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Decisione

34.2004.71

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio

6 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- giusta

l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della

presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130.

V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

-

dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta

che al momento del matrimonio (21 maggio 1999) CV 1 disponeva presso la __________

- presso cui è stato assicurato a far tempo dal maggio 1994 - di una prestazione

di libero passaggio ammontante a fr. 12'348.15 (XXV);

-

al momento del divorzio CV 1 disponeva per contro di un avere di libero

passaggio di fr. 27'641.35 presso la CV 2 (XXVII) come pure di un avere di

libero passaggio di fr. 1'174.80 presso la CV 3 (XIII);

- ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)

stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),

indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto

previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits

en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du

divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit.,

CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in

ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non

soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è

titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau

droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,

Art. 122, N. 65ss);

- l'avere

di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 12'348.15) aumentato degli

interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'653.80) - calcolati

applicando il tasso del 4% sino al 31 dicembre 2002, del 3.25% dal 1. gennaio

2003.

e del 2.25% dal 1. gennaio 2004 e sino la data del divorzio [art. 12 lett.

b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004] - deve quindi essere

cifrato in fr. 15'001.95;

- di

conseguenza l'avere di previdenza di CV 1 accumulato durante il matrimonio e

soggetto a divisione ammonta a fr. 13'814.20 (28'816.15 – 15'001.95);

-

il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 6'907.10

(13'814.20 : 2);

- per

quanto riguarda AT 1, dal fascicolo risulta che all'epoca del matrimonio essa

non disponeva di alcun avere previdenziale mentre che al momento del divorzio

essa aveva acquisito presso la AT 2 una prestazione d’uscita pari a fr.

2'672.-- (VIII);

-

il credito a favore di CV 1 ammonta pertanto a fr. 1'336.-- (2'672 :

2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 5'571.10;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 5'571.10 - di cui, proporzionalmente fr. 5'342.70 a carico del conto di

libero passaggio presso la CV 2 e fr. 228.40 a carico del conto di libero

passaggio presso la CV 3 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di

cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9

dicembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8

aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18

luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito

a favore di AT 1 presso la AT 2, dove essa risulta attualmente assicurata (V);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e

sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 13'814.20.

2.

-

La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 2'672.--.

3.

- E'

fatto ordine alla CV 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________

intestato a __________, di versare alla AT 2 (contratto d’adesione n. __________)

a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr. 5'342.70 oltre interessi

compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 dicembre 2004.

4.

- E'

fatto ordine alla CV 3, __________, a carico del conto di libero

passaggio n. __________ intestato a CV 1, di versare alla AT 2 (contratto

d’adesione n. __________) a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr.

228.40

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9

dicembre 2004.

5.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

6.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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