistici per l'anno di riferimento (1995) relativi ai redditi per la

manodopera femminile attive in occupazioni semplici e ripetitive nel settore

privato, operando una riduzione ulteriore del 20% per considerare le specifiche

circostanze del caso concreto (cfr. le già citate STCA del 7 aprile 1999 e STFA

del 5 settembre 2001).

Ora,

questo TCA ritiene che i parametri di calcolo considerati per tale calcolo

possano essere, nel presente caso, senza dubbio ugualmente applicati in sede di

valutazione del grado d'invalidità nell'ambito dell'art. 24 Lcpd considerato

come, alla luce della citata giurisprudenza, fra le attività affini a quella

esercitata dall'attrice rientrano senza dubbio anche attività medio-leggere retribuite

con salari come quelli di cui ai dati statistici applicati dalla Corte federale

nel giudizio del 5 settembre 2001 per il calcolo del grado d'invalidità. Questi

dati, riferiti a mansioni leggere per personale femminile, tengono peraltro già

conto delle limitazioni circa il carico massimo che l'assicurata sarebbe in

grado di sollevare.

Non può

di conseguenza essere seguita l'attrice laddove in sostanza ritiene che le

attività medio-leggere ritenute proponibili dai medici che hanno

approfonditamente valutato la sua capacità lavorativa residua non rientrino

nelle professioni affini ai sensi dell'art. 24 Lcpd.

Basterà a

questo proposito rilevare che l'interessata ha finora svolto attività poco

qualificate quale segnatamente operaia in un'azienda agricola e in seguito

addetta alle pulizie.

Ciò

premesso, un reinserimento dell'assicurata nel mondo del lavoro in un'attività

simile a quella esercitata in precedenza con l'unica limitazione relativa ai

pesi da sollevare appare senza altro esigibile e adeguata, oltre che

realistica, senza apparire in qualche modo declassante (cfr. STFA del 16

dicembre 2003 in re O., B 68/03).

Si

consideri infine che le mansioni leggere per il personale femminile non

prevedono nella maggioranza dei casi l'effettuazione di sforzi superiori a

quelli ritenuti ammissibili dai sanitari nel caso concreto. Del resto già si è

detto che le mansioni menzionate nella perizia del __________ (sorvegliante,

operaia alla catena di montaggio, altri lavori semplici e ripetitivi) sono perfettamente

compatibili con quelle esercitate in passato dall'interessata e non

costituiscono un declassamento.

Pertanto

l'assicurata ha diritto che la Cassa pensioni le versi una rendita di

invalidità fissata tenendo conto di un grado d'invalidità del 50%.

2.9

Per quanto

riguarda invece il calcolo della prestazione d'invalidità della previdenza

professionale, l’art. 24 LPP prevede che l’assicurato ha diritto alla rendita

intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno i due terzi e

alla mezza rendita se è invalido almeno per la metà.

La

rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per

la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta (art. 24 cpv.

2.

LPP):

a. dell’avere

di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto

alla rendita d’invalidità;

b. della

somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al

raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita, senza interessi.

Tali

accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato

durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza (cpv. 2).

Dev’essere

assicurata la parte di salario annuo tra i 23'280 e i 69’840 franchi (cifra

riferita all'anno 1995). Tale parte è detta salario coordinato (art. 8 cpv. 1

LPP). In effetti secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un

datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 23'280 franchi sottostanno

all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio

dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1.

gennaio dopo che hanno compiuto il 24esimo anno di età.

È tenuto

conto del salario determinante giusta la legge federale sull’assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti. Il Consiglio federale può tuttavia consentire

delle deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

La parte

seconda della LPP stabilisce tuttavia delle esigenze minime (art. 6 LPP),

ragione per cui l'istituito di previdenza può prevedere una diversa modalità di

calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.

Per

l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre, nell’ambito della presente legge, gli istituti di

previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di

queste e l’organizzazione.

Gli

istituti di previdenza emanano tra l’altro disposizioni sulle prestazioni (art.

50.

lett. a cpv. 1 LPP).

Per

quanto riguarda la Cassa pensioni __________, per l'art. 25 cpv. 1 Lcpd la

pensione d'invalidità è calcolata sull'ultimo stipendio assicurato secondo

l'aliquota, ritenuto un massimo del 60%, e il grado d'occupazione medio validi

per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. La

pensione di vecchiaia è definita dall'art. 22 Lcpd e corrisponde all'1,5% (al

2% sino al 31.12.1994) dello stipendio determinante per ogni anno di

assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un

massimo del 60%. Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio

assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90 % dell'ultimo

stipendio assicurato.

