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Decisione

34.2005.17

Calcolo della prestazione di libero passaggio dopo il pensionamento di un assicurato.

17 luglio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I seguenti articoli del Regolamento, applicabile al caso in esame, definiscono

i singoli piani previdenziali:

" 2.2 Il piano di rendita è il piano base, nel quale lo

stipendio

imputabile è assicurato

secondo il principio del primato delle prestazioni. Il piano di rendita eroga prestazioni

previdenziali in caso d'invalidità e morte come pure per la vecchiaia. Su

richiesta dell'assicurato, al massimo il 50% della rendita di vecchiaia può

essere commutato in capitale e percepito come liquidazione unica in capitale

(sottolineatura del redattore).

2.3 Per

completare le prestazioni del piano di rendita, nel piano di risparmio si

accumula un capitale di risparmio individuale che al momento del pensionamento

consente all'assicurato di finanziare una rendita-ponte AVS, oppure di

percepire lo stesso come prestazione in capitale.

2.4. In

base al principio del primato dei contributi, il piano di capitale assicura le

parti di stipendio che superano il limite massimo I fissato nel piano di

rendita, come pure un eventuale cash-bonus corrisposto individualmente. Al

pensionamento, il capitale di previdenza accumulato scade come prestazione in

capitale; su richiesta dell'assicurato, il capitale di previdenza può essere

convertito in una rendita di vecchiaia a vita. Sono inoltre assicurate le

prestazioni rischi, subentrando un caso d'invalidità o morte prima del

pensionamento di vecchiaia." (Art. 2)

Va qui ricordato

che le casse pensioni possono strutturare liberamente la previdenza

professionale tuttavia rispettando i principi e requisiti minimi previsti dalla

LPP (cfr. artt. 6 e art. 49 LPP).

Poiché, come verrà esposto in seguito, contestato è il calcolo della

prestazione d’uscita relativamente al piano di rendita, occorre ricordare

la norma di regolamento applicabile:

" Art. 45 Prestazione di libero passaggio

45.1 La

prestazione di libero passaggio è conteggiata ai sensi della LFLP, in

particolare secondo l'art. 16 LFLP «Diritti

dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni».

45.2 L'importo

della rendita di vecchiaia acquisita corrisponde alla rendita di vecchiaia

assicurata, ridotta dello 0.1464% dello stipendio assicurato all'uscita dalla

Cassa pensione per ogni mese che precede il 62° anno d'età.

45.3 La

prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale della rendita di

vecchiaia acquisita. Il valore attuale risulta moltiplicando l'importo ridotto

della rendita di vecchiaia assicurata per il fattore del valore attuale

relativo all'età d'uscita.

45.4 Per

il conteggio della rendita di vecchiaia acquisita la riduzione della rendita di

vecchiaia assicurata in percentuale dello stipendio assicurato risulta dalla

tabella E dell'allegato, i fattori del valore attuale dalla tabella F.

45.5 In

ogni caso, l'importo minimo della prestazione di libero passaggio comprende le

prestazioni di libero passaggio apportate e accreditare al piano di rendita

all'affiliazione ed eventuali importi di riscatto pagati al fine di diminuire

le riduzioni della rendita, con interessi, come pure i contributi personali

completi dell'assicurato, senza interessi, maggiorati di un supplemento in

percentuale dei contributi personali pari al 4% per ogni anno d'età a partire

dal 20°, al massimo tuttavia del 100%.

L'importo minimo della

prestazione di libero passaggio si riduce del valore contante delle riduzioni

di rendita a seguito di prelievi anticipati (promozione della proprietà di

abitazione e/o divorzio).

45.6 I

supplementi di vecchiaia in percentuale dei contributi personali completi

risultano dalla tabella G dell'allegato." (Art. 45)

2.6. Nel caso in esame,

dopo aver cessato l’attività presso l’__________ di __________, l’attrice ha

ricevuto dalla Cassa pensione il seguente conteggio d’uscita relativo al 31

agosto 2004 (doc. A4):

" Conteggio d'uscita per il 31.08.2004 CHF

_______________________________________________________________________________________

Piano

di rendita

Conteggio

comparativo (determinante è l'importo maggiore):

-

Valore attuale della rendita di vecchiaia acquisita (art. 16 LFLP)

Rendita di vecchiaia acquisita (Regolamento allegato E) 16'605.00

x fattore del valore attuale (Regolamento allegato

F) 8,7010

Totale 144'480.10

-

Importo minimo (art. 17 LFLP)

Prestazione di libero passaggio apportata e

somma di riscatto personale, con interessi 106'623.45

Contributi personali completi, senza interessi 16'806.50

Supplemento sui contributi personali completi 16'806.50

(4% all'anno dall'età di 20 anni, massimo 100%)

Totale 140'236.45

_______________________________________________________________________________________

Prestazioni

regolamentari di libero passaggio

-

Piano di rendita: importo maggiore, secondo conteggio comparativo (art. 45) 144'480.10

- Piano

di risparmio: capitale di risparmio acquisito (art. 55) 28'584.20

-

Piano di capitale: capitale di previdenza acquisito (art. 71) 73'544.30

__________

Prestazioni

regolamentari di libero passaggio 246'608.60

_______________________________________________________________________________________

Paragone

con LPP (determinante è l'importo maggiore)

-

Prestazioni regolamentari di libero passaggio 246'608.60

-

Avere di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP) 95'521.70

_______________________________________________________________________________________

Prestazione

d'uscita

Prestazione

di libero passaggio 246'608.60

Interesse

di mora dal 31.08.2004 al 11.10.2004 2,5% 702.15

Prestazioni

d'uscita per il 11.10.2004 247'310.75

__________

Trasferimento

a: __________

AT

1

__________

_______________________________________________________________________________________

Costituzione

in pegno per promozione della proprietà d'abitazioni

NO

Prelievo

anticipato per promozione della proprietà d'abitazioni 0.00

Prima

prestazione d'uscita comunicata, secondo LFLP (art. 2 OPL) al 01.01.1995 59'126.00

Due sono

sostanzialmente le contestazioni sollevate dall’assicurata e riguardano

entrambe il calcolo ex art. 17 LFLP (importo minimo della prestazione d’uscita

obbligatoria).

L’attrice si chiede per quale motivo nel succitato conteggio è stata presa in

considerazione una prestazione di libero passaggio apportata di soli fr.

106'623, 45 e non fr. 165'674 e perché sono stati computati unicamente fr.

16'806,50 di contributi personali, senza interessi, visto che dai certificati

salariali risultano essere stati versati complessivamente

fr. 19'673,95 di

contributi. Per questi motivi, a detta dell’attrice, la prestazione di libero

passaggio minima ex art. 17 LFLP sarebbe maggiore di quella calcolata secondo

l’art. 16 LFLP (prestazione d’uscita con primato delle prestazioni) motivo per

cui, ai fini del calcolo comparativo, la Cassa pensione deve tenere conto della

prima.

2.7. Da un attento esame

della documentazione di causa, questo TCA non può che confermare la correttezza

del calcolo effettuato dall’istituto di previdenza per i motivi che seguono.

2.7.1. La Cassa pensione ha

innanzitutto proceduto alla determinazione della prestazione di libero

passaggio conformemente all’art. 16 LFLP (secondo il sistema del primato delle

prestazioni) e all’art. 45 del regolamento (art. 45. 1 – 45.4) giungendo ad un

importo di fr. 144’4801,10.

Il calcolo (non contestato) è stato riportato in dettaglio nella lettera 19

gennaio 2005 all’attrice e fa riferimento ai dati contenuti nel certificato

d’assicurazione al 31 agosto 2004:

" Salario assicurato CHF 42'288.00 moltiplicato per il fattore 29,1336

della tabella E, risultato CHF 12'320.00.

Dalla rendita di vecchiaia di CHF 28'925 viene dedotto l’importo di CHF

12'320.00 e il risultato di CHF 16'605.00 moltiplicato per il fattore 8,701

della tabella F.

Alla fine risulta esattamente l’importo sul conteggio d’uscita di CHF

144'480.10" (doc. A 16)

Va qui ricordato

che, conformemente all’art. 22 del regolamento, il salario assicurato di fr.

42'288.-- è la differenza tra lo stipendio annuo (fr. 66'000) e la quota di

coordinamento (fr. 23'712), così come risulta dal certificato di assicurazione.

In merito l’attrice, con riferimento ai certificati salariali prodotti (doc.

15.2 – 15.9), ha sostenuto che il salario lordo percepito è maggiore dello

stipendio annuo considerato dalla Cassa pensione. Va qui rilevato che la differenza

d’importo è dovuta al fatto che i salari indicati nei citati certificati sono comprensivi

delle spese; la rifusione spese non costituisce salario determinante AVS (art.

7 OAVS) e di conseguenza non è assicurabile alla LPP (art. 7 cpv. 2 LPP).

2.7.2. La Cassa ha in seguito

fissato, a titolo comparativo, la prestazione d’uscita minima ex art. 17 LFLP, la

cui normativa corrisponde essenzialmente all’art. 45.5 del regolamento (cfr.

consid. 2.5).

La contestazione

principale riguarda la prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice a

seguito dell’uscita (30 giugno 1999) dalla precedente Cassa pensione CV 1

all’attuale nuova Cassa pensione (fondata a seguito della fusione tra __________

e __________).

Dal conteggio 30 giugno 1999 risulta che la prestazione d’uscita

(suddivisa in prestazione d’uscita regolamentare, garanzia tariffaria, capitale

per la rendita complementare donne e partecipazione ai fondi liberi) ammontava

a fr. 156'131.00 (doc. A 11). Nell’aprile 2000 si è aggiunta una seconda

assegnazione di fondi liberi di fr. 9'543 (doc. 9), contabilizzata nel piano di

capitale (doc. XXXV/3).

Nella risposta di causa la Cassa ha così spiegato la suddivisione dei due

apporti complessivi di fr. 165'674 (fr. 156'131 + 9'543):

" Al 30

giugno 1999 la prestazione di libero passaggio per la __________ ammontava a

156'131 CHF, importo che è stato poi apportato nella nuova Cassa pensione di CV

1 e suddiviso sui tre piani come descritto di seguito:

-

Piano di rendita CHF 88'674 (per

il riscatto della riduzione della rendita e

-

Piano di risparmio CHF 17'869 la

rendita complementare)

-

Piano di capitale CHF 49'588

Totale CHF 156'131 (prestazione di

libero passaggio apportata

in data 1.7.1999 corrispondente alla prestazione di

uscita del 30.6.1999 dell'ex Cassa pensione __________)

Nel

piano di rendita è stato versato soltanto l'importo necessario, in conformità

all'art. 25.1, tabelle A e B del Regolamento della Cassa pensione di CV 1, per

riscattare la riduzione della rendita, pari a 10'638 CHF, in essere il 1°

luglio 1999 all'entrata nella Cassa pensione di CV 1. A seguito della fusione,

alla signora __________ era stata assegnata dalla Cassa pensione CV 1 una

rendita complementare (bonus per donne). Il capitale necessario per questa

rendita complementare di 1'437 CHF è stato ugualmente trasferito nel piano di

rendita, pertanto il totale a 88'674.00 CHF. Il certificato di assicurazione

all'1.7.1999 mostra quindi che per la signora AT 1 era stato effettuato un

riscatto integrale nel piano di rendita e che non era possibile nessun altro

riscatto.

Al piano di risparmio sono stati accreditati 17'869.00 CHF (art. 48.2 e tabella

H del Regolamento della Cassa pensione di CV 1 (riscatto massimo possibile: 45%

dello stipendio assicurato di 39'708.00 CHF).

L'impossibilità di un ulteriore riscatto nel piano di risparmio emerge

parimenti dal certificato di assicurazione all'1.7.1999.

Il trasferimento di 49'588.00 CHF nel piano di capitale risulta dal medesimo

certificato di assicurazione.

La seconda assegnazione di fondi liberi in ragione di 9'543.00 CHF è stata

contabilizzata in entrata nel piano di capitale nell'aprile 2000." (Doc.

V)

Da quanto sopra esposto si può concludere che, ai fini del calcolo ex art. 17 LFLP,

la convenuta ha giustamente considerato unicamente le prestazioni apportate nel

piano di rendita (fr. 88'674), necessarie, come spiegato sopra, per

riscattare la riduzione di rendite a seguito dell’affiliazione alla nuova Cassa

pensione CV 1 (cfr. anche 12.1 del regolamento) nonché per il finanziamento

della rendita complementare. Infatti, come previsto dall’art. 2.2 del

regolamento (cfr. consid. 2.5), il piano di rendita corrisponde al piano previdenziale

di base (prestazioni obbligatorie) e quindi oggetto del calcolo comparativo (cfr.

vedi pure la sentenza del 21 aprile 2005 nella causa S., B 36/04, consid. 4.3:

" Enthält die Austrittsleistung einer Vorsorgeinrichtung, wie im hier

zu beurteilenden Fall diejenige der Pensionskasse B.________ AG, nebst einem

obligatorischen auch einen vor-, unter- und/oder überobligatorischen Teil,

stellt sich die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfene Frage, was mit dem

nicht verwendeten Teil der mitgebrachten Austrittsleistung geschieht (hiezu

Art. 13 FZG), erst dann, wenn die Austrittsleistung höher ist als die nötige

Eintrittsleistung für die obligatorischen und reglementarischen Leistungen

(vgl. hiezu Art. 9 FZG "Aufnahme in die

reglementarischen Leistungen")."

L'art. 17 LFLP richiama peraltro esplicitamente il concetto di

prestazione d'entrata, il cui ammontare, secondo l'art. 10 LFLP è fissato

dall'istituto di previdenza nel suo regolamento.

Pertanto,

giustamente, l'istituto di previdenza nel contesto del calcolo comparativo, non

ha considerato l'intero importo di fr. 165'674.--.

In seguito, la Cassa

convenuta ha accreditato la restante prestazione di libero passaggio apportata nel

piano di risparmio e di capitale (cfr. conteggio dettagliato allegato allo

scritto 26 luglio 2005, doc. XXXV/2 e XXXV/3). A tal proposito, nello scritto 4

luglio 2005 al TCA la Cassa ha spiegato:

" Dopo il riscatto completo del piano di rendita l'eventuale eccedenza viene

apportata nel piano di risparmio oppure nel piano di capitale, dove frutta

interessi. I contributi del datore di lavoro (2%) e del collaboratore (1%)

vengono registrati nel piano di risparmio e beneficiano di una remunerazione

corrente. Il Consiglio di fondazione fissa in anticipo il tasso d'interesse per

il pagamento di interessi sul capitale di risparmio. Il tasso d'interesse

corrisponde almeno al tasso d'interesse minimo LPP. Il saldo dei contributi di

risparmio e gli interessi formano il capitale di risparmio che viene versato in

caso di uscita.

Nel piano di capitale vengono versati e remunerati su base annua gli eventuali

contributi del datore di lavoro e del collaboratore relativi ai bonus

sottoposti a contributi." (Doc. XXXI)

Resta comunque il fatto,

come verrà esposto al consid. 2.8, che la Cassa ha integralmente tenuto conto

della prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice. Del resto l’art.

9 cpv. 1 seconda frase LFLP obbliga l’istituto di previdenza di accreditare le

prestazioni d’uscita che l’assicurato ha portato con sé.

Per quel che

concerne l’ammontare della prestazione di libero passaggio relativa al piano di

rendita, su richiesta dello scrivente Tribunale, con scritto 15 aprile 2005 la

Cassa ha esposti in dettaglio il calcolo:

" L'importo di CHF 106 623.45 secondo l'art. 17 della

LFLP è composto come segue:

CHF CHF

Apporto

dell'avere di libero passaggio nel piano

di

rendita al 1° luglio 1999 88

674.00

Il

4% di interessi dall'1.7. al 31.12.1999 su 88 674.00 1 773.50 90

447.50

Il

4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2000 su 90 447.50 3 617.90 94

065.40

Il

4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2001 su 94 065.40 3 762.60 97

828.00

Il

4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2002 su 97 828.00 3 913.10 101

741.10

Il

3,25% di interessi dall'1.1. al 31.12.2003 su 101 741.10 3 306.60 105

047.70

Il

2,25% di interessi dall'1.1. al 31.08.2004 su 105 047.60 1 575.75 106

623.45

Ai complessivi fr.

106'623,45 di prestazione di libero passaggio apportata (inclusi le somme per

il riscatto dei contributi e gli interessi), la Cassa pensione ha aggiunto i

contributi personali versati dall’assicurata, senza interessi, di fr. 16'806,50

più il supplemento (fr. 16'806,50) pari al 4% all’anno a partire dall’età di 20

anni, ma che comunque non può superare il 100%.

La prestazione di libero passaggio, conformemente all’art. 17 LFLP ed all’art.

45.5 del regolamento, corrisponde all’importo di

fr. 140'236,45.

L’attrice sostiene di aver versato complessivamente fr. 19'673,95 di contributi

previdenziali. E` vero che tale importo risulta dai certificati salariali

prodotti, ma è altrettanto vero che, come già spiegato dalla Cassa

all’interessata nella lettera 19 gennaio 2005 al punto no. 5 (doc. A16), tali

contributi si riferiscono ai tre piani previdenziali. Quelli per finanziare il

piano di rendita ammontano a fr. 16'806, 50 (e non fr. 18'806 come erroneamente

indicato nella risposta di causa in tedesco, errore di battitura ammesso dalla

Cassa pensioni stessa nello scritto 15 aprile 2005, doc.XI), fr. 2'263,60 sono

stati utilizzati per il piano di risparmio e la differenza (fr. 878,20) per il

piano di capitale. I citati importi (inclusivi degli interessi sino al

31.08.2004) sono indicati nel conteggio dettagliato del 25 luglio 2005, a cui

va fatto riferimento (doc. XXXV/1-3).

Siccome per la determinazione della prestazione di libero passaggio ex art. 17 LFLP

vanno considerati solo i contributi relativi al piano di rendita, la convenuta

ha giustamente computato l’importo di fr. 16'806,50.

2.7.3. Visto che la prestazione

di libero passaggio determinata secondo l’art. 16 LFLP (fr. 144'480,10) è

maggiore di quella minima ex art. 17 LFLP (fr. 140'236,45), nel contestato

conteggio d’uscita la Cassa ha rettamente considerato l’importo maggiore.

2.8. La prestazione di

libero passaggio complessiva di fr. 246'608,60 risulta composta da fr.

144'480,10 di prestazioni di libero passaggio del piano di rendita, fr.

28'584,20 del piano di risparmio e fr. 73'544,30 del piano di capitale (cfr. conteggio

d’uscita al 31 agosto 2004, doc. A4, nonché il calcolo dettagliato del 25

luglio 2005, doc. XXXV/1-3).

Va qui ricordato che secondo l’art. 18 LFLP la prestazione d’uscita deve

corrispondere almeno all’avere di vecchiaia ex art. 15 LPP.

A sua volta, l’art.

15 LPP, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, stabilisce che

l’avere di vecchiaia si compone da:

" a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al

periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più

tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti

precedenti e accreditato all’assicurato.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo

d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli

investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della

Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei

beni immobili."

Nel caso in esame,

dal più volte citato conteggio 25 luglio 2005 si evince che la Cassa pensione

ha proceduto al calcolo dell’avere di vecchiaia (cfr. “conto

testimone”, il quale, come giustamente fatto presente dalla convenuta nello

scritto 26 settembre 2005, funge da strumento di controllo per accertare se le

prestazioni della Cassa pensione di CV 1 corrispondano almeno alle prestazioni

minime legali previste dalla LPP; XLIII), partendo da fr. 55'544,30 che costituisce

l’avere di vecchiaia apportato (cfr. certificato di assicurazione 30 giugno

1999, doc. XXV/6/21). Al 31 agosto 2004 l’avere di vecchiaia ammonta a fr. 95’521,70

(XXXV/1).

Ne consegue che la prestazione di libero passaggio totale determinata secondo

le disposizioni regolamentari

(fr. 246'608,60) è superiore

ai fr. 95'521,70 dell’ avere di vecchiaia ex art. 15 LPP e quindi la Cassa pensione

ha ampiamente dato seguito all’art. 18 LFLP.

Di conseguenza, al 31 agosto 2004 la prestazione di libero passaggio ammonta a

fr. 246'608,60 (incluse quindi le prestazioni di libero passaggio di fr.

165'674,00 apportate all’assicurata ed indicate nel certificato di

assicurazione 31.08.2004), a cui rettamente la Cassa pensioni ha aggiunto gli

interessi di mora dal 31 agosto 2004 all’11 ottobre 2004, giorno del versamento

all’Istituto collettore di __________. In totale la prestazione d’uscita ammonta

a fr. 247'310,75, così come risulta dal conteggio d’uscita contestato.

Infine, l’attrice ha fatto presente di non aver autorizzato il versamento della

prestazione d’uscita all’Istituto collettore.

Ora, conformemente all’art. 1 cpv. 2 OLP (Ordinanza sul libero passaggio), prima

dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale

nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere

trasferita la prestazione d’uscita. L’art. 15.2 seconda frase del

regolamento prevede inoltre che le prestazioni di libero passaggio degli

assicurati usciti, non affiliati ad un nuovo istituto, che entro la fine del

mese che segue il mese d’uscita non si sono pronunciati sulla forma in cui

desiderano ricevere la prestazione di libero passaggio, sono trasferite

all’istituto collettore.

In casu, dopo aver invitato il 10 settembre 2004 l’assicurata a compilare la

“domanda di prestazioni d’uscita” e citato l’art. 15.2 del regolamento (doc.

A1) e non avendo ricevuto alcuna indicazione sulla destinazione della

prestazione d’uscita, la Cassa pensione ha proceduto al versamento all’Istituto

collettore. Vero che il 22 settembre 2004 l’attrice ha chiesto delle

delucidazioni nonché il conteggio della prestazione d’uscita, ma è altrettanto

vero che, come pertinentemente sottolineato dalla convenuta il 15 aprile 2005

(XI), nel certificato d’assicurazione inviato il 31 agosto 2004 essa poteva

desumere l’ammontare della prestazione d’uscita. Certo che possono sorgere

delle contestazioni in merito – come è il caso in esame, dovuto alla

particolare complessità del calcolo della prestazione d’uscita -, ma questo non deve impedire o tardare eccessivamente il trasferimento

della prestazione di diritto, dovendo l’istituto di previdenza versare degli

interessi di mora.

Quindi, la Cassa pensioni ha giustamente trasferito la prestazione d’uscita

all’Istituto collettore.

In conclusione, visto quanto sopra, la Cassa convenuta ha correttamente stabilito

la prestazione d’uscita in fr. 247'310,75 e quindi il conteggio d’uscita per il

31.

agosto 2004 non può che essere confermato.

Ne consegue, pertanto, la reiezione della petizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é respinta.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti