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Decisione

34.2004.56

mancato versamento all'istituto di previdenza di contributi LPP da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna e rigetto definitivo dell'opposizione; accollo di tasse e spese di giustizia al dato

25 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 9'560.40, come pure gli interessi di ritardo (fr. 225.95), le spese (fr.

450.--) e i costi d'esecuzione (fr. 150) devono essere pertanto confermati

(cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione e Regolamento dei costi; cfr. DTF

117 II 258);

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 3 marzo

2003 su fr. 10'236.35;

- poiché la

convenuta è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103

CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a

quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- pertanto

la convenuta dev’essere condannata a versare alla Fondazione fr. 10'386.35

oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2003 su fr. 10'236.35;

- con la

petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

La

richiesta non può essere accolta.

Il

precetto di cui si chiede il rigetto dell'opposizione è infatti nel frattempo

scaduto. Di conseguenza, quand’anche fosse rigettata in via definitiva

l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato un titolo

valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun effetto (Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Bern 1983, § 22 N 11).

Secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF infatti, trascorsi venti giorni dalla

notificazione del precetto, il creditore può chiedere la continuazione

dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un

anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine

resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o

amministrativa e la sua definizione. In concreto con azione si intende la procedura

di riconoscimento (art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2

LEF) o quella di rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF).

Nel caso

in esame il precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione è

stato notificato in data 17 marzo 2003. Il termine di validità di un anno dello

stesso è scaduto l'anno successivo il medesimo giorno, la petizione in oggetto

essendo stata presentata solo il 29 ottobre 2004;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita.

Per il

TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;

SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche

previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono

di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale.

Al

contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un

parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende

convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il

ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito

favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la

temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un

fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.).

La

Considerandi

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo

in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di

spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998

nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alla diffida di pagamento

inviatale dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della ditta convenuta va

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per fr. 200.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa

D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108

LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di

soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono

all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti

funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112.

V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992

in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione

è parzialmente accolta.

§) Di conseguenza la CV 1 è

condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________ fr.

10'386.35 oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2003 su fr. 10'236.35 a titolo di

contributi previdenziali e spese per il periodo 1°agosto 2000 - 1. aprile 2002.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della CV 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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