Inoltre,

come visto (cfr. consid. 2.6), secondo l'art. 28 cpv. 1 Lcpd (nella versione in

vigore dal 1. ottobre 2000) la prestazione parziale della cassa è proporzionale

al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità

minimo del 50%. Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al

40% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.

La

versione in vigore sino al 30 settembre 2000 dell'art. 28 cpv. 1 prevedeva

unicamente che "la prestazione parziale della Cassa è proporzionale al

grado d'invalidità e alla rendita dell'AI".

Giusta il

rimando generale contenuto all'art. 60a Lcpd, infine, per quanto non previsto

dalla legge fa stato la LPP.

Nella fattispecie

concreta, per quanto riguarda la rendita dovuta a __________ AT 1, su

richiesta del TCA, la Cassa convenuta in data 3 maggio 2004 ha precisato quanto

segue:

" (….)

Per quanto riguarda la situazione previdenziale dell'assicurata vi

precisiamo quanto segue:

a) La signora AT

1.

è stata assicurata alla Cassa pensioni a contare dal 1 ° febbraio 1994, con

riscatto al 16 agosto 1992, con un grado di copertura previdenziale pari al 50%

corrispondente al rapporto d'impiego con la Fondazione __________.

b) Secondo le disposizioni LAI/LPP/Lcpd il diritto alla rendita

d'invalidità, rispettivamente alla

pensione d'invalidità è determinato nel modo seguente.

LAI

LPP

LCPD

GRADO D'INVALIDITÀ

GRADO RENDITA

GRADO D'INVALIDITÀ

GRADO RENDITA

GRADO D'INVALIDITÀ

GRADO RENDITA

>

66.

%

intera

>

66.

%

intera

>

66.

%

intera

> 50%

<

66.

%

mezza rendita

> 50%

<

66.

%

mezza rendita

> 50%

<

66.

%

mezza rendita

> 40%

< 50%

¼ rendita

> 40%

< 50%

0%

> 40%

< 50%

¼ rendita*

* sino al 30.9.2000

Con la delibera del 17 luglio 1996 l'Ufficio AI del Cantone Ticino

ha riconosciuto all'assicurata - per rapporto ad un'attività di salariata del

100% - il diritto alla mezza rendita d'invalidità.

Pure con i gradi d'invalidità accertati da codesto Tribunale e dal

Tribunale federale delle assicurazioni, l'Assicurazione federale per

l'invalidità ha riconosciuto all'assicurata, in base alla norme LAI, il diritto

alla mezza rendita AI.

L'Ufficio AI per la parte eccedente il 50% ha ritenuto

l'assicurata - in attività media leggera - abile al lavoro.

Sulla base della decisione dell'Assicurazione federale per

l'invalidità, il Comitato ha riconosciuto - tenuto conto

del grado della copertura previdenziale dell'assicurata riferito al rapporto di

lavoro al 50% - il diritto ad una pensione d'invalidità pari al 50%.

Nel dettaglio il calcolo è quindi il seguente:

stipendio assicurato al 50% fr. 16'572.00

di diritto per rapporto al periodo assicurativo

(16.08.1992/31.12.2021)

58.

%

Prestazioni di diritto 01.09.1995 - art. 28 Lcpd in vigore al

momento dell'evento:

Pensione base

58.

% di fr. 16'572.00

= fr. 9'736.00 x 50% = fr.

4'868.00 : 13 = fr. 374.00

Supplemento figlio

5.

% di fr. 16'572.00 = fr. 974.00

x 50% = fr. 487.00 : 13 = fr. 37.00

Totale

fr.

411.00

Per la parte eccedente riferita alla copertura previdenziale

assicurata dalla Cassa pensioni (50% rispetto all'attività 100%) il __________

ha riconosciuto all'assicurata la prestazione di libero passaggio.

Per il resto il __________ conferma il contenuto della sua

risposta di causa del 28 maggio 2003." (Doc. XXII)

Ora,

ricordate le norme applicabili (cfr. in particolare gli art. 22, 25 e 28 Lcpd e

art. 16 Rcpd) e tutto ben considerato, questa Corte non può che confermare la

correttezza del calcolo operato dalla convenuta, la quale, fissata l'aliquota

di riferimento al rapporto assicurativo dell'interessata (58,75%) e ritenuto

l'ultimo salario assicurato (fr. 16'572.-- lavorando al 50%), ha calcolato la

rendita intera in fr. 9'736. Coerentemente alla fissazione del grado

d'invalidità fissato dal TFA del 64,38%, e, quindi, inferiore al grado minimo

necessario per la concessione della prestazione intera (66,66%), correttamente

la Cassa ha attribuito all'assicurata una mezza rendita d'invalidità pari alla

metà di fr. 9'736.

