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Decisione

34.2004.38

sostituzione della rendita di invalidità LPP con rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento; principio del carattere vitalizio della rendita di invalidità valido solo per la prev

29 novembre 2004Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con risposta

13 luglio 2004 la CV 1, chiesta in via principale la sospensione della causa in

attesa di una nuova pronuncia del TFA, ha chiesto di giudicare:

"

Per i motivi suesposti si chiede sia giudicato:

1. Principalmente: la lite è sospesa.

2. Sussidiariamente: la petizione è respinta.

3. L'attrice ha diritto ad una rendita di

vecchiaia regolamentare di

CHF 1'880.00 annui." (Doc. V)

La convenuta

ha espresso diverse considerazioni critiche sulla DTF 127 V 259 segg. e

evidenziato, tra l’altro, quanto segue:

"

3.

Considerandi

II 6 aprile 2000 il datore di lavoro notificava alla convenuta lo

scioglimento del rapporto di lavoro con effetto al 29 febbraio 2000.

L'avere di vecchiaia dell'attrice è stato diviso in una parte

passiva in proporzione all'in­capacità lavorativa del 50% e in una parte attiva

per il restante 50%. In questa stessa proporzione l'attrice ha diritto a una

prestazione di libero passaggio di CHF 15'372.00 (valuta 1 ° marzo 2000).

Prova:

Notifica di uscita del 6 aprile 2000 allegato

5.

4.

AI momento della verifica della fattispecie per redigere la

presente risposta si è riscon­trato un errore nella gestione dell'avere di

vecchiaia dell'attrice. Quest'ultima non ha mai dato indicazioni in merito

all'impiego della sua prestazione di libero passaggio pro­veniente dalla parte

attiva (50%). Secondo l'informazione telefonica fornita dal datore di lavoro in

data 22 gennaio 2001, l'attrice ambiva a una rendita d'invalidità completa

dell'AI. Aspettando un eventuale aumento del grado d'invalidità, la prestazione

di libero

passaggio dell'attrice è rimasta nell'opera di previdenza della __________

presso la convenuta ed è stata pressa in conto per sbaglio per il calcolo della

rendita di vec­chiaia attualmente in corso. Come si spiegherà più avanti, l'attrice

percepisce una ren­dita di vecchiaia che erroneamente corrisponde a

un'assicurazione con copertura al 100%, benché al raggiungimento dell'età di

pensionamento fosse assicurata unica­mente nell'ambito dell'invalidità

esistente del 50%.

5.

A partire del 4 febbraio 1999 la convenuta ha accordato l'esonero

dall'obbligo di paga­re i premi in proporzione al grado d'incapacità lavorativa

conformemente al regola­mento.

L'attrice ha beneficiato delle indennità giornaliere di CHF 48.20

erogate da __________ fino al 2 aprile 2000.

L'Ufficio dell'AI del Cantone Ticino corrisponde una mezza rendita

per un grado d'inva­lidità del 50% dal 1 ° luglio 2000.

Dalla cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere da

parte di __________, cioè a partire dal 3 aprile 2000, la convenuta ha versato

una rendita per un'invalidità del 50% calcolata secondo la LPP pari a CHF 1'077.00

annui. AI termine del periodo di attesa di 24 mesi, il 5 aprile 2001, la

convenuta ha versato la rendita re­golamentare per un grado d'invalidità del

50% di CHF 6'075.00 p. a. Dopo l'adegua­mento al rincaro secondo le

disposizioni del Consiglio federale la rendita ammontava a CH F 6'103.00 a

partire dal 1° gennaio 2003.

Prova:

Lettera di __________ del 15.12.2000 allegato

6.

Lettera dell'attrice del 19.01.2001 alla convenuta allegato 7

Conteggio del 20.02.2001 di CV 1 per le

rendite d'invalidità allegato 8

Lettera di CV 1 all'attrice del 09.12.2002 allegato 9

Comunicazione dell'UFAS, FF 2002, p. 5898 allegato 10

6.

II 1° giugno 2003 l'attrice raggiungeva l'età di pensionamento. A

partire da questa data l'attrice ha diritto a una rendita di vecchiaia

regolamentare pari al 50% di CHF 1'880.00 annui e non ai CHF 3'752.00 finora

versati. Dal 1 ° marzo 2000 le spetta invece un di­ritto a una prestazione di

libero passaggio pari a CHF 15'372.00 con gli interessi del 5% a partire dal 1

° marzo 2000. La convenuta mette a disposizione dell'attrice tale im­porto,

deduzione fatta delle rendite versate dal 1 ° marzo 2000 e non dovute.

Rendita di vecchiaia regolamentare

13.

II rapporto di lavoro tra l'attrice e la __________ è stato

interamente sciolto con effetto al 29 febbraio 2000. Essendo invalida al 50% a

questa data, all'attrice spettava in applicazione dell'art. 15 OPP 2 (cfr.

anche l'art. 25 (3) del Regolamento) la presta­zione di libero passaggio

regolamentare per la parte "attiva" pari a CHF 15'372.00. Per la

parte "passiva" invece, l'attrice doveva rimanere assicurata

nell'opera di previdenza del datore di lavoro presso la convenuta (art. 14 OPP

2.

e art. 25 (3) del Regolamento).

14.

La rendita di vecchiaia regolamentare è calcolata in maniera

analoga alla rendita d'in­validità e di vecchiaia secondo la LPP (cfr. art. 24

cpv. 2 e art. 14 LPP) convertendo l'avere di vecchiaia disponibile all'insorgere

del diritto alla rendita con il tasso di con­versione attualmente valido del

7,2%. L'avere di vecchiaia è costituito come disposto dall'art. 11 OPP 2. Per

l'attrice gli accrediti di vecchiaia regolamentari corrispondono al 18% del

salario conteggiabile (art. 12 del Regolamento), tenendo conto che il salario ­conteggiabile

risulta dal salario effettivo diminuito del 50% dell'importo di coordina­mento

fissato dal Consiglio federale (cfr. art. 6 (1) e (4) del Regolamento e art. 8

LPP).

L'avere di vecchiaia regolamentare dell'attrice si è

pertanto sviluppato come segue:

1995.

(8 mesi)

Salario effettivo: CHF 24'388.00

Salario conteggiabile: CHF 16'628.00

Accredito di vecchiaia

CHF

2'993.00

Avere di vecchiaia al 31.12.1995

CHF

2'993.00

1996.

Salario effettivo: CHF 38'700.00

Salario conteggiabile:

CHF 27'060.00

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

120.00

Accredito di vecchiaia

CHF

4'871.00

Avere di vecchiaia al 31.12.1996

CHF

7'984.00

1997.

Salario effettivo: CHF 40'500.00

Salario conteggiabile:

CHF 28'560.00

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

320.00

Accredito di vecchiaia

CHF

5'141.00

Avere di vecchiaia al 31.12.1997

CHF 13'445.00

1998.

Salario effettivo: CHF 40'500.00

Salario conteggiabile:

CHF 28'560.00

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia

dell'anno precedente

CHF

538.00

Accredito

di vecchiaia

CHF

5'141.00

Avere di vecchiaia al 31.12.1998

CHF

19'124.00

1999.

Salario effettivo: CHF 40'500.00

Salario conteggiabile:

CHF 28'560.00

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

765.00

Accredito di vecchiaia

CHF

5'141.00

Assegnazione del Fondo misure speziale

CHF

4'659.00

Avere di vecchiaia al 31.12.1999

CHF

29'689.00

2000.

(2 mesi al 100%)

Salario effettivo: CHF 6'750.00

Salario conteggiabile:

CHF 4'740.00

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia

dell'anno precedente

CHF

198.00

Accredito

di vecchiaia

CHF

857.00

Avere di vecchiaia al 29 febbraio 2000

CHF

30'744.00

29.02

:

Scissione dell'avere di vecchiaia:

50% parte attiva e 50% parte passiva (art. 15 OPP 2):

CHF 15'372.00

Avere di vecchiaia "passivo" il 29 febbraio

2000.

CHF 15'372.00

2000.

(10 mesi al 50%)

Salario conteggiabile:

CHF 11'850.00

CHF

Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

495.00

Accredito di vecchiaia

CHF

2'133.00

Avere di vecchiaia al 31.12.2000

18'000.00

2001.

(50%)

Salario conteggiabile:

CHF 14'070.00

CHF

Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

720.00

Accredito di vecchiaia

CHF

2'533.00

Avere di vecchiaia al 31.12.2001

21'253.00

2002.

(50%)

Salario conteggiabile:

CHF 14'070.00

CHF

Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno

precedente

CHF

850.00

Accredito di vecchiaia

CHF

2'533.00

Avere di vecchiaia al 31.12.2000

24'636.00

2003.

(5 mesi 50%)

Salario conteggiabile: CHF 5'800.00

Interessi: 3,25% sull'avere di

vecchiaia dell'anno precedente

CHF

334.00

Accredito di vecchiaia

CHF

1'044.00

Avere di vecchiaia finale secondo

la LPP al 31.05.2003

CHF

26'014.00

CHF 26'014.00 x 7,2 % = CHF 1'873.00 rendita di vecchiaia

regolamentare, o CHF 1'880.00 secondo il calcolo automatizzato della convenuta.

La rendita di vecchiaia regolamentare di CHF 1'880 p. a. a cui ha

diritto l'attrice in base al Regolamento è superiore alla rendita d'invalidità

che le spetterebbe secondo la LPP di CHF 1'105.00 p. a. (cfr. allegato 9, p. 2

e cifra 9 qui sopra).

Di conseguenza l'attrice non può pretendere ulteriori

prestazioni né in base alla LPP, né in base al Regolamento.

Rimborso: compensazione

15.

In luogo di metà rendita di vecchiaia dovuta, dell'ammontare

di CHF 1'880.00 annui, la convenuta dal 1 ° giugno 2003 ha versato erroneamente

una rendita annuale pari a CHF 3'752.00, per cui l'attrice dal 1 ° giugno 2003

al 30 settembre 2004 (la rendita per

il terzo trimestre dell'anno in corso è già stata versata), ha

percepito CHF 2'340.00 in più rispetto a quanto le spettava secondo il

Regolamento.

16.

Da canto suo all'attrice spetta una prestazione di libero

passaggio pari a CHF 15'372.00 (valuta 29 febbraio 2000) con il 5% di

interessi.

La convenuta compenserà il proprio credito con quello dell'attrice

non appena ci sarà una sentenza esecutoria." (Doc. V)

1.7

Con scritto

13.

agosto 2004 l'attrice si è opposta alla sospensione della causa e ha

mantenuto la propria domanda di petizione argomentando come segue:

" Faccio

riferimento alla lunga risposta di causa della convenuta, la quale cerca di

dimostrare perché non debba essere applicata alla fattispecie la giurisprudenza

stabilita dal TFA a partire dalla sentenza del 24.7.2001. La convenuta riprende

in pratica parte delle critiche della dottrina in merito a tale giurisprudenza.

Fintanto che la nostra Alta Corte non avrà modificato tale

giurisprudenza, essa deve invece venir applicata. In effetti le motivazioni che

hanno condotto i giudici federale ad estendere alla previdenza

sovraobbligatoria il principio del carattere vitalizio di una rendita

d'invalidità (DTF 118 V 106), riprese nella petizione oggetto del contendere,

sono tuttora valide e meritano protezione.

Non si vede pertanto motivo per tenere in sospeso la lite, come

proposto dalla convenuta. Secondo il mio parere un procedimento può essere

tenuto in sospeso, allorquando non vi è ancora una chiara giurisprudenza e si è

però a conoscenza che il TFA sta esaminando altri casi analoghi è vi è da

attendersi a breve termine una chiarificazione della problematica tramite una

sentenza federale. Tale evenienza si è presentata in passato per esempio nel

caso dell'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad una chemioterapia da

parte di un assicuratore malattia: nella causa TCA 36.1998.00158 ero stato

d'accordo con la giudice delegata di tenere in sospeso la vertenza in attesa di

una sentenza di principio del TFA. Nel caso di specie tale sentenza è già

presente e la giurisprudenza da essa enunciata va applicata fintanto che la

stessa non verrà modificata. La richiesta della convenuta di tenere in sospeso

la lite potrebbe invece venir interpretata come un abuso di diritto: ogni qual

volta un assicuratore non è d'accordo con una determinata giurisprudenza

potrebbe essere tentato di non applicarla e di chiedere ai tribunali cantonali

di tenere in sospeso le varie vertenze in attesa di una nuova sentenza

federale.

Visto quanto sopra ritengo che la presente petizione debba venir

esaminata nel merito, indipendentemente dal fatto che vertenze analoghe siano

pendenti di fronte al TFA. Mi riconfermo quindi nelle conclusioni della

petizione e chiedo che essa venga accolta." (Doc. VII)

1.8

Con presa di

posizione del 20 agosto 2004 la convenuta si è confermata nelle sue posizioni

facendo rilevare che con giudizio del 24 giugno 2004 il TFA aveva modificato la

sua giurisprudenza sul tema del carattere vitalizio di una rendita d'invalidità

in regime di previdenza sovraobbligatoria (IX).

1.9

La

vicecancelliera ha in seguito chiesto all'attrice di determinarsi in merito al

nuovo calcolo della prestazione di vecchiaia formulato dalla convenuta in sede

di risposta di causa (XI, XIII).

in

diritto

2.1

Oggetto del

contendere è la continuazione dell'erogazione a AT 1 della rendita d'invalidità

della previdenza professionale da parte della CV 1 dopo il raggiungimento del

62.

esimo anno d'età. A far tempo dal 1. giugno 2003 la CV 1 ha infatti

riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr.

3'752.-- annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 6'103.-- annui

erogata sino a tale momento (doc. B, C).

Nella

risposta di causa la Fondazione convenuta ha altresì fatto rilevare di essere

incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di vecchiaia dovuta

dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe a fr. 3'752, come

comunicato precedentemente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe aggiunta una

prestazione di libero passaggio spettante all'assicurata di fr. 15'372 oltre

interessi (V).

Nel

merito, l'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio per cui

la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella

previdenza professionale obbligatoria, censurando la giurisprudenza del TFA di

cui alla DTF 127 V 259 e facendo rilevare come la stessa sia stata modificata

da una sentenza del 24 giugno 2004 (V, IX). Fa pure rilevare come in concreto

la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 1'880.-- annui,

risulti comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 1'105.--,

che spetterebbe all'assicurata secondo l'art. 24 LPP (V).

L'attrice,

per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,

di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la

pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24

luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni.

2.2

Dalla

documentazione acquisita agli atti risulta che la __________ di __________ ha

affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria alla CV 1

(doc. 2 e seguenti).

Secondo

il Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio

1999.

(doc. 11), il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in caso di

cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o

raggiunge l'età di pensionamento (art. 15). Per l'art. 4 cpv. 2 del Regolamento

l'età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente al

compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Al

raggiungimento dell'età di pensionamento la persona assicurata ha diritto a una

rendita vitalizia di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 del Regolamento). Giusta l'art.

13.

cpv. 2 ultima cifra del Regolamento, se al raggiungimento dell'età di

pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di

vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene

paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la

rendita di vecchiaia fosse inferiore la differenza viene versata in aggiunta

alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento.

Vale

quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la

rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

2.3

In base alle

disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui

l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di

invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,

poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF

123.

V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11

aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

Con una pronunzia

del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica della

rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo

dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata

nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita

d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella

previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di

disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia

sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di

vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa

deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita

d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994,

Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht

zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31

marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata

dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

2.4

Come

rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di

vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua

pronunzia, aveva ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della

separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello

della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto

espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza

professionale sovraobbligatoria non sarebbe stata del resto giustificata

nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore

di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito

del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello

della previdenza professionale.

Secondo la

dottrina, la pronunzia in oggetto partiva inoltre da presupposti errati e

misconosceva in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si

esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione

accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva,

l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia

dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di

guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia

(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua

pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità

mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato

(art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto

ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di

ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a

quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina,

non poteva essere seguito il TFA laddove affermava che la diminuzione delle

prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso

di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa

che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,

l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomentava ancora la

dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli

accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base

dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di

guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituiva una critica

alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso

d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

La

dottrina sottolineava infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza

avrebbe avuto conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli

istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di

piani di previdenza. Evidenti sarebbero stati inoltre gli svantaggi per gli

assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si sarebbero visti imporre

contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che

ne deriverebbero. Siffatta conseguenza avrebbe costituito una crassa disparità

di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter,

Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 –

Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in:

Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge

1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der

beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in:

SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge

im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002

pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den

vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF

127.

V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la

prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff,

Pacifico, in AJP 2003 pag. 841segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente,

Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische

Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri

[editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54).

2.5

Nelle

vertenze sottopostegli successivamente alla resa della pronunzia federale in

oggetto, questo Tribunale, pur avendo preso atto delle critiche della dottrina

appena riassunte, considerato come la sentenza federale in questione fosse

stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA ,

nella composizione di cinque giudici, e fosse stata pubblicata nella Raccolta

ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.

8), non ha potuto far altro che conformarvisi. Il TCA ha peraltro sottolineato

che sarebbe stato semmai compito dell’Alta Corte quello di modificare tale giurisprudenza,

o, se del caso, del legislatore di adottare eventuali correttivi (cfr., fra

l'altro, le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P.,

34.2001

; del 3 maggio 2002 nella causa O., 34.2001.70; del 25 novembre 2002

nella causa S., 34.2002.13; del 10 febbraio 2003 nella causa P., 34. 2002.8,

tutte cresciute in giudicato).

2.6

Con una pronunzia

del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369 nella

Raccolta ufficiale), il TFA, tenendo conto delle numerose critiche espresse in

dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni al

consid. 2.4), si è infine distanziato da questa prassi.

Rilevando

in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. -

giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata

continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al

legislatore e rivesta carattere programmatico, la Massima Corte federale delle

assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere

direttamente inferita da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto

che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita

d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta

all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore

finanziamento delle prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la

gran parte dei piani previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal

pagamento dei premi in forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della

pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante

specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al

momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre

per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli

spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato

(Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter

als Problem der innersystemischen und der intersystemischen

Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge

2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit.,

pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b

LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA ha pure ravvisato

nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto

di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati

versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone

quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (consid. 6.2 e

6.3

della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling,

Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60).

In tali

condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente

prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una

rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento,

rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di

vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata

demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei

limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (consid.

6.4

della sentenza DTF 130 V 376; cfr. i riferimenti ivi citati; in questo

senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP,

introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale,

con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di

previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori

ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento” [cfr. RU

2004.

1677, 1685, 1699]) (cfr. espressamente in questo senso il TFA nella

sentenza non pubblicata del 31.8.04 in re W., B 26/03).

Questa

giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi

(cfr. STFA del 31 agosto 2004 in re P., B 26/03 e in re S., B 4/03 e STFA del

30.

settembre 2004 in re L., B 57/04, in re G., B 38/04, in re F., B 58/04 e in

re V., B 53/04).

2.7

Nella fattispecie,

la lite verte sul diritto a prestazioni scaturenti dalla previdenza

sovraobbligatoria.

In tali

condizioni, alla luce della più recente giurisprudenza del TFA, l'operato della

Fondazione convenuta, che ha inteso corrispondere, dal 1° giugno 2003 e in

conformità al contratto previdenziale vigente tra le parti, una prestazione di

vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata –

ma comunque superiore alla rendita d’invalidità vitalizia che spetterebbe

all’assicurata secondo l’art. 24 LPP, di fr. 1'105 annui (cfr. V) -, non si

rivela censurabile.

Quanto

all’importo della prestazione di vecchiaia che spetta a AT 1, la Fondazione ha

fatto rilevare di essere incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di

vecchiaia dovuta dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe

a fr. 3'752, come comunicato inizialmente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe

tuttavia aggiunta una prestazione di libero passaggio a favore dell'assicurata

di fr. 15'372 oltre interessi (V).

L’interessata,

richiesta in merito dal TCA, ha dichiarato di ritenere corretto il calcolo

della prestazione operato dalla convenuta (XI, XIII).

In queste

condizioni, esaminato il calcolo dettagliato della rendita di vecchiaia esposto

dalla Fondazione nell’allegato di risposta (cfr. V, pag. 8segg.) e vista

l’adesione allo stesso espressa dall’assicurata (XIII), questo Tribunale

ritiene accertato il diritto di AT 1 a percepire, dopo il raggiungimento

dell’età di pensionamento, una rendita di vecchiaia della previdenza

professionale di fr. 1'880 annui così come il diritto al versamento di una

prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.

2.8

La petizione

deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, a far tempo dal 1° giugno 2003 a

AT 1 è riconosciuta una rendita di vecchiaia fr. 1'880 annui in sostituzione

della rendita d'invalidità versata in precedenza. L’interessata ha pure diritto

al trasferimento a suo favore di una prestazione di libero passaggio di fr.

15'372 oltre interessi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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