34.2005.23
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio; domanda d'assistenza giudiziaria respinta perché la causa non necessitava dell'assistenza di un legale
6 giugno 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
34.2005.23
Data decisione, Autorità:
06.06.2005, TCA
Titolo:
divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio; domanda d'assistenza giudiziaria respinta perché la causa non necessitava dell'assistenza di un legale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIVORZIO
art. 22 LFLP
art. 25 let. a LFLP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.23
RG/sc
Lugano
6 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione delle prestazioni d’uscita in
caso di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto che
- con
sentenza 8 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 21 febbraio 2005, il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV
1, stabilendo una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita
accumulate durante il matrimonio;
- di
seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
__________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di
previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed
ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;
- l'intera
documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di
presa di posizione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
- giusta
l'art. 22 LFLP
" In caso
di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC)
devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da
dividere."
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della
prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni
anteriori al 1° gennaio 1995;
- il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in
der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa
AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- per
l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
Fatti
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- dagli
atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio (19 maggio
1976) gli ex coniugi __________ disponessero di una prestazione ai sensi
dell’art. 22 cpv. 2 LFLP);
- di
conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle
accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);
- dal
fascicolo risulta che la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio
corrisponde all’importo di fr. 52'878.50 presente al momento del divorzio presso la AT 2, dove la citata
risulta a tutt’oggi essere assicurata (doc. XVI);
- il
credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in
costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 26'439.25;
- la
prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio risulta invece corrispondere
all’importo di fr. 82'423.-- presente al momento del divorzio sulla polizza di
libero passaggio ad esso intestata presso la CV 2 (doc. VII/1-2);
- il
credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in
costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 41'211.50;
- considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore diCV 1AT 1 spetta, a saldo (art.
122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 14'772.25;
- per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo
Considerandi
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo
di fr. 14'772.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(21 febbraio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129.
V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B
73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella
causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà
pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;
- in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG),
saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi
interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA
del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);
- per il
tramite dell'avv. RA 1 con istanza 21 marzo 2005 AT 1 ha chiesto di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
-presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,
cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito
favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato
(cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di
un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di
facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le
necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3
Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è
concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
-che a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato
elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello
istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento
di un patrocinatore. Dando seguito alla richiesta del TCA di data 7 marzo 2005,
AT 1, per il tramite della sua patrocinatrice, si è limitata a comunicare allo
scrivente Tribunale alcune informazioni - corredate da alcuni documenti per
altro non decisivi ai fini istruttori - contenute nello scritto 21 marzo 2005.
La presente procedura ha in ogni caso potuto essere evasa sulla base della
documentazione , per altro di facile lettura ed interpretazione acquisita
d’ufficio dal TCA, il quale ha segnatamente interpellato gli istituti
previdenziali interessati, richiedendo loro la trasmissione dei dati e dei
conteggi determinanti per la divisione. Con ulteriori osservazioni 11 aprile
2005.
AT 1, preso atto dei dati forniti dalla CV 2 e dalla AT 2, ha evidenziato
la necessità di determinare con precisione, come del resto espressamente già
indicato in sudetta richiesta 7 marzo 2005 del TCA, l’ammontare degli averi
previdenziali esistenti presso suddetti istituti alla data della crescita in
giudicato della sentenza del divorzio, producendo al riguardo una tabella di
calcolo degli interessi, non utilizzabile tuttavia ai fini del presente
giudizio.
L'istanza
d’assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 82'423.--.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a
divisione ammonta a fr. 52'878.50.
3.- E' fatto
ordine alla CV 2, __________ di versare, tramite prelevamento dalla polizza di
libero passaggio n. __________ intestata a CV 1, a favore di AT 1 presso la AT
2, __________ la somma di fr. 14'772.25, oltre interessi compensativi ai sensi
dei considerandi a datare dal 21 febbraio 2005.
4.- L'istanza
21 marzo 2005 di AT 1 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
5.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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