Del

resto, l'assicurata non contesta il calcolo operato dalla Cassa in quanto tale

né, quindi, gli ammontari posti alla base dello stesso. Rileva tuttavia che il

tenore dell'art. 28 Lcpd suggerirebbe un'interpretazione nel senso che la

rendita non andrebbe calcolata per quote (intera, mezza o un quarto) a seconda

che il grado d'invalidità superi il 66,66% rispettivamente il 50% o il 40%,

come sostiene invece la convenuta, ma direttamente in proporzione all'esatto

grado d'invalidità nel caso specifico. Nell'evenienza concreta, ritenuto un

grado d'invalidità calcolato dal TFA del 64.38%, a suo avviso la prestazione

dovrebbe essere calcolata tenendo conto di questa percentuale e risultare

quindi più elevata (cfr. XXVII, XXXVII).

Questa

Corte non può aderire a questo assunto, lo stesso essendo sprovvisto di ogni

fondamento. In particolare, la normativa cantonale difetta di una norma

particolare che deroghi su questo punto al sistema della LPP (e, quindi, della

LAI: cfr. tuttavia i cambiamenti apportati dalla 4. revisione della LAI

all'art. 28 LAI in vigore dal 1. gennaio 2004), che prevede che il diritto alla

rendita è stabilito in frazioni di rendita intera a seconda che il grado

d'invalidità in percentuale sia di almeno il 66% (rendita intera), del 50%

(metà della rendita intera) o, secondo la Lcpd e la LAI (nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003), del 40% (un quarto di prestazione) (cfr.

invece l'art. 23 LPP che non prevede l'attribuzione di una rendita per

un'inabilità inferiore al 50%; al riguardo si segnala il nuovo testo degli art.

23.

e 24 LPP, introdotto con al prima revisione della CPP e che entreranno in

vigore dal 1. gennaio 2005, che introducono il diritto a un quarto di rendita

della previdenza professionale a partire da un grado d'invalidità di almeno il

40%).

L'art. 28

Lcpd si limita unicamente a ribadire la diretta relazione tra il grado

d'invalidità stabilito dall'AI e il diritto alla rendita intera o parziale nel

senso di una quota della stessa (metà oppure un quarto), come nel sistema della

LPP, con l'unica deroga, rispetto alla LPP (nel testo attualmente in vigore),

che già un'invalidità di almeno il 40% conferisce il diritto ad una frazione di

un quarto della prestazione intera. Per il resto, in assenza di una normativa

esplicitamente derogante al sistema della legge federale, vale il rimando alla

LPP di cui all'art. 60a Lcpd, mentre non vi è traccia di una norma che preveda

la possibilità di versare rendite parziali pari all'esatto grado d'invalidità

stabilito dall'AI.

A titolo abbondanziale,

considerato come l'attrice in corso di causa si prevale del nuovo testo, in

vigore dal 1. ottobre 2000, dell'art. 28 Lcpd per rafforzare la sua tesi (cfr.

XXVII), val la pena in questa sede di citare il commento alla modifica del

citato articolo tratto dal Messaggio sul progetto di modifica della Lcpd dell'8

aprile 1999 (n. 4877):

" La

vecchia disposizione prevedeva che la prestazione parziale della Cassa è

proporzionale al grado d'invalidità e alla rendita AI. Questo significava che,

nei casi in cui un assicurato era portatore di un grado d'invalidità pari al

40% o più, ma inferiore al 50%, aveva diritto ad una pensione corrispondente al

25%. La proposta prevede invece di assegnare una pensione del 40%, per i casi

in cui l'assicurato è riconosciuto invalido dall'AI nella misura almeno del 40%

o più, ma inferiore al 50%. Si tratta quindi di un miglioramento a favore degli

assicurati.

E' opportuno ricordare che in materia di Legge federale sulla

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del

25.06.1982

non viene assegnata alcuna prestazione nei casi in cui l'invalidità

è inferiore al 50% (cfr. art. 23 LPP).

La Commissione della Cassa non ha condiviso il parere del perito,

il quale, adducendo motivi legati al risanamento finanziario della Cassa e

comportando la proposta un maggior onere, ha suggerito di mantenere la

situazione in vigore. Secondo i calcoli allestiti al 31 dicembre 2011,

l'incidenza di questa proposta è di circa fr. 4.6 mio; anche introducendo

questa disposizione, il grado di copertura dovrebbe comunque situarsi attorno

all'80% in virtù delle misure di risanamento proposte.

