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Decisione

34.2004.44

mancato versamento all'istituto colletore dei contributi previdenziali; sentenza di condanna al pagamento dei contributi vale quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione; accollo tasse e spese di

4 ottobre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26

ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- l'art. 11

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato.

Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli

è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche

Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, pag. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32). Sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di

mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di

previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di

queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono

necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16

LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge;

- nel caso

di specie, inoltre, secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di

lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione;

- l’obbligo

contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni

contrattuali - dev’essere quindi qui riconosciuto;

- le

modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto

d'adesione (art. 3.1-3.3) e nel relativo piano di previdenza (doc. L);

- le

persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.

F-G). Il calcolo dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti, rimasti

insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo

precedente. Dalla documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato

effettuato conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle

mutazioni intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati

dal datore di lavoro durante il periodo litigioso (cfr. doc. B-D).

Per il

che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali

scoperti;

- per

quanto riguarda le spese di diffida e per danni di mora conteggiate per un

ammontare complessivo di fr. 600.-- (cfr. petizione, cfr. doc. B-D), le stesse

non possono essere riconosciute.

Secondo

l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe

alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere

dimostrate (DTF 117 II 258).

In

concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e

quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere

riconosciuti;

- per

quanto riguarda le spese (fr. 100.-) quale anticipo versato all'Ufficio

esecuzione in relazione al precetto esecutivo di cui è chiesto il

rigetto dell'opposizione, va precisato che esse non sono oggetto della sentenza

di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in

quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere

sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,

in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di

esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993

nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le

spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);

- il saldo

definitivo che la convenuta dev’essere condannata a versare all'attrice ammonta

pertanto a fr. 60'657.85;

- l’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 30 ottobre 2003 al 9

agosto 2004 sui contributi non soluti, nonché ulteriori interessi di mora al 5%

dal 10 agosto 2004 sull'ammontare dei contributi sommato agli interessi di

ritardo relativi al succitato periodo.

Giusta

l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag.

46; SZS 1990 pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).

In casu,

poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il

tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda

dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto - limitatamente agli

interessi sul capitale di fr. 60'657.85 decorrenti dal 30 ottobre 2003, la

legge vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA del 11

dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);

- con la

petizione l’attrice chiede pure la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha

fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

Considerandi

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il

creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in

riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La

mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour

dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pag. 241ss (251

e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

caso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso

riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del

credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione, per l’importo di fr.

60'657.85 oltre interessi al 5 % dal 30 ottobre 2003;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù

dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per il

TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;

SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è

anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza

sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui

che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando

pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della

richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La

presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il

gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito

favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha

riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò

ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 pag.

189; STFA del 13 luglio 1998 nella causa T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per

fr. 400.-;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP

si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso

semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti.

Il principio,

enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003),

secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate,

al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella

causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art.

108.

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato,

spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a

prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare,

in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi

presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi

adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in

fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo

1992.

nella causa F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,

vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata

hanno diritto alle ripetibili.

In

assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati

ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1,

127.

V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d, AHI Praxis 2000

pag. 337; RCC 1984 pag. 278).

Nel caso concreto, stante la non complessità della causa, non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§

Di conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 60'657.85 oltre

interessi al 5% dal 30 ottobre 2003.

§§ E'

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 60'657.85 oltre

interessi al 5% dal 30 ottobre 2003.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 400.- sono poste a carico della convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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