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Decisione

34.2005.22

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio

20 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il

matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)

devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da

dividere."

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di

calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso

di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,

l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario

non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato

accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen

Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001

nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- per

l'art. 142 CC

"

1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa

le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

Considerandi

2.

Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è

passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3.

Egli deve in particolare notificargli:

1.

la decisione sulle quote di ripartizione;

2.

la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.

gli istituti di previdenza professionale

presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4.

gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da

questi istituti."

- a norma

dell'art. 25a LFLP

"

In caso di disaccordo

fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.

122.

e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione

sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,

non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale

hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un

termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione

materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,

ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,

possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130.

V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- dagli

atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che

all'epoca del matrimonio (__________) gli ex coniugi __________ disponessero di

una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22

cpv. 2 LFLP;

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

- dagli

atti emerge che la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio

corrisponde all’importo complessivo di fr. 6'071.40, composto di fr. 2'903.-- di cui alla polizza di libero passaggio

n. 5.940.072 presso la AT 3 (XVII) e fr. 3'168.40 presso la AT 2 (VI) presenti al momento del divorzio;

- il

credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in

costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 3’035.70 (6'701.40 : 2);

- dagli

atti emerge che la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio

corrisponde all’importo complessivo di fr. 84'336.--, composto di fr. 517.-- di cui alla polizza di libero passaggio n. __________

presso la CV 2 e fr. 83'819.-- di cui alla polizza di libero passaggio n. __________

presso il medesimo ente assicurativo (V) presenti al

momento del divorzio;

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in

costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 42'168.-- (fr. 84'336 : 2);

-

chiamate a prendere posizione sulla documentazione posta alla base di

suddetto calcolo, gli ex coniugi __________ non hanno presentato particolari

osservazioni nel merito;

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore diCV 1AT 1 spetta, a saldo (art.

122.

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 39'132.30;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 39'132.30, di cui, proporzionalmente, fr, 38'897.60 a carico

della polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 e fr. 234.70 a

carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV 2, unitamente

agli interessi compensativi -

al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo

dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (24 febbraio 2005) e

sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid.

3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile

2003.

nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],

del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere

trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto n. __________, n. ass. __________);

- in

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38

e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e

relativi interessi compensativi di spettanza di Silvia Leoni, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4

e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 6'071.40.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 84'336.--.

3.- E' fatto

ordine alla CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento dalla polizza di

libero passaggio n. __________ intestata a CV 1 - a favore di __________ presso

la AT 2, __________ (contratto n. __________, n. ass. __________) la somma di

fr. 38'897.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare

dal 24 febbraio 2005.

4.- E' fatto

ordine alla CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento dalla polizza di

libero passaggio n. __________ intestata a CV 1 - a favore di AT 1 presso la AT

2, __________ (contratto n. __________, n. ass. __________) la somma di fr.

234.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 24

febbraio 2005.

5.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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