34.2004.47
divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio
21 dicembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2004.47
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.47
RG/sc
Lugano
21 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1
rappr. da: RA 2
e
CV 2
in materia di
previdenza professionale
(divisione delle prestazioni
previdenziali in caso di divorzio)
visto in fatto e considerando in diritto
- che con
sentenza 22 giugno 2004, cresciuta in giudicato il 17 agosto 2004, il Pretore
della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________
ed ha omologato, quale parte integrante del dispositivo, la convenzione sulle
conseguenze accessorie in cui le parti hanno, tra l’altro, concordato
l’accredito su un conto di libero passaggio intestato a AT 1 della metà della
prestazione d'uscita accumulata da CV 1 durante il matrimonio, precisando che
l’avere previdenziale prelevato da quest’ultimo per l’acquisto dell’abitazione
coniugale verrà ripartito al momento della vendita del mappale n. __________ di
__________ fondo base costituito in PPP (I);
- che il 23
agosto 2004 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire (II);
- che ai
fini del calcolo della prestazione da dividersi, il TCA ha richiesto agli ex
coniugi, come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al
proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha esperito ulteriori accertamenti
(III-XXIII);
- che
l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con
facoltà di presa di posizione (XXIV-XXX);
- che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- che
giusta l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- che
l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1°
gennaio 1995;
- che
l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al
momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta
in giudicato);
-che per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel
merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte
nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- che in
concreto dalla documentazione agli atti risulta che al momento del divorzio (17
agosto 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel,
op. cit., p. 1620) CV 1 disponeva presso la Fondazione __________, __________
di un avere di fr. 134'615.50 (XII);
- che
stante l’impossibilità di risalire all’effettiva esistenza ed entità (con ogni
verosimiglianza comunque esigua, cfr. XIV-XVIII) di un avere previdenziale di CV
1 alla data del matrimonio (__________; CV 1 sembrerebbe infatti aver iniziato
a contribuire a far tempo dal dicembre 1988, cfr. V), ritenuto che in ogni caso
gli ex coniugi, cui l’intera documentazione acquisita agli atti è stata
trasmessa per una presa di posizione, nulla hanno osservato in merito ad una
eventuale considerazione ai fini del computo di prestazioni o averi presenti
alla data del matrimonio (XXV, XXVI; entrambi hanno indicato quale avere
determinante ai fini della divisione quello esistente presso detta Fondazione
al momento del divorzio), dovendo codesto tribunale decidere sulla base degli
atti disponibili (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero
del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46) appare equo ritenere che l’avere
accumulato dall’ex marito durante il matrimonio (senza ancora considerare
l’importo fatto oggetto di prelievo anticipato per l’acquisto della proprietà
d’abitazione da parte di CV 1, cfr. infra) corrisponde all’intero succitato
avere disponibile al momento del divorzio presso la Fondazione __________;
- che il
capitale depositato presso detta Fondazione, nell’ottobre 2004 è stato
trasferito (unitamente agli interessi) alla CV 2 - cui CV 1 risulta essere
assicurato a far tempo dal 1. settembre 2004 - per un importo complessivo di
fr. 134'839.50 (XII, XXI);
- che, come
visto, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta
dagli ex coniugi ed omologata dal Pretore é stato pattuito che l’avere
prelevato da CV 1 durante il matrimonio per l’acquisto dell’abitazione
coniugale verrà ripartito solo al momento della vendita del mappale n. __________
di __________ fondo base, costituito in PPP;
- che prelievi
anticipati, dopo il matrimonio, per il finanziamento della proprietà
dell'abitazione non ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la
loro natura previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al
divorzio - senza computo di interessi (DTF 128 V 230; Brunner,
Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der
Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss) - e devono quindi
essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; Schneider/Bruchez,
Considerandi
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel,
op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht,
Zurigo, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485);
- che
quindi l’ammontare complessivo della prestazione acquisita da CV 1 durante il
matrimonio si compone dell’avere di fr. 134'615.50 esistente
al momento del divorzio sul conto di libero passaggio presso la Fondazione __________
e dell’importo di fr. 39'982.55 oggetto del succitato prelievo avvenuto nel
giugno 2002 (V/c);
- che di conseguenza il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione acquisita dall’ex marito
durante il matrimonio) ammonta a complessivi fr. 87'299.05 (174'598.05 : 2);
- che tuttavia l’esecuzione
del riparto deve per il momento essere limitata all’importo disponibile presso
la Fondazione __________ al 17 agosto 2004 (fr. 134'615.50),
la sentenza di divorzio avendo infatti stabilito che la divisione dell’avere
oggetto di prelievo anticipato (fr. 39'982.55) avverrà solo al momento della
vendita dell’immobile di cui al mappale n. __________ di __________ e non
competendo per il resto allo scrivente Tribunale rivedere siffatta regolamentazione
stante oltretutto l’espressa opposizione di CV 1 alla diversa soluzione
prospettata nelle more della presente procedura da AT 1 che ha segnatamente
chiesto di procedere ora anche alla ripartizione dell’importo anticipatamente
prelevato;
- che la
chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di
divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della
prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto
obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati
articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo
materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del
divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op. cit.,
CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; STFA
non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]). Per il che alla
richiesta di CV 1 presentata pendente lite (XXX) e volta all'attribuzione della
metà dell'avere accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui
essere dato seguito;
- che per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto o polizza di libero passaggio, principio questo che dovrà essere
rispettato anche al momento in cui si tratterà, in esecuzione di quanto
stabilito nella sentenza di divorzio, di procedere alla ripartizione del capitale
prelevato per il finanziamento della proprietà d’abitazione;
- che
l'importo di fr. 67'307.75 unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(17 agosto 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.
[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto
essere trasferito a favore di __________ presso la Cassa pensioni __________
(contratto n. __________, n. d’ass. __________) dove essa risulta attualmente
registrata (IX, XIX);
- che in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X, B 105/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio ammonta a
complessivi fr. 174'598.05.
2.- Il credito
a favore di AT 1 ammonta a complessivi fr. 87'299.05.
3.- E' fatto
ordine alla CV 2 di versare alla Cassa pensioni __________ a favore di AT 1
(contratto n. __________, n. d’ass. __________) la somma di fr. 67'307.75 oltre
a interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 agosto 2004.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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