Sulla base di questa motivazione di ordine finanziario e sociale,

a tutela di questi invalidi parziali, la Commissione della Cassa ha proposto

questa modifica."

La

precisazione contenuta nel messaggio governativo conferma, a non averne dubbio,

quanto appena detto e cioè che le rendite parziali erogate sulla base della Lcpd

sono da intendere come quote (di un mezzo, rispettivamente del 40%) della

rendita intera e non come rendite parziali proporzionali al grado percentuale

d'invalidità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice (cfr. XXVII) la modifica

di legge in vigore a far tempo dal 1. ottobre 2000 ha inteso su questo punto

semplicemente introdurre un miglioramento a favore degli assicurati

riconosciuti dall'AI invalidi in una misura variante tra il 40% e il 50% nel

senso che è stata loro riconosciuta una rendita del 40% invece che un quarto

della rendita intera.

Immutato resta

per contro il principio per cui la rendita d'invalidità è erogata in base al

grado d'incapacità di guadagno determinato dall'AI e d'ammontare corrispondente

ad una quota (intera, metà o 40%) della rendita intera.

2.10

Resta ancora

da esaminare la questione di sapere se le conseguenze del peggioramento dello

stato di salute dell'assicurata - che non è contestato e che giustifica il

riconoscimento di un grado d'incapacità lavorativa anche nelle attività medio-leggere

e di invalidità dell'80% e, quindi, di una rendita intera da parte dell'AI a

decorrere dal 1. settembre 1999 (provvedimento dell'UAI cresciuto in giudicato

del 24 aprile 2002; atti AI) - devono essere assunte dalla convenuta.

La Cassa

respinge la pretesa ritenendo in sostanza che il peggioramento del grado

d'invalidità è da ricondurre ad un aumento del grado d'incapacità lavorativa

causato da un danno alla salute - segnatamente le patologie psichiatriche -

intervenuto in un momento in cui l’attrice non era più affiliata presso di

lei, il rapporto di lavoro essendo stato sciolto dall'interessata tramite

disdetta con effetto dal 31 agosto 1995 e il peggioramento essendo da situare

al settembre 1999.

Per la

giurisprudenza, qualora esista il diritto ad una prestazione di invalidità per

un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'Istituto

di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se

l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto

previdenziale (SZS 2000 pag. 301; STFA del 6 marzo 1996 nella causa P. pubbl.

in RDAT II 1996 p. 248; SZS 1995 p. 465 consid. 4a e 467; DTF 118 V 45 consid.

5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49;

STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R, p. 4 consid. 3a).

Secondo

la giurisprudenza a questa prassi ci si deve attenere in ogni caso

nell'ipotesi in cui non c'è stata attività lucrativa dopo l'uscita dal fondo di

previdenza (SZS 1995 p.465 consid. 4a).

Il TFA ha

pure stabilito che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la

nascita del diritto alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado

superiore (cfr. DTF 118 V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e

della mezza rendita erano trascorsi solo tre mesi; più di quattro anni nel caso

di cui STFA del 6 marzo 1996 in re P. pubbl. in RDAT II 1996 p. 248; STFA non

pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b).

Nell'ipotesi

in cui l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa,

la giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante il fatto che

l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la

nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; DTF

118.

V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 469 consid. 5b).

Infine va

rilevato che, secondo il TFA, la citata giurisprudenza si applica solo alla

previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria, infatti, i fondi

di previdenza sono liberi di definire il rischio assicurato (SZS 1995 p. 465 consid.

4b/aa e pag. 468; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid. 2; cfr.

STCA non pubblicata del 15 marzo 2000 in re N., 34.99.17).

2.11

Tenuto conto

delle disposizioni legali e della giurisprudenza succitata, nel caso in esame dev'essere

quindi stabilito se il danno alla salute che ha causato il peggioramento dello

stato di salute e, quindi, del grado di invalidità dell'assicurata, è il

medesimo che ha giustificato l'assegnazione della mezza rendita oppure no.

Soltanto

nella prima ipotesi la convenuta dovrà rispondere anche dell'avvenuto

peggioramento delle condizioni dell'interessata.

Come

visto (cfr. consid. 2.7), __________ AT 1 è stata posta al beneficio di una

mezza rendita di invalidità per problemi di natura ortopedica (segnatamente

"sindrome lomboradicolare e con/su pregresso intervento per ernia discale,

sindrome radicolare S1 residuale a ds., protrusione discale L4-L5, canale

spinale stretto L4-L5"; cfr. perizia del SAM del 5 aprile 1996 agli atti

AI).

