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34.2004.40

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15 febbraio 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332

consid. 3).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità

lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è

tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica,

per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (SZS 1995 p. 465

consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser,

Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49 cfr. RDAT 1996

II, p. 248 seg.; STFA non pubbl. del

20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15

marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29

cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di

previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto

all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).

2.4. Secondo la

giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche

SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B

64/99).

Secondo

la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di

previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di

lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato

presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e

l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS

2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA

non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

"

l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en

effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la

maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de

travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

In tal

caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120

V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

Il TFA ha

inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non

si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto

agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),

mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il

nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993

B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

Per

risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso

concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei

motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (SZS 2002 pag. 156 consid.

2b; SVR

2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr.

anche DTF 120 V 118 consid. 2b).

Si osservi

infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale criterio

per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo

quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di

previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche

nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo

in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è

affiliato ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG

no. 18 pag. 69segg.).

2.5. L’art. 26

LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,

sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale

sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno

(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il

più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

2.6. L’art. 4 LAI

in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al

guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito

AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno

nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre

professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF

111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.

488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono

con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività

diverse.

Per la

stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate

condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, SVR 1995 BVG nr. 22 pag. 57 consid.

2°, DTF 115 V 208 consid. 2c).

Va infine fatto presente che, ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

2.7. In virtù

dell’art. 6 LPP le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di

introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; SZS 1995 p. 465/466

consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità

è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza

dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid.

4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di

invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità

fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo

acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR

1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208

consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre,

se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993

consid. 3).

Nel caso in esame, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 del regolamento della

Personalversorgestiftung __________ (ripreso dalla fondazione convenuta), il

concetto d’invalidità è lo stesso della LAI. Analogamente all’assicurazione per

l’invalidità, il regolamento non prevede il diritto a delle prestazioni inferiori

al quarto di rendita (art. 5 cpv. 3).

2.8

Oggetto controverso

della presente vertenza è il diritto dell’attore a percepire una rendita intera,

a seguito dell’aumento del grado d’invalidità al 70% stabilito dall’Ufficio AI,

della previdenza professionale.

La Fondazione convenuta non contesta che vi sia stato un aumento del grado

d’incapacità al guadagno. Essa fa tuttavia presente che il peggioramento della

situazione invalidante è da ricondurre unicamente ad affezioni diverse da

quelle per le quali l’assicurato è stato precedentemente posto al beneficio di

una mezza rendita, motivo per cui essa non è tenuta a corrispondere

all’assicurato una rendita intera d’invalidità.

2.9

Dagli atti

di causa risulta che la precedente mezza rendita AI è stata accordata a seguito

di una coxartosi sinistra diagnostica dal dr. __________, specialista in

chirurgia ortopedica, nel suo rapporto 27 maggio 1999 all’attenzione

dell’Ufficio AI, in cui l’inizio di una totale inabilità lavorativa duratura è

stato fatto risalire al 1° ottobre 1998 (cfr. incarto AI).

Nel medesimo atto il sanitario, che aveva eseguito un intervento chirurgico di artroprotesi

all’anca sinistra nel 1998, ha evidenziato che oltre ai problemi deambulatori

dell’anca sinistra, il paziente presentava anche una distorsione del ginocchio

sinistro avvenuta nel 1996, precisando in seguito che non vi sono altre

affezioni degne di nota.

Egli ha poi ritenuto l’assicurato non abile nella sua originaria professione di

montatore di linee elettriche, poiché impossibilitato ad arrampicarsi sui

tralicci, evidenziando tuttavia la possibilità di eseguire attività senza

carichi di rilievo e senza dover percorrere terreni troppo accidentati.

Sulla scorta dei summenzionati dati medici, con rapporto 5 novembre 1999 il

consulente in integrazione professionale dell’AI ha proceduto al raffronto dei

redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 62% (cfr. incarto AI).

L’Ufficio AI ha conseguentemente riconosciuto all’assicurato una mezza rendita,

scaduto l’anno di attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1°

gennaio 1999.

La

rendita d’invalidità LPP è stata invece erogata, in applicazione delle

disposizioni regolamentari, dal 1° gennaio 2000 (doc. 11).

2.10

A seguito

della domanda di revisione presentata nel mese di ottobre 2001 da AT 1,

l’Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica pertinente.

Dagli atti AI risulta che con rapporto 15 febbraio 2000 del dr. __________ aveva

attestato un buon recupero dell’anca sinistra grazie all’intervento di

artroprotesi totale eseguita nel 1998, tant`è che egli aveva sostenuto che dal

profilo medico il paziente potrebbe essere integrato in un’attività lavorativa

adeguata dal mese di agosto 1999.

Egli aveva poi fatto presente che “ la funzione dell’anca destra è

conservata e si osserva radiologicamente leggere alterazioni artrosiche che non

hanno assunto finora un carattere evolutivo” (sottolineatura del redattore,

cfr. incarto AI).

Nel successivo rapporto 31 ottobre 2001 lo stesso specialista ha tuttavia evidenziato

l’apparizione di altri disturbi (“ Si sono presentati dolori coxofemorali

pure a destra. Dolorosità ai gomiti e alle mani”) e posto di conseguenza quale

diagnosi aggiuntiva quella di incipiente coxartrosi destra, valutando nel

contempo il paziente inabile (dall’ottobre 1999) al 70% nella professione di

montatore di linee elettriche, ma abile in un lavoro sedentario (doc. A 10).

In data 1 febbraio 2002 il dr. __________ ha infine segnalato delle difficoltà

sorte durante l’attività occupazionale svolta dal paziente nonché la presenza

di una sindrome del canale carpale soprattutto a destra, confermando il grado

d’incapacità lavorativa del 70% nell’abituale professione (cfr. inc. AI).

Con decisione 6 maggio 2002 l’UAI, accertato un aumento del grado d’invalidità

al 70%, con effetto dal 1° ottobre 2001, ha riconosciuto il diritto ad una

rendita intera (doc. A6).

In queste circostanze, appare evidente che i motivi per la revisione del grado

d’invalidità sono da far risalire alla coxartorsi all’anca destra ed alla

sindrome del canale carpale, che hanno procurato all’assicurato un’incapacità

al guadagno del 70% con diritto alla rendita intera a partire dal 1° ottobre

2001, e non ad un peggioramento dei disturbi all’anca sinistra.

2.11

La

documentazione medica prodotta dall’attore con la petizione non è suscettibile di

modificare la succitata conclusione.

Vero che nel referto 22 dicembre 1989 del servizio di radiodiagnostica

dell’Ospedale di __________ e in quello del 18 agosto 1991 dell’Ospedale __________

è stata diagnosticata una coxartrosi bilaterale. Ma è altrettanto vero che da questi

due atti medici non può essere desunto che la citata coxartrosi bilaterale, in

particolare quella all’anca destra, causasse già a quell’epoca un’incapacità

lavorativa rilevante. Nel primo si parla infatti di “coxartrosi bilaterale

d’entità moderata” (doc. A 21), nel secondo di “ iniziale coxartrosi dx e

coxartrosi sn di discreta entità” (doc. A 22).

Con certificato 28 febbraio 2002 il dr. __________ ha fra l’altro attestato che

dal 17 novembre 1992 l’assicurato era in cura per “una coxartrosi sinistra

importante e coxartrosi destra allora importante” (doc. A 23). A

prescindere dal fatto che ciò contrasta con quanto certificato dallo stesso

medico curante nel precedente rapporto 6 ottobre 2001 all’Ufficio AI - in quell’occasione

egli aveva riferito dei dolori all’anca destra del suo paziente sorti “da

fine 2000” (incarto AI) -, determinante è comunque che al momento

dell’inizio dell’incapacità lavorativa (1999) all’origine del riconoscimento di

una mezza rendita LPP, la coxartrosi destra non provocava all’attore alcuna

inabilità al lavoro.

D’altronde lo stesso assicurato, nella domanda di revisione della rendita AI

del 29 ottobre 2001, ha indicato l’estate 2000 quale momento in cui egli ha

accusato il peggioramento del suo stato di salute.

Pertanto, come detto, l’inizio dell’incapacità lavorativa dovuta all’affezione

all’anca destra non può essere fatto risalire al 1999, anno in cui

l’attore era ancora assicurato presso la Fondazione di previdenza della __________

AG.

Concludendo, in base alle certificazioni mediche agli atti, risulta provato con

il grado della verosimiglianza preponderante, valida nelle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr.

22.

p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211),

che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato ed il relativo

aumento del grado d’invalidità non possono essere posti a carico della

Fondazione convenuta, nella sua qualità di ente previdenziale succeduto alla

Personalvorsorgestiftung der __________ AG presso cui l’attore era assicurato quando

era sorta l’inabilità lavorativa che ha condotto a riconoscergli la mezza

rendita, poiché riconducibile ad una nuova causa.

La Personalvorsorgestiftung der CV 1 non può pertanto

essere condannata al versamento di una rendita intera, ma dovrà continuare a

versare la mezza rendita d’invalidità.

Ne consegue la reiezione della petizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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