34.2005.17
Calcolo della prestazione di libero passaggio dopo il pensionamento di un assicurato.
17 luglio 2006Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2005.17
BS/td
Lugano
17 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 febbraio 2005 di
AT 1
contro
Cassa pensione CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, dopo 30 anni di attività
presso la __________ di __________, in data 31 agosto 2004 ha terminato il
rapporto di lavoro.
Con scritto 10 settembre 2004 la Cassa pensione di CV 1 (in seguito: Cassa pensione)
ha sollecitato l’assicurata a trasmettere la documentazione necessaria per
determinare la prestazione di libero passaggio (doc. A1). In risposta, il 22
settembre 2004 essa ha spiegato che la domanda di prestazione d’uscita è da
ritenere sospesa essendo in attesa di alcune delucidazioni da parte dell’Ufficio
del Personale di __________ di __________, nonché dell’estratto conto
previdenziale (doc. A2).
Il 5 ottobre 2004 la Cassa pensione
ha trasmesso all’ex dipendente il certificato di assicurazione al 31 agosto 2004
(doc. A3) ed il conteggio d’uscita per il 31 agosto 2004 indicante una
prestazione d’uscita, all’11 ottobre 2004, di complessivi fr. 247'310,75 (fr. 246'608,60
di prestazione di libero passaggio più fr. 702,15 d’interessi di mora dal 31
agosto all’11 ottobre 2004) da trasferire all’Istituto collettore LPP di __________
(doc. A 4).
Con scritto 10 novembre 2004 AT 1 ha ribadito all’Ufficio Risorse umane dell’ex
datore di lavoro di non aver ancora inoltrato la domanda di prestazione
d’uscita in quanto attende ancora la documentazione e le informazioni relative all’importo
della prestazione di libero passaggio apportata (doc. A13). La Cassa pensione
ha risposto il 16 novembre 2004 facendo presente che il calcolo della
prestazione in oggetto è stato eseguito conformemente all’art. 45 del
regolamento e che la prestazione di libero passaggio, indipendentemente dai
contributi del collaboratore e del datore di lavoro, corrisponde al valore
attuale della rendita ed è stata calcolata secondo l’art. 16 LFLP (doc A14).
Non ritenendo di aver ricevuto
delle risposte esaustive, l’8 gennaio 2005 l’assicurata ha chiesto alla Cassa pensione
di fornire una dettagliata spiegazione del calcolo della prestazione di libero
passaggio in questione avendo infatti riscontrato notevoli differenze tra il
certificato d’assicurazione ed il conteggio d’uscita (doc. A 15.1 e 15.2).
Il 19 gennaio 2005 la Cassa pensione ha dato risposta ai quesiti posti
dall’assicurata (doc. A 16).
A seguito del colloquio telefonico avuto con il marito dell’assicurata, con
scritto 31 gennaio 2005 la Cassa pensione ha apportato ulteriori spiegazioni
(doc. A 17).
1.2. Con la presente petizione AT 1,
dopo aver illustrato i fatti appena esposti, ha chiesto al TCA:
" Vi chiedo
d'intervenire controllando com'è stato fatto il conteggio, quali articoli hanno
applicato e in che modo sono arrivati alla cifra finale, includendo i
contributi del dipendente, del datore di lavoro, i tassi d'interesse, gli
estratti conti dei vari piani rendita, capitale e risparmio ed eventualmente le
eccedenze. Che il calcolo del libero passaggio avvenga secondo termini di
legge, in particolare che sia applicato l'art. 17 LFLP e che gli interessi
siano calcolati fino al momento del trasferimento in un nuovo istituto."
