34.2003.34
richiesta di concessione di rendita d'invalidità della previdenza professionale; contestato grado di invalidità, peggioramento del grado di invalidità e richiesta di aumento della rendita; negato lega
6 dicembre 2004Italiano66 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2003.34
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, TCA
Titolo:
richiesta di concessione di rendita d'invalidità della previdenza professionale; contestato grado di invalidità, peggioramento del grado di invalidità e richiesta di aumento della rendita; negato legame temporale
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 29 LAI
art. 0 LCPD
art. 15 LCPD
art. 16 LCPD
art. 22 LCPD
art. 28 LCPD
art. 16 LPGA
art. 6 LPP
art. 23 LPP
art. 24 LPP
art. 26 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.34
fc/tf
Lugano
6 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 22 aprile
2003 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa pensioni CV 1,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT
1, nata il 7 dicembre 1956, ha svolto attività lucrativa al 50% quale
ausiliaria presso la __________ di __________ ed era di conseguenza affiliata
alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito Cassa pensioni) a contare dal 1. febbraio
1994. Per il rimanente 50% l'interessata ha ottenuto prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione (atti AI).
1.2. Nell'agosto
1994 l'assicurata ha subito un intervento di ernia del disco. In seguito ha continuato
a soffrire di dolori lombari e alla schiena.
Il
rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto al 31 agosto 1995 a seguito
delle dimissioni date dalla dipendente che aveva interrotto l'attività
lavorativa a causa dei dolori patiti il 7 maggio 1994 (doc. B).
1.3. Con
provvedimento 25 luglio 1997 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), in
accoglimento della domanda presentata dall'assicurata il 22 maggio 1995 (cfr.
atti AI), ha riconosciuto a AT 1 una mezza rendita d'invalidità per un grado
d'invalidità del 50% a far tempo dal 1. maggio 1995 (atti AI).
Detta
decisione è stata contestata dall'assicurata, rappresentata dal __________, di
fronte al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, con giudizio 7
aprile 1999, accertato un grado d'inabilità del 59,1%, ha respinto il ricorso.
Anche il successivo gravame proposto dall'assicurata, tramite il suo
rappresentante, al Tribunale federale delle assicurazioni è stato rigettato con
sentenza 5 settembre 2001 (I 306/99). Nella sua pronunzia la Corte federale ha
accertato un grado d'invalidità del 64.38%.
1.4. AT 1 si è
rivolta alla Cassa pensioni CV 1 postulando la concessione di una rendita
d'invalidità della previdenza professionale.
Il 28
maggio 1997 la Cassa pensioni ha accordato all'assicurata una pensione
d'invalidità nella misura del 25% a partire dal 1. settembre 1995 (doc. B).
1.5. Con
provvedimento 24 aprile 2002 l'UAI, riconosciuto un peggioramento delle
condizioni di salute di AT 1, le ha accordato una rendita intera di invalidità
a far tempo dal 1. settembre 1999 (atti AI).
Per
contro, la Cassa pensioni CV 1 ha rifiutato l'erogazione di una pensione
d'invalidità intera con la motivazione che il peggioramento delle condizioni di
salute della richiedente era da ricondurre all'insorgenza di patologie
psichiche insorte quando l'interessata non era più assicurata presso la Cassa
(doc. G, I).
1.6. Con
petizione 22 aprile 2003 AT 1, assistita dal __________ ha convenuto la CV 1 chiedendo
al TCA di giudicare:
"
1. La petizione è accolta.
§ Di conseguenza la Cassa Pensioni CV 1
dovrà versare alla signora AT 1 una rendita intera d'invalidità,
retroattivamente ai sensi dell'art. 41
cpv. 1 LPP che regola la
prescrizione delle prestazioni.
§ Eventualmente la signora AT 1 potrà
aver
diritto ad una rendita intera
d'invalidità unicamente in
contemporanea all'avvenuto aumento
della rendita AI, cioè a
partire dall'1.9.1999.
§ Dovranno inoltre essere versati gli
interessi di ritardo del 5%
sulla differenza tra il nuovo importo
della rendita e quanto già
versato in precedenza.
2. Protestate spese e ripetibili."
A
motivazione della richiesta l'assicurata ha fatto, tra l'altro, valere:
(….)
"
3.1. Da parte dell'Al all'assicurata è stata riconosciuta a partire
dall'
1.5.1995 una rendita d'invalidità con
un grado del 64.38% (grado d'invalidità stabilito dal TFA). Tale grado è il
risultato del confronto dei redditi tra quanto avrebbe potuto ancora conseguire
nell'attività di donna delle pulizie e quanto potrebbe ottenere in un'attività medioleggera
al 50%, con la possibilità di cambiare spesso posizione e senza dover alzare
pesi sopra i 15-20 kg (valutazione medica del SAM):
guadagno
ipoteticamente realizzabile quale persona valida se avesse lavorato a tempo pieno
presso
la
fondazione __________: fr. 47'549.-
retribuzione
annua media delle lavoratrici attive in occupazioni semplici e ripetitive nel
settore privato, nel 1995, sulla base della media svizzera secondo la
rilevazione statistica sulla struttura dei salari (fr. 42'338.-), in
considerazione della residua abilità al lavoro del 50% in attività confacenti,
ritenuta un'ulteriore riduzione del 20% adeguata alle specifiche circostanze
del caso concreto: fr.
16'935.-
grado d'Invalidità: 64.38%
3.2. Secondo l'art. 24 della LCP:
"L'invalidità
è l'incapacità durevole dell'assicurato a esercitate, per danno della salute,
fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affïni, con conseguente
perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale."
Il concetto d'invalidità espresso
all'art. 24 LCP risulta quindi più esteso rispetto a quello della LPP, in
quanto la Cassa pensioni considera nella definizione dell'invalidità non solo
l'incapacità di guadagno, ma pure l'incapacità professionale cagionata da un
danno alla salute (v. RDAT 1-1995, pag. 231).
Orbene, come si è visto poc'anzi,
l'Al per stabilire il grado d'invalidità del 64.38% si è basata sulla perizia SAM,
dove nella conclusione a pag. 13 si affermava categoricamente che:
"L'assicurata
è attualmente incapace al lavoro nella misura del 70% a partire dal maggio 1994
e continua come donna delle pulizie e simili.
In
un'attività medio-leggera, con la possibilità di cambiare spesso posizione e
senza dover alzare pesi sopra i 15-20 kg, l'assicurata è abile al lavoro nella
misura del 50%. Esigibili sono attività come sorvegliate, operaia alla catena
di montaggio."
Dunque in professioni affini a
quella esercitata di donna delle pulizie (secondo i medici-periti del SAM: donna
delle pulizie e simili) l'assicurata è durevolmente inabile al lavoro e
presenta una conseguente perdita di guadagno. Secondo la definizione di
invalidità dell'art. 24 LCP l'assicurata dovrebbe pertanto essere posta a
beneficio di una rendita intera d'invalidità da parte della Cassa Pensioni. In
effetti il grado calcolato dall'AL si riferisce ad un confronto dei redditi con
attività assolutamente non affini a quella esercitata dall'assicurata (es.:
sorvegliate, operaia alla catena di montaggio, altri lavori semplici e ripetitivi).
3.3. In
considerazione della nozione d'invalidità più estesa prevista all'art. 24 LCP,
si chiede che l'assicurata sia posta a beneficio di una pensione d'invalidità
intera in modo retroattivo, tenendo conto dei termini di prescrizione previsti
all'art. 41 cpv. 1 LPP.
(…)
4.2. Nel
caso di specie il grado d'invalidità del 64.38% è stato fissato dal TFA nella
sentenza 5.9.2001. La determinazione del grado d'invalidità è quindi stata
fatta oggetto di verifica materiale da parte della massima istanza giudiziaria.
Verrebbe quindi a cadere la possibilità di una determinazione autonoma da parte
della Cassa Pensioni, visto che una condizione posta dalla giurisprudenza non
risulta adempiuta. In realtà il risultato che scaturisce dalla sentenza dell'Alta
Corte appare nondimeno manifestamente insostenibile, come si è fatto
prontamente presente nello scritto 27.9.2001 indirizzato al cancelliere del TFA
che ha redatto la sentenza, di cui non si è però mai avuto risposta.
(….)
4.5. In
considerazione del fatto che il grado d'invalidità dell'assicurata fissato
dall'Al è frutto di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni che
presenta indubbiamente delle questioni irrisolte e in contraddizione con la
stessa giurisprudenza federale, e che dunque tale grado può essere considerato
come insostenibile, perché contrario anche alla consolidata giurisprudenza di
codesto lodevole Tribunale, si chiede che all'assicurata - qualora non venga
dato seguito a quanto richiesto al considerando 3.3 - venga riconosciuto un
grado d'invalidità del 71.7% e che sia posta a beneficio di una pensione
d'invalidità intera in modo retroattivo, tenendo conto dei termini di
prescrizione previsti all'art. 41 cpv. 1 LPP.
(….)
5.2. Visto
il peggioramento dello stato di salute, il medico curante dell'assicurata dr. __________
nel settembre 1999 ha chiesto all'AI una revisione del caso e l'assegnazione di
una rendita intera d'invalidità. La procedura di revisione è però stata tenuta
in sospeso da parte dell'Ufficio Al, in attesa di conoscere l'esito finale del
ricorso al TFA, rimasto a lungo pendente a __________. Appena ottenuta la più
volte citata sentenza, l'Al ha chiesto un aggiornamento della situazione al
medico curante e ha sottoposto l'intero dossier al Servizio Medico Regionale
dell'__________ che ha riconosciuto l'inabilità lavorativa dell'80% anche nelle
attività medio-leggere. Con decisione 24.4.2002 è quindi stata riconosciuta
all'assicurata una rendita intera d'invalidità retroattivamente all' 1.9.1999.
