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Decisione

34.2004.51

divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio

2 marzo 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae

è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto

che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- dagli

atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle

dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio gli ex

coniugi __________ fossero affiliati ad un istituto di previdenza né che

disponessero di averi di libero passaggio non beneficiando di conseguenza di

alcuna prestazione d'uscita a tale momento (art. 22 cpv. 2 LFLP);

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

- la

prestazione accumulata da AT 1 - assicurata da dicembre 1990 a giugno 1991

presso la __________ (doc. XVIII), presso la __________ da agosto 1991 ad

aprile 1995 (doc. XVI), presso la __________ da maggio ad ottobre 96 (doc. X)

ed infine presso la __________ (ora AT 2) a far tempo da marzo 2000 (doc. IV/2,

V/B) - durante il matrimonio corrisponde all’importo di fr. 9'918.75 comunicato da quest’ultimo

istituto previdenziale (dove AT 1 risulta a tutt’oggi assicurata) e presente al

momento del divorzio (doc. XX/2);

- il

credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in

costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 4'959.40 (9'918.75 : 2);

- la

prestazione accumulata da CV 1 - assicurato presso la __________ da gennaio

Considerandi

1993.

a febbraio 1997 (doc. XV/3), presso la __________ da aprile 1997 a

dicembre 1998 (doc. XV/1-2, XI), presso __________ (ora CV 2)

da gennaio 1999 e dove egli dispone a tutt’oggi di un conto di previdenza (doc

IV/1, IX/bis, XX/1) e presso CV 3 dal 1. dicembre 2002 dove parimenti egli

risulta a tutt’oggi assicurato (doc. XXIV) - durante il matrimonio corrisponde

all’importo complessivo di fr. 13'325.45 (fr. 6'944.45 presso CV 2 e fr.

6'381.-- presso CV 3 presenti al momento del divorzio);

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in

costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 6'662.75 (fr. 13'325.45 :

2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV 1 spetta, a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari - come rettamente

indicato dal legale della ex moglie in sede di osservazioni finali - a fr.

1'703.35;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 1'703.35, di cui fr. 885.75 a carico di CV 2 e fr. 817.60 a carico di CV

3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui

ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(27 settembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B

73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella

causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà

pertanto essere trasferito a favore di CV 1 presso la CV 2 dove essa risulta a tutt’oggi

assicurata;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 9'918.75.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 13'325.45.

3.- E' fatto

ordine alla AT 2AT 2 di versare, tramite prelevamento dal conto di AT 1 (__________),

a favore e sul conto di AT 1 (__________), la somma di fr. 885.75 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 settembre

2004.

4.- E' fatto

ordine alla CV 3, __________ di versare, tramite prelevamento dal conto di CV 1

(n. dossier __________, n. ass. __________), a favore e sul conto di AT 1

presso la AT 2 (__________), la somma di fr. 817.60 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 settembre 2004.

5.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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