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Decisione

34.2004.55

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23 gennaio 2006Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I. IN VIA PRINCIPALE

1. La petizione 01.11.2004 della AT 1 è

accolta.

Di conseguenza:

1.1

è accertata l'inesistenza del credito posto in esecuzione dalla CV 1, __________

per Fr. 1'130'677,75 con PE n. ro __________ dell'UEF di __________;

1.2

è fatto ordine all'UEF di __________ di cancellare il PE succitato;

1.3

la CV 1, __________, è condannata a versare alla AT 1 l'importo di Fr.

1'394'974,62 oltre a interessi al 5,5 % a partire dal 01.01.2003.

subordinatamente:

1.3

la CV 1, __________, è condannata a versare alla __________, Istituto

previdenza LPP, l'importo di Fr. 1'394'974,62 da conteggiare a favore della AT

1, __________, oltre a interessi al 5,5 % a partire dal 01.01.2003.

2.

Protestate spese e ripetibili per questo incarto come per il procedimento

di rigetto provvisorio dell'opposizione,

inc. __________ __________ Pretura di __________.

Considerandi

II.

IN VIA SUBORDINATA (qualora il credito di Fr. 1'063'649.90 a favore della

convenuta venisse ammesso);

1.

La

petizione 02.11.2004 della AT 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

il credito posto in esecuzione dalla CV 1, __________ (ridotto a

Fr. 1'063'649,90) è estinto per compensazione con il credito di Fr.

1'394'974,62 esistente a favore della AT 1 nei confronti della controparte;

1.2

la CV 1, __________, è condannata a versare alla AT 1 l'importo di Fr.

331'324,72 oltre a interessi al 5,5 % a partire dal 01.01.2003

subordinatamente:

1.2

la CV 1, __________, è condannata a versare alla Fondazione __________,

l'importo di Fr. 331'324,72 da conteggiare a favore della AT 1, __________;

oltre a interessi al 5,5 % a partire dal 01.01.2003;

1.3

è fatto ordine all'UEF di __________ di cancellare il PE

n. ro __________;

2.

Protestate spese e ripetibili per questo incarto come per il procedimento

di rigetto provvisorio dell'opposizione, inc. __________ __________ Pretura di __________."

(Doc. I, pag. 9-11)

A

motivazione delle proprie domande ha fatto, tra l'altro, valere:

" (...)

4.

Come

accennato poc'anzi, a seguito della disdetta del contratto di previdenza

professionale che legava le parti (confermata nel

doc. D), la convenuta ha instaurato un nuovo rapporto di previdenza con la

fondazione LPP della compagnia d'assicurazioni __________, __________ doc. E).

Alla convenuta

incombeva pertanto l'obbligo di trapassare alla nuova compagnia gli averi

previdenziali da lei gestiti, con valuta 31.12.2002; trattasi principalmente

del capitale di risparmio, del conto d'attesa di libero passaggio e del

capitale accumulato alla voce "misure speciali".

Se vi fossero stati

crediti vantanti dalla convenuta nei confronti dell'attrice, questi avrebbero

fatto parte dei diritti da trapassare alla nuova fondazione.

Ne consegue che la

convenuta, visto il passaggio di consegne al nuovo assicuratore, non possedeva

più un valido titolo di credito e quindi legittimazione attiva per promuovere

la pratica esecutiva citata in ingresso. Essa non poteva pertanto procedere

all'incasso in nome e per conto proprio, non essendo più creditrice. Questo non

è stato ammesso dalla decisione doc. A.

A doppio titolo dunque va accertata

l'inesistenza del debito:

- il debito in quanto tale non esiste;

- la convenuta non ne sarebbe comunque

la creditrice.

Ne discende la necessità della presente

azione.

Come risulta dai

conteggi allestiti dalla convenuta medesima (vedasi in particolare i doc. D, F

e H qui allegati), essa trapassò alla Fondazione __________ solamente quanto da

lei detenuto ed amministrato sotto le voci esposte in precedenza (capitale di

risparmio ecc.).

Ne consegue che, non

essendo stato versato un importo comprendente anche i premi previdenziali posti

in esecuzione col PE doc. T, la convenuta non è più legittimata ad alcun titolo

all'incasso dei medesimi.

Ma se anche, per

denegata ipotesi, la convenuta avesse versato più di quanto in effetti da lei

incassato, dato che, per i motivi esposti ai prossimi punti, in ogni caso

l'ammanco a carico dell'attrice non esisteva, essa (la convenuta) avrebbe

dovuto rifarsi sulla Fondazione __________ per indebito arricchimento

(derivante dalla somma trapassata in eccesso), ciò che però non è più possibile

essendo trascorso il termine di cui all'art. 67 CO).

La convenuta ha

disdetto il contratto, trapassando (quindi cedendo) ogni avere (crediti ed

accessori) alla nuova compagnia. Dal momento della disdetta in poi è decaduto

ogni (reale o presunto) credito a suo favore nei confronti dell'attrice.

A conferma di una

cessione globale vi è il fatto che la convenuta considerò trapassati al nuovo

Istituto di previdenza anche i casi già sfociati in una rendita, ciò che non

era ammissibile e che la costrinse a riprenderli a proprio carico (vedasi i

doc. I, L, M, N).

La convenuta (con il

nuovo contratto di previdenza) ha ceduto alla nuova compagnia gli averi LPP

propri dell'attrice e dei suoi dipendenti; sono quindi passati oneri e diritti

(fatti salvi i succitati casi già aperti di rendite assicurative versate ai

dipendenti, che rimangono per legge a carico della CV 1).

Nel caso che ci

occupa, dunque, al di là dell'esistenza o no di un credito per premi scoperti,

in ogni caso dal 01.01.2003 la convenuta perse qualsiasi legittimazione all'incasso

di premi arretrati.

In difetto di un

mandato d'incasso conferitole appositamente dalla Fondazione __________, essa

non possedeva nemmeno tali facoltà in via indiretta. Pertanto, non possiede più

alcun titolo per procedere all'incasso del presunto credito.

(...)

5.

Oltre a non esistere legittimazione attiva per promuovere l'incasso, non

esiste comunque nemmeno il credito e ciò per vari motivi, ognuno dei quali è

atto ad annullare, rispettivamente a dimostrare l'inesistenza di qualsiasi credito

della convenuta nei confronti dell'attrice.

5.1

Nei conteggi contabili allestiti dall'istante medesima (vedasi il doc. F)

al conto n. ro 190000 si riporta una perdita di

Fr. 578'247.67 del tutto ingiustificata e che nemmeno l'istante ha più

fatto valere nei confronti dell'attrice con i conteggi. Ne consegue che nel

totale degli averi da trapassare alla Fondazione __________ detto importo

andava aggiunto.

Successivamente

all'allestimento del doc. F, l'attrice versò alla convenuta un importo totale

superiore a Fr. 500'000.--. Questo trova conferma nel doc. S (presentato quale

doc. C dalla convenuta nella procedura di rigetto dell'opposizione). Ne

consegue che il credito (in capitale) teorico era di

Fr. 1'063'649.90 mentre la decisione doc. A ha erroneamente rigettato

l'opposizione per tutto l'importo posto in esecuzione con il PE doc. U.

Abbiamo

pertanto una differenza di Fr. 67'027.85 che va dedotta dal credito posto in

esecuzione.

Ecco allora che,

quand'anche (per denegata ipotesi) il conteggio finale allestito dalla

convenuta fosse esatto e fossimo quindi in presenza di premi scoperti per un

totale di Fr. 1'063'649,90, questa somma sarebbe compensata dai crediti a

favore dell'attrice, vale a dire:

- compenso perdite gestione: Fr.

578'247.67

- averi in deposito presso

convenuta a titolo

"misure speciali" Fr. 755'768.60

- interessi di mora Fr.

60'958.35

TOTALE Fr. 1'394'974.62

rimanendo addirittura

un saldo di Fr. 331'324,72 a favore dell'attrice (oltre ad interessi

del 5,5 % su

Fr. 1'334'016'27 a partire dal 01.01.2003; gli interessi vengono infatti

calcolati solo sui crediti in capitale e non sugli interessi di mora di Fr.

60'958.35).

Qualora invece

venisse accertata l'inesistenza del credito della convenuta, esiste un credito

di Fr. 1'334.016.27 a favore dell'attrice.

Qualora si

considerasse che il credito in questione facesse parte degli averi che la

convenuta doveva versare alla Fondazione __________, la convenuta va condannata

a versare l'importo a questa Fondazione.

5.2

È dunque stata la complessità della materia (e non la reale esistenza di un

debito) che ha portato la convenuta a sottoscrivere i doc. B ed E, che

l'istante utilizza ora quali riconoscimenti di debito.

I documenti prodotti

dall'attrice (e dalla convenuta medesima nell'ambito del rigetto

dell'opposizione) dimostrano come essa, il suo consigliere signor __________ e

la Fondazione __________ medesima poterono rendersi conto solo in data

posteriore alla redazione dei doc. O e P degli errori ed irregolarità commessi

dall'istante. Da qui la legittimità del richiamo dell'attrice all'errore

essenziale ed al timore (ai sensi degli artt. 23 ss, 29, 30 e 31 CO, come

dalla medesima debitamente notificato all'istante, con dichiarazione (doc. G)

di non ritenersi vincolata agli scritti doc. O e P, nonché a qualsiasi altra

dichiarazione interpretabile quale riconoscimento di debito.

L'attrice si

richiama a queste eccezioni sollevate validamente in precedenza e le fa valere

anche nell'ambito della presente procedura.

I documenti

prodotti dall'istante , in particolare il

doc. O, il doc. P e di conseguenza il doc. Q perdono quindi qualsiasi forza

probatoria riguardo al presunto debito a carico della convenuta.

L'attrice era stata

messa sotto pressione dalla convenuta (vedasi ad esempio il doc. T).

L'attrice ha

validamente e tempestivamente sollevato le eccezioni di errore essenziale e

timore sia con la citata notifica, sia in via d'eccezione nel procedimento di

rigetto dell'opposizione. Pertanto questa contestazione può essere validamente

ripresentata in questa sede.

(...)

6.

L'istante ritardò diversi giorni il versamento degli averi alla Fondazione __________.

Nel doc. D la

convenuta comunicava al signor __________ che un importo di Fr. 6'650'000.--

sarebbe stato versato nei giorni successivi.

Si noti che, nel

medesimo scritto, si attesta che un importo di

Fr. 1'191'603,10 era già stato versato il 3 gennaio. Accettando quindi il 3

gennaio quale tempo tecnico di versamento, sono maturati interessi debitori del

5,5 % (tasso d'interesse di mora applicato dalla CV 1 medesima) sull'ammontare

di 6'650'000.- fino alla data del versamento (da dimostrare da parte

dell'istante). Viste le date delle lettere citate, sicuramente e al minimo gli

interessi sono maturati fino al 3 marzo 2003, visto che a quella data l'avere

citato non era ancora stato versato. Già ora si può calcolare un credito per

interessi di mora pari ad almeno a Fr. 60'958,35 (sotto riserva di adeguamento

in base alla documentazione che verrà prodotta dalla controparte e dalla

Fondazione __________, che permetterà di accertare le date di riferimento

esatte).

La convenuta in ogni

caso pone in compensazione questo suo credito con l'eventuale (denegato)

credito dell'istante.

(...)

7.

AI momento della conclusione del contratto di previdenza fra l'attrice e la

convenuta, quest'ultima la assicurò che non vi sarebbero state perdite

d'esercizio in quanto gli investimenti sarebbero stati operati col criterio

della prudenza.

Come esposto al punto

5.

, dal conto economico allestito dall'istante (doc. F), conto n. ro 190000 si

riporta una perdita di

Fr. 578'247,67 (che congloba quella di Fr. 457'489,60 riportata alla voce n. ro

393000.

del doc. H).

La perdita deriva da errate speculazioni

sui corsi (valute/titoli).

Una perdita di

simile entità (da dimostrare da parte dell'istante) è inconciliabile con una

gestione prudenziale come quella d'obbligo in materia di gestione di averi

previdenziali. Le perdite derivanti da speculazioni sui corsi delle valute

(attività ad alto rischio) è quindi un danno causato dal gestore (convenuta)

all'assicurata (attrice) e va risarcito.

V'è dunque stata una

gestione inappropriata del mandato e una lesione degli obblighi di diligenza di

cui agli artt. 71 LPP, 50 OPP 2, 51 OPP 2, 397 e 398 CO.

Anche in base

all'art. 49 OPP 2 le perdite non potevano essere considerate a bilancio per il

calcolo del patrimonio da trapassare al nuovo Istituto LPP.

Ne scaturisce

pertanto il citato credito di Fr. 578'247,67 a favore dell'attrice che,

analogamente a quanto esposto sopra, viene posto in compensazione con un

eventuale credito dell'istante.

(...)

8.

Degli averi spettanti all'attrice (registrati contabilmente dalla convenuta),

fa parte pure l'importo di Fr. 755'768,60 raccolto in base alle disposizioni

sulle "misure speciali" (art. 70 LPP).

Dato che un tale

obbligo contributivo non è ora più previsto dalla LPP, questo capitale rimane a

libera disposizione dell'impresa che lo ha versato. In via subordinata, qualora

cioè il credito della convenuta venisse ammesso, questi averi (pagati alla voce

misure speciali) possono essere considerati come premi versati a titolo di

contributi del datore di lavoro e vanno quindi defalcati dal (presunto) credito

per premi non pagati, oppure rappresentano un credito a favore della Fondazione

__________ e non possono pertanto più essere incassati dalla convenuta.

(...)" (Doc. I)

1.7

In data 18

novembre 2004 la Fondazione convenuta, patrocinata dall'avv. RA 2, ha

presentato una domanda di prestazione di cauzione processuale ex art. 153 CPC

(V). La stessa, avversata dall’attrice (VII), è stata evasa dal Vicepresidente

del TCA con giudizio di inammissibilità del 3 dicembre 2004 (IX).

1.8

Nel merito,

con risposta del 20 dicembre 2004 la Fondazione, rappresentata dal suo legale, ha

postulato la reiezione integrale della petizione osservando tra l'altro quanto

segue:

"

(...)

L'accusa rivolta alla CV 1 di aver esercitato

pressione sulla AT 1 per farle sottoscrivere non dovuti riconoscimenti di

debito, è completamente priva di fondamento.

In particolare il doc. S e gli altri documenti

che la controparte giudica minacciosi, in realtà costituiscono un gesto

indulgente fatto nell'estremo tentativo di salvare la Ditta a seguito delle

incessanti preghiere di quest'ultima (vedi precedente pag. 3, ad 2).

Nell'ambito della legge sulla previdenza

professionale gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le

prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1

LPP). Le modalità di calcolo sono previste nel piano di previdenza (doc. 33), e

detto conteggio viene effettuato conformemente all'art. 16 LPP per l'accredito

di vecchiaia, e all'art. 70 LPP per le misure speciali.

La AT 1 è stata a lungo affiliata alla Fondazione

CV 1, e ogni anno la medesima procedura veniva ripetuta nel modo seguente: al

31.

dicembre era presentato un conteggio provvisorio di chiusura che nel corso

dell'anno successivo, a seconda delle uscite e delle entrate dei dipendenti

nonché delle eventuali modifiche del salario, veniva aggiornato definitivamente.

I conteggi furono sempre eseguiti

esclusivamente sulle indicazioni fornite dal datore di lavoro.

I premi richiesti erano quindi calcolati

provvisoriamente in rate praticamente uguali chiamate " fatture

acconto", con il ricalcolo finale sulla base di quella che a fine anno

risultava essere la reale situazione del personale, (fatture complementari con

saldo positivo o negativo).

A questo proposito si veda il predetto doc. 23,

estratto conto 1.1.2001 / 30.5.2003 unitamente alla lista salari all'1.1.2002

compilata, sottoscritta e fornita dalla AT 1; la lista assicurati 2002

elaborata dalla CV 1 sulla base della lista salari; le diverse fatture acconto

per il 2002 con l'indicazione delle relative suddivisioni e cioè rischi,

risparmio, misure speciali, fondo di garanzia nonché i relativi dettagli.

Parimenti si vedano i conteggi per gli anni 1999

(doc. 34); 2000

(doc. 35); 2001 (doc. 36), compilati con le medesime modalità.

Né la AT 1 né la __________ hanno mai espresso

dubbi sugli importi indicati dalla CV 1, circostanza che se si fosse verificata

sarebbe stata obbligatoriamente discussa direttamente con la CV 1 prima di

intraprendere qualsiasi altro passo.

Come si può quindi constatare dall'esame del

voluminoso doc. 23, nonché dagli altrettanto corposi doc. 34, 35 e 36, la CV 1

ha calcolato con esattezza quanto dovuto dalla AT 1.

Non vi è quindi alcun errore, ma solamente il

tentativo della AT 1 di trovare a tutti i costi un argomento per rimandare nel

tempo il problema costituito dal pagamento di quanto dovuto, e da lei stessa

esplicitamente riconosciuto.

(...)

Tra la CV 1 e la __________ non vi è stata alcuna

cessione di credito, di cui non esiste né la volontà né tanto meno un

contratto.

La Fondazione CV 1 ha dovuto procedere contro la AT

1.

per incassare gli importi che quest'ultima doveva pagarle per il periodo

assicurativo trascorso presso di lei.

La CV 1 ha quindi trasmesso alla __________ gli

averi LPP che erano coperti secondo il doc. 39.

Lo scoperto deve comunque essere ricuperato dalla

Fondazione CV 1, cosa che del resto a suo tempo ella già aveva tentato di fare

tramite il P. E. no. __________ datato 28.6.2001 (doc. 6).

Infatti se per ipotesi in futuro la CV 1

riuscisse a ricuperare l'importo di Fr. 1'130'677,75 oltre interessi, dovrebbe

girarlo alla __________.

Per quanto riguarda l'importo di Fr. 755'768,60

dovuto per le misure speciali, occorre smentire categoricamente le affermazioni

di controparte la quale nel proprio allegato lo indica testualmente come

"Un avere in deposito presso la CV 1".

In realtà non esiste alcun avere in deposito

ma bensì unicamente una voce passiva nel bilancio, così come è una voce

passiva l'importo di Fr. 415'878,35 costituito dalla differenza tra il capitale

di risparmio,

Fr. 7'065'878,35 meno l'acconto versato di Fr. 6'650'000.- .

Creditore delle suddette voci passive, non è la AT

1, ma bensì sono le persone assicurate; pertanto la AT 1 non ha alcuna

legittimazione per edere tali importi.

(...)

Per quanto riguarda la questione della perdita di

Fr. 578'247,67 accumulata sugli investimenti, occorre precisare che la

specifica decisione di gestire il patrimonio mediante investimenti fu fatta

dalla Commissione di previdenza rappresentata dallo stesso sig. __________ per

la Ditta, e dal signor __________ per i dipendenti (doc. 40).

Il mandato di gestione patrimoniale unitamente al

relativo programma di gestione patrimoniale, (i quali non sono obbligatori, in

quanto si può semplicemente lasciar giacere il Capitale dei fondi

previdenziali, che frutterà in tal modo solo i normali interessi di legge),

furono scelti dai rappresentanti della AT 1 tra varie altre possibilità, e

furono quindi entrambi sottoscritti in data 10.12.1998 (doc. 38).

I suddetti documenti vennero stipulati tra la CV

1, i rappresentanti della Commissione di previdenza della AT 1 ed il __________.

Quest'ultimo e la CV 1 hanno quindi agito

nell'interesse della AT 1 operando sui mercati esclusivamente secondo le scelte

esplicitamente fatte dalla Commissione di previdenza della AT 1, la quale aveva

optato per un profilo di investimento con scarsa propensione al rischio, (vedi

doc. 41 con schema delle strategie di investimento).

Va inoltre specificato che, trattandosi di

investire fondi LPP la gestione fu obbligatoriamente fatta secondo tutte le

limitazioni e le disposizioni dettate dalla Legge Federale e dalla relativa

Ordinanza (art. 53 e seguenti).

Purtroppo a causa dei ben noti avvenimenti

internazionali e del crollo dei mercati, come tutti gli investitori di questo

mondo anche la AT 1 cominciò a subire una perdita, che nel caso specifico non

può sicuramente essere attribuita a pretesa cattiva gestione.

Tuttavia va fatto notare come nel bilancio finale

al 31.12.2001, alla voce "conto 190000" la perdita riportata

ammontava a Fr. 578'247,67, mentre nel bilancio finale al 31.12.2002, alla

medesima voce conto 190000 la perdita è ridotta ad appena Fr. 1'577,10 (doc.

42).

In definitiva il deficit è stato assorbito dal

successivo positivo andamento dei mercati, per cui non esiste alcun: "

compenso perdite di gestione" da imputare, ( comunque in ogni caso a

torto), alla CV 1.

Inoltre la AT 1 di ciò mai si era lamentata, e in

particolare mai aveva recriminato nel 2001 quando il disavanzo fu realizzato.

Parimenti non esiste alcuna differenza di Fr.

67'027,85 da dedurre dal credito posto in esecuzione.

Il suddetto importo costituisce in realtà la

somma degli interessi dovuti al 31.12.2002 sul capitale di Fr. 1'063'649,90

(doc. 43. Vedi anche l'istanza di rigetto doc. R a pag. 3, punto 3 dove ciò veniva

specificato, nonché doc. S).

Compensando gli importi di cui al punto 5 della

petizione l'attrice arriva addirittura a chiedere alla CV 1 il versamento di un

saldo a proprio favore di Fr. 331'324,72.

Ciò è insensato e costituisce il tentativo di ribaltare

la situazione a favore della AT 1, ben sapendo che essa è debitrice sia sul

conto corrente sia sul conto misure speciali.

Nemmeno si può parlare di errore essenziale e di

timore ragionevole; infatti fu a causa del continuo lievitare del debito, nonché

del reiterato silenzio della AT 1 a seguito della proposta di convenzione di

pagamento (doc. 10 e 11), che la CV 1 dovette attirare l'attenzione della Ditta

mediante l'invio della lettera doc. T la quale non costituisce certo una

minaccia, né nel senso letterale del termine, né tanto meno ai sensi del CO.

(...)

In generale l'importo degli averi speciali,

qualunque esso sia, non spetta mai alla Ditta, ma bensì ai suoi dipendenti, con

privilegio speciale per quelli appartenenti alla generazione di entrata, in

particolare per quelli con stipendio basso, e devono essere ripartite secondo

un preciso piano approvato.

L'obbligo dell'accumulo delle misure speciali non

sussisterà più dall'1.1.2005.

Tuttavia, per il periodo precedente, l'obbligo

esiste con il preciso scopo stabilito dall'art. 70 LPP.