(Doc. I)
In particolare essa ha
evidenziato:
" Desidero
sapere per quale motivo visto il libero passaggio di Sfr. 165'604.-- ora
apportato (e non più fondi liberi vedi anche certificati d'assicurazione
allegati 5-12) nella nuova cassa pensione di CV 1 non risulti nell'importo
minimo comparativo art. 17 LFLP ma sia Sfr. 106'623.45 e i contributi personali
secondo la dichiarazione delle imposte (come allegati 15.2 15.9 e da allegato
17 punto 4) non siano conteggiati per un totale di sfr. 19'673.95 e non come
comunicato sul conteggio d'uscita sfr. 16'806.50 come d'altronde risulta dalle
dichiarazioni fiscali e da mio conteggio (allegato 18). Pertanto il 200%
corrisponde a Sfr. 39'347.90. Viste così le cose il valore attuale della
rendita acquisita dovrebbe essere superiore all'importo di sfr. 144'480.10
secondo l'art. 16 LFLP." (Doc. I)
1.3. Con risposta di causa 2 marzo 2005
in lingua tedesca, in seguito tradotta il 14 marzo 2005, la Cassa pensione ha illustrato
il conteggio della prestazione di libero passaggio.
Sostenendo come la stesso sia conforme alla legge ed al regolamento, la
convenuta ha postulato la reiezione della petizione (V).
1.4. L’attrice ha replicato il 24 marzo
2005 (VII), mentre la Cassa pensione ha duplicato con scritto 15 aprile 2005
(XI).
1.5. Nell’ambito dell’istruzione della
causa, il TCA ha diverse volte chiesto alla Cassa delle delucidazioni in merito
alla quantificazione della prestazione di libero passaggio. Le risposte
ricevute sono state trasmesse all’attrice, la quale ha presentato le sue osservazioni
scritte sugli accertamenti eseguiti.
Delle risultanze verrà detto, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto.
In ordine
2.1. Oggetto del
contendere è l’ammontare della prestazione d’uscita determinata dalla Cassa pensione
spettante all’attrice.
Trattandosi di una controversia in materia previdenziale che vede
opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza,
ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 130 V 104 consid. 1.1
con riferimenti).
Nel merito
2.2. Il 1. gennaio 2005 è entrata in
vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato
numerose disposizioni.
In proposito deve
essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre
2003 nella causa C., B 28/01).
Essendo controverso l’importo della prestazione di uscita a cui l’attrice ha
diritto al 30 agosto 2004, data in cui è cessata l’affiliazione alla Cassa pensione
convenuta, non sono applicabili le disposizioni di diritto
materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA
del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella
causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente
litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della
suddetta modifica legislativa.
2.3. Applicabile per
contro è la legge federale sul libero passaggio (LFLP), entrata
in vigore il 1° gennaio 1995, essendo l’attrice uscita
dalla Cassa pensione al 31 agosto 2004 (cfr. la disposizione transitoria di cui
all'art. 27 cpv. 1 LFLP: “Le prestazioni d’entrata e d’uscita sono
fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto
di previdenza o dell’uscita da un istituto”).
In generale, la
LFLP (cfr. art. 1 cpv. 2) si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali
un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda,
sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al
raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di
previdenza), ciò che è il caso in esame.
Secondo l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza
prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a
una prestazione d’uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di
previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d’uscita al
nuovo istituto (art. 3 cpv. 1 LFLP). Assicurati che non entrano in un nuovo
istituto di previdenza devono, a norma dell'art. 4 cpv. 1
LFLP, notificare al loro istituto di previdenza sotto quale forma
ammissibile intendano mantenere la previdenza. Per l'art. 5
cpv. 1 LFLP la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti
della prestazione d’uscita segnatamente se lascia definitivamente la Svizzera
(lett. a). Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può
avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge (art. 5 cpv. 2 LFLP).
2.4. A proposito della
prestazione d’uscita la LFLP prevede che
" In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza deve allestire
all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve
comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo
minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP)"
(art. 8 cpv. 1 LFLP).
L'istituto di previdenza fissa nel regolamento
l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno
uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della
sezione 4." (art. 2 cpv. 2 LFLP)
Gli art. 15 e 16 LFLP stabiliscono le modalità di calcolo della
prestazione di uscita nel caso di fondi che si basano sul principio del primato
dei contributi rispettivamente su quello del primato delle prestazioni.
Per quel che
riguarda l'importo minimo di uscita l'art. 17 LFLP dispone che:
" Quando lascia l'Istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno
alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si
aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati
del 4% per anno di età a partire dai 20 anni al massimo però del 100%. L'età
risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita."
