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Decisione

34.2004.68

mancato versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna; oneri processuali a carico del datore di lavoro per temerarietà

17 marzo 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26

ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose

disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le disposizioni

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130

V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;

SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa

C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i

contributi dovuti dal convenuto per il periodo 1° ottobre 2001 - 31 dicembre

2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1a

revisione della LPP eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31

dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del

24 maggio 2004 nella causa M. [C 205/03] consid. 1);

- nel

merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori

da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza

regolarmente registrato;

- l’Istituto

collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i

datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di

previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza

professionale);

- l’Ordinanza

citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i

contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto

dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza

(art. 3; cfr. anche le Condizioni di affiliazione, doc. B);

- l’obbligo

contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato

contestato e dev’essere ammesso;

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari

l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore

di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler, Obligatorische berufliche

Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in

vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di

previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al

salario assicurato (doc. H);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"

La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i

suoi obblighi:

- con il suo patrimonio e il reddito dello

stesso;

- con le prestazioni di libero passaggio e i

versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto

d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole

struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai

sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le

misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende

affiliate;

- con elargizioni e donazioni." (doc. G)

- la

richiesta attorea non è stata contestata dal convenuto, il quale non è intervenuto

in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei

contributi allestito dall’attrice;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

- infatti,

le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il

calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo 1. ottobre 2001 – 31

dicembre 2003 e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

ricordati in precedenza e tiene inoltre conto dei versamenti effettuati dal datore

di lavoro;

- in quanto

stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo

di fr. 44'673.-- relativo ai contributi non pagati, come pure l'importo di fr.

200.-- per spese di diffida (doc. G) e fr. 150.-- per spese di esecuzione (cfr.

art. 4 Condizioni d’affiliazione, doc. B; cfr. Tariffa costi amministrativi

allegata alla decisione d'affiliazione; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere

confermato;

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 17 febbraio

2004 su fr. 44'873.--;

- ricordato

come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché il convenuto è palesemente in

mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei

contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104

CO), la domanda dev'essere accolta;

- pertanto

il convenuto dev’essere condannato a versare

fr.

Considerandi

45'023.-- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2004 su

fr.

44’873.--;

- con la

petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite

pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss,

251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr.

45'023.-- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2004 su fr. 44'873.-- senza che

il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di

temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V

285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in

re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di

temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF

128.

V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario

o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o

dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in

cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non

si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non

arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere

la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF

112.

V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non

significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza

di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte

ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado

ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287s; AHI Praxis 1998 p.

189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione

in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare

un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e

non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124

V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

- nel caso

in esame il convenuto non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviategli

dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuto in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il

comportamento del convenuto va considerato temerario. Di conseguenza vanno

poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 400.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti),

il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è

deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V

403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art.

159.

cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a

ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in

causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha

introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro,

l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha,

di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150

consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in

re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli

assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una

persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di

ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere

complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di

tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);

- nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§) Di

conseguenza CV 1 è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore

LPP, __________ fr. 45'023.-- a titolo di contributi previdenziali e spese

dovuti per il periodo 1. ottobre 2001 - 31 dicembre 2003, oltre interessi al 5%

dal 17 febbraio 2004 su fr. 44'873.--.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

dell'UE di __________ per fr. 45'023.-- oltre interessi al 5% dal 17 febbraio

2004 su fr. 44'873.--.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 400.-- sono poste a carico del convenuto.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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