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34.2004.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I calcoli sono indicativi e sono basati sulle

vigenti disposizioni. Il calcolo definitivo sarà eseguito sul caso

concreto." (Doc. B)

Ricevute

le suddette informazioni, il 9 dicembre 2003 l’assicurato ha informato la Cassa

di aver inoltrato alla Divisione della __________ la richiesta di pensionamento

anticipato per la fine del corrente anno scolastico, invitandola a predisporre

le necessarie pratiche (doc. C).

Il 13

dicembre 2003 la Cassa ha comunicato l’accettazione della domanda di

prepensionamento al 1° settembre 2004, preannunciando l’invio del conteggio

della rendita (doc. D).

Risultando

in particolare dal conteggio 1° settembre 2004 (doc. E) una pensione di

vecchiaia mensile di fr. 2'441, invece dei

fr. 3'065 indicati nella lettera 10 ottobre 2003, con scritto 6 settembre 2004

l’assicurato ha chiesto al Capo Ufficio della Cassa spiegazioni in merito alla

differenza di fr. 624 (doc. F).

Quest’ultimo,

con comunicazione telefonica 7 settembre 2004, avrebbe confermato una rendita

di diritto di fr. 2'441 al mese, dichiarandosi dispiaciuto dell’erronea

indicazione contenuta nella lettera 10 ottobre 2003 (cfr. petizione).

1.2. Con la

presente petizione, AT 1, dopo aver elencato brevemente i fatti, ha chiesto al

TCA di sentenziare che:

"

(...)

1. il

ricorrente è stato indotto in errore dai contenuti della lettera dell’Amministrazione

datata 10 ottobre 2003;

Considerandi

2.

il

ricorrente ha diritto ad una rendita come indicato nella lettera succitata in

cui è indicato un importo di CHF 3'065 e per 13 mensilità o, in via

subordinata, il riconoscimento di un congruo indennizzo per il danno subito;

3.

Spese

e ripetibili a carico della Cassa pensioni CO 1.” (Doc. I)

Egli

ha in particolare evidenziato:

"

(...)

Faccio cortesemente notare che gli importi

indicati, per quanto riguarda il supplemento sostitutivo, sono esatti. Come mai

hanno sbagliato nell'indicare l'importo della rendita di mia spettanza

(3'065.-)?

Le cifre indicate nello scritto

dell'Amministrazione della cassa pensioni, sono state da me ritenute valide,

perché fornite dal competente ufficio con lettera firmata dallo stesso capo

ufficio "previdenza e amministrazione".

Ciò mi ha indotto, come in precedenza scritto, ad

anticipare il pensionamento di 12 mesi. In caso di un importo minore avrei

potuto disporre diversamente. (...)" (Doc. I)

1.3

Con risposta

di causa 9 novembre 2004 la Cassa ha postulato la reiezione della petizione.

Ricordato

i presupposti per tutelare la buona fede, la convenuta ha evidenziato:

"

(...)

SuIla base di questi principi il Comitato ritiene

che nella fattispecie il principio della buona fede non è stato violato, perché

le indicazioni dell'Amministrazione - purtroppo errate nella quantificazione

dell'importo - avevano chiaramente un carattere provvisorio e quindi non

vincolante per la Cassa pensioni.

In effetti la buona fede non può addirittura

essere invocata sulla base di informazioni di mero carattere preliminare

(Adelio Scolari, diritto amministrativo, parte generale, n. 646).

Inoltre, a nostro parere l'informazione errata

dell'Amministrazione poteva essere rettificata, nella misura in cui

l'assicurato al momento della ricezione dell'informazione, avesse confrontato i

dati in suo possesso.

Infatti, la controparte nella sua lettera del 6

ottobre 2003 aveva calcolato una pensione mensile di fr. 2'559.75 (riprendendo

verosimilmente i dati del certificato di assicurazione in suo possesso), che

rappresentava il valore della pensione di vecchiaia proiettato a 65 anni. Come

si può rilevare il valore considerato dalla controparte

(fr. 2'559.75) era palesemente inferiore a quello

indicato nella citata lettera dell'Amministrazione della Cassa (fr. 3'065.00).

Questa importante differenza avrebbe dovuto

indurre l'assicurato a chiedere un'ulteriore verifica, pur sempre indicativa e

non vincolante per la Cassa.

