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Decisione

34.2004.63

mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; parziale riconoscimento degli interessi

21 aprile 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il 27 aprile 2004, a fr. 22'560.30 (doc. F e G); una nuova diffida è stata

inviata al debitore il successivo 27 luglio 2004 per un ammontare scoperto,

comprensivo dei premi sino al 30 giugno 2004, di fr. 23'691.55 (doc.G);

- a fronte

del mancato pagamento dell'importo richiesto, nel settembre 2004 la Fondazione

ha fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti di CV 1 il precetto

esecutivo n. __________ per un importo di fr. 23'691.55 oltre interessi al 5%

dal 3 settembre 2004 e spese di mora per fr. 150.-- (doc. I);

- l’escusso

ha interposto opposizione;

- con la

petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare il succitato

al pagamento di fr. 23'841.55 oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2004 su fr.

23'691.55, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo dell'UE di __________ nonché la rifusione di

ripetibili (I);

- il

convenuto non è intervenuto in causa, malgrado la fissazione di due termini per

la presentazione della risposta (II, III);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e

R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha

modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,

128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA

del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

Di conseguenza nel caso in

esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dal convenuto per il

periodo dal 1. gennaio 2002 al 30 giugno 2004 a seguito dell’affiliazione

d’ufficio da parte della Fondazione con effetto dal 1. aprile 1994 (doc. A, I),

non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione

della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente

pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26

novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella

causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del

presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni

transitorie della citata modifica legislativa;

- nel

merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 v. LPP impone al datore di lavoro che occupa

lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di

previdenza regolarmente registrato;

- l’Istituto

collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i

datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di

previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a v. LPP, art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza

professionale);

- l’Ordinanza

citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi

dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal

momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza

(art. 3);

- in casu, l’obbligo

contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato

contestato e dev’essere ammesso;

- secondo

l’art. 66 v. LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che

rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in

dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi

obblighi:

- con il suo

patrimonio e il reddito dello stesso;

- con le prestazioni

di libero passaggio e i versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative

provenienti dal contratto d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti

dal contratto d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia

in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi

del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione

trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.)

dalle nuove aziende affiliate;

- con elargizioni e

donazioni." (Doc. H)

- la

richiesta attorea non è stata contestata dal convenuto, il quale non è

intervenuto in causa, né precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in

merito al calcolo dei contributi;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

- infatti,

le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.

C, E). Il debito contributivo relativo al periodo in esame (1. gennaio 2002 -

30 giugno 2004) - calcolato in base a questi elementi e su quelli ricordati al

paragrafo precedente - deve quindi essere cifrato in fr. 23'159.65 (I);

- in quanto

stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo

di fr. 23'159.65, come pure le spese di diffida (fr. 200.--) e i costi d'esecuzione

(fr. 150; I) devono essere pertanto confermati (cfr. art. 4 Condizioni

d'affiliazione e Regolamento dei costi; cfr. DTF 117 II 258);

- non può

per contro essere addebitata al convenuto l’integralità degli interessi di mora

(fr. 331.90) calcolati dalla Fondazione sui contributi dovuti; in effetti dalla

documentazione prodotta si evince come è stato per la prima volta richiesto con

il conteggio del 1. marzo 2003 il pagamento dei contributi dovuti per il

dipendente __________; sono stati invece chiesti per la prima volta con il

conteggio dei contributi del 4 dicembre 2003 i contributi dovuti per __________,

per __________ e __________ (doc. D; cfr. anche doc. E). Ora, i due conteggi

citati indicavano un termine di pagamento sino alla fine del mese, ritenuto per

il resto che né l’art. 12 cpv. 2 LPP, che regola la speciale situazione in cui

un caso di previdenza (decesso o invalidità del salariato) o la cessazione del

rapporto d’impiego si siano realizzati prima dell’affiliazione ad un istituto

di previdenza - ipotesi che in concreto non risultano realizzate - né l’art. 3

dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di

previdenza professionale che disciplina i diritti dell’istituto collettore

verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato ad un istituto di

previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai salariati o ai

Considerandi

loro superstiti (art. 1 lett. a Ordinanza) rispettivamente la copertura delle

spese dell’istituto mediante il fondo di garanzia (art. 1 lett. b Ordinanza) -

anch’esse ipotesi non realizzate nella fattispecie - trovano qui applicazione

(in argomento cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella causa J. [B 106/03] il cui

riassunto è riportato in SZS 2005 pp. 169-171). La Fondazione non era

quindi autorizzata a calcolare interessi moratori su contributi prima del 31

marzo rispettivamente 31 dicembre 2003, il convenuto non essendo venuto a

conoscenza del debito contributivo prima dell’invio dei conteggi 1. marzo 2003

e 4 dicembre 2003 né si trovava in ritardo di pagamento prima della scadenza

ivi indicata; gli interessi addebitati per queste posizioni, di complessivi fr.

89.60

(fr. 39.25 per __________, fr. 10.20 per __________, fr. 20.70 per __________

e fr. 19.45 per __________) non possono pertanto venir riconosciuti

all’attrice; i restanti interessi, di fr. 242.30 (fr. 331.90 – fr. 89.60) vanno

per contro confermati; il debito a carico del convenuto va quindi fissato in

fr. 23'601.95 (anziché fr. 23'691.55 come preteso con la petizione) oltre ai

fr. 150 di costi d’esecuzione;

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 3

settembre 2004 su fr. 23'691.55;

- poiché il

convenuto è palesemente in mora (art. 4 Condizioni di affiliazione; art. 102 e

103.

CO; cfr. anche l’art. 66 cpv. 2 LPP) con il pagamento dei contributi e il

tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere

accolta, ma limitatamente a fr. 23'601.95;

- pertanto

il convenuto dev’essere condannato a versare alla Fondazione fr. 23'751.95 (fr.

23'601.95 + fr. 150) oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2004 su fr. 23'601.95;

- con la

petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite

pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss,

251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr.

23'751.95 oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2004 su fr. 23'601.95 senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita.

Per il

TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di

procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss;

SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche

previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono

di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con

riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale.

Al

contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un

parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende

convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il

ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito

favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la

temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un

fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124.

V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame il convenuto non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviategli

dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuto in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato

temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura

per fr. 200.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,

pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF,

precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso

socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni

assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,

un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del

diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150.

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992

in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é parzialmente accolta.

§) Di conseguenza CV 1,

__________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________,

__________ fr. 23'751.95 oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2004 su fr.

23'601.95 a titolo di contributi previdenziali e spese.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

del 6 settembre 2004 dell'UE di __________ per l’importo di fr.

23'751.95 oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2004 su fr. 23'601.95.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico di CV 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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