34.2004.57
introduzione di una riserva da parte dell'istituto di previdenza per motivi di salute; contestazione
30 marzo 2005Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2004.57
Data decisione, Autorità:
30.03.2005, TCA
Titolo:
introduzione di una riserva da parte dell'istituto di previdenza per motivi di salute; contestazione
AFFILIAZIONE
LIBERO PASSAGGIO
RISERVA
art. 331 let. c CO
art. 6 LCA
art. 14 LFLP
art. 49 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.57
FC/sc
Lugano
30 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 3 novembre
2004 di
AT 1
contro
Fondazione CV 1,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1, nato
il __________, lavora alle dipendenze della ditta __________ SA di __________.
Con effetto dal 1. gennaio 2004 la ditta datrice di lavoro ha cambiato istituto
di previdenza e, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale a
favore dei propri dipendenti si è affiliata alla Fondazione CV 1, __________
(in seguito Fondazione) (doc. 2, 3).
1.2. In data 11
dicembre 2003 la ditta __________ SA ha inoltrato alla Fondazione il modulo di
notifica per l’assicurazione collettiva relativo al dipendente AT 1, al quale
era allegato un formulario contemplante domande sullo stato di salute compilato
dal dipendente (doc. 4).
La
Fondazione ha quindi ritenuto opportuno procedere ad un esame del rischio
assicurato e in data 6 febbraio 2004 ha sottoposto a AT 1 un ulteriore
formulario, denominato “Esame esteso dello stato di salute” (doc. 1a). Alla
luce delle risposte fornite in data 12 febbraio 2004 (doc. 5), la Fondazione ha
chiesto un rapporto al medico dell’interessato, dott. __________, il quale vi
ha provveduto in data 6 marzo 2004 (doc. 6). Il 15 aprile seguente ha poi
sottoposto a AT 1 ulteriori domande sul suo stato di salute (doc. 7, 2a).
Sulla
base della documentazione acquisita, con lettera 6 maggio 2004 la Fondazione ha
comunicato a AT 1 la sua ammissione alla fondazione con effetto dal 1. gennaio
2004 come segue:
"
(...)
In base ai documenti e alle indicazioni in nostro
possesso le confermiamo che ci assumiamo la responsabilità con effetto
retroattivo all'01.01.2004 alle seguenti condizioni:
a) senza
riserva per le componenti assicurative obbligatorie secondo la LPP.
b) con
la seguente riserva per le componenti assicurative sovraobbligatorie:
Se
il decesso o l'incapacità di guadagno è stato/a causato/a dal problema alla
salute e dalle relative conseguenze secondo la documentazione medica
sottopostaci, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
Tale riserva si estingue il 31.12.2008.
Per motivi di tutela della sfera personale risp.
della protezione dei dati la presente comunicazione è indirizzata a lei
personalmente. Il datore di lavoro non viene informato di tale decisione."
(Doc. 8)
L’allegato
a tale scritto recita come segue:
"
Riserva:
- Diabete mellito e complicazioni diabetiche.
- Cardiopatie e malattie della
circolazione." (Doc. 8)
1.3. Con vari
scritti AT 1 si è in seguito opposto alla presa di posizione della Fondazione
per quanto riferito alla riserva ivi contenuta di cui ha ripetutamente chiesto
lo stralcio (cfr. doc. 4a, 7a, 8a, 10a, 12a). La Fondazione dal canto suo ha
fornito all’interessato alcune spiegazioni confermandosi integralmente nella
sua presa di posizione (doc. 5a, 6a, 9a, 11a, 13a).
1.4. Con
petizione 3 novembre 2004 l'assicurato ha chiesto al TCA di annullare la
riserva stabilendo la conseguente affiliazione a pieno titolo alla Fondazione,
evidenziando quanto segue:
"
(...)
Sono stato assicurato presso la __________
dall'aprile 1999 al 31 dicembre 2003. Il mio datore di lavoro, __________ SA,
ha deciso di cambiare Cassa pensioni con effetto 1. gennaio 2004. Tale
cambiamento mi ha penalizzato in quanto la __________ ha applicato una riserva
per le componenti assicurative sovra-obbligatorie (DOC 1-2-3).
In data 11 maggio 2004 la decisione della __________
è stata da me respinta integralmente, nella stessa chiedo la motivazione della
loro decisione (DOC. 4).
In data 13 maggio 2004 la __________ risponde al
mio scritto 11 maggio 2004 chiedendomi delle domande precise. In seguito a tale
richiesta mia moglie contatta telefonicamente la __________ (DOC 5).
In data 27 maggio 2004 la __________ risponde in
merito alle nostre domande facendo riferimento al rapporto medico del dottor __________
e prevedendo il futuro della mia salute. Non concepisco il fatto che l'assicurazione
possa fare dei pronostici sullo stato di salute quando non vi è nessun pericolo
(DOC 6).
In data 4 giugno 2004 respingo nuovamente la
decisione della __________, facendo riferimento al rapporto medico del dottor __________,
chiedendo l'annullamento della riserva (DOC 7).
Trascorso quasi un mese e non ricevendo alcuna
risposta da parte della __________, in data 2 luglio 2004 sollecito la loro
presa di posizione (DOC 8).
Con lettera 13 luglio 2004 la __________ conferma
la propria decisione (DOC 9).
Con scritto 26 luglio 2004 chiedo di notificarmi
una determinazione sulla quale sono indicati i rimedi giuridici per
un'eventuale azione diretta presso l'Autorità competente (DOC 10).
In data 10 agosto 2004 la __________ risponde
indicando degli articoli e di conseguenza riconfermandosi nella loro presa di
posizione ma senza dar seguito alla mia richiesta del 26 luglio 2004, ecco il
perchè del mio ulteriore scritto datato 27 agosto 2004 (DOC 11-12).
In data 20 settembre 2004 mi comunicano dove per
poter inoltrare la presente petizione (DOC 13).
Con la presente chiedo che mi venga annullata la
riserva con la conseguente affiliazione a pieno titolo presso la __________."
(Doc. I)
1.5. Con riposta
6 dicembre 2004 la Fondazione ha preso posizione come segue:
"
(...)
lI. IN FATTO
2. La
ditta __________ SA si è affiliata alla convenuta mediante il contratto di
adesione n. __________ dello __________ con effetto al 1 ° gennaio 2004. I
diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono fissati nel regolamento di
previdenza del
1°
gennaio 2004.
Prova:
Contratto di adesione allegato
2
Regolamento di previdenza della ditta __________
SA allegato 3
3.
L'attore è stato ammesso al 1 ° gennaio 2004 alla previdenza professionale
della convenuta in quanto collaboratore della __________ SA; nel suo caso,
come per altre persone assicurate, si è proceduto a un esame del rischio
secondo l'art. 3 (1) del regolamento. In particolare il Servizio medico della
convenuta ha richiesto un rapporto al medico indicato dall'attore, ovvero il
dott. __________.
Prova:
Notifica per l'assicurazione collettiva
dell'11.12.2003 allegato 4
Lettera di __________ del 06.02.2004
(doc. 1 allegato alla domanda)
Esame dello stato di salute del 12.02.2004 allegato
5
Rapporto medico del dott__________ del
06.03.2004 allegato 6
Questionario compilato dall'attore del
15.04.2004 allegato 7
4. In
seguito all'esame del rischio espletato dal Servizio medico della convenuta,
nei confronti dell'attore è stata posta una riserva riguardante le prestazioni
d'invalidità e di decesso, qualora la loro causa fosse da addurre al diabete o
a disturbi cardiologici o circolatori.
Prova:
Lettera di __________ dello 06.05.2004 con
foglio allegato
(doc. 3 allegato alla domanda) allegato
8
III. In diritto
5. L'attore
chiede l'annullamento della riserva senza tuttavia addurne i motivi. Nella sua
lettera del 4 giugno 2004 (doc. 7 allegato alla domanda) l'attore aveva
unicamente fatto riferimento al fatto che attualmente egli presenta una capacità
lavorativa del 100%. Nella fattispecie la riserva apportata dalla convenuta è
conforme alla legge e al regolamento.
6.
La LPP non conosce alcuna restrizione riguardante la copertura dei rischi
nell'ambito delle prestazioni minime. Conformemente all'art. 331c CO, invece,
gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per
quanto concerne i rischi morte e invalidità per una durata di cinque anni.
Inoltre l'art. 14 LFLP limita ulteriormente e doppiamente l'ambito della riserva.
Da un lato il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di
previdenza deve essere computato sulla nuova riserva e dall'altro la previdenza
acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da
una nuova riserva per ragioni di salute.
7.
Anche il regolamento applicabile in questo caso nell'art. 3 (1), ultima
sezione (allegato 3), contiene una disposizione di tenore praticamente
identico.
8.
Sia nella lettera del 6 maggio 2004 (allegato 8) che in quella del 10 agosto
2004 (doc. 11 allegato alla domanda) si è fatto rimarcare all'attore queste
restrizioni legali e regolamentari della riserva. Inoltre un collaboratore
della convenuta ha spiegato telefonicamente all'attore la situazione
giuridica.
9. L'ammissibilità
della riserva dovrebbe essere indubbia (cfr. fra l'altro DTF 130 V 9, E. 4.1 e
4.2). La riserva oggetto della controversia è redatta in modo chiaro e
comprensibile e l'attore non spiega in alcun modo in quale misura essa non
dovrebbe essere legittima.
Se entro cinque anni
l'attore non subirà nessuno dei sinistri posti sotto riserva, la riserva in
questione non gli avrà cagionato alcun pregiudizio. Per questo motivo il suo
argomento, secondo cui oggi egli presenta una capacità lavorativa del 100%,
nella fattispecie è irrilevante." (Doc. V)
considerando, in diritto
Fatti
2.1. La 1.
revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni, è
entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (con riserva di alcune disposizioni la cui
entrata in vigore è stata fissata al 1. aprile 2004 e al 1. gennaio 2006 (RO
2004, 1700)).
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10
settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza nel caso in
esame, posto come siano litigiose le modalità di ammissione di un assicurato ad
un istituto di previdenza con effetto dal 1. gennaio 2004, non tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP
del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti,
bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella
causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid.
1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può
essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica
legislativa del 3 ottobre 2003.
2.2. Litigiosa in
concreto è la legittimità della riserva introdotta dalla Fondazione convenuta
in occasione dell’ammissione all’assicurazione di AT 1. La riserva riguarda le
prestazioni di invalidità e di decesso, se causate da diabete o disturbi cardiologici
o circolatori. Inoltre, per espressa ammissione della Fondazione, la riserva
concerne unicamente le prestazioni sovraobbligatorie, non riguarda la
previdenza acquisita con la prestazione di libero passaggio apportata
dall’assicurato (cfr. doc. 11a, V consid. 6) e si estingue il 31 dicembre 2008
(doc. 8).
Deve
essere premesso che nella previdenza sovraobbligatoria tra datore di lavoro e
fondo di previdenza rispettivamente tra lavoratore e fondo di previdenza, vige
un rapporto contrattuale, il cosiddetto contratto di previdenza, che configura
un contratto innominato sui generis (SZS 1998 p. 301 consid. 2). Nell’ambito di
questo accordo il fondo di previdenza si impegna a proteggere l’interessato
contro le conseguenze economiche di un rischio assicurato (Beros, Die Stellung des
Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 69 e giurisprudenza ivi citata).
Per
quanto riguarda il tema del contendere, va rilevato che, a differenza di quanto
previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel cui ambito non è
possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi morte e
invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e 223 consid. 6), nella previdenza più estesa
(sovra o preobbligatoria), in virtù della libertà operativa riconosciuta loro
dall’art. 49 v. LPP, gli istituti di previdenza hanno la facoltà di assicurare
la capacità residua di guadagno delle persone invalide e possono introdurre
delle riserve per i rischi morte e invalidità (SZS 2000 pag. 62-63; SZS 1998
pag. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p.
372; DTF 119 V 283ss.; DTF 116 V 218; RDAT I- 1993 p. 235 consid. 3a; DTF 115 V
215 e 223 consid. 6, citato in maniera errata in Stauffer; Carron, op. cit., p.
40; STFA non pubblicata del
18 giugno 2003 in re S., B 66/02; sull’argomento cfr. anche Stauffer,
Sind Gesunheitsvorbehalte in der beruflichen Vorsorge zulässig?, in Berufliche
Vorsorge 2002, St. Gallen 2002, pag. 53segg).
Per la giurisprudenza la riserva consiste in una limitazione
individuale, concreta e temporale della copertura assicurativa in un caso
determinato. La riserva applicata per motivi di salute deve essere
esplicitamente formulata in modo preciso e stabilita entro limiti temporali;
inoltre detta riserva deve essere comunicata alla persona interessata al
momento dell’ammissione all’istituto di previdenza o al più tardi al momento in
cui l’ammissione nell’assicurazione è confermata, segnatamente dopo
l’effettuazione di una valutazione del rischio (SVR 2004 BVG n. 13 pag. 40; DTF
127 III 238 consid. 2c; Stauffer, op. cit, pag. 62; STFA del 18 giugno 2003 in
re S., B 66/02).
Un’importante
limitazione temporale alla riserva è prevista dall’art. 331c CO per il quale
gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per
quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può
superare i cinque anni. Riservate diverse disposizioni regolamentari,
con il decorso del termine di cinque anni la limitazione della copertura
assicurativa decade e l’assicurato diventa nuovamente titolare di eventuali
pretese scaturenti dalle conseguenze delle patologie messe sotto riserva, e
questo anche nell’eventualità in cui il rischio posto sotto riserva si sia
realizzato durante la durata della riserva (STFA del 18 giugno 2003 in re S., B
66/02; Bollettino della previdenza professionale edito dall’UFAS, n. 74, pag.
5).
Un’ulteriore
limitazione della facoltà degli istituti di previdenza di prevedere delle
riserve scaturisce dall’art. 14 LFLP che recita:
"
1La
previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere
ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.
2Il tempo di
riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere
computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza
sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato."
In caso di
cambio dell’assicuratore per la previdenza professionale, tale norma mira a
proteggere la prestazione d’uscita dell’assicurato apportata dal precedente
istituto previdenziale dall’introduzione di un’eventuale riserva da parte del
nuovo istituto di previdenza (cfr. DTF 130 V 16; SVR 2004 BVG n. 13 oltre a DTF
125 V 421, per l'uscita da un istituto di previdenza a seguito dello
scioglimento del contratto di affiliazione).
Nel caso in
cui si verifichi un rischio per il quale è stata prevista una riserva, la
relativa prestazione è dovuta solo nell’ambito della previdenza obbligatoria.
Ammessa
la facoltà per gli istituti di previdenza di introdurre delle riserve,
nell’ambito sovraobbligatorio i fondi di previdenza possono far dipendere dallo
stato di salute dell’assicurato la sua adesione all’assicurazione (DTF 130 V
14; SZS 2000 pag. 62; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in
SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12 in fine).
Non è
superfluo richiamare ancora il tenore dell’art. 4 LCA per il quale
" 1 Il proponente deve dichiarare per
iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio,
in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del
contratto.
2 Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono
rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per
iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Secondo
l’art. 6 LCA inoltre
" Se
alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha
dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva
conoscere, l’assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto
entro quattro settimane da quanto ne ebbe cognizione."
Considerandi
Le
disposizioni summenzionate contenute nella legge federale sul contratto di
assicurazione, si applicano per analogia anche alla previdenza professionale,
in caso di carenza di norme statutarie o regolamentari analoghe (SZS 2000 pag.
63; STFA non pubbl. del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372ss; SZS 1998 p. 309 consid. 2a; DTF 119 V
283; Carron, op. cit. p. 30; DTF 116 V 219, p. 225 consid. 4b, p. 226 consid. 5a; Riemer, Berührungspunkte zwischen BVG und
VVG, SZS 1998 p. 346).
2.3
In concreto, le disposizioni del regolamento in vigore dal 1.
gennaio 2004 per l’opera di previdenza della ditta __________ SA prevedono, tra
l’altro, che:
"
Art. 3 - Persone assicurate; data dell'ammissione
(1)
Sono tenuti ad aderire all'opera di previdenza
tutte le dipendenti e tutti i dipendenti soggetti all'AVS, con riserva del
cpv. 2.
