34.2004.71
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
6 settembre 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.71
Data decisione, Autorità:
06.09.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.71
rg/td
Lugano
6 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 13
dicembre 2004 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
3. CV 3
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con
sentenza 18 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 9 dicembre 2004, il
Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________
e CV 1, disponendo, secondo quanto pattuito dalle parti, la ripartizione a metà
delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- il
Pretore ha in seguito trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al
TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i
dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex
coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti
di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- in
corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui
risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si
dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA;
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
Fatti
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- giusta
l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della
presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta
che al momento del matrimonio (21 maggio 1999) CV 1 disponeva presso la __________
- presso cui è stato assicurato a far tempo dal maggio 1994 - di una prestazione
di libero passaggio ammontante a fr. 12'348.15 (XXV);
-
al momento del divorzio CV 1 disponeva per contro di un avere di libero
passaggio di fr. 27'641.35 presso la CV 2 (XXVII) come pure di un avere di
libero passaggio di fr. 1'174.80 presso la CV 3 (XIII);
- ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit.,
CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in
ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non
soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è
titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau
droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,
Art. 122, N. 65ss);
- l'avere
di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 12'348.15) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'653.80) - calcolati
applicando il tasso del 4% sino al 31 dicembre 2002, del 3.25% dal 1. gennaio
2003.
e del 2.25% dal 1. gennaio 2004 e sino la data del divorzio [art. 12 lett.
b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004] - deve quindi essere
cifrato in fr. 15'001.95;
- di
conseguenza l'avere di previdenza di CV 1 accumulato durante il matrimonio e
soggetto a divisione ammonta a fr. 13'814.20 (28'816.15 – 15'001.95);
-
il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 6'907.10
(13'814.20 : 2);
- per
quanto riguarda AT 1, dal fascicolo risulta che all'epoca del matrimonio essa
non disponeva di alcun avere previdenziale mentre che al momento del divorzio
essa aveva acquisito presso la AT 2 una prestazione d’uscita pari a fr.
2'672.-- (VIII);
-
il credito a favore di CV 1 ammonta pertanto a fr. 1'336.-- (2'672 :
2);
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 5'571.10;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 5'571.10 - di cui, proporzionalmente fr. 5'342.70 a carico del conto di
libero passaggio presso la CV 2 e fr. 228.40 a carico del conto di libero
passaggio presso la CV 3 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di
cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9
dicembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8
aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18
luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito
a favore di AT 1 presso la AT 2, dove essa risulta attualmente assicurata (V);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 13'814.20.
2.
-
La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 2'672.--.
3.
- E'
fatto ordine alla CV 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________
intestato a __________, di versare alla AT 2 (contratto d’adesione n. __________)
a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr. 5'342.70 oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 dicembre 2004.
4.
- E'
fatto ordine alla CV 3, __________, a carico del conto di libero
passaggio n. __________ intestato a CV 1, di versare alla AT 2 (contratto
d’adesione n. __________) a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr.
228.40
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9
dicembre 2004.
5.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
6.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster