34.2004.54
rETTIFICA - STCA 25 luglio 2005 inc. 34.2004.54
6 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2004.54
Data decisione, Autorità:
06.09.2005, TCA
Titolo:
rETTIFICA - STCA 25 luglio 2005 inc. 34.2004.54
LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.54
bs/td
Lugano
6 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
vista la petizione del 25 ottobre 2004
interposta da
AT 1
contro
1. Istituto di previdenza professionale dipendenti Comune di CV 1
Considerandi
2.
CO 1
rappr. da: RA
1.
in materia di previdenza professionale
e ora sull’istanza tendente alla rettifica
del dispositivo della sentenza del TCA del
23.
luglio 2005
ritenuto che,
- con
sentenza 23 luglio 2005, intimata il giorno seguente, il TCA ha parzialmente
accolto la petizione 25 ottobre 2005 di AT 1 nel senso di riconoscere
all’assicurata il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre
1999.
sino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (1° ottobre 2004)
erogata dalla Fondazione collettiva della CO 1 (dispostivo no.1);
- con
istanza 4 agosto 2005 la citata Fondazione ha chiesto la rettifica del
Dispositivo
dispositivo 1 della citata sentenza, facendo presente che le rendite
d’invalidità devono essere erogate dall’Istituto previdenza professionale
dipendenti Comune di (Istituto previdenziale di CV 1) a decorrere dal 1°
gennaio 2000, motivando:
"
Nel dispositivo 1 il Tribunale ritiene come unica debitrice della
rendita d'invalidità la Fondazione collettiva LPP della CO 1. È
però pacifico che la previdenza professionale dei dipendenti del comune di CV 1
è stata assunta integralmente (assicurazioni passive come quella dell'attrice
comprese) dal nuovo Istituto previdenza professionale
dipendenti Comune di CV 1 (convenuto 1),
che corrisponde effettivamente le
rendite all'attrice dal 1 ° gennaio 2000 (cfr. cifra 8 della risposta di causa del
15.12.2004). La Fondazione collettiva LPP della CO 1 aveva continuato a
corrispondere le rendite in corso dopo lo scioglimento del contratto di
previdenza fino al 31 dicembre 1999 a nome e per incarico dell'Istituto previdenza
professionale dipendenti Comune di CV 1, ma senza intendere assumere il debito
nei confronti dell'attrice. Questo è provato dal fatto che le rendite versate
dalla convenuta 2 all'attrice dopo lo scioglimento del contratto di
affiliazione sono state addebitate all'istituto previdenza professionale dipendenti
Comune di AT 1, vera debitrice delle stesse. Per difficoltà di lingua, la
convenuta non si è visibilmente espressa chiaramente nel suo scritto del 12
aprile 2005."
- interpellato
dal TCA, con lettera 1° settembre 2005 l’Istituto previdenziale di CO 1 ha
fatto sapere di non avere particolari osservazioni da sottoporre (XVLVII),
mentre il 2 settembre 2005 l’attrice ha dichiarato di accogliere la rettifica
(XLVI);
- pertanto
con la succitata lettera 12 aprile 2005 al TCA la Fondazione convenuta non
intendeva assumersi volontariamente l’erogazione della rendita d’invalidità
dopo il trasferimento, avvenuto il 1° gennaio 2000, degli obblighi previdenziali
all’Istituto previdenziale professionale di CV 1;
- tale
passaggio risulta essere incontestato, avendo l’Istituto previdenziale
professionale di CV 1 continuato a versare all’assicurata la rendita d’invalidità
dal 1° gennaio 2000;
- di
conseguenza, visto anche l’assenso della parti, il dispositivo in questione
dev’essere rettificato in virtù di un principio procedurale federale, a cui il
diritto cantonale è subordinato (DTF 99 V 64; Gossweiler, Die Verfügung im
Sozialversicherugsrecht, Berna 1983, p.199; Kieser, Bundesgesetz über die AHV,
Zurigo 1996, p. 253; Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p. 292; cfr. Art.
145 OG);
decreta
1. Il
dispositivo n. 1 della sentenza 23 luglio 2005 è rettificato come segue:
"1.- La petizione è parzialmente accolta nel senso
che AT 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 1999
sino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (1° ottobre 2004),
erogata dalla Fondazione collettiva LPP della CO 1, __________, rispettivamente
dall’Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di CO 1 a partire dal
1° gennaio 2000”.
Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.
2. Non si
percepiscono né tasse né spese.
3. Intimazione
alle parti.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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