34.2004.24
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12 maggio 2005Italiano76 min
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Numero d'incarto:
34.2004.24
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TCA
Titolo:
ricevibile la domanda accertamento validità disdetta del contratto previdenziale, ma non per esame modifiche regolamentari;la disdetta necessita assenso lavoratori o loro rappresentanti; in casu assenso valido in forma tacita da entrambi, i quali erano stati informati del cambiamento previdenziale;
AMMINISTRAZIONE PARITETICA
CONTRATTO PREVIDENZIALE
art. 11 LPP
art. 51 LPP
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.24
BS/td
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 marzo 2004
di
1. AT 1
2. AT 2
4. AT 3
5. AT 4
6. AT 5
7. AT 6
8. AT 7
9. AT 8
tutti rappr. da:
RA 1
contro
1. Comune di __________
2. CO 1
rappr. da: RA
2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con scritto
27 giugno 2002 il Comune di CV 1, agente quale datore di lavoro e rappresentato
dal suo esecutivo, ha disdetto il rapporto no. 50-1595 di previdenza
professionale con la “Fondazione collettiva __________” (in seguito: Fondazione
la __________), per il tramite dalla società gerente “__________Compagnia
d’Assicurazioni __________” (in seguito: __________ assicurazioni), a causa dei
ripetuti errori e disguidi amministrativi verificatisi durante il rapporto
contrattuale (doc. A1).
Lo stesso giorno il Municipio di __________ ha informato i propri dipendenti
della succitata disdetta, nonché dell’intenzione di affidare la gestione del
fondo di previdenza alla __________ compagnia d’assicurazione con decorrenza
dal 1° gennaio 2003 (doc. A2).
Nel
successivo scritto 31 luglio 2002 ai dipendenti comunali, l’esecutivo comunale
ha tuttavia comunicato di voler optare per un’affiliazione previdenziale presso
la compagnia RA 2 (doc. A3).
In data
12 novembre 2002 è stato sottoscritto il contratto previdenziale tra il Comune
di __________ e la Fondazione RA 2
per l’incremento dell’assicurazione del personale (in seguito: Fondazione RA 2)
(doc. A4).
Durante la riunione del 21 luglio 2003 si è costituita formalmente la Commissione
paritetica di previdenza dei dipendenti comunali (in seguito: Commissione
paritetica) affiliati alla Fondazione RA 2, la quale ha approvato il
regolamento previdenziale ed i relativi complementi contrattuali (XII bis).
Il medesimo giorno, il Municipio ha chiesto alla RA 2 (in seguito RA 2 assicurazioni),
società gerente della Fondazione RA 2, di rispondere ai quesiti sorti durante
la succitata riunione della Commissione paritetica (XIII/16), ricevendo
risposta il 30 luglio 2003 (XIII/17).
1.2. Con scritto
15 agosto 2003 la RA 2 assicurazioni ha comunicato al Municipio di __________
gli adeguamenti previdenziali validi dal 1° gennaio 2004, concedendo la
possibilità di una disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre
2003, da inoltrare entro il 30 novembre 2003 (doc. A5).
A nome del personale RA 1 ha inoltrato all’esecutivo comunale uno scritto datato
19 novembre 2003 in cui, esprimendo tra l’altro il dissenso ad una prosecuzione
del contratto previdenziale con la Fondazione RA 2, ha chiesto la convocazione
urgente della Commissione paritetica per esaminare la problematica relativa
alle modifiche contrattuali (doc. A 6).
In risposta, il 15 dicembre 2003 il Municipio ha in particolare esposto i
motivi per non disdire il contratto previdenziale (doc. A7).
Lo stesso giorno, l’esecutivo ha diffusamente spiegato ai propri dipendenti la
portata degli adeguamenti contrattuali (XIII/all.21).
In data 9
gennaio 2004 RA 1 ha ribadito la richiesta di convocare la Commissione
paritetica, sottolineando come la stessa sia l’unico organo competente in
merito alle questioni previdenziali (doc. A6).
Infine, il 4 marzo 2004 il datore di lavoro ha indetto una riunione informativa
riguardo alla previdenza professionale dei propri dipendenti, con la presenza
di due collaboratori della RA 2 assicurazioni (doc. A 9).
1.3. Con
petizione 26 marzo 2004 presentata al Tribunale cantonale delle assicurazione (in
seguito: TCA), RA 1, agente quale “tecnico del Comune di __________ e
rappresentante del personale della Commissione paritetica inerente la LPP”, dopo
aver esposto i fatti suindicati, ha formulato le seguenti richieste di
giudizio:
"
Alla luce di quanto precede, a salvaguardia
degli interessi di tutto il personale affiliato al fondo di previdenza del
Comune che qui rappresento, chiedo a codesto Tribunale:
- che verifichi se le decisioni unilaterali del Municipio di __________,
dapprima di disdire il contratto con la __________ e successivamente di firmare
un nuovo contratto con la RA 2 siano valide;
- che censuri il comportamento del Municipio, che non rispetta la
natura paritetica della fondazione collettiva ed il diritto del rappresentante
del personale ad esprimersi su questioni importanti quali il mantenimento del
contratto con l'__________ dopo le importanti modifiche da quest'ultima
unilateralmente decise, pochi mesi dopo l'inizio del rapporto contrattuale;
- che stabilisca se, in assenza del consenso del rappresentante
del personale, la mancata disdetta del contratto con la RA 2, comunque
apparentemente informata del contenzioso interno al Comune, ha o meno provocato
la continuazione del contratto." (I)
Interpellato
dal TCA, il 13 aprile 2004 __________ RA 1 ha trasmesso le procure dei
dipendenti comunali affiliati alla Fondazione CO 1, ad eccezione del Segretario
comunale, e precisato che intende convenire in giudizio il Comune di __________
riguardo alle prime due richieste di petizione e la citata fondazione in merito
alla terza richiesta (IV).
1.4. Con scritto
28 aprile 2004 __________ ha informato il TCA “del ritiro della mia
sottoscrizione dall’atto a margine in quanto, dopo una più attenta valutazione,
sono giunto a conclusione di non condividerne appieno i contenuti. Per tale
motivo la mia firma dalla petizione deve essere stralciata” (VIII).
1.5. Mediante
risposta di causa 19 maggio 2004 la Fondazione CO 1, rappresentata da RA 2
assicurazione, ha innanzitutto contestato la competenza del TCA, osservando
quanto segue:
"
Secondo una decisione del TFA (119 V 195) il
giudice, secondo l'art. 72 cpv. 1 e 4 LPP, non ha il potere, nell'ambito del
controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale,
se irregolarità di procedura sono state commesse al momento dell'adozione di
norme regolamentari o statutarie, quando il vizio non è grave al punto da
comportare la nullità della norma in esame. Nell'evenienza concreta il TFA ha
negato la competenza del giudice di pronunciarsi sulla violazione, fatta
valere, dell'obbligo di consultare l'organo paritetico in virtù dell'art. 51
cpv. 5 LPP. Nella presente vertenza gli attori ricorrono mutatis mutandis
contro la pretesa mancata consultazione dell'organo paritetico.
Le petizioni degli attori inoltre non dispongono
delle caratteristiche elencate dal TCA nella sua decisione pubblicata in RDAT
2000 I n. 66 pag. 578 come le prestazioni finanziarie (rendite, prestazioni di
libero passaggio), questioni contributive, altre prestazioni o aspetti
particolari, ad esempio quelli riferiti alla produzione di atti o al rilascio
d'informazioni. Al contrario, le petizioni degli attori sono da attribuire
all'autorità di vigilanza, secondo l'art. 62 cpv. 1 lett. a LPP che deve vegliare
all'osservanza delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza.
Alla luce di queste circostanze, la competenza
del TCA a dirimere la presente vertenza deve essere negata per carenza di
competenza." (XII)
Nel caso
di entrata in materia, l’istituto previdenziale ha evidenziato che le modalità
di disdetta con la Fondazione __________ erano conosciute da tutti gli
affiliati, che l’attuale regolamento era stato approvato dalla Commissione
paritetica, che la RA 2 assicurazioni aveva informato tutti gli interessati
delle modifiche contrattuali e che secondo il regolamento spetta al datore di
lavoro, in casu il Comune di __________, disdire il contratto previdenziale.
Non avendo ricevuto alcuna disdetta straordinaria né ordinaria, continua la
succitata fondazione, il contratto d’affiliazione firmato il 12 novembre 2002
rimane valido, motivo per cui la petizione deve essere respinta.
1.6. Nella
risposta di causa 21 maggio 2004 il Comune di __________, rappresentato dal suo
Municipio, sostiene l’incompetenza per materia del TCA per i medesimi motivi
invocati dalla Fondazione CO 1.
In via subordinata, il datore di lavoro ritiene irricevibile l’azione
d’accertamento, non essendoci alcun interesse degno di protezione da parte
degli attori, facendo presente in particolare:
"
Fatte queste premesse, occorre rilevare che la
petizione non contiene alcun cenno ad un interesse giuridico o di fatto concreto
e attuale degli istanti collettivamente o di uno di essi preso individualmente
all'accertamento postulato. Dalla lettura della petizione non risulta che vi
sia un dubbio serio - che vada oltre l'uso del condizionale per una questione
di stile - sull'esistenza di una copertura previdenziale LPP con la Fondazione CO
1, tant'è che gli istanti neppure convengono in giudizio la __________ (ciò che
in caso di dubbio serio non avrebbero mancato di fare).
Inoltre gli accertamenti postulati si rivelano
tanto estemporanei quanto indefiniti, poiché non si ricollegano ad alcuna
domanda di natura previdenziale concreta dell'uno o dell'altro degli istanti
(ad es. determinazione di una rendita attuale o anche futura, determinazione
dei contributi o anche di una prestazione previdenziale qualunque)."
(XIII)
Nel
merito, riguardo alle censure mosse dagli attori in merito al cambiamento nel
2003 dell’istituto di previdenza, il Comune ha innanzitutto rilevato come nella
seduta 21 luglio 2003 la risoluzione del contratto con __________ e l’affiliazione
presso la Fondazione CO 1 siano state approvate dalla Commissione paritetica,
circostanza che da sola permette di respingere gli addebiti mossi contro il Municipio
(XIII).
Il datore di lavoro convenuto ha tuttavia ripercorso dettagliatamente l’iter
che ha condotto alla rescissione del contratto previdenziale con la Fondazione __________:
in particolare già agli inizi del 2001 il Segretario comunale aveva accertato
degli errori di calcolo riguardo alle prestazioni degli affiliati, motivo per
cui il 13 marzo 2001 l’esecutivo aveva chiesto alla __________ assicurazioni
delle spiegazioni in merito (XIII/all. 5). Quest’ultima, con scritto 5 giugno
2000 si era scusata, accollandosi il rimborso di fr. 6'300 sostenuti dal Municipio
per le spese occasionate dall’intervento dell’__________, società di consulenza
assicurativa ingaggiata dall’esecutivo comunale per salvaguardare gli interessi
dei propri dipendenti (XIII/all. 7).
Il Comune ha poi ricordato che in data 15 marzo 2002 il Sindaco aveva invitato
il personale ad inoltrare delle proposte per la designazione della Commissione paritetica
che avrebbe dovuto occuparsi dell’eventualità di un cambiamento dell’ente
previdenziale. Sulla base del parere dell’__________ è stata scelta la Fondazione
CO 1 (XIII/all. 14).
Allacciandosi alla documentazione prodotta con la petizione, il datore di lavoro
ha poi ricordato la circolare 31 luglio 2002 che avvisava il personale di aver
affidato la gestione del fondo alla Fondazione __________. Non avendo ricevuto
alcuna osservazione in merito, dopo la firma del contratto previdenziale, in
data 12 febbraio 2003 copia del contratto stesso e dei relativi regolamenti
sono stati trasmessi per un controllo all’Autorità cantonale di vigilanza senza
che questa abbia avuto alcunché da osservare (XIII/all.1), mentre nel frattempo
la Commissione paritetica aveva approvato i regolamenti del nuovo istituto
previdenziale con riserva di chiedere a quest’ultimo delle delucidazioni, in
seguito ottenute.
Per quel che concerne invece la mancata disdetta del contratto di previdenza con
la Fondazione convenuta, il Comune di __________ ha dapprima ricordato che in
data 18 novembre 2003 aveva ricevuto da RA 1 la missiva con cui esso contestava
la mancata convocazione della Commissione paritetica nonché la continuazione
del rapporto previdenziale con la Fondazione CO 1, sottolineando come tale
scritto sia giunto tre mesi dopo la comunicazione della RA 2 assicurazioni
relativa alle modifiche contrattuali e dodici giorni prima dello scadere della
disdetta straordinaria.
Il succitato
Comune ha poi elencato i motivi per cui si è giunti alla conclusione di non
disdire il rapporto contrattuale, ricordando inoltre che in data 4 marzo 2004 i
dipendenti comunali hanno avuto l’occasione di partecipare ad un incontro
informativo sulla loro situazione previdenziale.
In
conclusione, il datore di lavoro convenuto ha osservato quanto segue:
" Il
Comune di __________, quale datore di lavoro, ritiene di aver operato
nell'interesse di tutte le parti coinvolte affiancandosi di periti riconosciuti
per le decisioni più importanti e organizzando una politica di informazione
degli istanti, aperta e libera. Gli istanti ed il loro rappresentante non hanno
mai mosso obiezioni alla procedura seguita, anzi.
Sulla prima contestazione è opportuno ricordare che il passaggio
del contratto dalla Fondazione comune della __________ alla Fondazione CO 1 nulla
ha modificato riguardo alle coperture previdenziali a favore degli
affiliati ed al finanziamento dei premi che continua ad essere suddiviso in
ragione di 2/3 a carico del Datore di lavoro ed 1/3 a carico degli Affiliati.
Si sottolinea ancora che il 21 luglio 2003 la Commissione paritetica ha
approvato tutti gli atti contrattuali con RA 2 senza che da parte del
Rappresentante del personale fosse sollevata alcuna eccezione. Tale approvazione
risponde ai criteri posti dall'ari. 11 LPP, così come esplicitati dalla
direttiva UFAS n. 24 del 23 dicembre 1992 alla cifra 148 (la cui validità in
tal campo è ancora stata ribadita dal Tribunale federale in DTF 127 V 377,
388).
Sul secondo punto, la tardiva reazione degli istanti ha
pregiudicato ogni possibile soluzione. Sarebbe quindi stato materialmente
impossibile nei 12 giorni ancora a disposizione - e l'esperienza maturata nel
cambiamento di istituto di affiliazione l'anno prima lo insegna - organizzare
in modo ordinato l'esame di soluzioni alternative.
Sul punto relativo alla censura dell'atteggiamento del Comune di __________,
già si è detto in ordine che una tale "sanzione" non compete - per
materia - a Codesto Lodevole Tribunale. Comunque anche nel merito una tale
richiesta appare - visti i fatti sopra riportati - sprovvista di fondamento e
lascia i componenti il Municipio che hanno seguito la pratica con un sentimento
di amarezza." (XIII)
1.7. Il 15 giugno
2004 gli attori hanno replicato (XVII), mentre in data 16 agosto 2004
rispettivamente 18 agosto 2004 le parti convenute hanno prodotto una duplica
(XXIII, XXIV).
RA 1 ha infine trasmesso allo scrivente Tribunale delle osservazioni
conclusive datate 30 agosto 2004 (XXVII).
Dei
contenuti di tali allegati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. In sede
d’istruttoria il TCA ha richiamato dal Comune di __________ i verbali della Commissione
paritetica, i contratti ed i regolamenti previdenziali della Fondazione __________
e della Fondazione CO 1 (XXIX), dando alle altre parti in causa la possibilità
di esprimersi in merito.
Gli attori e la Fondazione CO 1 hanno precisato di non aver nulla di particolare
da aggiungere (XXXII, XXXIII).
Infine, in data 16 marzo 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto a RA 1 (XXV) ed
al Municipio di __________ (XXXIV) alcune delucidazioni in merito al
cambiamento dell’istituto di previdenza, ricevendo risposta il 29 marzo 2003
(XL) rispettivamente il 7 aprile 2004 (XLI).
in
diritto
In
ordine
2.1. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione
della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10
settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
La fattispecie in esame avendo
per oggetto la validità dello scioglimento del contratto di
previdenza che legava il Comune di __________ al precedente istituto di
previdenza (Fondazione la __________) e, quindi, l'adesione al nuovo ente
previdenziale (Fondazione CO 1), oltre alla prosecuzione del rapporto
previdenziale con quest’ultimo, ritenuto che gli eventuali effetti giuridici
sono temporalmente collocabili anteriormente al 1° gennaio 2005, non sono
di conseguenza applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1.
revisione della LPP, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26
novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M.,
C 205/03 consid. 1).
2.2. Preliminarmente occorre esaminare se il TCA è
competente ratione materiae a dirimere la presente vertenza che, a seguito
della desistenza di __________ (cfr. consid. 1.4), oppone i dipendenti del
Comune di __________ AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, __________ AT 5, AT 6, AT 7 e AT 8
allo stesso Comune, datore di lavoro, ed alla Fondazione CO 1.
Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre
1999).
L'art. 73
LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio,
da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di
diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del
personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è
irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello
privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre
tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della
previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid.
3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid.
1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto
prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni
d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse
esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la
controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza
professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).
Vertenze
di natura previdenziale sono inoltre quelle relative a particolari temi per
esempio riferiti alla produzione di atti o al rilascio di informazioni così
come quelle concernenti obblighi del datore di lavoro nei confronti
dell'istituto di previdenza; pure da annoverare in quest’ambito sono
determinate azioni di accertamento per esempio nel caso in cui si debba
stabilire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (STFA non pubbl. del
14.12.1989 contro VPSW p. 5) o azioni costitutive (DTF 116 V 113; H. Walser, aktuelle
rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293; cfr.
DTF 128 V 44 consid.1b).
A titolo
esemplificativo, il TFA ha avuto modo di decretare l’incompetenza ratione materiae
del giudice di cui all’art. 73 LPP, in un caso in cui litigiosa era una
clausola di un contratto di lavoro prevedente un'indennità a favore del
lavoratore per acquisita clientela che veniva utilizzata per acquistare anni
assicurativi nella cassa pensioni del datore di lavoro (DTF 122 III 57) oppure
in un litigio vertente sulla pretesa del nuovo istituto di previdenza al
pagamento di una parte del patrimonio libero dell'istituto liquidato (SZS 1995
pag. 373). In un altro contesto, il TFA ha statuito che le cause in connessione
con il pagamento retroattivo di un mutuo dall'istituto di previdenza al datore
di lavoro non sono specificatamente di natura previdenziale (SVR 1995 BVG 31
pag. 89; SZS 1998 pag. 140) così come non lo è il giudizio sulla deduzione
dalla gratifica dei lavoratori da parte del datore di lavoro di parte degli
interessi di mora a lui addebitati dal fondo di previdenza (DTF 120 V 18 consid.
1a; DTF 119 II 399ss.; DTF 116 V 220 consid. 1a; STCA non pubblicata del 30
agosto 1996 in re B, 34.95.73).
Il
giudice LPP è invece competente per determinare se un assicurato, in base ad un
contratto collettivo di lavoro, può riscuotere una prestazione di libero
passaggio più elevata di quella dovuta secondo la legge e il regolamento (SVR
1995 BVG no. 29 pag. 85).
Per
quanto in particolare attiene a controversie che discendono da contratti
d'affiliazione (art. 11 LPP), di principio esse ricadono sotto la competenza
del giudice ex art. 73 LPP, sempre che il litigio sia direttamente riferito al
contratto d'affiliazione stesso e non ed un altro rapporto giuridico, come ad
esempio al contratto (individuale o collettivo) di lavoro. Il giudice della
previdenza professionale non è ad esempio competente a statuire in merito a
pretese risarcitorie a dipendenza di un preteso mancato adempimento del
contratto d'affiliazione, mentre lo è in materia di interpretazione di una
clausola contenuta in una convenzione d'affiliazione, dopo lo scioglimento di quest'ultima
o, in generale, per giudicare controversie tra datore di lavoro e istituto di
previdenza connesse alla risoluzione del contratto d'affiliazione o l'esame dei
diritti degli assicurati nei confronti del fondo di previdenza al momento dello
scioglimento del contratto d'adesione (consid. 2 inedito della sentenza del TFA
del 3 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 377 segg.; STFA inedita 10 marzo
2004 nella causa X e litisconsorti, B 37/03, consid. 2.3;
Meyer Blaser, Die Rechtsprechung des eidgenössischen Versicherungsgerichts und
Bundesgerichts zum BVG, in SZS 1995 pag. 106; SZS 1995 pag. 387; SZS 1994 pag. 62seg.;
DTF 120 V 446 consid. 1 e riferimenti; cfr. STCA non
pubblicata del 17 agosto 1998 in re P., 34.97.13 cui il TCA si è dichiarato
competente a statuire sulla liceità del trasferimento degli averi di vecchiaia
da un istituto di previdenza all'altro a seguito della disdetta del rapporto di
previdenza tra il datore di lavoro e il primo istituto di previdenza; STCA non
pubblicata del 14 settembre 1995 in re A.).
2.3. Nella
presente fattispecie, la lite oppone dei lavoratori al proprio datore di lavoro
e ha per oggetto la legittimità dello scioglimento del contratto di previdenza
con il precedente istituto di previdenza (Fondazione la __________) e, quindi,
l'adesione al nuovo ente previdenziale (Fondazione CO 1), oltre alla
prosecuzione del rapporto previdenziale con quest’ultimo.
Più
specificatamente, gli attori rimproverano al datore di lavoro di non aver
convocato la Commissione paritetica della cassa pensione in concomitanza con il
trasferimento del rapporto d'affiliazione al nuovo istituto previdenziale e la
successiva mancata disdetta contrattuale. Essi chiedono pertanto che il TCA verifichi,
rispettivamente accerti (su tale punto cfr. consid. 2.4; sull’obbligo generale di
sostanziare una pretesa giudiziale, ad esempio, in una petizione avente oggetto
Fatti
i contributi previdenziali: STFA inedita 11 dicembre 2001 nella causa S., B
21/02, consid. 2.1; Gygy, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a edizione, Berna
1983, pag. 208), in assenza del consenso del rappresentante del personale della
Commissione paritetica, la irregolarità della disdetta del contratto con la
Fondazione __________ e del nuovo rapporto previdenziale allacciato dal datore
di lavoro con la Fondazione CO 1, nonché la non validità della prosecuzione del
rapporto previdenziale con quest’ultima.
A mente del
TCA la controversia è dunque relativa alla previdenza professionale, poiché
inerente direttamente allo scioglimento rispettivamente il mantenimento di due
contratti d'affiliazione ai sensi dell'art. 11 LPP (cfr. consid. 2.5 -2.7) e
concernente un quesito concreto e di natura previdenziale quale quello relativo
al preteso mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di un diritto dei
lavoratori/assicurati discendente direttamente dall'art. 11 cpv. 2 LPP,
segnatamente il diritto di essere informati e consultati in sede di
scioglimento di un contratto d’affiliazione con l’ente previdenziale (cfr. STCA
inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc.
34.2001.12-21).
I convenuti fanno tuttavia riferimento alla sentenza 21 agosto 1993 pubblicata
in DTF 119 V 195 in cui il TFA aveva stabilito che, ai sensi all’art. 73 cpv. 1
e 4 LPP, il giudice non ha il potere, nell’ambito del controllo accessorio
delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di
procedura sono state commesse al momento dell’adozione di norme regolamentari o
statutarie. L’Alto Tribunale ha in particolare precisato che spetta
all’autorità di vigilanza (art. 66 cpv. 1 lett. d LPP), rispettivamente
all’autorità federale di ricorso (art. 74 LPP), prendere provvedimenti per
sanare i difetti di natura procedurale, motivo per cui il giudice, nell’ambito
del controllo pregiudiziale di un norma di regolamento o di statuto, non può ai
sensi dell’art. 73 LPP accertare se dal punto di vista formale tale norma sia
corretta, lasciando tuttavia aperta la questione a sapere se questo principio è
applicabile anche di fronte ad un grave vizio procedurale (DTF 119 V 199 consid.
3b).
Nel caso esaminato il TFA ha negato la competenza del giudice di pronunciarsi
sulla violazione dell’obbligo di consultare l’organo paritetico fatta valere da
lavoratori affiliati presso un istituto di previdenza di diritto pubblico,
facendo inoltre presente che l’art. 51 cpv. 5 LPP sancisce il diritto
dell’organo paritetico di essere consultato in occasione dell’emanazione e di
modifiche delle disposizioni regolamentari, ma che tuttavia non costituisce un
diritto di codecisione, motivo per cui una violazione del diritto di
consultazione non è da classificare come grave e, in quanto sanabile, non
comporta l’annullamento della norma di regolamento impugnata (DTF 119 V 199 consid.
3c; cfr. anche SVR 1996 BVG Nr. 2).
In una recente sentenza del 26 agosto 2004 non pubblicata (B 49/04), il TFA,
ribadendo il principio esposto nella DTF 129 V 195s, ha stabilito che il giudice
dell’assicurazioni sociali non è competente, nell’ambito del controllo
accessorio di norme regolamentari, di esaminare a titolo pregiudiziale se vi è
stata una violazione del principio della gestione paritetica ex art. 51 LPP del
fondo di previdenza.
In quel caso l’assicurato aveva stigmatizzato la modalità con la quale è stata
creata la commissione paritetica senza tuttavia sollevare nessuna contestazione
di diritto materiale, quale la non conformità alle disposizioni regolamentarie
della determinazione della prestazione d’uscita oppure la violazione da parte
dell’istituto di previdenza di norme del regolamento o di principi generali
inerenti la riscossione dei contributi.
Trattandosi di un controllo astratto di norme formali, di competenza dell’autorità
di vigilanza e non del giudice ex art. 73 LPP, l’Alto Tribunale ha quindi
confermato l’irricevibilità della petizione (STFA 26 agosto 2004 nella causa B.,
B 49/04, consid. 3; cfr. anche STFA 26 agosto 2004, B 50/04; le due sentenze sono
state riportate nel Bollettino della previdenza
professionale no. 78 del 9 dicembre 2004 alla cifra 466).
Nell’evenienza concreta e a differenza dei casi trattati nelle sentenze
appena citate, non siamo confrontati con una verifica astratta di norme (formali)
statutarie e/o regolamentari.
Nella misura in cui gli attori mettono in discussione la validità della
rescissione del contratto d’affiliazione con la Fondazione __________, la
sottoscrizione nonché la continuazione del rapporto previdenziale con la Fondazione
CO 1, questo in relazione al mancato rispetto da parte del datore di lavoro
riguardo ai diritti del personale, la petizione è quindi ricevibile.
Come già rilevato dal TCA nella citata sentenza 10 dicembre 2002 nella causa E.
Z. e litisconsorzi ( inc. 34.2001.12-21) non si devono dimenticare le non
trascurabili implicazioni che la scelta di un istituto di previdenza comporta
per il dipendente assicurato (STCA inedita). Di conseguenza, questi deve essere
autorizzato a far esaminare dal Tribunale delle assicurazioni se le modalità di
attuazione della previdenza professionale, tramite datore di lavoro e fondo di
previdenza, sono conformi alla legge (cfr. Riemer, op. cit., p. 127, secondo
cui è considerata una controversia secondo la LPP anche quella tra lavoratore e
datore di lavoro che concerne il fondo di previdenza o il rapporto di
previdenza; cfr. anche DTF 120 V 29 consid. 2; SZS 1990 p. 201).
Non ricevibile
è invece la petizione, nella misura in cui, per quanto dato di capire, essa
intende censurare le avvenute modifiche regolamentari del contratto
previdenziale comunicate dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ il 15
agosto 2003 (cfr. petizione, cfr. doc. A5), senza il consenso della Commissione
paritetica. Tale questione è di competenza dell’autorità di vigilanza (cfr. consid.
2.11).
Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente
procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate dall’art.
73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in lite (DTF
127 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.4. Sempre
riguardo alla ricevibilità della presente petizione, va ricordato che gli
attori hanno chiesto allo scrivente Tribunale di accertare, in assenza del
consenso della Commissione paritetica, la non validità della disdetta del
contratto di affiliazione con la Fondazione __________, del nuovo rapporto
previdenziale con la Fondazione CO 1, nonché del mantenimento dell’assetto
pensionistico con quest’ultima.
In
sostanza, la domanda configura quindi un'azione di accertamento.
In proposito, va detto che dottrina e giurisprudenza ammettono che l'art. 73
cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48 consid.
3a, 120 V 301 consid. 2a; RDAT I-1994 p. 198; DTF 119 V
13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185; SZS 1992 pag. 234, 1992 pag.
294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag.
128; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions
de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
dem BVG in SZS 1983 pag. 183).
Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la
giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in
materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RAMI 1991 pag. 315; RCC 1990
pag. 469, 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110
Considerandi
II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n°
1.3.2.8
ad art. 43 LOG), essa è comunque proponibile solo se l’istante si
avvale di un interesse considerevole degno di protezione alla constatazione
immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V
320, 115 V 231, 115 V 373, SZS 1992 pag. 234; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz
über die Unfallver- sicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozes-
srecht, pag. 207). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un
interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373, 114 V 202-203).
L'esistenza
di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe
incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o
all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere
delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un
pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STFA 22 maggio
1991.
in re K.).
Al
contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di
accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT
I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33;
Rhinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel, Traité de droit administratif, pag.
867).
L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile
un'azione condannatoria (DTF 120 V 302 consid. 2a; RDAT I 1994 p. 199).
Questa
restrizione si applica tanto all'azione di accertamento del diritto civile (DTF
114.
II 255; SJ 1988 pag. 589; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n° 1.3.2.8 ed art. 43 LOG, pag. 120; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, n° 434, pag. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht
nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, § 13 n° 21,
pag. 141; Poudret, Procédure civile vaudoise, n° 2 ad art. 265 CPC) che a
quella del diritto amministrativo (DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67, 1992
pag. 294-295; BJM 1987 pag. 308), nel senso che il diritto di ottenere una
decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (RDAT I-1994 p.
199; DTF 119 V 13, 108 Ib 546; ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif,
pag. 867; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
§ 36 III d pag. 110; Moor, Droit administratif, vol. II,
pag. 110; Gueng, Zur Tragweite des Festellungs- anspruchs gemäss Art. 25 VwG in
SJZ 1971 pag. 373 ad lett. d). In simili casi
l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna
e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; SJ 1988 pag. 589;
DTF 96 II 131).
Con la
risposta di causa il Comune di __________ contesta che gli attori abbiano un
interesse degno di protezione ai fini di promuovere la presente azione di
accertamento (cfr. risposta di causa pag. 4).
Nella fattispecie concreta, a mente di questo Tribunale, la presente azione di
accertamento è ricevibile.
Gli attori possono infatti avvalersi di un interesse considerevole e degno di
protezione alla costatazione di un rapporto giuridico litigioso quale è in
concreto la conformità alla legge della rescissione, da parte del datore di
lavoro, della convenzione di affiliazione con la Fondazione __________, in
particolare con riferimento al rispetto del diritto del personale ad essere
informato e consultato (DTF 120 V 302 consid. 2, 119 V 13, 118 V 102, 117 V
320, 115 V 231 e 373; SZS 1992 pag. 234; STCA inedita 10 dicembre 2002 nella
causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
pag. 207; Riemer, op. cit., pag. 128; Meyer Blaser, op. cit. in RDS 1987 I pag.
614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart,
Die Rechtspflege nach dem BVG in SZS 1983 pag. 183), e del mantenimento del
rapporto previdenziale, dopo le modifiche contrattuali, con la Fondazione
convenuta.
