34.2004.18
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; calcolo del quantum da trasferire
4 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
34.2004.18
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; calcolo del quantum da trasferire
DIVORZIO
PRESTAZIONI D'USCITA
art. 122 CC
art. 142 CC
art. 22 LFLP
art. 22a LFLP
art. 25a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.18
RG
Lugano
4 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1
2. AT 2
contro
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto che
- con
sentenza 26 febbraio 2004, cresciuta in giudicato il 18 marzo seguente, il
Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra
Fatti
i coniugi __________ ed ha omologato, con alcune modifiche, la convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, statuendo il reciproco diritto di
ogni coniuge all'accredito della metà della prestazione d'uscita accumulata
dall'altro coniuge durante il matrimonio;
- il 22
marzo 2004 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto e notificato
al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP), ed
ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (VII-XLII);
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- per
l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice
fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
Considerandi
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- giusta
l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo
applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,
" In
caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita
esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base
di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un
coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato
istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al
momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto,
è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a
mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della
celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto
di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto
secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e
gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse
fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte
dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al
momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella
devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla
lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del
matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene
conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della
prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del
versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché
della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si
applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1°
gennaio 1995.
- l'art.
22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento
del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
- nella
fattispecie dalle risultanze istruttorie risulta che la prestazione d'uscita di
AT 1 comunicata con ultimo definitivo conteggio (rimasto per altro incontestato)
datato 4 ottobre 2004 della AT 2 (XL+bis) - cui l'interessata risulta essere
assicurata a far tempo dal 1. gennaio 1985 - e calcolata in applicazione
dell'art. 22a LFLP (tenendo quindi conto - e dicasi ciò in relazione al quesito
sollevato dall'ex marito nelle more della presente procedura (XXXI) - tra
l'altro, anche degli interessi prescritti dal succitato art. 22a cpv. 2, 2°
paragrafo LFLP) ammontava all'epoca del matrimonio (11 settembre 1992) a
fr. 46'822.55;
- al
momento del divorzio (ossia al 18 marzo 2004, data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p.
1620) AT 1 disponeva, sempre presso il medesimo istituto previdenziale, di una
prestazione d'uscita di fr. 244'380.80 (XL);
- ai fini
del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio - contrariamente alle perplessità che sembra aver manifestato al
riguardo l'ex marito (XXXI) - deve essere aumentato degli interessi maturati
sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il
tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et
les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez,
op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und
BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del
matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando
esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli
et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s;
PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- in casu l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio
(fr. 46'822.55) aumentato degli interessi scaduti al momento del
divorzio (fr. 25'945.10, calcolati applicando il tasso del 4% [valido
anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della
LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253] sino al 31 dicembre 2002,
del 3.25% dal 1. gennaio 2003 e del 2.25% dal 1. gennaio 2004 e sino la data
del divorzio [art. 12 lett. b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio
2004] deve essere cifrato in fr. 72'767.65;
- di
conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 171'613.15 (244'380.80 - 72'767.65);
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 85'806.60 (171'613.15 : 2);
- dal
fascicolo emerge inoltre che CV 1 al momento del matrimonio disponeva di
una polizza di libero passaggio presso la __________ (n. __________) con una
prestazione di fr. 6'023.00 (XXIX), rispettivamente di una
polizza di libero passaggio presso la __________ (n. __________) con una
prestazione di fr. 8'004.00 (XIX, XXI, XXVII/5);
- successivamente,
dopo essere stato assicurato dapprima presso la __________ (XVII), poi presso
la __________ (XV), in seguito presso la __________ (XII) poi presso __________
(IV, VIII) e quindi nuovamente presso la CV 2 (cui egli risulta assicurato dal
settembre 2002, IV), CV 1 al momento del divorzio disponeva presso
quest'ultimo istituto di una prestazione d'uscita di fr. 69'757.00 (II,
IV);
- considerati
gli interessi maturati sulla prestazione di complessivi fr. 14'027.00
(6'023.00 + 8'004.00) esistente al momento del matrimonio (11 settembre 1992)
sino al momento del divorzio (18 marzo 2004), interessi che devono in casu
essere cifrati - secondo i tassi di cui al succitato art. 12 OPP2 - in fr. 7'759.30,
l'avere di previdenza di CV 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 47'970.70 (69'757.00 - 14'027.00 - 7'759.30);
- il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 23'985.35 (47'970.70 : 2);
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV 1 spetta, a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 61'821.25;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 61'821.25 unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(18 marzo 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.
[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto
essere trasferito a favore di CV 1 presso la CV 2 (contratto n. __________,
assicurazione n. __________) dove egli risulta attualmente assicurato (IV);
- in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1 interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5;
STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X, B 105/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 171'613.15.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 47'970.70.
3.- E' fatto
ordine alla AT 2, di versare alla CV 2 (contratto n. __________, assicurazione
n. __________4) a favore di CV 1, la somma di fr. 61'821.25 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 18 marzo 2004.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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