34.2005.22
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
20 giugno 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
34.2005.22
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio
DIVORZIO
art. 22 LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.22
rg
Lugano
20 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
3. AT 3
a
1. CV 1
2. CV 2
rappr. da: RA
2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto che
- con
sentenza 1. febbraio 2005, cresciuta in giudicato il 24 febbraio 2005, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV
1 decidendo la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate
durante il matrimonio;
- di
seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai
fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex
coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli
istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv.
2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.
[I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002
nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],
del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002
p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999
nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
"
In caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono
applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono
alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento
della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio.
Fatti
I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il
matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di
calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso
di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;
- il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro,
l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario
non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato
accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001
nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
"
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa
le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
Considerandi
2.
Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3.
Egli deve in particolare notificargli:
1.
la decisione sulle quote di ripartizione;
2.
la data del matrimonio e la data del divorzio;
3.
gli istituti di previdenza professionale
presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4.
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da
questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
"
In caso di disaccordo
fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art.
122.
e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione
sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio,
non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale
hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un
termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130.
V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- dagli
atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che
all'epoca del matrimonio (__________) gli ex coniugi __________ disponessero di
una prestazione d'uscita o di averi di libero passaggio ai sensi dell’art. 22
cpv. 2 LFLP;
- di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle
accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);
- dagli
atti emerge che la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio
corrisponde all’importo complessivo di fr. 6'071.40, composto di fr. 2'903.-- di cui alla polizza di libero passaggio
n. 5.940.072 presso la AT 3 (XVII) e fr. 3'168.40 presso la AT 2 (VI) presenti al momento del divorzio;
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 3’035.70 (6'701.40 : 2);
- dagli
atti emerge che la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio
corrisponde all’importo complessivo di fr. 84'336.--, composto di fr. 517.-- di cui alla polizza di libero passaggio n. __________
presso la CV 2 e fr. 83'819.-- di cui alla polizza di libero passaggio n. __________
presso il medesimo ente assicurativo (V) presenti al
momento del divorzio;
- il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in
costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 42'168.-- (fr. 84'336 : 2);
-
chiamate a prendere posizione sulla documentazione posta alla base di
suddetto calcolo, gli ex coniugi __________ non hanno presentato particolari
osservazioni nel merito;
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore diCV 1AT 1 spetta, a saldo (art.
122.
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 39'132.30;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 39'132.30, di cui, proporzionalmente, fr, 38'897.60 a carico
della polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 e fr. 234.70 a
carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso la CV 2, unitamente
agli interessi compensativi -
al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo
dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (24 febbraio 2005) e
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid.
3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile
2003.
nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02],
del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere
trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto n. __________, n. ass. __________);
- in
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38
e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di Silvia Leoni, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4
e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 6'071.40.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 84'336.--.
3.- E' fatto
ordine alla CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento dalla polizza di
libero passaggio n. __________ intestata a CV 1 - a favore di __________ presso
la AT 2, __________ (contratto n. __________, n. ass. __________) la somma di
fr. 38'897.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 24 febbraio 2005.
4.- E' fatto
ordine alla CV 2, __________ di versare - tramite prelevamento dalla polizza di
libero passaggio n. __________ intestata a CV 1 - a favore di AT 1 presso la AT
2, __________ (contratto n. __________, n. ass. __________) la somma di fr.
234.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 24
febbraio 2005.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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