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Decisione

34.2004.35

mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento

14 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1999 nella causa C., I 623/98);

- l'art. 11

cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato;

- l’Istituto

collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i

datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di

previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP, art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza

professionale);

- l’Ordinanza

citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i

contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto

dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza

(art. 3);

- l’obbligo

contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato

contestato e dev’essere ammesso;

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che

rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in

dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. G);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"

La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i

suoi obblighi:

- con il suo patrimonio e il reddito dello

stesso;

- con le prestazioni di libero passaggio e i

versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole

struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai

sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le

misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende

affiliate;

- con elargizioni e donazioni." (Doc. G)

- la

richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è

intervenuta in causa, né precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in

merito al calcolo dei contributi previdenziali allestito dall’attrice;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

- infatti,

le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il

debito contributivo relativo al periodo in esame - calcolato in base a questi

elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente - deve quindi essere

cifrato in fr. 6'245.50 (doc. I);

- in quanto

stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo

di fr. 6'245.50 come pure le spese di diffida (fr. 100.--) e i costi

d'esecuzione (fr. 150.--) devono essere pertanto confermati (cfr. doc. G e H;

cfr. art. 4 Convenzione d'adesione; Tariffa costi amministrativi allegata alla

Convenzione; DTF 117 II 258);

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 29

settembre 2003, data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (doc. H), su fr.

6'345.50;

- poiché la

convenuta è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103

CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- pertanto

la CV 1 dev’essere condannata a versare fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal

29 settembre 2003 su fr. 6'345.50;

- con la

petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________

(doc. H);

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

Considerandi

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie

dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo

1990, pp. 241ss, 251s);

- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la

prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo

di fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2003 su fr. 6'345.50 senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita.

Per il

TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;

SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche

previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono

di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale.

Al

contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un

parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende

convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il

ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole

non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la

carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo:

la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e

malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998

p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alla diffida di pagamento

inviatale dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato

temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura

per fr. 200.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112.

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992

in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§) Di conseguenza la CV 1,

__________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________

a fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2003 su fr. 6'345.50 a

titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1°febbraio – 30

giugno 2003.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

del 30 settembre 2003 dell'UE di __________.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della CV 1 .

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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