34.2005.21
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8 febbraio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
34.2005.21
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, TCA
Titolo:
L'indennità per docente di scuola elementare con mansioni supplementari di docente responsabile della direzione non è da considerare quale supplemento di salario ai fini della previdenza professionale e quindi non fa parte del salario assicurato.
SALARIO DETERMINANTE
art. 10 LCPD
art. 7 LPP
art. 7 RCPD
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.21
BS/td
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 febbraio
2005 di
AT 1
contro
1. CV 1
2. CO 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. AT 1 è
docente di scuola elementare presso le scuole elementari consortili di __________
ed è assicurato per la previdenza professionale alla Cassa CV 1 (in seguito:
Cassa).
Dal 1975 egli ha svolto anche la funzione di “Direttore amministrativo”
(funzione prevista dall’allora Legge sulla scuola) con un iniziale compenso di
fr. 1'200 annui, aumentato dal 1984 a fr. 2'500 (cfr. doc. A/2, XVII). A
partire dall’anno scolastico 1991/1992 egli è stato incaricato dal Consorzio scuole
__________ (in seguito: Consorzio scuole) quale “docente responsabile della
direzione” presso le medesime scuole consortili (doc. A/5), compito che svolge
al di fuori del normale orario di lavoro di docente. Per tale incarico
aggiuntivo AT 1 percepisce un supplemento di stipendio di fr. 6'000 annui,
ripartito in 12 mensilità (doc. A/4).
1.2. Con lo scopo
d’integrare il supplemento ricevuto per l’incarico di responsabile della direzione
nello stipendio assicurato, mediante scritto 23 novembre 2004 AT 1, per il
tramite del __________, ha postulato al Consorzio scuole una modifica del
regolamento delle scuole consortili nel senso di attribuire al docente
responsabile della direzione una classe di stipendio che integri l’attuale
compenso per tale funzione, ad esempio istituendo la classe 29 secondo la
classificazione cantonale dei docenti (doc. A/4).
La citata richiesta è stata disattesa dal Consorzio scuole (doc. A/3) con la seguente
motivazione:
"
Vi confermiamo che per il Consorzio non è
possibile attribuire ad un docente responsabile, che resta pur sempre a tutti
gli effetti docente titolare, tramite il proprio regolamento una classe di
stipendio maggiore, in quanto tale funzione non è prevista nell'orientamento
cantonale. Per il Consorzio non è nemmeno possibile assegnare uno stipendio,
soggetto alla cassa pensioni, superiore a quanto previsto dalla funzione, che
in questo caso corrisponde al massimo della classe 27. L'unica possibilità, per
andare nella direzione richiesta dal docente AT 1, sarebbe quella di introdurre
la funzione di direttore scolastico, a tempo pieno o a metà tempo. Si tratta
comunque di una soluzione che per il nostro Istituto scolastico, con 5 sezioni
di scuola elementare e due sezioni di scuola dell'infanzia, attualmente non può
essere presa in considerazione." (Doc. A3)
1.3. Interpellata
successivamente e personalmente da AT 1, in data 16 febbraio 2005 la Cassa ha
confermato che, non ricoprendo la funzione di direttore didattico, il compenso
riconosciutogli per la direzione amministrativa non rientra nei casi previsti
dalla Legge stipendi, motivo per cui il supplemento ricevuto non può essere
assicurato ai fini pensionistici (doc. A/1).
1.4. Di
conseguenza, con la presente petizione AT 1 ha convenuto la Cassa postulando
che il suo “stipendio quale direttore vanga messo a beneficio della Cassa
pensione in forma retroattiva al 2 settembre 2004” (I).
1.5. Con risposta
22 marzo 2005 la Cassa ha chiesto la reiezione della petizione. Dopo aver
esposto le norme di legge applicabili, essa ha concluso come segue:
"
In conclusione, il Comitato ritiene che nella
fattispecie le condizioni per aderire alla richiesta della controparte non sono
date.
Infatti, come ricordato in precedenza il compenso
di fr. 6'000.00, assegnato secondo l'art. 4 del Regolamento scolastico del
Consorzio per le scuole __________, non rientra nei supplementi che possono
essere assicurati alla Cassa pensioni (art. 7 lett. a) e b) Lstip).
