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Decisione

34.2004.31

mancato versamento all'istituto collettore dei contributi previdenziali; sentenza di condanna al pagamento dei contributi vale quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione. Accollo tasse e spese d

8 settembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

- l’Ordinanza

citata precisa che il datore di lavoro deve versare all'Istituto collettore i

contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto

dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza

(art. 3);

- l’obbligo

contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato

contestato e dev’essere ammesso;

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che

rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in

dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"La

Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

- con il suo patrimonio e il reddito dello

stesso;

- con le prestazioni di libero passaggio e i

versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole

struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai

sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le

misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende

affiliate;

- con elargizioni e donazioni." (Doc. H)

- la

richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è

intervenuta in causa, né precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in

merito al calcolo dei contributi previdenziali allestito dall’attrice;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

- infatti,

le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.

C-E). Il calcolo del debito contributivo relativo al periodo in esame (1°

gennaio-31 dicembre 2001) per complessivi fr. 11'788.-- si fonda su questi

elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;

- in quanto

stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo

di fr. 11'788.--, come pure l'addebito dei costi di diffida (fr. 200.--), dei

costi d'esecuzione (fr. 150) e degli interessi di ritardo (fr. 962.--) dev’essere

pertanto confermato (art. 4 Condizioni d'affiliazione, doc. B; Tariffa costi

amministrativi allegata alla Decisione d'affiliazione; DTF 117 II 258);

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 19

novembre 2003 su fr. 12'950.--;

- poiché la

convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102 e

103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde

a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- con la

petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une

poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,

pp. 241ss, 251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

Considerandi

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr.

13'100.-- oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2003 su fr. 12'950.--, senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva

che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in

virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per il

TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;

SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche

previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono

di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui

che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente

causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta

per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di

un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario.

Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere

accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a

riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame

(DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13

luglio 1998 in re T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alla diffida di pagamento

inviatale dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato

temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura

per globali fr. 300.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché

rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con

leggerezza (cfr. Supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e

patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle

ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla

temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128.

V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135

consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§) Di

conseguenza la CV1 è condannata a versare alla Fondazione istituto collettore

LPP, __________ fr. 13'100.-- oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2003 su fr.

12'950.-- a titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1°

gennaio-31 dicembre 2001.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________ dell'UE di __________ per l'importo di fr. 13'100.-- oltre interessi

al 5% dal 19 novembre 2003 su fr. 12'950.--.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della CV1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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