34.2004.70
mancato versamento dei contributi; domanda di condanna al versamento; riconoscimento del debito e conseguente stralcio della causa per intervenuto accordo tra le parti
31 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
34.2004.70
Data decisione, Autorità:
31.01.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento dei contributi; domanda di condanna al versamento; riconoscimento del debito e conseguente stralcio della causa per intervenuto accordo tra le parti
CONTRIBUTI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.70
FC/sc
Lugano
31 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 9 dicembre 2004 inoltrata
da
Fondaz. istituto collettore LPP, ______________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
- letti ed esaminati gli atti;
- richiamata la petizione 9 dicembre 2004 con cui la Fondazione istituto
collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare il convenuto al versamento di
fr. 12'974.10, oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10 a
titolo di contributi previdenziali (e spese) relativi al periodo 1. aprile 2003
- 30 giugno 2004, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al
PE n. __________ dell'UE di __________, nonché la rifusione di ripetibili;
- vista la risposta di causa
29 dicembre 2004 con cui il convenuto ha
dichiarato:
" Con la presente
mi permetto di farvi avere la mia risposta di causa sulla petizione inoltrata
dalla Fondazione istituto collettore LPP del 9 dicembre 2004.
In effetti non viene da me contestato
l'affiliazione alla Fondazione neppure il conteggio presentato dalla stessa sui
contributi scaduti e scoperti.
La situazione di mercato pure il mio stato
di salute hanno portato la mia ditta in una grave situazione economica. Durante
gli ultimi 2 anni sono stato spesso nell'impossibilità di poter svolgere al 100
% la mia attività a causa della mia salute. Inoltre la situazione del mercato e
peggiorata e la mia preoccupazione era di saldare i stipendi dei miei
dipendenti posticipando il pagamento di altri debiti. Purtroppo la situazione
non è migliorata e pertanto non sono in grado di far fronte a tutte le spese
correnti.
Per i motivi sopraelencati mi vedo costretto
a chiudere la mia attività per inizio annuo.
Non è mia prassi a non pagare i debiti ma
con una rendita AVS inferiore a CHF 1'300.00 e senza più l'attività lucrativa
mi è impossibile proporvi un piano di rientro." (Doc. III)
- richiamato
lo scritto 21 gennaio 2005 con cui parte attrice ha osservato:
" In merito alla
vs. richiesta del 11.01.2005, abbiamo preso atto delle osservazioni della
controparte che non contesta nè l'affiliazione, nè l'importo posto in
esecuzione. Le stesse vengono interpretate nel senso di un riconoscimento di
debito e di un ritiro dell'opposizione.
Al signor CV 1 esprimiamo tutta la nostra
umana comprensione per la delicata situazione con la quale è confrontato, ma da
parte nostra non possiamo esimerci di dar seguito a nostro mandato.
Pertanto, si richiede che la causa venga
stralciata dai ruoli per omologazione conforme alla legge." (Doc. V)
- considerato come di fatto tra le parti sia venuto in essere un
accordo nel senso del riconoscimento concorde del debito posto in esecuzione dalla
Fondazione Istituto collettore LPP nei confronti di CV 1 e rilevato d’altro
canto come l'accordo intercorso tra le parti possa essere omologato in quanto
conforme alla legge e ai fatti, la causa potendo quindi essere stralciata dai
ruoli in quanto priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 pag. 167 consid. 4a; STFA del 10 marzo 1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF
Fatti
112 V 175/176, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in: BJM 1989 pag. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 502);
- che di conseguenza l'opposizione interposta
al PE n. __________ del 6 settembre 2004
dell'UE
di __________ deve essere rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 12'974.10
oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10;
- che
non si assegnano ripetibili (DTF 128 V 133s; AHI Praxis 2000 pag. 337);
viste
le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La causa é stralciata
dai ruoli;
Considerandi
2.
- E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ del 6 settembre
2004.
dell'UE di __________ per l’importo di fr. 12'974.10 oltre interessi al 5%
dal 28 agosto 2004 su fr. 12'824.10;
3.
- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
4.
- Intimazione
agli interessati, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la
facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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