La richiesta di adeguare anche la
rendita della Cassa pensione all'intervenuto peggioramento dello stato di
salute è stata però respinta poiché a detta del Comitato della Cassa Pensioni:
"ad
aggravare lo ,stato di salute dell'assicurata è stato il peggioramento avvenuto
successivamente per motivi psichici. La malattia che ha invece determinato il
riconoscimento della pensione d'invalidità al 25% era di natura organica."
5.3. Nel
certificato medico 16.9.1999 del dr. __________ si legge che i disturbi sono in
costante aumento da circa un anno e la diagnosi è di stato da operazione per
ernia disco lombare 1994, sindrome radicolare S 1 sin., canale spinale stretto,
instabilità L4-L5 e L5-S1, iperlipidemia, emicrania, sindrome depressiva
reattiva, linfedematosi gambe e braccia. Nel seguente referto 13.10.01 il
curante conferma che la situazione rispetto al precedente rapporto 16.9.199 è
rimasta invariata. Per quanto concerne invece la sindrome depressiva reattiva
citata dal curante, la dr.ssa __________ nel rapporto 17.2.200 indirizzato
all'AL precisa che ha visto l'assicurata solamente 3 volte nell'autunno del
1997 e che si trattava di uno stato depressivo secondario reattivo ad una
sintomatologia algica generalizzata, verosimilmente oramai cronicizzatasi.
In considerazione di questa polipatologia
la dr.ssa __________ del SMR dell'__________ ha ritenuto quindi giustificata la
totale inabilità anche per i lavori leggeri e ha proposto l'assegnazione della
rendita intera d'invalidità. Contattata telefonicamente dal sottoscritto in
data 7.10.2002, la dr.ssa __________ ha confermato che il peggioramento è stato
anche condizionato dalla componente psichiatrica, ma che si è trattato
indubbiamente di un peggioramento globale, tanto più che la
sintomatologia psichiatrica è unicamente reattiva alla situazione di
sintomatologia algica generalizzata.
In effetti nel certificato 17.2.00
della dr.ssa __________ si afferma che l'assicurata si è recata da lei
unicamente 3 volte nell'autunno del 1997 e che a suo modo di vedere comunque
non si trattava di una patologia psichiatrica in senso stretto, bensì di una
sofferenza psichica secondaria ad una polipatologia nonché un disagio psichico
dovuto da problematiche socioeconomiche.
5.4. L'aggravamento
del danno alla salute, che ha portato all'assegnazione di una rendita intera
d'invalidità da parte dell'Al, è quindi in un rapporto di stretta connessità
temporale e materiale con l'incapacità lavorativa presentata dall'assicurata
allorquando era ancora assicurata presso la Cassa Pensioni. Qualora codesto
lodevole Tribunale non dovesse dar seguito alle richieste formulate ai considerandi
3.3 o 4.5, si chiede che l'assicurata, in analogia a quanto operato dall'Al,
sia posta a beneficio di una pensione d'invalidità intera a partire
dall' 1.9.1999." (Doc. I)
1.7. Con risposta
di causa 28 maggio 2003 la Cassa ha chiesto di respingere la domanda attorea
confermando il diritto per l'assicurata ad una rendita d'invalidità del 25% e
ribadendo sostanzialmente che il peggioramento delle condizioni di salute
dell'assicurata era da attribuire ad una nuova componente invalidante
realizzatasi in un momento in cui la medesima non era più assicurata.
Ha fra
l'altro argomentato:
"
a) Sulla domanda di riconoscimento della pensione al 50% a contare
dal 1 settembre 1995
(….)
Come si può rilevare dalle disposizioni citate, la nozione
dell'invalidità contenuta nella Lcpd è più estesa per rapporto
all'Assicurazione federale per l'invalidità, perché oltre al concetto
dell'incapacità al guadagno, considera l'incapacità a svolgere la propria
funzione o funzione affine.
Nel rapporto del 5 aprile 1996 del Servizio Accertamento medico
dell'Assicurazione Invalidità si afferma:
• L'Assicurata è incapace al lavoro nella misura del 70% a
partire dal
maggio 1994 e continua come donna delle pulizie e simili.
• In
un'attività medio leggera, con la possibilità di cambiare spesso posizione e
senza dover alzare pesi sopra i 15/20 Kg, l'assicurata è abile nella misura del
50%.
Esigibili sono attività come
sorvegliante, operaia alla catena di montaggio.
L'Assicurazione federale per l'invalidità sulla base di queste
conclusioni ha riconosciuto all'Assicurata il diritto alla mezza rendita AI, ed
un'abilità al lavoro nella misura del 50%.
Questo significa che per la parte coperta dalla Cassa pensioni il
diritto è limitato ad una pensione d'invalidità al 25% (50% per rapporto alla
copertura assicurativa).
A quanto ci risulta, nel caso concreto, l'Assicurazione federale
non ha intrapreso alcun tentativo di reintegrazione professionale, per cui si
può dedurre che questo conferma la capacità lavorativa dell'interessata al 50%.
La controparte, basandosi sul contenuto dell'art. 24 Lcpd chiede
ora il riconoscimento da parte della Cassa pensioni della pensione totale
fondandosi sul principio più esteso in esso contenuto, rispetto alle
disposizioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità.
Sull'interpretazione dell'art. 24 Lcpd, codesto Lodevole Tribunale
si è già in precedenza pronunciato (cfr. sentenza del 18 giugno 1990 in re I.N),
statuendo che la ricerca di una funzione affine non deve essere limitata al
solo datore di lavoro presso il quale si è verificato l'evento assicurato, ma
deve tener conto della realtà del mondo del lavoro nel suo insieme.
La decisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità con la
quale è stata riconosciuta la mezza rendita AI per rapporto all'attività di
salariata al 100%, senza tentativi di reintegrazione, conferma la capacità
lavorativa del 50% dell'Assicurata,
A parere del Comitato, sulla base di queste considerazioni la
determinazione del Comitato è quindi corretta. Per la parte eccedente
l'Assicurata poteva quindi svolgere integralmente un'attività più leggera quale
donna delle pulizie, oppure un'attività in una funzione affine.
II riconoscimento della pensione d'invalidità al 25% da parte
della Cassa pensioni, si basa sulla decisione dell'Assicurazione federale per
l'invalidità e sull'interpretazione data all'art. 24 Lcpd da codesto Tribunale
nella sentenza citata.
(….)
b) Sulla
domanda di aumento della pensione d'invalidità al 50%, in contemporanea
all'avvenuto aumento della rendita dell'Assicurazione federale per l'invalidità
a contare dal 1 settembre 1999
La diagnosi posta dal Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM)
nel rapporto 5 aprile 1996 - determinante per il riconoscimento della mezza
rendita d'invalidità - era la seguente:
• Diagnosi invalidante
- Sindrome lomboradicolare con/su;
- pregresso intervento per ernia discale L5 - S1 a ds; - sindrome
radicolare S1 residuale a ds.
- potrusione discale L4 - L5;
- canale spinale stretto L4 - L5.
A quel momento nessuna diagnosi di tipo psichiatrico era stata
posta. II perito afferma che sotto questo aspetto non vi erano elementi
invalidanti.
Con delibera del 21 marzo 2002 l'Ufficio AI del Cantone Ticino -
tenuto conto dell'intervenuto peggioramento dello stato di salute
dell'Assicurata - ha riconosciuto il diritto alla rendita AI intera a contare
dal 1 settembre 1999.
II Comitato, preso atto di questa decisione e sulla base della documentazione
medica dell'AZ acquisita agli atti, ha ritenuto che il peggioramento è da
attribuire ad una nuova componente invalidante; per questo motivo, con la
comunicazione del 26 settembre 2002, ha confermato il diritto alla pensione
d'invalidità al 25% ed il diritto per la parte residua alla prestazione di
libero passaggio al 25%.
Questa determinazione è poi stata confermata con la comunicazione
del 20 marzo 2003.
Queste ultime due comunicazioni sono state intimate per delega del
Comitato, dall'Amministrazione della Cassa.
La controparte, con la petizione citata contesta questa
determinazione affermando che la componente psichiatrica era già presente al
momento della decisione del riconoscimento della mezza rendita AI (cfr.
delibera del 17 luglio 1996 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino).
La controparte nel sostenere la sua tesi si basa sull'affermazione
della Dr.ssa __________, che in data 7 ottobre 2002 verbalmente ha confermato
all'avv. __________ - rappresentante della controparte - che il peggioramento è
stato condizionato anche dalla componente psichiatrica. Secondo la
giurisprudenza conosciuta, in caso di peggioramento dello stato di salute dopo
lo scioglimento del rapporto assicurativo (nella fattispecie dopo il 31 agosto
1995) - se questo peggioramento è causato dalla stessa malattia che ha
determinato il riconoscimento dell'invalidità parziale - l'Istituto di
previdenza precedente è responsabile della copertura previdenziale e quindi
deve riconoscere le relative prestazioni.
