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Decisione

34.2004.53

impossibilità da parte del TCA di dividere le prestazioni previdenziali a seguito di divorzio per mancato accertamento da parte del giudice del divorzio delle premesse per l'applicazione dell'art. 122

16 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- che in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire sulla

presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente

ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa

rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a

cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella

procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,

CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- che a

norma dell’art. 25a cpv. 1 LFLP il giudice competente, ricevuta la

comunicazione dal giudice del divorzio, deve dirigere d’ufficio la procedura.

Egli fissa un termine ai coniugi ed agli istituti di previdenza per formulare

le relative conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- che una divisione

giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC -

secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio - la cui

applicazione presuppone l’affiliazione di uno o di entrambi i coniugi ad un

istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto

del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto

(la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC

comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di

libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo

adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF

128 V 41 consid. 3b, 127 III 433 consid. 2b; sentenza TF del 18 dicembre

2003 nella causa A.,5C.108/2003, in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann/Lauterburg,

cit., art. 122 n. 1);

- che se è

dato un caso d’applicazione dell’art. 122 CC – nel caso in cui quindi sussistano

prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente

diritti verso istituti di libero passaggio - e i coniugi non si sono accordati

sulla divisione della prestazione d’uscita o sulle modalità d’esecuzione della

divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle

proporzioni della divisione (STFA del 29 gennaio 2002 nella causa P., B

1/00) e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sensi della LFLP a

procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC);

- che nella

specie questo TCA non può anzitutto non rilevare come il Pretore, pur rilevando

l’impossibilità di accertare l’esistenza di averi previdenziali di spettanza di

CV 1 suscettibili di divisione ex art. 122 CC, ha nondimeno stabilito in

applicazione di tale norma (sic!) il diritto di AT 1 alla metà della

prestazione di libero passaggio acquisita dall’ex marito durante il matrimonio;

nel caso in cui, invece, un caso di previdenza si fosse già realizzato, il giudice

Considerandi

del divorzio ha stabilito il diritto di AT 1 al versamento di un’indennità ex

art. 124 CC (la cui applicazione - giova ricordarlo - presuppone che vi sia

stata acquisizione di pretese previdenziali del 2° pilastro durante il

matrimonio, ancorché non più disponibili e quindi non divisibili, cfr.

Grütter/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem

Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: Fam/Pra

2002, pp. 641ss, 645; cfr. DTF 123 III 438) pari alla metà del capitale

accumulato dall’ex coniuge dal momento del matrimonio all’insorgere dell’evento

assicurato; il Pretore ha infine condizionato suddetta ripartizione alle “verifiche”

da parte del TCA al quale è stato quindi trasmesso l’incarto (per altro senza

notifica di quanto prescritto dall’art. 142 cpv. 3 cifra 3 e 4 CC) per il

calcolo del quantum da trasferire;

- che non compete al giudice di cui all’art. 25a LFLP -

chiamato in caso di mancata intesa tra i coniugi ai sensi dell’art 142 cpv.

1.

CC (in argomento cfr. Walser, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, ZGB I, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, art. 142 n.

1ss; Grütter/Summermatter, cit., p. 644) ad eseguire la

divisione - verificare, dopo che il giudice del divorzio ha deciso una

divisione ai sensi dell’art. 122 CC fissando la relativa chiave di ripartizione

con consecutivo deferimento della causa giusta l’art. 142 cpv. 2 CC, se siano effettivamente

adempiute le premesse giustificanti una siffatta soluzione, né tanto meno procedere

ad accertamenti volti a stabilire se siano in alternativa dati i presupposti

per una diversa compensazione delle aspettative previdenziali ex art. 124 CC. (Notasi

per inciso che é invece riconosciuta una competenza del tribunale di cui

all’art. 73 LPP a statuire sulla validità di un pagamento in contanti di una prestazione

di libero passaggio effettuata da un coniuge durante il matrimonio [DTF 128

V 41ss consid. 2d, 3b; STFA del 30 gennaio 2004 nella causa A., B 19/03];

nell’ambito di una causa deferitagli ex art. 142 cpv. 2

CC, inoltre, il giudice di cui all’art. 73 LPP può, nel caso in

cui costati l’impossibilità dal profilo tecnico di una divisione degli averi

previdenziali accumulati durante il matrimonio, rifiutare per inapplicabilità

dell’art. 122 CC la divisione disposta nella sentenza di divorzio e

rinviare quindi la causa al giudice civile affinché statuisca in applicazione

dell’art. 124 CC [Schneider/Bruchez, cit., p. 259; RVJ 2002 p.

117ss]);

- che, come

detto, entrambe le succitate ipotesi normative (artt. 122 e 124 CC) trovano

applicazione solo se uno od entrambi i coniugi sono affiliati ad un istituto

della previdenza professionale e che, inoltre, l’applicazione dell’art. 142

cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di

ripartizione e consecutiva trasmissione dell’incarto al giudice competente ai

sensi della LFLP) presuppone un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la

mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss consid. 2c);

- che ciò

premesso, in concreto né dalla sentenza di divorzio, né dai relativi atti di

causa, né dalle dichiarazioni di controparte (nelle more della presente

procedura la ex coniuge ha dichiarato di non disporre di alcun dato o

informazione in merito all’esistenza di averi previdenziali di spettanza

dell’ex marito), né tanto meno dall’ulteriore accertamento comunque eseguito

dal TCA presso la __________ (III, IV) si evince il benché minimo

elemento che permetta di ipotizzare che CV 1 sia (o sia stato) affiliato ad un

istituto previdenziale, abbia accumulato averi previdenziali durante il

matrimonio e disponga di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti

di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC;

- che in

simili circostanze - rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus

operandi del Pretore, il quale ha deciso la quota di ripartizione e trasmesso la

causa allo scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 142 CC senza che fosse

in realtà accertata l’esistenza delle premesse per un’applicazione dell’art.

122.

CC -, stante l’assenza, in base agli atti di causa, di elementi

giustificanti una divisione delle prestazioni d’uscita ai sensi di detta norma

rispettivamente degli artt. 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna

divisione giusta l’art. 25a LFLP.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Non si fa

luogo ad alcuna divisione delle prestazioni previdenziali tra gli ex coniugi AT

1 e CV 1.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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