Questa disposizione
si riferisce, in particolare, agli istituti di previdenza con primato di
prestazioni (art. 16 LFLP). In tali casi infatti, il valore delle prestazioni
acquisite, calcolato come prestazione d'uscita, può essere inferiore alla somma
dei
contributi degli
assicurati e/o dell'avere di vecchiaia (Messaggio sulla LFLP pubblicato in FF 1992
II pag. 532).
In ogni caso la
prestazione di uscita dev'essere pari a quella prevista all'avere di vecchiaia
giusta l'art. 15 LPP (art. 18 LFLP).
Questo è
quanto prevede la LFLP.
2.5. Per quel che concerne
la regolamentazione dalla Cassa pensione, occorre innanzitutto rilevare che
detto istituto previdenziale gestisce tre piani assicurativi, vale a dire il
piano di rendita, il piano di risparmio ed il piano di capitale, concilianti ed
integrativi fra di loro (art. 2.1. del Regolamento).
Fatti
I seguenti articoli del Regolamento, applicabile al caso in esame, definiscono
i singoli piani previdenziali:
" 2.2 Il piano di rendita è il piano base, nel quale lo
stipendio
imputabile è assicurato
secondo il principio del primato delle prestazioni. Il piano di rendita eroga prestazioni
previdenziali in caso d'invalidità e morte come pure per la vecchiaia. Su
richiesta dell'assicurato, al massimo il 50% della rendita di vecchiaia può
essere commutato in capitale e percepito come liquidazione unica in capitale
(sottolineatura del redattore).
2.3 Per
completare le prestazioni del piano di rendita, nel piano di risparmio si
accumula un capitale di risparmio individuale che al momento del pensionamento
consente all'assicurato di finanziare una rendita-ponte AVS, oppure di
percepire lo stesso come prestazione in capitale.
2.4. In
base al principio del primato dei contributi, il piano di capitale assicura le
parti di stipendio che superano il limite massimo I fissato nel piano di
rendita, come pure un eventuale cash-bonus corrisposto individualmente. Al
pensionamento, il capitale di previdenza accumulato scade come prestazione in
capitale; su richiesta dell'assicurato, il capitale di previdenza può essere
convertito in una rendita di vecchiaia a vita. Sono inoltre assicurate le
prestazioni rischi, subentrando un caso d'invalidità o morte prima del
pensionamento di vecchiaia." (Art. 2)
Va qui ricordato
che le casse pensioni possono strutturare liberamente la previdenza
professionale tuttavia rispettando i principi e requisiti minimi previsti dalla
LPP (cfr. artt. 6 e art. 49 LPP).
Poiché, come verrà esposto in seguito, contestato è il calcolo della
prestazione d’uscita relativamente al piano di rendita, occorre ricordare
la norma di regolamento applicabile:
" Art. 45 Prestazione di libero passaggio
45.1 La
prestazione di libero passaggio è conteggiata ai sensi della LFLP, in
particolare secondo l'art. 16 LFLP «Diritti
dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni».
45.2 L'importo
della rendita di vecchiaia acquisita corrisponde alla rendita di vecchiaia
assicurata, ridotta dello 0.1464% dello stipendio assicurato all'uscita dalla
Cassa pensione per ogni mese che precede il 62° anno d'età.
45.3 La
prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale della rendita di
vecchiaia acquisita. Il valore attuale risulta moltiplicando l'importo ridotto
della rendita di vecchiaia assicurata per il fattore del valore attuale
relativo all'età d'uscita.
45.4 Per
il conteggio della rendita di vecchiaia acquisita la riduzione della rendita di
vecchiaia assicurata in percentuale dello stipendio assicurato risulta dalla
tabella E dell'allegato, i fattori del valore attuale dalla tabella F.
45.5 In
ogni caso, l'importo minimo della prestazione di libero passaggio comprende le
prestazioni di libero passaggio apportate e accreditare al piano di rendita
all'affiliazione ed eventuali importi di riscatto pagati al fine di diminuire
le riduzioni della rendita, con interessi, come pure i contributi personali
completi dell'assicurato, senza interessi, maggiorati di un supplemento in
percentuale dei contributi personali pari al 4% per ogni anno d'età a partire
dal 20°, al massimo tuttavia del 100%.
L'importo minimo della
prestazione di libero passaggio si riduce del valore contante delle riduzioni
di rendita a seguito di prelievi anticipati (promozione della proprietà di
abitazione e/o divorzio).
45.6 I
supplementi di vecchiaia in percentuale dei contributi personali completi
risultano dalla tabella G dell'allegato." (Art. 45)
2.6. Nel caso in esame,
dopo aver cessato l’attività presso l’__________ di __________, l’attrice ha
ricevuto dalla Cassa pensione il seguente conteggio d’uscita relativo al 31
agosto 2004 (doc. A4):
" Conteggio d'uscita per il 31.08.2004 CHF
_______________________________________________________________________________________
Piano
di rendita
Conteggio
comparativo (determinante è l'importo maggiore):
-
Valore attuale della rendita di vecchiaia acquisita (art. 16 LFLP)
Rendita di vecchiaia acquisita (Regolamento allegato E) 16'605.00
x fattore del valore attuale (Regolamento allegato
F) 8,7010
Totale 144'480.10
-
Importo minimo (art. 17 LFLP)
Prestazione di libero passaggio apportata e
somma di riscatto personale, con interessi 106'623.45
Contributi personali completi, senza interessi 16'806.50
Supplemento sui contributi personali completi 16'806.50
(4% all'anno dall'età di 20 anni, massimo 100%)
Totale 140'236.45
_______________________________________________________________________________________
Prestazioni
regolamentari di libero passaggio
-
Piano di rendita: importo maggiore, secondo conteggio comparativo (art. 45) 144'480.10
- Piano
di risparmio: capitale di risparmio acquisito (art. 55) 28'584.20
-
Piano di capitale: capitale di previdenza acquisito (art. 71) 73'544.30
__________
Prestazioni
regolamentari di libero passaggio 246'608.60
_______________________________________________________________________________________
Paragone
con LPP (determinante è l'importo maggiore)
-
Prestazioni regolamentari di libero passaggio 246'608.60
-
Avere di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP) 95'521.70
_______________________________________________________________________________________
Prestazione
d'uscita
Prestazione
di libero passaggio 246'608.60
Interesse
di mora dal 31.08.2004 al 11.10.2004 2,5% 702.15
Prestazioni
d'uscita per il 11.10.2004 247'310.75
__________
Trasferimento
a: __________
AT
1
__________
_______________________________________________________________________________________
Costituzione
in pegno per promozione della proprietà d'abitazioni
NO
Prelievo
anticipato per promozione della proprietà d'abitazioni 0.00
Prima
prestazione d'uscita comunicata, secondo LFLP (art. 2 OPL) al 01.01.1995 59'126.00
Due sono
sostanzialmente le contestazioni sollevate dall’assicurata e riguardano
entrambe il calcolo ex art. 17 LFLP (importo minimo della prestazione d’uscita
obbligatoria).
L’attrice si chiede per quale motivo nel succitato conteggio è stata presa in
considerazione una prestazione di libero passaggio apportata di soli fr.
106'623, 45 e non fr. 165'674 e perché sono stati computati unicamente fr.
16'806,50 di contributi personali, senza interessi, visto che dai certificati
salariali risultano essere stati versati complessivamente
fr. 19'673,95 di
contributi. Per questi motivi, a detta dell’attrice, la prestazione di libero
passaggio minima ex art. 17 LFLP sarebbe maggiore di quella calcolata secondo
l’art. 16 LFLP (prestazione d’uscita con primato delle prestazioni) motivo per
cui, ai fini del calcolo comparativo, la Cassa pensione deve tenere conto della
prima.
2.7. Da un attento esame
della documentazione di causa, questo TCA non può che confermare la correttezza
del calcolo effettuato dall’istituto di previdenza per i motivi che seguono.
2.7.1. La Cassa pensione ha
innanzitutto proceduto alla determinazione della prestazione di libero
passaggio conformemente all’art. 16 LFLP (secondo il sistema del primato delle
prestazioni) e all’art. 45 del regolamento (art. 45. 1 – 45.4) giungendo ad un
importo di fr. 144’4801,10.
Il calcolo (non contestato) è stato riportato in dettaglio nella lettera 19
gennaio 2005 all’attrice e fa riferimento ai dati contenuti nel certificato
d’assicurazione al 31 agosto 2004:
" Salario assicurato CHF 42'288.00 moltiplicato per il fattore 29,1336
della tabella E, risultato CHF 12'320.00.
Dalla rendita di vecchiaia di CHF 28'925 viene dedotto l’importo di CHF
12'320.00 e il risultato di CHF 16'605.00 moltiplicato per il fattore 8,701
della tabella F.
Alla fine risulta esattamente l’importo sul conteggio d’uscita di CHF
144'480.10" (doc. A 16)
Va qui ricordato
che, conformemente all’art. 22 del regolamento, il salario assicurato di fr.
42'288.-- è la differenza tra lo stipendio annuo (fr. 66'000) e la quota di
coordinamento (fr. 23'712), così come risulta dal certificato di assicurazione.
In merito l’attrice, con riferimento ai certificati salariali prodotti (doc.
15.2 – 15.9), ha sostenuto che il salario lordo percepito è maggiore dello
stipendio annuo considerato dalla Cassa pensione. Va qui rilevato che la differenza
d’importo è dovuta al fatto che i salari indicati nei citati certificati sono comprensivi
delle spese; la rifusione spese non costituisce salario determinante AVS (art.
7 OAVS) e di conseguenza non è assicurabile alla LPP (art. 7 cpv. 2 LPP).
2.7.2. La Cassa ha in seguito
fissato, a titolo comparativo, la prestazione d’uscita minima ex art. 17 LFLP, la
cui normativa corrisponde essenzialmente all’art. 45.5 del regolamento (cfr.
consid. 2.5).
La contestazione
principale riguarda la prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice a
seguito dell’uscita (30 giugno 1999) dalla precedente Cassa pensione CV 1
all’attuale nuova Cassa pensione (fondata a seguito della fusione tra __________
e __________).
Dal conteggio 30 giugno 1999 risulta che la prestazione d’uscita
(suddivisa in prestazione d’uscita regolamentare, garanzia tariffaria, capitale
per la rendita complementare donne e partecipazione ai fondi liberi) ammontava
a fr. 156'131.00 (doc. A 11). Nell’aprile 2000 si è aggiunta una seconda
assegnazione di fondi liberi di fr. 9'543 (doc. 9), contabilizzata nel piano di
capitale (doc. XXXV/3).
Nella risposta di causa la Cassa ha così spiegato la suddivisione dei due
apporti complessivi di fr. 165'674 (fr. 156'131 + 9'543):
" Al 30
giugno 1999 la prestazione di libero passaggio per la __________ ammontava a
156'131 CHF, importo che è stato poi apportato nella nuova Cassa pensione di CV
1 e suddiviso sui tre piani come descritto di seguito:
-
Piano di rendita CHF 88'674 (per
il riscatto della riduzione della rendita e
-
Piano di risparmio CHF 17'869 la
rendita complementare)
-
Piano di capitale CHF 49'588
Totale CHF 156'131 (prestazione di
libero passaggio apportata
in data 1.7.1999 corrispondente alla prestazione di
uscita del 30.6.1999 dell'ex Cassa pensione __________)
Nel
piano di rendita è stato versato soltanto l'importo necessario, in conformità
all'art. 25.1, tabelle A e B del Regolamento della Cassa pensione di CV 1, per
riscattare la riduzione della rendita, pari a 10'638 CHF, in essere il 1°
luglio 1999 all'entrata nella Cassa pensione di CV 1. A seguito della fusione,
alla signora __________ era stata assegnata dalla Cassa pensione CV 1 una
rendita complementare (bonus per donne). Il capitale necessario per questa
rendita complementare di 1'437 CHF è stato ugualmente trasferito nel piano di
rendita, pertanto il totale a 88'674.00 CHF. Il certificato di assicurazione
all'1.7.1999 mostra quindi che per la signora AT 1 era stato effettuato un
riscatto integrale nel piano di rendita e che non era possibile nessun altro
riscatto.
