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Decisione

34.2004.59

divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio

19 aprile 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AT 1 e CV 1, omologando le pattuizioni in merito alle conseguenze

accessorie del divorzio nelle quali è stata concordata la ripartizione a metà

delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

- di

seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale

autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini

del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi

__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di

previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed

ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;

- l'intera

documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di

presa di posizione;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del

4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre

1999 nella causa C. [I 623/98];

- giusta

l'art. 22 LFLP

" In

caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono

divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli

articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la

prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si

aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento

del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono

computati.

Le parti di un versamento unico finanziario

durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale

della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198

CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita

da dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della

prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni

anteriori al 1° gennaio 1995;

- il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV

e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

" 1 In caso di mancata intesa, il

giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni

d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena

la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice

rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17

dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in

particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi

probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi,

dichiarati da questi istituti."

- a norma

dell'art. 25a LFLP

" In

caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso

di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente

ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione

materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,

ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,

possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130.

V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- dagli

atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle

dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio (6 maggio

1994) gli ex coniugi __________ (entrambi classe __________) fossero affiliati

ad un istituto di previdenza né che disponessero di averi di libero passaggio

non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione d'uscita a tale momento

(art. 22 cpv. 2 LFLP);

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

- la prestazione

accumulata da AT 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo complessivo di

fr. 10'897.65 (fr. 7'918.60 presso

la CV 2 e fr. 2'979.05 presso la CV 3) presente al momento del divorzio (cfr. XXI, XXV, XXVI);

- il

credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in

costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 5'448.85 (10'897.65 : 2);

- la

prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo

complessivo di fr. 17'900.05 (fr. 663.65 presso la AT 3 e fr. 17'236.40 presso

la CV 3) presente al momento del divorzio (cfr. VII/A2, VII/A4, XXII);

- la

prestazione di spettanza di AT 1 presso la CV 3 é stata in seguito traferita

alla AT 2, dove attualmente l’ex marito dispone ancora di un conto di libero

passaggio (cfr. VII/A3, VII/A5-A6, XX);

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in

costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 8'950.05 (17'900.05 : 2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV 1 spetta, a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 3'501.20;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 3'501.20, di cui, proporzionalmente, fr. 130.95 a carico di AT 3 e fr. 3'370.25

a carico di AT 2, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(10 novembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.

[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto

essere trasferito a favore di CV 1 presso la CV 3 fondazione per la previdenza

professionale dove essa risulta tuttora assicurata;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 17'900.05.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 10'897.65.

3.- E' fatto

ordine a AT 3, __________ di versare - tramite prelevamento dal conto di AT 1 (n.

AVS __________) - a favore di CV 1 presso la CV 3, __________ (contratto n. __________,

assicurazione n. __________), la somma di fr. 130.95 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 10 novembre 2004.

4.- E' fatto

ordine a AT 2, __________ di versare - tramite prelevamento dal conto di libero

passaggio n. __________ intestato a AT 1 - a favore di CV 1 presso la CV 3 __________

(contratto n. __________, assicurazione n. __________) la somma di fr. 3'370.25

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 10 novembre

2004.

5.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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