Quindi non è vero che il capitale rimane a libera

disposizione della impresa che lo ha versato; nel nostro caso specifico la

AT 1 non ha mai versato questi contributi, che avrebbero dovuto

accumularsi in Fr. 755'768,60, e comunque, se per denegata ipotesi questi soldi

esistessero veramente, la AT 1 non potrebbe certo conteggiarli per diminuire il

proprio debito.

Come detto in precedenza, in particolare il

summenzionato importo costituisce una perdita contabile e non è stato

assolutamente mai versato; esso non esiste. (...)" (Doc. X)

1.9

Con replica

del 21 gennaio 2005 la AT 1, assistita dal suo patrocinatore, ha ulteriormente

confermato le sue domande e allegazioni sulla base, tra l’altro, delle seguenti

motivazioni:

"

Dall'esposizione dei fatti della risposta ben si

evince, a suffragio di quanto affermato e fatto valere con la petizione, che:

la AT 1 era messa pesantemente sotto pressione

per effettuare i pagamenti calcolati e richiesti dalla controparte; alla

AT 1 era dunque insorto un timore ragionevole (ai sensi dell'art. 29 CO)

a causa del pericolo di fallimento derivante dalla relativa istanza della

convenuta;

detto timore si era esteso ai propri

amministratori, vista la minaccia di conseguenze penali (vedasi ad esempio il

doc. 3);

la AT 1 era intenzionata a pagare quello

che credeva un suo debito;

a quel momento essa non era a conoscenza e

non si rendeva conto di avere dei crediti a suo favore che portavano

all'annullamento del presunto credito dell'attrice.

(...)

Per contro, nulla toglie alle tesi di parte

attrice l'esistenza di un contratto di intermediazione assicurativa (doc. 26).

Infatti detto contratto venne sottoscritto il 17

aprile 2002, mentre il rapporto contrattuale con la convenuta esisteva dal

1991.

Di conseguenza l'intermediario poteva eseguire un

controllo completo ed efficace solamente per le nuove polizze da lui apportate

e quindi da lui seguite fin dall'inizio.

(...)

L'affiliazione dell'attrice al nuovo Istituto

previdenziale (__________), vista la relativa regolamentazione nelle normative

LPP (con ad esempio l'esplicito obbligo di mantenimento sotto il precedente

Istituto dei beneficiari di rendite) costituisce di fatto l'assunzione di

attivi e passivi di un rapporto contrattuale (fatta appunto eccezione di quanto

la LPP medesima impone di mantenere a carico del precedente assicuratore); ne

consegue che l'eventuale scoperto in premi a carico dell'assicurato passa quale

accessorio del credito al nuovo assicuratore, in base all'art. 170 CO, quindi

pure un eventuale saldo contabile scoperto.

Ne consegue che l'assicuratore disdetto trapassa

gli averi in suo possesso al momento del passaggio di consegne e perde il

diritto all'incasso dello scoperto, visto che il relativo credito passa, quale

accessorio, al nuovo Istituto che assume l'assicurato, compresa quindi la sua

situazione contabile, composta pure dell'eventuale credito scoperto.

In nessun disposto della LPP si trova un mandato

d'incasso a favore del precedente Istituto.

Da qui la mancanza della qualità di creditrice

e dunque della legittimazione attiva all'incasso a favore della convenuta

poiché non esiste più alcun rapporto contrattuale fra le parti, né un mandato

d'incasso legale (in forza della LPP) o contrattuale (stipulato con la

fondazione LPP della __________).

(...)

Per la AT 1 era fondamentale (e ciò fu

espressamente pattuito) che la gestione fosse eseguita senza rischi di perdita

delle quote versate; il rischio massimo doveva dunque essere quello di non

guadagnare in interessi o in aumento di valore del patrimonio. Questo era stato

concordato fra le parti ed era inoltre quanto tutti gli assicurati ritenevano

stabilito in base alle complesse regole d'applicazione della LPP. Ogni

cittadino comune in buona fede riteneva che non vi potesse essere una perdita

(al limite un minor guadagno); questo ha trovato conferma nelle reazioni

dell'opinione pubblica al momento che il CF ha deciso la diminuzione dei tassi

di retribuzione sugli averi LPP.

Ciò trova pure conferma nel doc. 41; la AT 1 ha

optato per la strategia con il minor rischio possibile, intendendo con ciò,

perché così verbalmente assicurata, che non vi sarebbero mai state diminuzioni

di capitale.

La AT 1 avrebbe dovuto quindi poter dormire fra i

due classici guanciali; il primo costituito dalle succitate assicurazioni ed impegni

assunti dalla CV 1, il secondo dalle disposizioni e limitazioni previste dalla

LPP e relativa Ordinanza.

Quest'ultimo ordinamento impone la massima

prudenza, a salvaguardia dei diritti degli assicurati. Ne consegue che

quand'anche un istituto assicurativo e la relativa Commissione di previdenza

optassero per una più alta propensione al rischio (ciò che non era il nostro

caso), le parti in causa (Istituto previdenziale e banca d'appoggio) devono mettere

in pratica tutte quelle strategie atte a ridurre al massimo i rischi, poiché un

Istituto previdenziale non è un cliente privato normale.

Se ne deduce senz'ombra di dubbio che vi fu

inammissibile negligenza nella gestione degli averi della AT 1. L'affermato

recupero nell'anno successivo doveva andare ad accumularsi ai beni esistenti e

non a compensare l'illecita perdita, del cui ammontare (Fr. 578'247,67) la AT 1

(e, tramite essa, i suoi dipendenti) si trova privata. Detto avere va

bonificato a favore del conto LPP presso __________.

(...)

Per quanto concerne gli interessi passivi, a

mente nostra e per tutto quanto precede, dato che la convenuta è la sola

responsabile dell'assenza di chiarezza nei conteggi e della perdita discussa in

precedenza, non essendo in realtà creditrice dell'importo da lei vantato (Fr.

1'063'649.-) nemmeno ha diritto a far valere gli interessi passivi, per cui

l'importo di Fr. 67'027,85, va comunque defalcato dal presunto credito della

medesima. Infatti, quand'anche, per denegata ed accademica ipotesi, dovesse

risultare l'esistenza di un credito a suo favore, essendo responsabile per il

ritardo nel pagamento del saldo, dato che i dubbi dell'attrice sono legittimi e

protetti dalla propria buona fede, siamo in presenza di una mora del creditore,

per cui non è legittima l'imposizione di interessi passivi sul credito che, non

essendo chiaro, non era esigibile, difettando del requisito della

determinabilità.

L'esistenza di un credito a favore dell'attrice è

confermata anche dopo l'esame della risposta.

Comunque, anche considerando l'ipotesi che il

credito per "misure speciali" venisse a decadere (se si trattasse

appunto solo di una posta contabile senza riscontro materiali di averi in

deposito), si ridurrebbe comunque di pari importo il presunto credito della

convenuta e rimarrebbe comunque, a favore dell'attrice, il diritto alla

compensazione delle perdite (Fr. 578'247,67 e relativi interessi di mora al 5%

dal 01.01.2003, pari attualmente a Fr. 58'000.-) per cui in ogni caso (al di là

dell'assenza per la convenuta della qualità di creditrice per le ragioni già

esposte), il suo credito si ridurrebbe in detta misura (Fr. 578'247,67 e

relativi interessi di mora al 5% dal 01.01.2003)." (doc. XII)

1.10

Dal canto suo

la convenuta, con duplica del 24 marzo 2005, ha fatto rilevare:

"

Nel caso in esame i rapporti di dare e avere

risultanti sul conto del contratto in realtà non sono poi così complessi, e

comunque la __________, come di

regola con tutte le ditte a lei affiliate, anche con la AT 1 ha adottato il

sistema della massima chiarezza possibile per fare in modo che il cliente possa

rendersi conto del perché gli vengono chiesti premi di un determinato

ammontare. A questo proposito si vedano i plichi doc. 23 nonché doc. 34; 35; 36

i quali sono stati definiti "corposi " in quanto abbondanti di

dettagli, e non già di difficoltà di lettura ed interpretazione.

Sul conto del contratto vengono infatti

bonificati:

- restituzione dei premi;

- eventuale contributo del fondo di garanzia LPP nel caso in cui

tra personale vi siano più anziani che giovani;

- credito per prestazione di libero passaggio ricevuta, (al momento

dell'entrata in servizio);

- credito per prestazione di libero passaggio, (al momento dell'uscita);

- eventuale bonus da bonificare sui premi futuri;

- interessi a favore del cliente nel caso in cui il saldo del

conto del contratto sia attivo;

Sul medesimo conto vengono d'altra parte

addebitati:

- premi annuali;

- premi ulteriori (calcolati pro rata);

- contributi al fondo di garanzia LPP;

- contributi misure speciali;

- interessi giornalieri a favore della CV 1 nel caso in cui il saldo del conto del

contratto indichi un credito a favore della CV 1;

Tutto il finanziamento della previdenza

applicabile nella fattispecie si trova nel regolamento, (piano di previdenza),

accettato dalla AT 1.

In tale documento si trova anche la descrizione

del metodo di calcolo basato sul salario assicurato, nonché la scala

percentuale per gli accrediti di vecchiaia.

La AT 1 o i suoi consulenti avrebbero quindi

potuto esaminare con attenzione i conteggi, e in caso di bisogno farseli

spiegare dalla __________, ben

disponibile in ogni momento.

Il consulente esterno poteva infatti eseguire un

controllo completo della situazione contabile LPP chiedendo senz'altro anche

una discussione con la CV 1 medesima,

procedura che comunque la AT 1 avrebbe potuto postulare essa stessa diverso

tempo prima e direttamente al consulente competente, (per la AT 1), della CV 1.

La situazione venutasi a creare non assolve la AT

1, la quale ha palesemente accettato la correttezza dei conteggi e dei dettagli

forniti dalla CV 1. La AT 1

aveva infatti un obbligo di coscienza di controllare i documenti forniti dalla CV

1.

ed eventualmente chiedere

chiarimenti.

A questo punto si potrebbe anche pensare che la AT

1.

non si interessasse affatto dei propri debiti prima di essere scossa dalla

procedura di fallimento.

(...)

La disdetta del contratto di affiliazione, (da

parte della CV 1), pone integralmente fine all'assicurazione di previdenza

professionale con il vecchio istituto, in questo caso la __________r.

Al momento in cui il contratto di affiliazione

decade, tutte le pretese reciproche tra le parti diventano esigibili.

Queste risultano sempre dal conteggio finale

redatto dal vecchio istituto circa gli averi di previdenza, e comprendono il

saldo sul conto corrente, le eventuali riserve, le eventuali misure speciali,

gli eventuali bonus, nonché il conteggio degli averi di vecchiaia secondo lista

al momento della data di chiusura, nonché le rendite.

I nuovo istituto di previdenza può riprendere

solo quello che il precedente istituto di previdenza possiede e quindi gli

trasmette.

Il precedente contratto di affiliazione non va

mai oltre in quanto decade, ed il conteggio finale costituisce la base per una

nuova contabilità presso il nuovo istituto di previdenza.

Una ripresa del contratto non avviene mai.

La pretesa cessione di credito non esiste in

quanto non prevista da alcuna nonna della LPP, né nel caso specifico ha avuto

luogo convenzionalmente tra le parti non essendo stato stipulato alcun

contratto in tal senso.

La CV 1 non ha ceduto alla __________ nessuna pretesa creditoria ma bensì le

ha trapassato tutti gli attivi che possedeva secondo il conteggio finale

trattenendo i corrispondenti passivi.

