34.2004.46
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 dicembre 2004Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.46
Data decisione, Autorità:
02.12.2004, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento non vale in concreto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione perchè in casu precetto annullato dall'UE; accollo tasse e spese di giustizia al datore di lavoro per comportamento temerario
CONTRIBUTI
ONERE PROCESSUALE
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.46
fc
Lugano
2 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 agosto 2004
promossa da
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e considerato in
diritto che
- con
contratto d'adesione n. 3/16149/8073 la ditta CV 1 dal 29 aprile 2003, con sede
a __________, ha aderito, con effetto dal 1. luglio 2000, quale datore di
lavoro alla AT 1 per la previdenza professionale (in seguito: Fondazione), allo
scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
(doc. B, C), confermando pure, mediante sottoscrizione di un apposito
formulario il 4 ottobre 2000, l’applicazione del nuovo contratto collettivo
nazionale dell’industria alberghiera (CCNL) e il piano di previdenza __________
conforme al CCNL (doc. B, C, D). Per garantire l’adempimento dei suoi obblighi
la Fondazione ha stipulato con la __________ un contratto d'assicurazione
collettiva (art. 1.1 contratto d'adesione);
- a fronte
del mancato pagamento dei premi (e spese) non soluti sino al 30 novembre 2001 e
conteggiati sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro (doc. C), la
Fondazione ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzioni di __________ il PE no. __________
di fr. 3’871, oltre ad interessi del 5 % dal 9 aprile 2002 e fr. 200 per spese
di mora, a cui l'escussa ha interposto opposizione (doc. F);
- con
petizione al TCA del 4 agosto 2004 la Fondazione chiede la condanna della CV 1 al
pagamento di fr. 4'785.10 (comprensivi di fr. 3'871 per contributi, fr. 444.10
per interessi di mora, fr. 400 per danni di mora e fr. 70.-- per spese di
esecuzione) oltre ad interessi del 5 % dal 5 agosto 2004, postulando pure il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al succitato precetto esecutivo
(I);
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta (II, III);
- il TCA ha
effettuato alcuni accertamenti le cui risultanze sono state notificate alle
parti (VI- XII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
Fatti
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- l'art. 11
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro
dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, pag. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I
primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a
stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel caso
di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si
impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. B);
- l’obbligo
contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali (doc. B e D) - dev’essere quindi riconosciuto;
- le
modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto
d'adesione e nel relativo piano di previdenza __________ la cui applicazione è
stata concordata tra le parti (doc. B, D);
- le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. C).
Il calcolo dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti, rimasti insoluti,
si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente.
Dalla documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato
conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati dal
datore di lavoro durante il periodo litigioso.
Per il
che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali
scoperti;
- per
quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr.
400.-- (cfr. petizione, I), le stesse non possono essere riconosciute.
Secondo
l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore
eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe
alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere
dimostrate (DTF 117 II 258).
In
concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e
quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere
riconosciuti;
- per
quanto riguarda le spese (fr. 70.-) quale anticipo versato all'Ufficio
esecuzione in relazione al precetto esecutivo di cui è chiesto il
rigetto dell'opposizione, va precisato che esse non sono oggetto della sentenza
di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in
quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate
dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993
nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le
spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);
- il saldo
definitivo che la convenuta dev’essere condannata a versare all'attrice ammonta
pertanto a fr. 3'871;
- l’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 9 aprile 2002 al 4
agosto 2004 sui contributi non soluti, nonché ulteriori interessi di mora al 5%
dal 5 agosto 2004 sull'ammontare dei contributi sommato agli interessi di
ritardo relativi al succitato periodo.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag.
46; SZS 1990 pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).
In casu,
poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il
tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda
dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto - limitatamente agli
interessi sul capitale di fr. 3'871 decorrenti dal 9 aprile 2002, la legge
vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA del 11 dicembre
2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);
- con la
petizione l’attrice chiede pure la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il
creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
Considerandi
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La
mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pag. 241ss (251
e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
caso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
- ora,
nella fattispecie questa Tribunale non può tuttavia rigettare l'opposizione
interposta al PE n. __________ considerato come tale atto esecutivo, emesso
erroneamente giacchè indicante quale parte creditrice __________ in luogo della
Fondazione escutente e qui attrice (doc. F), è stato conseguentemente annullato
dal competente Ufficio Esecuzioni di __________ e sostituito dal PE n. __________
emesso il 27 ottobre 2004 (VIII);
- deve
comunque essere rammentato che nella misura del credito riconosciuto da questo
Tribunale, sulla base del presente giudizio cresciuto in giudicato, la
Fondazione potrà direttamente adire il giudice dell'esecuzione e postulare il
rigetto definitivo dell'opposizione che dovesse venir interposta al PE n. __________
per l’importo di fr. 3871 oltre interessi al 5 % dal 9 aprile 2002;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù
dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Per il
TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;
SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è
anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e
leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324
consid. 1b con riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui
che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando
pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della
richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La
presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il
gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole
dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o
poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto
il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 pag. 189; STFA
del 13 luglio 1998 nella causa T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).
Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto
di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il
comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione
palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione
dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in
modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio
1998.
nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Nel caso
in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per
fr. 200.-;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP
si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117.
V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella
causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art.
108.
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato,
spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a
prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare,
in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi
presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi
adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in
fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo
1992.
nella causa F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili.
In
assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla
leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste
per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa
deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un
notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5,
323.
consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d, AHI
Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984 pag. 278).
Nel caso concreto, stante la non complessità della causa, non si
giustifica l'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la CV 1 in liquidazione è condannata a versare alla AT 1fr. 3871
oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2002.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 200.- sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster