34.2004.38
sostituzione della rendita di invalidità LPP con rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento; principio del carattere vitalizio della rendita di invalidità valido solo per la prev
29 novembre 2004Italiano27 min
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Numero d'incarto:
34.2004.38
Data decisione, Autorità:
29.11.2004, TCA
Titolo:
sostituzione della rendita di invalidità LPP con rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento; principio del carattere vitalizio della rendita di invalidità valido solo per la previdenza obbligatoria
AMMONTARE DELLA RENDITA VECCHIAIA
ETÀ
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
art. 24 LPP
art. 26 cpv. 3 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.38
FC/td
Lugano
29 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 giugno 2004
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nata
il 2 maggio 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della __________
di __________ dal 18 aprile 1995 al 29 febbraio 2000 (doc. 5). Ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice
di lavoro era affiliata alla CV 1, __________ (III/1 e seguenti).
1.2. L'Ufficio
assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto a AT 1 una mezza
rendita d'invalidità a decorrere dal 1. luglio 2000 (doc. 7).
Di
conseguenza, anche la CV 1, esaurite le prestazioni d'indennità giornaliera
versate dalla Cassa malati, le ha attribuito, a far tempo dal 3 aprile 2000,
una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale, dal 1. gennaio
2003 ammontante a fr. 6'103 annui (doc. 8, 9).
1.3. Con lettera
6 maggio 2003 la CV 1 ha comunicato a AT 1 che a decorrere dal raggiungimento
dell'età di pensionamento (1. giugno 2003), la rendita d'invalidità erogata
sarebbe stata sostituita da una pensione di vecchiaia di fr. 3'752.-- annui
(doc. C).
1.4. Con scritti
20 maggio, 8 e 22 agosto 2003, AT 1, dapprima rappresentata dalla __________,
in seguito dal RA 1, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, ha espresso alla CV 1 le proprie rimostranze verso la paventata
modifica delle prestazioni e in particolare postulato la concessione, anche
dopo il 1. giugno 2003, di una rendita di importo pari a quella (d'invalidità)
percepita sino a quel momento (doc. D, E, G).
La CV 1
si è dal canto suo riconfermata nelle proprie posizioni in data 11 giugno 2003
(doc. D), 12 e 29 agosto 2003 (doc. F, H).
1.5. Con
petizione 4 giugno 2004 al TCA nei confronti della CV 1 AT 1, sempre assistita
dal RA 1, ha chiesto in sostanza che anche dopo il
1° giugno
2003 le venga versata una rendita di vecchiaia di importo equivalente alla
rendita d'invalidità versatale in precedenza.
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
" Il
diritto ad una rendita d'invalidità da parte della previdenza professionale è
regolato dall'art. 23 segg. LPP. Secondo l'art. 26 cpv. 3 il diritto alle
prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione
dell'invalidità.
Nell'ambito della previdenza obbligatoria già con la sentenza
pubblicata in DTF 118 V 106 il Tribunale federale delle assicurazioni si era
espresso nel senso di riconoscere alla rendita d'invalidità un carattere
vitalizio. La rendita d'invalidità della previdenza professionale', al momento
del raggiungimento dell'età del pensionamento, pur potendo mutare nome (e
divenire "rendita di vecchiaia" a seconda del regolamento della
singola istituzione di previdenza) deve comunque continuare ad equivalere
all'importo fino a quel momento erogato.
Tale carattere vitalizio è stato esteso e riconosciuto pure in
regime di previdenza sovraobbligatoria. Con sentenza del 24.7.2001 della l °
camera del Tribunale federale delle assicurazioni è stata cassata una sentenza
proprio di questo lodevole Tribunale ed è stata fatta estrema chiarezza sul
ruolo svolto dalla previdenza sovraobbligatoria e sui principi che la stessa
deve ottemperare.
