Lexipedia

Decisione

34.2004.45

mancato versamento di contributi LPP a Istituto collettore; acquiescenza del datore di lavoro convenuto dinanzi a TCA; interessi di mora su cintributi insoluti

14 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2004.45

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, TCA

Titolo:

mancato versamento di contributi LPP a Istituto collettore; acquiescenza del datore di lavoro convenuto dinanzi a TCA; interessi di mora su cintributi insoluti

CONTRIBUTI

INTERESSI DI MORA

art. 104 CO

art. 105 CO

Raccomandata

Incarto n.

34.2004.45

rg/td

Lugano

14 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 4 agosto 2004

promossa da

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e in diritto che

- con

contratto 27 ottobre 2000 la CV 1A (ora CV 1 in liquidazione) ha aderito quale

datore di lavoro alla AT 1 (di seguito: Fondazione) allo scopo di attuare la

previdenza professionale dei propri dipendenti con effetto dal 1. luglio 2000

(doc. F);

- a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non

soluti sino al 30 aprile 2002, nell'ottobre 2003 la Fondazione ha fatto

spiccare dall'UE di __________ nei confronti della CV 1 il PE n. __________ di

fr. 6'700.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2003 per contributi LPP e fr.

200.-- per spese di mora, cui l'escussa ha interposto opposizione;

- con la petizione in oggetto l'attrice ha chiesto al TCA

di condannare la convenuta al versamento di fr. 7'423.10 (composti di fr. 6'700

per contributi LPP, fr. 353.10 per interessi di mora dal 14 luglio 2003 al 4

agosto 2004, fr. 300.-- per danni di mora e fr. 70.-- quale anticipo versato

all'ufficio esecuzione) oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2004, postulando

altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di __________

nonché la rifusione delle ripetibili;

- con

scritti 23 agosto e 7 ottobre 2004 al TCA la convenuta ha dichiarato di

ritirare l'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ e di

riconoscere le pretese attoree, precisando di essere priva di attivi e che nei

suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare (III, VI);

Considerandi

- osservato

come nel diritto delle assicurazioni sociali l'acquiescenza, affinché diventi

operativa, deve essere di regola confermata dal giudice, da attento esame degli

atti all'inserto e alla luce in degli artt. 49, 66 LPP, del contratto

d'adesione (art. 3, doc. F) nonché del piano di previdenza (doc. L), in

concreto risulta che, con riferimento al periodo litigioso, i contributi LPP in

quanto tali rimasti insoluti ammontano - contrariamente a quanto esposto in

petizione - e devono essere quindi riconosciuti in fr. 5'900.15, l'importo

richiesto dall'attrice a tale titolo essendo infatti comprensivo di spese

addebitate per fr. 800.-- (doc. A-D);

- le spese,

complessivamente conteggiate per fr. 1'170.-- (doc. A-D; cfr. petizione), vanno

riconosciute limitatamente a fr. 100.--, a valere quali spese di esecuzione

(cfr. art. 3.3. contratto d'adesione, cfr. doc. M). Infatti, secondo l’art. 106

CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore

eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe

alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere

dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice, ad eccezione delle

succitate spese d'esecuzione (comprovate tramite produzione del PE n. 1001998

dell'UE di Lugano [doc. M] che documenta quindi l'avvio di una procedura

esecutiva), non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare gli ulteriori

costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti. Per

quanto riguarda in particolare la richiesta di versamento delle spese di fr.

70.

-- quale anticipo versato all'ufficio esecuzione in relazione al precetto

esecutivo di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, occorre precisare che

dette spese non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo

dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono

un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se

non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal

creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è

stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993

nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le

spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);

- la

richiesta di versamento di interessi di mora al tasso del 5% (fr. 351.10 dal 14

luglio 2003 al 4 agosto 2004 nonché ulteriori interessi di mora dal 5 agosto

2004.

sull'ammontare dei contributi insoluti (fr. 5'900.15) sommato agli

interessi di ritardo relativi al citato periodo) la stessa deve essere

riconosciuta (art. 66 cpv. 2 LPP; Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS

1990.

pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione agli atti) limitatamente agli

interessi, al tasso richiesto del 5% - corrispondente a quello legale di cui

all'art. 104 CO - sul capitale di fr. 5'900.15 con decorrenza dal 14 luglio

2003, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 104 CO; art. 105 cpv. 3 CO; STFA

del 11 dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);

- in

materia LPP il diritto alle ripetibili non può essere dedotto dalla

Costituzione federale così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU; spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Nel

Cantone Ticino, la LPTCA prevede il "diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio"

(art. 22 cpv. 1).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali e quindi anche in quello della previdenza

professionale il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150). Per contro nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

all'assicuratore che vince la causa (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992

nella causa F.P. c. S.SA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§

La CV 1 in liquidazione é condannata a versare alla AT 1 fr. 6'000.15 oltre

interessi al 5% dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. __________

dell'UE di __________o per l’importo di fr. fr. 6'000.15 oltre interessi al 5%

dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster