Lexipedia

Decisione

34.2004.6

divisione prestazione d'uscita tra coniugi divorziati

9 settembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire

sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V

111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau

droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- in casu

il matrimonio tra i coniugi AT1 è stato concluso il 9 maggio 1971 (II) e quindi

anteriormente al 1° gennaio 1995;

- il

calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe

quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die

Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der

Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000, p. 528), secondo cui

"

In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio

1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del

matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento

federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°

gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo

accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del

matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il

calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono

considerati i seguenti valori:

a. la

data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio

conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta

fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della

comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono

l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b. la

data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di

previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del

rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna

prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono

dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti

unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista

alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale

quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del

matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la

prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici

effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a

questa data.

La tabella tiene conto della durata di

contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista

al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita

prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa

durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli

averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

- l'art.

22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di averi previdenziali al momento del

matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di

vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung

der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, p. 1623; STCA del 12

marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- in

concreto dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e

dalle dichiarazioni delle parti (cfr. VI, VII), non risulta che all'epoca del

matrimonio gli ex coniugi AT1 fossero affiliati ad un istituto di previdenza né

che disponessero di averi di libero passaggio non beneficiando di conseguenza

di alcuna prestazione d'uscita a tale momento (art. 22 cpv. 2 LFLP);

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio;

- l'istruttoria

ha permesso di appurare che AT1 è stato assicurato, durante l'attività

lavorativa svolta in __________, dal 1984 al 15 aprile 1998, presso l'AT2,

senza alcun apporto da precedenti istituti di previdenza maturando una

prestazione d'uscita complessiva di fr. 90'799.10 (valuta 18 gennaio 2000),

depositata su due conti di previdenza presso l'AT2 (nella misura di fr.

7.822.45 su un conto e di fr. 82'976.65 su un altro; cfr. V). Tale prestazione,

equivalente, come detto, a tutto l'avere pensionistico accumulato dall'ex

marito durante il matrimonio, è stata versata in data 6/18 gennaio 2000 dall'AT2

a AT1, il quale aveva presentato la relativa richiesta motivandola con la

partenza per l'estero (STCA del 24 marzo 2003 succitata);

- sulla

questione - pregiudiziale alla decisione sul quantum della prestazione d'uscita

accumulata da AT1 durante il matrimonio - di sapere se il versamento in

contanti della prestazione di fr. 90'799.10 effettuato nel gennaio 2000 dall'AT2

a AT1 sia validamente avvenuto si è espresso il TCA, quale giudice delle

assicurazioni del luogo del divorzio giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP, nel

succitato giudizio del 24 marzo 2003 (inc. 34.2002. 47) (cfr. sulla competenza

DTF 128 V 47 consid. 2d; Geiser, Bemerkungen zum

Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (art. 123 ZGB),

in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 104);

- in tale pronunzia, questa Corte ha accertato il carattere

indebito del versamento della prestazione d'uscita operato in data 6/18 gennaio

2000 e, quindi, durante l'unione coniugale, dall'AT2 a favore di AT1 in quanto

non accompagnato dal consenso della moglie prescritto dall'art. 5 cpv. 2 LFLP

(su questo tema, cfr. DTF 130 V 103). Questa circostanza era peraltro stata

riconosciuta in quell'occasione dallo stesso istituto previdenziale;

- ne consegue che l'importo di fr. 90'799.10, pari alla

prestazione d'uscita indebitamente versata in contanti a AT1 nel gennaio 2000,

deve essere considerato ai fini della definizione dell'avere previdenziale

accumulato da AT1 in costanza di matrimonio e, quindi, della divisione ex art.

122 CC e 22 LFLP;

- tale

importo è comprensivo degli interessi maturati sino al 18 gennaio 2000 (cfr. V

e allegati). Si pone ora la questione di sapere se tale ammontare sia

fruttifero di ulteriori interessi sino alla data del divorzio o se sia da

computare al suo valore nominale. CV1 ritiene che sulla somma in oggetto

debbano essere computati anche gli interessi ai sensi dell'art. 12 OPP2 dal 18

Considerandi

gennaio 2000 al 4 dicembre 2003, data della crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (cfr. VII).

L'AT2, interpellata

in merito (XVI), con scritto al TCA del

3.

maggio

2004.

ha comunicato che, considerando gli interessi sino al 4 dicembre 2003,

l'avere previdenziale di spettanza di AT1 è quantificabile in fr. 105'014

(XVII);

- nell'interesse

della protezione della famiglia, le possibilità di pagamento in contanti di una

prestazione d'uscita sono limitate dalla legge alle tre ipotesi enumerate

all'art. 5 cpv. 1 LFLP e per l'assicurato coniugato il pagamento è sottoposto

all'esigenza del consenso scritto dell'altro coniuge (art. 5 cpv. 2 LFLP). Tale

normativa vuole evitare che un coniuge possa prendere da solo una decisione che

in definitiva tocca tutti e due i coniugi e che ha parimenti delle

ripercussioni per i figli della coppia (cfr. Messaggio del Consiglio Federale

concernente il disegno di LFLP del 26 febbraio 1992, FF 1992 III 574; J. A. Schneider,

La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance,

in SZS 1994 p. 433; STFA non pubblicate del 30 gennaio 2004 in re A., B 19/03 e

del 7 gennaio 2004 in re P., B 58/01).

Con

l'entrata in vigore, il 1. gennaio 2000, delle nuove disposizioni sul diritto

del divorzio che instaurano il principio della divisione per metà dell'avere

previdenziale accumulato dai coniugi durante il matrimonio (art. 122 CC, art.

22.

LFLP), lo scopo perseguito dall'art. 5 cpv. 2 LFLP quale quello, citato, di

instaurare il principio della decisione congiunta al fine di proteggere la

previdenza "futura" della famiglia, ha ulteriormente accresciuto la

sua importanza. Tenuto conto di tale obiettivo e dell'interesse pubblico

generale al mantenimento di una previdenza professionale adeguata, il consenso

del coniuge al pagamento in contanti della prestazione d'uscita richiede la

forma scritta mentre che la domanda di prelievo non è soggetta ad alcun

requisito di forma (DTF 121 III 34; RSAS 2003 p. 524; SVR 2004 n.

7.

pag. 22; Zünd, op. cit. in: AJP 2002 pag. 663).

D'altra

parte, secondo la dottrina e la giurisprudenza, le regole di cui agli art. 97segg.

CO si applicano in caso di mancato o difettoso adempimento del contratto di

previdenza e, in particolare, alle conseguenze del versamento in contanti della

prestazione d'uscita effettuato senza il preventivo consenso del coniuge (DTF

130.

V 103). Solo l'istituzione di previdenza alla quale non può essere

rimproverata una violazione del dovere di diligenza in occasione del versamento

della prestazione può sostenere un valido adempimento dei suoi obblighi e non

si espone al rischio di versare una seconda volta la prestazione d'uscita (STFA

del 30 gennaio 2004 in re A., B 19/03; cfr. anche Geiser, Bemerkungen zum Verzicht

auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (art. 123 ZGB), in: ZBJV

2000.

p. 102 segg.);

- nella

specie questa Corte ha già avuto modo di accertare, nel suo giudizio del 24

marzo 2003 (34.2002.47), il carattere indebito del versamento della prestazione

d'uscita avvenuto il 6/18 gennaio 2000 a AT1. Nell'effettuare il versamento in

contanti senza aver preventivamente richiesto il consenso scritto della moglie

dell'assicurato, in luogo di depositare la prestazione d'uscita del medesimo su

un conto di libero passaggio, l'AT2 ha violato il suo dovere di diligenza e non

ha adempiuto correttamente il suo obbligo di preservare conformemente alla

legge l'avere previdenziale dell'assicurato. Nei confronti di CV1, l'istituto

di previdenza resta quindi debitore della pretesa scaturente dall'art. 22 LFLP

in relazione con l'art. 122 segg. CC e, di conseguenza, è tenuto a

corrispondere la prestazione d'uscita che avrebbe maturato l'ex marito

conformemente alla legge sul libero passaggio (STFA del 30 gennaio 2004 in re

A., B 19/03; cfr. anche Geiser, op. cit., in ZBJV 2000 p. 103).

Ne

consegue che ai fini della quantificazione della prestazione previdenziale di AT1

da dividere giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP vanno computati anche gli

interessi sino al momento della crescita in giudicato della sentenza di

divorzio secondo l'art. 12 OPP2. Solo in questo modo infatti la prestazione

d'uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrisponde alla prestazione che avrebbe

maturato AT1 durante il matrimonio se non fosse avvenuto il prelevamento

indebito (cfr. in tal senso, implicitamente, STFA del 7 gennaio 2004 in re P.,

B 58/01 e STFA del 30 gennaio 2004 in re A., B 19/03: "… et reste tenue de

fournir la prestation de sortie découlant de la loi sur le libre passage");

- di

conseguenza, come preteso dalla ex moglie (VII), la prestazione accumulata da AT1

durante il matrimonio e determinante ai fini della divisione ammonta a fr.

105'014, importo corrispondente ai fr. 90'799.10 versati all'assicurato nel

gennaio 2000 oltre agli interessi sino al 4 dicembre 2003 calcolati

conformemente all'art.12 OPP2 (cfr. XVII);

- la AT2 -

e non AT1 quale beneficiario dell'indebito versamento - rimane di conseguenza

debitrice della pretesa di CV1 giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP, ritenuto che

spetterà in ogni caso al citato istituto valutare se far valere nei confronti

del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso indebitamente versato (cfr.

in argomento Geiser, op. cit., in: ZBJV 2000, p. 103; Zünd, op. cit.,

in: AJP 2002, pp. 666-667; Zünd, op. cit, in: SZS 2000 pp. 422-423);

- d'altra

parte, la prestazione accumulata da CV1 durante il matrimonio corrisponde all'importo

di fr. 31'845.45 comunicato dalla CV2, istituto di previdenza cui l'interessata

è affiliata; tale importo equivale all'avere di spettanza della ex moglie al

momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (IV, XV) (Vetterli/Keel,

op. cit., p. 1620);

- posta la

chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata

dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di CV1 ammonta a fr.

52'507 (fr. 105'014 : 2), quello a favore di AT1 a fr. 15'922.70 (31'845.45 :

2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di CV1 spetta, a saldo (art 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s.), una prestazione pari a fr. 36'584.30;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: SVZ 68/2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 36'584.30, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(4 dicembre 2003) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258 consid. 3-4; STFA del 3 giugno 2004 in re M., B 115/03, dell'8

aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B

94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella

causa L. [B 36/02]), dovrà quindi essere trasferito a favore di CV1

presso la CV2 di __________;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di CV1, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5 e STFA del

4.

settembre 2003 nella causa x, B 105/02);

- alla luce

di quanto esposto, la richiesta di AT1 formulata nelle more della presente

procedura intesa ad ottenere il versamento a suo favore di una somma di fr.

16'129,175 su un conto di libero passaggio (cfr. VI, XI), si rileva

manifestamente infondata bastando a questo proposito rimandare a quanto precede

e all'art. 122 cpv. 2 CC che prescrive che qualora i coniugi abbiano crediti

reciproci deve essere divisa soltanto la differenza tra questi due crediti e

versata la parte da trasferire che ne risulta all'istituzione di previdenza

dell'ex coniuge creditore (cfr. anche DTF 129 V 254 consid. 2; STFA non

pubblicata del 3 giugno 2004 in re M., B 115/03); si ricorda del resto come

oggetto della presente procedura sia unicamente l'attuamento della divisione

dei rispettivi averi pensionistici tra gli ex coniugi AT1, conformemente a

quanto prescritto dal giudice del divorzio nella sua pronunzia del 10 novembre

2003; ogni eventuale ulteriore pretesa che AT1 volesse formulare nei confronti

della ex moglie o dell'AT2 andrà quindi se del caso proposta in altra sede;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr.

105'014.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV1 durante il matrimonio ammonta a fr.

31'845.45 -.

3.- E' fatto

ordine all’AT2, __________ di versare alla CV2, __________ a favore di CV1 (n. ass.

__________) la somma di fr. 36'584.30 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 dicembre 2003.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster