34.2005.19
inammissibilità di una domanda presentata dinanzi al TCA tendnete al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a precetto esecutivo
23 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.19
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, TCA
Titolo:
inammissibilità di una domanda presentata dinanzi al TCA tendnete al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a precetto esecutivo
CONTRIBUTI
IRRICEVIBILITÀ
art. 79 LEF
art. 82 LEF
art. 73 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.19
RG/sc
Lugano
23 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull’istanza del 22 febbraio 2005
promossa da
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto che
- con atto
22 febbraio 2005 la AT 1 (in seguito: __________) ha chiesto a codesto
Tribunale di pronunciare “in virtù della disposizione dell’art. 82 LEF ”
la “cancellazione dell'opposizione” interposta dalla CV 1 al precetto
esecutivo n. __________ dell'UE di __________, concernente un credito di fr.
30'189.30 per premi assicurativi della previdenza professionalerimasti;
- giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
- per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
Considerandi
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
e riferimenti);
- in casu,
come detto, tramite precetto n. __________ dell'UE di __________ la AT 1 ha
avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di
contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 30'189.30;
- l'escussa
ha interposto opposizione;
- giusta
l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,
per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella
amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in
forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente
l'opposizione;
- in
concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di
riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79
LEF, azione che fonderebbe la competenza dello scrivente Tribunale a conoscere
il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione
(DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti
con l'istanza in oggetto è postulata la cancellazione (recte: il rigetto)
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo e ciò con esplicito
riferimento all’art. 82 LEF, il quale stabilisce che il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell’opposizione nel caso in cui il credito sia fondato
su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata;
- per
applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per
decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore
secondo la loro competenza;
- stante
quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione
dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere pretese di spettanza
dell'omonima Fondazione collettiva LPP - ritenuta la manifesta
incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la
stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di
competenza alla Pretura del Distretto di __________, __________ (art. 16 LALEF,
art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di __________;
DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);
- posta la
palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che si (ri)constata
essere solita a proporre dinanzi a questo Tribunale, con ripetuta ed evidente
leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui
agli artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA 34.2004.58, 34.2004.26, 34.2003.42,
34.2003
, 34. 2002.57, quest’ultimo relativo ad una precedente causa già
promossa nei confronti della CV 1) vanno poste tasse e spese di giustizia per
complessivi fr. 300.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF
124.
V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio
1998.
in re T).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'istanza
22 febbraio 2005 della AT 1.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della AT 1.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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