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Decisione

34.2004.7

domanda di condanna del datore di lavoro all'affilliazione all'istituto di previdenza

15 settembre 2004Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori che hanno compiuto i diciassette

anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320

franchi (dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo

che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio

dopo che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione

obbligatoria."

"

Il Consiglio federale determina quali categorie

di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione

obbligatoria."

Per gli

anni 1999 e 2000 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava

a fr. 24'120, negli anni 2001 e 2002 a

fr. 24'720 (cfr. art. 5 OPP2 e le relative modifiche).

L'art. 2

OPP2 dispone che se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un

periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe

percepito per un anno intero d'occupazione.

Inoltre,

giusta l’art. 1 cpv. 1 OPP2:

"

I seguenti salariati non sottostanno

all’assicurazione obbligatoria:

a. i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto

all’obbligo di versare contributi all’AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato

non superiore ai tre mesi;

se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il

salariato é assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;

c. i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già

obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se

esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;

d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai

sensi dell’AI;

e. i

seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi

lavorano:

1. i

parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;

2.

i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per

gestirla personalmente."

D'altra parte,

giusta l'art. 46 LPP il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al

servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo è superiore al

salario minimo comportante l'obbligo assicurativo può farsi assicurare

facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza

a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, se le disposizioni interne lo

prevedono. Inoltre, il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un

istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario

che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di

previdenza, se le disposizioni regolamentari non lo escludono, sia presso

l'istituto collettore ritenuto come in questi casi il datore di lavoro deve

rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui

(cpv. 2 e 3 dell'art. 46 LPP; cfr. anche gli art. 28segg OPP2).

Infine,

conformemente all’art. 7 cpv. 2 LPP:

"

È tenuto conto del salario determinante giusta

la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."

L'art. 3

cpv. 1 OPP2 prevede a questo proposito che:

"

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può

derogare al salario determinante nell’AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo

salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti

per l’anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle

professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono

irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."

2.4. Nel caso

concreto, emerge dagli atti di causa che dal 1.ottobre 1999 al 31 luglio 2002

un rapporto di lavoro legava l’attore alla CV1.

In

effetti, dall'inserto risulta che quest'ultima in data 20 settembre 1999 ha

presentato alla competente autorità cantonale una domanda intesa

all'ottenimento del permesso per lavoratori stranieri per AT1 (doc. B e C) e

nell'agosto 2001 ha sottoscritto la relativa domanda di proroga (doc. D).

Agli atti

è pure stata versato lo scritto del 24 maggio 2002 con il quale la CV1 ha

disdetto il contratto di lavoro con effetto a decorrere da fine luglio 2002

(doc. E).

L'esistenza

di un rapporto di lavoro tra le parti dal 1. ottobre 1999 al 31 luglio 2002 è

pure confermato dall’estratto del conto individuale AVS relativo all’attore,

datato 8 settembre 2003 (doc. Z), dal quale si evince come l’ex datrice di

lavoro abbia peraltro regolarmente dedotto dallo stipendio lordo dell’attore i

contributi AVS/AI/APG/AC riversandoli, assieme ai contributi di sua spettanza,

alla Cassa di compensazione competente conformemente a quanto disposto

dall’art. 14 cpv. 1 LAVS (doc. Z).

Del resto

la convenuta non ha mai contestato di avere avuto alle proprie dipendenze, nel

succitato periodo, AT1.

Poiché lo

statuto di salariato, rispettivamente d’indipendente, ai sensi dell’AVS è

determinante anche per la previdenza professionale (RCC 1985 p. 369; Stauffer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht – Die berufliche Vorsorge, Zürich

1996, ad art. 2 cpv. 1, p.to 1, p. 2), si deve ammettere che l'attore era un

salariato anche per quanto concerne la LPP.

2.5. Per quanto

riguarda lo stipendio determinante, il regolamento del __________, alla quale

la convenuta è affiliata ai fini dell’attuazione della previdenza professionale

dei suoi dipendenti (doc. V, XVI), non prevede alcuna particolare deroga alla

nozione di salario determinante secondo la LAVS.

In

effetti, gli art. 1.4. e 1.5. del regolamento dispongono semplicemente che il

salario annuale è determinante per il calcolo del salario assicurato (doc.

XVI/2).

In queste

condizioni deve essere ammesso che il salario determinante dal punto di vista

della previdenza professionale è quello determinante ai sensi dell’AVS,

conformemente all’art. 7 cpv. 2 LPP.

Nel caso di

specie tuttavia, gli stipendi annuali AVS annunciati dalla datrice di lavoro

alla Cassa di compensazione competente per gli anni 1999 a 2002 (doc. Z), non

corrispondono né alle cifre indicate nei certificati di salario emessi dalla CV1,

tramite il suo rappresentante, in data 5 giugno 2003 su richiesta dell'ex

dipendente (doc. P, Q) né ai salari che AT1 dichiara di aver percepito e che si

evincono dagli estratti del conto bancario sul quale veniva accreditato

mensilmente il salario (doc. AA, BB, CC, DD, EE).

Negli anni

rilevanti i salari in questione presentano le seguenti discrepanze:

Salari annunciati a Cassa comp. (lordi)

(doc. Z)

Certificati di salario del 5.6.03 (doc.

P, Q) (lordi)

Salari netti percepiti (estratti

bancari, doc. EE, AA, DD)

1999

● annui

● mensili

3'900.-

1'300.-

4'569.65

1'523.20

4'300.-

1'433.-

2000

● annui

● mensili

26'640.-

2'220.-

22'619.80

1'885.-

23'400.-

2'000.-

salvo gennaio 1'700, febbraio 1'800, marzo

1'900;

fr. 1'950 mensili medi

2001

● annui

● mensili

26'640.-

2'220.-

23'305.25

1'942.10

24'000.-

2'000.-

2002

● annui

● mensili

15'622.-

2'231.70

13'594.70

1'942.10

14'000.-

2'000.-

Tenendo conto

delle deduzioni operate dalla convenuta sui salari lordi (cfr. doc. P, Q), gli

stipendi netti che l'attore dichiara di aver percepito e che si evincono

dagli estratti bancari prodotti in causa (doc. AA-EE), corrispondono ai

seguenti salari lordi:

1999: fr.

4'912,35 annui pari a fr. 1637.45 mensili

2000:

fr. 26'731,55 annui pari a fr. 2'227,60 mensili (medi)

2001:

fr. 27'417 annui pari a fr. 2'284,75 mensili

2002:

fr. 15'993,25 annui pari a fr. 2'284,75 mensili

Ora, ritenuta

l'attendibilità degli estratti bancari prodotti dall'attore (doc. EE, AA-DD) e

considerato come la convenuta, dopo aver fornito precedentemente alla presente

lite informazioni divergenti sui salari erogati (cfr. doc. Z, P, Q), non ha

contestato in corso di causa gli importi indicati dall'ex dipendente, questo

Tribunale ritiene provato con il grado di verosimiglianza preponderante, valido

nel settore della sicurezza sociale (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr.

85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 e 208 ; RAMI 1994 p.

210/211), che __________, nel periodo litigioso, ha percepito dalla convenuta i

salari da lui indicati e riassunti sopra.

Ne

consegue che AT1, negli anni 2000-2002, ha percepito dalla convenuta un salario

annuo lordo sempre superiore al limite fissato dalla legge (di fr. 24'120 nel

2000, fr. 24'720 nel 2001 e 2002; vedi l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche e

il consid. 2.3.). Nel 2000 egli ha infatti percepito fr. 26'731,54 e nel 2001 fr.

27'417; nel 2002 il salario lordo annuo che l'attore avrebbe percepito per un

anno intero d'occupazione (cfr. l'art. 2 OPP2 citato al consid. 2.3 e SZS 1991

p. 30) è di fr. 27'417.

Durante il

1999 invece, avendo AT1 percepito, nei tre mesi in cui ha lavorato per la

convenuta, fr. 4'912,35 annui pari a fr. 1637.45 mensili e, quindi,

considerando un salario annuo (cfr. l'art. 2 OPP2 succitato) di fr. 19'649,40,

non è stato raggiunto il salario minimo determinante (per l'anno 1999 il

salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava a fr. 24'120 giusta

l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche). Per questo periodo, ritenuto come il

reddito annuo percepito da AT1 nel 1999 complessivamente, vale a dire dai vari

datori di lavoro, supera l'importo di coordinamento (cfr. doc. Z dal quale si

evince che l'attore ha percepito nel 1999 anche fr. 12'516 nei sei mesi di

attività per la __________), all'attore resta comunque di principio aperta la

possibilità di assicurarsi facoltativamente presso l'istituto collettore o

(salvo norme regolamentari divergenti) presso l'istituto di previdenza al quale

è affiliata la __________ (considerato come il salario percepito dall'attore

per quest'ultima ditta, rapportato su base annua - fr. 25'032 - , ha raggiunto

il limite per l'affiliazione obbligatoria), informando l'ex datrice di lavoro

qui convenuta, dalla quale potrà se del caso pretendere il pagamento della metà

dei contributi dovuti (cfr. l'art. 46 cpv. 2 LPP, art. 31 OPP2; cfr. anche il

consid. 2.3).

2.6. In tali

circostanze, AT1, nato nel __________, adempiva alle condizioni di salario e di

età per essere obbligatoriamente

assicurato ai sensi della LPP dal gennaio 2000 al luglio 2002 per i rischi

morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP), a meno che appartenesse ad

una delle categorie di salariati definite all’art. 1 cpv. 1 OPP2 (cfr. consid.

2.3).

A tale proposito, va

segnatamente esaminata la questione di sapere se AT1, che lavorava alle

dipendenze della AT1 solo nella misura del 50% ed era occupato nella misura del

restante 50% per altri datori di lavoro, non fosse da considerare impiegato per

la convenuta solo a titolo accessorio, fatto questo che escluderebbe

l'obbligo assicurativo giusta l'art. 1 cpv. 1 lit. c) OPP2.

2.7. Giusta

l’art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2, non sottostanno all’assicurazione obbligatoria i

salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente

assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività

lucrativa indipendente a titolo principale.

La

nozione di attività accessoria non è definita nell’OPP2 e non sono nemmeno

state allestite direttive in merito, allo scopo di affidare la soluzione del

problema all’esperienza pratica: la distinzione fra attività principale ed

accessoria è pertanto spesso difficile e deve essere fatta tenendo conto delle

circostanze specifiche (Ufficio Federale delle Assicurazioni sociali, Problemi

di assoggettamento alla LPP, RCC 1985 p. 377 segg.).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni sottolinea a tale proposito (SZS 1998

p. 381 consid. 3b) che il senso di questa disposizione è di evitare, per quanto

possibile, che un lavoratore, che esercita contemporaneamente diverse attività

presso vari datori di lavoro, sia per ogni una di esse assicurato

obbligatoriamente. L’art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2 pone pertanto il principio che

il lavoratore che è al servizio (contemporaneamente) di vari datori di lavoro,

con attività accessorie rispetto ad un'altra, è sottoposto all’assicurazione

obbligatoria solo per la sua attività principale; egli ha tuttavia la possibilità

di farsi assicurare, a titolo facoltativo, per i redditi provenienti dalle sue

attività accessorie (art. 46 LPP, art. 1 cpv. 4 OPP2; vedi anche RCC 1985 p.

377 segg.; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern

1989, §14, N. 29, p. 277; DTF 120 V 15).

Anche in

assenza di una definizione legale dell’attività accessoria, si può parlare di

una tale attività solo nel caso in cui il lavoratore interessato esercita,

accanto ad un determinato lavoro, un’altra attività lucrativa.

L’espressione

“accessoria” implica inoltre che l’altra attività lucrativa esercitata

parallelamente rappresenti l’attività principale. Ciò significa che quest’ultima

deve comparativamente assorbire la capacità lavorativa dell’interessato “in

modo per lo meno preponderante”. Il criterio di confronto è l’elemento

temporale della prestazione lavorativa. È dunque determinante per un contratto

di lavoro relativo ad un’attività accessoria che il tempo convenuto per la

prestazione da svolgere sia più limitato di quello impiegato per eseguire le

altre mansioni principali (vedi Brühwiler, op. cit., § 22, N. 22, p. 481).

La misura

temporale dell’occupazione dovrebbe di regola corrispondere, considerato un

lasso di tempo di una certa durata, alle capacità lavorative investite. Nel

caso in cui le attività da paragonare impegnano il lavoratore per un lasso di

tempo simile, devono essere considerati in modo sussidiario altri criteri come

l’ammontare dello stipendio, la natura dell’attività, la stabilità dell’occupazione

e il punto di vista dell’interessato.

Riassumendo

si può parlare di attività accessoria solo nel caso in cui il lavoratore

esercita, a lato del suo normale tempo di lavoro giornaliero, settimanale o

mensile, attività di minor entità. Il lavoratore deve inoltre, come ulteriore

condizione, essere già assicurato o almeno assicurabile ai sensi della LPP per

la sua attività principale: altrimenti rimane sottoposto all’assicurazione

obbligatoria per la sua attività accessoria (art. 1 cpv. 1 lit. c in fine OPP2;

vedi Brühwiler, op. cit., § 22, N. 22 e 23, p. 480-481 e riferimenti; RCC 1985

p. 377 segg.).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 125 V 475, l’Alta Corte ha considerato come attività

accessoria l’occupazione di una persona che, accanto ad un’attività settimanale

di 42 ore presso la parrocchia, lavorava 16,8 ore alla settimana presso

un’organizzazione in favore di asilanti. Trattandosi, la seconda, di

un’attività esercitata fuori dal tempo normale di lavoro, è stata giudicata

“accessoria”.

L’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali menziona inoltre alcuni esempi teorici che

possono fornire criteri di distinzione (RCC 1985 p. 378 e 379):

- quando

un maestro insegna in due scuole diverse, la durata di ogni mandato può essere

determinante per distinguere quale delle due attività deve essere considerata

come accessoria o principale. Si potrebbe dunque ammettere che la scuola alla

quale egli dedica meno tempo durante l’anno lo consideri come non assoggettato

obbligatoriamente alla LPP, essendo l’attività accessoria. La scuola nella

quale il maestro è assunto per una durata più lunga dovrebbe annunciarlo al suo

istituto di previdenza, in quanto vi esercita la sua attività principale;

- nel

caso di uno psicologo che, accanto alla sua attività indipendente presso il suo

studio, è assunto come salariato in un stabilimento ospedaliero; il reddito

conseguito può costituire un criterio determinante per distinguere l’attività

principale da quella accessoria.

Val la

pena anche di menzionare che la nozione di attività accessoria si incontra pure

all’art. 23 cpv. 3 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI). Ai sensi di questa norma

infatti è considerato guadagno accessorio ogni guadagno che un assicurato trae

da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da

un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente (su questa definizione cfr. DTF 123 V 230, DTF 120 V 515).

Infine, per la

più recente giurisprudenza del TFA, nell'evenienza di due attività esercitate

al 50% parallelamente in modo duraturo, nella stessa misura, con pari intensità

e a condizioni salariali paragonabili, non si può parlare di un'attività

accessoria, ma si è confrontati con due attività principali equivalenti. Se il

corrispettivo percepito in ognuna di esse supera il salario minimo di cui

all'art. 7 LPP, il lavoratore è obbligatoriamente assicurato presso gli

istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro (DTF 129 V 132).

Le conclusioni

che precedono in merito alla nozione di attività accessoria sono già state

fatte proprie dal TCA in una recente sentenza del 19 novembre 2003 nella causa

M. (34.2002.43).

2.8. Nel caso

concreto, al fine di stabilire se la CV1 aveva l’obbligo di assicurare AT1 per

la parte obbligatoria LPP, occorre determinare se l’attività svolta per conto

dalla convenuta aveva un carattere accessorio e, se questo è il caso, accertare

se l’attore era già obbligatoriamente assicurato per la sua attività

principale.

Per quanto

riguarda il primo aspetto, risulta dagli atti, e in particolare dall'estratto

del conto individuale AVS dell'attore (doc. Z), che quest'ultimo, nel periodo

litigioso, accanto all'attività svolta per la CV1 con un pensum del 50%

svolgeva, nella restante capacità lavorativa, un'altra attività lucrativa.

Mentre nel periodo da aprile 2000 a settembre 2001 l'interessato era alle

dipendenze della __________ con uno stipendio mensile medio di fr. 2'805,40 al

mese (cfr. doc. Z e anche doc. GG, HH e XIII), da ottobre 2001 a luglio 2002 ha

lavorato per la __________ con una retribuzione media di fr. 3'033,35 mensili

(doc. Z, PP, XIII). Dal contratto di lavoro concluso con la __________ agli

atti si evince come l'attore fosse stato assunto da questa ditta nella misura

del 50% (doc. SS).

Come è

stato accertato sopra (consid. 2.4.), dalla convenuta AT1 ha percepito

mensilmente fr. 2'227,60 nel 2000 e fr. 2'284,75 nel 2001 e 2002.

Alla luce

di questi elementi bisogna concludere, con il grado di verosimiglianza

preponderante valido nel settore della sicurezza sociale (DTF 125 V 195 consid.

2; SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269 e riferimenti; cfr. sopra consid. 2.4.), che nel

periodo in questione l'attore avesse suddiviso la sua capacità lavorativa in

modo equo tra due attività lucrative esercitate parallelamente e a titolo

principale, ciascuna nella misura del 50%. Il tempo investito per le due

attività esercitate in contemporanea era paragonabile. Inoltre, anche dal punto

di vista della rimunerazione, le attività svolte dall'interessato si

equivalevano. Se infatti il reddito mensile realizzato nell’ambito

dell’attività svolta per la convenuta (fr. 2'227.60 risp. fr. 2'284,75; cfr. consid.

2.5.) era inferiore a quello percepito dalla __________ e dalla __________ (fr.

2'805,40 risp. 3'033,35; cfr. doc. Z), alla luce della giurisprudenza del TFA

ricordata al considerando che precede, tale differenza non è comunque tale da

far apparire l'attività svolta per la CV1 di minor entità e, quindi, accessoria

a quelle effettuate alle dipendenze degli altri datori di lavoro.

Si deve

di conseguenza ammettere che l’attività svolta da AT1 per conto della CV1 nel

periodo qui considerato non presentava un carattere accessorio ai sensi della dottrina

e della giurisprudenza.

Mancando

la premessa per l’applicazione dell’art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2 non occorre

esaminare se l'attore era già obbligatoriamente assicurato per un’attività

principale (art. 1 cpv. 1 lit. c OPP2 in fine).

Considerato

quindi come l'attore abbia esercitato, nel periodo gennaio 2000 - luglio 2002 (cfr.

il consid. 2.5. in fine), due attività principali e equivalenti al 50%

superando in ognuna di esse il salario minimo di cui all'art. 7 LPP, giusta la

ricordata giurisprudenza doveva essere assicurato obbligatoriamente presso gli

istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro (DTF 129 V 132). Anche

per l'attività svolta per la convenuta l’attore doveva quindi essere annunciato

ai sensi della LPP per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1

LPP).

La CV1

non avendo notificato AT1 all’istituto previdenziale competente, ha violato gli

obblighi legali e regolamentari (cfr. l'art. 3.1. del contratto d'adesione,

XVI/5) che le incombevano.

2.9. Per quanto

riguarda il versamento dei contributi, il datore di lavoro, tranne nei casi in

cui assume interamente a suo carico l’onere contributivo, preleva i contributi

dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all’istituto di previdenza, nella

misura stabilita dal relativo regolamento (art. 66 LPP); egli è infatti l’unico

debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Sui contributi non pagati

alla scadenza l’istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Nel caso

di specie, ai sensi dell'art. 4.2. del regolamento e dell'art. 3.2. del

contratto d'adesione (cfr. doc. XVI/2 e 5), il contributo dell’assicurato è

prelevato sul suo stipendio ed è trasferito ogni mese al fondo di previdenza

unitamente al contributo del datore di lavoro.

Di

conseguenza l’obbligo contributivo della convenuta concernente la previdenza

professionale del suo ex dipendente AT1 deve essere ammesso, poiché previsto

sia dalla legge sia dal regolamento applicabile.

2.10. Per quanto

concerne l’ammontare dei contributi, gli stessi andranno calcolati dalla

fondazione di previdenza interessata, la __________, sulla base dei salari

accertati da questa Corte al consid. 2.5. (e meglio fr. 26'731,55 nel 2000, fr.

27'417 nel 2001 e fr. 15'993,25 nel 2002) e, quindi, degli articoli di legge

(art. 50 e 66 LPP) e regolamentari (cfr. art. 49 cpv. 1 LPP) applicabili.

Il relativo

conteggio dovrà quindi essere trasmesso alla convenuta perché provveda al

pagamento dei contributi dovuti, nella sua qualità di unica debitrice degli

stessi.

2.11. Di

conseguenza, in parziale accoglimento della la petizione, la CV1 deve essere

condannata ad assicurare l'attore alla __________ retroattivamente, a decorrere

dal 1. gennaio 2000 e sino al 31 luglio 2002 con conseguente versamento dei

contributi previdenziali dovuti relativamente a tale periodo e che dovranno

essere calcolati sulla base dei salari accertati al consid. 2.5. che precede.

2.12. Secondo la

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo dell'art. 8 cpv. 2

della LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Il TFA ha

tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS

1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerità è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un

opinione palesemente illegale o nel caso in cui una parte viola un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti,

provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza,

malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite

la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in

causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere

che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate

tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28

gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

Nel caso

in esame la convenuta, benchè affiliata alla __________, non ha provveduto ad

annunciare all’istituto di previdenza il proprio dipendente AT1 né, quindi, a

versare i contributi dovuti a favore del medesimo, non ha dato seguito alle

richieste di informazione e pagamento inviatele da quest’ultimo, rendendo

necessaria la presente procedura nel corso della quale non è intervenuta in

causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini

per la presentazione della risposta, II e III) e non ha fornito alcuna

collaborazione nel corso dell’istruttoria. Alla luce della suesposta

giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario; di

conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr.

STCA del 4 gennaio 2002 nella causa Ist. coll.- V., 34.1999.32);

2.13. D'altra

parte, per quanto concerne la rifusione delle ripetibili, il

tema non

è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Considerandi

II principio, enunciato

dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui

il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in

materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n.

4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000

pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile

all'AZ, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro

tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante

giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a

ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile

dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Vi ha provveduto, nel

Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal

giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di

patrocinio".

II diritto è dunque

riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo

ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di

procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V

86.

consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid.

4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere

esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso e patrocinato in causa (DTF

126.

V 150).

A

proposito del requisito del patrocinio in causa, il TFA, nella sentenza

pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V

278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière

de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse

des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens,

tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que

pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour

de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable

lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés

(ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre

des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération

suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis

(arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du

3.

février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre

1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction

du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato

INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du

28.

mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid.

4.

non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28

novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique

(arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié

F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt

non publié S. du 3 février 1999)."

In

applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito della causa, la CV1

verserà all'attore, rappresentato dall'avvocato della sua assicurazione

protezione giuridica, un importo a titolo di spese ripetibili di fr. 1'300.

2.14

L’art. 181

del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o

pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un

reato di azione pubblica, é tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore

pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

Nella

fattispecie, la datrice di lavoro oltre a non aver notificato all'istituto

previdenziale il proprio dipendente soggetto, come visto, ad obbligo

assicurativo, risulta aver altresì annunciato alla competente Cassa di compensazione

importi inferiori a quelli effettivi (e non corrispondenti neppure a quelli

indicati nei certificati di salario). Richiamati in particolare gli artt. 87 e

segg. LAVS e 75 e segg. LPP, si giustifica pertanto la trasmissione di copia

della presente sentenza e degli atti di causa al Ministero pubblico affinché

verifichi l'eventuale commissione di reati di azione pubblica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza, la CV1, __________, è condannata ad assicurare AT1 presso la __________

per il periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 luglio 2002 con conseguente versamento

dei relativi contributi della previdenza professionale, conformemente ai considerandi.

2.- La tassa di

giustizia e le spese, per globali fr. 800.-- sono poste a carico della CV1, __________,

la quale verserà a AT1 fr. 1'300 a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa).

3.- Copia della

presente sentenza e dei relativi atti di causa sono trasmessi per ragioni di

competenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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