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Decisione

34.2005.2

azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana

10 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.2

Data decisione, Autorità:

10.02.2005, TCA

Titolo:

azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana

IRRICEVIBILITÀ

art. 1 LPTCA

art. 2 cpv. 6 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.2

RG/sc

Lugano

10 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione 3 gennaio 2005 promossa

Considerandi

da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di previdenza professionale

richiamato

il decreto 10 gennaio 2005 con cui a parte attrice è stato assegnato un termine

di 20 giorni per provvedere all’emendamento del gravame lo stesso essendo stato

formulato in lingua francese ed non ossequiando neppure ai requisiti di cui

all’art. 1 cpv. 1 lett. b) e c) LPTCA;

costatato

che il termine di cui sopra è scaduto infruttuosamente e che l’attrice non ha

scusato la propria omissione;

ritenuto

che di conseguenza, in applicazione dell’art. 2 cpv. 6 LPTCA e richiamata la

giurisprudenza di cui alle DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e DTF 102 Ia 36, il

gravame deve essere dichiarato irricevibile;

rilevato

che in quanto volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________, la richiesta della RI 1

s’appalesa del resto improponibile anche sotto il profilo della competenza

ratione materiae, per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria

competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio

dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF essendo, secondo la loro competenza,

il giudice di pace o il pretore del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC

1989.

pag. 152).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione 3 gennaio 2005 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza

conformi alla LPP è irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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