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Decisione

34.2005.1

incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale

1 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.1

Data decisione, Autorità:

01.02.2005, TCA

Titolo:

incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale ed avente per oggetto l'incasso di contributi previdenziali non pagati dal datore di lavoro)

IRRICEVIBILITÀ

art. 14 LALEF

art. 82 LEF

art. 73 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.1

RG

Lugano

1° febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto che

- con

istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente

tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di

pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________

al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un

credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale

dovuti dalla società escussa;

Considerandi

- giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente

nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza

unica (art. 8 LALPP);

- per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero

passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi

previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e

riferimenti);

- in casu,

come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha

avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di

contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;

- l'escussa

ha interposto opposizione;

- giusta

l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,

per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella

amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in

forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente

l'opposizione;

- in concreto

la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del

credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che

fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex

art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III

60ss; Praxis 73 n. 195);

- infatti

con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito

riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;

- per

applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a

procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi

dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

- stante

quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel

merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e

gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________

quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art.

21.

Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Questo

Tribunale non è competente a statuire nel merito

dell'istanza

28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza

conformi alla LPP.

2.- Gli atti

sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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