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Decisione

34.2004.57

introduzione di una riserva da parte dell'istituto di previdenza per motivi di salute; contestazione

30 marzo 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La 1.

revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni, è

entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (con riserva di alcune disposizioni la cui

entrata in vigore è stata fissata al 1. aprile 2004 e al 1. gennaio 2006 (RO

2004, 1700)).

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1;

DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10

settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, posto come siano litigiose le modalità di ammissione di un assicurato ad

un istituto di previdenza con effetto dal 1. gennaio 2004, non tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP

del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti,

bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella

causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid.

1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può

essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica

legislativa del 3 ottobre 2003.

2.2. Litigiosa in

concreto è la legittimità della riserva introdotta dalla Fondazione convenuta

in occasione dell’ammissione all’assicurazione di AT 1. La riserva riguarda le

prestazioni di invalidità e di decesso, se causate da diabete o disturbi cardiologici

o circolatori. Inoltre, per espressa ammissione della Fondazione, la riserva

concerne unicamente le prestazioni sovraobbligatorie, non riguarda la

previdenza acquisita con la prestazione di libero passaggio apportata

dall’assicurato (cfr. doc. 11a, V consid. 6) e si estingue il 31 dicembre 2008

(doc. 8).

Deve

essere premesso che nella previdenza sovraobbligatoria tra datore di lavoro e

fondo di previdenza rispettivamente tra lavoratore e fondo di previdenza, vige

un rapporto contrattuale, il cosiddetto contratto di previdenza, che configura

un contratto innominato sui generis (SZS 1998 p. 301 consid. 2). Nell’ambito di

questo accordo il fondo di previdenza si impegna a proteggere l’interessato

contro le conseguenze economiche di un rischio assicurato (Beros, Die Stellung des

Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 69 e giurisprudenza ivi citata).

Per

quanto riguarda il tema del contendere, va rilevato che, a differenza di quanto

previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel cui ambito non è

possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi morte e

invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa

(sovra o preobbligatoria), in virtù della libertà operativa riconosciuta loro

dall’art. 49 v. LPP, gli istituti di previdenza hanno la facoltà di assicurare

la capacità residua di guadagno delle persone invalide e possono introdurre

delle riserve per i rischi morte e invalidità (SZS 2000 pag. 62-63; SZS 1998

pag. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p.

372; DTF 119 V 283ss.; DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; DTF 115 V

215 e 223 consid. 6, citato in maniera errata in Stauffer; Carron, op. cit., p.

40; STFA non pubblicata del

18 giugno 2003 in re S., B 66/02; sull’argomento cfr. anche Stauffer,

Sind Gesunheitsvorbehalte in der beruflichen Vorsorge zulässig?, in Berufliche

Vorsorge 2002, St. Gallen 2002, pag. 53segg).

Per la giurisprudenza la riserva consiste in una limitazione

individuale, concreta e temporale della copertura assicurativa in un caso

determinato. La riserva applicata per motivi di salute deve essere

esplicitamente formulata in modo preciso e stabilita entro limiti temporali;

inoltre detta riserva deve essere comunicata alla persona interessata al

momento dell’ammissione all’istituto di previdenza o al più tardi al momento in

cui l’ammissione nell’assicurazione è confermata, segnatamente dopo

l’effettuazione di una valutazione del rischio (SVR 2004 BVG n. 13 pag. 40; DTF

127 III 238 consid. 2c; Stauffer, op. cit, pag. 62; STFA del 18 giugno 2003 in

re S., B 66/02).

Un’importante

limitazione temporale alla riserva è prevista dall’art. 331c CO per il quale

gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per

quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può

superare i cinque anni. Riservate diverse disposizioni regolamentari,

con il decorso del termine di cinque anni la limitazione della copertura

assicurativa decade e l’assicurato diventa nuovamente titolare di eventuali

pretese scaturenti dalle conseguenze delle patologie messe sotto riserva, e

questo anche nell’eventualità in cui il rischio posto sotto riserva si sia

realizzato durante la durata della riserva (STFA del 18 giugno 2003 in re S., B

66/02; Bollettino della previdenza professionale edito dall’UFAS, n. 74, pag.

5).

Un’ulteriore

limitazione della facoltà degli istituti di previdenza di prevedere delle

riserve scaturisce dall’art. 14 LFLP che recita:

"

1La

previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere

ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

2Il tempo di

riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere

computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza

sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato."

In caso di

cambio dell’assicuratore per la previdenza professionale, tale norma mira a

proteggere la prestazione d’uscita dell’assicurato apportata dal precedente

istituto previdenziale dall’introduzione di un’eventuale riserva da parte del

nuovo istituto di previdenza (cfr. DTF 130 V 16; SVR 2004 BVG n. 13 oltre a DTF

125 V 421, per l'uscita da un istituto di previdenza a seguito dello

scioglimento del contratto di affiliazione).