Tale sentenza federale ha suscitato un vivo dibattito all'interno
degli ambienti della previdenza professionale e anche la dottrina ha espresso
in parte delle lodi e in parte delle critiche. Di conseguenza alcuni istituti
di previdenza si sono rifiutati di applicare la nuova
giurisprudenza federale, come espresso chiaramente dalla convenuta
con scritto 29.8.2003 (all. H). Pure alcuni tribunali cantonali hanno cercato
di non dar seguito alla citata sentenza (v. sentenza 10.4.2003 del Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, BV.2002.00083; sentenza 5.6.2003 della Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif de Fribourg, in SVR 2004 BVG 6), argomentando
sostanzialmente che il fatto di continuare ad accordare una rendita
d'invalidità superiore alla rendita di vecchiaia regolamentare costituirebbe
una disuguaglianza di trattamento tra pensionati senza danno alla salute e
pensionati invalidi. In queste sentenze cantonali non si tiene purtroppo conto
dell'argomentazione dell'Alta Corte secondo la quale l'assicurato invalido non
ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia e quindi la sua
rendita d vecchiaia non può che essere forzatamente inferiore a quella di un
pensionato che ha lavorato fino all'età del pensionamento. Ed è proprio
considerando la particolare situazione di un assicurato invalido che questa
nuova giurisprudenza del TFA evita disuguaglianze di trattamento.
Visto quanto sopra non si vede motivo per scostarsi dalla
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni e quindi
all'assicurata deve continuare ad essere versata una rendita di vecchiaia di
almeno ugual importo della precedente rendita d'invalidità." (Doc. I)
Fatti
1.6. Con risposta
13 luglio 2004 la CV 1, chiesta in via principale la sospensione della causa in
attesa di una nuova pronuncia del TFA, ha chiesto di giudicare:
"
Per i motivi suesposti si chiede sia giudicato:
1. Principalmente: la lite è sospesa.
2. Sussidiariamente: la petizione è respinta.
3. L'attrice ha diritto ad una rendita di
vecchiaia regolamentare di
CHF 1'880.00 annui." (Doc. V)
La convenuta
ha espresso diverse considerazioni critiche sulla DTF 127 V 259 segg. e
evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
"
3.
Considerandi
II 6 aprile 2000 il datore di lavoro notificava alla convenuta lo
scioglimento del rapporto di lavoro con effetto al 29 febbraio 2000.
L'avere di vecchiaia dell'attrice è stato diviso in una parte
passiva in proporzione all'incapacità lavorativa del 50% e in una parte attiva
per il restante 50%. In questa stessa proporzione l'attrice ha diritto a una
prestazione di libero passaggio di CHF 15'372.00 (valuta 1 ° marzo 2000).
Prova:
Notifica di uscita del 6 aprile 2000 allegato
5.
4.
AI momento della verifica della fattispecie per redigere la
presente risposta si è riscontrato un errore nella gestione dell'avere di
vecchiaia dell'attrice. Quest'ultima non ha mai dato indicazioni in merito
all'impiego della sua prestazione di libero passaggio proveniente dalla parte
attiva (50%). Secondo l'informazione telefonica fornita dal datore di lavoro in
data 22 gennaio 2001, l'attrice ambiva a una rendita d'invalidità completa
dell'AI. Aspettando un eventuale aumento del grado d'invalidità, la prestazione
di libero
passaggio dell'attrice è rimasta nell'opera di previdenza della __________
presso la convenuta ed è stata pressa in conto per sbaglio per il calcolo della
rendita di vecchiaia attualmente in corso. Come si spiegherà più avanti, l'attrice
percepisce una rendita di vecchiaia che erroneamente corrisponde a
un'assicurazione con copertura al 100%, benché al raggiungimento dell'età di
pensionamento fosse assicurata unicamente nell'ambito dell'invalidità
esistente del 50%.
5.
A partire del 4 febbraio 1999 la convenuta ha accordato l'esonero
dall'obbligo di pagare i premi in proporzione al grado d'incapacità lavorativa
conformemente al regolamento.
L'attrice ha beneficiato delle indennità giornaliere di CHF 48.20
erogate da __________ fino al 2 aprile 2000.
L'Ufficio dell'AI del Cantone Ticino corrisponde una mezza rendita
per un grado d'invalidità del 50% dal 1 ° luglio 2000.
Dalla cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere da
parte di __________, cioè a partire dal 3 aprile 2000, la convenuta ha versato
una rendita per un'invalidità del 50% calcolata secondo la LPP pari a CHF 1'077.00
annui. AI termine del periodo di attesa di 24 mesi, il 5 aprile 2001, la
convenuta ha versato la rendita regolamentare per un grado d'invalidità del
50% di CHF 6'075.00 p. a. Dopo l'adeguamento al rincaro secondo le
disposizioni del Consiglio federale la rendita ammontava a CH F 6'103.00 a
partire dal 1° gennaio 2003.
