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Decisione

34.2004.25

competenza del TCA in vertenza tra che oppone lavoratore al datore di lavoro quanto al pagamento di contributi LPP; datore di lavoro condannato a versare i contributi previdenziali anche sulla tredice

15 ottobre 2004Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori che hanno compiuto i diciassette

anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320

franchi (dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo

che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio

dopo che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione

obbligatoria."

"

Il Consiglio federale determina quali categorie

di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione

obbligatoria."

Per gli

anni 1999 e 2000 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava

a fr. 24'120, negli anni 2001 e 2002 a

fr. 24'720 (cfr. art. 5 OPP2 e le relative modifiche).

L'art. 2

OPP2 dispone che se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un

periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe

percepito per un anno intero d'occupazione.

Inoltre,

giusta l’art. 1 cpv. 1 OPP2:

"

I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione

obbligatoria:

a. i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto

all’obbligo di versare contributi all’AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato

non superiore ai tre mesi;

se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il

salariato é assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;

c. i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già

obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se

esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;

d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai

sensi dell’AI;

e. i

seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi

lavorano:

1. i

parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;

2.

i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per

gestirla personalmente."

Infine,

conformemente all’art. 7 cpv. 2 LPP:

"

È tenuto conto del salario determinante giusta

la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."

e l'art.

3 cpv. 1 OPP2 prevede a questo proposito che:

"

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può

derogare al salario determinante nell’AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base

all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già

convenuti per l’anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle

professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono

irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."

2.5. Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro

dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Per quanto riguarda

il versamento dei contributi, va fatto presente che il datore di lavoro, tranne

nei casi in cui assume interamente a suo carico l’onere contributivo, preleva i

contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all’istituto di

previdenza, nella misura stabilita dal relativo regolamento (art. 66 LPP); egli

è infatti l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche

Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, pag. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32).

Sui contributi non pagati alla scadenza l’istituto può pretendere interessi di

mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

2.6. Nella

fattispecie in esame è incontestato che l’attrice abbia cessato la sua attività

lavorativa presso la CO 1 SA, iniziata nell’ottobre 1999, al 30 settembre 2002.

Dagli atti risulta che per il 2002 l’ex datrice di lavoro ha notificato alla

Cassa un salario annuo di fr. 32'520, determinato su dodici mensilità (doc.

19).

Tuttavia, l’art. 16 del CLL farmacisti ha il seguente tenore:

"

16.1 Il dipendente ha diritto alla tredicesima

mensilità da pagare di regola nel mese di dicembre, entro il 20

16.2 In caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell’anno, la

tredicesima sarà versata “pro rata temporis. (doc. A22)"

Ritenuto

che la CO 1 SA è membro dell’__________ dal 4 ottobre 1999 (doc. A8) e

considerato che la menzionata associazione padronale, quale parte contraente,

ha firmato il succitato CLL, occorre evidenziare che la convenuta era obbligata

a riconoscere all’attrice la tredicesima mensilità, calcolata pro rata temporis

sino alla cessazione del rapporto lavorativo (30 settembre 2002).

Non va pertanto prestata adesione alla tesi della convenuta, secondo cui la

tredicesima deve essere considerata una “specie di gratificazione”. La

prestazione salariale in discussione è contrattualmente dovuta in base all’art.

16 CLL.

A dimostrazione che la CO 1 SA fosse al corrente delle norme giuridicamente

vincolanti del contratto collettivo vi è la citata adesione alla __________,

nonché la seguente frase contenuta a piè pagina della “conferma di assunzione”

: “… per tutto quanto non indicato nella presente conferma fanno stato il

contratto collettivo di lavoro per il personale di farmacia e gli art.

319-343 del Codice delle Obbligazioni”, come, ad esempio, il disciplinamento

della tredicesima mensilità (doc. A1, A6; sottolineatura del redattore).

Per quel che concerne il calcolo dei premi occorre fare riferimento allo

scritto 19 luglio 2004 della Cassa.

Dallo stesso si evince che sulla base di un salario annuo AVS (determinato

dall’istituto previdenziale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPP, senza quindi la

deroga di cui all’art. 3 cpv. 1 OPP2, cfr. consid. 2.4 in fine) di fr. 35'230

(2’710 x13) il premio paritetico (per datore di lavoro e salariato) mensile

ammonta a fr. 83,25.

Riguardo al periodo di contribuzione occorre precisare che il regolamento della

citata cassa pensione (art. 13 cpv. 2) prevede l’assunzione dei premi da parte

dell’istituto di previdenza dal 91.o giorno di incapacità lavorativa per

malattia od infortuni. Siccome l’attrice è incapace al lavoro ininterrottamente

dall’8 febbraio 2002, il diritto alla liberazione dei premi sorge dal 1° maggio

2002. Per questo motivo che la Cassa ha determinato i contributi dal 1° gennaio

al 30 aprile 2002 per fr. 333 (4 x 83,25).

Sempre dal citato scritto si evince che il premio mensile paritetico

determinato su un salario annuo AVS, senza la tredicesima, di fr. 35'520 (2'710

x 12) è di fr. 61,75, rispettivamente di fr. 247 per i quattro mesi di

contribuzione del 2002 e quindi la differenza è di fr. 86 (333 – 247).

Visto

quanto precede, il salario annuo da notificare alla Cassa pensione __________

per la dipendente RI 1 nel 2002 viene cifrato in fr. 35'230.

La CO 1 SA procederà in seguito al versamento del saldo dovuto all’istituto

previdenziale in base al conteggio allestito da quest’ultimo.

2.7. Con lettera

11 agosto 2004 RI 1 ha esteso l’oggetto della petizione, facendo rilevare:

"

Abbiamo ricevuto il vostro scritto di data 21

luglio u.s. con l'allegato (XVIII, 1-20) e abbiamo appreso, evento prima

sconosciuto, che la Cassa di Pensione __________, con lettera di data 19

luglio, segnala a questo Lodevole TCA che

" Nous

sommes néanmoins surpris que la modification ne concerne

que l'année 2002 étant donné que pour les

annés précédentes, le

salaire annue brut

de Madame RI 1 a toujours été déclaré sur 12 mois."

Al riguardo si richiama l'allegato XVIII / 11-15.

Appare, dunque, palese che si impone da parte

nostra la rettifica della petizione di data 5 aprile 2004 nel senso che, oltre

all'anno 2002, pure sia fatto obbligo alla CO 1 di notificare alla Cassa di

Pensione __________ i salari relativi dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2001

comprensivi della quota parte della tredicesima mensilità.

I salari da notificare, quindi, così si

giustificano:

1999 Fr. 48'750.00 invece di Fr.

45'000.00 (salario

riportato su 13 mesi)

2000 Fr. 49'400.00 invece di Fr.

45'600.00

2001 Fr. 50'232.00 invece di Fr.

46'368.00

Il salario annuo sopra indicato è desunto dagli

annessi (V, 1-19) trasmessi dalla CO 1 SA con scritto di data 29.04.2004."

(Doc. XXI)

La

convenuta, nel termine assegnatole dal TCA per una presa di posizione a tale

riguardo, è rimasta silente.

Orbene, per quel che concerne il 1999 la convenuta ha notificato un salario

mensile di fr. 3'750, rispettivamente annuo di fr. 45'000 corrispondente a 12

mensilità (allegati 16 e 17 al doc. XVIII).

Lo stesso è accaduto per l’anno 2000, con una notifica salariale di fr. 45'600

(12 x 3'800, cfr. allg. 13 e 14/XVIII) e per il 2001 con una notifica di fr.

46'368 (12 x 3'864, cfr. conteggio in allg. 11 e 12/XVIII). Sulla base di

questa documentazione la Cassa ha poi determinato il salario assicurato ed i

relativi premi (allg. 11,13 e 15/XVIII).

I salari AVS da comunicare alla Cassa, dovendo includere anche la tredicesima

(cfr. consid. 2.6), ammontano dunque a

fr. 48'750 (45'000 + 3'750) per il 1999, fr. 49'400 (45'600 + 3'800) per il

2000 ed, infine, fr. 50'232 (46'368 + 3'864) per il 2001.

Va evidenziato che, contrariamente al 2002, la CO 1 SA ha versato la

tredicesima per gli anni 1999, 2000 e 2001 (doc. A/4, 13 e 14), senza tuttavia,

come visto, averla dichiarata all’Istituto previdenziale.

Pertanto,

i salari annui da notificare alla Cassa per gli anni 1999, 2000 e 2001

ammontano a rispettivi fr. 48'750, fr. 49'400 e fr. 50'232. I relativi

contributi dovuti dal datore di lavoro verranno quindi calcolati dall’istituto

previdenziale conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento in casu

applicabili, sulla base dei succitati salari, tenuto conto dei pagamenti già

effettuati dal datore di lavoro. Il conteggio del saldo dovuto dovrà quindi

essere trasmesso alla convenuta per il versamento.

2.8. Con scritto

27 luglio 2004 la CO 1 ha trasmesso il conteggio salariale di quanto versato

all’attrice nel 2002, sostenendo di aver corrisposto più salario (fr. 1'345,71)

di quanto dovuto (XX).

Tale conteggio è stato contestato dall’attrice (XXIV).

Al riguardo va fatto presente che questo Tribunale non è competente per esaminare

la fondatezza di quanto allegato dalla convenuta, trattandosi infatti di un

questione prettamente di natura civilistica.

2.9. Per quanto

concerne la rifusione delle ripetibili, richiesta dall’attrice, il tema non

è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Considerandi

II principio, enunciato

dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui

il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in

materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n.

4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000

pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS

(estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g

LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per

costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il

diritto a ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è

deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi ha provveduto, nel

Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di

patrocinio".

II diritto è dunque

riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo

ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di procedura

per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid.

4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF

105.

Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere

esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso e patrocinato in causa (DTF

126.

V 150).

A

proposito del requisito del patrocinio in causa, il TFA, nella sentenza

pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V

278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière

de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse

des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens,

tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que

pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la

Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable

lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés

(ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre

des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération

suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis

(arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du

3.

février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre

1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction

du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le

Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié

P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides

(consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du

28.

novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique

(arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié

F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt

non publié S. du 3 février 1999)." (sottolineatura del redattore)

Risultando

l’attrice vittoriosa e rappresentata da un sindacato, in applicazione della

giurisprudenza citata, la CO 1 SA dovrà versarle fr. 1'000 a titolo d’indennità

per spese ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ È

accertato un salario annuo di RI 1 quale dipendente della CO 1 SA ammontante a

fr. 48'750 per il 1999, fr. 49'400 per il 2000, fr. 50'232 per il 2001 e

fr. 35'230 per il 2002, con consecutivo obbligo da parte del datore di lavoro

di versare alla Cassa pensione __________ i relativi contributi previdenziali

conformemente ai considerandi 2.6 e 2.7.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

SA verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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