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Decisione

34.2005.29

azione giudiziaria tendente al versamanto di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; mancato annuncio di un lavoratore all'assicuratore LPP; inizio d'assicurazione

5 luglio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio per rischio e per adeguamento

all’evoluzione dei prezzi e dei contributi al fondo di garanzia. I contributi

vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che

dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in

ragione del 50% ciascuno (cfr. Regolamento di previdenza; cfr. art. 66 cpv. 1

LPP);

- la

convenuta contesta l’obbligo contributivo unicamente in relazione al dipendente

__________, il quale, come risulta dagli atti, pur essendo alle dipendenze

della CV 1 a far tempo dal settembre 1994, è stato annunciato, come del resto

confermato dal datore di lavoro medesimo, all’istituto previdenziale solo nel 2003;

la convenuta assevera che la RA 1, rappresentante e gerente della fondazione AT

1, era a suo tempo stata messa al corrente dell’assunzione di detto dipendente

e che in ogni caso gli importi versati in suo favore non avrebbero potuto e non

potranno servire a finanziare alcuna prestazione in quanto riferiti a periodo

in cui non era “iscritto alla LPP”;

- orbene, le censure mosse dalla convenuta non meritano tutela e ciò

indipendentemente dalla questione a sapere se la RA 1 fosse a suo tempo venuta

a conoscenza o meno dell’assunzione di __________ presso la CV 1.

Infatti, per il salariato (cfr. art. 10 LPGA) l’assicurazione

obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 1 LPP, art. 331a

cpv. 1 OR; l’art. 6 OPP2 precisa che l’assicurazione esplica i suoi effetti dal

giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro, ma in

ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro) e costituisce

quindi una conseguenza legale del contratto di lavoro (DTF 129 III 307

consid. 2.1). L’assicurazione - nella misura in cui sono assolte le ulteriori

condizioni (cfr. artt. 2, 5 e 7 e segg. LPP) - inizia pertanto ope legis con il

rapporto di lavoro, ciò che garantisce al lavoratore una copertura assicurativa

anche se questi non viene annunciato dal datore di lavoro all’istituto di

previdenza. E’ di conseguenza irrilevante ai fini dell’assicurazione il fatto

che un datore di lavoro non annuncia tempestivamente un lavoratore all’istituto

di previdenza (cfr. art. 10 OPP2; in caso di violazione da parte del datore di

lavoro del suo obbligo di annunciare ex art. 10 OPP2 la copertura assicurativa

è garantita sia attraverso l’istituto di previdenza cui è già affiliato il

datore di lavoro, sia - in caso contrario - attraverso l’istituto collettore,

cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge-Kommentar, Zurigo 2005, ad

Art. 12, p. 69s). Scopo di suddetto assoggettamento legale é garantire una

previdenza senza lacune, l’immediato assoggettamento nel senso sopra indicato

acquistando importanza soprattutto per la copertura dei rischi morte e

invalidità (in argomento cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo

2005, p. 199);

-

stante quanto sopra, l’assicurazione del dipendente __________ presso la

Fondazione attrice, indipendentemente dal momento nel quale egli è stato ad

essa annunciato, ha per legge avuto inizio il 1. settembre 1994, data della sua

entrata in servizio attestata nella domanda di affiliazione del 13 novembre

2003 (doc. 104);

- dagli

atti di causa emerge per il resto che il calcolo - per altro non contestato -

dei contributi previdenziali dovuti dalla CV 1 è stato effettuato conformemente

alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle

mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si

fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta

sufficientemente sostanziato;

- in

simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi

previdenziali scoperti ammontanti a fr. 1'013.45;

- l’attrice

postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

Secondo

la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto

riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere

direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura

speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale

laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da

un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone

del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che

il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si

riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

Considerandi

l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121.

V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il

creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in

riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il

credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La

mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour

dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,

251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso

riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del

credito riconosciuto.

Visto

quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla

convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa. La presente sentenza varrà

pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il

creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al

giudice dell’esecuzione;

- l’attrice

postula infine il riconoscimento di fr. 70.-- a titolo di “spese di

contenzioso”.

Nella misura in cui siffatta richiesta abbia ad essere intesa quale

domanda d’indennità per ripetibili legate alla presente procedura contenziosa,

va osservato quanto segue.

Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una

procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice

accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha

diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso

valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF

contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore

sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF

114.

V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere

dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai

cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la

LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al

rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale

sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal

TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98.

pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è

di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in

giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto

dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla

controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili

a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito

dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In

materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato

all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi

accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126.

V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché

rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA

del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale

della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con

leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un

avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza

di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla

leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste

per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa

deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un

notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,

un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere

riconosciuta;

- nell’ipotesi

in cui la richiesta di versamento di fr. 70.-- si riferisca invece al rimborso

delle spese di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,

la stessa deve parimenti essere disattesa.

A tal proposito giova ricordare che tali spese non sono oggetto

della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti

dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce

ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse

sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR

1995.

KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.; DTF

71.

III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106). In tal

caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del

rigetto dell’opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione é accolta.

§

Di conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 1'013.45.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________

del __________ dell'UE di __________.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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