Del resto se questa non fosse la procedura, non

si troverebbe nessun istituto di previdenza disposto ad affiliare un nuovo

cliente proveniente da un altro istituto presso il quale ha accumulato dei

passivi che dovrebbe impegnarsi a ricuperare.

Nella LPP, così come non esiste alcun mandato di

incasso a favore del precedente istituto, allo stesso modo non esiste alcun

mandato di incasso a favore del nuovo istituto.

Creditrice dello scoperto è pertanto la CV 1 in quanto la pretesa non è stata ceduta

alla __________ né ex lege, né

contrattualmente.

(...)

Si riafferma che la gestione del capitale fu

fatta rispettando le norme di legge riguardanti i capitali LPP nell'ottica del

minor rischio possibile, così come deciso dalla Commissione di previdenza della

AT 1.

Per annullare ogni rischio la AT 1 avrebbe dovuto

optare per una soluzione di copertura totale; in questo caso tutti i rischi

sarebbero stati riassicurati presso la CV 1 .

Al contrario, con la soluzione scelta il rischio

di una eventuale performance negativa era stato assunto dalla AT 1.

Il rischio zero non può essere garantito neppure

dai più attenti gestori e nemmeno nell'ambito della amministrazione dei

capitali LPP, e comunque non vi fu alcuna negligenza in questa particolare

conduzione, affermazione che del resto la controparte non sostanzia

minimamente.

Suona inoltre curioso il discorso della

controparte la quale vorrebbe compensare la perdita registrata nel 2001, (che

in realtà è stata completamente assorbita nel 2002).

La controparte sembra ignorare che in quel

particolare momento le perdite furono generalizzate, anche con le gestioni più

prudenti.

Quindi sembrerebbe voler dire che cancellando

dalla memoria tale storico evento, la AT 1 avrebbe guadagnato almeno Fr.

578'247,67, per cui ora quei soldi le spettano di diritto.

Abbondanzialmente infine la AT 1 afferma che solo

recentemente si è resa conto della " perdita subita" ; ciò non può

essere vero in quanto ha sempre ricevuto regolarmente tutti gli estratti conto

dettagliati." (doc. XV)

1.11

In seguito il

TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti presso le parti intimando loro per

osservazioni le relative risultanze, di cui si dirà, ove necessario, nel

prosieguo (XVII, XIX, XXIII).

A seguito di

un’istanza presentata congiuntamente dalle parti in data 2 agosto 2005 (XXVI),

la causa è stata sospesa sino al

15.

settembre 2005 (XXVII).

Con scritto

del 15 settembre 2005, l’attrice ha dato seguito ai quesiti posti dal TCA e

prodotto ulteriore documentazione (XXVIII). A sua volta, la Fondazione

convenuta, tramite il suo legale, in data 7 ottobre 2005 ha inoltrato le sue

osservazioni (XXXV). In seguito la Vice-cancelliera ha chiesto alle parti

delucidazioni e la produzione di ulteriore documentazione (XXXVI, XL,XLII, L,

LI). Tali atti sono stati intimati alle pari in causa per una presa di

posizione (XLII, XLIII, XLV,LIV, LV), le quali hanno introdotto le loro

rispettive osservazioni (LII, LIII, LVI, LIX, LXI).

in

diritto

In

ordine

2.1

Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza

cantonale.

Competente

nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza

unica (art. 1 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in

materia di LPP).

L'art. 73

LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle

minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a

favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.

195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V

200.

consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48

= SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de

prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84;

Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag.

174).

Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli

istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la

contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso

lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a;

DTF 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129; DTF 119 V 443; DTF 116 V

112; 221; DTF 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die

beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR 1987

I p. 608, 613).

Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono

segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti,

quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari

temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di

informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113; DTF 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; H.

Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG,

SZS 1988 p. 293).

Nel caso di specie la controversia verte sulle conseguenze della

resiliazione di un contratto d’affiliazione e in particolare sui contributi

previdenziali arretrati che il datore di lavoro deve versare all’istituto di

previdenza in virtù dell’art. 66 LPP (cfr. DTF 119 II 399ss.; Meyer Blaser, Die

Rechtsprechung von Eidgenössichem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum

BVG, SZS 2000 p. 316 e SZS 1995 p. 106; cfr. anche SZS 2002 p. 499, 2000 p.

145.

).

La stessa

deve quindi essere ritenuta relativa alla previdenza professionale (cfr. U.

Meyer/Blaser, op. cit., SZS 1995 p. 106, cfr. anche DTF 120 V 301 consid. 1a).

Questo TCA, quale istanza giudicante statuita giusta l'art. 73 LPP, è quindi

competente a statuire nel merito della lite.

Da questo

punto di vista la petizione dev’essere considerata ricevibile.

2.2

In secondo

luogo va rilevato che la petizione tende (anche) all’accertamento

dell'inesistenza del debito posto in esecuzione da parte della convenuta nei

confronti dell'attrice e oggetto della procedura d'incasso forzato n. __________

dell'Ufficio Esecuzioni di __________.

Riguardo

alla ricevibilità della presente azione va preliminarmente rilevato che,

secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre

un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, DTF 118

V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 185,

SZS 1992 pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der beruflichen

Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag. 128; Meyer, "Die Rechtswege nach

dem BVG" in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance

et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem

BVG" in SZS 1983 pag. 183).

Conformemente

alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità

di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202,

DTF 110 Ib 215, RAMI 1991 pag. 315, RCC 1990 pag. 469,

RCC 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482,

DTF 114 II 255, DTF 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione é tuttavia

proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione

alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13,

DTF 118 V 102,

DTF 117 V 320, DTF 115 V 231, DTF 115 V 373, SZS 1992

pag. 234).

Un

interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e

immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373, DTF 114 V 202-203).

L'esistenza

di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe

incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o

all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere

delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un

pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992

pag. 234, STFA 22 maggio 1991 in re K.).

L'interesse

degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un'azione

condannatoria.

Il

diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella

condannatoria (RDAT I-1994 p. 199; DTF 119 V 13,

DTF 108 Ib 546, ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif, pag.

867; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, § 36 III d

pag. 110; Moor, Droit administratif, vol. II, pag. 110;

Gueng, "Zur Tragweite des Festellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG" in

SJZ 1971 pag. 373 ad lett. d). In simili casi

l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna

e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199;

SJ 1988 pag. 589, DTF 96 II 131).

Nel caso

in esame l'istituto di previdenza cui era affiliata l'attrice sino alla fine

del 2002 ha postulato il pagamento dei contributi rimasti insoluti procedendo

quindi all'incasso dello scoperto in via esecutiva. Avendo l'attrice sollevato

opposizione al precetto esecutivo fattole intimare, la Fondazione convenuta ha

inoltrato istanza tendente al rigetto provvisorio dell'opposizione, istanza

accolta dal Pretore di __________ con giudizio del 12 ottobre 2004 (doc. A).

Ora, in queste condizioni alla AT 1 non restava altra via che l'inoltro, davanti

al giudice del luogo dell'esecuzione (in casu lo scrivente TCA), della presente

azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, al

fine di impedire che il rigetto dell'opposizione al PE n. __________ divenisse

definitivo.

Ne

consegue che l’esistenza di un interesse degno di protezione ad inoltrare

un’azione di accertamento deve essere ammesso. La petizione è dunque

ricevibile.

Pure

ammissibile va ritenuta, nella presente procedura, la presentazione di una

domanda condannatoria nei confronti della fondazione di previdenza convenuta,

ove peraltro si ricordi che per la prassi di questa Corte nell’ambito della

previdenza professionale è ammissibile anche la presentazione di un’azione

riconvenzionale, la stessa essendo peraltro conforme all’art. 73 cpv. 2 LPP e

meglio al principio della semplicità e speditezza della procedura. Secondo dottrina

e giurisprudenza questo principio generale delle assicurazioni sociali esclude

un frazionamento delle competenze (U. Kieser, einfache und rasche Verfahren,

insbesondere in Sozialversicherungsrecht, SZS 1992 p. 277).

In

concreto, ammettendo l’azione creditoria della AT 1 viene effettuata un’unica

istruttoria, nel cui ambito vengono risolte due problematiche (cfr. T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 382;).

2.3

Il principio

indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1;

DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150

consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento

di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve

sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame.

D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa

non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le

contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da

dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in

modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500;

SZS 2001 pag. 562).

D'altra

parte, se il datore di lavoro promuove azione di disconoscimento del debito ex

art. 83 cpv. 2 LEF, nel processo che ne segue se i ruoli processuali sono

rovesciati, non lo è la posizione giuridica materiale dell'istituto di

previdenza nella sua qualità di creditore dei contributi e del datore di lavoro

quale debitore degli stessi. Di conseguenza, all'istituto di previdenza

convenuto in causa incombe l'onere di sostanziare e provare l'esistenza e

l'entità dei contributi controversi e al datore di lavoro attore l'onere di

contestarne compiutamente la correttezza

(DTF 118 II 526, DTF 128 III 46; STFA dell'11 dicembre 2002 in re S., B 21/02).

Nel

merito

2.4

Il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid.

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10.

settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, considerato come litigiosi siano i contributi dovuti dall’attrice alla

Fondazione convenuta sino al 31 dicembre 2002, non tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre

2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle

valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del

26.

novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del

24.

maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto

concerne il tema del presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle

disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

2.5

Oggetto del

contendere è l’ammontare dei contributi dovuti per vari anni e in particolare il

saldo relativo al periodo dal 1999 sino alla rescissione del contratto,

divenuta effettiva alla fine del 2002, da parte della AT 1 alla Fondazione convenuta,

a favore della previdenza professionale dei suoi dipendenti.

In realtà

nella fattispecie concreta non sono contestate le modalità di calcolo dei premi,

ma l’attrice solleva una serie di censure.

Ritiene

innanzitutto che alla Fondazione convenuta difetti la legittimazione materiale

a chiedere il pagamento dei contributi rimasti insoluti, considerato come dal

1.

gennaio 2003 alla medesima sia subentrato un altro istituto di previdenza,

la __________, al quale del resto è stato riversato anche il capitale di previdenza

accumulato dalla AT 1.

Ritiene inoltre

che parte della somma fatta valere in pagamento sia compensata da crediti

vantati dall’attrice nei confronti della convenuta e meglio fr. 528'247.65

quale compenso per perdite di gestione, fr. 755'768.60 quale saldo del conto

misure speciali e fr. 60'958.35 di interessi per complessivi fr. 1’394'974.62.

Sulla

base delle contestazioni sollevate la AT 1 si rifiuta di versare quanto preteso

a titolo di saldo dei contributi dovuti e anzi pretende il versamento di fr.

1’394'974.62 (subordinatamente fr. 331'324.72).

La

convenuta, dal canto suo, ribadisce la legittimità del credito vantato e

l’infondatezza delle contropretese sollevate dalla controparte.

2.6

Secondo

l’art. 2 LPP (nella versione in vigore sino al

31.

dicembre 2004, applicabile alla fattispecie, cfr. consid. 2.5; in seguito v.

LPP) i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un

datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 19'200 (nel 1990 e 1991, fr.

21'600 nel 1992, fr. 22'560 nel 1993 e 1994, fr. 23'280 nel 1995, fr. 23'880

nel 1996 e 1997, fr. 24'120 nel 1998, 1999 e 2000, fr. 24'720 nel 2001 e 2002;

cfr. l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche) sottostanno all’assicurazione

obbligatoria.

L’art. 7

cpv. 2 v. LPP precisa che

" è

tenuto conto del salario annuo determinante giusta la legge federale

sull’assicurazione vecchiaia e superstiti. Il Consiglio federale può consentire

delle deroghe."

Al

proposito l’art. 3 v. OPP2 stabilisce che:

"

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può

derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del

salario;

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base

all'ultimo salario annuo noto, si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già

convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle

professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono

irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

L'istituto di previdenza può pure derogare al

salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato

per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli

articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente

periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore

all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto

all'assicurazione obbligatoria."

Secondo

l’art. 8 LPP, nel tenore valido nel 1993 e 1994

" Dev’essere

assicurata quella parte di salario annuo tra i 22’560 franchi e i 67’680

franchi. Tale parte è detta salario coordinato."

(nel 1991 i

salari determinanti erano di fr. 19’200 risp. 57'600, nel 1992 di fr. 21'600

risp. 64'800, nel 1993 e 1994 i salari di fr. 22'560 risp. 67'680, nel 1995 di

fr. 23'280 risp. 69'840, nel 1996 e 1997 di fr. 23'880 risp. 71'640, nel 1998,

1999, 2000 di fr. 24'120 risp.72'360, nel 2001 e 2002 di fr. 24'720 risp.

74’160)

Per il cpv. 3

di quest'ultimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per

malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato

vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del

datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta

l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario

coordinato.

2.7

D'altra

parte, l'art. 11 v. LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da

assicurare obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente

registrato.

Uno degli

obblighi derivanti dalla legge, così come dal contratto di adesione, consiste

nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo

1989, p. 85/86). In effetti, secondo l’art. 66 LPP, tranne nei casi in cui

assume interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro

preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'Istituto

di previdenza, nella misura stabilita dal regolamento. Egli è infatti l’unico

debitore dei contributi (T. Lüthy, op. cit. p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 v. LPP).

L’art. 66

cpv. 1 prima frase v. LPP prevede che "l’istituto di previdenza stabilisce

nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro

e dei lavoratori".

Secondo la LPP

gli accrediti di vecchiaia, vengono calcolati annualmente in percento del

salario coordinato (art. 8 v. LPP; tra fr. 19’200 risp. 57'600 negli anni 1990

e 1991, tra fr. 21'600 e 64'800 nel 1992, tra fr. 22'560 e 67'680 nel 1993 e

1994, tra fr. 23'280 e 69'840 nel 1995, tra fr. 23'880 e 71'640 nel 1996 e

1997, tra fr. 24'120 e 72'360 nel 1998, 1999, 2000, tra fr. 24'720 e 74'160 nel

2001.

e 2002) sulla base di determinate aliquote che dipendono dall’età (art. 16

v. LPP). A tale importo vanno aggiunti i contributi relativi alle misure

speciali (art. 70 cpv. 1 v. LPP), al rincaro (art. 36 cpv. 1 v. LPP e relativa

ordinanza) e al fondo di garanzia (art. 59 v. LPP e 4 OFG2) così come una

partecipazione ai costi amministrativi.

Gli

accrediti di vecchiaia maturano degli interessi (art. 12 OPP2). Il premio di

rischio infine, viene di regola determinato in base alle tariffe per

l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni

private (art. 68 v. LPP; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna Stoccarda

1990, p. 67; cfr. in concreto l'art. 6 del contratto doc. S).

L’Istituto

di previdenza non è tuttavia obbligato a fissare i contributi con gli stessi

criteri stabiliti dalla LPP per gli accrediti di vecchiaia. Gli istituti di

previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 v. LPP; Messaggio

del Consiglio federale sulla LPP p. 98; Riemer, op. cit. p. 28/29; Brühwiler,

Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 203; A.

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 189, 206; Locher,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 238). Ne discende che i contributi non devono

necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 v.

LPP: i primi servono infatti per il finanziamento del fondo di previdenza, i

secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge (Messaggio del

Consiglio Federale sulla LPP, p. 98).

Non è

superfluo ricordare in questa sede che il sistema contributivo e il

finanziamento del rapporto previdenziale tra datore di lavoro e istituto di

previdenza è in linea di massima oggetto dell'autonomia dispositiva concessa

agli istituti di previdenza (art. 49 v. LPP), i quali devono per legge in ogni

tempo offrire garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65

cpv. 1 e 2 v. LPP). Il consenso del datore di lavoro alle disposizioni

regolamentari o a eventuali cambiamenti degli stessi non è necessario

(Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag.

452; Wirth/Saager/Bär, Die zweite Säule, Zurigo 1984, pag. 60; Gerhards,

Grundriss Zweite Säule, Berna 1989, pag. 113).

2.8

Nella

fattispecie, il Regolamento per la previdenza applicabile in concreto prevede

che il salario determinante è uguale al salario AVS definito nel regolamento di

previdenza e annunciato dall'impresa. Per l'art. 4.2 del Regolamento

applicabile il salario annuo assicurato è uguale al salario LPP, vale a dire al

salario annuo soggetto ai contributi AVS notificato dalla ditta e diminuito

dell'importo di coordinazione e limitato al salario massimo assicurato secondo

la LPP (doc. 69; cfr. anche il Piano di previdenza, quale parte integrante del

Regolamento, con validità dal 1. gennaio 1995 agli atti come doc. 70).

Inoltre, l'art.

4.1

del Regolamento di previdenza applicabile al contratto tra le parti prevede

che annualmente la ditta rende noto alla fondazione il salario AVS dell’anno

precedente, tenendo conto delle variazioni già note per l’anno corrente. In

effetti, il salario assicurato è pari al salario dichiarato e si situa tra gli

importi limite stabiliti dalla legge (salario coordinato; cfr. Helbling,

Personalvorsorge und BVG, Basilea e Francoforte 1995, p. 131).

Non viene

tenuto conto degli elementi di salario di natura occasionale né delle indennità

per lavoro supplementare (art. 4.4 del Regolamento).

La parte

B. del Regolamento dispone inoltre:

"

B Finanziamento

5.

Finanziamento dei contributi

Gli esborsi per la

previdenza del personale sono costituiti dai contributi annui alla cassa di

risparmio per la vecchiaia e all'assicurazione rischio; dai contributi annui

alle misure speciali e al fondo di sicurezza oltre che dai contributi di

partecipazione alle spese amministrative.

5.1

Contributi di risparmio

Età Età

contributo in % del

uomini donne salario

annuo assicurato

25-34 25-31 7

%

35-44 32-41 10

%

45-54 42-51 15

%

55-65 52-62 18

%

Il finanziamento del

contributo di risparmio viene effettuato per il 50% dalla Ditta e per il 50%

dalla persona assicurata.

5.2

Premio rischio

Il premio rischio

viene stabilito a seconda dell'età, del sesso, dell'entità delle prestazioni ed

eventualmente dallo stato civile della persona da assicurare.

Detto premio viene

finanziato per il 50% dalla Ditta e per il 50% dalla persona assicurata.

5.3

Misure speciali

I contributi per

misure speciali, dopo il compimento del 25° anno di età, corrispondono al 1%

del salario LPP.

Essi vengono

finanziati per il 50% dalla Ditta, per il 50% dalla persona assicurata.

5.4

Fondo di garanzia

I contributi per il

fondo di garanzia vengono corrisposti dal 25° anno di età dalla persona

assicurata. Essi vengono stabiliti in percento del salario LPP.

Essi vengono

finanziati per il 50% dalla Ditta, per il 50% dalla persona assicurata.

5.5

Spese amministrative

Le spese amministrative

vengono finanziate per il 50% dalla Ditta e per il 50% dalla persona

assicurata. Esse vengono prelevate assieme agli altri contributi.

6.

Inizio e fine del dovere di contribuzione

L'inizio e la fine

del dovere di contribuzione si regolano secondo le "Disposizioni

Generali".

7.

Impiego della riserva di contributi del

datore di lavoro

Per il finanziamento

del contributo della ditta può anche essere utilizzata la riserva dei

contributi (la riserva dei contributi del datore di lavoro), che è stata

espressamente finanziata dalla ditta per questo scopo.

8.

Impiego del patrimonio libero di

fondazione

I contributi del

datore di lavoro e del dipendente possono essere apportati dal patrimonio

libero di fondazione secondo la misura della partecipazione al

finanziamento."

Analoghe

disposizioni sono contenute nel Piano di previdenza (doc. 70).

Da quanto

esposto discende che le modalità di calcolo dei contributi previdenziali

previste nel regolamento corrispondono a quanto previsto all’art. 16 v. LPP per

l’accredito di vecchiaia

(cfr. l'art. 5.1 del Regolamento, doc. 69 e l'art. del contratto

d'assicurazione doc. S). Per quanto riguarda le spese accessorie LPP, esse si

compongono di una quota del salario annuo assicurato come quota di

finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 v. LPP (0,3%, cfr.

doc. e art. 5.4 del Regolamento; cfr. anche il Piano di previdenza, doc. 70),

di un contributo per le misure speciali - fissato all’1% - corrispondente a

quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 v. LPP (art. 5.3), e da un premio

supplementare per l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 v.

LPP (e relativa ordinanza); inoltre il premio di rischio è determinato in base

alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. art. 5.2 del Regolamento, doc. 69 e

doc. 70; cfr. le tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio

federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG,

Berna e Stoccarda 1990, p. 67).

2.9

Da un

attento esame dell'ampia documentazione agli atti (in particolare i certificati

globali, doc. 23, 34-36, 47, 48-58, 64; certificati individuali, doc. ,

fatture, estratti conto, doc. ), questo Tribunale deve concludere che il

calcolo dei contributi previdenziali dovuti negli anni oggetto della lite è

stato effettuato, in quanto la copertura assicurata corrisponde al minimo LPP

(art. 6, 49 cpv. 1 e 16, 70, 56segg. LPP; cfr. in proposito il

doc. LIII/3), in conformità alle disposizioni del regolamento e della LPP per

quel che riguarda gli accrediti di vecchiaia, il contributo per le misure

speciali e per il fondo di garanzia, l'adeguamento al rincaro e anche il premio

di rischio (cfr. anche doc. 37, XL/ 9 e 10). Quest’ultimo era fissato dalla

Fondazione annualmente in base alla relativa tariffa per l'assicurazione

collettiva approvata dall'UFAP, autorità di vigilanza competente ai sensi

dell'art. 68 v. LPP (cfr. anche XL e XLIX) per ogni assicurato a dipendenza

dell'età e del sesso conformemente all'art. 6 del contratto (doc. S).

La

convenuta ha del resto compiutamente illustrato come ogni anno al 31 dicembre

era presentato un conteggio provvisorio dei premi che poi veniva aggiornato in

maniera definitiva nel corso dell’anno seguente sulla base delle eventuali

uscite ed entrate di dipendenti o di eventuali modifiche di salario. I premi

erano quindi richiesti sulla base di conteggi provvisori, allestiti sulla base

delle indicazioni fornite dalla datrice di lavoro, in rate praticamente uguali

denominate “fatture acconto”, e poi soggetti a ricalcolo finale sulla base dei

dati effettivi forniti dalla ditta

(cfr. per l’anno 2002 il doc. 23, per il 1999 il doc. 34, per il 2000 il doc.

35, e per il 2001 il doc. 36).

Detta

procedura non ha mai suscitato, da parte della ditta attrice o da quella della

sua consulente assicurativa, reclamazione alcuna né nel suo principio né per

quanto concerne i calcoli dei contributi di volta in volta eseguiti, i quali

devono quindi ritenersi incontestati da parte dell'attrice.