Prova:
Lettera di __________ del 15.12.2000 allegato
6.
Lettera dell'attrice del 19.01.2001 alla convenuta allegato 7
Conteggio del 20.02.2001 di CV 1 per le
rendite d'invalidità allegato 8
Lettera di CV 1 all'attrice del 09.12.2002 allegato 9
Comunicazione dell'UFAS, FF 2002, p. 5898 allegato 10
6.
II 1° giugno 2003 l'attrice raggiungeva l'età di pensionamento. A
partire da questa data l'attrice ha diritto a una rendita di vecchiaia
regolamentare pari al 50% di CHF 1'880.00 annui e non ai CHF 3'752.00 finora
versati. Dal 1 ° marzo 2000 le spetta invece un diritto a una prestazione di
libero passaggio pari a CHF 15'372.00 con gli interessi del 5% a partire dal 1
° marzo 2000. La convenuta mette a disposizione dell'attrice tale importo,
deduzione fatta delle rendite versate dal 1 ° marzo 2000 e non dovute.
Rendita di vecchiaia regolamentare
13.
II rapporto di lavoro tra l'attrice e la __________ è stato
interamente sciolto con effetto al 29 febbraio 2000. Essendo invalida al 50% a
questa data, all'attrice spettava in applicazione dell'art. 15 OPP 2 (cfr.
anche l'art. 25 (3) del Regolamento) la prestazione di libero passaggio
regolamentare per la parte "attiva" pari a CHF 15'372.00. Per la
parte "passiva" invece, l'attrice doveva rimanere assicurata
nell'opera di previdenza del datore di lavoro presso la convenuta (art. 14 OPP
2.
e art. 25 (3) del Regolamento).
14.
La rendita di vecchiaia regolamentare è calcolata in maniera
analoga alla rendita d'invalidità e di vecchiaia secondo la LPP (cfr. art. 24
cpv. 2 e art. 14 LPP) convertendo l'avere di vecchiaia disponibile all'insorgere
del diritto alla rendita con il tasso di conversione attualmente valido del
7,2%. L'avere di vecchiaia è costituito come disposto dall'art. 11 OPP 2. Per
l'attrice gli accrediti di vecchiaia regolamentari corrispondono al 18% del
salario conteggiabile (art. 12 del Regolamento), tenendo conto che il salario conteggiabile
risulta dal salario effettivo diminuito del 50% dell'importo di coordinamento
fissato dal Consiglio federale (cfr. art. 6 (1) e (4) del Regolamento e art. 8
LPP).
L'avere di vecchiaia regolamentare dell'attrice si è
pertanto sviluppato come segue:
1995.
(8 mesi)
Salario effettivo: CHF 24'388.00
Salario conteggiabile: CHF 16'628.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'993.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1995
CHF
2'993.00
1996.
Salario effettivo: CHF 38'700.00
Salario conteggiabile:
CHF 27'060.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
120.00
Accredito di vecchiaia
CHF
4'871.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1996
CHF
7'984.00
1997.
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile:
CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
320.00
Accredito di vecchiaia
CHF
5'141.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1997
CHF 13'445.00
1998.
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile:
CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia
dell'anno precedente
CHF
538.00
Accredito
di vecchiaia
CHF
5'141.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1998
CHF
19'124.00
1999.
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile:
CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
765.00
Accredito di vecchiaia
CHF
5'141.00
Assegnazione del Fondo misure speziale
CHF
4'659.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1999
CHF
29'689.00
2000.
(2 mesi al 100%)
Salario effettivo: CHF 6'750.00
Salario conteggiabile:
CHF 4'740.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia
dell'anno precedente
CHF
198.00
Accredito
di vecchiaia
CHF
857.00
Avere di vecchiaia al 29 febbraio 2000
CHF
30'744.00
29.02
:
Scissione dell'avere di vecchiaia:
50% parte attiva e 50% parte passiva (art. 15 OPP 2):
CHF 15'372.00
Avere di vecchiaia "passivo" il 29 febbraio
2000.
CHF 15'372.00
2000.
