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Decisione

34.2004.67

mancato versamento di contributi; sentenza di condanna al versamento

18 aprile 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

Considerandi

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il

Dispositivo

dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca

con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione

integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V

109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une

poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,

pp. 241ss, 251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 6'219.75

oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su

fr.

6'069.75 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di

temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V

285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in

re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di

temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF

128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è

temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui

conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data

nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al

contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un

parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende

convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il

ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito

favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la

temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un

fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione

in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare

un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124

V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

- nel caso

in esame la convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele

dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il suo

comportamento va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico

tasse e spese di procedura per

fr. 200.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il

diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133

consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con

leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e

patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle

ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla

temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni

(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non

patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso

elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono

essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V

150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984 p. 278);

- nel caso concreto, considerata la non complessità della causa ed il

valore della lite, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza

federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§)

Di conseguenza CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione

Istituto collettore LPP, ___________

fr.

6'219.75, a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1.

gennaio 2003 - 31 ottobre 2003 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su fr.

6'069.75.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

dell'UE di __________ per fr. 6'219.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004

su fr. 6'069.75.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della

convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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