34.2004.67
mancato versamento di contributi; sentenza di condanna al versamento
18 aprile 2005Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
34.2004.67
Data decisione, Autorità:
18.04.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento di contributi; sentenza di condanna al versamento
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.67
FC
Lugano
18 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 dicembre
2004 di
Fondaz. istituto collettore LPP,
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto che
- per
decisione n. 29662 del 20 luglio 2002, cresciuta in giudicato il 21 agosto
2002, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione), ha
affiliato d'ufficio CV 1, titolare dell’__________ di __________, quale datrice
di lavoro, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti con effetto dal 16 febbraio 2002 (doc. A e B);
- la
Fondazione ha in seguito stabilito e notificato al datore di lavoro l’ammontare
dei contributi dovuti, per quanto qui interessa, nel periodo 1. gennaio 2003 -
31 ottobre 2003
(doc. C
–F), diffidandone, da ultimo con lettera 27 gennaio 2004, il relativo pagamento
per un importo complessivo ammontante, a tale data, a fr. 7'235.05 (doc. D-G);
- a seguito
del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel marzo 2004 la Fondazione ha
fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti di CV 1, __________ il
precetto esecutivo n. __________ per un importo di fr. 6'069.75 oltre interessi
al 5% dal 9 marzo 2004 e partecipazione alle spese di mora di fr. 150.-- (doc. I);
- l’escussa
ha interposto opposizione;
- con la
petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare CV 1 al
pagamento di fr. 6'219.75 (comprensivo di spese) oltre interessi al 5% dal 9 marzo
2004 su fr. 6'069.75, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al succitato precetto esecutivo nonché la rifusione delle
ripetibili;
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta di causa (II, III);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT
I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose
disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,
128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame,
posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo
1. gennaio - 31 ottobre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente
pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26
novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C
205/03] consid. 1);
- nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
- l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato, tra l’altro, ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza rispettivamente ad affiliare i datori di lavoro che ne
facciano richiesta (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a e b LPP);
- in casu,
l’obbligo contributivo della datrice di lavoro, che è stata regolarmente
affiliata all’Istituto collettore per la realizzazione della previdenza dei propri
dipendenti (doc. A), non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
- secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in
vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di
previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al
salario assicurato (doc. G);
- per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
- con elargizioni e donazioni."
- la
richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è
intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al
calcolo dei contributi allestito dall’attrice;
- il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
- infatti,
le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc.
A-F). Il calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo 1. gennaio 2003
- 31 ottobre 2003 e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
ricordati in precedenza e tiene inoltre conto delle mutazioni intervenute in
detto periodo;
- in quanto
stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo
di fr. 5'797.30 relativo ai contributi non pagati, come pure l'importo di fr. 100.--
per spese di diffida, di fr. 172.45 quale residuo di precedenti spese e di fr.
150.-- per spese di esecuzione (cfr. art. 4 Convenzione d’adesione, doc. A; cfr.
Tariffa costi amministrativi allegata alla Convenzione; cfr. DTF 117 II
258) devono essere confermati;
- la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 9 marzo
2004 su fr. 6'069.75;
- ricordato
come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP sui contributi non pagati alla scadenza
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89), poiché il convenuto è palesemente in
mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei
contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto
la convenuta dev’essere condannata a versare
fr. 6'219.75
oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su
fr. 6'069.75;
- con la
petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
- secondo
la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere
Fatti
i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
Considerandi
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
Dispositivo
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V
109, 119 V 329, 107 III 60).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
pp. 241ss, 251s);
- la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 6'219.75
oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su
fr.
6'069.75 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V
285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in
re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di
temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF
128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è
temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui
conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data
nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re
T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione
in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in
tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo
conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.
Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124
V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);
- nel caso
in esame la convenuta non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele
dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la
presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il suo
comportamento va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico
tasse e spese di procedura per
fr. 200.--;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto
nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei
disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal
TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U
98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è
di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in
giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto
dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla
controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili
a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito
dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il
diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato
vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate
all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V
150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da
un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133
consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale
della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con
leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e
patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle
ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla
temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni
(cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non
patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso
elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono
essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984 p. 278);
- nel caso concreto, considerata la non complessità della causa ed il
valore della lite, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza
federale non può essere riconosciuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§)
Di conseguenza CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione
Istituto collettore LPP, ___________
fr.
6'219.75, a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1.
gennaio 2003 - 31 ottobre 2003 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004 su fr.
6'069.75.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
dell'UE di __________ per fr. 6'219.75 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2004
su fr. 6'069.75.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 200.-- sono poste a carico della
convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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