Tuttavia, per far si che l'Istituto di previdenza sia chiamato a
riconoscere le prestazioni è indispensabile che nella fattispecie vi sia un
rapporto di stretta connessità temporale e materiale fra l'aggravamento del
danno alla salute e l'incapacità lavorativa che a suo tempo ha condotto
all'assegnazione della pensione d'invalidità parziale.
Nella proposta del 1 marzo 2002 la Dr.ssa __________ precisa
quanto segue:
Anche se gli attuali deficit funzionali non sono ben descritti
nel rapporto del curante, in base alla documentazione medica a disposizione è
plausibile un peggioramento dello stato di salute soprattutto considerando
l'apparizione di una nuova diagnosi psichiatrica, per la quale la psichiatra
curante nel 1997 certificava la presenza di IL 50% (precedente valutazione psichiatrica
del SAM il 0% per motivi psichiatrici).Si giustifica dunque IL 80% anche per
l'attività medio - leggera certificata dal curante nel suo rapporto del 9/1999.
Sulla base di questa valutazione medica, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino ha quindi riconosciuto all'Assicurata il diritto alla rendita federale
d'invalidità intera a contare dal 1 settembre 1999.
A parere del __________ - pur non mettendo in dubbio
l'affermazione verbale del 7 ottobre 2002 della Dr.ssa __________, che fra
l'altro non è categorica - determinante per la decisione deve essere la
valutazione medica dello stesso perito, confermata per iscritto il 1 marzo
2002.
Secondo questa valutazione medica la nuova diagnosi psichiatrica è
dunque apparsa solo successivamente, per cui a nostro parere, non vi è nella
fattispecie, un rapporto di stretta connessità temporale e materiale, fra
l'aggravamento del danno alla salute e l'incapacità lavorativa che a suo tempo
ha condotto all'assegnazione della pensione d'invalidità parziale.
Per questi motivi la comunicazione del __________ del 20 marzo
2003, intimata per delega dell'Amministrazione, è corretta e meritevole di
essere sostenuta. Essa è conforme alle disposizioni di legge in vigore in
materia di previdenza professionale obbligatoria (LPP) e in materia di
previdenza professionale più estesa (Lcpd).
(….)." (doc. V)
1.8. Pendente
causa il TCA ha acquisito agli atti l'incarto AI (XI, XII) assegnando alle
parti un termine per visionarlo (XIII).
Ha
inoltre chiesto precisazioni al dott. __________ (XV, XVIII), il quale vi ha
dato seguito con scritti del 24 aprile e 1. maggio 2004 (XVII, XIX).
La vicecancelliera
ha poi chiesto precisazioni alla Cassa pensioni (XVI), che le ha fornite in
data 3 maggio 2004 (XXI).
Le
relative risultanze sono state notificate alle parti (XX, XXI, XXIV, XXV), le
quali, con scritti 10 e 13 maggio, 9 giugno e
6 luglio
2004 del patrocinatore di __________ AT 1 (XXVI, XXVII, XXXI, XXXVII) e 14
maggio, 28 giugno, 2 e 26 luglio 2004 della Cassa pensioni (XXVIII, XXXIV,
XXXVIII, XLIII) hanno mantenuto le rispettive posizioni e conclusioni.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è, da un lato, l’assegnazione a __________ AT 1 di una rendita
d'invalidità intera a far tempo dal 1. maggio 1995 da parte della Cassa
pensioni in luogo della rendita parziale riconosciuta a decorrere dalla
medesima data. Dall'altro, nel caso di conferma di una rendita parziale a
partire dal mese di maggio 1995, l'attribuzione, sempre da parte della Cassa,
di una rendita completa a far tempo dal 1. settembre 1999 a motivo del
peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata.
2.2. L’art. 23
LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle
prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per
almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che
l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998
LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG
Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b;
Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V
898, 35; Maurer, Bundessozialver-sicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Per
poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi
dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra
un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa
importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique
VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00
e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati
quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p.
469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid. 2).
Il
richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza
dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente
quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002
pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P;
SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994
in re R consid. 2).
Questa
soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid.
1a; DTF 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P, citata anche in
bollettino UFAS no. 36).
Di
conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al
momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le
prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa
il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR
1994 p. 38; DTF 118 V 98).
Fatti
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di
disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid.
3).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità
lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è
tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica,
per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (SZS 1995 p. 465
consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser,
Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49 cfr. RDAT 1996
II, p. 248 seg.; STFA non pubbl. del
20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15
marzo 2000 in re N., 34.1999.17).
Va
altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton __________
è stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse
assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29
cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di
previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto
all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).
2.3. L’art. 26
LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,
sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può
inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno
(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.4. L’art. 4 LAI
in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al
guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire
un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro
equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V
335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).
In ambito
AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno
nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre
professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF
111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.
488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono
con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
Secondo
la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di
previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità
non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid.
4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,
di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale
la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF
120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22
p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c;
DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il
medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti separati del grado
di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con
lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF
118 V 39 consid. 2b).
L’istituto
di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni
dell’AI.
L'Alta
Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può
estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi
dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad
una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B
79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99).
Inoltre,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid.
2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V
218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer
1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V
308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
Di
recente l'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è
tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza
entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a
fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura
pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso
proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non
attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche
le sentenze non pubblicate del 31 dicembre 2003 in re A., B 3/03, del 16
dicembre 2003 in re O., B 68/03, del 9 gennaio 2004 in re M., B 81/02; cfr.
anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in
vigore dal 1. gennaio 2003).
In una
pronunzia destinata alla pubblicazione del 5 aprile 2004 in re I. (B 63/03), la
massima Corte federale ha ancora precisato la sua giurisprudenza nel senso che
qualora l'istituto di previdenza si attiene a quanto deciso dall'AI o
addirittura si basa su quanto accertato da tale ufficio, il problema del
mancato coinvolgimento dell'istituto previdenziale nella procedura pendente di
fronte all'UAI non si pone. In questo caso in sede previdenziale deve valere
senza riserva la forza vincolante della decisione dell'AI voluta espressamente
dal legislatore agli art. 23 segg. LPP - riservato naturalmente il caso in cui
essa si ravvisi manifestamente errata - indipendentemente dal fatto che
l'istituto previdenziale sia stato coinvolto o meno nella procedura di
decisione di fronte all'amministrazione (cfr. anche STFA del 28 maggio 2004 in
re H., B 88/03).
2.5. In virtù
dell’art. 6 LPP le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di
introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; SZS 1995 p. 465/466 consid.
4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;
DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre,
se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di
valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti
delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria
professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113
Considerandi
II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella
scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e
riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993
consid. 3).
2.6
L’art. 15 Lcpd
prevede, fra l'altro, l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art.
16.
cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o
una precedente pensione non sono più corrisposte.
Ricalcando
essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni
della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità,
l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr.
l'art. 16 cpv. 1 LCP di analogo tenore) dispone che la pensione d’invalidità ed
i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita
federale d'invalidità (AI).
Per il
cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia
il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla
scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della
legge (cpv. 3).
Inoltre,
secondo l'art. 28 Lcpd:
"
Invalidità parziale
Art. 28 1La prestazione parziale della Cassa è
proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’ AI, ritenuto un grado d’
invalidità minimo del 50%.
Con un grado d’ invalidità riconosciuto dall’ AI pari almeno al
40% viene riconosciuta una pensione d’ invalidità pari al 40%.
2Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato
come:
a) membro pensionato per il corrispondente grado d’ invalidità; e
b) membro attivo per la parte di salario assicurato corrispondente
al suo grado di capacità residua di guadagno.
3In caso di scioglimento del rapporto di lavoro
corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell’
art. 7."
Per
l'art. 29 Lcpd infine:
"
Decisioni autonome della Cassa
Art. 29 1Il
Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici
di fiducia e su richiesta dell’ assicurato sulla domanda di pensionamento per
motivi di salute se:
a) l’ AI ha rifiutato una rendita;
b) l’ AI ha riconosciuto un’ invalidità parziale.
2Il Comitato stabilisce l’ inizio e la fine del
diritto alle prestazioni secondo l’ art. 16a della presente legge.
3Il grado d’ invalidità e l’ eventuale riduzione o
revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri AI."
A
proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che
" L’invalidità
è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute
fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente
perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in
percentuale."
Dal
tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso
rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche
l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per
il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”;
SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re
F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure
funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di
invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e
della LPP con riferimento ad un mercato del lavoro equilibrato (Meyer/Blaser,
SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993,
B 19/92; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7
consid. 3a).
La
capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la
persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di
lavorare".
In
proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai
fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in
particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V
211).
Si rilevi
ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità
prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a
quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25
marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).
Considerato
come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a
quello della LPP, poiché l’assicurata è stata riconosciuta invalida ai sensi
dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi
delle disposizioni della Cassa pensioni che prevedono condizioni meno severe
rispetto a quelle della LPP.
2.7
Nel caso in
esame litigiosa è in primo luogo l'assegnazione all'assicurata di una rendita
intera della previdenza professionale a far tempo dal 1. maggio 1995 in luogo
della rendita parziale riconosciuta dalla convenuta dalla medesima data.
Mentre la
convenuta ribadisce la sua decisione di attribuzione di una rendita parziale in
conformità alla decisione dell'AI (peraltro confermata nelle sue conclusioni
dal TCA e dal TFA), l'attrice pretende l'erogazione di una prestazione intera
dalla medesima data.
Dagli
atti dell'incarto risulta che a far tempo dal maggio 1994 l'attrice ha
lamentato forti dolori alla schiena irradianti alla gamba destra resistenti
alla farmacoterapia. Gli accertamenti effettuati avevano evidenziato la
presenza di un'ernia discale che rese necessario un intervento chirurgico il 24
agosto 1994. Nei controlli postoperatori effettuati presso il servizio di
neurochirurgia dell'__________ i medici avevano rilevato la persistenza dei
dolori e ordinato ulteriori accertamenti.
ll
15.
maggio 1995 __________ AT 1 ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI
indicando di soffrire dal 16 maggio 1994 di stato dopo deiscectomia L5/S1 dx
24.8.94
per ernia discale e di essere incapace al lavoro dal 16 maggio 1994 (cfr.
atti AI).
Nel
rapporto medico all'attenzione dell'UAI del 16 giugno 1995, il medico curante,
dottor __________, ha diagnosticato:
" - stato
dopo asportazione di ernia discale L5/S1 dx 24.8.94.
Lombosciatalgia residua, sindrome retrorotulea
al ginocchio dx."
precisando che
dopo l'intervento dell'agosto la paziente aveva continuato a lamentare disturbi
residui (dolori lombosciatalgici a destra irradianti) e che dato "il forte
sospetto di una componente psicogena" riteneva indispensabile un
accertamento da parte del servizio medico dell'AI. A suo dire l'incapacità
lavorativa dell'interessata era totale dal 16 maggio 1994 al 31 giugno 1995 e
in seguito, fino a data da stabilire, del 50% (cfr. atti AI). Risulta dagli
atti che il medico curante aveva inviato l'attrice per un consulto al dott. __________,
reumatologo. Lo specialista, nel suo referto al dott. __________ del 15 marzo
1995, aveva consigliato l'esecuzione di un programma di fisioterapia oltre che
di una cura dimagrante. Il medico curante ha poi inviato la paziente al dott. __________,
neurochirurgo, per accertamenti data la persistenza dei dolori alla gamba dx
evidenziando che a suo parere la componente "psichica" era importante
e pregandolo di effettuare un consulto nell'intento di stabilire se vi erano
motivi validi per la dichiarata persistenza dell'incapacità lavorativa. Nei
suoi referti del 20 giugno e 4 luglio 1995 questo specialista ha posto la
diagnosi di sindrome lombovertebrale da discopatia degenerativa e instabilità
intersomatica a livello L4/5 e L5/S1 e paventato la possibilità di effettuare
un nuovo intervento chirurgico.
Il dott. __________
del servizio di neurochirurgia dell'__________, richiesto in merito dall'UAI,
in data 19 luglio 1995 ha inviato i vari rapporti medici resi in precedenza e
relativi all'operazione di ernia del disco cui si era sottoposta la paziente
precisando che a suo avviso una rendita non entrava in considerazione.
L'UAI ha in seguito
ordinato l'allestimento di una perizia presso il Servizio Accertamento Medico
dell'AI presso l'Ospedale __________ (SAM) il quale ha consegnato il suo
rapporto in data 5 aprile 1996, corredato da consulti ortopedici e
psichiatrici, ponendo quale diagnosi invalidanti "pregresso intervento per
ernia discale, sindrome radicolare S1 residuale a ds., protusione discale
L4-L5, canale spinale stretto L4-L5".
Con
riferimento alla capacità lavorativa, la perizia giunge alla conclusione che la
paziente è incapace al lavoro nella misura del 70% a partire dal maggio 1994
come donna delle pulizie e simili con la precisazione che in un'attività medio-leggera,
con la possibilità di cambiare spesso posizione e senza dover alzare pesi sopra
i 15-20 Kg, come per esempio sorvegliante o operaia alla catena di montaggio,
l'abilità al lavoro è del 50% (atti AI).
Sulla base di
questi accertamenti e della documentazione acquisita agli atti, con
provvedimento del 17 luglio 1997 l'UAI ha concesso alla richiedente una mezza
rendita d'invalidità per un grado d'inabilità del 50% a far tempo dal 1. maggio
1995.
Tale decisione
è stata in seguito nella sostanza confermata dal TCA, il quale, imputando un
reddito realizzabile senza invalidità di fr. 30'000 e un reddito ipotetico da invalida
di fr. 12'250, ha concluso, in applicazione del metodo ordinario del raffronto
dei redditi, per un grado d'invalidità del 59,1% confermando di conseguenza
l'attribuzione di una mezza rendita (STCA del
7.
aprile 1999,
32.97
).
Chiamato a
pronunciarsi, con pronunzia del __________, il TFA ha dal canto suo confermato
l'attribuzione della mezza rendita d'invalidità fissando tuttavia il grado
d'invalidità al 64,38%. Nel loro giudizio, i giudici di Lucerna hanno
riesaminato il confronto dei redditi operato dall'autorità cantonale ammettendo
un reddito da persona valida di fr. 47'549 e un reddito ipotetico da invalido
di fr. 16'935, considerando i dati statistici relativi alla retribuzione media
per personale femminile in occupazioni semplici e ripetitive e operato una
riduzione del salario del 20% (STFA del 5 settembre 2001, I 306/99).
2.8
Ora, l’UAI
ha statuito che il diritto alla mezza rendita di invalidità dell'AI a favore di
__________ AT 1 è sorto con effetto dal 1. maggio 1995. Nel determinare i
diritti della richiedente l'amministrazione non ha applicato il metodo misto in
considerazione del fatto che l'interessata lavorava in misura del 50% per lo __________
e per il restante 50% era a carico dell'assicurazione disoccupazione. Tale
qualifica di salariata non è stata - giustamente - contestata, nemmeno in
questa sede.
Come è
stato esposto, la decisione del 25 luglio 1997 dell'UAI è stata deferita con
gravame dapprima al TCA e poi di fronte al TFA. Entrambe le Corti hanno
respinto i ricorsi confermando il diritto dell'interessata alla mezza rendita
d'invalidità correggendo unicamente, nelle rispettive motivazioni, il grado
d'invalidità al 59% (TCA) rispettivamente 64,38% (TFA) in luogo del 50%
stabilito dall'amministrazione.
In questa sede
l'attrice non contesta gli accertamenti esperiti dall'amministrazione e
nemmeno, come detto, il metodo di valutazione dell'invalidità. Del resto, dalle
conclusioni dell'approfondita perizia medico - specialistica effettuata dal SAM
per conto dell'UAI non v'è motivo di discostarsi.
__________ AT
1.
censura per contro i calcoli effettuati dal TCA e dal TFA in sede di
confronto dei redditi per calcolare l'invalidità, definendo le conclusioni
tratte dalla Corte federale "manifestamente insostenibili" (cfr. I, consid.
4.
) e proponendo una diversa valutazione del reddito ipotetico da invalido.
Ora,
considerato come la censura dell'assicurata verta su una questione che è stata
definitivamente evasa da un giudizio del TFA e non può quindi dirsi
manifestamente errata, questo Tribunale non può evidentemente entrare nel
merito delle allegazioni attoree, senza comunque tralasciare di osservare come
il calcolo operato nella pronunzia federale appaia ineccepibile.
L'attrice
sostiene altresì che il diritto alla rendita intera d'invalidità sarebbe
comunque dato in considerazione della nozione d'invalidità più estesa prevista
dall'art. 24 Lcpd. A suo parere infatti la valutazione dell'AI si baserebbe su
un confronto dei redditi con attività non affini a quella esercitata dall'assicurata.
Ora, per
quanto riguarda la capacità di svolgere delle funzioni affini a quella
esercitata, in concreto di donna delle pulizie, con sentenza non pubbl. del 18
giugno 1990 in re I.N. (CP 1/89 e AI 33/89) questo Tribunale, a proposito delle
professioni affini secondo la Lcpd, ha precisato:
" Nel
valutare l'affinità delle mansioni sostitutive con la professione originaria
non si adotteranno parametri troppo restrittivi. Si riterrà esigibile il
reinserimento anche in attività diverse dalla professione esercitata, purché
non ne consegua un declassamento professionale e le nuove mansioni
corrispondano adeguatamente alle attitudini dell'assicurato, ne consentano
ragionevolmente l'affermazione sul piano professionale.
Soprattutto non si
prenderanno in considerazione solo le occupazioni disponibili alle dipendenze
dello Stato.
In quest'ottica va
ricordato che pure nell'AI il reinserimento nel mondo del lavoro non deve
tradursi in un degrado sociale. E' il problema dell'esigibilità, che presuppone
la ragionevolezza del sacrificio richiesto all'assicurato (Zumutbarkeit).
Ciò non esclude
necessariamente, neppure nella LCP, il riciclaggio dell'assicurato in mansioni
diverse da quelle fin lì esercitate, dove non possa più attingere o solo in
parte al precedente background, ma debba apprendere ex novo le specifiche
conoscenze professionali. La priorità della reintegrazione professionale vale
pure in questo contesto, non solo nell'AI."
(cfr. anche
STCA del 19 settembre 1999 nella causa A.C, 34.94.44 e del 15 novembre 2000
nella causa E.V., 34.99.44).
Vanno,
quindi, in particolare considerate professioni affini quelle attività che
corrispondono alla formazione della persona interessata (DTF 115 V 211 consid.
2b; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a). La
giurisprudenza ha precisato che, per essere considerata affine, non è
necessario che la funzione sia esercitata all’interno dello Stato (STFA non
pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).
Ritenuto,
dunque, che lo scopo della norma è di non declassare professionalmente gli
assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori qualificati (STFA
del 25 marzo 1993 non pubbl. in re A. e dottrina citata; RDAT I 1995 p. 230 consid.
2.
), diversamente da quanto accade in ambito AI, non può essere considerato,
per la determinazione del reddito da invalido, l'intero mercato del lavoro (DTF
115.
V 211 consid. 2b).
Nella
fattispecie, a proposito delle eventuali professioni affini esercitabili dall’assicurata,
dagli atti emerge che l’interessata ha lavorato dall'aprile 1987 al novembre
1995.
quale operaia in un'azienda agricola, successivamente presso un ristorante
di __________dal 14 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993 e in seguito presso il
laboratorio __________ __________ dal 1. febbraio 1994 quale donna delle
pulizie (cfr. sopracitata STCA del 7 aprile 1999, consid. 2,5). Nella sua
valutazione il __________, per stabilire il grado d'incapacità lavorativa di __________
AT 1 ha concluso:
"
L'assicurata è attualmente incapace al lavoro
nella misura del 70% a partire dal maggio 1994 e continua come donna delle
pulizie e simili. In un'attività medio leggera, con la possibilità di cambiare
spesso posizione e senza dover alzare pesi sopra i 15-20Kg, l'assicurata è
abile al lavoro nella misura del 50%. Esigibili sono attività come
sorvegliante, operaia alla catena di montaggio".
Per
quanto concerne il salario ipotetico da invalido preso alla base dal TFA per
calcolare il grado d'invalidità dell'assicurata, la Corte federale si è basata
sui dati statistici per l'anno di riferimento (1995) relativi ai redditi per la
manodopera femminile attive in occupazioni semplici e ripetitive nel settore
privato, operando una riduzione ulteriore del 20% per considerare le specifiche
circostanze del caso concreto (cfr. le già citate STCA del 7 aprile 1999 e STFA
del 5 settembre 2001).
Ora,
questo TCA ritiene che i parametri di calcolo considerati per tale calcolo
possano essere, nel presente caso, senza dubbio ugualmente applicati in sede di
valutazione del grado d'invalidità nell'ambito dell'art. 24 Lcpd considerato
come, alla luce della citata giurisprudenza, fra le attività affini a quella
esercitata dall'attrice rientrano senza dubbio anche attività medio-leggere retribuite
con salari come quelli di cui ai dati statistici applicati dalla Corte federale
nel giudizio del 5 settembre 2001 per il calcolo del grado d'invalidità. Questi
dati, riferiti a mansioni leggere per personale femminile, tengono peraltro già
conto delle limitazioni circa il carico massimo che l'assicurata sarebbe in
grado di sollevare.
Non può
di conseguenza essere seguita l'attrice laddove in sostanza ritiene che le
attività medio-leggere ritenute proponibili dai medici che hanno
approfonditamente valutato la sua capacità lavorativa residua non rientrino
nelle professioni affini ai sensi dell'art. 24 Lcpd.
Basterà a
questo proposito rilevare che l'interessata ha finora svolto attività poco
qualificate quale segnatamente operaia in un'azienda agricola e in seguito
addetta alle pulizie.
Ciò
premesso, un reinserimento dell'assicurata nel mondo del lavoro in un'attività
simile a quella esercitata in precedenza con l'unica limitazione relativa ai
pesi da sollevare appare senza altro esigibile e adeguata, oltre che
realistica, senza apparire in qualche modo declassante (cfr. STFA del 16
dicembre 2003 in re O., B 68/03).
Si
consideri infine che le mansioni leggere per il personale femminile non
prevedono nella maggioranza dei casi l'effettuazione di sforzi superiori a
quelli ritenuti ammissibili dai sanitari nel caso concreto. Del resto già si è
detto che le mansioni menzionate nella perizia del __________ (sorvegliante,
operaia alla catena di montaggio, altri lavori semplici e ripetitivi) sono perfettamente
compatibili con quelle esercitate in passato dall'interessata e non
costituiscono un declassamento.
Pertanto
l'assicurata ha diritto che la Cassa pensioni le versi una rendita di
invalidità fissata tenendo conto di un grado d'invalidità del 50%.
2.9
Per quanto
riguarda invece il calcolo della prestazione d'invalidità della previdenza
professionale, l’art. 24 LPP prevede che l’assicurato ha diritto alla rendita
intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno i due terzi e
alla mezza rendita se è invalido almeno per la metà.
La
rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per
la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta (art. 24 cpv.
2.
LPP):
a. dell’avere
di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto
alla rendita d’invalidità;
b. della
somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al
raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita, senza interessi.
Tali
accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato
durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza (cpv. 2).
Dev’essere
assicurata la parte di salario annuo tra i 23'280 e i 69’840 franchi (cifra
riferita all'anno 1995). Tale parte è detta salario coordinato (art. 8 cpv. 1
LPP). In effetti secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un
datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 23'280 franchi sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio
dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1.
gennaio dopo che hanno compiuto il 24esimo anno di età.
È tenuto
conto del salario determinante giusta la legge federale sull’assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti. Il Consiglio federale può tuttavia consentire
delle deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
La parte
seconda della LPP stabilisce tuttavia delle esigenze minime (art. 6 LPP),
ragione per cui l'istituito di previdenza può prevedere una diversa modalità di
calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.
Per
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre, nell’ambito della presente legge, gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l’organizzazione.
Gli
istituti di previdenza emanano tra l’altro disposizioni sulle prestazioni (art.
50.
lett. a cpv. 1 LPP).
Per
quanto riguarda la Cassa pensioni __________, per l'art. 25 cpv. 1 Lcpd la
pensione d'invalidità è calcolata sull'ultimo stipendio assicurato secondo
l'aliquota, ritenuto un massimo del 60%, e il grado d'occupazione medio validi
per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. La
pensione di vecchiaia è definita dall'art. 22 Lcpd e corrisponde all'1,5% (al
2% sino al 31.12.1994) dello stipendio determinante per ogni anno di
assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un
massimo del 60%. Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio
assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90 % dell'ultimo
stipendio assicurato.
Inoltre,
come visto (cfr. consid. 2.6), secondo l'art. 28 cpv. 1 Lcpd (nella versione in
vigore dal 1. ottobre 2000) la prestazione parziale della cassa è proporzionale
al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità
minimo del 50%. Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al
40% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.
La
versione in vigore sino al 30 settembre 2000 dell'art. 28 cpv. 1 prevedeva
unicamente che "la prestazione parziale della Cassa è proporzionale al
grado d'invalidità e alla rendita dell'AI".
Giusta il
rimando generale contenuto all'art. 60a Lcpd, infine, per quanto non previsto
dalla legge fa stato la LPP.
Nella fattispecie
concreta, per quanto riguarda la rendita dovuta a __________ AT 1, su
richiesta del TCA, la Cassa convenuta in data 3 maggio 2004 ha precisato quanto
segue:
" (….)
Per quanto riguarda la situazione previdenziale dell'assicurata vi
precisiamo quanto segue:
a) La signora AT
1.
è stata assicurata alla Cassa pensioni a contare dal 1 ° febbraio 1994, con
riscatto al 16 agosto 1992, con un grado di copertura previdenziale pari al 50%
corrispondente al rapporto d'impiego con la Fondazione __________.
b) Secondo le disposizioni LAI/LPP/Lcpd il diritto alla rendita
d'invalidità, rispettivamente alla
pensione d'invalidità è determinato nel modo seguente.
LAI
LPP
LCPD
GRADO D'INVALIDITÀ
GRADO RENDITA
GRADO D'INVALIDITÀ
GRADO RENDITA
GRADO D'INVALIDITÀ
GRADO RENDITA
>
66.
%
intera
>
66.
%
intera
>
66.
%
intera
> 50%
<
66.
%
mezza rendita
> 50%
<
66.
%
mezza rendita
> 50%
<
66.
%
mezza rendita
> 40%
< 50%
¼ rendita
> 40%
< 50%
0%
> 40%
< 50%
¼ rendita*
* sino al 30.9.2000
Con la delibera del 17 luglio 1996 l'Ufficio AI del Cantone Ticino
ha riconosciuto all'assicurata - per rapporto ad un'attività di salariata del
100% - il diritto alla mezza rendita d'invalidità.
Pure con i gradi d'invalidità accertati da codesto Tribunale e dal
Tribunale federale delle assicurazioni, l'Assicurazione federale per
l'invalidità ha riconosciuto all'assicurata, in base alla norme LAI, il diritto
alla mezza rendita AI.
L'Ufficio AI per la parte eccedente il 50% ha ritenuto
l'assicurata - in attività media leggera - abile al lavoro.
Sulla base della decisione dell'Assicurazione federale per
l'invalidità, il Comitato ha riconosciuto - tenuto conto
del grado della copertura previdenziale dell'assicurata riferito al rapporto di
lavoro al 50% - il diritto ad una pensione d'invalidità pari al 50%.
Nel dettaglio il calcolo è quindi il seguente:
stipendio assicurato al 50% fr. 16'572.00
di diritto per rapporto al periodo assicurativo
(16.08.1992/31.12.2021)
58.
%
Prestazioni di diritto 01.09.1995 - art. 28 Lcpd in vigore al
momento dell'evento:
Pensione base
58.
% di fr. 16'572.00
= fr. 9'736.00 x 50% = fr.
4'868.00 : 13 = fr. 374.00
Supplemento figlio
5.
