34.2005.29
azione giudiziaria tendente al versamanto di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; mancato annuncio di un lavoratore all'assicuratore LPP; inizio d'assicurazione
5 luglio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
34.2005.29
Data decisione, Autorità:
05.07.2005, TCA
Titolo:
azione giudiziaria tendente al versamanto di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; mancato annuncio di un lavoratore all'assicuratore LPP; inizio d'assicurazione
CONTRIBUTI
art. 11 LPP
art. 66 LPP
Raccomandata
Incarto n.
34.2005.29
RG/sc
Lugano
5 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 16 marzo 2005
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato
in fatto e in diritto che
- ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1992 la CV 1 ha aderito alla AT 1 (in
seguito: Fondazione) gestita dalla RA 1;
- a
seguito del mancato pagamento del saldo contributivo dovuto per l’esercizio
2003 conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro, dopo diffida di
data 15 marzo 2004 con domanda d’esecuzione __________ all'UE di __________ la
Fondazione ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ nei confronti
della CV 1 per fr. 1'013.45;
-
contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;
- con
la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare la CV 1 al
pagamento di fr. 1'013.45 a titolo di contributi e fr. 70.-- per “spese di
contenzioso”, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al succitato precetto;
- con
la risposta di causa la convenuta si oppone alla richiesta attorea. Essa, pur
ammettendo il mancato annuncio alla Fondazione del dipendente __________, assevera
che la RA 1 era a conoscenza del fatto che tale dipendente era stato assunto presso
la CV 1. Evidenzia inoltre come appaia ingiusto dover versare i premi per
rischio per gli anni precedenti l’affiliazione di detto dipendente, ritenendo
altresì ingiustificato l’incasso da parte della Fondazione di importi per il finanziamento
di prestazioni che essa non potrà e non avrebbe in ogni caso dovuto fornire per
il periodo in cui il dipendente non era assicurato;
-
con successivo scritto 15 aprile 2005 l’attrice si è riconfermata nella
propria domanda di giudizio producendo ulteriore documentazione. Invitata a
voler presentare le proprie osservazioni nel merito la convenuta è rimasta
silente;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- il
1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale
ha modificato numerose disposizioni.
In
proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto
materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica
di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466
consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.
1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di
conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti
dalla convenuta sino al 2003, non tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore
dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31
dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; del
24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto
concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle
disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;
- l'art.
11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -,
l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweiz. Bundesverwaltungsrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio
del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento
del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste
dalla legge;
- in
concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le
modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi
sono disciplinati nel Contratto d’adesione (doc. 101, doc. VI/bis), nel Regolamento
di previdenza (doc. 102) e nelle Disposizioni comuni (doc. 102). In particolare
Fatti
i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio per rischio e per adeguamento
all’evoluzione dei prezzi e dei contributi al fondo di garanzia. I contributi
vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che
dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in
ragione del 50% ciascuno (cfr. Regolamento di previdenza; cfr. art. 66 cpv. 1
LPP);
- la
convenuta contesta l’obbligo contributivo unicamente in relazione al dipendente
__________, il quale, come risulta dagli atti, pur essendo alle dipendenze
della CV 1 a far tempo dal settembre 1994, è stato annunciato, come del resto
confermato dal datore di lavoro medesimo, all’istituto previdenziale solo nel 2003;
la convenuta assevera che la RA 1, rappresentante e gerente della fondazione AT
1, era a suo tempo stata messa al corrente dell’assunzione di detto dipendente
e che in ogni caso gli importi versati in suo favore non avrebbero potuto e non
potranno servire a finanziare alcuna prestazione in quanto riferiti a periodo
in cui non era “iscritto alla LPP”;
- orbene, le censure mosse dalla convenuta non meritano tutela e ciò
indipendentemente dalla questione a sapere se la RA 1 fosse a suo tempo venuta
a conoscenza o meno dell’assunzione di __________ presso la CV 1.
Infatti, per il salariato (cfr. art. 10 LPGA) l’assicurazione
obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 1 LPP, art. 331a
cpv. 1 OR; l’art. 6 OPP2 precisa che l’assicurazione esplica i suoi effetti dal
giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro, ma in
ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro) e costituisce
quindi una conseguenza legale del contratto di lavoro (DTF 129 III 307
consid. 2.1). L’assicurazione - nella misura in cui sono assolte le ulteriori
condizioni (cfr. artt. 2, 5 e 7 e segg. LPP) - inizia pertanto ope legis con il
rapporto di lavoro, ciò che garantisce al lavoratore una copertura assicurativa
anche se questi non viene annunciato dal datore di lavoro all’istituto di
previdenza. E’ di conseguenza irrilevante ai fini dell’assicurazione il fatto
che un datore di lavoro non annuncia tempestivamente un lavoratore all’istituto
di previdenza (cfr. art. 10 OPP2; in caso di violazione da parte del datore di
lavoro del suo obbligo di annunciare ex art. 10 OPP2 la copertura assicurativa
è garantita sia attraverso l’istituto di previdenza cui è già affiliato il
datore di lavoro, sia - in caso contrario - attraverso l’istituto collettore,
cfr. Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge-Kommentar, Zurigo 2005, ad
Art. 12, p. 69s). Scopo di suddetto assoggettamento legale é garantire una
previdenza senza lacune, l’immediato assoggettamento nel senso sopra indicato
acquistando importanza soprattutto per la copertura dei rischi morte e
invalidità (in argomento cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo
2005, p. 199);
-
stante quanto sopra, l’assicurazione del dipendente __________ presso la
Fondazione attrice, indipendentemente dal momento nel quale egli è stato ad
essa annunciato, ha per legge avuto inizio il 1. settembre 1994, data della sua
entrata in servizio attestata nella domanda di affiliazione del 13 novembre
2003 (doc. 104);
- dagli
atti di causa emerge per il resto che il calcolo - per altro non contestato -
dei contributi previdenziali dovuti dalla CV 1 è stato effettuato conformemente
alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle
mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si
fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta
sufficientemente sostanziato;
- in
simili condizioni la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi
previdenziali scoperti ammontanti a fr. 1'013.45;
- l’attrice
postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
Considerandi
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF
121.
V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss). Il principio é che qualora il
creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in
riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il
credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La
mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss,
251-252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa. La presente sentenza varrà
pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il
creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al
giudice dell’esecuzione;
- l’attrice
postula infine il riconoscimento di fr. 70.-- a titolo di “spese di
contenzioso”.
Nella misura in cui siffatta richiesta abbia ad essere intesa quale
domanda d’indennità per ripetibili legate alla presente procedura contenziosa,
va osservato quanto segue.
Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai cantoni l'istituzione di una
procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice
accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha
diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso
valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF
contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF
114.
V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere
dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai
cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la
LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal
TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U
98.
pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è
di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in
giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto
dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla
controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili
a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito
dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126.
V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché
rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128.
V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale
della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con
leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un
avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza
di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla
leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste
per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa
deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un
notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.
4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa,
un’indennità ai sensi della giurisprudenza federale non può essere
riconosciuta;
- nell’ipotesi
in cui la richiesta di versamento di fr. 70.-- si riferisca invece al rimborso
delle spese di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,
la stessa deve parimenti essere disattesa.
A tal proposito giova ricordare che tali spese non sono oggetto
della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti
dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce
ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse
sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (SVR
1995.
KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.; DTF
71.
III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §164, p. 414; Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106). In tal
caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del
rigetto dell’opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 1'013.45.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________
del __________ dell'UE di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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