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34.2004.24

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12 maggio 2005Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi previdenziali: STFA inedita 11 dicembre 2001 nella causa S., B

21/02, consid. 2.1; Gygy, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a edizione, Berna

1983, pag. 208), in assenza del consenso del rappresentante del personale della

Commissione paritetica, la irregolarità della disdetta del contratto con la

Fondazione __________ e del nuovo rapporto previdenziale allacciato dal datore

di lavoro con la Fondazione CO 1, nonché la non validità della prosecuzione del

rapporto previdenziale con quest’ultima.

A mente del

TCA la controversia è dunque relativa alla previdenza professionale, poiché

inerente direttamente allo scioglimento rispettivamente il mantenimento di due

contratti d'affiliazione ai sensi dell'art. 11 LPP (cfr. consid. 2.5 -2.7) e

concernente un quesito concreto e di natura previdenziale quale quello relativo

al preteso mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di un diritto dei

lavoratori/assicurati discendente direttamente dall'art. 11 cpv. 2 LPP,

segnatamente il diritto di essere informati e consultati in sede di

scioglimento di un contratto d’affiliazione con l’ente previdenziale (cfr. STCA

inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc.

34.2001.12-21).

I convenuti fanno tuttavia riferimento alla sentenza 21 agosto 1993 pubblicata

in DTF 119 V 195 in cui il TFA aveva stabilito che, ai sensi all’art. 73 cpv. 1

e 4 LPP, il giudice non ha il potere, nell’ambito del controllo accessorio

delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di

procedura sono state commesse al momento dell’adozione di norme regolamentari o

statutarie. L’Alto Tribunale ha in particolare precisato che spetta

all’autorità di vigilanza (art. 66 cpv. 1 lett. d LPP), rispettivamente

all’autorità federale di ricorso (art. 74 LPP), prendere provvedimenti per

sanare i difetti di natura procedurale, motivo per cui il giudice, nell’ambito

del controllo pregiudiziale di un norma di regolamento o di statuto, non può ai

sensi dell’art. 73 LPP accertare se dal punto di vista formale tale norma sia

corretta, lasciando tuttavia aperta la questione a sapere se questo principio è

applicabile anche di fronte ad un grave vizio procedurale (DTF 119 V 199 consid.

3b).

Nel caso esaminato il TFA ha negato la competenza del giudice di pronunciarsi

sulla violazione dell’obbligo di consultare l’organo paritetico fatta valere da

lavoratori affiliati presso un istituto di previdenza di diritto pubblico,

facendo inoltre presente che l’art. 51 cpv. 5 LPP sancisce il diritto

dell’organo paritetico di essere consultato in occasione dell’emanazione e di

modifiche delle disposizioni regolamentari, ma che tuttavia non costituisce un

diritto di codecisione, motivo per cui una violazione del diritto di

consultazione non è da classificare come grave e, in quanto sanabile, non

comporta l’annullamento della norma di regolamento impugnata (DTF 119 V 199 consid.

3c; cfr. anche SVR 1996 BVG Nr. 2).

In una recente sentenza del 26 agosto 2004 non pubblicata (B 49/04), il TFA,

ribadendo il principio esposto nella DTF 129 V 195s, ha stabilito che il giudice

dell’assicurazioni sociali non è competente, nell’ambito del controllo

accessorio di norme regolamentari, di esaminare a titolo pregiudiziale se vi è

stata una violazione del principio della gestione paritetica ex art. 51 LPP del

fondo di previdenza.

In quel caso l’assicurato aveva stigmatizzato la modalità con la quale è stata

creata la commissione paritetica senza tuttavia sollevare nessuna contestazione

di diritto materiale, quale la non conformità alle disposizioni regolamentarie

della determinazione della prestazione d’uscita oppure la violazione da parte

dell’istituto di previdenza di norme del regolamento o di principi generali

inerenti la riscossione dei contributi.

Trattandosi di un controllo astratto di norme formali, di competenza dell’autorità

di vigilanza e non del giudice ex art. 73 LPP, l’Alto Tribunale ha quindi

confermato l’irricevibilità della petizione (STFA 26 agosto 2004 nella causa B.,

B 49/04, consid. 3; cfr. anche STFA 26 agosto 2004, B 50/04; le due sentenze sono

state riportate nel Bollettino della previdenza

professionale no. 78 del 9 dicembre 2004 alla cifra 466).

Nell’evenienza concreta e a differenza dei casi trattati nelle sentenze

appena citate, non siamo confrontati con una verifica astratta di norme (formali)

statutarie e/o regolamentari.

Nella misura in cui gli attori mettono in discussione la validità della

rescissione del contratto d’affiliazione con la Fondazione __________, la

sottoscrizione nonché la continuazione del rapporto previdenziale con la Fondazione

CO 1, questo in relazione al mancato rispetto da parte del datore di lavoro

riguardo ai diritti del personale, la petizione è quindi ricevibile.

Come già rilevato dal TCA nella citata sentenza 10 dicembre 2002 nella causa E.

Z. e litisconsorzi ( inc. 34.2001.12-21) non si devono dimenticare le non

trascurabili implicazioni che la scelta di un istituto di previdenza comporta

per il dipendente assicurato (STCA inedita). Di conseguenza, questi deve essere

autorizzato a far esaminare dal Tribunale delle assicurazioni se le modalità di

attuazione della previdenza professionale, tramite datore di lavoro e fondo di

previdenza, sono conformi alla legge (cfr. Riemer, op. cit., p. 127, secondo

cui è considerata una controversia secondo la LPP anche quella tra lavoratore e

datore di lavoro che concerne il fondo di previdenza o il rapporto di

previdenza; cfr. anche DTF 120 V 29 consid. 2; SZS 1990 p. 201).

Non ricevibile

è invece la petizione, nella misura in cui, per quanto dato di capire, essa

intende censurare le avvenute modifiche regolamentari del contratto

previdenziale comunicate dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ il 15

agosto 2003 (cfr. petizione, cfr. doc. A5), senza il consenso della Commissione

paritetica. Tale questione è di competenza dell’autorità di vigilanza (cfr. consid.

2.11).

Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente

procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate dall’art.

73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in lite (DTF

127 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.4. Sempre

riguardo alla ricevibilità della presente petizione, va ricordato che gli

attori hanno chiesto allo scrivente Tribunale di accertare, in assenza del

consenso della Commissione paritetica, la non validità della disdetta del

contratto di affiliazione con la Fondazione __________, del nuovo rapporto

previdenziale con la Fondazione CO 1, nonché del mantenimento dell’assetto

pensionistico con quest’ultima.

In

sostanza, la domanda configura quindi un'azione di accertamento.

In proposito, va detto che dottrina e giurisprudenza ammettono che l'art. 73

cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48 consid.

3a, 120 V 301 consid. 2a; RDAT I-1994 p. 198; DTF 119 V

13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185; SZS 1992 pag. 234, 1992 pag.

294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag.

128; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions

de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach

dem BVG in SZS 1983 pag. 183).

Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la

giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in

materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RAMI 1991 pag. 315; RCC 1990

pag. 469, 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110

Considerandi

II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n°

1.3.2.8

ad art. 43 LOG), essa è comunque proponibile solo se l’istante si

avvale di un interesse considerevole degno di protezione alla constatazione

immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V

320, 115 V 231, 115 V 373, SZS 1992 pag. 234; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz

über die Unfallver- sicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozes-

srecht, pag. 207). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un

interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373, 114 V 202-203).

L'esistenza

di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe

incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o

all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere

delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un

pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STFA 22 maggio

1991.

in re K.).

Al

contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di

accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT

I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33;

Rhinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel, Traité de droit administratif, pag.

867).

L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile

un'azione condannatoria (DTF 120 V 302 consid. 2a; RDAT I 1994 p. 199).

Questa

restrizione si applica tanto all'azione di accertamento del diritto civile (DTF

114.

