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Decisione

34.2005.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS e pagato le tasse sui compensi ricevuti (V).

1.7. Con duplica

del 13 aprile 2005, confermando la risposta di causa, la Cassa ha fra l’altro sottolineato

come essa non possa esprimersi in concreto sull’eventuale riconoscimento di

un’altra classe essendo di competenza dell’Autorità di nomina. (VII).

1.8. A seguito

della richiesta di produrre il regolamento scolastico, con scritto 5 settembre

2005 il Consorzio scolastico ha segnatamente chiesto di essere chiamato in

causa (XVII).

Con lettera pervenuta al TCA il 19 settembre 2005 AT 1 si è epresso in merito

alla succitata lettera (XVIII)

La presa

di posizione della Cassa su quanto sostenuto dall’attore è del 22 settembre

2005 (XXIV).

1.9. Riconosciuto

un legittimo interesse sull’esito della procedura in corso – poiché qualora

venisse accertato, come postulato dall’attore, l’assoggettamento con effetto

retroattivo ai fini della pensione del supplemento per docente responsabile, al

Consorzio medesimo verrebbe conseguentemente richiesto di versare la quota

parte dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - , con decreto

20 settembre 2005 lo scrivente Tribunale ha chiamato in causa lo stesso

Consorzio, intimandogli tutti gli atti di causa per una presa di posizione

(XVIII).

In data 10 ottobre 2005 il Consorzio scuole ha postulato la reiezione della

petizione, facendo in particolare presente come il compito di docente

responsabile non possa essere equiparato a quello di direttore e come

l’incarico in questione non conferisce il diritto ad un rinnovo automatico

(XXV).

Il 15 ottobre 2005 AT 1 ha replicato alla risposta di causa del Consorzio

stesso (XXIX), mentre quest’ultimo (XXX) e la Cassa pensione (XXXIII) hanno

fatto presente di non aver altro da aggiungere.

1.10. Il TCA ha

proceduto a diversi accertamenti (IX,X,XI). In merito alle singole risultanze

le parti hanno avuto modo di pronunciarsi.

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è l’integrazione ai fini pensionistici del compenso ricevuto da AT

1 per l’incarico di docente responsabile delle Scuole consortili di __________.

Con scritto 9 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto che anche quanto percepito

quale direttore amministrativo dal 15 settembre 1975, salvo particolari termini

di prescrizione, venga considerato quale salario assicurato (XIII).

Trattandosi quindi di una controversia in materia

previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto,

è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF

127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. Ai sensi

dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e

riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320 franchi

(dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che

hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo

che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione

obbligatoria.

A seguito

della 1° revisione della LPP, dal 1° gennaio 2005 il salario minimo comportante

l’obbligo assicurativo è stato ridotto a fr. 19'350 (cfr. art. 5 OPP2).

Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno,

per particolari, motivi all’assicurazione obbligatoria (cfr. art. 2 cpv. 3 LPP

nella versione in vigore sino al 31.12.2004; art. 2 cpv. 4 LPP nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2005).

Inoltre,

conformemente all’art. 7 cpv. 2 v. LPP (rimasto invariato dalla 1° revisione

della LPP):

"

È tenuto conto del salario determinante giusta

la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."

Per

l’art. 8 LPP deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i fr. 14'880

e i 44’640 (nel 2003 fr. 25’320 risp. 75’960; dal 1° gennaio 2005 fr. 22’575

risp. 77’400); tale parte è detta salario coordinato (cpv. 1).

Secondo l’art.

8 cpv. 3 LPP (rimasto invariato) quando il salario diminuisce temporaneamente

per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario

coordinato vigente continua ad essere valido fintanto che sussista l’obbligo

del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’art. 324a CO.

L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. Per la

giurisprudenza il cpv. 3 trova applicazione unicamente se il salario annuo è

già stato fissato all’inizio del periodo d’assicurazione, non se è stato

determinato successivamente, dopo la fine del rapporto di lavoro (SZS 1994 p.

217).

Dando seguito alla delega contenuta all’art. 7 cpv. 2 LPP, l'art. 3 OPP2 (determinazione

del salario coordinato) (rimasto invariato) prevede che:

"

1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza

può derogare al salario determinante nell’AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base

all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già

convenuti per l’anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle

professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono

irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."

Considerandi

2.

L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e

determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un

determinato periodo di pagamento.(…) Se il salario diventa temporaneamente

inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto

all’assicurazione obbligatoria."

2.3

La LPP

prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a

sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una

diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.

L'art. 49

cpv. 1 LPP(rimasto invariato) dispone che “nell'ambito della presente

legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le

prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione”.

Nel caso in cui un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a

quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni

di legge elencate all’art. 49 cpv. 2 LPP.

Nel caso in esame, occorre precisare che, erogando la Cassa prestazioni

superiori a quelle minime, siamo nell’ambito previdenziale sovraobbligatorio.

Nella misura in cui le disposizioni dell’art. 49 cpv. 2 LPP sono rispettate,

l’istituto di previdenza può pertanto strutturare liberamente le prestazioni,

il finanziamento e l’organizzazione.

2.4

Nella

fattispecie, le modalità di determinazione dello stipendio (salario) assicurato

sono regolamentate dagli art. 10 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti

dello Stato (Lcpd; RL 2.5.5.1) e dall’art. 7 del Regolamento della Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL 2.5.5.1.1.1):

"

Art. 10 Lcpd

1Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge

corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di

coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell’ Assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).

2Per lo stipendio annuale si intende:

a)lo

stipendio base secondo la classificazione della funzione;

b)eventuali indennità di rincaro;

c)eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli

impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);

d)eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.

3Lo stipendio minimo

assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell’ AVS.

4Lo stipendio massimo

assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della

Classe B della legge stipendi.

5Lo stipendio assicurato

e l’importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da

malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni

della Commissione amministrativa.

6Il Comitato fissa lo

stipendio assicurato per i casi speciali.”

Art. 7 Rcpd

1Lo

stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto

dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base

dell’ art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS. Negli altri casi valgono per analogia

gli stessi criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo

stipendio base.

2Se un

salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato

stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d’

occupazione.

A sua

volta l’art. 7 a cpv. 1 lett. a) e c) della Legge sugli stipendi degli

impiegati dello Stato e docenti (LStip.; RL 2.5.4.4.) dispone:

"

Agli impiegati particolarmente meritevoli non

iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può:

a)aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti

dall’art. 3;

b) (…)

c) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello

stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di

congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.

Pertanto, lo stipendio

assicurato alla Cassa pensioni è calcolato sulla base dell’importo previsto

dalla classe dell’organico cantonale (cfr. art. 3 LStip, applicabile fra

l’altro ai docenti comunali; cfr. anche art. 1 Lstip che rinvia all’art.

1.

della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD;

RL 2.5.4.1], il cui art. 1 cpv. 1 lett. a prevede l’applicabilità della legge segnatamente

ai docenti delle scuole comunali) relativo alla funzione svolta dal dipendente

(impiegato/docente), nonché dei supplementi salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a)

e c) Lstip previsti per impiegati particolarmente meritevoli.

2.5

L’attore, professionalmente

attivo quale docente, percepisce un compenso per il suo compito aggiuntivo di

responsabile della direzione sulla base del regolamento del Consorzio scuole di

fr. 6'000 all’anno.

Dal momento che il docente

responsabile non rientra nell’organico cantonale (va infatti ricordato che secondo

l’art. 10 cvp.2 Lcpd lo stipendio assicurato viene inteso secondo la

classificazione della funzione), circostanza rimasta incontestata, quanto

percepito dal Consorzio scuole non rientra nella categoria dei supplementi

salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a) e c) Lstip, nonostante che egli svolga

tale incarico, non automaticamente rinnovabile, da diversi anni e di

conseguenza non fa parte dello stipendio assicurato.

Del resto, lo stesso Consorzio ha fatto presente che non è possibile assegnare

all’attore un salario, assoggettabile alla Cassa pensione, maggiore di quello

che attualmente percepisce da docente, avendo egli raggiunto il massimo della

classe 27.

Non va poi dimenticato che il medesimo datore di lavoro ha confermato di non

volere introdurre la funzione di Direttore scolastico, il cui stipendio sarebbe

stato assoggettato alla Cassa pensione (art. 10 cpv. 2 Lcpd). Sui motivi di

tale scelta non spetta alla convenuta, tantomeno allo scrivente Tribunale, di esprimersi,

rilevato comunque che la funzione di docente responsabile rispetto a quella di direttore

non comprendere compiti di vigilanza e di didattica (cfr. art. 31 lett. c,e,f

Legge della scuola; RL 5.1.1.1).

Determinante è che non esistendo nell’ordinamento cantonale la funzione di docente

responsabile della direzione, le indennità ricevute a tale titolo non possono

essere considerate supplemento salariale alla funzione di docente e quindi non

sono assicurate ai fini pensionistici.

2.6

Inoltre, come rettamente osservato

dalla Cassa nelle osservazioni 22 settembre 2005 (XXIV), va sottolineato che la

non inclusione nello stipendio assicurato dell’indennità in questione è

conforme alle norme che hanno disciplinato e che attualmente regolano la

determinazione dello stipendio assicurato.

In particolare, l’art. 14

della Legge sulla Cassa pensione del 9.07.1963 in vigore sino al 1° novembre

1976, data d’introduzione dell’attuale Lcpd, prevedeva che “ i supplementi

di stipendio, oltre il massimo previsto dalla legge cantonale sugli stipendi,

accordati ai docenti dai comuni o consorzi di comuni o amministrazioni di case

dei bambini possono essere assicurati alla condizione che venga versata la

riserva matematica necessaria per il supplemento e che vengano corrisposti

sullo stesso i contributi annui ordinari; il tutto a carico del comune o enti

interessati che hanno diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati nella

misura del 50%” (allg.1 a XXIV).

Questa norma, applicabile al momento in cui l’attore è stato incaricato a

svolgere la funzione di “direttore amministrativo” (1975), non è pertinente al

caso in esame poiché, come spiegato dalla Cassa, tali supplementi erano

assegnati da parte di determinati comuni per l’attività di docente e venivano

assicurati dietro richiesta del comune o dell’ente interessato (del resto, pur

volendo ammettere a quell’epoca, sulla base dell’art. 14 Lcpd del 1963, l’integrazione

del compenso per la direzione amministrativa allo stipendio assicurato, va

fatto presente che il pagamento di eventuali contributi risulterebbe essere

prescritto).

Va poi fatto presente che nel messaggio del Consiglio di Stato del 10 maggio

1976.

riguardante l’introduzione della nozione di stipendio assicurato (art. 10

Lcpd), con l’intenzione di specificare i criteri per la determinazione dello

stipendio assicurato, si legge:

" L'attuale

legge sulla Cassa non dice chiaramente quale sia il salario determinante per il

calcolo dello stipendio assicurato. L'assicurazione facoltativa alla Cassa dei

supplementi di stipendio accordati ai docenti da Comuni o Consorzi crea

un'evidente disparità di trattamento, dovuta soprattutto al sistema di

finanziamento (a carico del Comune con diritto di rivalsa nei confronti

dell'assicurato nella misura massima del 50%) e al genere di supplemento

assicurabile agli effetti della pensione. Essi non sono infatti sempre di

carattere permanente e sono assegnati solo a determinate categorie di

insegnanti (cfr. indennità di residenza). Solo i grossi Comuni del Cantone

assegnano questa indennità comunale che raggiunge punte massime di circa Fr.

2'000.--.

Abbiamo ritenuto indispensabile definire meglio il sistema di

calcolo della rendita stabilendo che per stipendio annuale determinante è

inteso quello previsto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e

dei docenti. Tutti i supplementi comunali assicurati e finanziati alla Cassa

al 1. luglio 1976 essi non potranno più essere aumentati o adeguati.

La facoltà data dalla Commissione amministrativa della Cassa di

fissare lo stipendio assicurato interessa particolarmente l'assunzione di

persone invalide che abbiano seguito i corsi di reintegrazione

dell'assicurazione federale per l'invalidità." (sottolineatura del

redattore, allegato 3 doc. XXIV)

Si evince pertanto la

volontà del Legislatore di definire come stipendio annuale assicurato il

compenso previsto dalla LStip, non considerando più assicurabili dal 1°

novembre 1976 (data in vigore dell’attuale Lcpd) i supplementi comunali

riconosciuti in base all’art. 14 Lcpd del 1963, tranne quelli precedentemente assicurati,

a titolo di diritto acquisto, con la vecchia legge.

Nel caso in esame, come

detto, non siamo confrontati con un supplemento comunale di vecchio diritto e

quindi non si tratta di salvaguardare un diritto acquisito.

Va poi citato l’art. 5 Rcpd in vigore dal 6.12.1977 al 31.12. 1987:

" Art.

5.

1Sono definiti supplementi di stipendio a carattere permanente

quelli assegnati:

- ai direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS;

- ai vice-direttori dei ginnasi e della SAM;

- ai direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di

avviamento;

- ai direttori delle scuole maggiori;

- alle maestre delle case dei bambini incaricate della direzione;

- ai docenti delle scuole medie secondo l'art. 5 cpv. 4 del

relativo

decreto;

intanto che questi sono corrisposti.

2A contare dal 1° novembre 1976 i supplementi accordati

dai Comuni oltre il limite dello stipendio previsto dalla legge sugli stipendi,

non sono assicurati alla Cassa pensioni. Tutti i supplementi comunali

assicurati alla Cassa prima del 1° novembre 1976 sono bloccati ai valori

notificati e assicurati alla Cassa a quel momento." (allegato 4 doc. XXIV)

Al riguardo va fatto

presente che la funzione di docente responsabile non è inclusa nel

summenzionato articolo di regolamento.

Dal 1° gennaio 1988 l’art. 5 cpv. 1 Rcpd, in vigore sino al 31 dicembre 1995, ha

aggiunto il riferimento alla Legge stipendi (“Lo

stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto

dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’

art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS;

cfr. allegato 5 a XXIV).

Infine, l’attuale art. 7

Rcpd, applicabile dal 1° gennaio 1996, oltre ad avere recepito al primo

capoverso quanto previsto dall’art. 5 cpv.1 del vecchio regolamento, ha

specificato che “negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri

per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio base”.

A ragione la convenuta ha fatto presente come questa modifica non è da

intendere come un ampiamento della cerchia di supplementi da assicurare, ma è prevista

per gli enti esterni che assicurano i propri dipendenti alla Cassa (docenti

delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti

dell’obbligatorietà scolastica, dipendenti dei Comuni e di altri Enti di

diritto pubblico, ai dipendenti di enti di diritto privato e pubblica utilità

sussidiati; cfr. art. 4 cpv. 2 Lcpd;) i quali cononoscono supplementi di

stipendio a carattere permanente dove non è applicabile la Legge sugli

stipendi. Questa non è la circostanza del caso in esame, poiché i docenti

comunali, soggetti alla LORD (art. 1 cpv. 1 lett. b LORD), oltre ad essere obbligatoriamente

assicurati alla Cassa pensioni (art. 4 cpv. 1 Lcpd), sono sottoposti alla Legge

sugli stipendi (art. 1 LStip).

Da quanto detto sopra traspare

quindi la volontà del Legislatore di assicurare quei supplementi che hanno una

diretta attinenza con la funzione di nomina, ciò che non corrisponde al caso in

esame.

In conclusione,

l’indennità ricevuta da AT 1 per la mansione supplementare di docente

responsabile non rientra nei supplementi a carattere permanente previsti dalla

Legge sugli stipendi e quindi non è assicurabile alla Cassa pensione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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