% di fr. 16'572.00 = fr. 974.00
x 50% = fr. 487.00 : 13 = fr. 37.00
Totale
fr.
411.00
Per la parte eccedente riferita alla copertura previdenziale
assicurata dalla Cassa pensioni (50% rispetto all'attività 100%) il __________
ha riconosciuto all'assicurata la prestazione di libero passaggio.
Per il resto il __________ conferma il contenuto della sua
risposta di causa del 28 maggio 2003." (Doc. XXII)
Ora,
ricordate le norme applicabili (cfr. in particolare gli art. 22, 25 e 28 Lcpd e
art. 16 Rcpd) e tutto ben considerato, questa Corte non può che confermare la
correttezza del calcolo operato dalla convenuta, la quale, fissata l'aliquota
di riferimento al rapporto assicurativo dell'interessata (58,75%) e ritenuto
l'ultimo salario assicurato (fr. 16'572.-- lavorando al 50%), ha calcolato la
rendita intera in fr. 9'736. Coerentemente alla fissazione del grado
d'invalidità fissato dal TFA del 64,38%, e, quindi, inferiore al grado minimo
necessario per la concessione della prestazione intera (66,66%), correttamente
la Cassa ha attribuito all'assicurata una mezza rendita d'invalidità pari alla
metà di fr. 9'736.
Del
resto, l'assicurata non contesta il calcolo operato dalla Cassa in quanto tale
né, quindi, gli ammontari posti alla base dello stesso. Rileva tuttavia che il
tenore dell'art. 28 Lcpd suggerirebbe un'interpretazione nel senso che la
rendita non andrebbe calcolata per quote (intera, mezza o un quarto) a seconda
che il grado d'invalidità superi il 66,66% rispettivamente il 50% o il 40%,
come sostiene invece la convenuta, ma direttamente in proporzione all'esatto
grado d'invalidità nel caso specifico. Nell'evenienza concreta, ritenuto un
grado d'invalidità calcolato dal TFA del 64.38%, a suo avviso la prestazione
dovrebbe essere calcolata tenendo conto di questa percentuale e risultare
quindi più elevata (cfr. XXVII, XXXVII).
Questa
Corte non può aderire a questo assunto, lo stesso essendo sprovvisto di ogni
fondamento. In particolare, la normativa cantonale difetta di una norma
particolare che deroghi su questo punto al sistema della LPP (e, quindi, della
LAI: cfr. tuttavia i cambiamenti apportati dalla 4. revisione della LAI
all'art. 28 LAI in vigore dal 1. gennaio 2004), che prevede che il diritto alla
rendita è stabilito in frazioni di rendita intera a seconda che il grado
d'invalidità in percentuale sia di almeno il 66% (rendita intera), del 50%
(metà della rendita intera) o, secondo la Lcpd e la LAI (nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003), del 40% (un quarto di prestazione) (cfr.
invece l'art. 23 LPP che non prevede l'attribuzione di una rendita per
un'inabilità inferiore al 50%; al riguardo si segnala il nuovo testo degli art.
23.
e 24 LPP, introdotto con al prima revisione della CPP e che entreranno in
vigore dal 1. gennaio 2005, che introducono il diritto a un quarto di rendita
della previdenza professionale a partire da un grado d'invalidità di almeno il
40%).
L'art. 28
Lcpd si limita unicamente a ribadire la diretta relazione tra il grado
d'invalidità stabilito dall'AI e il diritto alla rendita intera o parziale nel
senso di una quota della stessa (metà oppure un quarto), come nel sistema della
LPP, con l'unica deroga, rispetto alla LPP (nel testo attualmente in vigore),
che già un'invalidità di almeno il 40% conferisce il diritto ad una frazione di
un quarto della prestazione intera. Per il resto, in assenza di una normativa
esplicitamente derogante al sistema della legge federale, vale il rimando alla
LPP di cui all'art. 60a Lcpd, mentre non vi è traccia di una norma che preveda
la possibilità di versare rendite parziali pari all'esatto grado d'invalidità
stabilito dall'AI.
A titolo abbondanziale,
considerato come l'attrice in corso di causa si prevale del nuovo testo, in
vigore dal 1. ottobre 2000, dell'art. 28 Lcpd per rafforzare la sua tesi (cfr.
XXVII), val la pena in questa sede di citare il commento alla modifica del
citato articolo tratto dal Messaggio sul progetto di modifica della Lcpd dell'8
aprile 1999 (n. 4877):
" La
vecchia disposizione prevedeva che la prestazione parziale della Cassa è
proporzionale al grado d'invalidità e alla rendita AI. Questo significava che,
nei casi in cui un assicurato era portatore di un grado d'invalidità pari al
40% o più, ma inferiore al 50%, aveva diritto ad una pensione corrispondente al
25%. La proposta prevede invece di assegnare una pensione del 40%, per i casi
in cui l'assicurato è riconosciuto invalido dall'AI nella misura almeno del 40%
o più, ma inferiore al 50%. Si tratta quindi di un miglioramento a favore degli
assicurati.
E' opportuno ricordare che in materia di Legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del
25.06.1982
non viene assegnata alcuna prestazione nei casi in cui l'invalidità
è inferiore al 50% (cfr. art. 23 LPP).
La Commissione della Cassa non ha condiviso il parere del perito,
il quale, adducendo motivi legati al risanamento finanziario della Cassa e
comportando la proposta un maggior onere, ha suggerito di mantenere la
situazione in vigore. Secondo i calcoli allestiti al 31 dicembre 2011,
l'incidenza di questa proposta è di circa fr. 4.6 mio; anche introducendo
questa disposizione, il grado di copertura dovrebbe comunque situarsi attorno
all'80% in virtù delle misure di risanamento proposte.
Sulla base di questa motivazione di ordine finanziario e sociale,
a tutela di questi invalidi parziali, la Commissione della Cassa ha proposto
questa modifica."
La
precisazione contenuta nel messaggio governativo conferma, a non averne dubbio,
quanto appena detto e cioè che le rendite parziali erogate sulla base della Lcpd
sono da intendere come quote (di un mezzo, rispettivamente del 40%) della
rendita intera e non come rendite parziali proporzionali al grado percentuale
d'invalidità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice (cfr. XXVII) la modifica
di legge in vigore a far tempo dal 1. ottobre 2000 ha inteso su questo punto
semplicemente introdurre un miglioramento a favore degli assicurati
riconosciuti dall'AI invalidi in una misura variante tra il 40% e il 50% nel
senso che è stata loro riconosciuta una rendita del 40% invece che un quarto
della rendita intera.
Immutato resta
per contro il principio per cui la rendita d'invalidità è erogata in base al
grado d'incapacità di guadagno determinato dall'AI e d'ammontare corrispondente
ad una quota (intera, metà o 40%) della rendita intera.
2.10
Resta ancora
da esaminare la questione di sapere se le conseguenze del peggioramento dello
stato di salute dell'assicurata - che non è contestato e che giustifica il
riconoscimento di un grado d'incapacità lavorativa anche nelle attività medio-leggere
e di invalidità dell'80% e, quindi, di una rendita intera da parte dell'AI a
decorrere dal 1. settembre 1999 (provvedimento dell'UAI cresciuto in giudicato
del 24 aprile 2002; atti AI) - devono essere assunte dalla convenuta.
La Cassa
respinge la pretesa ritenendo in sostanza che il peggioramento del grado
d'invalidità è da ricondurre ad un aumento del grado d'incapacità lavorativa
causato da un danno alla salute - segnatamente le patologie psichiatriche -
intervenuto in un momento in cui l’attrice non era più affiliata presso di
lei, il rapporto di lavoro essendo stato sciolto dall'interessata tramite
disdetta con effetto dal 31 agosto 1995 e il peggioramento essendo da situare
al settembre 1999.
Per la
giurisprudenza, qualora esista il diritto ad una prestazione di invalidità per
un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'Istituto
di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se
l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto
previdenziale (SZS 2000 pag. 301; STFA del 6 marzo 1996 nella causa P. pubbl.
in RDAT II 1996 p. 248; SZS 1995 p. 465 consid. 4a e 467; DTF 118 V 45 consid.
5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49;
STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R, p. 4 consid. 3a).
Secondo
la giurisprudenza a questa prassi ci si deve attenere in ogni caso
nell'ipotesi in cui non c'è stata attività lucrativa dopo l'uscita dal fondo di
previdenza (SZS 1995 p.465 consid. 4a).
Il TFA ha
pure stabilito che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la
nascita del diritto alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado
superiore (cfr. DTF 118 V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e
della mezza rendita erano trascorsi solo tre mesi; più di quattro anni nel caso
di cui STFA del 6 marzo 1996 in re P. pubbl. in RDAT II 1996 p. 248; STFA non
pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b).
Nell'ipotesi
in cui l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa,
la giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante il fatto che
l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la
nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; DTF
118.
V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 469 consid. 5b).
Infine va
rilevato che, secondo il TFA, la citata giurisprudenza si applica solo alla
previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria, infatti, i fondi
di previdenza sono liberi di definire il rischio assicurato (SZS 1995 p. 465 consid.
4b/aa e pag. 468; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. consid. 2; cfr.
STCA non pubblicata del 15 marzo 2000 in re N., 34.99.17).
2.11
Tenuto conto
delle disposizioni legali e della giurisprudenza succitata, nel caso in esame dev'essere
quindi stabilito se il danno alla salute che ha causato il peggioramento dello
stato di salute e, quindi, del grado di invalidità dell'assicurata, è il
medesimo che ha giustificato l'assegnazione della mezza rendita oppure no.
Soltanto
nella prima ipotesi la convenuta dovrà rispondere anche dell'avvenuto
peggioramento delle condizioni dell'interessata.
Come
visto (cfr. consid. 2.7), __________ AT 1 è stata posta al beneficio di una
mezza rendita di invalidità per problemi di natura ortopedica (segnatamente
"sindrome lomboradicolare e con/su pregresso intervento per ernia discale,
sindrome radicolare S1 residuale a ds., protrusione discale L4-L5, canale
spinale stretto L4-L5"; cfr. perizia del SAM del 5 aprile 1996 agli atti
AI).
Nella
perizia effettuata per l'UAI i medici del SAM hanno ordinato anche un consulto
psichiatrico esperito dal dott. __________, specialista in psichiatria, che ha
escluso la presenza di alterazioni particolari di natura psichiatrica ritenendo
l'assicurata sotto questo profilo completamente abile al lavoro. Nel suo
referto del 3 aprile 1996
lo
specialista ha affermato:
"
Osservazioni psichiatriche
L'A. si presenta come una donna leggermente
obesa.
E' in grado di stabilire un contatto discreto e
si esprime abbastanza bene in italiano.
Non osservo alterazioni particolari del corso del
pensiero.
Riferisce che fa fatica ad eseguire i lavori
domestici a causa di un disturbo algico nella zona lombare oltre a dolori e sensazioni
disestesiche alla gamba destra.
Non mi parla di particolari alterazioni della
sfera psichica.
Le possibilità di concentrazione sono discrete e
la memoria è buona.
Non ho evidenziato particolari alterazioni della
sfera percettiva e non ho riscontrato deliri.
Affettivamente: presenta un tono vitale
leggermente diminuito, la osservo inquieta e preoccupata per il suo avvenire.
Nessun disturbo di socializzazione.
Conclusione
Sul piano psichico l'A. non presenta alterazioni
particolari.
Per quanto riguarda la sfera psichica, le
capacità di lavoro devono essere considerate intatte."
Nelle
sentenze del 7 aprile 1999 di questo TCA (cfr. consid. 1.3 e 2.7) non si fa
alcun riferimento alle problematiche psichiatriche.
In ogni caso
nessuna incapacità al lavoro è stata attestata per motivi psichici (cfr. DTF
130V276, STFA del 2 settembre 2004 nella causa C., B 92/03).
Dagli
atti si evince d'altra parte che la revisione della rendita è stata chiesta nel
maggio 1998, tramite il medico curante dell'attrice dott. __________, sulla
base di un certificato medico del 16 settembre 1999 evidenziante:
"
Diagnosi: stato da operazione per ernia discolombare
1994, sindrome radicolare, canale spinale stretto, instabilità l4-L5 e L5-S1, iperlipidemia,
emicrania, sindrome depressiva reattiva, linfedematosi gambe e braccia.
Inabilità lavorativa al 100% dal 15.5.1997,
reintegrazione professionale impossibile causa la polipatologia, disturbi in
costante aumento da circa un anno.
Al controllo del 15.9.1999:
dolori irradianti dalla schiena verso l'anca
destra fino al piede, distanza dito-fondo circa 30cm, dorso piatto con lordosi
in inclinazione, riflesso achilleo mancante a destra, linfedemi generalizzati,
obesità, RR120/80.
Revisione rendita giustificata, stimo l'inabilità
lavorativa sui 80%.
Per la depressione è in controllo dalla dott.ssa __________
"
Con scritto
del 13 ottobre 2001 il dott. __________ ha precisato all'UAI che rispetto alla
sua valutazione del 16 settembre 1999 la situazione era invariata.
Richiesta
dall'UAI, la dott.ssa __________, psichiatra, nel suo rapporto del 17 febbraio
2000.
affermava:
"
Ho visitato l'interessata a margine in data
6.10
, 16.10.97 e 18.11.97.
Dopo tale data non ho più rivista la signora.
Emergeva durante quel periodo uno stato
depressivo secondario reattivo ad una sintomatologia algica generalizzata,
verosimilmente oramai cronicizzatosi.
L'abilità lavorativa dal punto di vista
strettamente psichiatrico risultava allora ridotta (del 50%).
Purtroppo un supporto antidepressivo con finalità
secondaria di aumentare la soglia dolorifica risultava inopportuna, in quanto
non sopportava tale terapia per effetti collaterali non indifferenti.
A mio modo di vedere comunque non si tratta di
una patologia psichiatrica in senso stretto, bensì di una sofferenza psichica
secondaria ad una polipatologia nonché un disagio psichico dovuto da
problematiche socioeconomiche."
Il 1° marzo
2002.
la dott.ssa __________, medico dell'UAI, si é così espressa:
" Il
curante del Dr. __________ nel suo rapporto del 9/1999 certifica un
peggioramento dello stato di salute sia dal punti di vista somatico, sia dal
punto di vista psichico con apparizione di S. depressiva reattiva (ultima
valutazione medica tramite SAM 5/1996 con IL 50% in attività medio-leggera per
motivi ortopedici, 0% per motivi psichiatrici).
Anche se gli attuali deficit funzionali non sono
ben descritti nel rapporto del curante, in base alla documentazione medica a
disposizione è plausibile un peggioramento dello stato di salute soprattutto
considerando l'apparizione di nuova diagnosi psichiatrica, per la quale la
psichiatra curante nel 1997 certificava la presenza di IL 50% (precedente
valutazione psichiatrica SAM IL 0% per motivi psichiatrici.
Si giustifica dunque IL 80% anche per attività medio-leggera
certificato dal curante nel suo rapporto del 9/1999." (Doc. Q)
Sulla base di
questi accertamenti medici, l'UAI, con decisione del 24 aprile 2002, ha infine
accordato all'assicurata una rendita intera a decorrere dal 1. settembre 1999,
data della presentazione della domanda di revisione. Dalla citata valutazione
della dott.ssa __________ si può evincere che l’UAI ha assegnato la rendita
intera non tanto per il peggioramento delle diagnosi ortopediche quanto e
soprattutto a causa dell’insorgenza dei problemi psichiatrici in aggiunta
alle altre turbe organiche.
Chiamata
a pronunciarsi sull'eziologia del peggioramento del grado d'incapacità
lavorativa dell'attrice, ritenuto come dalla documentazione versata agli atti
dalle parti e da quella richiamata d'ufficio in corso di causa, non fosse
possibile desumere riscontri incontrovertibili, questa Corte ha ritenuto
opportuno effettuare alcuni accertamenti, segnatamente chiedendo alcuni
chiarimenti al medico curante dell'attrice (XV, XVIII).
Innanzitutto,
richiamato il suo certificato redatto il 16 settembre 1999, la vicecancelliera
ha chiesto al dott. __________ di precisare se il peggioramento delle
condizioni di salute dell'assicurata era da attribuire alle patologie
ortopediche oppure "a" rispettivamente "anche ad" una
componente psichiatrica (XV).
Il medico
curante dell'attrice, nella sua presa di posizione del 24 aprile 2004 ha
affermato:
" con
lettera del 22.4.2004 mi chiede delle informazioni sulle condizioni di salute
della signora sopraccitata nel 1999 e nel 2001.
Dopo attento riesame dei miei atti le preciso:
a mio avviso le condizioni della signora sono
rimaste invariate dal 1999 al 2001, peggiorate leggermente dal lato ortopedico.
Il problema psichiatrico é da interpretare come depressione reattiva ai
problemi ortopedici e non come nuova malattia." (Doc. XVII)
In data
1.
maggio 2004, su richiesta della vicecancelliera, il medesimo sanitario ha
ulteriormente precisato:
"
Con lettera del 29.4.2004 mi chiede delle
informazioni supplementari e più precise in merito alle condizioni di salute
della signora sopraccitata.
Ho ristudiato gli atti a mia disposizione e Le
preciso:
a mio avviso le condizioni della signora sono
peggiorate unicamente per il problema ortopedico.
Il problema psichiatrico è da interpretare come
depressione reattiva ai problemi ortopedici e non come nuova malattia. Spesso
una persona va in depressione, quando non riesce a farsi capire, quando si
sente trattata come simulante.
Non ho prescritto nessuna terapia farmacologica
antidepressiva, cura peraltro non tollerata dalla signora __________.
Nel 1997 la signora __________ era in cura dalla
dottoressa __________, spec. in psichiatria FMH a __________ per i problemi
legati alla sua situazione." (Doc. XIX)
In
proposito, la Cassa pensioni, con scritto 14 maggio 2004, ha commentato:
" con scritto 11 maggio 2004 ci avete prorogato il
termine per formulare le osservazioni in merito agli scritti del Tribunale del 22 aprile 2004 e del 29
aprile 2004 e sulle risposte 11 aprile 2004 e 1° maggio 2004, sino al 17 maggio 2004.
Ci avete pure assegnato il
medesimo termine per presentare osservazioni in merito allo scritto del 10 maggio 2004 della controparte.
Le presenti osservazioni sono
quindi tempestive.
Secondo l'art. 43a Lcpd il
Comitato è competente a presentare le osservazioni.
In merito alle attestazioni del
Dr. __________ del 24 aprile 2004 e 1° maggio 2004, il __________ non entra nel
merito.
Si ritiene invece opportuno
richiamare l'intera documentazione medica acquisita dall'Assicurazione federale sulla quale si è basato l'Ufficio Al del __________
nel prendere le decisioni del 17 luglio
1996.
e del 21 marzo 2002.
Il Comitato nella sua
comunicazione del 28 maggio 1997, si è basato per la propria determinazione sulla decisione presa in materia di Assicurazione
federale per l'invalidità ed in particolare sulla documentazione Al acquisita agli atti.
A nostro parere nella
fattispecie, per decidere sulla domanda di aumento della pensione d'invalidità, determinante è la decisione presa in
materia di Assicurazione federale per l'invalidità. A parere del Comitato non
vi sono motivazioni per scostarsi da questa decisione.
Nel rapporto 5 aprile 1996 il Servizio di accertamento medico
dell'Assicurazione federale per l'invalidità
poneva la seguente diagnosi:
Diagnosi invalidante:
- sindrome lomboradicolare con / su;
- pregresso intervento per
ernia discale L5 - S1 a ds; - sindrome
radicolare S1 residuale a ds;
- potrusione discale L4 - L5;
- canale spinale stretto L4 -
L5.
Sempre in questo rapporto a
pagina 11 - consulto psichiatrico del
Dr. med. __________ - eseguito il 3
aprile 1996 si specifica:
"sul piano psichico la
signora AT 1 non presenta alterazioni particolari e le capacità di lavoro sono intatte".
Successivamente nell'ambito
della revisione promossa dell'Assicurazione federale per l'invalidità la Dr. med. __________ nella proposta medico del 1 °
marzo 2002 affermava:
"Anche se gli attuali
deficit funzionali non sono ben descritti nel rapporto del curante, in base
alla documentazione medica a
disposizione è plausibile un peggioramento dello stato di salute soprattutto considerando l'apparizione di una
nuova diagnosi psichiatrica, per la quale la psichiatra curante nel 1997 certificava la presenza di IL 50%
(precedente valutazione psichiatrica del SAM il 0% per motivi psichiatrici). Si giustifica dunque
IL 80% anche per l'attività medio - leggera certificata dal curante nel suo rapporto del
9/1999".
La Dr. med. __________ nella
sua proposta dei 1 ° marzo 2002, richiama esplicitamente anche il rapporto 9/1999 del Dr. __________, e
come detto in precedenza attesta l'apparizione di una nuova diagnosi psichiatrica, la quale ha determinato l'aumento del grado
d'invalidità.
Sulla base dei certificati
medici citati e della valutazione del medico dell'Assicurazione federale per l'invalidità, il Comitato ribadisce che nella
fattispecie a suo parere non vi è un rapporto di stretta connessità temporale e materiale fra l'aggravamento
del danno alla salute e l'incapacità lavorativa che a suo tempo ha condotto all'assegnazione della pensione d'invalidità
parziale.
Per le motivazioni che
precedono non condivide quindi il contenuto dello scritto del 10 maggio 2004
del Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap.
Per il resto il Comitato
riconferma integralmente il contenuto della risposta di causa del 28 maggio 2003." (Doc. XVIII)
Dal canto
suo, l'attrice, tramite il suo rappresentate, il 10 maggio 2004 ha osservato:
" la ringrazio per avermi inviato copia delle sue richieste di
informazioni al medico curante dell'assicurata e delle rispettive risposte del
dr. __________, che in pratica confermano quanto da me fatto presente nell'atto
di ricorso: i problemi psichiatrici si limitavano ad una depressione reattiva
ai disturbi psichici e inoltre non hanno necessitato né di una cura
medicamentosa né di una terapia di sostegno importante, visto che l'assicurata
ha incontrato la psichiatra dr.ssa Jorno unicamente 3 volte nell'autunno del
1997.
L'aumento del grado invalidante riconosciuto dall'AI è quindi
esclusivamente legato al peggioramento dei problemi ortopedici. Si tratta
pertanto del peggioramento dello stesso problema di salute che già aveva
causalità l'inabilità lavorativa che aveva poi condotto all'assegnazione della
mezza rendita d'invalidità nel 1995." (Doc. XVII)
In data
18.
ottobre 2004 la vicecancelliera ha nuovamente interpellato il dott. __________
con uno scritto del seguente tenore:
"
(…) Ciò premesso, Le chiedo gentilmente di
- descrivermi
esattamente il genere e la natura dei disturbi lamentati dalla paziente prima
e dopo la richiesta di revisione di rendita del maggio 1998
(elencare separatamente);
- indicarmi in
cosa esattamente consisteva il peggioramento da Lei segnalato, in particolare
con riferimento a quale(i) patologia(e) precisando in che maniera (vale
a dire con quali disturbi esattamente) si è manifestato;
- precisarmi se
e in caso affermativo in che maniera esattamente il peggioramento di cui
ai quesiti che precedono ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa della
paziente." (XLVI)
Con
scritto del 12 novembre 2004 il medico ha affermato:
"
con lettera 18.10.2004 mi chiede ancora informazioni
supplementari e più precise in merito alle condizioni di
salute della signora sopracitata negli anni 1998/1999 ecc.
Ristudiando le mie cartelle cliniche mi rendo
conto di non essere in grado di fornire informazioni supplementari, sono tutte
già documentate negli atti a sua disposizione.
Ho cercato di curare la signora come meglio
potevo, come essere umano, non come caso assicurativo." (XLVII)
2.12
Secondo
questa Corte, in base alle certificazioni mediche all'inserto, risulta provato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valida nelle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr.
22.
p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211),
che l’assegnazione della rendita intera da parte dell’AI è riconducibile, per
quanto attiene all'aumento del grado d'invalidità, ad una nuova causa rispetto
a quella che ha portato all'assegnazione della mezza rendita e meglio
all'insorgenza di una patologia depressiva.
Come si
evince con chiarezza dal citato rapporto della dott.ssa __________ del 1. marzo
2002, l’UAI si è infatti basato sostanzialmente sul certificato del 16
settembre 1999 del dott. __________, il quale, attestato l’aumento
dell’incapacità lavorativa, ha segnalato la comparsa di una sindrome depressiva
reattiva precisando che per la stessa la paziente era in cura dalla dott.ssa __________
(atti AI).
La dott.ssa
__________, interpellata a sua volta dall’UAI, nel suo certificato del 17
febbraio 2000 ha confermato che nell’autunno 1997 AT 1 era stata in cura per
uno stato depressivo cronico, invalidante nella misura del 50% (cfr. consid.
2.
).
Dalle
certificazioni agli atti appare d’altra parte evidente che la problematica
psichiatrica è apparsa – quantomeno in forma patologica e invalidante - in
un’epoca in cui l’assicurata non era più – e ormai da tempo - affiliata presso
la Cassa convenuta, e comunque verosimilmente non prima dell’autunno 1997
allorquando l’attrice si era rivolta alla psichiatra dott.ssa __________. All’epoca
della concessione della mezza rendita da parte dell’AI infatti il già citato
referto specialistico del dott. __________, esperito il 3 aprile 1996 su
incarico del SAM, aveva concluso che sul piano psichico l’interessata non
presentava alterazioni particolari, la capacità lavorativa risultando di
conseguenza intatta per quanto attenente alla sfera psichica.
A detta
conclusione non possono mutare i rilievi del dott. __________, precedente
medico curante dell’attrice, il quale nella sua prescrizione del 18 maggio
1994, nello scritto al dott. __________ del 27 febbraio 1995, nel suo rapporto
del 16 giugno 1995 e nella lettera al dott. __________ del 6 giugno 1995 (cfr. consid.
2.
) aveva segnalato una sospetta depressione. Detti rilievi, fatti da un
medico generalista, vengono in effetti smentiti dalla già citata perizia
specialistica esperita il 3 aprile 1996 per il SAM dal dott. __________.
Inoltre, anche volendo ammettere che già in un’epoca precedente l’interessata
fosse portatrice di affezioni di natura psichiatrica, ai fini del presente
contendere è decisivo rilevare che dette patologie non avevano comunque mai causato
un'incapacità lavorativa nel periodo in cui l’attrice era assicurata presso la
Cassa convenuta. Né del resto l’interessata sostiene diversamente.
Le
allegazioni dell’attrice per la quale sostanzialmente il peggioramento sarebbe
da ascrivere alla componente ortopedica non possono mutare a dette conclusioni giacchè
non confortate dalle risultanze istruttorie descritte sopra. In particolare il
dott. __________, più volte richiesto da questo TCA con quesiti dettagliati e
precisi, non è sostanzialmente stato in grado di descrivere con precisione la
natura esatta e la portata dei disturbi organici lamentati dalla paziente e a
suo avviso tali da giustificare l’attribuzione di una rendita intera. (cfr. XV,
XVII, XIX, XLVI, XLVII).
In simili
condizioni il peggioramento dello stato di salute dell'assicurata e il relativo
aumento del grado d'invalidità non possono essere posti a carico della Cassa
convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza presso cui l'interessata
era assicurata quando è sorta l'inabilità lavorativa che ha condotto a
riconoscerle la mezza rendita, in quanto riconducibile ad una nuova causa. La
Cassa pensioni CV 1 non può pertanto essere condannata a versare all'assicurata
una rendita intera di invalidità, ma dovrà continuare, anche successivamente al
1.
settembre 1999, a versare la prestazione dovuta limitatamente al grado del
50%.
2.13
Per tutti i
motivi che precedono, la petizione presentata da __________ AT 1 deve essere
integralmente respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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