Nella

perizia effettuata per l'UAI i medici del SAM hanno ordinato anche un consulto

psichiatrico esperito dal dott. __________, specialista in psichiatria, che ha

escluso la presenza di alterazioni particolari di natura psichiatrica ritenendo

l'assicurata sotto questo profilo completamente abile al lavoro. Nel suo

referto del 3 aprile 1996

lo

specialista ha affermato:

"

Osservazioni psichiatriche

L'A. si presenta come una donna leggermente

obesa.

E' in grado di stabilire un contatto discreto e

si esprime abbastanza bene in italiano.

Non osservo alterazioni particolari del corso del

pensiero.

Riferisce che fa fatica ad eseguire i lavori

domestici a causa di un disturbo algico nella zona lombare oltre a dolori e sensazioni

disestesiche alla gamba destra.

Non mi parla di particolari alterazioni della

sfera psichica.

Le possibilità di concentrazione sono discrete e

la memoria è buona.

Non ho evidenziato particolari alterazioni della

sfera percettiva e non ho riscontrato deliri.

Affettivamente: presenta un tono vitale

leggermente diminuito, la osservo inquieta e preoccupata per il suo avvenire.

Nessun disturbo di socializzazione.

Conclusione

Sul piano psichico l'A. non presenta alterazioni

particolari.

Per quanto riguarda la sfera psichica, le

capacità di lavoro devono essere considerate intatte."

Nelle

sentenze del 7 aprile 1999 di questo TCA (cfr. consid. 1.3 e 2.7) non si fa

alcun riferimento alle problematiche psichiatriche.

In ogni caso

nessuna incapacità al lavoro è stata attestata per motivi psichici (cfr. DTF

130V276, STFA del 2 settembre 2004 nella causa C., B 92/03).

Dagli

atti si evince d'altra parte che la revisione della rendita è stata chiesta nel

maggio 1998, tramite il medico curante dell'attrice dott. __________, sulla

base di un certificato medico del 16 settembre 1999 evidenziante:

"

Diagnosi: stato da operazione per ernia discolombare

1994, sindrome radicolare, canale spinale stretto, instabilità l4-L5 e L5-S1, iperlipidemia,

emicrania, sindrome depressiva reattiva, linfedematosi gambe e braccia.

Inabilità lavorativa al 100% dal 15.5.1997,

reintegrazione professionale impossibile causa la polipatologia, disturbi in

costante aumento da circa un anno.

Al controllo del 15.9.1999:

dolori irradianti dalla schiena verso l'anca

destra fino al piede, distanza dito-fondo circa 30cm, dorso piatto con lordosi

in inclinazione, riflesso achilleo mancante a destra, linfedemi generalizzati,

obesità, RR120/80.

Revisione rendita giustificata, stimo l'inabilità

lavorativa sui 80%.

Per la depressione è in controllo dalla dott.ssa __________

"

Con scritto

del 13 ottobre 2001 il dott. __________ ha precisato all'UAI che rispetto alla

sua valutazione del 16 settembre 1999 la situazione era invariata.

Richiesta

dall'UAI, la dott.ssa __________, psichiatra, nel suo rapporto del 17 febbraio

2000.

affermava:

"

Ho visitato l'interessata a margine in data

6.10

, 16.10.97 e 18.11.97.

Dopo tale data non ho più rivista la signora.

Emergeva durante quel periodo uno stato

depressivo secondario reattivo ad una sintomatologia algica generalizzata,

verosimilmente oramai cronicizzatosi.

L'abilità lavorativa dal punto di vista

strettamente psichiatrico risultava allora ridotta (del 50%).

Purtroppo un supporto antidepressivo con finalità

secondaria di aumentare la soglia dolorifica risultava inopportuna, in quanto

non sopportava tale terapia per effetti collaterali non indifferenti.

A mio modo di vedere comunque non si tratta di

una patologia psichiatrica in senso stretto, bensì di una sofferenza psichica

secondaria ad una polipatologia nonché un disagio psichico dovuto da

problematiche socioeconomiche."

Il 1° marzo

2002.

la dott.ssa __________, medico dell'UAI, si é così espressa:

" Il

curante del Dr. __________ nel suo rapporto del 9/1999 certifica un

peggioramento dello stato di salute sia dal punti di vista somatico, sia dal

punto di vista psichico con apparizione di S. depressiva reattiva (ultima

valutazione medica tramite SAM 5/1996 con IL 50% in attività medio-leggera per

motivi ortopedici, 0% per motivi psichiatrici).