(10 mesi al 50%)
Salario conteggiabile:
CHF 11'850.00
CHF
Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
495.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'133.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2000
18'000.00
2001.
(50%)
Salario conteggiabile:
CHF 14'070.00
CHF
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
720.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'533.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2001
21'253.00
2002.
(50%)
Salario conteggiabile:
CHF 14'070.00
CHF
Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno
precedente
CHF
850.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'533.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2000
24'636.00
2003.
(5 mesi 50%)
Salario conteggiabile: CHF 5'800.00
Interessi: 3,25% sull'avere di
vecchiaia dell'anno precedente
CHF
334.00
Accredito di vecchiaia
CHF
1'044.00
Avere di vecchiaia finale secondo
la LPP al 31.05.2003
CHF
26'014.00
CHF 26'014.00 x 7,2 % = CHF 1'873.00 rendita di vecchiaia
regolamentare, o CHF 1'880.00 secondo il calcolo automatizzato della convenuta.
La rendita di vecchiaia regolamentare di CHF 1'880 p. a. a cui ha
diritto l'attrice in base al Regolamento è superiore alla rendita d'invalidità
che le spetterebbe secondo la LPP di CHF 1'105.00 p. a. (cfr. allegato 9, p. 2
e cifra 9 qui sopra).
Di conseguenza l'attrice non può pretendere ulteriori
prestazioni né in base alla LPP, né in base al Regolamento.
Rimborso: compensazione
15.
In luogo di metà rendita di vecchiaia dovuta, dell'ammontare
di CHF 1'880.00 annui, la convenuta dal 1 ° giugno 2003 ha versato erroneamente
una rendita annuale pari a CHF 3'752.00, per cui l'attrice dal 1 ° giugno 2003
al 30 settembre 2004 (la rendita per
il terzo trimestre dell'anno in corso è già stata versata), ha
percepito CHF 2'340.00 in più rispetto a quanto le spettava secondo il
Regolamento.
16.
Da canto suo all'attrice spetta una prestazione di libero
passaggio pari a CHF 15'372.00 (valuta 29 febbraio 2000) con il 5% di
interessi.
La convenuta compenserà il proprio credito con quello dell'attrice
non appena ci sarà una sentenza esecutoria." (Doc. V)
1.7
Con scritto
13.
agosto 2004 l'attrice si è opposta alla sospensione della causa e ha
mantenuto la propria domanda di petizione argomentando come segue:
" Faccio
riferimento alla lunga risposta di causa della convenuta, la quale cerca di
dimostrare perché non debba essere applicata alla fattispecie la giurisprudenza
stabilita dal TFA a partire dalla sentenza del 24.7.2001. La convenuta riprende
in pratica parte delle critiche della dottrina in merito a tale giurisprudenza.
Fintanto che la nostra Alta Corte non avrà modificato tale
giurisprudenza, essa deve invece venir applicata. In effetti le motivazioni che
hanno condotto i giudici federale ad estendere alla previdenza
sovraobbligatoria il principio del carattere vitalizio di una rendita
d'invalidità (DTF 118 V 106), riprese nella petizione oggetto del contendere,
sono tuttora valide e meritano protezione.
Non si vede pertanto motivo per tenere in sospeso la lite, come
proposto dalla convenuta. Secondo il mio parere un procedimento può essere
tenuto in sospeso, allorquando non vi è ancora una chiara giurisprudenza e si è
però a conoscenza che il TFA sta esaminando altri casi analoghi è vi è da
attendersi a breve termine una chiarificazione della problematica tramite una
sentenza federale. Tale evenienza si è presentata in passato per esempio nel
caso dell'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad una chemioterapia da
parte di un assicuratore malattia: nella causa TCA 36.1998.00158 ero stato
d'accordo con la giudice delegata di tenere in sospeso la vertenza in attesa di
una sentenza di principio del TFA. Nel caso di specie tale sentenza è già
presente e la giurisprudenza da essa enunciata va applicata fintanto che la
stessa non verrà modificata. La richiesta della convenuta di tenere in sospeso
la lite potrebbe invece venir interpretata come un abuso di diritto: ogni qual
volta un assicuratore non è d'accordo con una determinata giurisprudenza
potrebbe essere tentato di non applicarla e di chiedere ai tribunali cantonali
di tenere in sospeso le varie vertenze in attesa di una nuova sentenza
federale.
