34.2004.53
impossibilità da parte del TCA di dividere le prestazioni previdenziali a seguito di divorzio per mancato accertamento da parte del giudice del divorzio delle premesse per l'applicazione dell'art. 122
16 dicembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
34.2004.53
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, TCA
Titolo:
impossibilità da parte del TCA di dividere le prestazioni previdenziali a seguito di divorzio per mancato accertamento da parte del giudice del divorzio delle premesse per l'applicazione dell'art. 122 Codice civile
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 142 CC
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.53
RG/sc
Lugano
16 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
CV 1 già
in __________, ora d’ignota dimora
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni
previdenziali in caso di divorzio)
visto in fatto e considerando in diritto
- che con
sentenza 13 settembre 2004, cresciuta in giudicato il 7 ottobre 2004, il
Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra i
coniugi CV 1 (di ignota dimora) e __________, nata __________, statuendo al dispositivo
n. 1.3 della sentenza il diritto di quest’ultima alla metà della prestazione di
libero passaggio acquisita dal marito durante il matrimonio, rispettivamente,
al dispositivo 1.4, nel caso in cui sia intervenuto un caso di previdenza, al
versamento di un’indennità pari alla metà del capitale accumulato dal marito dalla
data del matrimonio sino all’insorgere dell’evento assicurato;
- che dalle
motivazioni della sentenza emerge inoltre che il Pretore, dopo aver in
particolare rilevato come dagli atti di causa “non é stato possibile
verificare l’affiliazione di CV 1 ad un istituto di previdenza professionale”,
ha optato per la summenzionata soluzione “non disponendo di alcuna
indicazione al fine della ripartizione di quanto acquisito durante il matrimonio
a titolo di previdenza professionale”; egli ha infine condizionato detta ripartizione
alle “verifiche” da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- che,
passata in giudicato la sentenza di divorzio, in particolare i dispositivi 1.3
e 1.4, il 21 ottobre 2004 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto al TCA “per
il calcolo del quantum delle prestazioni di libero passaggio da trasferire”;
- che il 15
novembre 2004 il TCA ha richiesto agli ex coniugi __________ - a CV 1, d’ignota
dimora, tramite pubblicazione su Foglio ufficiale - di determinarsi sull’importo
da ripartire (cfr. art. 25a cpv. 2 LFLP); nel frattempo il TCA ha pure esperito
un accertamento di cui si dirà nel prosieguo;
- che con
scritto 16 novembre 2004 AT 1 ha precisato di non disporre di alcun dato o informazione
in merito alla prestazione di libero passaggio di controparte, rilevando per il
resto di non disporre essa medesima di alcuna prestazione da dividere;
- che CV 1
è per contro rimasto silente;
- che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- che
giusta l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziato
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
-che secondo l’art. 122 CC
"
1Se un
coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale
e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto
alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del
matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero
passaggio.
2Se i coniugi
hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi
due crediti."
- che per
l'art. 142 CC
" 1In caso di mancata intesa, il giudice
fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
"
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti.
- che a norma dell'art.
25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- che in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire sulla
presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella
procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- che a
norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la
comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura.
Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare
le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- che una divisione
giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC -
secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio - la cui
applicazione presuppone l’affiliazione di uno o di entrambi i coniugi ad un
istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto
del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto
(la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC
comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di
libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo
adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF
128 V 41 consid. 3b, 127 III 433 consid. 2b; sentenza TF del 18 dicembre
2003 nella causa A.,5C.108/2003, in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg,
cit., art. 122 n. 1);
- che se è
dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC – nel caso in cui quindi sussistano
prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente
diritti verso istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati
sulla divisione della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecuzione della
divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle
proporzioni della divisione (STFA del 29 gennaio 2002 nella causa P., B
1/00) e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a
procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC);
- che nella
specie questo TCA non può anzitutto non rilevare come il Pretore, pur rilevando
l’impossibilità di accertare l’esistenza di averi previdenziali di spettanza di
CV 1 suscettibili di divisione ex art. 122 CC, ha nondimeno stabilito in
applicazione di tale norma (sic!) il diritto di AT 1 alla metà della
prestazione di libero passaggio acquisita dall’ex marito durante il matrimonio;
nel caso in cui, invece, un caso di previdenza si fosse già realizzato, il giudice
Considerandi
del divorzio ha stabilito il diritto di AT 1 al versamento di un’indennità ex
art. 124 CC (la cui applicazione - giova ricordarlo - presuppone che vi sia
stata acquisizione di pretese previdenziali del 2° pilastro durante il
matrimonio, ancorché non più disponibili e quindi non divisibili, cfr.