L'ammissione ha luogo all'inizio del rapporto di
lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio susseguente al compimento del
17.
mo anno di età.
La persona che al momento della sua ammissione
all'opera di previdenza è in possesso della sua piena capacità lavorativa e
gode di buona salute ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente
regolamento senza riserva per motivi di salute. In casi particolari viene
chiesto un esame approfondito dello stato di salute.
Se, prima o al momento della sua ammissione, una
persona non è pienamente abile al lavoro, senza che essa presenti un'incapacità
al lavoro ai sensi della LPP e se la causa di questa incapacità al lavoro è
all'origine del decesso o di un'invalidità sopraggiunti entro i termini
previsti dalla LPP, non sussiste nessun diritto alle prestazioni ai sensi del
presente regolamento. Se la persona era assicurata presso un'altra istituzione
di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità di lavoro, quest'ultima
e tenuta a versare delle prestazioni (art. 18 e art. 23 LPP).
Se, al momento della sua ammissione, una persona
non è pienamente abile al lavoro e non gode di buona salute, le prestazioni sovraobbligatorie
possono essere poste sotto riserva per una durata massima di cinque anni. Le
prestazioni sovraobbligatorie acquisite con la prestazione di libero passaggio
apportata possono essere poste sotto riserva se e nella misura in cui una riserva
sia già esistita, a condizione che la durata massima di cinque anni non sia
ancora scaduta.
(2)
Non vengono ammessi
all'opera di previdenza:
- le dipendenti e i dipendenti che hanno raggiunto l'età di
pensionamento (art. 4 cpv. 2);
- le dipendenti e i dipendenti il
cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera l'importo di coordinamento ai sensi dell'art. 6
cpv. 4 (per le persone parzialmente invalide, questo importo viene ridotto in misura corrispondente
al grado d'invalidità);
- le dipendenti e i dipendenti
assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi (se il rapporto di
lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salario è assicurato dal momento in
cui è stato convenuto il
prolungamento);
- le dipendenti e i dipendenti che
svolgono un'attività lucrativa accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per un'attività
lucrativa esercitata a titolo principale oppure se esercitano un'attività
lucrativa indipendente a titolo principale;
- le persone invalide almeno per due
terzi ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI);
- le dipendenti e i dipendenti che
non svolgono un'attività lucrativa in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha prevedibilmente un
carattere duraturo, qualora siano sufficientemente assicurati all'estero e chiedano di non aderire
all'opera di previdenza;
(3)
Salari versati da altri datori di lavoro non
vengono assicurati (esclusione di assicurazioni facoltative ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 e 2 LPP).
(4)
Se, in seguito a
diminuzione del salario annuo non dovuta ad un'interruzione temporanea dell'attività
lavorativa, la persona non deve più essere assicurata obbligatoriamente a norma
del presente regolamento, l'opera di previdenza può venire continuata in suo
favore, facoltativamente e con l'obbligo di pagare i contributi.
Se l'opera di
previdenza viene continuata senza l'obbligo di pagare i contributi, l'avere di
vecchiaia disponibile (art. 11) viene impiegato per
finanziare un'assicurazione liberata dal pagamento
dei premi, di cui la fondazione è contraente. Il genere e l'ammontare delle
prestazioni assicurate sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di
norma i capitali assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto
alle prestazioni viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento." (Doc. 3)
Dalle
suesposte norme regolamentari si evince che la Fondazione convenuta ha fatto
uso della facoltà, riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza, di introdurre
delle condizioni d’ammissione legate allo stato di salute della persona da
assicurare prevedendo segnatamente la facoltà di eseguire un esame approfondito
dello stato di salute al fine di apprezzarne il rischio e, a seconda dei
relativi riscontri, di introdurre delle riserve per motivi di salute al momento
dell’ammissione.