Al piano di risparmio sono stati accreditati 17'869.00 CHF (art. 48.2 e tabella
H del Regolamento della Cassa pensione di CV 1 (riscatto massimo possibile: 45%
dello stipendio assicurato di 39'708.00 CHF).
L'impossibilità di un ulteriore riscatto nel piano di risparmio emerge
parimenti dal certificato di assicurazione all'1.7.1999.
Il trasferimento di 49'588.00 CHF nel piano di capitale risulta dal medesimo
certificato di assicurazione.
La seconda assegnazione di fondi liberi in ragione di 9'543.00 CHF è stata
contabilizzata in entrata nel piano di capitale nell'aprile 2000." (Doc.
V)
Da quanto sopra esposto si può concludere che, ai fini del calcolo ex art. 17 LFLP,
la convenuta ha giustamente considerato unicamente le prestazioni apportate nel
piano di rendita (fr. 88'674), necessarie, come spiegato sopra, per
riscattare la riduzione di rendite a seguito dell’affiliazione alla nuova Cassa
pensione CV 1 (cfr. anche 12.1 del regolamento) nonché per il finanziamento
della rendita complementare. Infatti, come previsto dall’art. 2.2 del
regolamento (cfr. consid. 2.5), il piano di rendita corrisponde al piano previdenziale
di base (prestazioni obbligatorie) e quindi oggetto del calcolo comparativo (cfr.
vedi pure la sentenza del 21 aprile 2005 nella causa S., B 36/04, consid. 4.3:
" Enthält die Austrittsleistung einer Vorsorgeinrichtung, wie im hier
zu beurteilenden Fall diejenige der Pensionskasse B.________ AG, nebst einem
obligatorischen auch einen vor-, unter- und/oder überobligatorischen Teil,
stellt sich die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfene Frage, was mit dem
nicht verwendeten Teil der mitgebrachten Austrittsleistung geschieht (hiezu
Art. 13 FZG), erst dann, wenn die Austrittsleistung höher ist als die nötige
Eintrittsleistung für die obligatorischen und reglementarischen Leistungen
(vgl. hiezu Art. 9 FZG "Aufnahme in die
reglementarischen Leistungen")."
L'art. 17 LFLP richiama peraltro esplicitamente il concetto di
prestazione d'entrata, il cui ammontare, secondo l'art. 10 LFLP è fissato
dall'istituto di previdenza nel suo regolamento.
Pertanto,
giustamente, l'istituto di previdenza nel contesto del calcolo comparativo, non
ha considerato l'intero importo di fr. 165'674.--.
In seguito, la Cassa
convenuta ha accreditato la restante prestazione di libero passaggio apportata nel
piano di risparmio e di capitale (cfr. conteggio dettagliato allegato allo
scritto 26 luglio 2005, doc. XXXV/2 e XXXV/3). A tal proposito, nello scritto 4
luglio 2005 al TCA la Cassa ha spiegato:
" Dopo il riscatto completo del piano di rendita l'eventuale eccedenza viene
apportata nel piano di risparmio oppure nel piano di capitale, dove frutta
interessi. I contributi del datore di lavoro (2%) e del collaboratore (1%)
vengono registrati nel piano di risparmio e beneficiano di una remunerazione
corrente. Il Consiglio di fondazione fissa in anticipo il tasso d'interesse per
il pagamento di interessi sul capitale di risparmio. Il tasso d'interesse
corrisponde almeno al tasso d'interesse minimo LPP. Il saldo dei contributi di
risparmio e gli interessi formano il capitale di risparmio che viene versato in
caso di uscita.
Nel piano di capitale vengono versati e remunerati su base annua gli eventuali
contributi del datore di lavoro e del collaboratore relativi ai bonus
sottoposti a contributi." (Doc. XXXI)
Resta comunque il fatto,
come verrà esposto al consid. 2.8, che la Cassa ha integralmente tenuto conto
della prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice. Del resto l’art.