II 255; SJ 1988 pag. 589; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, n° 1.3.2.8 ed art. 43 LOG, pag. 120; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-

und Gerichtsorganisationsrecht, n° 434, pag. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht

nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, § 13 n° 21,

pag. 141; Poudret, Procédure civile vaudoise, n° 2 ad art. 265 CPC) che a

quella del diritto amministrativo (DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67, 1992

pag. 294-295; BJM 1987 pag. 308), nel senso che il diritto di ottenere una

decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (RDAT I-1994 p.

199; DTF 119 V 13, 108 Ib 546; ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif,

pag. 867; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

§ 36 III d pag. 110; Moor, Droit administratif, vol. II,

pag. 110; Gueng, Zur Tragweite des Festellungs- anspruchs gemäss Art. 25 VwG in

SJZ 1971 pag. 373 ad lett. d). In simili casi

l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna

e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; SJ 1988 pag. 589;

DTF 96 II 131).

Con la

risposta di causa il Comune di __________ contesta che gli attori abbiano un

interesse degno di protezione ai fini di promuovere la presente azione di

accertamento (cfr. risposta di causa pag. 4).

Nella fattispecie concreta, a mente di questo Tribunale, la presente azione di

accertamento è ricevibile.

Gli attori possono infatti avvalersi di un interesse considerevole e degno di

protezione alla costatazione di un rapporto giuridico litigioso quale è in

concreto la conformità alla legge della rescissione, da parte del datore di

lavoro, della convenzione di affiliazione con la Fondazione __________, in

particolare con riferimento al rispetto del diritto del personale ad essere

informato e consultato (DTF 120 V 302 consid. 2, 119 V 13, 118 V 102, 117 V

320, 115 V 231 e 373; SZS 1992 pag. 234; STCA inedita 10 dicembre 2002 nella

causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

pag. 207; Riemer, op. cit., pag. 128; Meyer Blaser, op. cit. in RDS 1987 I pag.

614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart,

Die Rechtspflege nach dem BVG in SZS 1983 pag. 183), e del mantenimento del

rapporto previdenziale, dopo le modifiche contrattuali, con la Fondazione

convenuta.

Anche a questo

proposito vanno sottolineate le non irrilevanti implicazioni pensionistiche che

un cambiamento dell’istituto di previdenza, rispettivamente la continuazione

dell’affiliazione, possono comportare per i dipendenti interessati.

Nel

merito

2.5

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto

nel registro della previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2).

Se non è ancora

affiliato ad un istituto di previdenza, ne sceglie uno d'intesa con il suo

personale. Se non è possibile raggiungere un'intesa, l'istituto di previdenza è

scelto da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando

l'accordo, dall'autorità di vigilanza (cpv. 2) (SZS 1994 p. 376; cfr. Schneider,

"Les régimes complémentaires de retraite en Europe... ", Basilea e Francoforte sul Reno, 1994, pag. 408-409).

Il contratto

di affiliazione, di cui all’art. 11 LPP, concluso tra datore di lavoro e istituto

di previdenza, non è regolato nella parte speciale del Codice delle

obbligazioni. Si tratta di un contratto innominato sui generis di diritto

privato, concluso tra due parti e sottoposto al diritto e alla prassi della

previdenza professionale (consid. 4 non pubblicato della sentenza del TFA del 3

ottobre 2001 pubbl. in DTF 127 V 379; DTF 120 V 304 consid. 4 e 450; SVR 1995 BVG no. 33 pag. 96 con riferimenti; SZS 1995 pag.

75; Schneider, op. cit., pag. 232; T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 103; J. Brühwiler, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 451; H. M.

Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, Festagabe

Schluep, p. 233; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza

professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46).

La

validità del contratto non è inoltre subordinata al pagamento dei contributi

(SZS 1989 p. 177). Necessario, ai fini della nascita del contratto, è infatti

che il datore di lavoro dichiari di volerlo concludere e che l’istituto di

previdenza esprima la sua accettazione.

Concluso

il contratto, tornano applicabili le disposizioni della LPP.

Per quel

che riguarda il rapporto datore di lavoro - Istituto di previdenza assumono poi

una particolare importanza le disposizioni regolamentari del fondo di

previdenza, poiché la parte principale del rapporto giuridico - i contributi ed

il finanziamento - è lasciata alla libera autonomia dell’Istituto di previdenza

(cfr. art. 65 cpv. 2 LPP secondo cui “gli istituti di

previdenza

disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le

prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando

sono esigibili”; vedi pure J. Brühwiler, op. cit., p. 452 N 20).

Con

l’adesione all’Istituto di previdenza quindi il datore di lavoro è sottoposto

alle disposizioni regolamentari, senza che sia necessaria una sua approvazione.

L'istituto di previdenza, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. c LPP, dispone infatti

dell’autorizzazione unilaterale a emanare disposizioni sull’amministrazione e

il finanziamento. Tale potere comprende anche la facoltà di modificare

posteriormente e unilateralmente le disposizioni (Brühwiler, op. cit., p. 453; Riemer,

op. cit., p. 58ss; per gli istituti di diritto pubblico cfr. tuttavia l'art. 51

cpv. 5 LPP).

2.6

Sia il

datore di lavoro che l’Istituto di previdenza possono disdire la convenzione di

adesione ed il datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far

fronte all’obbligo previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr.

DTF 120 V 299 e 445; J.-A. Schneider, op.cit., pag. 308-310 e pag. 409).

Trattandosi di

un contratto, la disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del

Codice delle obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole

concernenti la disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà

limitata unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll.

UFAS della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2; Lüthy,

op. cit., pag. 130).

Le conseguenze

della disdetta di una convenzione di adesione non sono previste dalla LPP.

Tornano pertanto applicabili le disposizioni del contratto di adesione e i

principi generali che regolano il secondo pilastro, secondo cui i beni devono

restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo della previdenza,

fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la morte, l’invalidità

o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti al nuovo

istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; DTF 117 V 37; DTF 114 V 41; Messaggio

del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del

19.12

, in FF 1976 I pag. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112;

J.-A. Schneider, op. cit., pag. 308-314; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza

professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988

cifra 46).

2.7

Per quanto

riguarda la scelta dell'istituto di previdenza, la legge (art. 11 cpv. 2

LPP) ha introdotto consapevolmente il principio per cui gli assicurati hanno il

diritto di partecipare alla stessa, ritenuto come detta partecipazione debba

essere specificatamente realizzata per tutti gli istituti di previdenza,

indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal modo di ripartizione dei

contributi (cfr. Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale

concernente la LPP del 19.12.1975, FF 1976 I pag. 175,177 e 198).

Quanto al

cambiamento di istituto di previdenza e, quindi, alla disdetta del

contratto d’affiliazione, la legge non prevede disposizioni in merito (cfr. DTF

127.

V 383 consid. 5b).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso l'applicabilità dell'art. 11

cpv. 2 LPP anche nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF

125.

V 423 consid. 4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA non

pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a; SZS 2000 pag. 531 segg).

In

DTF 125 V 423-424 l'Alta Corte ha rilevato:

"

Art. 11 BVG bestimmt einzig, dass der

Arbeitgeber, der obligatorisch

zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, eine in

das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung

errichten oder sich einer solchen anschliessen muss (Abs. 1), und dass die Wahl

der Vorsogeeinrichtung im Einverständnis mit seinem Personale zu erfolgen hat

(Abs. 2 Satz 1). Diese an sich den erstmaligen Anschluss - im Rahmen der

Einführung des BVG - betreffende Regelung (Botschaft zum Bundesgesetz über die

berufliche

Alters - Hinterlassenen - und Invalidenvorsorge

vom 19. Dezember 1975, BBI 1976 I 149 ff., 223 f., und Amtl. Bull 1980 S 266

f.) ist sinngemäss auch bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung

anwendbar."

In DTF 127 V 388 il TFA ha ancora

osservato:

"

Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls

der

vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass

die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts

anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge

Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend

verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre

Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem

Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende

Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung

des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat.

Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht

im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des

Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ

genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden

aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen

ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn

sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."

Anche la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider, Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution

de prévoyance, in Plädoyer 5/1995, pag. 57 seg.).

L'UFAS, nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti

di previdenza a carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2

LPP e 3 cpv. 1 OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti

l'esame dello scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione

del datore di lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen

sowie des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio

1993.

e pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23

dicembre 1992 e in SZS 1993 pag. 301 segg..

Per

l’UFAS si tratta di istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare

dagli istituti di previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello

scioglimento di contratti d’affilliazione o di riaffilliazione, precisando

parimenti le incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha

sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei

nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla

legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in

proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36).

Pure tali

direttive ammettono l'obbligo per il datore di lavoro di consultare previamente

il personale. Le stesse affermano infatti che in caso di cambiamento di

istituto di previdenza tra le informazioni che il precedente istituto di

previdenza deve mettere a disposizione del nuovo rientra anche

"

une confirmation de l'accord du personnel concerné

ou d'une dèlègation représentative de ce personnel au sujet du changement

prévu" (cf. commentaire ad ch. 2.11 let.b)." (cfr.

la cifra 2.11 lett. b delle direttive)

Il

citato commento alla cifra indicata recita, dal canto suo, come segue:

"

Commentaires

(….)

Ad ch. 2.11, let.b Accord du personnel

Pour les institutions collectives enregistrées où la

gestion paritaire est concrétisée au niveau de la caisse de prévoyance,

l'accord de l'organe paritaire suffit. Pour les autres institutions

enregistrées, le consentement d'une majorité des assurés ou d'une délégation répresentative

de ces derniers vaut comme accord du personnel."

(cfr. in proposito ancora il consid. 2.7 che segue)

Sull’argomento, in una vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro

già avuto modo di rilevare che lo scioglimento di un contratto d’affilliazione

non comporta necessariamente solo dei vantaggi per gli assicurati,

sottolineando implicitamente l'importanza di coinvolgere i dipendenti nella

decisione di cambiare l'istituto di previdenza (cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).

Nel

messaggio concernente la revisione della Legge federale sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (1° revisione

della LPP) del 1° marzo 2000 (cfr. FF 2000 pag. 2341 seg.), il Consiglio

federale ha proposto di introdurre nella legge un nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP

del tenore seguente tenore:

"

Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione

a un nuovo istituto di

previdenza da parte del datore di lavoro sottostà

all'approvazione dell'organo paritetico (art. 51). L'istituto di previdenza

deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla cassa di

compensazione dell'AVS competente."

Al

riguardo l'esecutivo ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Infine l'amministrazione paritetica deve

intervenire anche quando il

datore di lavoro ha intenzione di separarsi dall'attuale

istituto di previdenza e di affiliarsi a un altro. Questa importante decisione

per tutti gli assicurati non sarà più, come finora, presa dal datore di lavoro

d'intesa con il suo personale (art. 11 cpv. 2 LPP), ma deve essere approvata

dall'organo paritetico.(…)." (FF 2000 pag. 2382)

Il capoverso 3bis stabilisce ora che il datore di lavoro, in caso di

scioglimento di un rapporto di previdenza

esistente presso gli istituti di previdenza precedenti e di riaffiliazione a un

nuovo istituto, deve ottenere il consenso dell'organo paritetico e quindi anche

del lavoratore. Inoltre si stabilisce espressamente che l'istituto di

previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla

competente cassa di compensazione dell'AVS."

(FF 2000 pag. 2393)

Nella

modifica legislativa del 3 ottobre 2003 il Parlamento ha tuttavia adottato un

nuovo art. 11 cpv. 3 cpv. 3 bis LPP del seguente tenore:

"

Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione

a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene

d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.

L’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto

d’affiliazione alla competente cassa di compensazione dell’AVS."

A proposito

di questa norma va segnalato che una minoranza della Commissione paritetica

della formazione professionale voleva esigere oltre all'approvazione

dell'organo paritetico, anche la consultazione dell'insieme del

personale, ciò che poi è stato recepito dal Parlamento (BO 2002 N 522).

Quest'ultima proposta è stata approvata anche della dottrina (cfr. R. Molo,

"Aspects des fondations collecteurs et communes dans la prévoyance

professionnelle suisse" Collezione: Le droit du travail en pratique. Volume 2°, Ed. Schulthess, Zurigo 2000 pag. 148 nota 931:

"

Vu les problèmes que peut poser la resiliation du

contrat d'affilation

(notamment concernant les capitaux de couverture et

les rentes en cours, cf. les paragraphes 9.3.2.1. et 9.3.2.5. ci-dessous), le

point de vue de la minorité doit être approuvé. Par ailleurs, sous la loi

actuelle, la décision ne peut pas être prise par l'employeur après

"consultation" du personnel, comme le prétend le Message (p. 43),

mais d'entente avec celui-ci ou, à défaut d'entente, par un arbitre (art. 11 II

LPP); dans le même sens, HELBLING 2000, p. 617)."

Questa soluzione è in linea con il già enunciato principio della

partecipazione dei dipendenti alla scelta dell'istituto di previdenza (cfr. il

succitato Messaggio in FF 1976 I pag. 175,177 e 198).

Del

resto, se si fosse ammesso, applicando in modo letterale l'art. 11 cpv. 2 LPP,

che "l'intesa" dei dipendenti sia necessaria unicamente per

concludere il contratto d'affilliazione (iniziale) con l'istituto di

previdenza, e non, per rescindere tale contratto e concluderne uno nuovo, si

sarebbe giunti alla situazione - illogica - per cui il datore di lavoro sarebbe

sì tenuto a scegliere l'istituto di previdenza cui affidare l'attuazione della

previdenza dei suoi lavoratori con l'adesione di questi ultimi, potrebbe però

in seguito sciogliere la relativa convenzione d'adesione di sua iniziativa e

optare per un'altra istituzione di previdenza a suo piacimento (cfr. in tal

senso anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio

1988, cifra 36).

Infine, nella sentenza 26

ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive amministrative, ha

riassunto i diritti del personale in merito ad un cambiamento dell’istituto

previdenziale:

" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer

beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene

Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11

Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art.

11.

Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht

nur beim

erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu

beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl.

nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995,

2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt,

Dispositivo

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden.

Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich

zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art.

51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu

beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der

beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss

an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen Bedingungen hinreichend

informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren

Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen

über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar

1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen

sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300

ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden

Vorsorgeeinrichtungen, denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für

deren Kontrollstellen [Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde

festgehalten, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine

Bestätigung der Zustimmung des betroffenen Personals oder einer repräsentativen

Vertretung dieses Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei

registrierten Sammeleinrichtungen, bei denen die Parität auf der Stufe des

Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt dafür die Zustimmung des paritätischen

Organs, während bei den anderen registrierten Vorsorgeeinrichtungen das

Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder die Zustimmung einer repräsentativen

Vertretung der Versicherten notwendig ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in

fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche

Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (sottolineatura

del redattore; STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B 63/99, consid. 3a)

Pertanto, secondo

questo Tribunale, anche in caso di cambiamento d’istituto di previdenza, deve

essere ammesso il diritto per il personale, rispettivamente una sua

rappresentanza, di essere coinvolto nel processo decisionale relativo al

cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr. STCA inedita 10

dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21, consid.

2.9).

Ciò presuppone che gli affiliati siano sufficientemente informati sulle

ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto previdenziale, sulle

sue conseguenze e sulle condizioni risultanti dall’affiliazione presso un altro

istituto di previdenza.

Gli assicurati devono quindi essere informati in maniera adeguata tramite il

loro rappresentante nella commissione paritetica. Infine, l’istituto

previdenziale uscente deve fornire a quello entrante la conferma dell’avvenuto

accordo da parte degli assicurati o del rappresentante degli stessi (cfr. Schneider,

La soumission des salariés et de l’employer (art. 1-11, 46 LPP), SZS 2005 nota

26, pag. 33).