Nel caso in

cui si verifichi un rischio per il quale è stata prevista una riserva, la

relativa prestazione è dovuta solo nell’ambito della previdenza obbligatoria.

Ammessa

la facoltà per gli istituti di previdenza di introdurre delle riserve,

nell’ambito sovraobbligatorio i fondi di previdenza possono far dipendere dallo

stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (DTF 130 V

14; SZS 2000 pag. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in

SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine).

Non è

superfluo richiamare ancora il tenore dell’art. 4 LCA per il quale

" 1 Il proponente deve dichiarare per

iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad

altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,

in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del

contratto.

2 Sono

rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a

conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3 Si presumono

rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per

iscritto delle questioni precise, non equivoche."

Secondo

l’art. 6 LCA inoltre

" Se

alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha

dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva

conoscere, l’assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto

entro quattro settimane da quanto ne ebbe cognizione."

Considerandi

Le

disposizioni summenzionate contenute nella legge federale sul contratto di

assicurazione, si applicano per analogia anche alla previdenza professionale,

in caso di carenza di norme statutarie o regolamentari analoghe (SZS 2000 pag.

63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372ss; SZS 1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V

283; Carron, op. cit. p. 30; DTF 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a; Riemer, Berührungspunkte zwischen BVG und

VVG, SZS 1998 p. 346).

2.3

In concreto, le disposizioni del regolamento in vigore dal 1.

gennaio 2004 per l’opera di previdenza della ditta __________ SA prevedono, tra

l’altro, che:

"

Art. 3 - Persone assicurate; data dell'ammissione

(1)

Sono tenuti ad aderire all'opera di previdenza

tutte le dipendenti e tutti i dipendenti soggetti all'AVS, con riserva del

cpv. 2.

L'ammissione ha luogo all'inizio del rapporto di

lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio susseguente al compimento del

17.

mo anno di età.

La persona che al momento della sua ammissione

all'opera di previdenza è in possesso della sua piena capacità lavorativa e

gode di buona salute ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente

regolamento senza riserva per motivi di salute. In casi particolari viene

chiesto un esame approfondito dello stato di salute.

Se, prima o al momento della sua ammissione, una

persona non è pienamente abile al lavoro, senza che essa presenti un'incapacità

al lavoro ai sensi della LPP e se la causa di questa incapacità al lavoro è

all'origine del decesso o di un'invalidità sopraggiunti entro i termini

previsti dalla LPP, non sussiste nessun diritto alle prestazioni ai sensi del

presente regolamento. Se la persona era assicurata presso un'altra istituzione

di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità di lavoro, quest'ultima

e tenuta a versare delle prestazioni (art. 18 e art. 23 LPP).

Se, al momento della sua ammissione, una persona

non è pienamente abile al lavoro e non go­de di buona salute, le prestazioni sovraobbligatorie

possono essere poste sotto riserva per una durata massima di cinque anni. Le

prestazioni sovraobbligatorie acquisite con la prestazione di libero passaggio

apportata possono essere poste sotto riserva se e nella misura in cui una riser­va

sia già esistita, a condizione che la durata massima di cinque anni non sia

ancora scaduta.

(2)

Non vengono ammessi

all'opera di previdenza:

- le dipendenti e i dipendenti che hanno raggiunto l'età di

pensionamento (art. 4 cpv. 2);

- le dipendenti e i dipendenti il

cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera l'importo di coordinamento ai sensi dell'art. 6

cpv. 4 (per le persone parzialmente invalide, questo importo viene ridotto in misura corrispondente

al grado d'invalidità);

- le dipendenti e i dipendenti

assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi (se il rapporto di

lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salario è assicurato dal momento in

cui è stato convenuto il

prolungamento);

- le dipendenti e i dipendenti che

svolgono un'attività lucrativa accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per un'attività

lucrativa esercitata a titolo principale oppure se esercitano un'attività

lucrativa indipendente a titolo principale;

- le persone invalide almeno per due

terzi ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI);

- le dipendenti e i dipendenti che

non svolgono un'attività lucrativa in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha prevedibilmente un

carattere duraturo, qualora siano sufficientemente assicurati all'estero e chiedano di non aderire

all'opera di previdenza;

(3)

Salari versati da altri datori di lavoro non

vengono assicurati (esclusione di assicurazioni facolta­tive ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 e 2 LPP).

(4)

Se, in seguito a

diminuzione del salario annuo non dovuta ad un'interruzione temporanea del­l'attività

lavorativa, la persona non deve più essere assicurata obbligatoriamente a norma

del presente regolamento, l'opera di previdenza può venire continuata in suo

favore, facoltativamente e con l'obbligo di pagare i contributi.