In questo caso l'errore nell'informazione sarebbe

stato sicuramente rilevato perché, oltre all'importante differenza citata

bisogna considerare - ritenuto che il motivi del pensionamento sia lo stesso -

che una pensione a 64 anni non può ragionevolmente essere superiore a quella

che l'assicurato avrebbe diritto a 65 anni.

Dal lato generale aggiungiamo inoltre che

un'indicazione a distanza di 10 mesi, riferita all'anno successivo non può

essere in ogni caso essere ritenuta attendibile in senso assoluto; questo

perché cambiano i valori di riferimento (stipendi, grado di occupazione, ecc).

Secondo le disposizioni in vigore le prestazioni

di diritto della controparte al momento del pensionamento erano le seguenti:

- stipendio

determinante: fr. 86'487.00

- periodo di

assicurazione: 29.06.1981 / 31.08.2004

- giorni di

assicurazione: 8342 giorni

- rivalutazione (norma

transitoria C2 cpv. 1 Lcpd): 8342 x 4 = 11123

3.

- % di diritto: 1.5 :

360.

x 11223: 46.3444%

- grado di occupazione

medio al 31.08.2004 79.17%

Prestazioni di

diritto:

pensione base: 46.3444%

di fr. 86'487.00 = fr. 40'082.00

fr. 40'082.00 x 79.17% =

fr. 31.730 : 13 = fr. 2'441.00

Supplemento

sostitutivo AVS / AI:

11123.

di fr. 21522 = fr. 16'624.00 x 79.17% =

fr. 13'161

14400.

fr. 13'161 x *86.4% =

fr. 11'371.00 : 12 = fr. 948.00

Totale di diritto

mensile: = fr. 3'389.00

=========

Il calcolo delle

prestazioni di diritto in applicazione delle disposizioni in vigore è corretto.

(...)" (Doc. V)

1.4

Con scritto

15.

novembre 2004 l’attore, qualificando l’agire della Cassa come negligente e

superficiale, ha segnalato un errore nel conteggio riportato nella risposta di

causa riguardo al moltiplicatore utilizzato per la rivalutazione della rendita

(11223, anziché 11123) (doc. VII).

1.5

Il 25

novembre 2004 la convenuta ha confermato il conteggio:

"

(...)

a) Percentuale di pensione di diritto

La differenza

rilevata nel computo della percentuale di diritto è dovuta all'arrotondamento

dei giorni di assicurazione, ma la percentuale indicata è esatta.

Per chiarezza il calcolo è il seguente:

● Totale giorni: 8342

● Rivalutazione (norma transitoria c2 cpv

1.

Lcpd) 8342 x 4 = 11122.6667

3.

● % di diritto: 1.5% x 11122.6667 =

46.

%

360.

Al signor AT 1 è stata riconosciuta una pensione

calcolata sulla base di questa percentuale.

Il calcolo inerente alla prestazioni di diritto

riportato a pag. 3 della risposta di causa del 9 novembre 2004 è corretto."

(Doc. IX)

1.6

Con scritto

2.

dicembre 2004 l’attore, prendendo posizione in merito alle succitate

osservazioni della Cassa, ha rilevato:

"

(...)

Al punto a) della sopraccitata non si sono

accorti dell'errore commesso e da me evidenziato al foglio 2 del mio esposto

15.11.2004

L'errore è nel moltiplicatore utilizzato

nel calcolo: 11223, anziché 11123 e non nel prodotto!

Inoltre l'errore «in buona fede» del 10 ottobre

2003.

è generato dal fatto che si sono «dimenticati»

di moltiplicare la "pensione di base" per il "grado

d'occupazione". Se questa non è negligenza!

Per il resto affermo

le argomentazioni (negligenza e superficialità) e le

richieste esposte nella petizione

del 27.09.2004 e nella lettera del 15.11.2004." (Doc. XI)

1.7

Infine, il

13.

dicembre 2004 l’amministrazione ha fatto presente quanto segue:

"

(...)

Ai sensi dell'art. 43a Lcpd il Comitato è

competente a presentare le osservazioni scritte.

In merito alle osservazioni della controparte

precisiamo che nella risposta di causa 9 novembre 2004 è stato riportato a

pagina 3 l'indicazione 11223 giorni invece di 11123.

