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Decisione

34.2005.19

inammissibilità di una domanda presentata dinanzi al TCA tendnete al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a precetto esecutivo

23 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.19

Data decisione, Autorità:

23.02.2005, TCA

Titolo:

inammissibilità di una domanda presentata dinanzi al TCA tendnete al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a precetto esecutivo

CONTRIBUTI

IRRICEVIBILITÀ

art. 79 LEF

art. 82 LEF

art. 73 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.19

RG/sc

Lugano

23 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull’istanza del 22 febbraio 2005

promossa da

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto che

- con atto

22 febbraio 2005 la AT 1 (in seguito: __________) ha chiesto a codesto

Tribunale di pronunciare “in virtù della disposizione dell’art. 82 LEF

la “cancellazione dell'opposizione” interposta dalla CV 1 al precetto

esecutivo n. __________ dell'UE di __________, concernente un credito di fr.

30'189.30 per premi assicurativi della previdenza professionalerimasti;

- giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente

nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza

unica (art. 8 LALPP);

- per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

Considerandi

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai

contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b

e riferimenti);

- in casu,

come detto, tramite precetto n. __________ dell'UE di __________ la AT 1 ha

avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di

contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 30'189.30;

- l'escussa

ha interposto opposizione;

- giusta

l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore,

per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella

amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in

forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente

l'opposizione;

- in

concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di

riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79

LEF, azione che fonderebbe la competenza dello scrivente Tribunale a conoscere

il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione

(DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);

- infatti

con l'istanza in oggetto è postulata la cancellazione (recte: il rigetto)

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo e ciò con esplicito

riferimento all’art. 82 LEF, il quale stabilisce che il creditore può chiedere

il rigetto provvisorio dell’opposizione nel caso in cui il credito sia fondato

su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata;

- per

applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per

decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio

dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore

secondo la loro competenza;

- stante

quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione

dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere pretese di spettanza

dell'omonima Fondazione collettiva LPP - ritenuta la manifesta

incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la

stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di

competenza alla Pretura del Distretto di __________, __________ (art. 16 LALEF,

art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di __________;

DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);

- posta la

palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che si (ri)constata

essere solita a proporre dinanzi a questo Tribunale, con ripetuta ed evidente

leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui

agli artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA 34.2004.58, 34.2004.26, 34.2003.42,

34.2003

, 34. 2002.57, quest’ultimo relativo ad una precedente causa già

promossa nei confronti della CV 1) vanno poste tasse e spese di giustizia per

complessivi fr. 300.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF

124.

V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio

1998.

in re T).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Questo

Tribunale non è competente a statuire nel merito

dell'istanza

22 febbraio 2005 della AT 1.

2.- Gli atti

sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

3.- La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della AT 1.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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