Va tuttavia rilevato che, secondo il TFA, il diritto di codecisione degli

assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza

vale unicamente nell’ambito obbligatorio della LPP; l’Alta Corte ha per contro lasciato

irrisolta la questione a sapere se tale diritto è applicabile anche nell’ambito

sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA

non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°).

Al riguardo, secondo Schneider, se il lavoratore si affilia ad un istituto di

previdenza che prevede una copertura assicurativa più estesa, solo

l’informazione e la consultazione dei salariati oppure, se del caso, del loro

rappresentante devono essere garantiti (Schneider, op. cit., SZS 2005 nota 26

pag. 33).

Va infine aggiunto, a titolo informativo, che la Legge federale

sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla

partecipazione; RS 822.14), prevede un diritto di partecipazione dei lavoratori

in caso di affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e

scioglimento di un contratto d’affiliazione (art. 10 lett. d, entrato in vigore

il 1° aprile 2004, in concomitanza con la prima parte della 1° revisione della

LPP; RU 2004 1677 1699; cfr. in merito Schneider, op. cit., SZS 2005, nota 26, pag.

33, secondo cui il citato art. 10 lett. d della Legge sulla partecipazione non

conferisce ai lavoratori un diritto di codecisione).

2.8. Quanto alle

modalità con cui i dipendenti devono essere coinvolti nel processo decisionale

relativo al cambiamento dell'istituto di previdenza, l'UFAS ritiene che, nel

caso di istituzioni collettive registrate, nelle quali il principio della

gestione paritaria è realizzato a livello di ente previdenziale, è necessario e

sufficiente il consenso dell'organo paritario ex art. 51 LPP, il quale, tramite

i rappresentanti dei lavoratori, è tenuto ad informare anche gli altri

dipendenti (cfr. in proposito il già citato DTF 127 V 388 consid. 5d).

L’informazione

deve estendersi alle ragioni per le quali è prospettato il cambio di istituto

di previdenza, alle conseguenze del medesimo e alle condizioni del passaggio al

nuovo istituto di previdenza (Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7

del 5 febbraio 1988, cifra 36).

Nel caso

di altri enti previdenziali, segnatamente di istituti di previdenza comuni o

misti (in particolare ove, per ragioni organizzative evidenti, non tutte le

aziende affiliate possono inviare loro dipendenti nell'organo amministrativo

dell'istituto di previdenza; cfr. in proposito anche l'art. 51 cpv. 2 e 3 LPP

e il citato Messaggio in FF 1976 I pag.176; SZS 1989 pag. 82). Spetta al datore

di lavoro provvedere ad un'adeguata informazione e consultazione dei propri

dipendenti.

Quale

"intesa" del personale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPP vale allora

l'adesione della maggioranza dei dipendenti/assicurati oppure il consenso di

una delegazione rappresentativa degli stessi (cfr. il consid. 2.7. che precede

con riferimento alle già menzionate Istruzioni dell’UFAS concernenti l’esame

dello scioglimento dei contratti di affiliazione e della riaffiliazione del

datore di lavoro pubbl. in Boll. UFAS della previdenza professionale del 23

dicembre 1992 no. 24, cifra 148 e 2.11 e relativo commento e SZS 1993 pag. 309;

Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988 cifra 36;

STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a).

Esigere

l'accordo di tutti i salariati occupati dal datore di lavoro sarebbe in effetti

eccessivo e sproporzionato rispetto alla protezione voluta dalla norma legale

in questione.

2.9. L'art. 51 LPP,

nel suo tenore prima della revisione della LPP, recita quanto segue:

" Art. 51 Amministrazione paritetica

1 I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di

designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell'istituto di

previdenza che decidono sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul

finanziamento e sull'amministrazione del patri­monio.

2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon

funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare

disciplinate:

a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;

b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di

lavoratori;

c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;

d. la procedura in caso di parità di voti.

3 Gli assicurati designano i loro rappresentanti

direttamente o per mezzo di delegati.

Se ciò non è possibile a causa della struttura dell'istituto di

previdenza, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di

rappresentanza.

4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti

non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato

di comune intesa. Mancando l'in­tesa, l'arbitro è designato dall'autorità di

vigilanza.

5 Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono

emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità

dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo pari­tetico dev'essere previamente

consultato."

L'art. 51 LPP

disciplina dunque l'amministrazione paritetica - composta cioè da un ugual

numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro - da attuarsi in

seno agli istituti di previdenza.

Quanto alla

procedura di designazione dell'organo paritetico ai sensi dell'art. 51 LPP, ed

in particolare dei rappresentanti del personale, la legge non pone alcuna

limitazione alla libertà dei lavoratori di decidere in merito; per la dottrina

e la prassi (cfr. in particolare SZS 2002 p. 13, 1985 p. 23; Helbling, op. cit.,

p. 90 e 91) esistono sostanzialmente le seguenti possibilità:

- elezione

mediante un'assemblea di nomina del personale (con

voto

segreto o non);

- mediante

"Urnenwahl";

- mediante

elezione in via di circolazione o "Briefwahl";

- mediante elezione tacita attraverso comunicazione delle persone

nominate mediante circolare e indicazione di un termine entro il quale poter

fare opposizione alle nomine;

- mediante una rappresentanza del personale (Brühwiler, op. cit. p.

386)

A titolo

informativo va fatto presente che, con effetto 1° aprile 2004, l’art. 51 LPP è

stato parzialmente revisionato dalla prima parte della 1° revisione della LPP [RU

2004 1677; cfr. in merito Riemer, Vorsorgeeinrichtungen (Art. 48-53e BVG; Art.

86b BVG, Aer. 23 FZG, Art. 89bis Abs.6 ZGB, Art. 10 lit.d Mitwirkungungsgesetz),

in SZS 2005 pag. 65; cfr. anche Boll. UFAS della

previdenza professionale no. 77 del 7 ottobre 2004 ].

2.10. Nella

fattispecie in esame, a seguito di ripetuti errori di applicazione del regolamento

da parte della Fondazione __________, in data 15 marzo 2002 il Sindaco del Comune

di __________ ha invitato i dipendenti comunali affiliati a voler nominare il

proprio rappresentante in seno alla Commissione paritetica previdenziale,

denominata “Comitato di Cassa”.

Questo è il tenore dello scritto:

"

Come comunicatovi con lettera del 6 dicembre

u.s. i nostri servizi amministrativi hanno messo in luce delle lacune

nell'applicazione del regolamento del nostro fondo di previdenza da parte della

__________ fondazione collettiva per la previdenza professionale cui il

nostro Comune è affiliato.

Il Municipio ha pertanto incaricato una Società

specializzata di esaminare a fondo la situazione al fine di evitare pregiudizi

al Personale ed al Comune quale datore di lavoro.

Finalmente possiamo disporre di una situazione

chiara grazie alla redazione di un regolamento riordinato le cui norme

corrispondono alle condizioni di base sottoscritte dal Comitato di Cassa il 21 luglio

1987, con i successivi aggiornamenti.

Nel quadro delle operazioni di verifica è pure

emersa la necessità di procedere alla nomina del Comitato di Cassa, eletto

l'ultima volta nel 1987, mai formalmente rinnovato e inattivo dal 1993.

Il Municipio, nella seduta dell'11 c.m., ha

designato il suo rappresentante in seno a tale organo nella persona dell'on. __________.

__________, capo dei dicasteri organizzazione amministrativa e finanze.

Vi invito pertanto a formulare delle proposte

per la designazione del rappresentante del personale. A tale scopo vogliate

prendere contatto con il vicesegretario comunale sig. __________ entro le ore

16.00 di lunedì 25 marzo.

Se perverrà una sola proposta la nomina avverrà

in forma tacita. In caso di più proposte saranno comunicate successivamente le

modalità per procedere ad una votazione interna.

A scopo orientativo riporto a tergo alcune

indicazioni sulla composizione e le attività del comitato di cassa come

pure le questioni che il nuovo comitato dovrà affrontare sollecitamente."