Visto quanto sopra ritengo che la presente petizione debba venir
esaminata nel merito, indipendentemente dal fatto che vertenze analoghe siano
pendenti di fronte al TFA. Mi riconfermo quindi nelle conclusioni della
petizione e chiedo che essa venga accolta." (Doc. VII)
1.8
Con presa di
posizione del 20 agosto 2004 la convenuta si è confermata nelle sue posizioni
facendo rilevare che con giudizio del 24 giugno 2004 il TFA aveva modificato la
sua giurisprudenza sul tema del carattere vitalizio di una rendita d'invalidità
in regime di previdenza sovraobbligatoria (IX).
1.9
La
vicecancelliera ha in seguito chiesto all'attrice di determinarsi in merito al
nuovo calcolo della prestazione di vecchiaia formulato dalla convenuta in sede
di risposta di causa (XI, XIII).
in
diritto
2.1
Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione a AT 1 della rendita d'invalidità
della previdenza professionale da parte della CV 1 dopo il raggiungimento del
62.
esimo anno d'età. A far tempo dal 1. giugno 2003 la CV 1 ha infatti
riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr.
3'752.-- annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 6'103.-- annui
erogata sino a tale momento (doc. B, C).
Nella
risposta di causa la Fondazione convenuta ha altresì fatto rilevare di essere
incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di vecchiaia dovuta
dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe a fr. 3'752, come
comunicato precedentemente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe aggiunta una
prestazione di libero passaggio spettante all'assicurata di fr. 15'372 oltre
interessi (V).
Nel
merito, l'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio per cui
la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella
previdenza professionale obbligatoria, censurando la giurisprudenza del TFA di
cui alla DTF 127 V 259 e facendo rilevare come la stessa sia stata modificata
da una sentenza del 24 giugno 2004 (V, IX). Fa pure rilevare come in concreto
la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 1'880.-- annui,
risulti comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 1'105.--,
che spetterebbe all'assicurata secondo l'art. 24 LPP (V).
L'attrice,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la
pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24
luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni.
2.2
Dalla
documentazione acquisita agli atti risulta che la __________ di __________ ha
affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria alla CV 1
(doc. 2 e seguenti).
Secondo
il Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio
1999.
(doc. 11), il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in caso di
cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o
raggiunge l'età di pensionamento (art. 15). Per l'art. 4 cpv. 2 del Regolamento
l'età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente al
compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Al
raggiungimento dell'età di pensionamento la persona assicurata ha diritto a una
rendita vitalizia di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 del Regolamento). Giusta l'art.
13.
cpv. 2 ultima cifra del Regolamento, se al raggiungimento dell'età di
pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di
vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene
paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la
rendita di vecchiaia fosse inferiore la differenza viene versata in aggiunta
alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento.
Vale
quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la
rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.
2.3
In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123.
V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
Con una pronunzia
del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica della
rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo
dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella
previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di
disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia
sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994,
Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31
marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata
dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.4
Come
rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di
vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua
pronunzia, aveva ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della
separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello
della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto
espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe stata del resto giustificata
nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore
di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito
del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello
della previdenza professionale.
Secondo la
dottrina, la pronunzia in oggetto partiva inoltre da presupposti errati e
misconosceva in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si
esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione
accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva,
l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di
guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua
pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità
mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato
(art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto
ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di
ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a
quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina,
non poteva essere seguito il TFA laddove affermava che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,
l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomentava ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituiva una critica
alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolineava infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza
avrebbe avuto conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli
istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di
piani di previdenza. Evidenti sarebbero stati inoltre gli svantaggi per gli
assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si sarebbero visti imporre
contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che
ne deriverebbero. Siffatta conseguenza avrebbe costituito una crassa disparità
di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter,
Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 –
Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in:
Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge
1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der
beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in:
SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge
im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002
pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den
vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF
127.
V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la
prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff,
Pacifico, in AJP 2003 pag. 841segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente,
Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische
Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri
[editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54).
