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Decisione

34.2004.36

mancato versamento all'istituto collettore dei contributi previdenziali; sentenza di condanna al pagamento dei contributi vale quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione. Accollo tasse e spese d

8 settembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alla diffida di pagamento

inviatale dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato

temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura

per globali fr. 300.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

Considerandi

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché

rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con

leggerezza (cfr. Supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e

patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle

ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla

temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128.

V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135

consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§) Di

conseguenza la CV1 è condannata a versare alla Fondazione istituto collettore

LPP, __________ fr. 11'061.65 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2003 su

fr. 10'911.65 a titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1°

aprile 2001-30 giugno 2003.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________dell'UE di __________ per l'importo di fr. 11'061.65 oltre interessi

al 5% dal 26 settembre 2003 su fr. 10'911.65.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della CV1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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