34.2004.45
mancato versamento di contributi LPP a Istituto collettore; acquiescenza del datore di lavoro convenuto dinanzi a TCA; interessi di mora su cintributi insoluti
14 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2004.45
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TCA
Titolo:
mancato versamento di contributi LPP a Istituto collettore; acquiescenza del datore di lavoro convenuto dinanzi a TCA; interessi di mora su cintributi insoluti
CONTRIBUTI
INTERESSI DI MORA
art. 104 CO
art. 105 CO
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.45
rg/td
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 4 agosto 2004
promossa da
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e in diritto che
- con
contratto 27 ottobre 2000 la CV 1A (ora CV 1 in liquidazione) ha aderito quale
datore di lavoro alla AT 1 (di seguito: Fondazione) allo scopo di attuare la
previdenza professionale dei propri dipendenti con effetto dal 1. luglio 2000
(doc. F);
- a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non
soluti sino al 30 aprile 2002, nell'ottobre 2003 la Fondazione ha fatto
spiccare dall'UE di __________ nei confronti della CV 1 il PE n. __________ di
fr. 6'700.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2003 per contributi LPP e fr.
200.-- per spese di mora, cui l'escussa ha interposto opposizione;
- con la petizione in oggetto l'attrice ha chiesto al TCA
di condannare la convenuta al versamento di fr. 7'423.10 (composti di fr. 6'700
per contributi LPP, fr. 353.10 per interessi di mora dal 14 luglio 2003 al 4
agosto 2004, fr. 300.-- per danni di mora e fr. 70.-- quale anticipo versato
all'ufficio esecuzione) oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2004, postulando
altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di __________
nonché la rifusione delle ripetibili;
- con
scritti 23 agosto e 7 ottobre 2004 al TCA la convenuta ha dichiarato di
ritirare l'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ e di
riconoscere le pretese attoree, precisando di essere priva di attivi e che nei
suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare (III, VI);
Considerandi
- osservato
come nel diritto delle assicurazioni sociali l'acquiescenza, affinché diventi
operativa, deve essere di regola confermata dal giudice, da attento esame degli
atti all'inserto e alla luce in degli artt. 49, 66 LPP, del contratto
d'adesione (art. 3, doc. F) nonché del piano di previdenza (doc. L), in
concreto risulta che, con riferimento al periodo litigioso, i contributi LPP in
quanto tali rimasti insoluti ammontano - contrariamente a quanto esposto in
petizione - e devono essere quindi riconosciuti in fr. 5'900.15, l'importo
richiesto dall'attrice a tale titolo essendo infatti comprensivo di spese
addebitate per fr. 800.-- (doc. A-D);
- le spese,
complessivamente conteggiate per fr. 1'170.-- (doc. A-D; cfr. petizione), vanno
riconosciute limitatamente a fr. 100.--, a valere quali spese di esecuzione
(cfr. art. 3.3. contratto d'adesione, cfr. doc. M). Infatti, secondo l’art. 106
CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe
alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice, ad eccezione delle
succitate spese d'esecuzione (comprovate tramite produzione del PE n. 1001998
dell'UE di Lugano [doc. M] che documenta quindi l'avvio di una procedura
esecutiva), non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare gli ulteriori
costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti. Per
quanto riguarda in particolare la richiesta di versamento delle spese di fr.
70.
-- quale anticipo versato all'ufficio esecuzione in relazione al precetto
esecutivo di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, occorre precisare che
dette spese non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono
un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se
non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal
creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è
stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993
nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le
spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);
- la
richiesta di versamento di interessi di mora al tasso del 5% (fr. 351.10 dal 14
luglio 2003 al 4 agosto 2004 nonché ulteriori interessi di mora dal 5 agosto
2004.
sull'ammontare dei contributi insoluti (fr. 5'900.15) sommato agli
interessi di ritardo relativi al citato periodo) la stessa deve essere
riconosciuta (art. 66 cpv. 2 LPP; Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS
1990.
pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione agli atti) limitatamente agli
interessi, al tasso richiesto del 5% - corrispondente a quello legale di cui
all'art. 104 CO - sul capitale di fr. 5'900.15 con decorrenza dal 14 luglio
2003, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 104 CO; art. 105 cpv. 3 CO; STFA
del 11 dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);
- in
materia LPP il diritto alle ripetibili non può essere dedotto dalla
Costituzione federale così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU; spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Nel
Cantone Ticino, la LPTCA prevede il "diritto nella misura stabilita dal
giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio"
(art. 22 cpv. 1).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali e quindi anche in quello della previdenza
professionale il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150). Per contro nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
all'assicuratore che vince la causa (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992
nella causa F.P. c. S.SA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§
La CV 1 in liquidazione é condannata a versare alla AT 1 fr. 6'000.15 oltre
interessi al 5% dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. __________
dell'UE di __________o per l’importo di fr. fr. 6'000.15 oltre interessi al 5%
dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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