34.2004.35
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento
14 ottobre 2004Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2004.35
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento
CONTRIBUTI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.35
fc
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
vista la petizione del 24 maggio 2004
promossa da
Fondaz. istituto collettore LPP, __________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto che
- per
convenzione d’adesione n. __________ del 23 maggio 2003 la CV 1 di __________
si è affilliata, quale datrice di lavoro, alla Fondazione istituto collettore
LPP (in seguito: la Fondazione) ai fini dell’attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti con effetto dal 1. febbraio 2003 (doc. A);
- la
Fondazione ha in seguito stabilito e notificato al datore di lavoro l’ammontare
dei contributi dovuti nel periodo 1. febbraio – 30 giugno 2003, diffidandone in
seguito, con lettera 29 luglio 2003, il relativo pagamento per un importo
complessivo (comprensivo di spese) ammontante, a tale data, a fr. 6'345.50
(doc. C-F);
- a fronte
del mancato pagamento dell'importo richiesto, nel settembre 2003 la Fondazione
ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti della CV 1 il
precetto esecutivo no. __________ per un importo di fr. 6'345.50 oltre
interessi al 5% dal 29 settembre 2003 e spese di mora per fr. 150.-- (doc. H);
- l’escussa
ha interposto opposizione;
- con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la succitata
al pagamento di fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2003 su fr.
6'345.50, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo dell'UE di __________ nonché la rifusione di ripetibili
(I);
- la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta (II, III);
in diritto che
- la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre
Fatti
1999 nella causa C., I 623/98);
- l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato;
- l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP, art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale);
- l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3);
- l’obbligo
contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato
contestato e dev’essere ammesso;
- secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. G);
- per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
- con elargizioni e donazioni." (Doc. G)
- la
richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è
intervenuta in causa, né precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in
merito al calcolo dei contributi previdenziali allestito dall’attrice;
- il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
- infatti,
le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il
debito contributivo relativo al periodo in esame - calcolato in base a questi
elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente - deve quindi essere
cifrato in fr. 6'245.50 (doc. I);
- in quanto
stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo
di fr. 6'245.50 come pure le spese di diffida (fr. 100.--) e i costi
d'esecuzione (fr. 150.--) devono essere pertanto confermati (cfr. doc. G e H;
cfr. art. 4 Convenzione d'adesione; Tariffa costi amministrativi allegata alla
Convenzione; DTF 117 II 258);
- la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 29
settembre 2003, data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (doc. H), su fr.
6'345.50;
- poiché la
convenuta è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103
CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a
quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto
la CV 1 dev’essere condannata a versare fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal
29 settembre 2003 su fr. 6'345.50;
- con la
petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________
(doc. H);
- secondo
la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
Considerandi
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie
dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo
1990, pp. 241ss, 251s);
- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la
prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo
di fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2003 su fr. 6'345.50 senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita.
Per il
TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;
SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche
previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono
di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con
riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole
non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la
carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo:
la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e
malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998
p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).
Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto
di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il
pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28
gennaio 1998 nella causa P. Sagl).
Nel caso
in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alla diffida di pagamento
inviatale dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la
presentazione della risposta.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato
temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per fr. 200.--;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117.
V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112.
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992
in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli
assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una
persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di
ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere
complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di
tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.
4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può
essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§) Di conseguenza la CV 1,
__________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________
a fr. 6'495.50 oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2003 su fr. 6'345.50 a
titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1°febbraio – 30
giugno 2003.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
del 30 settembre 2003 dell'UE di __________.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della CV 1 .
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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