Tuttavia nella stessa risposta di causa sempre a

pagina 3, dove si indicano le modalità di calcolo del periodo di assicurazione

viene indicato correttamente 11123 giorni (arrotondati).

Nella fattispecie si è trattato di un errore di

trascrizione nella risposta di causa che non influisce nel calcolo.

Nelle nostre osservazioni del 25 novembre 2004

abbiamo esplicitato integralmente il calcolo inerente al periodo di

assicurazione ed alla percentuale di diritto.

Ribadiamo quindi che l'assicurato ha diritto ad

una percentuale di pensione pari al 46.3444% calcolata sulla base del periodo

di assicurazione complessivo di 11122.6667 giorni.

Per il resto il Comitato non entra nel merito

delle osservazioni della controparte, e conferma integralmente il contenuto

della risposta di causa del 9 novembre 2004 ed il contenuto delle successive

osservazioni del 25 novembre 2004." (Doc. XIII)

in

diritto

2.1

Nella

fattispecie in esame, invocando la protezione della buona fede, AT 1 postula

l’erogazione di una pensione mensile di vecchiaia pari a fr. 3'065, così come

indicato dalla Cassa nella sua lettera 10 ottobre 2003.

La convenuta, invece, negando la violazione di suddetto principio, conferma

l’ammontare della rendita base di

fr. 2'441 indicato nella comunicazione 31 agosto 2004.

Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un

avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi

dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V

168.

consid. 2 con riferimenti).

2.2

L'art. 9

Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere

trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (Jörg

Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485).

Il

diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le

condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi

così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza:

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è

pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387

consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate; cfr. Die

schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi,

Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 pag. 143s; Thürer, Aubert/Müller, Droit

constitutionnel suisse, Zurigo 2001 pag. 687s).

Nel caso in esame, risulta pacifico che l’assicurato si sia rivolto

alla competente autorità (Cassa pensioni CO 1), la quale, in una concreta

situazione, gli ha fornito un’informazione scritta risultata in seguito erronea.

Tacitamente ammesso è che, preso atto dell’ammontare della rendita indicato dalla

Cassa nella lettera 10 ottobre 2003, l’attore ha comunicato alla competente

autorità scolastica il proprio prepensionamento, disposizione non revocabile

che gli ha causato un pregiudizio.

Considerato inoltre che le disposizioni di legge qui applicabili sono rimaste

invariate, i presupposti 1,2,4, e 5 sono di conseguenza dati.

Controversa è invece la questione a sapere se sia adempiuta anche la condizione

no. 3.

2.3

La Cassa sottolinea

che il calcolo esposto nella comunicazione del 10 ottobre 2003 era indicativo,

non vincolante, e che pertanto la determinazione definitiva della rendita sarebbe

stata eseguita unicamente al momento dell’effettivo pensionamento (recte:

prepensionamento).

Riguardo

al carattere indicativo di conteggi allestiti nell’ambito della previdenza

professionale, deve essere segnalata la sentenza non pubblicata del TFA del 24

ottobre 2003 nella causa B (B 59/01).

In quel caso, un istituto di previdenza aveva comunicato all’assicurato

l’ammontare della prestazione d’uscita (fr. 306'498,80) annotando che si

trattava di un conteggio provvisorio (“provisorische Austrittsabrechnung”) -

risultato in seguito erroneo - e, sulla base di questa erronea informazione, l’interessato

aveva deciso di cambiare datore di lavoro. Nonostante la succitata annotazione,

l’Alto Tribunale ha riconosciuto che l’assicurato poteva fare affidamento su

quanto comunicatogli poiché l’istituto sapeva che l’informazione data era

determinante per l'assicurato per la continuazione del suo rapporto di lavoro.

Del resto, continua il TFA, l’interessato non poteva fare altro che rivolgersi

alla propria fondazione di previdenza per ottenere la chiesta delucidazione

(STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 4.2).

Negando poi che il lavoratore poteva rendersi conto dell’erroneità del calcolo,

e visto che gli altri requisiti per la protezione della buona fede erano

adempiuti, l’Alta Corte ha pertanto condannato l’istituto previdenziale a

versare all’interessato, quale prestazione d’uscita, la differenza tra

l’importo erroneamente determinato e quello di diritto successivamente

comunicato (fr. 210'238,45; STFA 24.10.2003, B 59/01, consid. 5).