9 cpv. 1 seconda frase LFLP obbliga l’istituto di previdenza di accreditare le
prestazioni d’uscita che l’assicurato ha portato con sé.
Per quel che
concerne l’ammontare della prestazione di libero passaggio relativa al piano di
rendita, su richiesta dello scrivente Tribunale, con scritto 15 aprile 2005 la
Cassa ha esposti in dettaglio il calcolo:
" L'importo di CHF 106 623.45 secondo l'art. 17 della
LFLP è composto come segue:
CHF CHF
Apporto
dell'avere di libero passaggio nel piano
di
rendita al 1° luglio 1999 88
674.00
Il
4% di interessi dall'1.7. al 31.12.1999 su 88 674.00 1 773.50 90
447.50
Il
4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2000 su 90 447.50 3 617.90 94
065.40
Il
4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2001 su 94 065.40 3 762.60 97
828.00
Il
4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2002 su 97 828.00 3 913.10 101
741.10
Il
3,25% di interessi dall'1.1. al 31.12.2003 su 101 741.10 3 306.60 105
047.70
Il
2,25% di interessi dall'1.1. al 31.08.2004 su 105 047.60 1 575.75 106
623.45
Ai complessivi fr.
106'623,45 di prestazione di libero passaggio apportata (inclusi le somme per
il riscatto dei contributi e gli interessi), la Cassa pensione ha aggiunto i
contributi personali versati dall’assicurata, senza interessi, di fr. 16'806,50
più il supplemento (fr. 16'806,50) pari al 4% all’anno a partire dall’età di 20
anni, ma che comunque non può superare il 100%.
La prestazione di libero passaggio, conformemente all’art. 17 LFLP ed all’art.
45.5 del regolamento, corrisponde all’importo di
fr. 140'236,45.
L’attrice sostiene di aver versato complessivamente fr. 19'673,95 di contributi
previdenziali. E` vero che tale importo risulta dai certificati salariali
prodotti, ma è altrettanto vero che, come già spiegato dalla Cassa
all’interessata nella lettera 19 gennaio 2005 al punto no. 5 (doc. A16), tali
contributi si riferiscono ai tre piani previdenziali. Quelli per finanziare il
piano di rendita ammontano a fr. 16'806, 50 (e non fr. 18'806 come erroneamente
indicato nella risposta di causa in tedesco, errore di battitura ammesso dalla
Cassa pensioni stessa nello scritto 15 aprile 2005, doc.XI), fr. 2'263,60 sono
stati utilizzati per il piano di risparmio e la differenza (fr. 878,20) per il
piano di capitale. I citati importi (inclusivi degli interessi sino al
31.08.2004) sono indicati nel conteggio dettagliato del 25 luglio 2005, a cui
va fatto riferimento (doc. XXXV/1-3).
Siccome per la determinazione della prestazione di libero passaggio ex art. 17 LFLP
vanno considerati solo i contributi relativi al piano di rendita, la convenuta
ha giustamente computato l’importo di fr. 16'806,50.
2.7.3. Visto che la prestazione
di libero passaggio determinata secondo l’art. 16 LFLP (fr. 144'480,10) è
maggiore di quella minima ex art. 17 LFLP (fr. 140'236,45), nel contestato
conteggio d’uscita la Cassa ha rettamente considerato l’importo maggiore.
2.8. La prestazione di
libero passaggio complessiva di fr. 246'608,60 risulta composta da fr.
144'480,10 di prestazioni di libero passaggio del piano di rendita, fr.
28'584,20 del piano di risparmio e fr. 73'544,30 del piano di capitale (cfr. conteggio
d’uscita al 31 agosto 2004, doc. A4, nonché il calcolo dettagliato del 25
luglio 2005, doc. XXXV/1-3).
Va qui ricordato che secondo l’art. 18 LFLP la prestazione d’uscita deve
corrispondere almeno all’avere di vecchiaia ex art. 15 LPP.
