34.2005.25
mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna al versamento; non riconoscimento degli interessi sui contributi
20 giugno 2005Italiano16 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2005.25
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TCA
Titolo:
mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro; sentenza di condanna al versamento; non riconoscimento degli interessi sui contributi
CONTRIBUTI
INTERESSI
art. 80 LEF
art. 66 LPP
art. 20 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.25
FC
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sulla petizione del 10 marzo 2005
di
Fondaz. istituto collettore LPP, ___________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e considerando in diritto che
- ai fini
dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con convenzione
d’adesione n. 29883 sottoscritta il 27 giugno 2003 ed avente effetto dal 1.
luglio 2002, la CV 1 di __________ si è affiliata alla Fondazione Istituto
collettore LPP (in seguito: Fondazione) (doc. A);
- la
Fondazione ha in seguito stabilito e notificato alla datrice di lavoro
l’ammontare dei contributi dovuti (doc. B-E), per quanto qui interessa, nel
periodo 1. luglio 2002 – 31 dicembre 2003, diffidandone con lettere del 28
ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004 il relativo pagamento per un importo
complessivo (comprensivo di spese e interessi) ammontante, al 27 gennaio 2004,
a fr. 8'280.65 (doc. F);
- a seguito
del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel marzo 2004 la Fondazione ha
fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________ per un
importo di fr. 8'280.65 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2004 e spese di mora
per fr. 150.-- (doc. H);
- l’escussa
ha interposto opposizione;
- con la
petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare la CV 1, __________
al pagamento di fr. 7'430.65 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2004 su fr. 7'280.65,
postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a suddetto
precetto esecutivo nonché la rifusione delle ripetibili (I);
- la
convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta di causa (II, III);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
Fatti
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT
I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- il 1.
gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose
disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale
il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le disposizioni in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130
V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;
SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella
causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano
litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo 1. luglio 2002 – 31
dicembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della 1a revisione della LPP eventualmente pertinenti, bensì quelle
valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa
J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C 205/03] consid. 1);
- nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
- l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato, tra l'altro, ad affiliare
d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza rispettivamente ad affiliare i datori di lavoro che ne
facciano richiesta (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a e b LPP;
- nella
fattispecie l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio,
non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
- secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in
vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di
previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al
salario assicurato (doc. G);
- per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi
obblighi:
- con il suo
patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni
di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative
provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti
dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia
in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi
del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione
trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.)
dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e
donazioni." (doc. H)
- la
richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non risulta
aver mai sollevato obiezione alcuna in merito al calcolo dei contributi
allestito dall’attrice;
- il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione (doc. C-F);
- le
persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il
calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo qui in discussione e
rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in
precedenza;
- alla luce
delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sulla scorta della
documentazione in atti, all’attrice deve essere riconosciuto un credito di fr.
7'045.95 relativo ai contributi dovuti e scoperti per il periodo 1. luglio 2002
– 31 dicembre 2003 (doc. I), oltre a fr. 200.-- di spese di diffida (per
complessivi fr. 7'245.95), ai quali si aggiungono fr. 150.-- per spese di
esecuzione (art. 4 Convenzione d'adesione; Tariffa costi amministrativi
allegata alla decisione d'affiliazione; DTF 117 II 258);
- non possono
per contro essere addebitati gli interessi di mora (fr. 34.70) calcolati dalla
Fondazione sui contributi dovuti; in effetti dalla documentazione prodotta si
evince come è stato per la prima volta richiesto con il conteggio del 1.
settembre 2003 il pagamento dei contributi dovuti per il dipendente __________ (doc.
C). Ora, il conteggio citato indicava un termine di pagamento sino alla fine
del mese di settembre, ritenuto per il resto che né l’art. 12 cpv. 2 LPP, che
regola la speciale situazione in cui un caso di previdenza (decesso o
invalidità del salariato) o la cessazione del rapporto d’impiego si siano
realizzati prima dell’affiliazione ad un istituto di previdenza - ipotesi che
in concreto non risultano realizzate - né l’art. 3 dell’Ordinanza concernente i
diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale che
disciplina i diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro che non
si è ancora affiliato ad un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire
prestazioni legali ai salariati o ai loro superstiti (art. 1 lett. a Ordinanza)
rispettivamente la copertura delle spese dell’istituto mediante il fondo di
garanzia (art. 1 lett. b Ordinanza) - anch’esse ipotesi non realizzate nella
fattispecie - trovano qui applicazione (in argomento cfr. STFA del 26
agosto 2004 nella causa J. [B 106/03] il cui riassunto è riportato in SZS
2005 pp. 169-171). La Fondazione non era quindi autorizzata a calcolare
interessi moratori su quei contributi prima del 30 settembre 2003, la
convenuta non essendo venuta a conoscenza del debito contributivo prima
dell’invio del conteggio 1. settembre 2003 né si trovava in ritardo di
pagamento prima della scadenza ivi indicata; gli interessi addebitati per questo
dipendente, di fr. 34.70 (doc. C) non possono pertanto venir riconosciuti
all’attrice; il debito a carico della convenuta va quindi fissato in fr. 7'245.95
(anziché fr. 7'280.65 come preteso con la petizione) oltre ai
fr. 150.--
Considerandi
di costi d’esecuzione;
- la
Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora del 5% dal 17 marzo
2003.
su fr. 7'280.65;
- ricordato
come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza,
l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché la convenuta è palesemente in
mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei
contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta, ma limitatamente a fr. 7'245.95;
- pertanto
la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 7'395.95 (fr. 7'245.95 + fr.
150.
--) oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2004 su fr. 7'245.95;
- con la
petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
- secondo
la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121.
V 109, 119 V 329, 107 III 60).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une
caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);
- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la
prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo
di fr. 7'395.95 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2004 su fr. 7'245.95 senza
che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quel
che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si
osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1),
applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio
gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V
285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in
re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di
temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF
128.
V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è
temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui
conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data
nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF
124.
V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re
T.).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione
in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in
tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo
conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo.
Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare
un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124
V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);
- nel caso
in esame la CV 1, __________ non ha dato seguito alle diffide di pagamento
inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la
presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il
comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno
poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 100.--;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad
art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen
des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2
lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.
1.
lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure,
per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117.
V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto
nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei
disborsi e delle spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal
TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U
98.
pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è
di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia
le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore
di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte.
Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di
organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2
OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili
dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le
ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la
causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince
la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a
ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS
2001.
p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il
comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali,
vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata
hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono,
in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori
condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte
non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore
litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128.
V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V
150.
consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984.
p. 278);
- nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§) Di conseguenza la CV 1,
__________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP,
Agenzia regionale della Svizzera italiana, __________ fr. 7'395.95 a titolo di
contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. luglio 2002 – 31
dicembre 2003, oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2004 su fr. 7'245.95;
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 7'395.95 oltre interessi
al 5% dal 17 marzo 2004 su fr. 7'245.95.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 100.-- sono poste a carico della CV 1, __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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