Grütter/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem
Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: Fam/Pra
2002, pp. 641ss, 645; cfr. DTF 123 III 438) pari alla metà del capitale
accumulato dall’ex coniuge dal momento del matrimonio all’insorgere dell’evento
assicurato; il Pretore ha infine condizionato suddetta ripartizione alle “verifiche”
da parte del TCA al quale è stato quindi trasmesso l’incarto (per altro senza
notifica di quanto prescritto dall’art. 142 cpv. 3 cifra 3 e 4 CC) per il
calcolo del quantum da trasferire;
- che non compete al giudice di cui all’art. 25a LFLP -
chiamato in caso di mancata intesa tra i coniugi ai sensi dell’art 142 cpv.
1.
CC (in argomento cfr. Walser, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, art. 142 n.
1ss; Grütter/Summermatter, cit., p. 644) ad eseguire la
divisione - verificare, dopo che il giudice del divorzio ha deciso una
divisione ai sensi dell’art. 122 CC fissando la relativa chiave di ripartizione
con consecutivo deferimento della causa giusta l’art. 142 cpv. 2 CC, se siano effettivamente
adempiute le premesse giustificanti una siffatta soluzione, né tanto meno procedere
ad accertamenti volti a stabilire se siano in alternativa dati i presupposti
per una diversa compensazione delle aspettative previdenziali ex art. 124 CC. (Notasi
per inciso che é invece riconosciuta una competenza del tribunale di cui
all’art. 73 LPP a statuire sulla validità di un pagamento in contanti di una prestazione
di libero passaggio effettuata da un coniuge durante il matrimonio [DTF 128
V 41ss consid. 2d, 3b; STFA del 30 gennaio 2004 nella causa A., B 19/03];
nell’ambito di una causa deferitagli ex art. 142 cpv. 2
CC, inoltre, il giudice di cui all’art. 73 LPP può, nel caso in
cui costati l’impossibilità dal profilo tecnico di una divisione degli averi
previdenziali accumulati durante il matrimonio, rifiutare per inapplicabilità
dell’art. 122 CC la divisione disposta nella sentenza di divorzio e
rinviare quindi la causa al giudice civile affinché statuisca in applicazione
dell’art. 124 CC [Schneider/Bruchez, cit., p. 259; RVJ 2002 p.
117ss]);
- che, come
detto, entrambe le succitate ipotesi normative (artt. 122 e 124 CC) trovano
applicazione solo se uno od entrambi i coniugi sono affiliati ad un istituto
della previdenza professionale e che, inoltre, l’applicazione dell’art. 142
cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di
ripartizione e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice competente ai
sensi della LFLP) presuppone un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la
mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss consid. 2c);
- che ciò
premesso, in concreto né dalla sentenza di divorzio, né dai relativi atti di
causa, né dalle dichiarazioni di controparte (nelle more della presente
procedura la ex coniuge ha dichiarato di non disporre di alcun dato o
informazione in merito all’esistenza di averi previdenziali di spettanza
dell’ex marito), né tanto meno dall’ulteriore accertamento comunque eseguito
dal TCA presso la __________ (III, IV) si evince il benché minimo
elemento che permetta di ipotizzare che CV 1 sia (o sia stato) affiliato ad un
istituto previdenziale, abbia accumulato averi previdenziali durante il
matrimonio e disponga di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti
di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;
- che in
simili circostanze - rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus
operandi del Pretore, il quale ha deciso la quota di ripartizione e trasmesso la
causa allo scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 142 CC senza che fosse
in realtà accertata l’esistenza delle premesse per un’applicazione dell’art.
122.
CC -, stante l’assenza, in base agli atti di causa, di elementi
giustificanti una divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi di detta norma
rispettivamente degli artt. 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna
divisione giusta l’art. 25a LFLP.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa
luogo ad alcuna divisione delle prestazioni previdenziali tra gli ex coniugi AT
1 e CV 1.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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