Nel caso in esame, avendo la Cassa nella comunicazione 10 ottobre 2003 fatto

esplicitamente presente che si trattava di un conteggio “indicativo”, lo stesso

può essere considerato alla stregua di un conteggio “provvisorio” come lo è

stato nella fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del 24

ottobre 2003.

AT 1, conformemente alla citata STFA 24 ottobre 2003, poteva dunque, per

principio, fare affidamento su quanto comunicatogli dalla Cassa, visto che

quest’ultima sapeva che dal conteggio dipendeva la decisione dell’attore di

prepensionarsi o meno. A mente del TCA la buona fede dell’assicurato – come verrà

esposto di seguito - non può tuttavia essere tutelata, atteso che nel caso

concreto e contrariamente a quello della sentenza federale citata, facendo uso

del proprio dovere di diligenza, l'assicurato avrebbe dovuto rendersi conto

dell’erroneità del calcolo in discussione.

2.4

Secondo

dottrina e giurisprudenza, la diligenza richiesta è quella esigibile ad un

cittadino medio e non sono da porre esigenze particolarmente severe. Infatti il

cittadino, non disponendo di sufficiente conoscenze in un determinato ambito, si

rivolge per questo motivo alla competente autorità per un’informazione.

Invece, per alcune categorie di persone, quali avvocati, fiduciari o esperti nell’edilizia,

il metro di giudizio è più severo (Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von

Behörden, ZBL 1991 pag. 14; idem, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basilea 1983, pag. 93s; Thürer,

Aubert/Müller, op. cit., pag. 688; DTF 106 V 145s.).

Nell’evenienza

concreta occorre innanzitutto rilevare che nella

richiesta d’informazione 6 ottobre 2003 l’assicurato, partendo da una rendita

di vecchiaia a 65 anni di fr. 32'859 (fr. 2'527,60 per tredici mensilità)

indicata nel certificato di assicurazione 2003 (doc. A2), aveva effettuato una

proiezione al 2004, quantificando la prestazione assicurativa in fr. 33'277

annui (fr. 2'559,75 al mese). Egli ha poi chiesto se in caso di

prepensionamento a 64 anni vi sarebbe stata una riduzione della rendita (cfr.

domanda 4, doc. A). Con lettera 10 ottobre 2003 la Cassa gli ha comunicato che,

prepensionandosi a 64 anni nel settembre 2004, avrebbe percepito una rendita di

vecchiaia di fr. 3'065.

Ora, a mente di questa Corte, l’importo indicato dalla Cassa essendo contro

ogni logica notevolmente superiore a quello –deducibile dal certificato

assicurativo 2003 – cui l’assicurato avrebbe avuto diritto in caso di

pensionamento ordinario a 65 anni, AT 1 – che peraltro, come si desume dai suoi

scritti inviati all’amministrazione nonché dagli atti prodotti in questa sede,

ha dimostrato di disporre conoscenze fondamentali della materia – si sarebbe

potuto e dovuto accorgere che l’importo comunicato dalla Cassa non poteva

essere corretto.

L’attore,

diversamente dalla fattispecie esaminata dal TFA nella succitata sentenza del

24.

ottobre 2003, disponeva infatti di un parametro di confronto e quindi

avrebbe potuto perlomeno chiedersi il motivo per cui una rendita di vecchiaia a

64.

anni fosse notevolmente superiore alla prestazione assicurativa prevista in

caso di pensionamento ordinario.

In queste circostanze, dunque, l’assicurato non avrebbe dovuto fare cieco

affidamento all’importo fornito dalla Cassa con lettera 10 ottobre 2003, ma avrebbe

dovuto reagire chiedendo alla stessa delucidazioni in merito prima di inoltrare

la richiesta di prepensionamento al proprio datore di lavoro.

Ne consegue che la condizione no. 3 (“l’assicurato non deve essersi reso conto

immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta”) per la protezione

della buona fede non è in concreto data.

Nessuno

nega che la Cassa sia incorsa negligentemente in un errore – al riguardo a

ragione l’attore ha fatto presente che l’errore è dovuto al fatto che l’importo

base della pensione non è stato rapportato al grado effettivo d’occupazione -, ciononostante,

come visto, i presupposti cumulativi per una protezione della buona fede ai

sensi della giurisprudenza del TFA (consid. 2.2), non sono adempiuti, motivo

per cui all’assicurato non può essere accordata una rendita di base di

fr. 3'065, così come indicato nella più volte citata comunicazione 10 ottobre

2003, ma soltanto quella di diritto di fr. 2'441.