A sua volta, l’art.
15 LPP, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, stabilisce che
l’avere di vecchiaia si compone da:
" a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al
periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più
tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;
b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti
precedenti e accreditato all’assicurato.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo
d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli
investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della
Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei
beni immobili."
Nel caso in esame,
dal più volte citato conteggio 25 luglio 2005 si evince che la Cassa pensione
ha proceduto al calcolo dell’avere di vecchiaia (cfr. “conto
testimone”, il quale, come giustamente fatto presente dalla convenuta nello
scritto 26 settembre 2005, funge da strumento di controllo per accertare se le
prestazioni della Cassa pensione di CV 1 corrispondano almeno alle prestazioni
minime legali previste dalla LPP; XLIII), partendo da fr. 55'544,30 che costituisce
l’avere di vecchiaia apportato (cfr. certificato di assicurazione 30 giugno
1999, doc. XXV/6/21). Al 31 agosto 2004 l’avere di vecchiaia ammonta a fr. 95’521,70
(XXXV/1).
Ne consegue che la prestazione di libero passaggio totale determinata secondo
le disposizioni regolamentari
(fr. 246'608,60) è superiore
ai fr. 95'521,70 dell’ avere di vecchiaia ex art. 15 LPP e quindi la Cassa pensione
ha ampiamente dato seguito all’art. 18 LFLP.
Di conseguenza, al 31 agosto 2004 la prestazione di libero passaggio ammonta a
fr. 246'608,60 (incluse quindi le prestazioni di libero passaggio di fr.
165'674,00 apportate all’assicurata ed indicate nel certificato di
assicurazione 31.08.2004), a cui rettamente la Cassa pensioni ha aggiunto gli
interessi di mora dal 31 agosto 2004 all’11 ottobre 2004, giorno del versamento
all’Istituto collettore di __________. In totale la prestazione d’uscita ammonta
a fr. 247'310,75, così come risulta dal conteggio d’uscita contestato.
Infine, l’attrice ha fatto presente di non aver autorizzato il versamento della
prestazione d’uscita all’Istituto collettore.
Ora, conformemente all’art. 1 cpv. 2 OLP (Ordinanza sul libero passaggio), prima
dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale
nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere
trasferita la prestazione d’uscita. L’art. 15.2 seconda frase del
regolamento prevede inoltre che le prestazioni di libero passaggio degli
assicurati usciti, non affiliati ad un nuovo istituto, che entro la fine del
mese che segue il mese d’uscita non si sono pronunciati sulla forma in cui
desiderano ricevere la prestazione di libero passaggio, sono trasferite
all’istituto collettore.
In casu, dopo aver invitato il 10 settembre 2004 l’assicurata a compilare la
“domanda di prestazioni d’uscita” e citato l’art. 15.2 del regolamento (doc.
A1) e non avendo ricevuto alcuna indicazione sulla destinazione della
prestazione d’uscita, la Cassa pensione ha proceduto al versamento all’Istituto
collettore. Vero che il 22 settembre 2004 l’attrice ha chiesto delle
delucidazioni nonché il conteggio della prestazione d’uscita, ma è altrettanto
vero che, come pertinentemente sottolineato dalla convenuta il 15 aprile 2005
(XI), nel certificato d’assicurazione inviato il 31 agosto 2004 essa poteva
desumere l’ammontare della prestazione d’uscita. Certo che possono sorgere
delle contestazioni in merito – come è il caso in esame, dovuto alla
particolare complessità del calcolo della prestazione d’uscita -, ma questo non deve impedire o tardare eccessivamente il trasferimento
della prestazione di diritto, dovendo l’istituto di previdenza versare degli
interessi di mora.
Quindi, la Cassa pensioni ha giustamente trasferito la prestazione d’uscita
all’Istituto collettore.
In conclusione, visto quanto sopra, la Cassa convenuta ha correttamente stabilito
la prestazione d’uscita in fr. 247'310,75 e quindi il conteggio d’uscita per il
31.
agosto 2004 non può che essere confermato.
Ne consegue, pertanto, la reiezione della petizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti