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Decisione

34.2004.32

mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento

25 gennaio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di previdenza con effetto al 31 dicembre 1999 a seguito del mancato pagamento

dei premi dovuti (VII/2-10; XV/3; XXI/9); è vero che successivamente l’agenzia

di __________ della Fondazione __________, su preavviso del Comitato di Cassa

di __________ (doc. III/4), ha erroneamente emesso il prolungamento del

contratto; tuttavia non è stata in seguito emessa alcuna fattura né CV 1 ha

provveduto ad effettuare alcun pagamento (circostanza questa tacitamente

ammessa dall’escusso) per cui la relativa copertura assicurativa era di fatto

inesistente (XV, XXI); la fondazione della __________ ha del resto confermato

di avere pure provveduto a trasferire le prestazioni di libero passaggio a

favore di due dipendenti del convenuto alla Fondazione Istituto collettore, mentre

che quella relativa al terzo salariato è stata versata in contanti

all’assicurato (XV);

- alla luce

di quanto precede, CV 1 deve essere considerato regolamente affiliato alla

Fondazione attrice con effetto dal 1. gennaio 2000, le censure espresse in

proposito dall’interessato essendo prive di ogni fondamento ed essendo

chiaramente smentite dalla documentazione acquisita agli atti;

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che

rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in

dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"

La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i

suoi obblighi:

- con il suo patrimonio e il reddito dello

stesso;

- con le prestazioni di libero passaggio e i

versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole

struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai

sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le

misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende

affiliate;

- con elargizioni e donazioni." (Doc. H)

- la

richiesta della fondazione attrice non è stata contestata, in quanto tale, dal

convenuto, il quale si è limitato in proposito ad affermare di non aver

comunicato alla Fondazione i salari dei propri dipendenti (cfr. III); né

precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in merito al calcolo dei

contributi previdenziali allestito dall’attrice;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

- infatti, le

persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa e in

particolare dalla distinta dei salari AVS 2000 e 2001 (doc. C-F). Per il

biennio seguente la fondazione attrice ha precisato di aver ritenuto le

medesime cifre in difetto di comunicazione diversa da parte del datore di

lavoro (XI). Anche su questo punto CV 1 non ha sollevato obiezione alcuna. Il

debito contributivo relativo al periodo in esame (1. gennaio 2000 – 30

settembre 2003) - calcolato in base a questi elementi e su quelli ricordati sopra

- deve quindi essere cifrato in fr. 10'612.30 (doc. D, G, I, );

- in quanto

stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo

di fr. 10'612.30, oltre ai costi di diffida (fr. 100.--), e i costi

d'esecuzione (fr. 150.--) devono essere pertanto confermati (cfr. I; cfr. anche

doc. I, F;G; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; Tariffa costi

amministrativi allegata alla Convenzione; DTF 117 II 258);

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 18

novembre 2003, data della domanda d'esecuzione, su fr. 10'712.30;

- ricordato

come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89; cfr. anche doc. H), poiché il

convenuto è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103

Considerandi

CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- pertanto il

convenuto dev’essere condannato a versare

fr. 10'862.30

oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30;

- con la petizione

l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione

integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V

109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite

pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss,

251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 10'862.30

oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 senza che il

creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al

giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti),

il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è

deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V

403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112.

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992

in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§) Di conseguenza CV 1, __________

è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________, __________

fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 a

titolo di contributi previdenziali e spese.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.

del __________ del __________ dell'UE di __________.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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