34.2004.51
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
2 marzo 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2004.51
Data decisione, Autorità:
02.03.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.51
rg
Lugano
2 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
e
AT 2
a
CV 1
e
CV 2
e
CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni
previdenziali in caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto che
- con sentenza
3 settembre 2004, cresciuta in giudicato il 27 settembre 2004, il Pretore della
Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV
1, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio nella
quale è stata concordata la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni
d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- di
seguito il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità
giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP,
per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di
previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed
ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della
prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni
anteriori al 1° gennaio 1995;
- il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV
e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per l'art.
142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae
è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto
che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- dagli
atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio gli ex
coniugi __________ fossero affiliati ad un istituto di previdenza né che
disponessero di averi di libero passaggio non beneficiando di conseguenza di
alcuna prestazione d'uscita a tale momento (art. 22 cpv. 2 LFLP);
- di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle
accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);
- la
prestazione accumulata da AT 1 - assicurata da dicembre 1990 a giugno 1991
presso la __________ (doc. XVIII), presso la __________ da agosto 1991 ad
aprile 1995 (doc. XVI), presso la __________ da maggio ad ottobre 96 (doc. X)
ed infine presso la __________ (ora AT 2) a far tempo da marzo 2000 (doc. IV/2,
V/B) - durante il matrimonio corrisponde all’importo di fr. 9'918.75 comunicato da quest’ultimo
istituto previdenziale (dove AT 1 risulta a tutt’oggi assicurata) e presente al
momento del divorzio (doc. XX/2);
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 4'959.40 (9'918.75 : 2);
- la
prestazione accumulata da CV 1 - assicurato presso la __________ da gennaio
Considerandi
1993.
a febbraio 1997 (doc. XV/3), presso la __________ da aprile 1997 a
dicembre 1998 (doc. XV/1-2, XI), presso __________ (ora CV 2)
da gennaio 1999 e dove egli dispone a tutt’oggi di un conto di previdenza (doc
IV/1, IX/bis, XX/1) e presso CV 3 dal 1. dicembre 2002 dove parimenti egli
risulta a tutt’oggi assicurato (doc. XXIV) - durante il matrimonio corrisponde
all’importo complessivo di fr. 13'325.45 (fr. 6'944.45 presso CV 2 e fr.
6'381.-- presso CV 3 presenti al momento del divorzio);
- il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in
costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 6'662.75 (fr. 13'325.45 :
2);
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV 1 spetta, a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari - come rettamente
indicato dal legale della ex moglie in sede di osservazioni finali - a fr.
1'703.35;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 1'703.35, di cui fr. 885.75 a carico di CV 2 e fr. 817.60 a carico di CV
3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui
ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(27 settembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella
causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà
pertanto essere trasferito a favore di CV 1 presso la CV 2 dove essa risulta a tutt’oggi
assicurata;
- in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 9'918.75.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 13'325.45.
3.- E' fatto
ordine alla AT 2AT 2 di versare, tramite prelevamento dal conto di AT 1 (__________),
a favore e sul conto di AT 1 (__________), la somma di fr. 885.75 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 settembre
2004.
4.- E' fatto
ordine alla CV 3, __________ di versare, tramite prelevamento dal conto di CV 1
(n. dossier __________, n. ass. __________), a favore e sul conto di AT 1
presso la AT 2 (__________), la somma di fr. 817.60 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 settembre 2004.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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