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Decisione

34.2003.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:

" 2

L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di

una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una

rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per

cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

3 Le

disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che

l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una

rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di

vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi

tre anni prima della nascita del diritto."

Tramite

questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha

voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale

di vecchiaia.

Secondo

l'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni

minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale

minimo.

Accordi

più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli

(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore

dell’assicurato sono, per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr.

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247;

Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum

Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio

il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella

previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il

mantenimento di un livello di vita adeguato.

2.5. L'art. 22

cpv.1 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello stato (Lcpd; RL

2.2.5.1) stabilisce che:

"

La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5%

dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra

l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del

60%".

Per

quanto riguarda le modalità di pagamento, l'art. 17 cpv. 4 LCP prevede:

"

Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per

superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una

pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia

versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale

solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio

assicurato."

Infine va

ancora rilevato che l'art. 17 cpv. 4 Lcpd, anche se più restrittivo dell'art.

37 cpv. 2 LPP, non viola le disposizioni minime LPP (cfr. consid. 2.4), in

quanto questa norma ha carattere potestativo e quindi in questo ambito

attribuisce potere d'apprezzamento al fondo di previdenza (DTF 117 V 316

consid. 4a; STCA 14 agosto 2000 nella causa A.A, inc. 34.2000.20).

L’art.

13a cpv. 1 del relativo regolamento (Rcpd; RL 2.5.5.1.1) dispone invece che la

domanda di capitalizzazione della rendita deve essere inoltrata al più tardi 3

mesi prima dell’inizio del versamento della pensione. La capitalizzazione

parziale della pensione di vecchiaia è calcolata sullo stipendio determinante

secondo l’ art. 22 cpv. 1 e secondo la norma transitoria B, cpv. 1 Lcpd.

2.6. Nella fattispecie

in esame, la Cassa ha ricevuto dal Municipio di __________ la richiesta di

affiliazione 25 marzo 2003 inerente la nuova attività lucrativa iniziata da

AT1 il 1° febbraio 2003 (doc. 2).

Di conseguenza, la __________ ha allestito il conteggio della prestazione di

libero passaggio ed il 6 maggio 2003 ha comunicato all’assicurato il versamento

della prestazione d’uscita alla Cassa (doc. 4).

La Cassa, mediante certificato d’assicurazione del 25 giugno 2003, ha

confermato l’avvenuta affiliazione nonché il trasferimento della prestazione di

libero passaggio, con l’indicazione che l’importo di fr. 44'861 .— ha permesso

l’acquisto di 4926 giorni al 100% (doc. 7).

Avendo il 12 settembre 2003 l’assicurato compiuto 65 anni, con la contestata

comunicazione 31 ottobre 2003 l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto

ad una pensione di vecchiaia di

Considerandi

fr. 217.— mensili, con effetto dal 1° ottobre 2003 (doc. 18).

Non prevedendo le norme previdenziali della CV1 la liquidazione integrale delle

prestazioni di vecchiaia, la convenuta aveva in precedenza esaminato se, sulla

base dell’art. 17 cpv. 4 Lcpd (cfr. consid. 2.6), vi fossero i requisiti per la

capitalizzazione parziale delle prestazioni di vecchiaia, giungendo alla

conclusione che in concreto essi non erano dati, motivo per cui essa ha

riconosciuto il diritto alla rendita mensile di vecchiaia (cfr. risposta pag.

5).

2.7

AT1 ha fatto valere di aver

dichiarato il 28 febbraio 2001 alla __________ di optare, in caso di

pensionamento, per la liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia in luogo

della rendita (doc. A3).

Tale dichiarazione non può

tuttavia essere opposta alla Cassa. Infatti, quest'ultima ha dato seguito alla

richiesta di affiliazione inoltrata dal nuovo datore dell'assicurato (Municipio

di __________), ricevendo dal precedente istituto previdenziale (__________)

la prestazione di libero passaggio che è stata in seguito accredita.

A seguito del

pensionamento per vecchiaia dell'attore, in applicazione delle disposizioni di

legge menzionate (consid. 2.4­2.6) la Cassa ha rettamente determinato i diritti

previdenziali, riconoscendo una rendita di vecchiaia mensile di fr.

217.

L'assicurato non può

nemmeno invocare nei confronti dell'amministrazione una protezione della buona

fede per ottenere la liquidazione della prestazione di vecchiaia, non essendovi

infatti stata alcuna informazione errata da parte della Cassa qui unica

convenuta. AI riguardo va fatto presente che in materia di diritto

amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela

la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità

amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito

conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.

Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione

erronea è

vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 136 consid. 3a,

126.

11 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121

V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

2.8

Dagli atti

risulta tuttavia che, come visto, in data 15 gennaio 2003 la __________ aveva

allestito un conteggio di versamento dell’avere di vecchiaia a seguito del “pensionamento

anticipato al 1° dicembre 2002” dalla ditta Vivai __________ di __________

(doc. A2).

Interpellata in merito dal TCA, con lettera 19 maggio 2004 la medesima

assicurazione ha fatto presente di aver annullato il conteggio 15 gennaio 2003,

sostituendolo con il conteggio d’uscita ordinaria dal Fondo di previdenza al 31

gennaio 2003 (doc. V/1), datato 22 aprile 2003 (V/1) e di aver avvisato, con

lettera 6 maggio 2003, l’assicurato dell’avvenuto versamento alla Cassa della

prestazione di libero passaggio accumulata fino al 31 gennaio 2003, con

relativi interessi (doc. 4).

Pertanto, al momento dell’uscita dalla __________ (31 gennaio 2003), a seguito

della cessazione del rapporto lavorativo con la Vivai __________ (VI/3),

l’assicurato (classe 1938) aveva compiuto 64 anni ed avrebbe effettivamente

potuto beneficiare del prepensionamento. Secondo il regolamento previdenziale

della __________, richiamato d’ufficio dal TCA, il prepensionamento è infatti

possibile al più presto 5 anni prima dell’inizio del versamento della rendita

di vecchiaia ordinaria, ovvero a 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini

(XI bis).

Stando alla giurisprudenza del TFA, nel caso in cui la disdetta del rapporto di

lavoro viene data ad un’età in cui per l’assicurato esiste già un diritto ad

una rendita di vecchiaia ai sensi di un prepensionamento, non può essere

pretesa una prestazione di libero passaggio, essendo la stessa sussidiaria alle

prestazioni di vecchiaia (DTF 129 V 381 = SVR 2003 BVG Nr. 24; nel caso in cui

il regolamento dell’istituto previdenziale condiziona il pensionamento

anticipato ad una dichiarazione di volontà in tal senso, cfr. STFA inedita 24

giugno 2002 in re S, B38/00).

In queste condizioni, dunque, la __________, alla luce degli atti all’inserto,

nonostante avesse saputo dell’inizio di una nuova attività lucrativa, non

avrebbe dovuto trasferire la prestazione di libero passaggio ma porre

innanzitutto l’assicurato al beneficio del prepensionamento, così come chiesto

dall’attore nella forma di un versamento in capitale.

Tale questione non merita ulteriore approfondimento, poiché non rientra

nell’oggetto del contendere.

Va infatti ricordato che nella fattispecie in esame oggetto della petizione è

la richiesta dell’attore formulata nei confronti della Cassa CV1 di

ottenere la liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia.

Vero che nello scritto 18 agosto 2004 la convenuta ha rilevato che, qualora

questo TCA dovesse decidere per la non legittimità del trasferimento della

prestazione di libero passaggio, disporrebbe il rimborso di detta prestazione

(fr. 44'861 più interessi) alla __________, compensata dalle prestazioni

assicurative già versate (rendite di vecchiaia) (XIII).

Ma è altrettanto vero che, come visto, spetta piuttosto all’assicurato far

valere nei confronti della __________ un eventuale diritto al prepensionamento,

e quindi al versamento della già postulata liquidazione in capitale, con tutte

le conseguenze del caso, tra cui l’eventuale “rimborso” ipotizzato dalla Cassa

convenuta.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l’operato della

Cassa merita conferma e, di conseguenza, la petizione dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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