(XIII/all. 8)

Sul retro

della lettera sono stati indicati i temi da trattare con la massima

sollecitudine: rilettura e verifica di conformità del regolamento di previdenza

riordinato e sua formale approvazione; esame dell’eventualità di affidare la

previdenza professionale dei dipendenti comunali ad un altro istituto

previdenziale “in considerazione dell’insoddisfacente qualità dei servizi

amministrativi resi dalla Fondazione della __________”

(XIII/all.

8).

Preso

atto della nomina tacita di RA 1 quale rappresentante dei dipendenti affiliati

(XIII/all. 8), con comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale, diretto dal succitato,

il Municipio ha reso pubblica la propria risoluzione adottata il 22 aprile 2002

del seguente tenore:

"

si risolve:

1. di prendere atto della seguente composizione

del comitato di

cassa:

● rappresentante

del datore di lavoro on. __________;

rappresentante del personale sig. RA 1

2. di invitare i suddetti rappresentanti a

volersi riunire sollecitamente

per la sua formale

costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei

regolamenti riordinati e dell'eventualità di un possibile cambiamento

dell'istituzione di previdenza.

3. di invitare il Segretario comunale a voler

riepilogare, nel corso

della prossima seduta, la situazione

relativa al Fondo di

previdenza mettendo a disposizione copia

del vigente

regolamento." (XIII/all. 10)

Nel

frattempo, dopo aver ricevuto dall’__________ uno studio riguardante la

situazione con la Fondazione __________ ed una panoramica riassuntiva relativa

ad altri possibili scenari previdenziali (XIII/all. 9- 11), con risoluzione del

24 giugno 2002 il Municipio ha deciso di disdire con effetto al 31 dicembre

2002 la convenzione con la Fondazione __________, di affiliare il Comune, quale

datore di lavoro, all’istituto di previdenza “__________” secondo l’offerta

pervenuta, di conferire mandato alla stessa __________ di perfezionare il

contratto con il nuovo istituto.

Tale risoluzione è stata fra l’altro comunicata ai membri della Commissione,

sigg. __________ e RA 1 (doc XVII/2).

In data 27 giugno 2002 il Municipio di __________, in rappresentanza del datore

di lavoro, ha disdetto il contratto previdenziale con la succitata fondazione

(doc. A1).

Nel medesimo giorno, l’esecutivo comunale ha informato i dipendenti dell’avvenuta

disdetta e di voler affidare la gestione del fondo previdenziale alla compagnia

di assicurazioni __________, facendo presente che:

"

A lato pratico per il Personale affiliato non vi

saranno cambiamenti di rilievo dal momento che il regolamento di previdenza, le

cui modifiche competono al Comitato di cassa, non subisce modifiche.

Nondimeno i premi che la "__________"

esige per al copertura delle prestazioni di rischio risultano più convenienti

rispetto a quelli de "__________" e ciò anche con l'inclusione di una

rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora

non prevista.

Oltre a questo miglioramento delle prestazioni il

cambiamento potrà causare lievi differenze a vostro favore nella trattenuta di

premi di previdenza sul salario a dipendenza dell'entità della retribuzione e

della classe di età.

Rimangono riservate le competenze del Comitato di

Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di

previdenza." (Doc. A2)

Un’altra

comunicazione informativa datata 31 luglio 2002 è stata inviata dal datore di

lavoro ai propri collaboratori:

"

Ci riferiamo alla nostra comunicazione del 27

giugno u.s. e vi informiamo che il Municipio, per ragioni di varia natura, ha

revocato la propria decisione di affidare la gestione del fondo di previdenza

alla compagnia d'assicurazioni "__________" orientandosi sulla

compagnia RA 2.

Quest'ultima compagnia, oltre ad assicurare la

gestione del fondo in Ticino a cura di persone conosciute, applica condizioni

analoghe a quello offerteci dalla "__________", in ogni caso più

vantaggiose sotto ogni punto di vista rispetto a quelle attuali.

Come già comunicatovi per il Personale affiliato

non vi saranno cambiamenti di rilievo ad eccezione dell'inclusione di una

rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora

non prevista.

Vi confermiamo pure che oltre a questo

miglioramento delle prestazioni il cambiamento potrà causare lievi differenze a

vostra favore nella trattenuta di premi di previdenza sul salario a dipendenza

dell'entità della retribuzione e della classe di età.

Rimangono riservate le competenze del Comitato di

Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di

previdenza." (Doc. A3)

In

seguito, il 12 novembre 2002 il Comune di __________, per il tramite del suo

Municipio, ha sottoscritto con la Fondazione CO 1 un nuovo contratto

previdenziale (doc. A4).

In data 21 luglio 2003, quasi un anno dopo la disdetta con la Fondazione __________,

la citata Commissione si è formalmente costituita, approvando in quella seduta

il regolamento previdenziale ed i relativi complementi della nuova

assicurazione LPP.

Nel

relativo verbale si legge:

"

Approvazione del regolamento di previdenza e dei

relativi complementi

Visto ed esaminato il regolamento di previdenza

edizione 1/2003 ed i relativi complementi riguardanti il contratto No.

48953.1.10 relativi rispettivamente ai collaboratori entrati dopo il 1.1.1975 e

prima del 1.1.1975;

ritenuto che il piano di previdenza non ha subito

modifiche in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________

alla compagnia RA 2;

rilevati in particolare:

1.

l'art. 20.2.1 (ammontare delle prestazioni di libero passaggio) che non è

comprensibile in quanto contiene un rinvio all'art. 23.3.1, norma che non

risulta essere nel regolamento in esame;

2.

l'art. 24.1.1 (partecipazione alle eccedenze) la cui lettura origina il

quesito a sapere se in occasione del trapasso dei fondi dalla compagnia "__________"

alla compagnia "RA 2 " vi erano delle eccedenze e in qual modo sono

state allocate;

1.

il regolamento di previdenza edizione 1/2003 ed i relativi complementi

menzionati nei considerandi sono approvati articolo per articolo e nel

complesso con riserva di approvazione dell'art. 20.2.1 a dopo le spiegazioni

che saranno richieste alla Compagnia d'assicurazione;

2.

la RA 2 sarà pure interpellata circa il quesito sorto nell'ambito dell'esame

dell'art. 24.1.1." (XIIbis)

A titolo

informativo va segnalato che il 30 luglio 2003 la RA 2 assicurazioni ha risposto

ai quesiti sorti durante la riunione costituiva della Commissione paritetica

della Cassa (XIII/all. 17).

2.11. Al fine di

chiarire i fatti appena esposti, con lettera 16 marzo 2005 il TCA ha rivolto al

Municipio di __________ le seguenti domande:

"

1) Per quale motivo non avete interpellato la

Commissione paritetica, rispettivamente il rappresentante del personale

comunale, prima della disdetta con __________ ?

2) Per quale motivo la Commissione si è costituita solo il 21 luglio 2003?

3) Chi l’ha convocata?" (XXXV)

Con

lettera 7 aprile 2005 alla prima domanda il Municipio ha risposto come segue:

" Non

corrisponde al vero che la Commissione paritetica non è stata interpellata.

Riconfermiamo che il Rappresentante del personale, come pure tutti

gli affiliati al fondo di previdenza sono stati più volte informati prima della

disdetta del contratto con __________ e nessuno ha mai sollevato obiezioni di

sorta.

Inoltre ricordiamo ancora le

esigue dimensioni della nostra amministrazione comunale in seno alla quale, tra gli undici affiliati al fondo di

previdenza, vi sono quotidianamente strette relazioni per cui, a

differenza di realtà più grandi, ognuno è al corrente degli avvenimenti che riguardano

l'andamento del Comune e dell'amministrazione medesima.

Più precisamente ribadiamo che:

II 15 marzo 2002 il Sindaco emanava una circolare a tutto il

Personale affiliato al fondo di previdenza,

ivi compreso il Rappresentante nella Commissione Paritetica (già Comitato di cassa), con cui si informava della situazione

creatasi con la __________ e si invitava a formulare proposte per il

rinnovo del Comitato di Cassa, il cui periodo di carica era frattanto spirato.

