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Decisione

34.2004.43

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI; SENTENZA DI CONDANNA AL VERSAMENTO

22 settembre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta

sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono

considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera

sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere

le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562);

- il

1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale

ha modificato numerose disposizioni.

In

proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto

materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica

di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466

consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.

1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di

conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti

dalla convenuta sino alla fine del 2002, non tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre

2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle

valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa

J., U 158/03; del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto,

per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto

altrimenti dalle disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;

- l'art.

11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da

assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza

regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta,

per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in

questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce

nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro

e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio

del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento

del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste

dalla legge;

- oggetto

del contendere è il versamento, da parte della convenuta all’attrice, del saldo

dei contributi dovuti a favore della previdenza professionale dei suoi

dipendenti sino alla fine del 2002; la convenuta contesta la richiesta attorea

e, rilevato come gli attuali soci della società avrebbero rilevato la CV 1 nel

febbraio 2003, chiede spiegazioni sul saldo dei contributi vantato dall’attrice

al 1. gennaio 1995;

- in

concreto cerchia delle persone assicurate, obbligo contributivo, modalità di

finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono

disciplinati nel Contratto d’adesione (doc. XL/1), nel Regolamento di

previdenza __________, suddiviso in piano di previdenza e disposizioni generali

(DG) (doc. XLIV/32 e 33). In particolare i premi, il cui intero versamento

incombe al datore di lavoro, sono calcolati in base alla scala dei contributi

facente parte del piano di previdenza __________ e sono calcolati in base al

salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a

carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art.

8.1 segg delle DG, doc. XLIV/31 e art. 4, 5, 6 del Piano di previdenza, doc.

XLIV/33);

- dagli

atti di causa risulta che la convenuta è stata affiliata all’attrice a far

tempo dal 1. gennaio 1991 e che già alla fine del 1995 aveva accumulato un

debito per contributi dovuti e non soluti di fr. 50'208 (doc. XLIV/1; cfr.

anche VII/15), scoperto che era andato crescendo nel corso degli anni malgrado

i ripetuti solleciti inviati dall’attrice e i pagamenti parziali effettuati

dalla ditta debitrice (doc. XLIV/doc. 1-20); detto debito è aumentato nel corso

degli anni successivi costringendo l’istituto di previdenza creditore a diversi

solleciti; in data 6 dicembre 1999, quando il dovuto ammontava a fr. 45'839.20

(VII/14), l’attrice ha persino paventato la rescissione del contratto per poi

revocarla il 19 dicembre successivo a seguito delle assicurazioni di pagamento fornite

dalla debitrice (doc. 17). Notasi che già alla fine del 1995 l’attrice era

stata costretta a disdire e poi riattivare il contratto di adesione a motivo

del debito accumulato dalla ditta affiliata (XLVI/2 e 3). Emerge altresì che in

data 19 dicembre 1995 la convenuta ha formalmente riconosciuto di essere

debitrice nei confronti della Fondazione di un ammontare di fr. 49'110 (doc.

XLVI/1) e il 16 ottobre 2001 ha riconosciuto un debito a suo carico di fr.

38'572.10 (doc. 15 e 16), il successivo 22 ottobre 2001 nella misura di fr.

38'872.10 (doc. XXVIII/05) e il 25 ottobre 2002 ha proposto all’attrice di

procedere al saldo dello scoperto, ammontante a fr. 38'872.10, mediante

pagamenti mensili di fr. 2'000 (doc. N11 e 12).

Infine,

considerato come la convenuta fosse venuta meno alle sue promesse di pagamento,

visto un debito contributivo ammontante alla fine del 2002 a fr. 47'211.10

(doc. H, N10), in data 16 dicembre 2002 l’attrice ha comunicato la rescissione

del contratto per la fine del 2002 (doc. N12, XXVIII/3). In seguito l’attrice

ha, invano, nuovamente sollecitato il versamento dello scoperto procedendo quindi

in via esecutiva mediante la notifica del PE n. __________ e l’inoltro della

presente causa di fronte al TCA. Dalla documentazione versata agli atti risulta

Considerandi

altresì che nonostante l’ingente credito vantato nei confronti della convenuta,

l’attrice ha provveduto nel marzo 2005 a riversare le singole prestazioni di

libero passaggio maturate dai dipendenti della CV 1 al nuovo istituto di

previdenza cui ha aderito detta ditta, la cassa pensione __________ (già __________)

(doc. XLIV/34-38; XIII);

- ai

fini del presente contendere è importante rilevare che nel corso degli anni

oggetto della lite la convenuta ha, come detto, provveduto più volte a

pagamenti parziali e a riconoscere espressamente il proprio debito contributivo

(doc. N15, N16, N11, XLVI/1, 2); non vi è traccia per contro di alcuna

contestazione dei contributi pretesi in pagamento;

- dagli

atti di causa emerge peraltro che il calcolo dei contributi previdenziali

dovuti dalla CV 1 – calcolo che, come detto, non è mai stato contestato - è

stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e

regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone

assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (cfr. doc. 11-15;

doc. E, D, C, B, VII/6, doc. N2- 8; XLIV 1-38). Ricevuti, solo nel marzo 2005 e

dietro rinnovata sollecitazione, i necessari formulari di notifica d’uscita,

l’attrice ha provveduto ad elaborare l’ultimo, definitivo, conteggio dei premi

adeguando i precedenti. Secondo tale ultimo conteggio lo scoperto al 31

dicembre 2002 ammonta a fr. 42'864.80 oltre interessi (doc. XXVIII/04; XLIV/21

e 30, 31, XLVI).

In

difetto di contestazioni specifiche e di elementi probatori concludenti, si deve

pertanto ritenere che il calcolo dei contributi dovuti e rimasti insoluti si

fonda su questi elementi e su quelli precedentemente elencati e risulta

sufficientemente sostanziato; del resto non vi è motivo per ritenere che i

dati esposti dalla Fondazione relativamente al calcolo dei contributi, in

particolare i salari assicurati e le percentuali delle deduzioni, siano errati,

ribadito nuovamente come la convenuta non abbia mai contestato il calcolo degli

stessi ma anzi abbia più volte riconosciuto di esserne debitrice nella misura

pretesa dalla creditrice. Del resto, anche in questa sede la CV 1 ha omesso di

indicare concretamente in cosa consisterebbe l’errore di calcolo effettuato

dall’attrice. I conteggi di quest’ultima vanno quindi considerati corretti e

conformi alle disposizioni della LPP rispettivamente del fondo di previdenza;

- come

detto in questa sede la convenuta non ha contestato l’obbligo contributivo, ma si

è limitata a chiedere la reiezione della petizione, omettendo di concretizzare

o precisare la sua contestazione che ha mantenuto in toni generici e che va

pertanto disattesa.

Per

quanto in particolare riguarda la lamentata discrepanza tra il numero di

contratto sottoscritto nel settembre 1991 (3/16149/8211, doc. G) e i conteggi

emessi dall’attrice successivamente al 1. gennaio 2003 (n. 2/19045) (cfr. IX),

la Fondazione ha chiaramente spiegato che il cambiamento non aveva nessun

significato sostanziale ma era dovuto esclusivamente a dei motivi legati al

cambiamento del sistema informatico (XV); per quanto d’altra parte riguarda

l’affermazione per cui la convenuta sarebbe affiliata dal 16 gennaio 2003 alla __________

(già __________, doc. XIII), la stessa, oltre a non essere contestata, non ha

rilevanza alcuna considerato come la pretesa attorea riguarda contributi dovuti

sino alla fine del 2002. Quanto poi alle perplessità sollevate genericamente

dalla convenuta riguardo allo scoperto dovuto al 1. gennaio 1995 (cfr. doc. IX,

XXXIII, XLII), le stesse sono state evase dalla documentazione versata agli

atti attestante i vari conteggi di contributi precedenti al 1. gennaio 1995 e

regolarmente inviati alla ditta debitrice così come l’avvenuto riconoscimento,

da parte della debitrice, di un debito di fr. 49'100 in data 19 dicembre 1995

(doc. XLIV/1-20).

del resto le asserzioni, sempre molto generiche, della CV 1 riguardo a presunte

irregolarità o incomprensioni venute in essere con la Fondazione, possono

mutare l’esito della presente lite, osservato altresì come l’attrice abbia

giustamente fatto rilevare che lo svolgimento della pratica sia stato

fortemente condizionato dalla convenuta la quale ha omesso di inoltrarle le

informazioni necessarie relative alle modifiche di personale (doc. XXII,

XXVIII/07).

Ne discende che, ricordato nuovamente il principio enunciato sopra,

per cui nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale il datore di lavoro deve sostanziare in modo preciso i motivi per

cui la pretesa dell'istituto di previdenza non sarebbe fondata, le censure della

convenuta vanno disattese, mentre che il credito fatto valere dall’attrice va

considerato sufficientemente motivato e comprovato (SZS 2003 pag. 501);

- in

simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi

previdenziali scoperti ammontanti a fr. fr. 42'864.80 (cfr doc. XLVI);

- l’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 21 marzo 2005 al 31

agosto 2005 sui contributi non soluti, nonché ulteriori interessi di mora al 5%

dal 31 agosto 2005 sull'ammontare dei contributi sommato agli

interessi di ritardo relativi al succitato periodo (XLVI).

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag.

46; SZS 1990 pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).

In

casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi

e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la

domanda dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto -

limitatamente agli interessi sul capitale di fr. 42'864.80 decorrenti dal 21

marzo 2005, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA

del 11 dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);

- l’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo no. __________ dell'UE di __________ (doc. M);

- secondo

la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il

creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in

riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée

de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit

privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251-252). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta

dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ deve essere ammessa, ma

limitatamente alla somma di fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo

2005;

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 42'864.80

oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005 senza che il creditore debba

previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice

dell'esecuzione;

- per

quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,

si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù

dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per quanto riguarda invece il tema della rifusione delle ripetibili,

lo stesso non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare

ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di

regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117 V 403).

Vi

ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il

motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989

nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito

dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire

all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue

pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover

sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi

analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di

organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2

OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126 V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo

1992 nella causa F.P. c. S.SA).

Nel caso concreto, alla luce di questa giurisprudenza, non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili;

- va

detto infine che la convenuta ha chiesto di sentire come teste la sua socia e

gerente, signora __________ (XI);

- tale

richiesta va disattesa, considerato come ai fini dell’esito della lite tale

audizione non appaia necessaria (sul cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove; cfr. fra le tante DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e rinvii) e rilevato tra l’altro come __________

si sia già espressa nel merito della presente vertenza con numerosi scritti al

TCA (IX, XXIV, XXVI, XXXIII ).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§) Di

conseguenza la CV 1, __________ è condannata a versare alla AT 1, __________,

fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005 a titolo di contributi

previdenziali non soluti.

§§) E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE

di __________ per l’importo di fr. 42'864.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo

2005.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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