Infatti il compenso è una prestazione prevista
dal Regolamento scolastico che non rientra nelle categorie dei supplementi a
carattere permanente di cui all'art. 7 lett. d) Lcpd.
Inoltre, nel caso specifico nell'Organico del
Consorzio scolastico non è prevista la funzione di Direttore dell'Istituto
scolastico, ma unicamente quella di un responsabile della direzione.
Questa attività deve pertanto essere ritenuta un
compito aggiuntivo all'attività di docente titolare svolta dal signor AT 1."
(Doc. III)
1.6. In replica AT
1 ha segnatamente evidenziato di aver svolto la funzione di direttore
amministratore dal 1975 e dal 1991 quella di docente responsabile, di aver
avuto per tali compiti un regolare contratto di lavoro e di aver sempre versato
Fatti
i contributi AVS e pagato le tasse sui compensi ricevuti (V).
1.7. Con duplica
del 13 aprile 2005, confermando la risposta di causa, la Cassa ha fra l’altro sottolineato
come essa non possa esprimersi in concreto sull’eventuale riconoscimento di
un’altra classe essendo di competenza dell’Autorità di nomina. (VII).
1.8. A seguito
della richiesta di produrre il regolamento scolastico, con scritto 5 settembre
2005 il Consorzio scolastico ha segnatamente chiesto di essere chiamato in
causa (XVII).
Con lettera pervenuta al TCA il 19 settembre 2005 AT 1 si è epresso in merito
alla succitata lettera (XVIII)
La presa
di posizione della Cassa su quanto sostenuto dall’attore è del 22 settembre
2005 (XXIV).
1.9. Riconosciuto
un legittimo interesse sull’esito della procedura in corso – poiché qualora
venisse accertato, come postulato dall’attore, l’assoggettamento con effetto
retroattivo ai fini della pensione del supplemento per docente responsabile, al
Consorzio medesimo verrebbe conseguentemente richiesto di versare la quota
parte dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - , con decreto
20 settembre 2005 lo scrivente Tribunale ha chiamato in causa lo stesso
Consorzio, intimandogli tutti gli atti di causa per una presa di posizione
(XVIII).
In data 10 ottobre 2005 il Consorzio scuole ha postulato la reiezione della
petizione, facendo in particolare presente come il compito di docente
responsabile non possa essere equiparato a quello di direttore e come
l’incarico in questione non conferisce il diritto ad un rinnovo automatico
(XXV).
Il 15 ottobre 2005 AT 1 ha replicato alla risposta di causa del Consorzio
stesso (XXIX), mentre quest’ultimo (XXX) e la Cassa pensione (XXXIII) hanno
fatto presente di non aver altro da aggiungere.
1.10. Il TCA ha
proceduto a diversi accertamenti (IX,X,XI). In merito alle singole risultanze
le parti hanno avuto modo di pronunciarsi.
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è l’integrazione ai fini pensionistici del compenso ricevuto da AT
1 per l’incarico di docente responsabile delle Scuole consortili di __________.
Con scritto 9 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto che anche quanto percepito
quale direttore amministrativo dal 15 settembre 1975, salvo particolari termini
di prescrizione, venga considerato quale salario assicurato (XIII).
Trattandosi quindi di una controversia in materia
previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto,
è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF
127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e
riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320 franchi
(dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che
hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo
che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione
obbligatoria.
A seguito
della 1° revisione della LPP, dal 1° gennaio 2005 il salario minimo comportante
l’obbligo assicurativo è stato ridotto a fr. 19'350 (cfr. art. 5 OPP2).
Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno,
per particolari, motivi all’assicurazione obbligatoria (cfr. art. 2 cpv. 3 LPP
nella versione in vigore sino al 31.12.2004; art. 2 cpv. 4 LPP nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2005).
Inoltre,
conformemente all’art. 7 cpv. 2 v. LPP (rimasto invariato dalla 1° revisione
della LPP):
"
È tenuto conto del salario determinante giusta
la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."
Per
l’art. 8 LPP deve essere assicurata la parte del salario annuo tra i fr. 14'880
e i 44’640 (nel 2003 fr. 25’320 risp. 75’960; dal 1° gennaio 2005 fr. 22’575
risp. 77’400); tale parte è detta salario coordinato (cpv. 1).
Secondo l’art.
8 cpv. 3 LPP (rimasto invariato) quando il salario diminuisce temporaneamente
per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario
coordinato vigente continua ad essere valido fintanto che sussista l’obbligo
del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’art. 324a CO.
L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato. Per la
giurisprudenza il cpv. 3 trova applicazione unicamente se il salario annuo è
già stato fissato all’inizio del periodo d’assicurazione, non se è stato
determinato successivamente, dopo la fine del rapporto di lavoro (SZS 1994 p.
217).
Dando seguito alla delega contenuta all’art. 7 cpv. 2 LPP, l'art. 3 OPP2 (determinazione
del salario coordinato) (rimasto invariato) prevede che:
"
1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza
può derogare al salario determinante nell’AVS:
a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base
all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già
convenuti per l’anno in corso;
c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle
professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono
irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."
Considerandi
2.
L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e
determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un
determinato periodo di pagamento.(…) Se il salario diventa temporaneamente
inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto
all’assicurazione obbligatoria."
2.3
La LPP
prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a
sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una
diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.
L'art. 49
cpv. 1 LPP(rimasto invariato) dispone che “nell'ambito della presente
legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le
prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione”.
Nel caso in cui un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a
quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni
di legge elencate all’art. 49 cpv. 2 LPP.
Nel caso in esame, occorre precisare che, erogando la Cassa prestazioni
superiori a quelle minime, siamo nell’ambito previdenziale sovraobbligatorio.
Nella misura in cui le disposizioni dell’art. 49 cpv. 2 LPP sono rispettate,
l’istituto di previdenza può pertanto strutturare liberamente le prestazioni,
il finanziamento e l’organizzazione.
2.4
Nella
fattispecie, le modalità di determinazione dello stipendio (salario) assicurato
sono regolamentate dagli art. 10 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato (Lcpd; RL 2.5.5.1) e dall’art. 7 del Regolamento della Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL 2.5.5.1.1.1):
"
Art. 10 Lcpd
1Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge
corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di
coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell’ Assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).
2Per lo stipendio annuale si intende:
a)lo
stipendio base secondo la classificazione della funzione;
b)eventuali indennità di rincaro;
c)eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);
d)eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.
3Lo stipendio minimo
assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell’ AVS.
4Lo stipendio massimo
assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della
Classe B della legge stipendi.
5Lo stipendio assicurato
e l’importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da
malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni
della Commissione amministrativa.
6Il Comitato fissa lo
stipendio assicurato per i casi speciali.”
Art. 7 Rcpd
1Lo
stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto
dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base
dell’ art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS. Negli altri casi valgono per analogia
gli stessi criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo
stipendio base.
2Se un
salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato
stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d’
occupazione.
A sua
volta l’art. 7 a cpv. 1 lett. a) e c) della Legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e docenti (LStip.; RL 2.5.4.4.) dispone:
"
Agli impiegati particolarmente meritevoli non
iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può:
a)aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti
dall’art. 3;
b) (…)
c) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello
stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di
congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.
Pertanto, lo stipendio
assicurato alla Cassa pensioni è calcolato sulla base dell’importo previsto
dalla classe dell’organico cantonale (cfr. art. 3 LStip, applicabile fra
l’altro ai docenti comunali; cfr. anche art. 1 Lstip che rinvia all’art.
1.
della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD;
RL 2.5.4.1], il cui art. 1 cpv. 1 lett. a prevede l’applicabilità della legge segnatamente
ai docenti delle scuole comunali) relativo alla funzione svolta dal dipendente
(impiegato/docente), nonché dei supplementi salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a)
e c) Lstip previsti per impiegati particolarmente meritevoli.
2.5
L’attore, professionalmente
attivo quale docente, percepisce un compenso per il suo compito aggiuntivo di
responsabile della direzione sulla base del regolamento del Consorzio scuole di
fr. 6'000 all’anno.
Dal momento che il docente
responsabile non rientra nell’organico cantonale (va infatti ricordato che secondo
l’art. 10 cvp.2 Lcpd lo stipendio assicurato viene inteso secondo la
classificazione della funzione), circostanza rimasta incontestata, quanto
percepito dal Consorzio scuole non rientra nella categoria dei supplementi
salariali ex art. 7a cpv. 1 lett. a) e c) Lstip, nonostante che egli svolga
tale incarico, non automaticamente rinnovabile, da diversi anni e di
conseguenza non fa parte dello stipendio assicurato.
Del resto, lo stesso Consorzio ha fatto presente che non è possibile assegnare
all’attore un salario, assoggettabile alla Cassa pensione, maggiore di quello
che attualmente percepisce da docente, avendo egli raggiunto il massimo della
classe 27.
Non va poi dimenticato che il medesimo datore di lavoro ha confermato di non
volere introdurre la funzione di Direttore scolastico, il cui stipendio sarebbe
stato assoggettato alla Cassa pensione (art. 10 cpv. 2 Lcpd). Sui motivi di
tale scelta non spetta alla convenuta, tantomeno allo scrivente Tribunale, di esprimersi,
rilevato comunque che la funzione di docente responsabile rispetto a quella di direttore
non comprendere compiti di vigilanza e di didattica (cfr. art. 31 lett. c,e,f
Legge della scuola; RL 5.1.1.1).
Determinante è che non esistendo nell’ordinamento cantonale la funzione di docente
responsabile della direzione, le indennità ricevute a tale titolo non possono
essere considerate supplemento salariale alla funzione di docente e quindi non
sono assicurate ai fini pensionistici.
2.6
Inoltre, come rettamente osservato
dalla Cassa nelle osservazioni 22 settembre 2005 (XXIV), va sottolineato che la
non inclusione nello stipendio assicurato dell’indennità in questione è
conforme alle norme che hanno disciplinato e che attualmente regolano la
determinazione dello stipendio assicurato.
In particolare, l’art. 14
della Legge sulla Cassa pensione del 9.07.1963 in vigore sino al 1° novembre
1976, data d’introduzione dell’attuale Lcpd, prevedeva che “ i supplementi
di stipendio, oltre il massimo previsto dalla legge cantonale sugli stipendi,
accordati ai docenti dai comuni o consorzi di comuni o amministrazioni di case
dei bambini possono essere assicurati alla condizione che venga versata la
riserva matematica necessaria per il supplemento e che vengano corrisposti
sullo stesso i contributi annui ordinari; il tutto a carico del comune o enti
interessati che hanno diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati nella
misura del 50%” (allg.1 a XXIV).
Questa norma, applicabile al momento in cui l’attore è stato incaricato a
svolgere la funzione di “direttore amministrativo” (1975), non è pertinente al
caso in esame poiché, come spiegato dalla Cassa, tali supplementi erano
assegnati da parte di determinati comuni per l’attività di docente e venivano
assicurati dietro richiesta del comune o dell’ente interessato (del resto, pur
volendo ammettere a quell’epoca, sulla base dell’art. 14 Lcpd del 1963, l’integrazione
del compenso per la direzione amministrativa allo stipendio assicurato, va
fatto presente che il pagamento di eventuali contributi risulterebbe essere
prescritto).
Va poi fatto presente che nel messaggio del Consiglio di Stato del 10 maggio
1976.
riguardante l’introduzione della nozione di stipendio assicurato (art. 10
Lcpd), con l’intenzione di specificare i criteri per la determinazione dello
stipendio assicurato, si legge:
" L'attuale
legge sulla Cassa non dice chiaramente quale sia il salario determinante per il
calcolo dello stipendio assicurato. L'assicurazione facoltativa alla Cassa dei
supplementi di stipendio accordati ai docenti da Comuni o Consorzi crea
un'evidente disparità di trattamento, dovuta soprattutto al sistema di
finanziamento (a carico del Comune con diritto di rivalsa nei confronti
dell'assicurato nella misura massima del 50%) e al genere di supplemento
assicurabile agli effetti della pensione. Essi non sono infatti sempre di
carattere permanente e sono assegnati solo a determinate categorie di
insegnanti (cfr. indennità di residenza). Solo i grossi Comuni del Cantone
assegnano questa indennità comunale che raggiunge punte massime di circa Fr.
2'000.--.
Abbiamo ritenuto indispensabile definire meglio il sistema di
calcolo della rendita stabilendo che per stipendio annuale determinante è
inteso quello previsto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e
dei docenti. Tutti i supplementi comunali assicurati e finanziati alla Cassa
al 1. luglio 1976 essi non potranno più essere aumentati o adeguati.
La facoltà data dalla Commissione amministrativa della Cassa di
fissare lo stipendio assicurato interessa particolarmente l'assunzione di
persone invalide che abbiano seguito i corsi di reintegrazione
dell'assicurazione federale per l'invalidità." (sottolineatura del
redattore, allegato 3 doc. XXIV)
Si evince pertanto la
volontà del Legislatore di definire come stipendio annuale assicurato il
compenso previsto dalla LStip, non considerando più assicurabili dal 1°
novembre 1976 (data in vigore dell’attuale Lcpd) i supplementi comunali
riconosciuti in base all’art. 14 Lcpd del 1963, tranne quelli precedentemente assicurati,
a titolo di diritto acquisto, con la vecchia legge.
Nel caso in esame, come
detto, non siamo confrontati con un supplemento comunale di vecchio diritto e
quindi non si tratta di salvaguardare un diritto acquisito.
Va poi citato l’art. 5 Rcpd in vigore dal 6.12.1977 al 31.12. 1987:
" Art.
5.
1Sono definiti supplementi di stipendio a carattere permanente
quelli assegnati:
- ai direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS;
- ai vice-direttori dei ginnasi e della SAM;
- ai direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di
avviamento;
- ai direttori delle scuole maggiori;
- alle maestre delle case dei bambini incaricate della direzione;
- ai docenti delle scuole medie secondo l'art. 5 cpv. 4 del
relativo
decreto;
intanto che questi sono corrisposti.
2A contare dal 1° novembre 1976 i supplementi accordati
dai Comuni oltre il limite dello stipendio previsto dalla legge sugli stipendi,
non sono assicurati alla Cassa pensioni. Tutti i supplementi comunali
assicurati alla Cassa prima del 1° novembre 1976 sono bloccati ai valori
notificati e assicurati alla Cassa a quel momento." (allegato 4 doc. XXIV)
Al riguardo va fatto
presente che la funzione di docente responsabile non è inclusa nel
summenzionato articolo di regolamento.
Dal 1° gennaio 1988 l’art. 5 cpv. 1 Rcpd, in vigore sino al 31 dicembre 1995, ha
aggiunto il riferimento alla Legge stipendi (“Lo
stipendio annuale ai sensi dell’ art. 10, cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto
dall’ art. 3 LS, più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell’
art. 7a cpv. 1 lett. a) e b) LS;
cfr. allegato 5 a XXIV).
Infine, l’attuale art. 7
Rcpd, applicabile dal 1° gennaio 1996, oltre ad avere recepito al primo
capoverso quanto previsto dall’art. 5 cpv.1 del vecchio regolamento, ha
specificato che “negli altri casi valgono per analogia gli stessi criteri
per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio base”.
A ragione la convenuta ha fatto presente come questa modifica non è da
intendere come un ampiamento della cerchia di supplementi da assicurare, ma è prevista
per gli enti esterni che assicurano i propri dipendenti alla Cassa (docenti
delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti
dell’obbligatorietà scolastica, dipendenti dei Comuni e di altri Enti di
diritto pubblico, ai dipendenti di enti di diritto privato e pubblica utilità
sussidiati; cfr. art. 4 cpv. 2 Lcpd;) i quali cononoscono supplementi di
stipendio a carattere permanente dove non è applicabile la Legge sugli
stipendi. Questa non è la circostanza del caso in esame, poiché i docenti
comunali, soggetti alla LORD (art. 1 cpv. 1 lett. b LORD), oltre ad essere obbligatoriamente
assicurati alla Cassa pensioni (art. 4 cpv. 1 Lcpd), sono sottoposti alla Legge
sugli stipendi (art. 1 LStip).
Da quanto detto sopra traspare
quindi la volontà del Legislatore di assicurare quei supplementi che hanno una
diretta attinenza con la funzione di nomina, ciò che non corrisponde al caso in
esame.
In conclusione,
l’indennità ricevuta da AT 1 per la mansione supplementare di docente
responsabile non rientra nei supplementi a carattere permanente previsti dalla
Legge sugli stipendi e quindi non è assicurabile alla Cassa pensione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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