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Decisione

34.2005.26

mancato pagamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; richiesta non contestata; sentenza di condanna al versamento

7 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

34.2005.26

Data decisione, Autorità:

07.06.2005, TCA

Titolo:

mancato pagamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; richiesta non contestata; sentenza di condanna al versamento

CONTRIBUTI

art. 79 LEF

art. 66 LPP

Raccomandata

Incarto n.

34.2005.26

RG/sc

Lugano

7 giugno 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione 11 marzo 2005 promossa

da

Fondaz. istituto collettore LPP, __________

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

letti ed

esaminati gli atti;

richiamata la petizione 11 marzo 2005 con cui la Fondazione Istituto

collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la CV 1 al pagamento di fr.

10'759.85 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il

periodo novembre 2001 - giugno 2004, rispettivamente di pronunciare il rigetto

dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di __________;

visto lo scritto 23 marzo 2005 con cui la convenuta, dopo aver brevemente

illustrato la difficile situazione finanziaria in cui versa sin dall’inizio

della sua attività, non ha contestato la pretesa attorea ma ha chiesto la

concessione di una “riduzione del 50% dei premi da pagare affinché mi sia

possibile affrontare il debito”, postulando altresì una dilazione di

pagamento tramite versamenti rateali di fr. 400.-- mensili (III);

visto lo scritto 5 aprile 2005 con cui la Fondazione attrice ha

dichiarato di non poter accettare l’auspicato abbandono del 50%, di essere

disposta a eventualmente rivedere i conteggi allestiti sulla base dei salari

2002 dietro trasmissione da parte della ditta convenuta delle distinte per gli

anni 2003-2004, precisando - dopo aver ricordato come un precedente

ammortamento dilazionato del debito contributivo era stato rispettato solo

parzialmente - che un nuovo piano d’ammortamento è possibile unicamente per una

durata massima di 12 mesi con versamenti mensili di fr. 1'100.-- ai quali

aggiungere i contributi correnti (V);

rilevato che invitata in data 8 aprile 2005 a voler determinarsi

sullo scritto 5 aprile 2005 della Fondazione attrice, parte convenuta è rimasta

silente (VI);

considerato che,

la presente lite può essere decisa dal TCA nella composizione di un

giudice unico ai sensi degli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

la pretesa attorea non è contestata;

dal fascicolo emerge che in effetti tanto l’esistenza quanto

l’ammontare del credito contributivo e delle spese posti in giudizio risultano

comprovati dalla necessaria documentazione (doc. A-G) e trovano fondamento

nella disciplina legale e regolamentare applicabile (artt. 11, 60 e 66 LPP;

art. 3 Ord. concernente i diritti dell’IC in materia di PP; cifra 7 Regolamento

IC e cifra VI/A Piano di previdenza [sub doc. H]; art. 4 Condizioni

d’affiliazione, Regolamento dei costi [sub. doc. B] e DTF 117 II 258 per le

spese);

pure la richiesta di interessi moratori al 5% dal 28 agosto 2004

deve essere accolta (art. 4 Condizioni d’affiliazione; artt. 102 e segg. CO);

in questa situazione, ricordato come la decisione di eventuale

(parziale) condono rispettivamente di concessione di una dilazione di pagamento

a favore del datore di lavoro debitore dei contributi previdenziali non compete

in concreto allo scrivente Tribunale ma spetta esclusivamente alla Fondazione

attrice, la petizione in oggetto deve essere accolta con consecutivo rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al PE n. ___________ dell’UEF di ___________

(art. 79 e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé

et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);

richiamati l’art. 73 LPP e la LPTCA;

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta e di conseguenza:

§ La convenuta è condannata a versare all’attrice fr.

10'759.85 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 10'609.85.

§§ E' rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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