Anche se gli attuali deficit funzionali non sono

ben descritti nel rapporto del curante, in base alla documentazione medica a

disposizione è plausibile un peggioramento dello stato di salute soprattutto

considerando l'apparizione di nuova diagnosi psichiatrica, per la quale la

psichiatra curante nel 1997 certificava la presenza di IL 50% (precedente

valutazione psichiatrica SAM IL 0% per motivi psichiatrici.

Si giustifica dunque IL 80% anche per attività medio-leggera

certificato dal curante nel suo rapporto del 9/1999." (Doc. Q)

Sulla base di

questi accertamenti medici, l'UAI, con decisione del 24 aprile 2002, ha infine

accordato all'assicurata una rendita intera a decorrere dal 1. settembre 1999,

data della presentazione della domanda di revisione. Dalla citata valutazione

della dott.ssa __________ si può evincere che l’UAI ha assegnato la rendita

intera non tanto per il peggioramento delle diagnosi ortopediche quanto e

soprattutto a causa dell’insorgenza dei problemi psichiatrici in aggiunta

alle altre turbe organiche.

Chiamata

a pronunciarsi sull'eziologia del peggioramento del grado d'incapacità

lavorativa dell'attrice, ritenuto come dalla documentazione versata agli atti

dalle parti e da quella richiamata d'ufficio in corso di causa, non fosse

possibile desumere riscontri incontrovertibili, questa Corte ha ritenuto

opportuno effettuare alcuni accertamenti, segnatamente chiedendo alcuni

chiarimenti al medico curante dell'attrice (XV, XVIII).

Innanzitutto,

richiamato il suo certificato redatto il 16 settembre 1999, la vicecancelliera

ha chiesto al dott. __________ di precisare se il peggioramento delle

condizioni di salute dell'assicurata era da attribuire alle patologie

ortopediche oppure "a" rispettivamente "anche ad" una

componente psichiatrica (XV).

Il medico

curante dell'attrice, nella sua presa di posizione del 24 aprile 2004 ha

affermato:

" con

lettera del 22.4.2004 mi chiede delle informazioni sulle condizioni di salute

della signora sopraccitata nel 1999 e nel 2001.

Dopo attento riesame dei miei atti le preciso:

a mio avviso le condizioni della signora sono

rimaste invariate dal 1999 al 2001, peggiorate leggermente dal lato ortopedico.

Il problema psichiatrico é da interpretare come depressione reattiva ai

problemi ortopedici e non come nuova malattia." (Doc. XVII)

In data

1.

maggio 2004, su richiesta della vicecancelliera, il medesimo sanitario ha

ulteriormente precisato:

"

Con lettera del 29.4.2004 mi chiede delle

informazioni supplementari e più precise in merito alle condizioni di salute

della signora sopraccitata.

Ho ristudiato gli atti a mia disposizione e Le

preciso:

a mio avviso le condizioni della signora sono

peggiorate unicamente per il problema ortopedico.

Il problema psichiatrico è da interpretare come

depressione reattiva ai problemi ortopedici e non come nuova malattia. Spesso

una persona va in depressione, quando non riesce a farsi capire, quando si

sente trattata come simulante.

Non ho prescritto nessuna terapia farmacologica

antidepressiva, cura peraltro non tollerata dalla signora __________.

Nel 1997 la signora __________ era in cura dalla

dottoressa __________, spec. in psichiatria FMH a __________ per i problemi

legati alla sua situazione." (Doc. XIX)

In

proposito, la Cassa pensioni, con scritto 14 maggio 2004, ha commentato:

" con scritto 11 maggio 2004 ci avete prorogato il

termine per formulare le osservazioni in merito agli scritti del Tribunale del 22 aprile 2004 e del 29

aprile 2004 e sulle risposte 11 aprile 2004 e 1° maggio 2004, sino al 17 maggio 2004.

Ci avete pure assegnato il

medesimo termine per presentare osservazioni in merito allo scritto del 10 maggio 2004 della controparte.

Le presenti osservazioni sono

quindi tempestive.

Secondo l'art. 43a Lcpd il

Comitato è competente a presentare le osservazioni.

In merito alle attestazioni del

Dr. __________ del 24 aprile 2004 e 1° maggio 2004, il __________ non entra nel

merito.

Si ritiene invece opportuno

richiamare l'intera documentazione medica acquisita dall'Assicurazione federale sulla quale si è basato l'Ufficio Al del __________

nel prendere le decisioni del 17 luglio

1996.

e del 21 marzo 2002.

Il Comitato nella sua

comunicazione del 28 maggio 1997, si è basato per la propria determinazione sulla decisione presa in materia di Assicurazione

federale per l'invalidità ed in particolare sulla documentazione Al acquisita agli atti.

A nostro parere nella

fattispecie, per decidere sulla domanda di aumento della pensione d'invalidità, determinante è la decisione presa in

materia di Assicurazione federale per l'invalidità. A parere del Comitato non

vi sono motivazioni per scostarsi da questa decisione.

Nel rapporto 5 aprile 1996 il Servizio di accertamento medico

dell'Assicurazione federale per l'invalidità

poneva la seguente diagnosi:

Diagnosi invalidante:

- sindrome lomboradicolare con / su;

- pregresso intervento per

ernia discale L5 - S1 a ds; - sindrome

radicolare S1 residuale a ds;

- potrusione discale L4 - L5;

- canale spinale stretto L4 -

L5.

Sempre in questo rapporto a

pagina 11 - consulto psichiatrico del

Dr. med. __________ - eseguito il 3

aprile 1996 si specifica:

"sul piano psichico la

signora AT 1 non presenta alterazioni particolari e le capacità di lavoro sono intatte".

Successivamente nell'ambito

della revisione promossa dell'Assicurazione federale per l'invalidità la Dr. med. __________ nella proposta medico del 1 °

marzo 2002 affermava:

"Anche se gli attuali

deficit funzionali non sono ben descritti nel rapporto del curante, in base

alla documentazione medica a

disposizione è plausibile un peggioramento dello stato di salute soprattutto considerando l'apparizione di una

nuova diagnosi psichiatrica, per la quale la psichiatra curante nel 1997 certificava la presenza di IL 50%

(precedente valutazione psichiatrica del SAM il 0% per motivi psichiatrici). Si giustifica dunque

IL 80% anche per l'attività medio - leggera certificata dal curante nel suo rapporto del

9/1999".

La Dr. med. __________ nella

sua proposta dei 1 ° marzo 2002, richiama esplicitamente anche il rapporto 9/1999 del Dr. __________, e

come detto in precedenza attesta l'apparizione di una nuova diagnosi psichiatrica, la quale ha determinato l'aumento del grado

d'invalidità.

Sulla base dei certificati

medici citati e della valutazione del medico dell'Assicurazione federale per l'invalidità, il Comitato ribadisce che nella

fattispecie a suo parere non vi è un rapporto di stretta connessità temporale e materiale fra l'aggravamento

del danno alla salute e l'incapacità lavorativa che a suo tempo ha condotto all'assegnazione della pensione d'invalidità

parziale.

Per le motivazioni che

precedono non condivide quindi il contenuto dello scritto del 10 maggio 2004

del Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap.

Per il resto il Comitato

riconferma integralmente il contenuto della risposta di causa del 28 maggio 2003." (Doc. XVIII)

Dal canto

suo, l'attrice, tramite il suo rappresentate, il 10 maggio 2004 ha osservato:

" la ringrazio per avermi inviato copia delle sue richieste di

informazioni al medico curante dell'assicurata e delle rispettive risposte del

dr. __________, che in pratica confermano quanto da me fatto presente nell'atto

di ricorso: i problemi psichiatrici si limitavano ad una depressione reattiva

ai disturbi psichici e inoltre non hanno necessitato né di una cura

medicamentosa né di una terapia di sostegno importante, visto che l'assicurata

ha incontrato la psichiatra dr.ssa Jorno unicamente 3 volte nell'autunno del

1997.

L'aumento del grado invalidante riconosciuto dall'AI è quindi

esclusivamente legato al peggioramento dei problemi ortopedici. Si tratta

pertanto del peggioramento dello stesso problema di salute che già aveva

causalità l'inabilità lavorativa che aveva poi condotto all'assegnazione della

mezza rendita d'invalidità nel 1995." (Doc. XVII)

In data

18.

ottobre 2004 la vicecancelliera ha nuovamente interpellato il dott. __________

con uno scritto del seguente tenore:

"

(…) Ciò premesso, Le chiedo gentilmente di

- descrivermi

esattamente il genere e la natura dei disturbi lamentati dalla paziente prima

e dopo la richiesta di revisione di rendita del maggio 1998

(elencare separatamente);

- indicarmi in

cosa esattamente consisteva il peggioramento da Lei segnalato, in particolare

con riferimento a quale(i) patologia(e) precisando in che maniera (vale

a dire con quali disturbi esattamente) si è manifestato;

- precisarmi se

e in caso affermativo in che maniera esattamente il peggioramento di cui

ai quesiti che precedono ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa della

paziente." (XLVI)

Con

scritto del 12 novembre 2004 il medico ha affermato:

"

con lettera 18.10.2004 mi chiede ancora informazioni

supplementari e più precise in merito alle condizioni di

salute della signora sopracitata negli anni 1998/1999 ecc.

