34.2004.32
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento
25 gennaio 2005Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.32
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento
CONTRIBUTI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.32
fc
Lugano
25 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 maggio
2004 di
Fondaz. istituto collettore LPP, _____________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
- per
decisione n. 155.1.2233.51 del 29 ottobre 2002, cresciuta in giudicato il 30
novembre successivo, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione),
constatato che l’affilliazione al precedente istituto di previdenza (__________)
era stata sciolta con effetto al 31 dicembre 1999, ha
affiliato d'ufficio CV 1 di __________, quale datore di lavoro, ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto
dal 1. gennaio 2000 (doc. A e B);
- la
Fondazione ha in seguito stabilito e notificato al datore di lavoro l’ammontare
dei contributi dovuti per il periodo dal 1. febbraio 2000 al 30 settembre 2003 (doc.
C – F), diffidandone in seguito, con lettera 28 ottobre 2003, il relativo
pagamento per un importo complessivo (comprensivo di spese, costi di decisione
ed interessi) ammontante, a tale data, a fr. 11'512.30 (doc. G);
- a fronte
del mancato pagamento dell'importo richiesto, la Fondazione ha quindi fatto
spiccare dall'UE di __________ nei confronti di CV 1 il precetto esecutivo no.__________
per un importo di fr. 10'712.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 e
spese di mora per fr. 150.-- (doc. I);
- l’escusso
ha interposto opposizione (doc. I);
- con una petizione
del 19 maggio 2004 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare CV 1 al
pagamento di fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr.
10'712.30, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ nonché la rifusione delle
ripetibili (I);
- con
risposta del 9 giugno 2004 CV 1 ha sostanzialmente chiesto la reiezione della
petizione per quanto riferito al credito relativo al periodo dal 1. gennaio
2000 al 31 dicembre 2002 sostendendo che sino al 31 dicembre 2002 egli era affiliato
alla __________ (III);
- il 1. luglio 2004 la Fondazione
ha dal canto suo prodotto della documentazione ribadendosi nelle proprie
posizioni (V);
- in seguito il TCA si è
rivolto alla __________, __________, rappresentata dalla __________, chiedendo
la produzione dell’intera documentazione relativa all’affilliazione di CV 1
(VI); a tale richiesta la fondazione interpellata ha dato seguito in data 9
luglio 2004 (VII);
- il convenuto si è espresso
in merito con osservazioni del 29 luglio 2004 (IX), l’attrice con lettera del
18 agosto 2004 (XI);
- la vicecancelliera ha
proceduto in seguito a interpellare nuovamente la __________, la quale ha
fornito ulteriori ragguagli il 3 novembre 2004 (XIII, XV) e 6 dicembre 2004
(XVIII, XXI) ;
- la
fondazione attrice e CV 1 si sono espressi in merito con scritti del 30
novembre 2004 (XX) rispettivamente 13 novembre 2004 (XVII);
in diritto che
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato;
- l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP, art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale);
- l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3);
- in
concreto il convenuto non censura l’obbligo contributivo in quanto tale che gli
incombe nella sua qualità di datore di lavoro; contesta invece l’affilliazione
all’attrice e, quindi, di essere debitore nei suoi confronti, facendo valere
che sino alla fine del 2002 egli era era già regolarmente affiliato alla __________
(in seguito Fondazione __________);
- in
proposito questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che il convenuto non ha
provveduto a contestare la decisione della Fondazione attrice concernente l’affilliazione
d’ufficio del 29 ottobre 2002 conformemente all’indicazione dei mezzi di
impugnazione apposta in calce alla decisione medesima e, quindi, deferendola
con ricorso alla competente Commissione federale di ricorso di Losanna entro 30
giorni dalla notifica (doc. A); di conseguenza il provvedimento in oggetto è
cresciuto in giudicato e non può quindi di principio più essere contestato;
- ma a
prescindere da tale circostanza, si deve rilevare che gli accertamenti
effettuati in corso di causa da questo Tribunale hanno permesso di accertare
che il contratto d’affilliazione in essere tra CV 1 e la Fondazione della __________
a decorrere dal 1. agosto 1997 (VII/1) è effettivamente stato disdetto dall’istituto
Fatti
di previdenza con effetto al 31 dicembre 1999 a seguito del mancato pagamento
dei premi dovuti (VII/2-10; XV/3; XXI/9); è vero che successivamente l’agenzia
di __________ della Fondazione __________, su preavviso del Comitato di Cassa
di __________ (doc. III/4), ha erroneamente emesso il prolungamento del
contratto; tuttavia non è stata in seguito emessa alcuna fattura né CV 1 ha
provveduto ad effettuare alcun pagamento (circostanza questa tacitamente
ammessa dall’escusso) per cui la relativa copertura assicurativa era di fatto
inesistente (XV, XXI); la fondazione della __________ ha del resto confermato
di avere pure provveduto a trasferire le prestazioni di libero passaggio a
favore di due dipendenti del convenuto alla Fondazione Istituto collettore, mentre
che quella relativa al terzo salariato è stata versata in contanti
all’assicurato (XV);
- alla luce
di quanto precede, CV 1 deve essere considerato regolamente affiliato alla
Fondazione attrice con effetto dal 1. gennaio 2000, le censure espresse in
proposito dall’interessato essendo prive di ogni fondamento ed essendo
chiaramente smentite dalla documentazione acquisita agli atti;
- secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);
- per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
- con elargizioni e donazioni." (Doc. H)
- la
richiesta della fondazione attrice non è stata contestata, in quanto tale, dal
convenuto, il quale si è limitato in proposito ad affermare di non aver
comunicato alla Fondazione i salari dei propri dipendenti (cfr. III); né
precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in merito al calcolo dei
contributi previdenziali allestito dall’attrice;
- il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
- infatti, le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa e in
particolare dalla distinta dei salari AVS 2000 e 2001 (doc. C-F). Per il
biennio seguente la fondazione attrice ha precisato di aver ritenuto le
medesime cifre in difetto di comunicazione diversa da parte del datore di
lavoro (XI). Anche su questo punto CV 1 non ha sollevato obiezione alcuna. Il
debito contributivo relativo al periodo in esame (1. gennaio 2000 – 30
settembre 2003) - calcolato in base a questi elementi e su quelli ricordati sopra
- deve quindi essere cifrato in fr. 10'612.30 (doc. D, G, I, );
- in quanto
stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo
di fr. 10'612.30, oltre ai costi di diffida (fr. 100.--), e i costi
d'esecuzione (fr. 150.--) devono essere pertanto confermati (cfr. I; cfr. anche
doc. I, F;G; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; Tariffa costi
amministrativi allegata alla Convenzione; DTF 117 II 258);
- la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 18
novembre 2003, data della domanda d'esecuzione, su fr. 10'712.30;
- ricordato
come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89; cfr. anche doc. H), poiché il
convenuto è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103
Considerandi
CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto il
convenuto dev’essere condannato a versare
fr. 10'862.30
oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30;
- con la petizione
l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
- secondo
la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V
109, 119 V 329, 107 III 60).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite
pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss,
251s);
- la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 10'862.30
oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 senza che il
creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al
giudice dell'esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti),
il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è
deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V
403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112.
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992
in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli
assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una
persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di
ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere
complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di
tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.
4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può
essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§) Di conseguenza CV 1, __________
è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________, __________
fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 a
titolo di contributi previdenziali e spese.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
del __________ del __________ dell'UE di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster