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Decisione

34.2005.27

azione giudiziaria tendente al versamento di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; condanna di quest'ultimo con accollo di tasse e spese per temerarietà

1 luglio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re

T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo

che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere

un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di

un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie

passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF

124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

- nel

caso in esame la CV 1 non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele

dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la

presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il

comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno

poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 100.--;

- con

la petizione la Fondazione postula infine il riconoscimento di fr. 700.-- a

titolo di “spese di contenzioso”.

Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una

procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice

accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha

diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,

Considerandi

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso

valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF

contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore

sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF

114.

V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la

LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al

rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché

rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con

leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un

avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza

di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere

riconosciuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§ Di conseguenza CV 1 è

condannata a versare alla AT 1 fr. 2'392.25.

§§ E' rigettata in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 11

ottobre 2004 dell'UE di __________.

2.- La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico

della CV 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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