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Decisione

34.2005.14

divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio

2 maggio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AT 1 e CV 1, decidendo la ripartizione a metà delle rispettive

prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

- di

seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale

autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini

del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi

__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di

previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed

ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;

- l'intera

documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di

presa di posizione;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del

4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26

ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

- giusta

l'art. 22 LFLP

" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e

142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia

all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la

prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo

si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al

momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio

non sono computati.

Le parti di un versamento

unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel

regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri

per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla

prestazione d'uscita da dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della

prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori

al 1° gennaio 1995;

- il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in

der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa

AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le

proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di

ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al

giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle

quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio

e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli

averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

- a norma

dell'art. 25a LFLP

" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del

luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP

deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione

determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la

controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti

di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il

giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive

conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire

nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è

tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che,

giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono

essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130.

V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- dagli

atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che

all'epoca del matrimonio (13 febbraio 1993) gli ex coniugi __________ - nati il

16.

luglio 1968 rispettivamente il 27 marzo 1971 - disponessero di una prestazione

d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP;

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

- la

prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo di

fr. 11'324.70 presente al

momento del divorzio presso la AT 2, dove la citata risulta a tutt’oggi disporre

di un conto di previdenza (XI);

- il

credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in

costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 5'662.35 (11'324.70 : 2);

- la prestazione

accumulata da CV 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo di fr. 19'059.85

presente al momento del divorzio presso la CV 2, dove il citato risulta disporre

a tutt’oggi di un conto di previdenza (IX);

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in

costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 9'529.95 (fr. 19'059.85 : 2);

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 3'867.60;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 3'867.60, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(3 febbraio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B

73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella

causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà

pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135

OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4

e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 19'059.85.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 11'324.70.

3.- E' fatto

ordine alla CV 2, __________ di versare, tramite prelevamento dal conto di AT 1

(n. __________) a favore e sul conto di AT 1 (__________), la somma di fr. 3'867.60

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 3 febbraio

2005.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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