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Decisione

34.2004.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332

consid. 3).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità

lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è

tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica,

per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (SZS 1995 p. 465

consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; Moser, Bedeutung

und Tragweite von art. 23 BVG in SZS 1995 p. 426 N 49; RDAT 1996 II, p. 248 seg.;

STFA non pubbl. del

20 luglio 1994 nella causa R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del

15 marzo 2000 nella causa N., 34.1999.17).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29

cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di

previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto

all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).

2.5. L’art. 26 v.

LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,

sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale

sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno

(SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più

presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

2.6. L’art. 4 LAI

in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al

guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

In ambito

AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno

nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre

professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111

V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.

488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono

con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività

diverse.

Per la

stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate

condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c; SVR 1995 BVG nr.

22 pag. 57 consid. 2).

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle

conclusioni dell’AI.

L'Alta

Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può

estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi

dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad

una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 nella causa

H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99).

Inoltre,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212, 215 consid. 4c,

115 V 218 consid. 4, 109 V 24; SZS 1996 p. 47; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57

consid. 2°; STFA del 30 novembre 1993, B 38/92, in Plädoyer

1994 p. 66;; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si

sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione

dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui

la decisione è stata presa).

Infine,

la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella

procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto

di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla

valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio

del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di

persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o

non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1, 129 V

75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella

causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31

dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B

68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente

l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio

2003).

Secondo

il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,

bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti

e a quelle valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STFA del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che

la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI

non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo

l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa

P., B 47/98 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03).

In virtù

dell’art. 6 v. LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla

possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr.

SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di

invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche

quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che

i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS

1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48

consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15

consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994

BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V

108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 p. 155, 1997 p. 68; SVR 1995

BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il

concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti separati del

grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b).

Se il

concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato

alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente

tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi

su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71, 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117

V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg).

Secondo

la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù

dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.

Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. nella causa A. del 25

marzo 1993 consid. 3).

2.7

Secondo la

giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c,

120.

V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche

SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa

B., B 64/99).

Secondo

la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di

previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di

lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato

presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e

l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale

(cfr. SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c;

già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

"

l’ancienne institution de prévoyance ne saurait,

en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la

maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de

travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

In tal

caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120

V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.

210).

Il TFA ha

inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non

si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto

agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),

mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il

nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993

B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

Per

risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso

concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del

medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.

Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un

guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento

(SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.;

DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.

2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il

riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre

mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da

ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B

4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

Relativamente

al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della

dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui

motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente

nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì

configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in

secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere

che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,

il reinserimento sarebbe fallito (Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung:

weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss, in particolare

124).

2.8

Nel caso in

esame, secondo l’art. 20 cpv.1 del regolamento della Fondazione CV 1, valido al

momento dei fatti, la persona assicurata è considerata invalida quanto “ non

è temporaneamente o permanentemente in grado di esercitare totalmente o

parzialmente la sua professione o un’altra attività adeguata alla sua posizione

sociale, alle sue cognizioni e alle sue capacità, oppure se è considerata

invalida ai sensi dell’Assicurazione federale dell’invalidità (AI)” (alleg.

VIII/doc. B 6).

Analogamente all’assicurazione per l’invalidità, il regolamento non prevede il

diritto a delle prestazioni inferiori al quarto di rendita (art. 20 cifra. 3).

Per quel che concerne il periodo di attesa, invece, l’art. 20 cifra 4 rinvia al

piano previdenza; nel caso in esame tale periodo è stato fissato in 24 mesi

(doc. A4).

Dal tenore della norma emerge che il concetto di invalidità è più esteso

rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche

l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per

il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione

(“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; STFA non pubbl. 17

dicembre 1991 nella causa F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I

1995.

p. 221) oppure funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta,

questo concetto di invalidità non coincide con quello generale di incapacità al

guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato

(Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. nella causa

A. del 25 marzo 1993, B 19/92; Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in

BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 nella

causa F p. 7 consid. 3a).

La

capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la

persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di

lavorare".

In

proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai

fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in

particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V

211).

Si rilevi

ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità

prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a

quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25

marzo 1993 nella causa A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

Per

contro, va rilevato che il termine di attesa di 24 mesi previsto nel

regolamento non è valido nell'ambito della previdenza obbligatoria, in quanto

non si concilia con l'art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 29 LAI

(prevedenti un termine d'attesa di un anno). La LPP prevede infatti delle

disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati (DTF

118.

V 42 consid. 2b/cc; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Il termine

d'attesa regolamentare è per contro applicabile ad eventuali prestazioni di

invalidità concesse nell'ambito della previdenza piu estesa (DTF 118 V 42).

In queste circostanze, il concetto d’invalidità essendo nella fattispecie più

esteso rispetto a quello dell’AI, la Fondazione convenuta dispone di

un’autonomia nella definizione dell’invalidità (cfr. comunque consid. 2.9 in

fine), ancorché, come risulta dagli atti AI, essa sia stata di fatto coinvolta

nel procedimento di assegnazione della rendita d’invalidità (opposizione presentata

il 3 novembre 2004 e successivo ricorso al TCA del 30 maggio 2005) - e ciò indipendentemente

dalla questione a sapere se essa abbia ricevuto direttamente dall’Ufficio AI oppure

da altri la decisione 29 aprile 2005 - ed ancorché abbia pure ritenuto di dover

attendere, ai fini della determinazione di eventuali propri obblighi prestativi,

la definizione del caso in ambito AI.

2.9

Dall’esame

degli atti risulta che a seguito dell’incidente della circolazione occorso il

19.

marzo 2000 l’assicurato ha sviluppato delle difficoltà alla respirazione

(dispnea parossistica), un’insufficienza cardiaca (cardiopatia dovuta ad un

infarto accaduto al momento dell’infortunio), nonché una sindrome bipolare

affettiva e depressiva.

I medici consultati a suo tempo hanno attestato come le succitate patologie

abbiano causato all’assicurato un’importante incapacità lavorativa presente

prima del 2003, anno di decorrenza del termine di attesa fissato dall’Ufficio

AI.

Con rapporti 3 novembre 2003 e 2 dicembre 2003 il dr. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, ha infatti certificato una capacità lavorativa

quale dipendente tra il 20 e 30% presente dall’aprile 2000. Egli ha tuttavia

precisato di aver visto l’assicurato solo due volte (il 31 marzo e 4 maggio

2000), definendo come superficiale la sua valutazione clinica (doc. VIII/B1).

Anche nel suo rapporto 30 novembre 2000 il medico curante, dr. __________ ha attestato

un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 70% come giornalista e manager,

mentre come politico ha ritenuto esigibile un’attività di alcune ore

settimanali; egli ha indicato quali attività escluse quelle comportanti

mobilità con sforzi anche lievi (doc. VIII/B2).

Infine, con rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________, primario di cardiologia

all’Ospedale __________, ha in particolare escluso qualsiasi capacità

lavorativa in professioni pesanti, includendo, con riferimento all’attività

parlamentare dell’assicurato, anche lo stress mentale e psichico. Egli ha

inoltre ritenuto esigibili attività d’ufficio in un ambiente senza stress (cfr.

punto 7 del rapporto, doc. VIII/B3). Da ultimo, al momento della visita lo

specialista ha ritenuto l’assicurato invalido, facendo tuttavia presente che in

caso di miglioramento della sintomatologia, l’invalidità potrebbe migliorare,

ma non oltre il 50% (“ Aufgrund des Eindruckes, den ich vom Patienten

anlässlich der ambulanten Untersuchung vom 4.04.2001 erhalten habe, ist er

aktuell medinizisch als Invalide zu betrachten. Bei

einer Besserung der Sintomatik könnte sich diese Invalidität etwas verbessern,

doch bezweifle ich, dass diese weniger al 50% betragen wird”, punto 8, doc. VIII/B3).

Tuttavia dal fascicolo si evince che, nonostante le affezioni succitate e

rispettivamente il principio dell’obbligo di riduzione del danno - secondo cui un

assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) -, dal 1° luglio 2002 al 19

maggio 2003 (data del licenziamento non dovuto ad incapacità lavorativa per

motivi di salute, ma per una vicenda penale legata alla falsificazione di firme

riguardante un referendum) l’assicurato è stato direttore responsabile (a tempo

pieno) del quotidiano __________ (alleg. VIII/B4, B5).

Trattandosi di un’attività per lo più sedentaria, questa Corte non può

condividere la tesi della convenuta che ritiene la professione di giornalista

svolta dall’assicurato nel succitato periodo non adeguata al suo stato di

salute.

A tal riguardo, nella nota

16.

marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente osservato:

" Conclusione:

dal punto di vista medico pare oggettivato che l'assicurato soffra di una

cardiopatia dilatativa sintomatica almeno da giugno 2001 (oltre al grave

sovrappeso con inoltre broncopatia su persistente tabagismo). Dalla

documentazione a disposizione si può costatare un progressivo peggioramento

della funzionalità cardiaca negli ultimi 4 anni (vedi EF).

Tale patologia lo poteva sicuramente limitare per attività fisiche

medio pesanti mentre un'attività leggera prevalentemente sedentaria risultava

esigibile in misura normale. Dal punto di vista medico non posso condividere la

valutazione del prof. __________ (recte: __________) che confronta

l'esigibilità dal punto di vista cardiaco. In questo contesto non va

dimenticato che l'assicurato presenta coronarie normali e la dispnea lamentata

risulta essere multifattoriale influenzata sicuramente in modo sostanziale dal

grave sovrappeso e dal persistente tabagismo, valutazione confermata da un

risultato del BNP normale, valore che in pratica esclude una causa prettamente

cardiaca della dispnea." (Doc. AI 58 inc. 32.2005.82, noto alle parti).

Come visto, l’attore ha

esercitato per quasi dieci mesi a tempo pieno la professione di giornalista,

trovando nell’impiego di direttore del già citato quotidiano ticinese un’attività

consona alla sua situazione medica, in particolare cardiaca.

Dagli atti non risulta che

nel succitato periodo egli abbia avuto problemi di salute tali da compromettere

la capacità lavorativa in tale attività giornalistica (i precedenti brevi

ricoveri di sette giorni nel giugno 2002 e di un giorno nel luglio dello stesso

anno erano dovuti principalmente a problemi di dispnea parossistica con decorso

favorevole e quindi senza conseguenze sull’abilità lavorativa; cfr. rapporti

d’uscita 11 giugno e 26 luglio 2002 dell’Ospedale __________ di __________

contenuti negli atti AI). Né risulta che durante la permanenza a “__________”

l’assicurato abbia avuto un calo di rendimento (in petizione egli ha affermato

di aver lavorato anche 13-14 ore al giorno); inoltre, come già detto, il

licenziamento non è avvenuto per ragioni di salute. Del resto non può

all’evidenza neppure essere ritenuto che si sia trattato di un impiego

in ambiente lavorativo protetto ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7).

Come accennato, in ambito LPP, dopo la fine del rapporto di lavoro, per

principio è tenuto a versare delle prestazioni l’istituto di previdenza presso

il quale l’assicurato era affiliato al momento dell’incapacità lavorativa,

premesso che tra l’incapacità lavorativa e la successiva invalidità sussista un

nesso materiale e temporale.

Tuttavia, conformemente alla

giurisprudenza del TFA, se l’assicurato è per diverso tempo pienamente capace

al lavoro in un nuovo posto più adatto alla sua condizione di salute vi è

un’interruzione del nesso temporale (STFA inedita del 21 settembre 2004 nella

causa K, B 27/03 con riferimenti giurisprudenziali, la cui massima è pubblicata

in SZS 2005 pag. 433. In quella fattispecie si trattava di un parroco inabile

al lavoro in una grande parrocchia zurighese. Trasferito in una parrocchia

grigionese, egli ha ripreso a tempo pieno il suo servizio pastorale essendo le

condizioni lavorative meno impegnative e meno gravose. Per questo motivo il

fondo di previdenza presso cui la prima parrocchia era affiliata, dal quale

l’assicurato aveva già ricevuto in precedenza una rendita d’invalidità, non ha

dovuto rispondere del peggioramento delle condizioni di salute che hanno dato

origine ad un ulteriore periodo d’invalidità).

Un miglioramento della capacità lavorativa di breve durata non

può di principio costituire un'interruzione prolungata, ai sensi della giurisprudenza,

tale da rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità.

Come detto, si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono

determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno

intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003

p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V

264.

consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b).

Determinante è quindi accertare se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (cfr. STFA del 30 ottobre 2002 inedita nella

causa P., B 4/02 in cui è stata ammessa un’interruzione del nesso temporale poiché

l’assicurato aveva ripreso per 17 mesi a pieno regime la sua attività

lucrativa; STFA inedita del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa

dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non è stata ritenuta quale interruzione

del legame temporale; SZS 2004 pag. 447 con riferimento alla STFA inedita 15

settembre 2003, B 38/03, ove la ripresa dell’attività lucrativa esercitata per

quattro anni non è stata giudicata interruttiva del nesso temporale poiché

l’assicurato non era mai stato in grado di far fronte ad un impiego teorico al

100% e fornire una prestazione completa, senza riacquisto della completa

capacità lavorativa per un determinato periodo, ricevendo per lo più un salario

parzialmente costitutivo di indennizzo sociale; STCA 13 giugno 2005 inedita nella

causa R., inc. 34.2004.5, in cui la ripresa di 9 mesi in ambiente lavorativo

comprensivo e protetto, caratterizzata da diversi ricoveri, è stata ritenuta

come tentativo e quindi non interruttiva del nesso temporale; STCA inedita 27 maggio

2002.

nella causa T., inc. 34.2001.71, dove quattro mesi di ripresa

professionale, medicalmente giudicata siccome controindicata, non sono stati

ritenuti interruttivi del nesso temporale con la precedente incapacità).

Secondo quanto appena esposto a mente del TCA non può essere ammesso un

nesso temporale tra l’incapacità lavorativa attestata nel 2000 e l’attuale

invalidità, avendo, come detto, l’assicurato esercitato a tempo pieno dal 1° luglio

2002.

al 19 maggio 2003 un’attività giornalistica confacente alle sue condizioni

di salute, tant`è che durante quel periodo non è stata rilasciata alcuna certificazione

medica attestante un’inabilità a svolgere tale professione.

È solo a partire

dall’aprile 2003 che l’attore, ricoverato per uno scompenso cardiaco,

non può più essere considerato abile in qualsiasi attività lucrativa, incluse

quella leggera e sedentaria e dunque anche quella di giornalista svolta alle

dipendenze della “__________” in qualità di direttore del

quotidiano “__________”.

In tal senso, il dr. __________, capo servizio di Cardiologia al __________ di __________,

ha attestato che l’assicurato risulta essere inabile al 100% dall’aprile 2003 anche

in attività fisiche leggere (cfr. in particolare lettere 27 luglio 2004 e 21

aprile 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 26 e 63).

Va comunque anche fatto presente che sino al ricovero per scompenso cardiaco (aprile 2003) AT 1 ha sempre continuato

ad esercitare un’attività lucrativa; tale fatto è dimostrato dagli estratti dei

suoi conti individuali (doc. AI 68 inc. 32.2005.82, noto alle parti).

In conclusione, l’inizio

dell’incapacità lavorativa duratura dell’assicurato che ha portato

all’invalidità è da far risalire all’aprile 2003, come d’altronde rettamente stabilito

dall’Ufficio AI (cfr. sentenza TCA 21 settembre 2005, inc. 32.2005. 82),

ciò che consente peraltro di ritenere che anche volendo – per ipotesi di lavoro

– non ammettere nella specie un’autonomia decisionale della Fondazione

convenuta (cfr. consid. 2.8 in fine) l’obbligo prestativo di quest’ultima deve

in ogni caso essere riconosciuto.

Visto che la durevole

inabilità lavorativa, ha preso inizio in un periodo in cui l’attore era

assicurato presso la Fondazione convenuta, l'istituto di previdenza convenuto è

obbligato a versare una rendita intera d’invalidità, essendo l’interessato

invalido al 100%.

2.10

Per quel che concerne

l’importo della rendita, interpellata dal TCA, con scritto 18 agosto 2005 la

Fondazione convenuta ha risposto:

" Nell'ipotesi

in cui venisse confermato che l'incapacità lavorativa, e la susseguente

incapacità al guadagno, risale al periodo in cui l'attore era assicurato presso

la nostra fondazione la prestazione d'invalidità sarebbe in concreto:

• CHF 78'000

p.a. come rendita d'invalidità nel caso in cui la persona assicurata è invalida

al 100 percento, erogabile dal 30 aprile 2005

(la rendita d'invalidità secondo la LPP ammonta a CHF 7'941

p.a.)

• CHF 14'597.65 p.a. come liberazione dei premi e contributi

Queste sarebbero dovute cumulative." (Doc. XXVI)

Tenuto conto del periodo

di attesa di 24 mesi previsto dal piano previdenziale (doc. B6/1), AT 1 ha

diritto ad una rendita intera d’invalidità annua di fr. 78'000 dal 1° aprile

2005.

(e non dal 30 aprile 2005) per quel che concerne la previdenza

professionale sovraobbligatoria - oltre a quanto versato come liberazione dei

premi e dei contributi conformemente allo scritto 18 agosto 2005 della

Fondazione. Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria il diritto alla

rendita, in ragione di fr. 7'941 annui, nasce invece il 1° aprile 2004, valendo

il termine di attesa di un anno (cfr. consid. 2.8).

In tal senso la petizione,

con cui è postulata l’erogazione di una rendita d’invalidità dal 1° aprile

2003, va parzialmente accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita d’invalidità della previdenza

professionale obbligatoria a far da tempo dal 1° aprile 2004, rispettivamente

dal 1° aprile 2005 nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria

ai sensi dei considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà

a AT 1 fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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