34.2005.26
mancato pagamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; richiesta non contestata; sentenza di condanna al versamento
7 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
34.2005.26
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, TCA
Titolo:
mancato pagamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; richiesta non contestata; sentenza di condanna al versamento
CONTRIBUTI
art. 79 LEF
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.26
RG/sc
Lugano
7 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione 11 marzo 2005 promossa
da
Fondaz. istituto collettore LPP, __________
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
letti ed
esaminati gli atti;
richiamata la petizione 11 marzo 2005 con cui la Fondazione Istituto
collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la CV 1 al pagamento di fr.
10'759.85 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il
periodo novembre 2001 - giugno 2004, rispettivamente di pronunciare il rigetto
dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di __________;
visto lo scritto 23 marzo 2005 con cui la convenuta, dopo aver brevemente
illustrato la difficile situazione finanziaria in cui versa sin dall’inizio
della sua attività, non ha contestato la pretesa attorea ma ha chiesto la
concessione di una “riduzione del 50% dei premi da pagare affinché mi sia
possibile affrontare il debito”, postulando altresì una dilazione di
pagamento tramite versamenti rateali di fr. 400.-- mensili (III);
visto lo scritto 5 aprile 2005 con cui la Fondazione attrice ha
dichiarato di non poter accettare l’auspicato abbandono del 50%, di essere
disposta a eventualmente rivedere i conteggi allestiti sulla base dei salari
2002 dietro trasmissione da parte della ditta convenuta delle distinte per gli
anni 2003-2004, precisando - dopo aver ricordato come un precedente
ammortamento dilazionato del debito contributivo era stato rispettato solo
parzialmente - che un nuovo piano d’ammortamento è possibile unicamente per una
durata massima di 12 mesi con versamenti mensili di fr. 1'100.-- ai quali
aggiungere i contributi correnti (V);
rilevato che invitata in data 8 aprile 2005 a voler determinarsi
sullo scritto 5 aprile 2005 della Fondazione attrice, parte convenuta è rimasta
silente (VI);
considerato che,
la presente lite può essere decisa dal TCA nella composizione di un
giudice unico ai sensi degli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
la pretesa attorea non è contestata;
dal fascicolo emerge che in effetti tanto l’esistenza quanto
l’ammontare del credito contributivo e delle spese posti in giudizio risultano
comprovati dalla necessaria documentazione (doc. A-G) e trovano fondamento
nella disciplina legale e regolamentare applicabile (artt. 11, 60 e 66 LPP;
art. 3 Ord. concernente i diritti dell’IC in materia di PP; cifra 7 Regolamento
IC e cifra VI/A Piano di previdenza [sub doc. H]; art. 4 Condizioni
d’affiliazione, Regolamento dei costi [sub. doc. B] e DTF 117 II 258 per le
spese);
pure la richiesta di interessi moratori al 5% dal 28 agosto 2004
deve essere accolta (art. 4 Condizioni d’affiliazione; artt. 102 e segg. CO);
in questa situazione, ricordato come la decisione di eventuale
(parziale) condono rispettivamente di concessione di una dilazione di pagamento
a favore del datore di lavoro debitore dei contributi previdenziali non compete
in concreto allo scrivente Tribunale ma spetta esclusivamente alla Fondazione
attrice, la petizione in oggetto deve essere accolta con consecutivo rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al PE n. ___________ dell’UEF di ___________
(art. 79 e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé
et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);
richiamati l’art. 73 LPP e la LPTCA;
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta e di conseguenza:
§ La convenuta è condannata a versare all’attrice fr.
10'759.85 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 10'609.85.
§§ E' rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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