Per quel

che concerne il relativo calcolo, è vero che nella risposta di causa la Cassa è

incorsa in un errore di trascrizione del periodo assicurativo (11223 giorni in

luogo dei 11123 giorni di diritto), ma è altrettanto vero che tale svista non

ha comportato alcuna modifica dell’ammontare della rendita di vecchiaia.

Conformemente ai dati esposti dalla Cassa, non contestati dall’interessato, l’assicurato

ha infatti diritto ad una percentuale di rendita pari al 46,3444%, calcolata

sulla base di un periodo di assicurazione rivalutato di 11123 giorni, pari ad

una prestazione di base di fr. 40'082 (46’3444% dello stipendio determinante di

fr. 86'487), corrispondente ad una rendita annua, tenuto conto del grado di

occupazione medio (79,17%), di fr. 31'730 (fr. 40'082 x 79,175),

rispettivamente di una rendita mensile di fr. 2'441 (31'730 : 13).

2.5

In sede di

petizione AT 1 ha chiesto il riconoscimento di un congruo indennizzo per il

danno subito.

Ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’amministrazione, della

gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del

danno ch’esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

Trattasi in particolare di un’azione di responsabilità spettante unicamente

agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (DTF 128 V

127.

consid. 4a), la cui competenza decisionale è attribuita al giudice delle

assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP (DTF 128 V 126 consid. 2).

Nel caso in cui il danneggiato è una terza persona, ad esempio il lavoratore, ad

esso rimane aperta la possibilità di far valere contro l'istituto di previdenza

la propria pretesa risarcitoria in sede civile (STFA inedita 10 marzo 2004,

B 37/03, consid. 4; cfr. anche STFA inedita 10 ottobre 2001 nella causa H., B

27/00, consid. 9 c/aa, in cui l’Alto Tribunale ha rilevato come la richiesta di

risarcimento, inoltrata dall’assicurato a seguito del comportamento di un istituto

previdenziale lesivo del principio della buona fede, non possa essere giudicata

nell’ambito ex art. 73 LPP).

In una

sentenza del 27 aprile 2004 nella causa L., B 93/03, il TFA ha in particolare

rilevato:

"

(...)

La modification de l'art. 73 al. 1 LPP, par la

novelle du 21 juin 1996, a étendu les attributions du juge aux prétentions en

matière de responsabilité, au sens de l'art. 52 LPP, et de recours et de droit

au remboursement, selon l'art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions

légales ne visent que les personnes chargées de l'administration, de la gestion

ou du contrôle de l'institution de prévoyance (art. 52) ainsi que celles qui

sont responsables de l'insolvabilité de l'institution (art. 56a al. 1). Les

institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées et rien ne permet

d'admettre que le législateur avait l'intention de modifier cette situation ou

d'étendre davantage la compétence du juge de l'art. 73 LPP (FF 1996 I 529 ad

art. 73).

Dès lors, comme sous l'empire de l'art. 73 al. 1 LPP

dans sa teneur originaire, il convient d'admettre qu'une action en

responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n'est pas

recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l'art. 73

LPP.

(...)

A l'examen du dossier et des actes de procédure, il

apparaît que le recourant n'a pas saisi le juge des assurances sociales d'une

action dirigée contre la caisse de pension intimée en paiement de prestations

de la prévoyance professionnelle, en exécution d'un contrat de prévoyance. En

effet, d'entrée de cause (voir la demande du 16 juillet 2002 et la réplique du

25.

septembre 2002), le recourant a uniquement invoqué la responsabilité de

l'institution de prévoyance dans le défaut d'assurance lors de la survenance du

risque, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé, qui correspondait

selon lui aux rentes qu'il ne pouvait pas percevoir.

Un tel litige ne relève pas spécifiquement de la

prévoyance professionnelle, au sens de l'art. 73 al. 1

LPP. En effet, il s'agit-là manifestement d'une action en

responsabilité civile du fait d'un dommage, intentée contre l'institution de

prévoyance. La Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître, pas plus

qu'elle ne saurait constater en l'état une éventuelle violation d'une

obligation de renseigner. (...)"

La richiesta di risarcimento presentata da __________ davanti

al TCA è pertanto irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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