34.2005.14
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
2 maggio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
34.2005.14
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 122 CC
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.14
RG/sc
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA
2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto che
- con
sentenza 13 gennaio 2005, cresciuta in giudicato il 3 febbraio 2005, il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra
Fatti
i coniugi AT 1 e CV 1, decidendo la ripartizione a metà delle rispettive
prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- di
seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di
previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed
ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e
142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia
all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la
prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo
si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al
momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio
non sono computati.
Le parti di un versamento
unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel
regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri
per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla
prestazione d'uscita da dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della
prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori
al 1° gennaio 1995;
- il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa
AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di
ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al
giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle
quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio
e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli
averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del
luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP
deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione
determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la
controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti
di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il
giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive
conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire
nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è
tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,
giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- dagli
atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che
all'epoca del matrimonio (13 febbraio 1993) gli ex coniugi __________ - nati il
16.
luglio 1968 rispettivamente il 27 marzo 1971 - disponessero di una prestazione
d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;
- di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle
accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);
- la
prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo di
fr. 11'324.70 presente al
momento del divorzio presso la AT 2, dove la citata risulta a tutt’oggi disporre
di un conto di previdenza (XI);
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 5'662.35 (11'324.70 : 2);
- la prestazione
accumulata da CV 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo di fr. 19'059.85
presente al momento del divorzio presso la CV 2, dove il citato risulta disporre
a tutt’oggi di un conto di previdenza (IX);
- il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in
costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 9'529.95 (fr. 19'059.85 : 2);
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 3'867.60;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 3'867.60, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(3 febbraio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella
causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà
pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;
- in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4
e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 19'059.85.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 11'324.70.
3.- E' fatto
ordine alla CV 2, __________ di versare, tramite prelevamento dal conto di AT 1
(n. __________) a favore e sul conto di AT 1 (__________), la somma di fr. 3'867.60
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 3 febbraio
2005.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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