Ristudiando le mie cartelle cliniche mi rendo

conto di non essere in grado di fornire informazioni supplementari, sono tutte

già documentate negli atti a sua disposizione.

Ho cercato di curare la signora come meglio

potevo, come essere umano, non come caso assicurativo." (XLVII)

2.12

Secondo

questa Corte, in base alle certificazioni mediche all'inserto, risulta provato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valida nelle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr.

22.

p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211),

che l’assegnazione della rendita intera da parte dell’AI è riconducibile, per

quanto attiene all'aumento del grado d'invalidità, ad una nuova causa rispetto

a quella che ha portato all'assegnazione della mezza rendita e meglio

all'insorgenza di una patologia depressiva.

Come si

evince con chiarezza dal citato rapporto della dott.ssa __________ del 1. marzo

2002, l’UAI si è infatti basato sostanzialmente sul certificato del 16

settembre 1999 del dott. __________, il quale, attestato l’aumento

dell’incapacità lavorativa, ha segnalato la comparsa di una sindrome depressiva

reattiva precisando che per la stessa la paziente era in cura dalla dott.ssa __________

(atti AI).

La dott.ssa

__________, interpellata a sua volta dall’UAI, nel suo certificato del 17

febbraio 2000 ha confermato che nell’autunno 1997 AT 1 era stata in cura per

uno stato depressivo cronico, invalidante nella misura del 50% (cfr. consid.

2.

).

Dalle

certificazioni agli atti appare d’altra parte evidente che la problematica

psichiatrica è apparsa – quantomeno in forma patologica e invalidante - in

un’epoca in cui l’assicurata non era più – e ormai da tempo - affiliata presso

la Cassa convenuta, e comunque verosimilmente non prima dell’autunno 1997

allorquando l’attrice si era rivolta alla psichiatra dott.ssa __________. All’epoca

della concessione della mezza rendita da parte dell’AI infatti il già citato

referto specialistico del dott. __________, esperito il 3 aprile 1996 su

incarico del SAM, aveva concluso che sul piano psichico l’interessata non

presentava alterazioni particolari, la capacità lavorativa risultando di

conseguenza intatta per quanto attenente alla sfera psichica.

A detta

conclusione non possono mutare i rilievi del dott. __________, precedente

medico curante dell’attrice, il quale nella sua prescrizione del 18 maggio

1994, nello scritto al dott. __________ del 27 febbraio 1995, nel suo rapporto

del 16 giugno 1995 e nella lettera al dott. __________ del 6 giugno 1995 (cfr. consid.

2.

) aveva segnalato una sospetta depressione. Detti rilievi, fatti da un

medico generalista, vengono in effetti smentiti dalla già citata perizia

specialistica esperita il 3 aprile 1996 per il SAM dal dott. __________.

Inoltre, anche volendo ammettere che già in un’epoca precedente l’interessata

fosse portatrice di affezioni di natura psichiatrica, ai fini del presente

contendere è decisivo rilevare che dette patologie non avevano comunque mai causato

un'incapacità lavorativa nel periodo in cui l’attrice era assicurata presso la

Cassa convenuta. Né del resto l’interessata sostiene diversamente.

Le

allegazioni dell’attrice per la quale sostanzialmente il peggioramento sarebbe

da ascrivere alla componente ortopedica non possono mutare a dette conclusioni giacchè

non confortate dalle risultanze istruttorie descritte sopra. In particolare il

dott. __________, più volte richiesto da questo TCA con quesiti dettagliati e

precisi, non è sostanzialmente stato in grado di descrivere con precisione la

natura esatta e la portata dei disturbi organici lamentati dalla paziente e a

suo avviso tali da giustificare l’attribuzione di una rendita intera. (cfr. XV,

XVII, XIX, XLVI, XLVII).

In simili

condizioni il peggioramento dello stato di salute dell'assicurata e il relativo

aumento del grado d'invalidità non possono essere posti a carico della Cassa

convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza presso cui l'interessata

era assicurata quando è sorta l'inabilità lavorativa che ha condotto a

riconoscerle la mezza rendita, in quanto riconducibile ad una nuova causa. La

Cassa pensioni CV 1 non può pertanto essere condannata a versare all'assicurata

una rendita intera di invalidità, ma dovrà continuare, anche successivamente al

1.

settembre 1999, a versare la prestazione dovuta limitatamente al grado del

50%.

2.13

Per tutti i

motivi che precedono, la petizione presentata da __________ AT 1 deve essere

integralmente respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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