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Decisione

34.2005.23

divisione delle prestazioni d'uscita (secondo pilastro) a seguito di divorzio; domanda d'assistenza giudiziaria respinta perché la causa non necessitava dell'assistenza di un legale

6 giugno 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi e gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce

loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

- in

concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a

statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del

divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione

materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,

ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,

possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF

130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

- dagli

atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle

dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio (19 maggio

1976) gli ex coniugi __________ disponessero di una prestazione ai sensi

dell’art. 22 cpv. 2 LFLP);

- di

conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle

accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della

sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

- dal

fascicolo risulta che la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio

corrisponde all’importo di fr. 52'878.50 presente al momento del divorzio presso la AT 2, dove la citata

risulta a tutt’oggi essere assicurata (doc. XVI);

- il

credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in

costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 26'439.25;

- la

prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio risulta invece corrispondere

all’importo di fr. 82'423.-- presente al momento del divorzio sulla polizza di

libero passaggio ad esso intestata presso la CV 2 (doc. VII/1-2);

- il

credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in

costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 41'211.50;

- considerate

le suevidenziate reciproche pretese, a favore diCV 1AT 1 spetta, a saldo (art.

122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 14'772.25;

- per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,

l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella

forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non

versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

- l'importo

Considerandi

dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un

conto o polizza di libero passaggio;

- l'importo

di fr. 14'772.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso

minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,

nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(21 febbraio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129.

V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B

73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella

causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà

pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;

- in caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG),

saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi

interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

- per il

tramite dell'avv. RA 1 con istanza 21 marzo 2005 AT 1 ha chiesto di essere

posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

-presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono,

cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito

favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato

(cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di

un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di

facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le

necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3

Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è

concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

-che a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato

elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello

istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento

di un patrocinatore. Dando seguito alla richiesta del TCA di data 7 marzo 2005,

AT 1, per il tramite della sua patrocinatrice, si è limitata a comunicare allo

scrivente Tribunale alcune informazioni - corredate da alcuni documenti per

altro non decisivi ai fini istruttori - contenute nello scritto 21 marzo 2005.

La presente procedura ha in ogni caso potuto essere evasa sulla base della

documentazione , per altro di facile lettura ed interpretazione acquisita

d’ufficio dal TCA, il quale ha segnatamente interpellato gli istituti

previdenziali interessati, richiedendo loro la trasmissione dei dati e dei

conteggi determinanti per la divisione. Con ulteriori osservazioni 11 aprile

2005.

AT 1, preso atto dei dati forniti dalla CV 2 e dalla AT 2, ha evidenziato

la necessità di determinare con precisione, come del resto espressamente già

indicato in sudetta richiesta 7 marzo 2005 del TCA, l’ammontare degli averi

previdenziali esistenti presso suddetti istituti alla data della crescita in

giudicato della sentenza del divorzio, producendo al riguardo una tabella di

calcolo degli interessi, non utilizzabile tuttavia ai fini del presente

giudizio.

L'istanza

d’assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 82'423.--.

2.- La

prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a

divisione ammonta a fr. 52'878.50.

3.- E' fatto

ordine alla CV 2, __________ di versare, tramite prelevamento dalla polizza di

libero passaggio n. __________ intestata a CV 1, a favore di AT 1 presso la AT

2, __________ la somma di fr. 14'772.25, oltre interessi compensativi ai sensi

dei considerandi a datare dal 21 febbraio 2005.

4.- L'istanza

21 marzo 2005 di AT 1 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

5.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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