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Decisione

34.2005.15

mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna al versamento

13 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26

ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- il 1.

gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose

disposizioni.

In proposito deve essere

precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,

128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame,

posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo

1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004, non tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente

pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26

novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C

205/03] consid. 1);

- nel

merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori

da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza

regolarmente registrato;

- l’Istituto

collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i

datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di

previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza

professionale);

- l’Ordinanza

citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i

contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto

dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza

(art. 3; cfr. anche le Condizioni di affiliazione, doc. B);

- nella

fattispecie l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio,

non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

- secondo

l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni

regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e

che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del

Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in

vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di

previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al

salario assicurato (doc. H);

- per la

cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi

obblighi:

- con il suo

patrimonio e il reddito dello stesso;

- con le prestazioni

di libero passaggio e i versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative

provenienti dal contratto d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti

dal contratto d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia

in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi

del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione

trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.)

dalle nuove aziende affiliate;

- con elargizioni e

donazioni." (doc. H)

- la

richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non risulta

aver mai sollevato obiezione alcuna in merito al calcolo dei contributi allestito

dall’attrice;

- il

calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione (doc.

C-G);

- le

persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il

calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo qui in discussione e

rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in

precedenza;

- alla luce

delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sulla scorta della

documentazione in atti, all’attrice deve essere riconosciuto un credito di fr.

16'132.35 relativo ai contributi dovuti e scoperti per il periodo 1. gennaio

2001 – 30 giugno 2004 (doc. I), oltre a fr. 200 di spese di diffida e

fr. 220 per costi d’esecuzione (per complessivi fr. 16'552.35 ), ai quali si

aggiungono fr. 150.-- per spese di esecuzione (art. 4 Condizioni

d’affiliazione; Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione

d'affiliazione; DTF 117 II 258);

- non può

per contro essere addebitata alla convenuta l’integralità degli interessi di

mora (fr. 314.60) calcolati dalla Fondazione sui contributi dovuti; in effetti

dalla documentazione prodotta si evince come è stato per la prima volta

richiesto con il conteggio del 1. dicembre 2002 il pagamento dei contributi

dovuti per i dipendenti __________ e __________ (doc. D). Ora, il conteggio

citato indicava un termine di pagamento sino alla fine del mese di dicembre,

ritenuto per il resto che né l’art. 12 cpv. 2 LPP, che regola la speciale

situazione in cui un caso di previdenza (decesso o invalidità del salariato) o la

cessazione del rapporto d’impiego si siano realizzati prima dell’affiliazione

ad un istituto di previdenza - ipotesi che in concreto non risultano realizzate

- né l’art. 3 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in

materia di previdenza professionale che disciplina i diritti dell’istituto

collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato ad un

istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai

salariati o ai loro superstiti (art. 1 lett. a Ordinanza) rispettivamente la

copertura delle spese dell’istituto mediante il fondo di garanzia (art. 1 lett.

b Ordinanza) - anch’esse ipotesi non realizzate nella fattispecie - trovano qui

applicazione (in argomento cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella causa J. [B

106/03] il cui riassunto è riportato in SZS 2005 pp. 169-171). La

Fondazione non era quindi autorizzata a calcolare interessi moratori su quei

contributi prima del 31 dicembre 2002, la convenuta non essendo venuta a

conoscenza del debito contributivo prima dell’invio del conteggio 1. dicembre

2002 né si trovava in ritardo di pagamento prima della scadenza ivi indicata;

Considerandi

gli interessi addebitati per questi due dipendenti, di complessivi fr. 197

(doc. D) non possono pertanto venir riconosciuti all’attrice; i restanti

interessi, di fr. 117.60 (fr. 314.60 – fr. 197) vanno per contro confermati; il

debito a carico della convenuta va quindi fissato in fr. 16'669.95 (anziché

fr. 16'866.95 come preteso con la petizione) oltre ai fr. 150 di costi

d’esecuzione;

- la

Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora del 5% dal 28

agosto 2004 su fr. 16'866.95;

- ricordato

come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,

l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché la convenuta è palesemente in

mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei

contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104

CO), la domanda dev'essere accolta, ma limitatamente a fr. 16'669.95;

- pertanto

la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 16'819.95 (fr. 16'669.95 + fr.

150) oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95;

- con la

petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

- secondo

la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie

dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales,

Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);

- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la

prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo

di fr. 16'819.95 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95 senza

che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel

che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si

osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),

applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio

gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di

temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V

285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in

re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di

temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF

128.

V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è

temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui

conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data

nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al

contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un

parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende

convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il

ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito

favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la

temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un

fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere

l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124.

V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione

in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in

tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo

conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.

Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione,

tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non

interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124

V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

- nel caso

in esame la CV 1, __________ non ha dato seguito alle diffide di pagamento

inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il

comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno

poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300.--;

- il tema

della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73

cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di

ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti.

Il

principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio

2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova

applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad

art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen

des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2

lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1.

lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,

per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con

riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF

così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117.

V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto

nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei

disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il

diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato

vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate

all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V

150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da

un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133

consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza

(cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un

avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza

di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);

- nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può

essere riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§) Di conseguenza la CV 1,

__________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________

fr. 16'819.95 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il

periodo 1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004, oltre interessi al 5% dal 28 agosto

2004 su fr. 16'669.95;

§§) E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell'UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 16'819.95 oltre

interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95.

2.- La tassa di

giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della CV 1, __________.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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