2.4
Nel caso in
esame, nel formulario di notifica per l’assicurazione collettiva compilato per
la convenuta il 28 novembre 2003 AT 1 ha dichiarato di assumere regolarmente il
medicamento Glucophage su prescrizione del suo medico curante dott. __________
(doc. 4). Nel formulario per l’”Esame esteso dello stato di salute”
sottopostogli in seguito dalla Fondazione (doc. 1a), il 12 febbraio 2004
l’interessato ha confermato questa indicazione e ha dichiarato di essere
fumatore (doc. 5). Alla luce di questi riscontri la convenuta ha interpellato
direttamente il medico curante dell’attore, il quale in data 6 marzo 2004 ha
sottoscritto un “Rapporto medico confidenziale” all’attenzione della convenuta
(doc. 6). Da quest’ultimo rapporto emerge che l'assicurato è in cura del dott. __________
dal 1983 e che successivamente a questa data ha sofferto per le conseguenze di
contusioni alla spalla, al ginocchio dx e a quello sx e al naso, oltre che per dorso-lombosciatalgia
(nel 1994 e 1997), gastrite (nel 1996), diabete (dal 2002) e ipertensione
arteriosa. Risulta inoltre che il medico curante ha prescritto a AT 1 tre
medicamenti: il Glucophage, l’Amaryl e il Triatec (doc. 6).
Dagli
atti si evince altresì che l’attore, nato nel __________, fuma da quando aveva vent’anni,
ed è in leggero soprappeso (74 kg per 170 cm; doc. 5).
Per quanto
concerne i tre farmaci prescritti all’attore, il Glucophage e l’Amaryl sono dei
medicamenti per la cura del diabete, mentre che il Triatec è un farmaco per la
cura dell’ipertensione, dell’insufficienza cardiaca, di problemi nefrologici
oltre che per la riduzione del rischio in pazienti con accresciuto rischio
cardiovascolare (cfr. Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, Basilea 2005).
Alla luce dei
dati forniti dal suo medico curante, appare evidente che l’attore è in cura per
problemi di diabete e soffre, o comunque ha sofferto, di ipertensione
arteriosa.
Considerato
come l’ipertensione arteriosa, specie se associata ad altri fattori di rischio
quali segnatamente il diabete, il tabagismo e il soprappeso – tutti presenti
nel caso concreto -, aumenta notoriamente il rischio di patologie
cardiovascolari (cfr. anche la descrizione degli effetti del medicamento Triatec;
cfr. pure STFA del 18 giugno 2003 in re S., B 66/02), non si possono censurare
le conclusioni della fondazione convenuta laddove ha concluso per la presenza
di un rischio di cardiopatie e malattie circolatorie.
Ne consegue
che la riserva applicata nella specie dalla Fondazione convenuta riferita a
-
Diabete mellito e complicazioni diabetiche
-
Cardiopatie e malattie della circolazione « (cfr. Doc. 8)
deve ritenersi
legittima in quanto non solo giustificata da motivi medici, ma anche formulata
tempestivamente, vale a dire in sede d’ammissione dell’assicurato, e nelle
modalità prescritte dalla giurisprudenza, ossia in modo individuale, chiaro ed
esplicito e nei limiti temporali prescritti dall’art. 331c CO (STFA del 18
giugno 2003 in re S., B 66/02; DTF 118 II 338; consid. 2.2).
Anche la
disposizione di cui all’art. 14 LFLP (cfr. sopra il consid. 2.2) risulta in
concreto osservata, la convenuta avendo espressamente rilevato che la riserva
introdotta non è applicabile alle prestazioni sovraobbligatorie acquisite con
la prestazione di libero passaggio apportata dall’attore ( cfr. doc. 1a, 11a;
cfr. anche V, pag. 3).
In proposito val
la pena ancora di osservare che contrariamente a quanto adduce l’attore,
tramite tale riserva la convenuta non ha inteso fare dei pronostici sul suo
stato di salute ma semplicemente limitare, sino alla fine del 2008, le proprie
prestazioni a quelle dovute in virtù delle disposizioni minime della LPP
(previdenza obbligatoria, art. 6 e 49 cpv. 1 v. LPP) nell’eventualità del
verificarsi di un rischio la cui possibile realizzazione appare, considerate le
condizioni dell’interessato, comunque maggiore rispetto a quello di un altro
assicurato con un ineccepibile stato di salute.
Per
questi motivi la petizione non può che essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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