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Decisione

34.2004.47

divisione delle prestazioni previdenziali in caso di divorzio

21 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel

merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia

più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta

l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte

nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- che in

concreto dalla documentazione agli atti risulta che al momento del divorzio (17

agosto 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel,

op. cit., p. 1620) CV 1 disponeva presso la Fondazione __________, __________

di un avere di fr. 134'615.50 (XII);

- che

stante l’impossibilità di risalire all’effettiva esistenza ed entità (con ogni

verosimiglianza comunque esigua, cfr. XIV-XVIII) di un avere previdenziale di CV

1 alla data del matrimonio (__________; CV 1 sembrerebbe infatti aver iniziato

a contribuire a far tempo dal dicembre 1988, cfr. V), ritenuto che in ogni caso

gli ex coniugi, cui l’intera documentazione acquisita agli atti è stata

trasmessa per una presa di posizione, nulla hanno osservato in merito ad una

eventuale considerazione ai fini del computo di prestazioni o averi presenti

alla data del matrimonio (XXV, XXVI; entrambi hanno indicato quale avere

determinante ai fini della divisione quello esistente presso detta Fondazione

al momento del divorzio), dovendo codesto tribunale decidere sulla base degli

atti disponibili (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero

del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46) appare equo ritenere che l’avere

accumulato dall’ex marito durante il matrimonio (senza ancora considerare

l’importo fatto oggetto di prelievo anticipato per l’acquisto della proprietà

d’abitazione da parte di CV 1, cfr. infra) corrisponde all’intero succitato

avere disponibile al momento del divorzio presso la Fondazione __________;

- che il

capitale depositato presso detta Fondazione, nell’ottobre 2004 è stato

trasferito (unitamente agli interessi) alla CV 2 - cui CV 1 risulta essere

assicurato a far tempo dal 1. settembre 2004 - per un importo complessivo di

fr. 134'839.50 (XII, XXI);

- che, come

visto, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta

dagli ex coniugi ed omologata dal Pretore é stato pattuito che l’avere

prelevato da CV 1 durante il matrimonio per l’acquisto dell’abitazione

coniugale verrà ripartito solo al momento della vendita del mappale n. __________

di __________ fondo base, costituito in PPP;

- che prelievi

anticipati, dopo il matrimonio, per il finanziamento della proprietà

dell'abitazione non ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la

loro natura previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al

divorzio - senza computo di interessi (DTF 128 V 230; Brunner,

Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der

Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss) - e devono quindi

essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP; Schneider/Bruchez,

Considerandi

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel,

op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht,

Zurigo, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485);

- che

quindi l’ammontare complessivo della prestazione acquisita da CV 1 durante il

matrimonio si compone dell’avere di fr. 134'615.50 esistente

al momento del divorzio sul conto di libero passaggio presso la Fondazione __________

e dell’importo di fr. 39'982.55 oggetto del succitato prelievo avvenuto nel

giugno 2002 (V/c);

- che di conseguenza il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione acquisita dall’ex marito

durante il matrimonio) ammonta a complessivi fr. 87'299.05 (174'598.05 : 2);

- che tuttavia l’esecuzione

del riparto deve per il momento essere limitata all’importo disponibile presso

la Fondazione __________ al 17 agosto 2004 (fr. 134'615.50),

la sentenza di divorzio avendo infatti stabilito che la divisione dell’avere

oggetto di prelievo anticipato (fr. 39'982.55) avverrà solo al momento della

vendita dell’immobile di cui al mappale n. __________ di __________ e non

competendo per il resto allo scrivente Tribunale rivedere siffatta regolamentazione

stante oltretutto l’espressa opposizione di CV 1 alla diversa soluzione

prospettata nelle more della presente procedura da AT 1 che ha segnatamente

chiesto di procedere ora anche alla ripartizione dell’importo anticipatamente

prelevato;

- che la

chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di

divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della

prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto

obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati

articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo

materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del

divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op. cit.,

CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; STFA

non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]). Per il che alla

richiesta di CV 1 presentata pendente lite (XXX) e volta all'attribuzione della

metà dell'avere accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui

essere dato seguito;

- che per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);

l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza

o su un conto o polizza di libero passaggio, principio questo che dovrà essere

rispettato anche al momento in cui si tratterà, in esecuzione di quanto

stabilito nella sentenza di divorzio, di procedere alla ripartizione del capitale

prelevato per il finanziamento della proprietà d’abitazione;

- che

l'importo di fr. 67'307.75 unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(17 agosto 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.

[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto

essere trasferito a favore di __________ presso la Cassa pensioni __________

(contratto n. __________, n. d’ass. __________) dove essa risulta attualmente

registrata (IX, XIX);

- che in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X, B 105/02).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio ammonta a

complessivi fr. 174'598.05.

2.- Il credito

a favore di AT 1 ammonta a complessivi fr. 87'299.05.

3.- E' fatto

ordine alla CV 2 di versare alla Cassa pensioni __________ a favore di AT 1

(contratto n. __________, n. d’ass. __________) la somma di fr. 67'307.75 oltre

a interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 agosto 2004.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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