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Decisione

34.2005.13

mancato versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna al versamento

11 maggio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26

ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose

disposizioni. Per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,

128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame,

posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo

1. gennaio - 30 novembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente

pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26

novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C

205/03] consid. 1);

- l'art. 11

cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato;

- l’Istituto

collettore è un istituto di previdenza obbligato, tra l’altro, ad affiliare

d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un

istituto di previdenza rispettivamente ad affiliare i datori di lavoro che ne

facciano richiesta (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a e b LPP);

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler,

Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- le

modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento

dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in vigore dal 1.

gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui

vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato;

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi

obblighi:

- con il suo

patrimonio e il reddito dello stesso;

- con le prestazioni

di libero passaggio e i versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative

provenienti dal contratto d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti

dal contratto d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia

in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi

del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione

trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.)

dalle nuove aziende affiliate;

- con elargizioni e

donazioni."

- l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva sollevata in ”ordine” (recte: nel merito) dalla

convenuta non ha pregio. La pattuizione operata in sede di regolazione delle

conseguenze accessorie del divorzio secondo cui “i debiti

dell’unione coniugale ed in particolare quelli attinenti alla gestione del __________

verranno assunti dal marito” configura infatti,

a non aver dubbi, contratto di assunzione interna di debito tra debitore ed

assuntore ai sensi dell’art. 175 CO, ritenuto che giusta l’art. 176 cpv. 1 CO

la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del

debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l’assuntore e il creditore,

condizione che nella specie non risulta adempiuta, nulla in merito ad

un’eventuale accettazione ai sensi dell’art. 176 cpv. 3 CO da parte del

creditore essendo stato addotto né tantomeno provato dalla convenuta;

- per il

resto la richiesta attorea non è stata contestata, la convenuta avendo per

altro pure dato atto della pertinenza della documentazione versata agli atti

dalla Fondazione attrice a sostegno della propria pretesa;

Considerandi

- il calcolo

del debito contributivo effettuato dalla Fondazione attrice risulta effettivamente

suffragato dalla necessaria documentazione; le persone assicurate e i salari

erogati risultano dai documenti di causa; il calcolo dei contributi dovuti

relativamente al periodo 1.gennaio – 30 novembre 2003 e rimasti insoluti si

fonda su questi elementi e su quelli ricordati in precedenza e tiene conto

delle mutazioni intervenute;

- alla luce

delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sulla scorta della

documentazione in atti, all’attrice deve essere riconosciuto un credito di fr.

2'874.45 per contributi previdenziali scoperti nel periodo 1. gennaio - 30

novembre 2003, oltre all’importo di fr. 100.-- per spese di diffida e di

fr. 150.-- per spese di esecuzione (art. 4 convenzione d’adesione; Tariffa

costi amministrativi allegata alla convenzione; DTF 117 II 258);

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 17

settembre 2004 su fr. 2'974.45;

- ricordato

come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché il convenuto è palesemente in

mora (art. 4 convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei

contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104

CO), la domanda dev'essere accolta;

- pertanto

la convenuta dev’essere condannata a versare

fr.

3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su

fr.

2'974.45;

- con la

petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone

del foro dell'esecuzione. Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio

civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o

fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III

60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans

une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo

1990, pp. 241ss, 251s);

- la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di __________ per l’importo di fr.

3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45 senza che

il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione

al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che giusta art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8

LALPP, la procedura è di principio gratuita (per le eccezioni cfr. DTF 124

V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998

in re T.; cfr. art. 20 cpv. 2 LPTCA);

- in

materia di LPP il diritto a ripetibili è esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V

150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P.

c. S.SA; per le eccezioni cfr. DTF 128 V 133 consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);

- nel caso concreto un’indennità per ripetibili a favore della Fondazione

attrice non può quindi essere riconosciuta;

- la

convenuta per il tramite dell'avv. RA 1 ha chiesto di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria;

- presupposti

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente,

l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del

processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (cfr. artt. 3 e 14

Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto

modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella

misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte

o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede

espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il

richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un

patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la

causa non presenta difficoltà particolari);

- la causa

in oggetto - oltre a non aver presentato elementi di particolare difficoltà,

sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio e non aver richiesto

conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore - non

presentava all’evidenza già sin dall’inizio alcuna probabilità di esito

favorevole per la convenuta;

-l'istanza d’assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§)

Di conseguenza CV 1 è condannata a versare alla Fondazione Istituto

collettore LPP, __________ fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre

2004 su fr. 2'974.45 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il

periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003.

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell'UEF di __________ per l’importo di fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal

17 settembre 2004 su fr. 2'974.45.

2.- L’istanza di

assistenza giudiziaria è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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