Anche a questo
proposito vanno sottolineate le non irrilevanti implicazioni pensionistiche che
un cambiamento dell’istituto di previdenza, rispettivamente la continuazione
dell’affiliazione, possono comportare per i dipendenti interessati.
Nel
merito
2.5
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2).
Se non è ancora
affiliato ad un istituto di previdenza, ne sceglie uno d'intesa con il suo
personale. Se non è possibile raggiungere un'intesa, l'istituto di previdenza è
scelto da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando
l'accordo, dall'autorità di vigilanza (cpv. 2) (SZS 1994 p. 376; cfr. Schneider,
"Les régimes complémentaires de retraite en Europe... ", Basilea e Francoforte sul Reno, 1994, pag. 408-409).
Il contratto
di affiliazione, di cui all’art. 11 LPP, concluso tra datore di lavoro e istituto
di previdenza, non è regolato nella parte speciale del Codice delle
obbligazioni. Si tratta di un contratto innominato sui generis di diritto
privato, concluso tra due parti e sottoposto al diritto e alla prassi della
previdenza professionale (consid. 4 non pubblicato della sentenza del TFA del 3
ottobre 2001 pubbl. in DTF 127 V 379; DTF 120 V 304 consid. 4 e 450; SVR 1995 BVG no. 33 pag. 96 con riferimenti; SZS 1995 pag.
75; Schneider, op. cit., pag. 232; T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 103; J. Brühwiler, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 451; H. M.
Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, Festagabe
Schluep, p. 233; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza
professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46).
La
validità del contratto non è inoltre subordinata al pagamento dei contributi
(SZS 1989 p. 177). Necessario, ai fini della nascita del contratto, è infatti
che il datore di lavoro dichiari di volerlo concludere e che l’istituto di
previdenza esprima la sua accettazione.
Concluso
il contratto, tornano applicabili le disposizioni della LPP.
Per quel
che riguarda il rapporto datore di lavoro - Istituto di previdenza assumono poi
una particolare importanza le disposizioni regolamentari del fondo di
previdenza, poiché la parte principale del rapporto giuridico - i contributi ed
il finanziamento - è lasciata alla libera autonomia dell’Istituto di previdenza
(cfr. art. 65 cpv. 2 LPP secondo cui “gli istituti di
previdenza
disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le
prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando
sono esigibili”; vedi pure J. Brühwiler, op. cit., p. 452 N 20).
Con
l’adesione all’Istituto di previdenza quindi il datore di lavoro è sottoposto
alle disposizioni regolamentari, senza che sia necessaria una sua approvazione.
L'istituto di previdenza, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. c LPP, dispone infatti
dell’autorizzazione unilaterale a emanare disposizioni sull’amministrazione e
il finanziamento. Tale potere comprende anche la facoltà di modificare
posteriormente e unilateralmente le disposizioni (Brühwiler, op. cit., p. 453; Riemer,
op. cit., p. 58ss; per gli istituti di diritto pubblico cfr. tuttavia l'art. 51
cpv. 5 LPP).
2.6
Sia il
datore di lavoro che l’Istituto di previdenza possono disdire la convenzione di
adesione ed il datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far
fronte all’obbligo previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr.
DTF 120 V 299 e 445; J.-A. Schneider, op.cit., pag. 308-310 e pag. 409).
Trattandosi di
un contratto, la disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del
Codice delle obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole
concernenti la disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà
limitata unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll.
UFAS della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2; Lüthy,
op. cit., pag. 130).
Le conseguenze
della disdetta di una convenzione di adesione non sono previste dalla LPP.
Tornano pertanto applicabili le disposizioni del contratto di adesione e i
principi generali che regolano il secondo pilastro, secondo cui i beni devono
restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo della previdenza,
fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la morte, l’invalidità
o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti al nuovo
istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; DTF 117 V 37; DTF 114 V 41; Messaggio
del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del
19.12
, in FF 1976 I pag. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112;
J.-A. Schneider, op. cit., pag. 308-314; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza
professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988
cifra 46).
2.7
Per quanto
riguarda la scelta dell'istituto di previdenza, la legge (art. 11 cpv. 2
LPP) ha introdotto consapevolmente il principio per cui gli assicurati hanno il
diritto di partecipare alla stessa, ritenuto come detta partecipazione debba
essere specificatamente realizzata per tutti gli istituti di previdenza,
indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal modo di ripartizione dei
contributi (cfr. Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale
concernente la LPP del 19.12.1975, FF 1976 I pag. 175,177 e 198).
Quanto al
cambiamento di istituto di previdenza e, quindi, alla disdetta del
contratto d’affiliazione, la legge non prevede disposizioni in merito (cfr. DTF
127.
V 383 consid. 5b).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso l'applicabilità dell'art. 11
cpv. 2 LPP anche nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF
125.
V 423 consid. 4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA non
pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a; SZS 2000 pag. 531 segg).
In
DTF 125 V 423-424 l'Alta Corte ha rilevato:
"
Art. 11 BVG bestimmt einzig, dass der
Arbeitgeber, der obligatorisch
zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, eine in
das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung
errichten oder sich einer solchen anschliessen muss (Abs. 1), und dass die Wahl
der Vorsogeeinrichtung im Einverständnis mit seinem Personale zu erfolgen hat
(Abs. 2 Satz 1). Diese an sich den erstmaligen Anschluss - im Rahmen der
Einführung des BVG - betreffende Regelung (Botschaft zum Bundesgesetz über die
berufliche
Alters - Hinterlassenen - und Invalidenvorsorge
vom 19. Dezember 1975, BBI 1976 I 149 ff., 223 f., und Amtl. Bull 1980 S 266
f.) ist sinngemäss auch bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung
anwendbar."
In DTF 127 V 388 il TFA ha ancora
osservato:
"
Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls
der
vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass
die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts
anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge
Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend
verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre
Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem
Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende
Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung
des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat.
Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht
im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des
Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ
genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden
aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen
ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn
sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."
Anche la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider, Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution
de prévoyance, in Plädoyer 5/1995, pag. 57 seg.).
L'UFAS, nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti
di previdenza a carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2
LPP e 3 cpv. 1 OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti
l'esame dello scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione
del datore di lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen
sowie des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio
1993.
e pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23
dicembre 1992 e in SZS 1993 pag. 301 segg..
Per
l’UFAS si tratta di istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare
dagli istituti di previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello
scioglimento di contratti d’affilliazione o di riaffilliazione, precisando
parimenti le incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha
sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei
nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla
legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in
proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36).
Pure tali
direttive ammettono l'obbligo per il datore di lavoro di consultare previamente
il personale. Le stesse affermano infatti che in caso di cambiamento di
istituto di previdenza tra le informazioni che il precedente istituto di
previdenza deve mettere a disposizione del nuovo rientra anche
"
une confirmation de l'accord du personnel concerné
ou d'une dèlègation représentative de ce personnel au sujet du changement
prévu" (cf. commentaire ad ch. 2.11 let.b)." (cfr.
la cifra 2.11 lett. b delle direttive)
Il
citato commento alla cifra indicata recita, dal canto suo, come segue:
"
Commentaires
(….)
Ad ch. 2.11, let.b Accord du personnel
Pour les institutions collectives enregistrées où la
gestion paritaire est concrétisée au niveau de la caisse de prévoyance,
l'accord de l'organe paritaire suffit. Pour les autres institutions
enregistrées, le consentement d'une majorité des assurés ou d'une délégation répresentative
de ces derniers vaut comme accord du personnel."
(cfr. in proposito ancora il consid. 2.7 che segue)
Sull’argomento, in una vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro
già avuto modo di rilevare che lo scioglimento di un contratto d’affilliazione
non comporta necessariamente solo dei vantaggi per gli assicurati,
sottolineando implicitamente l'importanza di coinvolgere i dipendenti nella
decisione di cambiare l'istituto di previdenza (cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).
Nel
messaggio concernente la revisione della Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (1° revisione
della LPP) del 1° marzo 2000 (cfr. FF 2000 pag. 2341 seg.), il Consiglio
federale ha proposto di introdurre nella legge un nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP
del tenore seguente tenore:
"
Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione
a un nuovo istituto di
previdenza da parte del datore di lavoro sottostà
all'approvazione dell'organo paritetico (art. 51). L'istituto di previdenza
deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla cassa di
compensazione dell'AVS competente."
Al
riguardo l'esecutivo ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Infine l'amministrazione paritetica deve
intervenire anche quando il
datore di lavoro ha intenzione di separarsi dall'attuale
istituto di previdenza e di affiliarsi a un altro. Questa importante decisione
per tutti gli assicurati non sarà più, come finora, presa dal datore di lavoro
d'intesa con il suo personale (art. 11 cpv. 2 LPP), ma deve essere approvata
dall'organo paritetico.(…)." (FF 2000 pag. 2382)
Il capoverso 3bis stabilisce ora che il datore di lavoro, in caso di
scioglimento di un rapporto di previdenza
esistente presso gli istituti di previdenza precedenti e di riaffiliazione a un
nuovo istituto, deve ottenere il consenso dell'organo paritetico e quindi anche
del lavoratore. Inoltre si stabilisce espressamente che l'istituto di
previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla
competente cassa di compensazione dell'AVS."
(FF 2000 pag. 2393)
Nella
modifica legislativa del 3 ottobre 2003 il Parlamento ha tuttavia adottato un
nuovo art. 11 cpv. 3 cpv. 3 bis LPP del seguente tenore:
"
Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione
a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene
d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.
L’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto
d’affiliazione alla competente cassa di compensazione dell’AVS."
A proposito
di questa norma va segnalato che una minoranza della Commissione paritetica
della formazione professionale voleva esigere oltre all'approvazione
dell'organo paritetico, anche la consultazione dell'insieme del
personale, ciò che poi è stato recepito dal Parlamento (BO 2002 N 522).
Quest'ultima proposta è stata approvata anche della dottrina (cfr. R. Molo,
"Aspects des fondations collecteurs et communes dans la prévoyance
professionnelle suisse" Collezione: Le droit du travail en pratique. Volume 2°, Ed. Schulthess, Zurigo 2000 pag. 148 nota 931:
"
Vu les problèmes que peut poser la resiliation du
contrat d'affilation
(notamment concernant les capitaux de couverture et
les rentes en cours, cf. les paragraphes 9.3.2.1. et 9.3.2.5. ci-dessous), le
point de vue de la minorité doit être approuvé. Par ailleurs, sous la loi
actuelle, la décision ne peut pas être prise par l'employeur après
"consultation" du personnel, comme le prétend le Message (p. 43),
mais d'entente avec celui-ci ou, à défaut d'entente, par un arbitre (art. 11 II
LPP); dans le même sens, HELBLING 2000, p. 617)."
Questa soluzione è in linea con il già enunciato principio della
partecipazione dei dipendenti alla scelta dell'istituto di previdenza (cfr. il
succitato Messaggio in FF 1976 I pag. 175,177 e 198).
Del
resto, se si fosse ammesso, applicando in modo letterale l'art. 11 cpv. 2 LPP,
che "l'intesa" dei dipendenti sia necessaria unicamente per
concludere il contratto d'affilliazione (iniziale) con l'istituto di
previdenza, e non, per rescindere tale contratto e concluderne uno nuovo, si
sarebbe giunti alla situazione - illogica - per cui il datore di lavoro sarebbe
sì tenuto a scegliere l'istituto di previdenza cui affidare l'attuazione della
previdenza dei suoi lavoratori con l'adesione di questi ultimi, potrebbe però
in seguito sciogliere la relativa convenzione d'adesione di sua iniziativa e
optare per un'altra istituzione di previdenza a suo piacimento (cfr. in tal
senso anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio
1988, cifra 36).
Infine, nella sentenza 26
ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive amministrative, ha
riassunto i diritti del personale in merito ad un cambiamento dell’istituto
previdenziale:
" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer
beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene
Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11
Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art.
11.
Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht
nur beim
erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu
beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl.
nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995,
2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt,
Dispositivo
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden.
Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich
zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art.
51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu
beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der
beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss
an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen Bedingungen hinreichend
informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren
Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen
über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar
1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen
sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300
ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden
Vorsorgeeinrichtungen, denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für
deren Kontrollstellen [Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde
festgehalten, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine
Bestätigung der Zustimmung des betroffenen Personals oder einer repräsentativen
Vertretung dieses Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei
registrierten Sammeleinrichtungen, bei denen die Parität auf der Stufe des
Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt dafür die Zustimmung des paritätischen
Organs, während bei den anderen registrierten Vorsorgeeinrichtungen das
Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder die Zustimmung einer repräsentativen
Vertretung der Versicherten notwendig ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in
fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche
Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (sottolineatura
del redattore; STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B 63/99, consid. 3a)
Pertanto, secondo
questo Tribunale, anche in caso di cambiamento d’istituto di previdenza, deve
essere ammesso il diritto per il personale, rispettivamente una sua
rappresentanza, di essere coinvolto nel processo decisionale relativo al
cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr. STCA inedita 10
dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21, consid.
2.9).
Ciò presuppone che gli affiliati siano sufficientemente informati sulle
ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto previdenziale, sulle
sue conseguenze e sulle condizioni risultanti dall’affiliazione presso un altro
istituto di previdenza.
Gli assicurati devono quindi essere informati in maniera adeguata tramite il
loro rappresentante nella commissione paritetica. Infine, l’istituto
previdenziale uscente deve fornire a quello entrante la conferma dell’avvenuto
accordo da parte degli assicurati o del rappresentante degli stessi (cfr. Schneider,
La soumission des salariés et de l’employer (art. 1-11, 46 LPP), SZS 2005 nota
26, pag. 33).
Va tuttavia rilevato che, secondo il TFA, il diritto di codecisione degli
assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza
vale unicamente nell’ambito obbligatorio della LPP; l’Alta Corte ha per contro lasciato
irrisolta la questione a sapere se tale diritto è applicabile anche nell’ambito
sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA
non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°).
Al riguardo, secondo Schneider, se il lavoratore si affilia ad un istituto di
previdenza che prevede una copertura assicurativa più estesa, solo
l’informazione e la consultazione dei salariati oppure, se del caso, del loro
rappresentante devono essere garantiti (Schneider, op. cit., SZS 2005 nota 26
pag. 33).
Va infine aggiunto, a titolo informativo, che la Legge federale
sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla
partecipazione; RS 822.14), prevede un diritto di partecipazione dei lavoratori
in caso di affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e
scioglimento di un contratto d’affiliazione (art. 10 lett. d, entrato in vigore
il 1° aprile 2004, in concomitanza con la prima parte della 1° revisione della
LPP; RU 2004 1677 1699; cfr. in merito Schneider, op. cit., SZS 2005, nota 26, pag.
33, secondo cui il citato art. 10 lett. d della Legge sulla partecipazione non
conferisce ai lavoratori un diritto di codecisione).
2.8. Quanto alle
modalità con cui i dipendenti devono essere coinvolti nel processo decisionale
relativo al cambiamento dell'istituto di previdenza, l'UFAS ritiene che, nel
caso di istituzioni collettive registrate, nelle quali il principio della
gestione paritaria è realizzato a livello di ente previdenziale, è necessario e
sufficiente il consenso dell'organo paritario ex art. 51 LPP, il quale, tramite
i rappresentanti dei lavoratori, è tenuto ad informare anche gli altri
dipendenti (cfr. in proposito il già citato DTF 127 V 388 consid. 5d).
L’informazione
deve estendersi alle ragioni per le quali è prospettato il cambio di istituto
di previdenza, alle conseguenze del medesimo e alle condizioni del passaggio al
nuovo istituto di previdenza (Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7
del 5 febbraio 1988, cifra 36).
Nel caso
di altri enti previdenziali, segnatamente di istituti di previdenza comuni o
misti (in particolare ove, per ragioni organizzative evidenti, non tutte le
aziende affiliate possono inviare loro dipendenti nell'organo amministrativo
dell'istituto di previdenza; cfr. in proposito anche l'art. 51 cpv. 2 e 3 LPP
e il citato Messaggio in FF 1976 I pag.176; SZS 1989 pag. 82). Spetta al datore
di lavoro provvedere ad un'adeguata informazione e consultazione dei propri
dipendenti.
Quale
"intesa" del personale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPP vale allora
l'adesione della maggioranza dei dipendenti/assicurati oppure il consenso di
una delegazione rappresentativa degli stessi (cfr. il consid. 2.7. che precede
con riferimento alle già menzionate Istruzioni dell’UFAS concernenti l’esame
dello scioglimento dei contratti di affiliazione e della riaffiliazione del
datore di lavoro pubbl. in Boll. UFAS della previdenza professionale del 23
dicembre 1992 no. 24, cifra 148 e 2.11 e relativo commento e SZS 1993 pag. 309;
Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988 cifra 36;
STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a).
Esigere
l'accordo di tutti i salariati occupati dal datore di lavoro sarebbe in effetti
eccessivo e sproporzionato rispetto alla protezione voluta dalla norma legale
in questione.
2.9. L'art. 51 LPP,
nel suo tenore prima della revisione della LPP, recita quanto segue:
" Art. 51 Amministrazione paritetica
1 I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di
designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell'istituto di
previdenza che decidono sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul
finanziamento e sull'amministrazione del patrimonio.
2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon
funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare
disciplinate:
a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di
lavoratori;
c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;
d. la procedura in caso di parità di voti.
3 Gli assicurati designano i loro rappresentanti
direttamente o per mezzo di delegati.
Se ciò non è possibile a causa della struttura dell'istituto di
previdenza, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di
rappresentanza.
4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti
non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato
di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di
vigilanza.
5 Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono
emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità
dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo paritetico dev'essere previamente
consultato."
L'art. 51 LPP
disciplina dunque l'amministrazione paritetica - composta cioè da un ugual
numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro - da attuarsi in
seno agli istituti di previdenza.
Quanto alla
procedura di designazione dell'organo paritetico ai sensi dell'art. 51 LPP, ed
in particolare dei rappresentanti del personale, la legge non pone alcuna
limitazione alla libertà dei lavoratori di decidere in merito; per la dottrina
e la prassi (cfr. in particolare SZS 2002 p. 13, 1985 p. 23; Helbling, op. cit.,
p. 90 e 91) esistono sostanzialmente le seguenti possibilità:
- elezione
mediante un'assemblea di nomina del personale (con
voto
segreto o non);
- mediante
"Urnenwahl";
- mediante
elezione in via di circolazione o "Briefwahl";
- mediante elezione tacita attraverso comunicazione delle persone
nominate mediante circolare e indicazione di un termine entro il quale poter
fare opposizione alle nomine;
- mediante una rappresentanza del personale (Brühwiler, op. cit. p.
386)
A titolo
informativo va fatto presente che, con effetto 1° aprile 2004, l’art. 51 LPP è
stato parzialmente revisionato dalla prima parte della 1° revisione della LPP [RU
2004 1677; cfr. in merito Riemer, Vorsorgeeinrichtungen (Art. 48-53e BVG; Art.
86b BVG, Aer. 23 FZG, Art. 89bis Abs.6 ZGB, Art. 10 lit.d Mitwirkungungsgesetz),
in SZS 2005 pag. 65; cfr. anche Boll. UFAS della
previdenza professionale no. 77 del 7 ottobre 2004 ].
2.10. Nella
fattispecie in esame, a seguito di ripetuti errori di applicazione del regolamento
da parte della Fondazione __________, in data 15 marzo 2002 il Sindaco del Comune
di __________ ha invitato i dipendenti comunali affiliati a voler nominare il
proprio rappresentante in seno alla Commissione paritetica previdenziale,
denominata “Comitato di Cassa”.
Questo è il tenore dello scritto:
"
Come comunicatovi con lettera del 6 dicembre
u.s. i nostri servizi amministrativi hanno messo in luce delle lacune
nell'applicazione del regolamento del nostro fondo di previdenza da parte della
__________ fondazione collettiva per la previdenza professionale cui il
nostro Comune è affiliato.
Il Municipio ha pertanto incaricato una Società
specializzata di esaminare a fondo la situazione al fine di evitare pregiudizi
al Personale ed al Comune quale datore di lavoro.
Finalmente possiamo disporre di una situazione
chiara grazie alla redazione di un regolamento riordinato le cui norme
corrispondono alle condizioni di base sottoscritte dal Comitato di Cassa il 21 luglio
1987, con i successivi aggiornamenti.
Nel quadro delle operazioni di verifica è pure
emersa la necessità di procedere alla nomina del Comitato di Cassa, eletto
l'ultima volta nel 1987, mai formalmente rinnovato e inattivo dal 1993.
Il Municipio, nella seduta dell'11 c.m., ha
designato il suo rappresentante in seno a tale organo nella persona dell'on. __________.
__________, capo dei dicasteri organizzazione amministrativa e finanze.
Vi invito pertanto a formulare delle proposte
per la designazione del rappresentante del personale. A tale scopo vogliate
prendere contatto con il vicesegretario comunale sig. __________ entro le ore
16.00 di lunedì 25 marzo.
Se perverrà una sola proposta la nomina avverrà
in forma tacita. In caso di più proposte saranno comunicate successivamente le
modalità per procedere ad una votazione interna.
A scopo orientativo riporto a tergo alcune
indicazioni sulla composizione e le attività del comitato di cassa come
pure le questioni che il nuovo comitato dovrà affrontare sollecitamente."
(XIII/all. 8)
Sul retro
della lettera sono stati indicati i temi da trattare con la massima
sollecitudine: rilettura e verifica di conformità del regolamento di previdenza
riordinato e sua formale approvazione; esame dell’eventualità di affidare la
previdenza professionale dei dipendenti comunali ad un altro istituto
previdenziale “in considerazione dell’insoddisfacente qualità dei servizi
amministrativi resi dalla Fondazione della __________”
(XIII/all.
8).
Preso
atto della nomina tacita di RA 1 quale rappresentante dei dipendenti affiliati
(XIII/all. 8), con comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale, diretto dal succitato,
il Municipio ha reso pubblica la propria risoluzione adottata il 22 aprile 2002
del seguente tenore:
"
si risolve:
1. di prendere atto della seguente composizione
del comitato di
cassa:
● rappresentante
del datore di lavoro on. __________;
●
rappresentante del personale sig. RA 1
2. di invitare i suddetti rappresentanti a
volersi riunire sollecitamente
per la sua formale
costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei
regolamenti riordinati e dell'eventualità di un possibile cambiamento
dell'istituzione di previdenza.
3. di invitare il Segretario comunale a voler
riepilogare, nel corso
della prossima seduta, la situazione
relativa al Fondo di
previdenza mettendo a disposizione copia
del vigente
regolamento." (XIII/all. 10)
Nel
frattempo, dopo aver ricevuto dall’__________ uno studio riguardante la
situazione con la Fondazione __________ ed una panoramica riassuntiva relativa
ad altri possibili scenari previdenziali (XIII/all. 9- 11), con risoluzione del
24 giugno 2002 il Municipio ha deciso di disdire con effetto al 31 dicembre
2002 la convenzione con la Fondazione __________, di affiliare il Comune, quale
datore di lavoro, all’istituto di previdenza “__________” secondo l’offerta
pervenuta, di conferire mandato alla stessa __________ di perfezionare il
contratto con il nuovo istituto.
Tale risoluzione è stata fra l’altro comunicata ai membri della Commissione,
sigg. __________ e RA 1 (doc XVII/2).
In data 27 giugno 2002 il Municipio di __________, in rappresentanza del datore
di lavoro, ha disdetto il contratto previdenziale con la succitata fondazione
(doc. A1).
Nel medesimo giorno, l’esecutivo comunale ha informato i dipendenti dell’avvenuta
disdetta e di voler affidare la gestione del fondo previdenziale alla compagnia
di assicurazioni __________, facendo presente che:
"
A lato pratico per il Personale affiliato non vi
saranno cambiamenti di rilievo dal momento che il regolamento di previdenza, le
cui modifiche competono al Comitato di cassa, non subisce modifiche.
Nondimeno i premi che la "__________"
esige per al copertura delle prestazioni di rischio risultano più convenienti
rispetto a quelli de "__________" e ciò anche con l'inclusione di una
rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora
non prevista.
Oltre a questo miglioramento delle prestazioni il
cambiamento potrà causare lievi differenze a vostro favore nella trattenuta di
premi di previdenza sul salario a dipendenza dell'entità della retribuzione e
della classe di età.
Rimangono riservate le competenze del Comitato di
Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di
previdenza." (Doc. A2)
Un’altra
comunicazione informativa datata 31 luglio 2002 è stata inviata dal datore di
lavoro ai propri collaboratori:
"
Ci riferiamo alla nostra comunicazione del 27
giugno u.s. e vi informiamo che il Municipio, per ragioni di varia natura, ha
revocato la propria decisione di affidare la gestione del fondo di previdenza
alla compagnia d'assicurazioni "__________" orientandosi sulla
compagnia RA 2.
Quest'ultima compagnia, oltre ad assicurare la
gestione del fondo in Ticino a cura di persone conosciute, applica condizioni
analoghe a quello offerteci dalla "__________", in ogni caso più
vantaggiose sotto ogni punto di vista rispetto a quelle attuali.
Come già comunicatovi per il Personale affiliato
non vi saranno cambiamenti di rilievo ad eccezione dell'inclusione di una
rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora
non prevista.
Vi confermiamo pure che oltre a questo
miglioramento delle prestazioni il cambiamento potrà causare lievi differenze a
vostra favore nella trattenuta di premi di previdenza sul salario a dipendenza
dell'entità della retribuzione e della classe di età.
Rimangono riservate le competenze del Comitato di
Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di
previdenza." (Doc. A3)
In
seguito, il 12 novembre 2002 il Comune di __________, per il tramite del suo
Municipio, ha sottoscritto con la Fondazione CO 1 un nuovo contratto
previdenziale (doc. A4).
In data 21 luglio 2003, quasi un anno dopo la disdetta con la Fondazione __________,
la citata Commissione si è formalmente costituita, approvando in quella seduta
il regolamento previdenziale ed i relativi complementi della nuova
assicurazione LPP.
Nel
relativo verbale si legge:
"
Approvazione del regolamento di previdenza e dei
relativi complementi
Visto ed esaminato il regolamento di previdenza
edizione 1/2003 ed i relativi complementi riguardanti il contratto No.
48953.1.10 relativi rispettivamente ai collaboratori entrati dopo il 1.1.1975 e
prima del 1.1.1975;
ritenuto che il piano di previdenza non ha subito
modifiche in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________
alla compagnia RA 2;
rilevati in particolare:
1.
l'art. 20.2.1 (ammontare delle prestazioni di libero passaggio) che non è
comprensibile in quanto contiene un rinvio all'art. 23.3.1, norma che non
risulta essere nel regolamento in esame;
2.
l'art. 24.1.1 (partecipazione alle eccedenze) la cui lettura origina il
quesito a sapere se in occasione del trapasso dei fondi dalla compagnia "__________"
alla compagnia "RA 2 " vi erano delle eccedenze e in qual modo sono
state allocate;
1.
il regolamento di previdenza edizione 1/2003 ed i relativi complementi
menzionati nei considerandi sono approvati articolo per articolo e nel
complesso con riserva di approvazione dell'art. 20.2.1 a dopo le spiegazioni
che saranno richieste alla Compagnia d'assicurazione;
2.
la RA 2 sarà pure interpellata circa il quesito sorto nell'ambito dell'esame
dell'art. 24.1.1." (XIIbis)
A titolo
informativo va segnalato che il 30 luglio 2003 la RA 2 assicurazioni ha risposto
ai quesiti sorti durante la riunione costituiva della Commissione paritetica
della Cassa (XIII/all. 17).
2.11. Al fine di
chiarire i fatti appena esposti, con lettera 16 marzo 2005 il TCA ha rivolto al
Municipio di __________ le seguenti domande:
"
1) Per quale motivo non avete interpellato la
Commissione paritetica, rispettivamente il rappresentante del personale
comunale, prima della disdetta con __________ ?
2) Per quale motivo la Commissione si è costituita solo il 21 luglio 2003?
3) Chi l’ha convocata?" (XXXV)
Con
lettera 7 aprile 2005 alla prima domanda il Municipio ha risposto come segue:
" Non
corrisponde al vero che la Commissione paritetica non è stata interpellata.
Riconfermiamo che il Rappresentante del personale, come pure tutti
gli affiliati al fondo di previdenza sono stati più volte informati prima della
disdetta del contratto con __________ e nessuno ha mai sollevato obiezioni di
sorta.
Inoltre ricordiamo ancora le
esigue dimensioni della nostra amministrazione comunale in seno alla quale, tra gli undici affiliati al fondo di
previdenza, vi sono quotidianamente strette relazioni per cui, a
differenza di realtà più grandi, ognuno è al corrente degli avvenimenti che riguardano
l'andamento del Comune e dell'amministrazione medesima.
Più precisamente ribadiamo che:
II 15 marzo 2002 il Sindaco emanava una circolare a tutto il
Personale affiliato al fondo di previdenza,
ivi compreso il Rappresentante nella Commissione Paritetica (già Comitato di cassa), con cui si informava della situazione
creatasi con la __________ e si invitava a formulare proposte per il
rinnovo del Comitato di Cassa, il cui periodo di carica era frattanto spirato.
A tergo della menzionata circolare c'era una nota informativa sulle attività
del Comitato di Cassa completa
dell'indicazione dei temi che il Comitato avrebbe dovuto "affrontare con la massima
sollecitudine" tra cui spiccava "esame
dell'eventualità di affidare la previdenza professionale dei nostri dipendenti ad un'altra istituzione in
considerazione dell'insoddisfacente qualità dei servizi amministrativi resi
dalla fondazione della __________ " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.4 § 3, all. No. 8).
Il Municipio, in regolare
seduta alla presenza di tutti i suoi membri, ivi compreso il suo rappresentante
nel Comitato di cassa, il 22 aprile 2002 prendeva atto della composizione di
tale organo e invitava i membri "a volersi riunire sollecitamente per la sua
formale costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei regolamenti riordinati e
dell'eventualità di un possibile cambiamento dell'istituzione di
previdenza". Il rappresentante del
Personale veniva informato il giorno immediatamente successivo mediante consegna di un estratto del verbale della
seduta municipale " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.5 § 1, ali. No. 10).
Frattanto, con scritto del 10
maggio 2002, il nostro Consulente specializzato -__________, già consulente assicurativo a titolo esclusivo per
la Svizzera Italiana dell'Unione delle Città Svizzere e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri- da noi interpellato sulla procedura da seguire
indicava: "E' il Municipio di __________
per il Comune di __________ quale contraente e datore di lavoro che deve inoltrare un'eventuale disdetta. Dovrebbe
consultare il Comitato di cassa" (sottolineatura
nostra).
Siffatta formulazione lasciava
intendere che un'attiva manifestazione di consenso da parte di tale organo non fosse costitutiva.
Ad ogni modo è un dato di fatto
che il rappresentante del Personale, benché costantemente e puntualmente informato, mai aveva in alcun modo
manifestato dissenso o dubbi circa la palesata
eventualità di un cambiamento di partner contrattuale; neppure aveva dimostrato
un concreto interessamento alla questione.
Dal canto suo il rappresentante
del Datore di lavoro, in quanto Municipale, era al corrente della situazione e concorde sulla necessità di affidare
la gestione del fondo di previdenza a favore del personale ad un partner
affidabile.
Sulla base di queste circostanze
e tenuto conto che il 30 giugno 2002 giungeva a scadenza il termine per l'inoltro della disdetta del contratto
con __________, il 24 giugno il Municipio risolveva di procedere in tal senso e dava comunicazione, mediante
estratto del verbale del 26 giugno, ai Membri del Comitato di cassa.
Tutto il personale affiliato,
ivi compreso il suo Rappresentante, veniva informato con circolare del
27 giugno.
Anche queste due ripetute
comunicazioni (Allegati A e B) non suscitavano alcuna reazione da parte
del Rappresentante del personale signor RA 1."
Alle
domande 2 e 3 l’esecutivo ha così risposto:
" Per quanto a nostra conoscenza non riteniamo vi
siano motivi particolari perché la Commissione si sia riunita solo il 21
luglio 2003, entrambi i membri erano al corrente della necessità di riunirsi.
La Commissione si è riunita
senza una vera e propria convocazione formale. I Membri si sono accordati tra loro."
Lo stesso giorno, sempre per chiarire quanto accaduto, il TCA ha invece posto a
RA 1 i seguenti quesiti:
"
1) Per quali motivi, in qualità di
rappresentante dei dipendenti
comunale, una volta
venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha chiesto la convocazione
della Commissione paritetica prima della riunione svoltasi il 21 luglio 2003?
2) Chi ha convocato tale riunione?
3) Per quali motivi lei ha approvato il regolamento previdenziale
ed i relativi complementi pur non essendo stato interpellato
in merito al cambiamento del fondo di previdenza?" (XXIV)
Queste
sono le risposte date dal succitato:
"
A più riprese ho chiesto verbalmente al Segretario
comunale signor __________ come mai il Municipio ha cambiato compagnia
d'assicurazione senza darne comunicazione anticipata alla Commissione
paritetica.
Mi rispose che il Municipio, quale datore di
lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la
Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate
non vengono in alcun modo modificate.
In quel momento io, in buona fede, non ebbi modo
di dubitare di tale affermazione, anche perché ho sempre creduto che
l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità
come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in
questo Comune.
Inoltre le comunicazioni del Municipio del
27.6.2002 e del 31.7.2002 a tutto il personale affiliato al fondo di previdenza
toglievano ogni mio dubbio circa la conferma delle prestazioni della nuova
compagnia d'assicurazione rispetto alla compagnia precedente __________ in
quanto erano praticamente identiche fino a quel momento." (XL)
2.12. Dall’esame
delle nutrita documentazione agli atti risulta che i dipendenti sono stati
informati dell’eventualità di un cambiamento dell’assicuratore previdenziale.
Al riguardo va fatto riferimento allo scritto 15 marzo 2002 in cui l’esecutivo
comunale ha fra l’altro informato i dipendenti sulla necessità di optare per un
altro istituto di previdenza, spiegandone le ragioni e chiedendo al personale
di nominare il proprio rappresentante, per poi indicare anche i temi da
affrontare con sollecitudine tra cui, appunto, “l’eventualità di affidare la
previdenza professionale ad un altro istituto previdenziale “ (XIII/all. 8).
Con la
risoluzione del 22 aprile 2002, comunicata il giorno successivo anche
all’Ufficio Tecnico diretto da RA 1, il Municipio ha del resto invitato i
membri della Commissione “ a volersi riunire sollecitamente per la sua
formale costituzione e di voler dar avvio, altrettanto sollecitamente,
all’esame dei regolamenti riordinati e dell’eventualità di un possibile
cambiamento dell’istituzione di previdenza” (XIII/all. 10).
La
sollecitudine richiesta era dovuta al fatto che, come evidenziato nella lettera
7 aprile 2005 del Municipio di __________, il contratto con la __________
doveva essere disdetto entro il 30 giugno 2002 (cfr. anche art. 7 della
convenzione previdenziale, XXX/all. 6).
Come detto, la Commissione si è riunita solo il 21 luglio 2003, tra l’altro per
esaminare i regolamenti del nuovo assicuratore (XIIbis).
Le
ragioni per cui la riunione ha avuto luogo soltanto dopo quasi un anno dalla
disdetta con la Fondazione __________ sono state del resto evidenziate dallo
stesso __________ RA 1.
Nel citato
scritto 29 marzo 2005, in risposta alla domanda rivoltagli da questo TCA il 16
marzo 2005 (“Per quali motivi, in qualità di rappresentante dei dipendenti
comunali, una volta venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha
chiesto la convocazione della Commissione paritetica prima della riunione
svoltasi il 21 luglio 2003 ?”; XXXIV) egli ha fra l’altro evidenziato di
non aver avuto dubbi sull’operato dell’esecutivo (“ … ho sempre creduto che
l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità
come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in
questo Comune…; XL).
Con la
lettera 7 aprile 2005 al TCA il Municipio, riguardo alla procedura da seguire
in caso di disdetta del contratto previdenziale, ha fatto presente che nello
scritto 10 maggio 2002 l’__________ aveva sostenuto che si “dovrebbe”
consultare il Comitato di Cassa, lasciando quindi intendere che non era
necessario un esplicito consenso da parte del succitato organo; in questo
contesto s’inserisce quanto affermato da RA 1 con lettera 29 marzo 2005 al TCA,
quando sottolinea la risposta ricevuta del segretario comunale riguardo ai
motivi di non aver avvisato preventivamente la Commissione paritetica sul
cambiamento dell’istituto previdenziale (…“il Municipio, quale datore di
lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la
Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate
non vengono in alcun modo modificate”; XL).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata innanzitutto che quanto sostenuto
dall’__________ non corrisponde alla dottrina ed alla giurisprudenza riportata
al consid. 2.7.
D'altra
parte, l’esecutivo ha coinvolto il personale tenendolo costantemente informato riguardo
al cambiamento dell’istituto previdenziale ed invitando la Commissione
paritetica a volersi sollecitamente riunire e trattare la problematica.
È vero che il datore di lavoro, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare,
non ha atteso l’esplicito assenso del personale, rispettivamente del suo
rappresentante in seno alla citata commissione. È comunque altrettanto vero che
non avendo ricevuto alcuna reazione da parte degli interessati riguardo all’iter
che ha portato al cambiamento dell’istituto di previdenza e tenuto conto che la
Commissione paritetica non si è riunita prima del 21 luglio 2003, il Municipio poteva
ritenere tacitamente approvato il suo agire.
Va poi ricordato che nella più volte citata seduta
del 21 luglio 2003 la Commissione paritetica ha dato l’assenso ai piani
previdenziali nonché ai regolamenti contenuti nel contratto d’affiliazione con
la Fondazione CO 1. Infatti, come risulta dal medesimo verbale, i commissari
hanno potuto accertare che “il piano di previdenza non ha subito modifiche
in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________
alla compagnia RA 2” (XII bis).
È vero che, come sottolineato dagli attori nelle osservazioni 30 agosto 2004
(XXVII) e nello scritto 29 marzo 2005 (XL), il rappresentante dei lavoratori
non ha dato l’assenso al contratto d’affiliazione, ma è anche vero che i piani
di previdenza, nonché i regolamenti, si fondano sul contratto stesso.
Di conseguenza gli attori non possono ora mettere in discussione, senza
incorrere in un abuso di diritto, il contratto d’affiliazione con la Fondazione
CO 1 dopo che la Commissione paritetica, presente RA 1, ha approvato i relativi
regolamenti, inclusi quelli di previdenza.
Inoltre, a mente del TCA, non è necessario richiamare,
come postulato dagli attori con scritto 15 giugno 2004 a questa Corte, gli atti
relativi alla causa __________ “la cui liquidazione sembra essere il vero
motivo, se non della disdetta del contratto con la __________, sicuramente
della scelta dell’RA 2 in luogo della __________ “ (XVII, punto no 2).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.
3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A
prescindere che, a detta del Comune di __________, la vertenza __________ non
concerneva l’ambito previdenziale (cfr. duplica 16 agosto 2004, pag. 3, XXII),
va ricordato che la Commissione paritetica ha dato l’approvazione ai
regolamenti relativi al rapporto di affiliazione con la Fondazione CO 1 ed è
quindi irrilevante accertare quanto richiesto dagli attori.
Infine, per quel che concerne la Fondazione convenuta, contrariamente a quanto
sostenuto dagli attori, dagli atti non risulta che essa fosse a conoscenza
delle modalità di disdetta del contratto di affiliazione con il precedente istituto
previdenziale. Determinante è comunque la circostanza che con l’approvazione al
21 luglio 2003 da parte della Commissione paritetica la convenuta poteva
concludere per la validità del contratto d’affiliazione sottoscritto il 31
luglio 2002 con il Comune di __________, rendendo così vincolante il rapporto
previdenziale stesso. Infatti, l’art. 13.2 del contratto d’affiliazione recita
che, “fatto salvo per le affiliazioni anteriori al 1° gennaio 1985, i
contratti risultano vincolanti soltanto dopo che i dipendenti hanno dichiarato
di essere d’accordo con la scelta dell’istituto di previdenza registrato e che
tale consenso viene presupposto appena i dipendenti hanno partecipato
all’elezione della Commissione di previdenza”, la quale in casu è stata
denominata Commissione paritetica (doc. A4).
Visto quanto precede, la petizione volta ad accertare la non validità della
disdetta con la Fondazione __________, rispettivamente la non conformità alla
legge dell’affiliazione alla Fondazione RA 2 dev’essere respinta.
2.13. Con lettera
15 agosto 2003 la RA 2 assicurazioni ha informato il Comune di __________ di
procedere ad alcuni adeguamenti previdenziali, spiegandone i motivi.
I provvedimenti da adottare sono stati indicati nella stessa lettera e sono i
seguenti:
"
RA 2 punta su un orientamento costante verso la
stabilità e adotterà quindi i provvedimenti seguenti:
■ aumento del premio d'invalidità
nella misura della necessità attuariale;
■ aumento del
premio sui costi, in quanto per ragioni di trasparenza
non è più
appropriato compensare il deficit dei costi con i redditi d'investimento,
operazione che tra l'altro la situazione sui mercati non permette più di
eseguire; inoltre, adeguamento del regolamento dei costi, per addebitare le
spese in modo più equo in base al principio della causalità;
■ riduzione del
tasso di conversione per la parte sovraobbligatoria
del capitale di
vecchiaia al livello della tariffa collettiva attualmente valida per le nuove
rendite di vecchiaia; tale cambiamento non interessa le rendite in corso;
■ riduzione
della remunerazione dell'avere di vecchiaia
sovraobbligatorio al
di sotto del livello del tasso d'interesse minimo LPP, tuttavia soltanto se quest'ultimo
non viene ridotto nella misura richiesta dal contesto finanziario; sull'avere
di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP continuiamo naturalmente a
garantire la remunerazione minima prevista per legge.
RA 2 è consapevole
del fatto che tali cambiamenti comportano un maggior onere economico per i
nostri clienti e assicurati. Senza questi provvedimenti, in futuro sarà
impossibile realizzare la previdenza professionale in modo coerente e
affidabile. Un ritardo o una mancata applicazione di tali misure andrebbe
contro il principio della cautela e renderebbe necessario un adattamento
successivo ben più incisivo. Per evitare una tale situazione, RA 2 ha deciso di
agire subito."
Tenuto conto
delle ripercussioni di tali adeguamenti, nel medesimo scritto l’ente
assicurativo ha fatto presente:
"
Per i nostri clienti le conseguenze sul piano
dei costi ammontano in media all'1% del salario assicurato, tuttavia in singoli
casi gli adeguamenti del premio potrebbero risultare più importanti. In qualità
di partner leale, vi comunichiamo che, in vista di questi adeguamenti, nasce il
diritto straordinario di disdire il contratto entro il 31.12.2003. In ogni caso
raccomandiamo ai clienti che desiderano o devono far valere tale diritto, di
assicurarsi una copertura assicurativa per il 2004 prima di sciogliere il
contratto e di concordare le condizioni contrattuali per il 2004 per iscritto e
in modo vincolante con il nuovo istituto di previdenza." (Doc. A5)
Copia di
questa comunicazione è stata trasmessa il 18 agosto 2003 a RA 1, quale
rappresentante dei lavoratori della Commissione paritetica (cfr. lettera 15
dicembre 2003 del Municipio, doc. A7).
Con scritto datato 19 novembre 2003 RA 1, a nome dei dipendenti, ha chiesto al
datore di lavoro di convocare urgentemente la Commissione paritetica per
discutere sulla disdetta data alla Fondazione __________ e, sopratutto, riguardo
alle modifiche del contratto previdenziale tra il Comune di __________ e la Fondazione
CO 1 (doc. A 6).
In risposta, il 15 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha spiegato le
ragioni giustificanti il mantenimento del rapporto previdenziale con la Fondazione
CO 1, evidenziando:
"
Circa la concreta portata di tali cambiamenti vi
rinviamo direttamente alla comunicazione della Compagnia, limitandoci a
sottolineare che il contenuto aumento dei premi (complessivamente pari a ca.
l'1% del salario assicurato) viene assunto in ragione di 2/3 a carico del
datore di lavoro.
A prescindere da ogni valutazione circa la
proporzionalità di una disdetta contrattuale in rapporto ai cambiamenti
annunciati, bisogna rendersi conto che la previdenza del personale è una cosa
seria sulla quale non è assolutamente il caso di improvvisare: una disdetta del
contratto di previdenza non accuratamente ponderata potrebbe comportare
conseguenze pesantissime a danno degli assicurati.
Date queste premesse il Municipio non ha
considerato in alcun modo l'eventualità di disdire il contratto della
previdenza del personale entro la fine del corrente mese.
Per concludere vi ricordiamo che:
- il Piano di previdenza per il personale del
Comune che, lo si
ribadisce, non ha subíto
modifiche con il cambiamento di partner contrattuale, offre prestazioni di gran
lunga superiori a quelle minime previste dalla LPP ed in generale buone o
ottime in raffronto ad altri datori di lavoro pubblici o privati;
- il contratto di previdenza per il personale del Comune si divide
in due piani distinti: uno dei quali a favore dei dipendenti entrati prima del
1.1.1975 - attualmente solo voi - che beneficiate di condizioni sensibilmente
migliori rispetto al resto del personale;
- inoltre il Comune di __________, quale datore di lavoro,
finanzia in ragione di 2/3 i premi del fondo di previdenza allorché la legge
stabilisce una partecipazione minima del 50%, criterio generalmente
applicato." (Doc. A7)
Lo stesso
giorno il Sindaco si è rivolto per iscritto agli affiliati del fondo di
previdenza, spiegando in dettaglio la portata dei cambiamenti previdenziali per
poi evidenziare:
"
Il Municipio non ha considerato la richiesta
dell'ing. RA 1 di disdire immediatamente il contratto con RA 2 in quanto, a
prescindere dal fatto che tale richiesta è stata formulata individualmente dal
rappresentante del personale solo dieci giorni prima del termine ultimo per
l'inoltro della disdetta:
- i cambiamenti annunciati non sono di entità
tale da giustificare una disdetta del contratto;
- la disdetta di un contratto previdenziale senza
aver preventivamente accertato, con garanzie scritte, la possibilità di
sottoscrivere un nuovo contratto a condizioni migliori sarebbe un atto del
tutto irresponsabile che potrebbe comportare rischi pesantissimi a danno del
personale affiliato;
Il Municipio ed il Sottoscritto sperano
vivamente, con la presente, di aver contribuito a ristabilire tra il Personale
del Comune un clima di fiducia e di sicurezza. Si ripromettono sin d'ora di
organizzare, a fine gennaio / inizio febbraio 2004, una riunione di tutto il
Personale alla presenza di un Professionista nel campo delle previdenza sociale
affinché possano essere ulteriormente e definitivamente chiarite eventuali
perplessità." (Doc. A8)
La
preannunciata riunione informativa è stata poi organizzata per il 4 marzo 2004
(doc. A9).
Riguardo a questo capitolo, con la petizione in oggetto gli attori hanno
chiesto al TCA di accertare “se in, assenza del consenso del rappresentante
del personale, la mancata disdetta del contratto con la Fondazione CO 1,
comunque apparentemente informata del contenzioso interno al Comune, ha o meno
provocato la continuazione del contratto”.
Come evidenziato al consid. 2.7, legge e giurisprudenza richiedono, nell’ambito
della previdenza professionale obbligatoria, il consenso del personale in caso
di affiliazione (iniziale) e di disdetta di un rapporto contrattuale presso un
istituto previdenziale.
A mente del TCA, tali presupposti non devono essere adempiuti, qualora si
tratti, come è il caso in esame, di mantenere il rapporto con l’attuale fondo
di previdenza e questo indipendentemente dal tipo di copertura assicurativa, sovraobbligatoria
o meno.
Conformemente all’art. 7.1 del contratto di affiliazione, la disdetta
(ordinaria) del rapporto previdenziale può essere data dal datore di lavoro,
previo consenso della Commissione paritetica. Inoltre, secondo la Fondazione
convenuta (il Regolamento nulla prevede al riguardo), solo il Comune di __________
è legittimato ad esercitare il diritto alla disdetta straordinaria a seguito delle
modifiche regolamentari notificate il 15 agosto 2003 (doc. A5).
Sia come sia, determinante è che il contratto d’affiliazione in questione
rimane valido, non essendo stata inoltrata alcuna disdetta, sia
ordinaria che straordinaria.
Pertanto, la petizione, tendente all’accertamento della non validità della
mancata disdetta, va respinta.
Per quel che concerne invece la richiesta formulata dagli attori di censurare
il comportamento del Municipio “che non rispetta la natura paritetica della
fondazione collettiva ed il diritto del rappresentante del personale ad
esprimersi su questioni importanti quali il mantenimento del contratto con l’RA
2 dopo le importanti modifiche da quest’utlima unilateralmente decise, pochi
mesi dopo l’inizio del rapporto contrattuale”, va sottolineato quanto
segue.
Occorre innanzitutto
evidenziare che il 18 agosto 2003 RA 1, quale rappresentante dei dipendenti
comunali nella Commissione paritetica, sapeva dei summenzionati cambiamenti
contrattuali, comunicati dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ con
lettera 15 agosto 2003 (cfr. lettera 15 dicembre 2003 del Municipio a RA 1,
doc. A7).
Ciononostante,
dopo aver lasciato trascorrere quasi tre mesi, in data 19 novembre 2003 (pochi
giorni prima della scadenza del termine utile per la disdetta straordinaria)
egli ha chiesto la convocazione della Commissione stessa (doc. A6), a cui il
datore di lavoro non ha dato seguito, contravvenendo quest’ultimo a quanto
stabilito dal regolamento previdenziale. L’art. 1.3.1 del regolamento
d’organizzazione prevede infatti che la convocazione della Commissione
paritetica “avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri la
richiede” (doc. A4). Visto che nel Comune di __________ la citata Commissione è
composta da due membri, uno a rappresentanza del datore di lavoro, l’altro del
personale, il Municipio avrebbe dovuto convocarla.
Inoltre, occorre rilevare come i regolamenti modificati a seguito dei
cambiamenti contrattuali annunciati il 15 agosto 2003 da RA 2 assicurazioni,
non sono stati sottoposti all’approvazione della Commissione paritetica, così
come stabilito dall’art. 1.4.4 lettera a del Regolamento d’organizzazione (“La
commissione di previdenza ha in particolare il compito: approva il regolamento
nel rispetto delle disposizioni LPP”).
Al riguardo va tuttavia segnalato che spetta all’autorità di vigilanza
verificare se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni
legali (art. 62 cpv. 1 lett. a LPP). Secondo la giurisprudenza questo controllo
si estende anche in casi in cui si deve verificare se l’istituto di previdenza
ha rispettato le regole di procedura, in particolare con riferimento all’art.
51 LPP (consid. 2.9), al momento dell’adozione o della modifica di disposizione
regolamentari o statutarie (DTF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b e
riferimenti; STFA 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04, consid. 2.2.)
Di conseguenza, il TCA non può né censurare tale modo di agire né intervenire
nel merito, motivo per cui su questo punto la petizione va dichiarata irricevibile.
Per questi motivi, infine, non è necessario dare seguito alle richieste
d’interrogatorio, formulate da RA 1 con scritto 15 giugno 2004 (XVIII), del Municipale
signor __________, del Segretario comunale signor __________ e dei signori __________
e __________ dell’__________ i quali dovrebbero riferire in merito alla
prosecuzione, malgrado i più volte citati cambiamenti regolamentari, del
contratto di previdenza con la Fondazione CO 1 (valutazione anticipata delle
prove, cfr. consid. 2.12).
2.14. Per quanto
concerne la rifusione delle ripetibili il tema non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si
limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti.
II principio, enunciato
dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui
il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in
materia LPP (Kieser, ATSGKommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n.
4; MeyerBlaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328,
332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile
all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile
dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Nel Ticino, la LPTCA
prevede il ricorrente che vince la causa ha “diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di
patrocinio".
II diritto è dunque
riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo
ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di
procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V
86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid.
4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente
riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale
ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150), ritenuto che nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Tale
principio vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF
128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del
9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Tali
presupposti non essendo nella fattispecie adempiuti, in applicazione alla
succitata giurisprudenza federale, né al Comune di __________, né alla
Fondazione CO 1, entrambi non rappresentati in causa da un avvocato o da
persona qualificata, può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
ricevibile, la petizione di AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, AT 5, AT 6, AT 7 e di AT 8 è
respinta.
2.- La
petizione di __________ è stalciata dai ruoli per desistenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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