Se l'opera di

previdenza viene continuata senza l'obbligo di pagare i contributi, l'avere di

vec­chiaia disponibile (art. 11) viene impiegato per

finanziare un'assicurazione liberata dal paga­mento

dei premi, di cui la fondazione è contraente. Il genere e l'ammontare delle

prestazioni as­sicurate sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di

norma i capitali assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto

alle prestazioni viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento." (Doc. 3)

Dalle

suesposte norme regolamentari si evince che la Fondazione convenuta ha fatto

uso della facoltà, riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza, di introdurre

delle condizioni d’ammissione legate allo stato di salute della persona da

assicurare prevedendo segnatamente la facoltà di eseguire un esame approfondito

dello stato di salute al fine di apprezzarne il rischio e, a seconda dei

relativi riscontri, di introdurre delle riserve per motivi di salute al momento

dell’ammissione.

2.4

Nel caso in

esame, nel formulario di notifica per l’assicurazione collettiva compilato per

la convenuta il 28 novembre 2003 AT 1 ha dichiarato di assumere regolarmente il

medicamento Glucophage su prescrizione del suo medico curante dott. __________

(doc. 4). Nel formulario per l’”Esame esteso dello stato di salute”

sottopostogli in seguito dalla Fondazione (doc. 1a), il 12 febbraio 2004

l’interessato ha confermato questa indicazione e ha dichiarato di essere

fumatore (doc. 5). Alla luce di questi riscontri la convenuta ha interpellato

direttamente il medico curante dell’attore, il quale in data 6 marzo 2004 ha

sottoscritto un “Rapporto medico confidenziale” all’attenzione della convenuta

(doc. 6). Da quest’ultimo rapporto emerge che l'assicurato è in cura del dott. __________

dal 1983 e che successivamente a questa data ha sofferto per le conseguenze di

contusioni alla spalla, al ginocchio dx e a quello sx e al naso, oltre che per dorso-lombosciatalgia

(nel 1994 e 1997), gastrite (nel 1996), diabete (dal 2002) e ipertensione

arteriosa. Risulta inoltre che il medico curante ha prescritto a AT 1 tre

medicamenti: il Glucophage, l’Amaryl e il Triatec (doc. 6).

Dagli

atti si evince altresì che l’attore, nato nel __________, fuma da quando aveva vent’anni,

ed è in leggero soprappeso (74 kg per 170 cm; doc. 5).

Per quanto

concerne i tre farmaci prescritti all’attore, il Glucophage e l’Amaryl sono dei

medicamenti per la cura del diabete, mentre che il Triatec è un farmaco per la

cura dell’ipertensione, dell’insufficienza cardiaca, di problemi nefrologici

oltre che per la riduzione del rischio in pazienti con accresciuto rischio

cardiovascolare (cfr. Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, Basilea 2005).

Alla luce dei

dati forniti dal suo medico curante, appare evidente che l’attore è in cura per

problemi di diabete e soffre, o comunque ha sofferto, di ipertensione

arteriosa.

Considerato

come l’ipertensione arteriosa, specie se associata ad altri fattori di rischio

quali segnatamente il diabete, il tabagismo e il soprappeso – tutti presenti

nel caso concreto -, aumenta notoriamente il rischio di patologie

cardiovascolari (cfr. anche la descrizione degli effetti del medicamento Triatec;

cfr. pure STFA del 18 giugno 2003 in re S., B 66/02), non si possono censurare

le conclusioni della fondazione convenuta laddove ha concluso per la presenza

di un rischio di cardiopatie e malattie circolatorie.

Ne consegue

che la riserva applicata nella specie dalla Fondazione convenuta riferita a

-

Diabete mellito e complicazioni diabetiche

-

Cardiopatie e malattie della circolazione « (cfr. Doc. 8)

deve ritenersi

legittima in quanto non solo giustificata da motivi medici, ma anche formulata

tempestivamente, vale a dire in sede d’ammissione dell’assicurato, e nelle

modalità prescritte dalla giurisprudenza, ossia in modo individuale, chiaro ed

esplicito e nei limiti temporali prescritti dall’art. 331c CO (STFA del 18

giugno 2003 in re S., B 66/02; DTF 118 II 338; consid. 2.2).

Anche la

disposizione di cui all’art. 14 LFLP (cfr. sopra il consid. 2.2) risulta in

concreto osservata, la convenuta avendo espressamente rilevato che la riserva

introdotta non è applicabile alle prestazioni sovraobbligatorie acquisite con

la prestazione di libero passaggio apportata dall’attore ( cfr. doc. 1a, 11a;

cfr. anche V, pag. 3).

In proposito val

la pena ancora di osservare che contrariamente a quanto adduce l’attore,

tramite tale riserva la convenuta non ha inteso fare dei pronostici sul suo

stato di salute ma semplicemente limitare, sino alla fine del 2008, le proprie

prestazioni a quelle dovute in virtù delle disposizioni minime della LPP

(previdenza obbligatoria, art. 6 e 49 cpv. 1 v. LPP) nell’eventualità del

verificarsi di un rischio la cui possibile realizzazione appare, considerate le

condizioni dell’interessato, comunque maggiore rispetto a quello di un altro

assicurato con un ineccepibile stato di salute.

Per

questi motivi la petizione non può che essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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