2.5
Nelle
vertenze sottopostegli successivamente alla resa della pronunzia federale in
oggetto, questo Tribunale, pur avendo preso atto delle critiche della dottrina
appena riassunte, considerato come la sentenza federale in questione fosse
stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA ,
nella composizione di cinque giudici, e fosse stata pubblicata nella Raccolta
ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), non ha potuto far altro che conformarvisi. Il TCA ha peraltro sottolineato
che sarebbe stato semmai compito dell’Alta Corte quello di modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, del legislatore di adottare eventuali correttivi (cfr., fra
l'altro, le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P.,
34.2001
; del 3 maggio 2002 nella causa O., 34.2001.70; del 25 novembre 2002
nella causa S., 34.2002.13; del 10 febbraio 2003 nella causa P., 34. 2002.8,
tutte cresciute in giudicato).
2.6
Con una pronunzia
del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369 nella
Raccolta ufficiale), il TFA, tenendo conto delle numerose critiche espresse in
dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni al
consid. 2.4), si è infine distanziato da questa prassi.
Rilevando
in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. -
giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata
continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al
legislatore e rivesta carattere programmatico, la Massima Corte federale delle
assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere
direttamente inferita da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto
che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita
d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta
all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore
finanziamento delle prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la
gran parte dei piani previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal
pagamento dei premi in forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della
pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante
specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al
momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre
per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli
spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato
(Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter
als Problem der innersystemischen und der intersystemischen
Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge
2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit.,
pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b
LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA ha pure ravvisato
nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto
di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati
versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone
quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (consid. 6.2 e
6.3
della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling,
Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60).
In tali
condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente
prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una
rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento,
rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di
vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata
demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei
limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (consid.
6.4
della sentenza DTF 130 V 376; cfr. i riferimenti ivi citati; in questo
senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP,
introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale,
con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di
previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori
ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento” [cfr. RU
2004.
1677, 1685, 1699]) (cfr. espressamente in questo senso il TFA nella
sentenza non pubblicata del 31.8.04 in re W., B 26/03).
Questa
giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi
(cfr. STFA del 31 agosto 2004 in re P., B 26/03 e in re S., B 4/03 e STFA del
30.
settembre 2004 in re L., B 57/04, in re G., B 38/04, in re F., B 58/04 e in
re V., B 53/04).
2.7
Nella fattispecie,
la lite verte sul diritto a prestazioni scaturenti dalla previdenza
sovraobbligatoria.
In tali
condizioni, alla luce della più recente giurisprudenza del TFA, l'operato della
Fondazione convenuta, che ha inteso corrispondere, dal 1° giugno 2003 e in
conformità al contratto previdenziale vigente tra le parti, una prestazione di
vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata –
ma comunque superiore alla rendita d’invalidità vitalizia che spetterebbe
all’assicurata secondo l’art. 24 LPP, di fr. 1'105 annui (cfr. V) -, non si
rivela censurabile.
Quanto
all’importo della prestazione di vecchiaia che spetta a AT 1, la Fondazione ha
fatto rilevare di essere incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di
vecchiaia dovuta dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe
a fr. 3'752, come comunicato inizialmente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe
tuttavia aggiunta una prestazione di libero passaggio a favore dell'assicurata
di fr. 15'372 oltre interessi (V).
L’interessata,
richiesta in merito dal TCA, ha dichiarato di ritenere corretto il calcolo
della prestazione operato dalla convenuta (XI, XIII).
In queste
condizioni, esaminato il calcolo dettagliato della rendita di vecchiaia esposto
dalla Fondazione nell’allegato di risposta (cfr. V, pag. 8segg.) e vista
l’adesione allo stesso espressa dall’assicurata (XIII), questo Tribunale
ritiene accertato il diritto di AT 1 a percepire, dopo il raggiungimento
dell’età di pensionamento, una rendita di vecchiaia della previdenza
professionale di fr. 1'880 annui così come il diritto al versamento di una
prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.
2.8
La petizione
deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, a far tempo dal 1° giugno 2003 a
AT 1 è riconosciuta una rendita di vecchiaia fr. 1'880 annui in sostituzione
della rendita d'invalidità versata in precedenza. L’interessata ha pure diritto
al trasferimento a suo favore di una prestazione di libero passaggio di fr.
15'372 oltre interessi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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