A tergo della menzionata circolare c'era una nota informativa sulle attività

del Comitato di Cassa completa

dell'indicazione dei temi che il Comitato avrebbe dovuto "affrontare con la massima

sollecitudine" tra cui spiccava "esame

dell'eventualità di affidare la previdenza professionale dei nostri dipendenti ad un'altra istituzione in

considerazione dell'insoddisfacente qualità dei servizi amministrativi resi

dalla fondazione della __________ " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.4 § 3, all. No. 8).

Il Municipio, in regolare

seduta alla presenza di tutti i suoi membri, ivi compreso il suo rappresentante

nel Comitato di cassa, il 22 aprile 2002 prendeva atto della composizione di

tale organo e invitava i membri "a volersi riunire sollecitamente per la sua

formale costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei regolamenti riordinati e

dell'eventualità di un possibile cambiamento dell'istituzione di

previdenza". Il rappresentante del

Personale veniva informato il giorno immediatamente successivo mediante consegna di un estratto del verbale della

seduta municipale " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.5 § 1, ali. No. 10).

Frattanto, con scritto del 10

maggio 2002, il nostro Consulente specializzato -__________, già consulente assicurativo a titolo esclusivo per

la Svizzera Italiana dell'Unione delle Città Svizzere e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri- da noi interpellato sulla procedura da seguire

indicava: "E' il Municipio di __________

per il Comune di __________ quale contraente e datore di lavoro che deve inoltrare un'eventuale disdetta. Dovrebbe

consultare il Comitato di cassa" (sottolineatura

nostra).

Siffatta formulazione lasciava

intendere che un'attiva manifestazione di consenso da parte di tale organo non fosse costitutiva.

Ad ogni modo è un dato di fatto

che il rappresentante del Personale, benché costantemente e puntualmente informato, mai aveva in alcun modo

manifestato dissenso o dubbi circa la palesata

eventualità di un cambiamento di partner contrattuale; neppure aveva dimostrato

un concreto interessamento alla questione.

Dal canto suo il rappresentante

del Datore di lavoro, in quanto Municipale, era al corrente della situazione e concorde sulla necessità di affidare

la gestione del fondo di previdenza a favore del personale ad un partner

affidabile.

Sulla base di queste circostanze

e tenuto conto che il 30 giugno 2002 giungeva a scadenza il termine per l'inoltro della disdetta del contratto

con __________, il 24 giugno il Municipio risolveva di procedere in tal senso e dava comunicazione, mediante

estratto del verbale del 26 giugno, ai Membri del Comitato di cassa.

Tutto il personale affiliato,

ivi compreso il suo Rappresentante, veniva informato con circolare del

27 giugno.

Anche queste due ripetute

comunicazioni (Allegati A e B) non suscitavano alcuna reazione da parte

del Rappresentante del personale signor RA 1."

Alle

domande 2 e 3 l’esecutivo ha così risposto:

" Per quanto a nostra conoscenza non riteniamo vi

siano motivi particolari perché la Commissione si sia riunita solo il 21

luglio 2003, entrambi i membri erano al corrente della necessità di riunirsi.

La Commissione si è riunita

senza una vera e propria convocazione formale. I Membri si sono accordati tra loro."

Lo stesso giorno, sempre per chiarire quanto accaduto, il TCA ha invece posto a

RA 1 i seguenti quesiti:

"

1) Per quali motivi, in qualità di

rappresentante dei dipendenti

comunale, una volta

venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha chiesto la convocazione

della Commissione paritetica prima della riunione svoltasi il 21 luglio 2003?

2) Chi ha convocato tale riunione?

3) Per quali motivi lei ha approvato il regolamento previdenziale

ed i relativi complementi pur non essendo stato interpellato

in merito al cambiamento del fondo di previdenza?" (XXIV)

Queste

sono le risposte date dal succitato:

"

A più riprese ho chiesto verbalmente al Segretario

comunale signor __________ come mai il Municipio ha cambiato compagnia

d'assicurazione senza darne comunicazione anticipata alla Commissione

paritetica.

Mi rispose che il Municipio, quale datore di

lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la

Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate

non vengono in alcun modo modificate.

In quel momento io, in buona fede, non ebbi modo

di dubitare di tale affermazione, anche perché ho sempre creduto che

l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità

come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in

questo Comune.

Inoltre le comunicazioni del Municipio del

27.6.2002 e del 31.7.2002 a tutto il personale affiliato al fondo di previdenza

toglievano ogni mio dubbio circa la conferma delle prestazioni della nuova

compagnia d'assicurazione rispetto alla compagnia precedente __________ in

quanto erano praticamente identiche fino a quel momento." (XL)

2.12. Dall’esame

delle nutrita documentazione agli atti risulta che i dipendenti sono stati

informati dell’eventualità di un cambiamento dell’assicuratore previdenziale.

Al riguardo va fatto riferimento allo scritto 15 marzo 2002 in cui l’esecutivo

comunale ha fra l’altro informato i dipendenti sulla necessità di optare per un

altro istituto di previdenza, spiegandone le ragioni e chiedendo al personale

di nominare il proprio rappresentante, per poi indicare anche i temi da

affrontare con sollecitudine tra cui, appunto, “l’eventualità di affidare la

previdenza professionale ad un altro istituto previdenziale “ (XIII/all. 8).

Con la

risoluzione del 22 aprile 2002, comunicata il giorno successivo anche

all’Ufficio Tecnico diretto da RA 1, il Municipio ha del resto invitato i

membri della Commissione “ a volersi riunire sollecitamente per la sua

formale costituzione e di voler dar avvio, altrettanto sollecitamente,

all’esame dei regolamenti riordinati e dell’eventualità di un possibile

cambiamento dell’istituzione di previdenza” (XIII/all. 10).

La

sollecitudine richiesta era dovuta al fatto che, come evidenziato nella lettera

7 aprile 2005 del Municipio di __________, il contratto con la __________

doveva essere disdetto entro il 30 giugno 2002 (cfr. anche art. 7 della

convenzione previdenziale, XXX/all. 6).

Come detto, la Commissione si è riunita solo il 21 luglio 2003, tra l’altro per

esaminare i regolamenti del nuovo assicuratore (XIIbis).

Le

ragioni per cui la riunione ha avuto luogo soltanto dopo quasi un anno dalla

disdetta con la Fondazione __________ sono state del resto evidenziate dallo

stesso __________ RA 1.

Nel citato

scritto 29 marzo 2005, in risposta alla domanda rivoltagli da questo TCA il 16

marzo 2005 (“Per quali motivi, in qualità di rappresentante dei dipendenti

comunali, una volta venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha

chiesto la convocazione della Commissione paritetica prima della riunione

svoltasi il 21 luglio 2003 ?”; XXXIV) egli ha fra l’altro evidenziato di

non aver avuto dubbi sull’operato dell’esecutivo (“ … ho sempre creduto che

l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità

come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in

questo Comune…; XL).

Con la

lettera 7 aprile 2005 al TCA il Municipio, riguardo alla procedura da seguire

in caso di disdetta del contratto previdenziale, ha fatto presente che nello

scritto 10 maggio 2002 l’__________ aveva sostenuto che si “dovrebbe”

consultare il Comitato di Cassa, lasciando quindi intendere che non era

necessario un esplicito consenso da parte del succitato organo; in questo

contesto s’inserisce quanto affermato da RA 1 con lettera 29 marzo 2005 al TCA,

quando sottolinea la risposta ricevuta del segretario comunale riguardo ai

motivi di non aver avvisato preventivamente la Commissione paritetica sul

cambiamento dell’istituto previdenziale (…“il Municipio, quale datore di

lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la

Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate

non vengono in alcun modo modificate”; XL).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata innanzitutto che quanto sostenuto

dall’__________ non corrisponde alla dottrina ed alla giurisprudenza riportata

al consid. 2.7.

D'altra

parte, l’esecutivo ha coinvolto il personale tenendolo costantemente informato riguardo

al cambiamento dell’istituto previdenziale ed invitando la Commissione

paritetica a volersi sollecitamente riunire e trattare la problematica.

È vero che il datore di lavoro, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare,

non ha atteso l’esplicito assenso del personale, rispettivamente del suo

rappresentante in seno alla citata commissione. È comunque altrettanto vero che

non avendo ricevuto alcuna reazione da parte degli interessati riguardo all’iter

che ha portato al cambiamento dell’istituto di previdenza e tenuto conto che la

Commissione paritetica non si è riunita prima del 21 luglio 2003, il Municipio poteva

ritenere tacitamente approvato il suo agire.

Va poi ricordato che nella più volte citata seduta

del 21 luglio 2003 la Commissione paritetica ha dato l’assenso ai piani

previdenziali nonché ai regolamenti contenuti nel contratto d’affiliazione con

la Fondazione CO 1. Infatti, come risulta dal medesimo verbale, i commissari

hanno potuto accertare che “il piano di previdenza non ha subito modifiche

in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________

alla compagnia RA 2” (XII bis).

È vero che, come sottolineato dagli attori nelle osservazioni 30 agosto 2004

(XXVII) e nello scritto 29 marzo 2005 (XL), il rappresentante dei lavoratori

non ha dato l’assenso al contratto d’affiliazione, ma è anche vero che i piani

di previdenza, nonché i regolamenti, si fondano sul contratto stesso.

Di conseguenza gli attori non possono ora mettere in discussione, senza

incorrere in un abuso di diritto, il contratto d’affiliazione con la Fondazione

CO 1 dopo che la Commissione paritetica, presente RA 1, ha approvato i relativi

regolamenti, inclusi quelli di previdenza.

Inoltre, a mente del TCA, non è necessario richiamare,

come postulato dagli attori con scritto 15 giugno 2004 a questa Corte, gli atti

relativi alla causa __________ “la cui liquidazione sembra essere il vero

motivo, se non della disdetta del contratto con la __________, sicuramente

della scelta dell’RA 2 in luogo della __________ “ (XVII, punto no 2).

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid.

3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A

prescindere che, a detta del Comune di __________, la vertenza __________ non

concerneva l’ambito previdenziale (cfr. duplica 16 agosto 2004, pag. 3, XXII),

va ricordato che la Commissione paritetica ha dato l’approvazione ai

regolamenti relativi al rapporto di affiliazione con la Fondazione CO 1 ed è

quindi irrilevante accertare quanto richiesto dagli attori.

Infine, per quel che concerne la Fondazione convenuta, contrariamente a quanto

sostenuto dagli attori, dagli atti non risulta che essa fosse a conoscenza

delle modalità di disdetta del contratto di affiliazione con il precedente istituto

previdenziale. Determinante è comunque la circostanza che con l’approvazione al

21 luglio 2003 da parte della Commissione paritetica la convenuta poteva

concludere per la validità del contratto d’affiliazione sottoscritto il 31

luglio 2002 con il Comune di __________, rendendo così vincolante il rapporto

previdenziale stesso. Infatti, l’art. 13.2 del contratto d’affiliazione recita

che, “fatto salvo per le affiliazioni anteriori al 1° gennaio 1985, i

contratti risultano vincolanti soltanto dopo che i dipendenti hanno dichiarato

di essere d’accordo con la scelta dell’istituto di previdenza registrato e che

tale consenso viene presupposto appena i dipendenti hanno partecipato

all’elezione della Commissione di previdenza”, la quale in casu è stata

denominata Commissione paritetica (doc. A4).

Visto quanto precede, la petizione volta ad accertare la non validità della

disdetta con la Fondazione __________, rispettivamente la non conformità alla

legge dell’affiliazione alla Fondazione RA 2 dev’essere respinta.

2.13. Con lettera

15 agosto 2003 la RA 2 assicurazioni ha informato il Comune di __________ di

procedere ad alcuni adeguamenti previdenziali, spiegandone i motivi.

I provvedimenti da adottare sono stati indicati nella stessa lettera e sono i

seguenti:

"

RA 2 punta su un orientamento costante verso la

stabilità e adotterà quindi i provvedimenti seguenti:

■ aumento del premio d'invalidità

nella misura della necessità attuariale;

■ aumento del

premio sui costi, in quanto per ragioni di trasparenza

non è più

appropriato compensare il deficit dei costi con i redditi d'investimento,

operazione che tra l'altro la situazione sui mercati non permette più di

eseguire; inoltre, adeguamento del regolamento dei costi, per addebitare le

spese in modo più equo in base al principio della causalità;

■ riduzione del

tasso di conversione per la parte sovraobbligatoria

del capitale di

vecchiaia al livello della tariffa collettiva attualmente valida per le nuove

rendite di vecchiaia; tale cambiamento non interessa le rendite in corso;

■ riduzione

della remunerazione dell'avere di vecchiaia

sovraobbligatorio al

di sotto del livello del tasso d'interesse minimo LPP, tuttavia soltanto se quest'ultimo

non viene ridotto nella misura richiesta dal contesto finanziario; sull'avere

di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP continuiamo naturalmente a

garantire la remunerazione minima prevista per legge.

RA 2 è consapevole

del fatto che tali cambiamenti comportano un maggior onere economico per i

nostri clienti e assicurati. Senza questi provvedimenti, in futuro sarà

impossibile realizzare la previdenza professionale in modo coerente e

affidabile. Un ritardo o una mancata applicazione di tali misure andrebbe

contro il principio della cautela e renderebbe necessario un adattamento

successivo ben più incisivo. Per evitare una tale situazione, RA 2 ha deciso di

agire subito."

Tenuto conto

delle ripercussioni di tali adeguamenti, nel medesimo scritto l’ente

assicurativo ha fatto presente:

"

Per i nostri clienti le conseguenze sul piano

dei costi ammontano in media all'1% del salario assicurato, tuttavia in singoli

casi gli adeguamenti del premio potrebbero risultare più importanti. In qualità

di partner leale, vi comunichiamo che, in vista di questi adeguamenti, nasce il

diritto straordinario di disdire il contratto entro il 31.12.2003. In ogni caso

raccomandiamo ai clienti che desiderano o devono far valere tale diritto, di

assicurarsi una copertura assicurativa per il 2004 prima di sciogliere il

contratto e di concordare le condizioni contrattuali per il 2004 per iscritto e

in modo vincolante con il nuovo istituto di previdenza." (Doc. A5)

Copia di

questa comunicazione è stata trasmessa il 18 agosto 2003 a RA 1, quale

rappresentante dei lavoratori della Commissione paritetica (cfr. lettera 15

dicembre 2003 del Municipio, doc. A7).

Con scritto datato 19 novembre 2003 RA 1, a nome dei dipendenti, ha chiesto al

datore di lavoro di convocare urgentemente la Commissione paritetica per

discutere sulla disdetta data alla Fondazione __________ e, sopratutto, riguardo

alle modifiche del contratto previdenziale tra il Comune di __________ e la Fondazione

CO 1 (doc. A 6).

In risposta, il 15 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha spiegato le

ragioni giustificanti il mantenimento del rapporto previdenziale con la Fondazione

CO 1, evidenziando:

"

Circa la concreta portata di tali cambiamenti vi

rinviamo direttamente alla comunicazione della Compagnia, limitandoci a

sottolineare che il contenuto aumento dei premi (complessivamente pari a ca.

l'1% del salario assicurato) viene assunto in ragione di 2/3 a carico del

datore di lavoro.

A prescindere da ogni valutazione circa la

proporzionalità di una disdetta contrattuale in rapporto ai cambiamenti

annunciati, bisogna rendersi conto che la previdenza del personale è una cosa

seria sulla quale non è assolutamente il caso di improvvisare: una disdetta del

contratto di previdenza non accuratamente ponderata potrebbe comportare

conseguenze pesantissime a danno degli assicurati.

Date queste premesse il Municipio non ha

considerato in alcun modo l'eventualità di disdire il contratto della

previdenza del personale entro la fine del corrente mese.

Per concludere vi ricordiamo che:

- il Piano di previdenza per il personale del

Comune che, lo si

ribadisce, non ha subíto

modifiche con il cambiamento di partner contrattuale, offre prestazioni di gran

lunga superiori a quelle minime previste dalla LPP ed in generale buone o

ottime in raffronto ad altri datori di lavoro pubblici o privati;

- il contratto di previdenza per il personale del Comune si divide

in due piani distinti: uno dei quali a favore dei dipendenti entrati prima del

1.1.1975 - attualmente solo voi - che beneficiate di condizioni sensibilmente

migliori rispetto al resto del personale;

- inoltre il Comune di __________, quale datore di lavoro,

finanzia in ragione di 2/3 i premi del fondo di previdenza allorché la legge

stabilisce una partecipazione minima del 50%, criterio generalmente

applicato." (Doc. A7)

Lo stesso

giorno il Sindaco si è rivolto per iscritto agli affiliati del fondo di

previdenza, spiegando in dettaglio la portata dei cambiamenti previdenziali per

poi evidenziare:

"

Il Municipio non ha considerato la richiesta

dell'ing. RA 1 di disdire immediatamente il contratto con RA 2 in quanto, a

prescindere dal fatto che tale richiesta è stata formulata individualmente dal

rappresentante del personale solo dieci giorni prima del termine ultimo per

l'inoltro della disdetta:

- i cambiamenti annunciati non sono di entità

tale da giustificare una disdetta del contratto;

- la disdetta di un contratto previdenziale senza

aver preventivamente accertato, con garanzie scritte, la possibilità di

sottoscrivere un nuovo contratto a condizioni migliori sarebbe un atto del

tutto irresponsabile che potrebbe comportare rischi pesantissimi a danno del

personale affiliato;

Il Municipio ed il Sottoscritto sperano

vivamente, con la presente, di aver contribuito a ristabilire tra il Personale

del Comune un clima di fiducia e di sicurezza. Si ripromettono sin d'ora di

organizzare, a fine gennaio / inizio febbraio 2004, una riunione di tutto il

Personale alla presenza di un Professionista nel campo delle previdenza sociale

affinché possano essere ulteriormente e definitivamente chiarite eventuali

perplessità." (Doc. A8)

La

preannunciata riunione informativa è stata poi organizzata per il 4 marzo 2004

(doc. A9).

Riguardo a questo capitolo, con la petizione in oggetto gli attori hanno

chiesto al TCA di accertare “se in, assenza del consenso del rappresentante

del personale, la mancata disdetta del contratto con la Fondazione CO 1,

comunque apparentemente informata del contenzioso interno al Comune, ha o meno

provocato la continuazione del contratto”.

Come evidenziato al consid. 2.7, legge e giurisprudenza richiedono, nell’ambito

della previdenza professionale obbligatoria, il consenso del personale in caso

di affiliazione (iniziale) e di disdetta di un rapporto contrattuale presso un

istituto previdenziale.

A mente del TCA, tali presupposti non devono essere adempiuti, qualora si

tratti, come è il caso in esame, di mantenere il rapporto con l’attuale fondo

di previdenza e questo indipendentemente dal tipo di copertura assicurativa, sovraobbligatoria

o meno.

Conformemente all’art. 7.1 del contratto di affiliazione, la disdetta

(ordinaria) del rapporto previdenziale può essere data dal datore di lavoro,

previo consenso della Commissione paritetica. Inoltre, secondo la Fondazione

convenuta (il Regolamento nulla prevede al riguardo), solo il Comune di __________

è legittimato ad esercitare il diritto alla disdetta straordinaria a seguito delle

modifiche regolamentari notificate il 15 agosto 2003 (doc. A5).

Sia come sia, determinante è che il contratto d’affiliazione in questione

rimane valido, non essendo stata inoltrata alcuna disdetta, sia

ordinaria che straordinaria.

Pertanto, la petizione, tendente all’accertamento della non validità della

mancata disdetta, va respinta.

Per quel che concerne invece la richiesta formulata dagli attori di censurare

il comportamento del Municipio “che non rispetta la natura paritetica della

fondazione collettiva ed il diritto del rappresentante del personale ad

esprimersi su questioni importanti quali il mantenimento del contratto con l’RA

2 dopo le importanti modifiche da quest’utlima unilateralmente decise, pochi

mesi dopo l’inizio del rapporto contrattuale”, va sottolineato quanto

segue.

Occorre innanzitutto

evidenziare che il 18 agosto 2003 RA 1, quale rappresentante dei dipendenti

comunali nella Commissione paritetica, sapeva dei summenzionati cambiamenti

contrattuali, comunicati dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ con

lettera 15 agosto 2003 (cfr. lettera 15 dicembre 2003 del Municipio a RA 1,

doc. A7).

Ciononostante,

dopo aver lasciato trascorrere quasi tre mesi, in data 19 novembre 2003 (pochi

giorni prima della scadenza del termine utile per la disdetta straordinaria)

egli ha chiesto la convocazione della Commissione stessa (doc. A6), a cui il

datore di lavoro non ha dato seguito, contravvenendo quest’ultimo a quanto

stabilito dal regolamento previdenziale. L’art. 1.3.1 del regolamento

d’organizzazione prevede infatti che la convocazione della Commissione

paritetica “avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri la

richiede” (doc. A4). Visto che nel Comune di __________ la citata Commissione è

composta da due membri, uno a rappresentanza del datore di lavoro, l’altro del

personale, il Municipio avrebbe dovuto convocarla.

Inoltre, occorre rilevare come i regolamenti modificati a seguito dei

cambiamenti contrattuali annunciati il 15 agosto 2003 da RA 2 assicurazioni,

non sono stati sottoposti all’approvazione della Commissione paritetica, così

come stabilito dall’art. 1.4.4 lettera a del Regolamento d’organizzazione (“La

commissione di previdenza ha in particolare il compito: approva il regolamento

nel rispetto delle disposizioni LPP”).

Al riguardo va tuttavia segnalato che spetta all’autorità di vigilanza

verificare se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni

legali (art. 62 cpv. 1 lett. a LPP). Secondo la giurisprudenza questo controllo

si estende anche in casi in cui si deve verificare se l’istituto di previdenza

ha rispettato le regole di procedura, in particolare con riferimento all’art.

51 LPP (consid. 2.9), al momento dell’adozione o della modifica di disposizione

regolamentari o statutarie (DTF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b e

riferimenti; STFA 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04, consid. 2.2.)

Di conseguenza, il TCA non può né censurare tale modo di agire né intervenire

nel merito, motivo per cui su questo punto la petizione va dichiarata irricevibile.

Per questi motivi, infine, non è necessario dare seguito alle richieste

d’interrogatorio, formulate da RA 1 con scritto 15 giugno 2004 (XVIII), del Municipale

signor __________, del Segretario comunale signor __________ e dei signori __________

e __________ dell’__________ i quali dovrebbero riferire in merito alla

prosecuzione, malgrado i più volte citati cambiamenti regolamentari, del

contratto di previdenza con la Fondazione CO 1 (valutazione anticipata delle

prove, cfr. consid. 2.12).

2.14. Per quanto

concerne la rifusione delle ripetibili il tema non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si

limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti.

II principio, enunciato

dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui

il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in

materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n.

4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328,

332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile

all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro

tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante

giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a

ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile

dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Nel Ticino, la LPTCA

prevede il ricorrente che vince la causa ha “diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di

patrocinio".

II diritto è dunque

riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo

ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di

procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V

86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid.

4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente

riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale

ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126 V 150), ritenuto che nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Tale

principio vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF

128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del

9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,

vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,

in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori

condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte

non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore

litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi

profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V

150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Tali

presupposti non essendo nella fattispecie adempiuti, in applicazione alla

succitata giurisprudenza federale, né al Comune di __________, né alla

Fondazione CO 1, entrambi non rappresentati in causa da un avvocato o da

persona qualificata, può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, la petizione di AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, AT 5, AT 6, AT 7 e di AT 8 è

respinta.

2.- La

petizione di __________ è stalciata dai ruoli per desistenza.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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