34.2004.49
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento, parziale riconoscimento del debito
16 dicembre 2004Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.49
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, TCA
Titolo:
mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento, parziale riconoscimento del debito
CONTRIBUTI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.49
FC
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 settembre
2004 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
- ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1. gennaio 2000 CV 1 ha aderito alla Fondazione collettiva __________, la
quale ha a sua volta concluso con la __________, (__________) un contratto
d’assicurazione collettiva avente quale scopo la copertura degli obblighi della
Fondazione derivanti dalla LPP e dal Regolamento dell’istituto di previdenza
(doc. A/1);
- a seguito
dell’avvenuta fusione tra la Fondazione collettiva __________ e la AT 1, a
decorrere dal 30 ottobre 2000 la AT 1 (in seguito Fondazione) è subentrata nel
contratto previdenziale concluso con CV 1 (IV);
- a seguito
del mancato pagamento di parte dei contributi dovuti conformemente ai conteggi
trasmessi al datore di lavoro, dopo invio di un sollecito il 16 settembre 2003
(doc. B/5), una diffida il 20 novembre 2003 (doc. A/4) e dopo notifica, l’8
dicembre 2003, della disdetta del contratto d'adesione con effetto al 31 dicembre
2003 (doc. A/6), il 21 gennaio 2004 la Fondazione ha inviato al debitore una
proposta di pagamento rateale (doc. A/7), alla quale CV 1 ha risposto il 1.
febbraio seguente comunicando che avrebbe dato seguito al versamento dei fr.
5'513.20 scoperti a titolo di contributi entro la fine del 2004 (doc. A/7);
- con domanda
di esecuzione 16 marzo 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________
il precetto esecutivo n. 1032646 nei confronti di CV 1 per complessivi fr. 5'524.45
oltre interessi al 5% dal 15.1.2004 (doc. A/8 e 9);
- contro il
citato precetto l’escusso ha interposto opposizione (doc. A/9);
- ad un
nuovo sollecito di pagamento della Fondazione datato 14 giugno 2004, il
successivo 11 agosto il debitore ha ribadito di non poter provvedere al
pagamento dovuto prima della fine del 2004 (doc. A/10);
- con la
petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare CV 1 al
pagamento di fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004 e delle
spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 1032646 dell’UE di __________ nonché la
rifusione di ripetibili (I, III);
- con risposta
di causa 12 ottobre 2004 CV 1 ha riconosciuto di essere debitore nei confronti
della Fondazione attrice di un importo di fr. 5'163.10 precisando di essere
intenzionato a versare tale somma entro la fine del 2004; ha chiesto invece
chiarimenti relativamente ai fr. 361.35 chiesti aggiuntivamente dichiarando
altresì di rifiutare il pagamento delle spese esecutive (VI);
- con
scritto 15 ottobre 2004 la Fondazione ha precisato che i fr. 361.35 erano costituiti
da interessi addebitati sul conto corrente e da fr. 100 di spese di ingiunzione,
producendo le Disposizioni relative alle operazioni di pagamento e incasso
premi (VIII);
- in
proposito il convenuto, in data 20 ottobre 2004 ha in sostanza nuovamente
riconosciuto di essere debitore nei confronti della fondazione di un importo di
fr. 5'163.10 oltre interessi; ha tuttavia confermato di non essere intenzionato
a sostenere le spese d’esecuzione, la tassa d’incasso e le spese di
ingiunzione, considerato come il precetto esecutivo non fosse giustificato
avendo egli più volte dichiarato che avrebbe provveduto al pagamento dello
scoperto entro la fine del 2004 (X);
- su
richiesta del TCA la Fondazione ha in seguito versato agli atti il Regolamento
per le spese (XIII), sul quale il convenuto ha preso posizione il 16 novembre
successivo (XV);
considerato in diritto che
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- il
convenuto ha sostanzialmente ammesso la richiesta di petizione tendente al
versamento del saldo di fr. 5'163.10 dovuto sui contributi dovuti al 31
dicembre 2003 (fr. 5'663.10 dedotti fr. 500 versati il 12 gennaio 2004); nega
per contro di essere tenuto a versare i costi aggiuntivi fatturati dalla Fondazione
(X);
- l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- in
concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati alla cifra 7 del contratto d’adesione e di assicurazione
collettiva sulla vita della __________ (doc. A/1), alla cifra 3 delle
Condizioni generali per l’assicurazione collettiva sulla vita della __________
(doc. A/1), agli artt. 12, 21 e 22 del Regolamento e relative disposizioni
complementari (doc. A/2) e nelle Condizioni complementari concernenti il
pagamento dei premi e il conto corrente (doc. A/3).
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si
compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese
accessorie LPP. I contributi vengono calcolati in base al salario annuo
assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del
lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 66 cpv. 1 e
2 LPP; art. 21 e 22 del Regolamento e cifra 7 del Contratto d'adesione; artt.
3, 13 delle Condizioni generali);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da CV 1
a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle richiamate
disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP,
delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute
(doc. A/4segg.)
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti.
Del resto
il convenuto non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi e anche in questa sede ha espressamente ammesso l’ammontare dei premi
dovuti al 31 dicembre 2003, pari a fr. 5'163.10 (VI, X).
In simili
condizioni il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla Fondazione il
saldo al 31 dicembre 2003 relativo ai contributi previdenziali arretrati nella
misura di fr. 5'163.10;
- l’attrice
ha inoltre postulato il versamento di fr. 250.10 per interessi addebitati sul
conto corrente conformemente alle Disposizioni relative alle operazioni di
pagamento (doc. B/1) sino al 31 dicembre 2003 e fr. 11.25 dal 1. gennaio al 15
gennaio 2004 e di fr. 100 per spese d’ingiunzione (VIII, XIII);
- mentre
che gli interessi sono stati pacificatamene riconosciuti dal convenuto e devono
in questa sede essere ammessi anche alla luce delle disposizioni applicabili
richiamate dall’attrice (VIII), CV 1 contesta di dovere pagare i fr. 100
relativi alle spese di diffida (VI, X, XV);
- ora, per
quanto riguarda le spese di ingiunzione, secondo questo TCA le stesse in quanto
giustificate e conformi al Regolamento delle spese (doc. XIIIbis) vanno
riconosciute (DTF 117 II 258);
- non
possono in effetti trovare accoglimento le allegazioni del convenuto per le
quali in sostanza il Regolamento delle spese prodotto dall’attrice non sarebbe
applicabile in quanto non contemplato dalle disposizioni applicabili al
contratto __________ da lui sottoscritto (XV); in proposito basterà in effetti
rilevare come la Fondazione attrice sia subentrata, a seguito di fusione e con
effetto dal 31 ottobre 2000, alla Fondazione collettiva __________ rendendo in
tal modo applicabile tutte le disposizioni applicabili ai contratti
previdenziali (XVbis), non essendo peraltro credibile che il Regolamento delle
spese non sia stato sottoposto al convenuto; si osservi inoltre che anche le
Condizioni complementari concernenti il pagamento dei premi emanate dalla __________,
il contratto d’adesione sottoscritto dal convenuto con la __________ (doc. A/1,
cfr. art. 7) e pure le Condizioni generali per l’assicurazione collettiva della
__________ (doc. A/1, art. 3) prevedono che il ritardo nel versamento dei premi
comporta l’addebito di spese supplementari; infine, già il sollecito inviato a CV
1 il 16 settembre 2003 conteneva l’espresso avvertimento che in caso di mancato
versamento dello scoperto sarebbero stati addebitati fr. 100 per spese (doc.
B/5); va infine ancora detto che se è vero che il convenuto ha più volte
dichiarato alla Fondazione di essere intenzionato a solvere il debito entro la
fine del 2004 (cfr. A/7 e A/10), è anche vero che la creditrice non ha mai
manifestato il suo accordo ad attendere la fine del 2004 per ottenere il
pagamento di quanto dovuto;
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 15 gennaio 2004 su
fr. 5'524.45.
Giusta
l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46;
SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con
il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- ne
consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento di complessivi
fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004;
- non
possono invece essere riconosciute all’attrice le spese esecutive di fr. 70
relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione in
questa sede.
A tal
proposito giova ricordare che tali spese non sono oggetto della sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e
meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza
che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR 1995 KV Nr.
57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.; DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106).
In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione;
- l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite
pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,
251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che la creditrice debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo
8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse
di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP
si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso
semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti.
Fatti
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art.
1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des
ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,
precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
Considerandi
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112.
V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150.
consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992
in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti; DTF
128.
V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150.
consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984.
p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa e il
suo valore litigioso, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza
federale non può essere riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza CV 1, __________ è condannato a versare alla AT 1, __________,
fr. 5'524.45 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2004.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
dell'UE di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre che le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster