34.2005.1
incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale
1 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.1
Data decisione, Autorità:
01.02.2005, TCA
Titolo:
incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale ed avente per oggetto l'incasso di contributi previdenziali non pagati dal datore di lavoro)
IRRICEVIBILITÀ
art. 14 LALEF
art. 82 LEF
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.1
RG
Lugano
1° febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto che
- con
istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente
tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di
pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________
al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un
credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale
dovuti dalla società escussa;
Considerandi
- giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
- per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero
passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi
previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e
riferimenti);
- in casu,
come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha
avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di
contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;
- l'escussa
ha interposto opposizione;
- giusta
l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione;
- in concreto
la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del
credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che
fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex
art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III
60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti
con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito
riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- per
applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a
procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi
dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- stante
quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel
merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e
gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________
quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art.
21.
Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'istanza
28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza
conformi alla LPP.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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