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Decisione

34.2004.64

mancato versamento contributi; sentenza di condanna al versamento; accollo di tasse e spese di giustizia al datore di lavoro per comportamento temerario

14 marzo 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il

comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato

ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o

l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione

palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione

dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in

modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il

pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998

nella causa P. Sagl).

Nel caso

in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato

temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura

per fr. 300.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n.

7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG,

in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f

LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett.

g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per

Considerandi

costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il

diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è

deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi ha

provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo

di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W.,

pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando

che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente

debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative

senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,

un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del

diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto

pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150).

Per

contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5,

323.

consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI

Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa e il

suo valore litigioso, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza

federale non può essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§) Di

conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore

LPP, __________ fr. 14'611,20 oltre interessi del 5% dal 3 settembre 2004 su

fr. 14'461,20 a titolo di contributi e spese per il periodo 1° ottobre 2002 -

30 giugno 2004.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

dell'UE di __________ per l'importo di fr. 14'611,20.-- oltre interessi al 5%

dal

3

settembre 2004 su fr. 14'461,20.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della

convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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