Ricordato

altresì come l'operato dell'istituto di previdenza sia sottoposto alla

vigilanza della competente autorità, specie per quanto concerne le tariffe per

l'assicurazione di rischio

(cfr. l'art. 68 v. LPP; cfr. doc. XLIX, LIII), e osservato d'altro canto come

l'attrice non abbia saputo concretizzare o precisare alcuna contestazione,

nemmeno sulla base dei certificati personali versati agli atti (cfr. XX; cfr.

in proposito quanto esposto al consid. 2.4. che precede), questo TCA deve

ritenere provata, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47

consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269;

SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), la correttezza dei calcoli

operati.

D'altra

parte, i dipendenti assicurati, i salari erogati e le mutazioni, risultano

chiaramente dai documenti di causa, in particolare dalla lista degli assicurati

versati agli atti (doc.64), dalla quale si evince in modo dettagliato il

calcolo delle deduzioni operato dalla Fondazione.

Visto

quanto sopra, riservato l'esame delle ulteriori singole contestazioni sollevate

dall'attrice e di cui ai considerandi che seguono, poiché non vi è motivo di

ritenere che i dati esposti dalla Fondazione relativamente al calcolo dei

contributi, in particolare i salari assicurati e le percentuali delle

deduzioni, siano errati, né - come verrà esposto nel prosieguo - la AT 1 ha

saputo indicare concretamente in cosa consisterebbe l’errore nel calcolo dei

contributi effettuato dalla convenuta, il calcolo va considerato corretto e

conforme alle suesposte disposizioni della LPP e del regolamento.

Del resto va

rilevato che più volte l’attrice ha formalmente riconosciuto il benfondato dei

conteggi allestiti dalla Fondazione e meglio una prima volta il 20 dicembre

2000.

sottoscrivendo il primo piano di pagamento di contributi arretrati (nella

misura di complessivi fr. 1'086'367.20 oltre interessi) poi comunque non

rispettato (doc. 2). In seguito ha ulteriormente riconosciuto la situazione debitoria

il 5 luglio 2001 (doc. 4) e in data 13 novembre 2001, quale segno tangibile di

ulteriore ammissione del debito, l’attrice aveva addirittura ritirato

l’opposizione inizialmente interposta al PE n. __________ per un importo di

fr. 1'200'546 (doc. 6, 8). Successivamente, come ha avuto modo di ben

concludere il giudice del rigetto dell’opposizione nel suo giudizio dell’11

ottobre 2004 (doc. A), dall’insieme della corrispondenza intercorsa tra le

parti nel corso del primo semestre del 2003 emerge come l’attrice abbia indiscutibilmente

ammesso e riconosciuto di essere debitrice nella misura del credito, di fr.

1'130'677.75, posto in esecuzione con la procedura esecutiva n. __________.

Basti citare le lettere del 21 gennaio e 3 febbraio 2003 della AT 1 (doc. 15, 16),

quella del 4 febbraio 2003 (doc. 17), del 5 e 17 febbraio 2003 della Fondazione

(doc. 22).

2.10

L’attrice

censura innanzitutto la legittimazione attiva della Fondazione a pretendere il

pagamento dei contributi scoperti. A suo dire infatti essendo stato disdetto

con effetto dalla fine del 2002 il contratto previdenziale in essere con la AT

1.

e avendo di conseguenza la convenuta trapassato al nuovo istituto

previdenziale della medesima ditta, la fondazione LPP della __________, i

relativi averi previdenziali, e, quindi, ogni onere e diritto, era privata di

ogni valido titolo per poter procedere all’incasso di ogni eventuale credito

ormai anch’esso trapassato al nuovo istituto di previdenza. Tale facoltà non le

spetterebbe nemmeno in via indiretta ritenuto che essa non beneficia di un

mandato di incasso da parte del nuovo istituto di previdenza dell’attrice.

Ora, tale

censura risulta manifestamente infondata.

La convenuta

ha infatti compiutamente esposto come essa abbia proceduto a versare all’__________

la parte di capitale di risparmio coperto a quel momento, oltre che le riserve

tecniche per i casi di invalidità (fr. 1'170'930.45 versati il

3.

gennaio 2003 e fr. 21'059.15 il 22 gennaio seguente, e in data ulteriori

fr. 6'650'000, doc. D). Il saldo del capitale di risparmio non poté invece

essere trasferito, i passivi della AT 1 essendo coperti solo all’81,9%, la

ditta assicurata avendo come si è visto tralasciato di versare una buona parte

dei contributi dovuti (doc. 38 e 39). È quindi ovvio che in seguito la Fondazione

convenuta ha dovuto procedere al recupero dello scoperto ancora esistente e

relativo al periodo in cui l’attrice era ancora legata dal contratto d’adesione

sottoscritto con la medesima. Né del resto risulta dagli atti che il nuovo

istituto di previdenza cui è affiliata la AT 1 si sia assunto in qualche modo

la (gravosa) competenza di procedere all’incasso di contributi fatturati e dovuti

per il periodo anteriore alla decorrenza del contratto d’adesione sottoscritto

con l’attrice con effetto dal 1. gennaio 2003. Tantomeno risulta che la

convenuta abbia concordato con la __________ una cessione di credito.

La questione

poi relativa al riversamento di tali contributi al nuovo istituto di previdenza

esula manifestamente dal tema del presente contendere giacchè riferita esclusivamente

ai due istituti di previdenza.

Il rimprovero

mosso - in modo peraltro del tutto generico - alla convenuta dall'attore si

appalesa di conseguenza infondato, giacché chiaramente smentito dagli atti di

causa (doc. 2 e 16).

2.11

In secondo

luogo l’attrice contesta il credito vantato dalla convenuta sulla base di

diverse motivazioni.

A titolo

generale censura il valore probatorio dei diversi riconoscimenti di debito

sottoscritti a favore della Fondazione appellandosi all’errore essenziale e al

timore ai sensi degli

art. 23, 29, 30 e 31 CO.

Dette

allegazioni non possono essere ritenute decisive e concludenti da questo TCA a

parere del quale esse appaiono addirittura al limite del temerario. Infatti

risulta dagli atti che al più tardi a partire dal mese di aprile 2002 l’attrice

si era dotata di un apposito consulente assicurativo che esaminasse la

situazione della ditta (doc. I, L). Ne discende che al più tardi a quel momento

l’interessata era perfettamente in grado di verificare i conteggi allestiti

dalla Fondazione. Ma anche per il periodo precedente non è immaginabile che una

ditta delle dimensioni e del volume finanziario dell’attrice, con all’attivo

oltre un centinaio di dipendenti, non fosse in grado, sull’arco di oltre dieci

anni di rapporto previdenziale, di prestare la dovuta attenzione al contenuto

di conteggi di pagamenti di premi di entità più che considerevole, e questo non

solo nel suo stesso interesse ma anche in quello dei propri dipendenti

assicurati obbligatoriamente alla LPP. Se così fosse, l’attrice si sarebbe resa

protagonista di una negligenza tale da non meritare comunque alcuna tutela.

Ma a

prescindere da tali osservazioni va detto che la AT 1 non argomenta minimamente

il presunto errore in cui sarebbe incorsa non descrivendone né natura né

entità, confermando ulteriormente l’assenza di benfondato delle sue

allegazioni.

Né del resto

possono essere ritenuti dati gli estremi per riconoscere l’esistenza di uno

stato di timore ragionevole ai sensi degli art. 29 e 30 CO, l’attrice non

avendo allegato e tantomeno sostanziato alcun elemento che possa far anche solo

lontanamente reputare data una simile, gravosa, fattispecie.

Né in

proposito la AT 1 può validamente richiamarsi alla corrispondenza intercorsa

tra la convenuta e la Fondazione LPP dell’__________ in merito all’assunzione

dei casi di rendita. In effetti, a prescindere dal fatto che tale problematica

si è poi risolta senza comportare alcun danno per l’attrice e tanto meno per i

suoi dipendenti, non può evidentemente essere interpretata come una

dimostrazione, ma nemmeno come un segno, di una presunta incapacità della

fondazione convenuta a gestire la situazione.

2.12

La AT 1 adduce

che a seguito del pagamento di un importo superiore a fr. 500'000 all’inizio di

febbraio 2003, lo scoperto vantato dalla convenuta e posto in esecuzione (di

fr. 1'130'677.75, cfr. doc. 24) si era ridotto a fr. 1'063.649.90. Inoltre,

anche ammettendo l’esistenza di premi scoperti per un ammontare di fr.

1'063.649.90, tale importo sarebbe compensato da crediti a favore dell’attrice

per complessivi fr. 1'134.974.62 così composti:

- fr.

578'247.67 quale compenso per perdite di gestione;

- fr.

755'768.60 deposito a titolo “misure speciali”;

- fr.

60'958.35 quali interessi di mora.

Ne deriverebbe

quindi addirittura un credito a suo favore di

fr. 331'324.72 oltre interessi.

Ora, per i

motivi che seguono, tale assunto non può essere tutelato.

2.13

Per quanto

riguarda innanzitutto l’entità del credito vantato dalla fondazione, va

rimandato a quanto detto sopra e meglio alla correttezza dei calcoli operati

dalla convenuta in sede di fatturazione dei premi dovuti.

Quanto al

versamento di fr. 500'000 operato dall’attrice all’inizio di febbraio del 2003

(doc. 18, 19), risulta dagli atti che lo stesso fu effettuato essenzialmente

allo scopo di scongiurare il pericolo del fallimento della ditta giacché la

convenuta, a seguito dei mancati pagamenti da parte della debitrice, malgrado

le varie promesse di versamento, si era vista costretta ad inoltrare istanza di

fallimento in data 18 ottobre 2002 per un importo di

fr.

625.756.90

(doc. 13, 14). Fu manifestamente solo a seguito delle insistenze

dell’attrice e del rinnovato riconoscimento da parte della medesima dell’importo

scoperto (a quel momento ammontante a complessivi fr. 1'630'677.75, composti da

fr. 1'459’902 di premi e fr. 170'755.30 per interessi e spese, di cui fr. 625.756.90

appunto oggetto di procedura esecutiva e fallimentare; cfr. doc. 16, 17, 18 e

A/4), e il pagamento di fr. 500'000, che la convenuta acconsentì al ritiro,

formulato al competente giudice in data 10 febbraio 2003, dell’istanza di

fallimento (doc. 20). Pochi giorni dopo, il 17 febbraio 2003, la fondazione

ribadì comunque per scritto all’attrice che entro la fine del mese di aprile

restavano ancora da solvere fr. 1'130'677.75 (fr. 1'063.649.90 di contributi

scaduti oltre interessi e spese), importo questo che era stato formalmente

riconosciuto dalla debitrice in data 4 febbraio 2003 (doc. A/13 e 17). Nemmeno

il successivo sollecito inviato l'8 maggio 2003 riuscì tuttavia ad ottenere

l’effetto sperato, vale a dire il pagamento del dovuto da parte dell’attrice

(doc. 23).

Di

conseguenza, la convenuta fu costretta ad avviare una nuova procedura esecutiva,

la n. __________, per l’incasso dei

fr. 1'130'677.75, oltre interessi, ancora scoperti (doc. 24).

L’importo

fatto valere in via d’incasso forzato risulta dai conteggi prodotti agli atti e

corrisponde esattamente al saldo restante, dopo deduzione del pagamento

dell’attrice di fr. 500'000, dello scoperto vantato alla fine del 2002, di fr.

1'630'677.75, e oggetto di riconoscimento da parte dell’attrice datato 3

febbraio 2003 (cfr. doc. 16, 17, 18; fr. 1'459’902 di premi e fr. 170'755.30

per interessi e spese). Le allegazioni dell’attrice che sostiene che lo

scoperto vantato, dopo il pagamento di fr. 500'000, sarebbe in realtà di “soli”

fr. 1'063'649.90 partono quindi da errati presupposti e omettono di considerare

che all’importo dovuto per contributi andava aggiunto quello per spese e

interessi e che comunque risulta chiaramente che deducendo i fr. 500'000

versati dall’importo scoperto e riconosciuto dalla debitrice nel febbraio 2003

(doc. 16, 17), si ottiene proprio il credito posto in esecuzione dalla creditrice

di fr. 1'130'677.75.

2.14

Quanto alla

posizione di fr. 578'247.67 quale compenso per perdite di gestione, va detto

quanto segue.

La convenuta

ha ampiamente illustrato come tale voce passiva sia da ricondurre ad una

perdita accumulata sugli investimenti effettuati in base ad un preciso mandato

di gestione patrimoniale conferito dalla Commissione di previdenza paritetica

composta dal sig. __________, a quel tempo direttore con diritto di firma

individuale della AT 1, e da un rappresentante dei dipendenti (doc. 40, 41).

Furono proprio i rappresentanti della AT 1 che optarono per un mandato di

gestione patrimoniale del capitale dei fondi previdenziali, mandato attribuito

al __________ e sottoscritto il 10 dicembre 1998 dalla Commissione di previdenza

della ditta, optando per “un profilo di investimento con scarsa propensione al

rischio” (doc. 38, 41).

Ora, non vi

sono elementi che in concreto permettano di concludere, o anche solo ipotizzare,

che la gestione che fu quindi effettuata dalla Fondazione e dalla Banca in

questione abbia in qualche modo oltrepassato i limiti fissati dal mandato

conferito dalla Commissione di previdenza della AT 1 o configuri una violazione

degli obblighi di diligenza previsti dalla legge. Del resto si ricorda che

trattandosi di investimenti di averi LPP la legge prevede rigide procedure di

controllo e sorveglianza della gestione e dell’investimento patrimoniale

(cfr. l’art. 53 v. LPP e art. 50 segg. OPP2), procedure che nella specie non

risultano essere state violate. In realtà, la convenuta ha pertinentemente

illustrato come la perdita registrata nel 2001 dal patrimonio di spettanza

della AT 1, al 31 dicembre 2001 di fr. 578'247.67 (doc. 42), sia stata in

realtà da ricondurre al noto crollo dei mercati finanziari verificatosi in quel

periodo, mentre che non vi sono indizi che permettano di lasciare concludere

per una errata gestione del patrimonio da parte della convenuta o del __________.

Del resto va detto che l’attrice si è limitata a porre in compensazione un

credito per “compenso perdite gestione” di fr. 578'247.67, ritenendola

derivante da errate speculazioni sui corsi, senza apportare a suo sostegno

nessuna valida e precisa motivazione né prova alcuna. Tralascia pure di

spiegare il motivo per cui omise di sollevare tale contestazione prima della

presente procedura.

D’altra parte

la documentazione agli atti attesta come tale perdita fosse stata ridotta, alla

fine dell’anno successivo, ossia al 31 dicembre 2002, a “soli” fr. 1'577.10

(doc. 42). In definitiva quindi la perdita poté essere quasi completamente

riassorbita, fatto questo che rende già di per sé manifestamente improponibile

ogni richiesta di “compenso di perdite di gestione” da parte della AT 1.

2.15

Per quel che

concerne invece l’importo di fr. 755'768.60 dovuto a titolo di “misure

speciali” (doc. 60) va detto quanto segue.

Secondo

l’art. 70 cpv. 1 v. LPP :

"

1.

Ogni

istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari coordinati di

tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia

al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d’entrata,

secondo gli art. 32 e 33, e all’adattamento delle rendite in corso

all’evoluzione dei prezzi, secondo l’art. 36 cpv. 2.

2.

Nella misura

in cui non possa essere impiegato giusta il cpv. 1 né sia accantonato a tal

fine, detto uno per cento dev’essere utilizzato per aumentare gli accrediti di

vecchiaia degli assicurati o per migliorare le rendite sorte prima dell’entrata

in vigore della presente legge.

3.

I contributi

che non sono destinati ad aumentare gli accrediti di vecchiaia vanno utilizzati

per la copertura dei rischi."

Secondo la

giurisprudenza, nel caso di istituti di previdenza con sottocopertura che hanno

formato accantonamenti per misure speciali non utilizzate per la generazione

d’entrata, detti accantonamenti possono venir utilizzati per annullare la

sottocopertura. Tali mezzi possono in particolare essere travasati nei fondi

liberi e, quindi, venir utilizzati per colmare dei buchi di copertura, ammesso l’apporto

della prova per le misure speciali secondo l’art. 46 OPP2 . Questo procedere è

consentito anche dopo l’abrogazione dell’art. 70 v. LPP (cfr. Stauffer,

Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, p. 556).

La convenuta

ha illustrato come per le misure speciali venisse prelevato l’1% del salario

LPP accumulabile alle fatture trimestrali, posto a carico del 50% del datore di

lavoro e per il resto dei dipendenti.

L’attrice

ritiene che tale ammontare andrebbe dedotto dal credito in considerazione del

fatto che tale obbligo contributivo non esiste più e quindi andrebbe lasciato

a libera disposizione della ditta. Inoltre, tale ammontare andrebbe considerato

come la somma di premi versati a titolo di contributi del datore di lavoro o

comunque costituirebbe un credito che spetta alla fondazione __________ e non

alla convenuta.

Tali

argomentazioni sono, nella misura in cui non siano da ritenere addirittura

pretestuose, infondate.

Innanzitutto

se è vero che la 1. revisione della LPP ha abrogato l’art. 70 v. LPP, la AT 1

omette di considerare che oggetto della presente controversia sono contributi

previdenziali dovuti sino alla fine del 2002 e che, quindi, come è stato già

detto

(cfr. consid. 2.4), non sono applicabili le disposizioni della LPP entrate in

vigore il 1. gennaio 2005 ma quelle valide sino a quella data.

Per il resto,

la convenuta fa pertinentemente rilevare che l’ammontare in discussione - che

appunto fa parte dell’importo oggetto di esecuzione forzata in quanto non

versato dall’attrice - non costituisce, come sembra addurre l’attrice, un avere

in deposito presso la Fondazione, bensì di una voce passiva nel bilancio, di

spettanza degli assicurati (con privilegio speciale per quelli appartenenti

alla generazione d’entrata), da ripartirsi conformemente ad un preciso piano

approvato che non è oggetto della presente controversia, e non certo della

datrice di lavoro. È del resto evidente che tale ammontare, dovuto in forza

della legge e del regolamento applicabili nel periodo contributivo in oggetto, fa

parte del patrimonio previdenziale relativo al contratto di previdenza già in

essere tra le parti e deve quindi essere versato dalla ditta affiliata alla

Fondazione di previdenza. Del resto quest’ultima ha espressamente sottolineato

che tale ammontare verrà poi trasferito al nuovo istituto di previdenza cui è

attualmente affiliata l’attrice.

2.16

Infine, l’attrice

pretende di mettere in compensazione con il credito vantato dalla fondazione un

ulteriore importo di

fr. 60'958.35 a titolo di “interessi di mora”. L’ammontare sarebbe costituito

dagli interessi del 5,5% maturati dal 3 gennaio al

3.

marzo 2003, sull’ammontare di fr. 6'650'000, pari agli averi previdenziali

versati – secondo la AT 1 con ritardo - dalla Fondazione all’__________.

L’attrice,

richiesta in merito dalla Vice-cancelliera, con scritto del 16 novembre 2005, ha

precisato come segue la sua pretesa.

"

1.

Calcolo dell' ammontare

Come si evince dalla documentazione agli atti

(vedasi ad esempio il doc. D) e dalle allegazioni di entrambe le parti, i loro

rapporti contrattuali vennero disdetti con valuta 31.12.2002.

Questo elemento è fondamentale e determinante per la nascita del diritto agli

interessi di mora.

A tale data, secondo i calcoli della convenuta

medesima (doc. D), questa era tenuta a versare alla nuova Compagnia d'

assicurazioni Fr. 9'013'250,05.

Fr. 1'171'646,95 (pari alla differenza fra il

succitato importo globale e Fr. 7'841'603,10) erano stati trattenuti quale

riserva per il presunto saldo scoperto dell' attrice nei confronti della

convenuta (vedasi sempre il doc. D).

Come minimo dunque, Fr. 7'841'603,10 avrebbero

dunque dovuto essere versati al più tardi con valuta 01.01.2003.

Grazie alle tecnologie di clearing bancario, il

versamento poteva essere eseguito con detta valuta. Tuttavia l’attrice in

petizione ha tenuto conto delle vacanze di fine/inizio anno, ed ha calcolato

(come meglio si vedrà qui di ammontare degli interessi a proprio favore a

partire dal 03.01.2003.

Dal doc. D si evince che la convenuta bonificò solo Fr. 1'191'603,10

con valuta 03.01.2003, preannunciando il versamento del saldo rimanente (Fr. 6'650'000.-)

"nei prossimi giorni".

Il doc. D è di data 28.02.2003

All' attrice è noto che al 03.03.2003 (data nella quale ricevette

copia del doc. D) l' importo di Fr. 6'650'000.- non era ancora stato

versato.

Pertanto, dato che:

1.

non v' era

alcuna ragione giuridicamente o contrattualmente valida che permettesse alla

convenuta di non versare l' intero importo di Fr. 9'013'250,05 già al

01.01

;

2.

il rapporto

contrattuale fra attrice e convenuta era stato disdetto con valuta 31.12.2002;

3.

il rapporto

contrattuale con la compagnia subentrante ebbe effetto dal 01. 01. 2003 ed al

31.12.2003

alla convenuta erano note le coordinate bancarie per il pagamento

alla __________ LPP. (come dimostra il pagamento parziale del 03.01.2003);

a partire dal 01.01.2003 la convenuta era automaticamente

costituita in mora in base all' art. 102 cpv. 2; da quella data, fino a quella

del versamento, decorsero gli interessi di mora.

L' art. 104 CO prevede in generale un ammontare del 5 %, a meno di

accordi specifici.

La convenuta applicava però, nei confronti dell' attrice come pure

probabilmente degli altri assicurati, un interesse di mora del 5,5 %. Visto che

gli accordi contrattuali stipulati fra attrice e convenuta non hanno stabilito

che detto interesse di mora fosse valido solo a carico dell' assicurato e che

né le norme che regolano la previdenza professionale, né la LCA prevedono

alcunché in questo senso, tenuto conto, ad argomento e contrario, anche di

quanto previsto dall' art. 104 CO ed 1 segg. CO è nato un accordo non scritto

fra le parti secondo il quale l' interesse di mora era reciprocamente del 5,5 %

All' importo di Fr. 60'958,35 si giunge quindi con il seguente

calcolo:

5,5 x Fr. 6'650'000.- x 61 gg = Fr.

60'958,35

100.

365

gg

Questi sono gli interessi al 5,5 % maturati in 61 giorni.

Trattasi di calcolo provvisorio, che ha tenuto conto del 3

gennaio come data di partenza e del 3 di marzo quale data finale, posto però

che l' accredito sia avvenuto al 4 marzo 2003. Se ciò non fosse, bisognerà

calcolare gli interessi fino al momento dell' avvenuto

accredito di Fr. 6'650'000 ad opera della

convenuta. Come esposto in petizione, sarà solo l'istruttoria

che potrà determinare a quale data e quindi con quale

ampio ritardo ciò sia avvenuto.

All' attrice era solo noto che sicuramente il 3 marzo 2003 l'accredito

non era ancora stato eseguito. Pertanto al termine dell' istruttoria il

calcolo degli interessi andrà rettificato a favore dell' attrice.

In realtà la convenuta avrà avuto un beneficio maggiore del 5,5 %,

poiché è logico che essa non abbia tenuto detti averi fermi su un conto o sotto

il classico materasso, ma che nel frattempo i capitali erano sempre rimasti

investiti al pari degli altri fondi a sua disposizione.

La convenuta dovrà fornire prova dell' ammontare di questo

arricchimento; qualora esso eccedesse la somma degli interessi, essa dovrà

versare pure l'eccedenza.

Si noti bene che l'attrice nella petizione ha avanzato la pretesa

del pagamento degli interessi solo su Fr. 6'650'000.-, omettendo quelli

maturati sulla differenza scoperta di Fr. 1'171'646,95, non perché riconosceva

che quel saldo fosse dovuto alla convenuta, ma solo perché il calcolo degli

interessi su quella parte è conglobato nel calcolo generale di cui al punto

II.1.3 del petitum." (doc. XLIV)

La convenuta

dal canto suo contesta tale pretesa facendo peraltro rilevare che solo a fine

febbraio 2003 essa ha saputo dall’attrice il numero di conto del nuovo istituto

previdenziale (Fondazione __________) su cui versare il capitale e che tale era

stato depositato presso un conto di transizione __________ che fruttava unicamente

un interesse dello 0,125% (cfr. lettera 30 novembre 2005 al TCA, LIII).

Dalla

documentazione agli atti risulta che con lettera del 20 febbraio 2003 la

Fondazione convenuta aveva comunicato alla __________ che al 31 dicembre 2002 il

capitale complessivo di risparmio degli assicurati ammontava a fr. 7'065'878.35

ma che, in considerazione dello scoperto sui premi ancora esistente, poteva per

il momento essere accreditato “solo” l’importo di fr. 6'650'000 (doc. 38). Con ordine

del 3 aprile 2003, con valuta 8 aprile 2003, al nuovo istituto di previdenza è

stato versato quanto preannunciato (doc. 37).

Ora, le

modalità del trasferimento del capitale previdenziale di copertura in caso di

scioglimento del contratto d’affiliazione non sono regolate dalla legge

(nemmeno nell’ambito della nuova normativa in vigore dal 1. aprile 2004, cfr.

gli art. 53e segg. LPP). La giurisprudenza ha comunque avuto modo di precisare

che per il periodo sino all’effettivo trasferimento del capitale è dovuto un

interesse di mora, ritenuto come non sia necessaria un’interpellazione visto

che il capitale di copertura da trasferire diviene esigibile con lo spirare del

contratto d’adesione. Quanto al tasso d’interesse dovuto, lo stesso non è

definito dalla legge, ritenuta la non applicabilità dell’art. 7 OLP. Torna

pertanto applicabile il tasso previsto dal contratto o dal regolamento e, in

assenza di regolamentazione, quello generale del 5% secondo l’art. 104 cpv. 1

CO (DTF 127 V 389s consid. 5e/bb; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge,

Zurigo 2005, p. 475 segg., in particolare p. 482).

Nella specie, se

da una parte è verosimile che solo a fine febbraio 2003 la Fondazione convenuta

è venuta a conoscenza del conto dell’__________ (i fr.1’191'603,10 concernenti

i casi d’invalidità e la prestazione di libero passaggio per __________ sono

stati versati rispettivamente con valuta 3 gennaio 2003 e 22 gennaio 2003 ai

rispettivi destinatari e non al nuovo istituto previdenziale, cfr. doc. 37 e 74),

dall’altra non va dimenticato che i capitali previdenziali sono stati versati

con valuta 8 aprile 2003.

Se, conformemente alla succitata giurisprudenza, sono sorti degli interessi di

mora, questi non possono tuttavia essere compensati con i contributi arretrati

dell’attrice non essendovi reciproca identità tra debitore e creditore.

Al riguardo va fatto presente che la LPP prevede una norma specifica in materia

di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni (rendita di

invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero passaggio)

può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto

all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi, che

non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP; cfr. DTF 126 V

315).

Il

divieto di procedere a questo tipo di compensazione è generale ed imperativo,

eccezion fatta per i contributi non dedotti dal salario (DTF 114 V 41 consid. 3b; 111 II 41; H. M Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in

der Schweiz, Berna 1985, N 30 p. 118; cfr. anche DTF 118 V 238).

L’art. 39 cpv. 2 LPP non disciplina tuttavia la problematica in

esame.

Secondo dottrina e giurisprudenza, in assenza di una regolamentazione

particolare, la compensabilità di due pretese configura un principio generale

del diritto, previsto in ambito civile agli art. 120ss CO, e applicabile anche

al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. in re M.H p. 3

consid. 2°; DTF 126 V 315). In questo caso le disposizioni del CO (art.

120segg) sono applicabili per analogia (Pratique VSI 1994 p. 217 consid. 3).

Riservate disposizioni

particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di

Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio

della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni

sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; alcuni

settori delle assicurazioni sociali prevedono comunque espressamente una regola

in tal senso (DTF 128 V 53 e 228 consid. 3a con riferimenti; STFA del 1.

settembre 1998 in re M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata, DTF 114 V

33.

e 115 V 342; cfr. art. 20 cpv. 2 LAVS, art. 50 LAI, art. 50 cpv. 3 LAA, art.

39.

cpv. 2 LPP; cfr. STCA non pubbl. del 13 maggio 2004 nella causa C.,

34.2003

; sulla compensazione quale principio giuridico ammesso nel diritto

delle assicurazioni sociali cfr. anche DTF 119 V 39, 111 Ib 158 consid. 3; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des

Sozial-versicherungsprozesses, in: FS Koller, Bern/Stuttgart/Wien 1993, pag.

454).

Come nel diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in

particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è

possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e

controprestazione devono sussistere tra i medesimi soggetti giuridici, ossia

deve sussistere una reciproca identità tra debitore e creditore (“gegenseitige

Identität von Gläubiger und Schuldner”); la pretesa posta in compensazione

dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (Imhof/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, pag. 196/7; DTF 128 V 224

consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicate del 21 novembre 2002 nella causa L

consid. 4.1, B 78/00 e del 15 ottobre 2003 nella causa S., B 27/01 e B 30/01;

cfr. STCA non pubbl. del 13 maggio 2004 nella causa C., 34.2003.15).

Ritornando

al caso in esame, secondo il TCA non vi è una reciproca identità tra debitore e

creditore.

Se da un lato, conformemente alla giurisprudenza del TFA, in caso di

controversie a seguito dello scioglimento del contratto previdenziale, oltre ad

essere data la competenza giudiziaria ex art. 73 LPP (DTF 120 V 301 consid. 1 a

e 447 consid. 1), il datore di lavoro può adire in giudizio il precedente

assicuratore LPP (DTF 127 V 377 consid. 4b non pubblicato, DTF 120 V 445),

dall’altro va rilevato che destinatario dei capitali previdenziali è il nuovo

istituto previdenziale a cui vanno corrisposti gli interessi di mora (cfr. DTF

127.

V 377 s).

Pertanto,

un’eventuale interesse di mora sui capitali previdenziali dovrebbe essere

versato al nuovo istituto previdenziale (Fondazione __________) e non costituirebbe

un credito del datore di lavoro (AT 1) nei confronti del vecchio istituto

previdenziale (Fondazione CV 1).

A prescindere dal fatto che la presente vertenza non ha per oggetto la

definizione del capitale previdenziale a seguito dello scioglimento del

contratto di previdenza con la Fondazione CV 1, determinante è che la AT 1 non

vanta alcun credito nei confronti della convenuta, motivo per cui la chiesta

compensazione non può essere eseguita.

2.17

Quali mezzi

di prova l’attrice ha chiesto l’audizione di testi e l’allestimento di una

perizia contabile “sui rapporti di dare ed avere fra le parti” (I).

In proposito, si ricorda che il diritto delle parti di essere sentito di cui

all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra l'altro anche il diritto di fornire

prove rilevanti riguardanti fatti giuridicamente determinanti (cfr. DTF 127 I

56.

e 126 V 130) - si riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti

e presuppone che i fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera

sufficiente e indicati in maniera completa al fine di poter assumere le prove

necessarie (cfr. DTF 127 III 368; STFA del 11 dicembre 2002 in re S.,

B 21/02 citata in SZS 2003 pag. 501).

D'altra

parte, come anticipato al consid. 2.3., la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare che, nell’ambito delle assicurazioni sociali, si applica il principio

indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe

all’autorità - che non è vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di

prova delle parti - stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle

parti incombe tuttavia l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR

1998.

UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è

imposto loro l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le

presunte pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre

particolare importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata,

i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341).

Quindi,

se una parte rifiuta la necessaria e ammissibile collaborazione, l’autorità può

decidere in base agli atti e dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di

prove (SVR 1995

n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher,

op. cit. p. 341).

Inoltre,

per un principio giurisprudenziale consolidato, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag.

202.

consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M. T., sentenza TFA del

27.

ottobre 1992 in re A. B. P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.,

sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A. A., sentenza TCA del

25.

novembre 1991 in re G. M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito

dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238

consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in

Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag.

1292).

Nel caso

in esame, la nutrita documentazione agli atti, nonché quella richiamata in sede

istruttoria, è sufficiente per statuire in merito alla presente causa motivo

per cui la chiesta perizia non risulta essere necessaria.

L’attrice non ha del resto specificato cosa la verifica contabile avrebbe

dovuto accertare, limitandosi ad indicare che l’esperto dovrebbe chiarire i

rapporti di dare ed avere tra le parti.

Altrettanto generica è la richiesta di audizione dei testi, non avendo la AT 1 indicato

né i nominativi delle persone da sentire né su che cosa esse dovrebbero

deporre.

2.18

Da quanto

precede la petizione non può che essere respinta e l’opposizione al PE n. __________

dell'UE di __________ rigettata in via definitiva.

2.19

Per

quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente

procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali

(art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 del Legge di

applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l’ invalidità del 4 ottobre 1999(LALPP; RL 6.4.8.1),

la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano

pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

2.20

Il tema della

rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 v. LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,

PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,

secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere

applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante

giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a

ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile

dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni precederlo.

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che il "diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra

citate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D. W.,

pubblicata in RAMI 1990 U 98

p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di

consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia

le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore

di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte.

Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di

organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2

OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al

convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

Pertanto,

ricordato che di regola le autorità pubbliche o organismi con compiti di

diritto pubblico non hanno diritto a ripetibili (DTF 112 V 361 consid. 6 con

riferimenti) e che lo stesso principio vale anche per gli istituti

previdenziali (DTF 126 V 150 consid. 4 , 118 V 169 consid. 7, 117 V 349 consid.

8.

con riferimenti), alla Fondazione vincente non possono essere assegnate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- L'opposizione

interposta al PE. n. __________ dell'UE di __________ è rigettata in via

definitiva.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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